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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Giulia Polizzi, in composizione monocratica nella causa iscritta al n° 131 R.G. del 2019, sull'appello proposto
D A
nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Copernico n. 18 (cod. fisc. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Antonio Emanuele Buccheri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Bentivegna n. 7, Gela;
- appellante -
C O N T R O
(cod. fisc. CP_1 Parte_2
- P.IV ) con sede legale in Roma – Via P.IVA_1 P.IVA_2
Lungotevere della Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Bocchini ed elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della medesima società, sita in Viale Italia n.
136, La Spezia;
- appellata-
Conclusioni delle parti: a seguito dell'udienza del 31 ottobre 2024, convertita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.09.2017 iscritto al n. R.G. 1334/2017, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gela la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnando il CP_2 preavviso di fermo dell'autovettura Fiat Punto targata BX635AE (cfr. all. 1 all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio) da quest'ultima notificatole in data 25.07.2017 e con il quale le era stato richiesto il pagamento della somma di euro 4.998.00. Soggiungeva che tale vantato credito traeva la sua fonte dall'ordinanza-ingiunzione n. 2657RS (alla stessa non notificata) afferente al rimborso di spese di recupero e custodia del ciclomotore Piaggio Zip telaio n.
3027135, di proprietà di altro soggetto, tale , sul quale era Persona_1
stata apposta, a sua insaputa, una targa intestata all'odierna appellante.
Nello specifico, dopo aver premesso di essere proprietaria dell'autovettura Fiat
Punto targata BX635AE oggetto del preavviso di fermo opposto, l'attrice esponeva:
- che in data 20.04.2004, il ciclomotore Piaggio Zip telaio n. 3027135 su cui circolava, in Busto Arsizio, era stato sottoposto a controllo Persona_1
da parte degli Agenti della Polizia Locale, indi a sequestro amministrativo in quanto sprovvisto di copertura assicurativa ed affidato ad un custode giudiziale;
- che sul ciclomotore in questione era stata apposta, senza il suo consenso, una targa intestata all'odierna appellante;
- che in data 29.08.2005 le era stata notificata un'intimazione a ritirare il ciclomotore di cui trattasi;
- che l'avversato preavviso di fermo traeva fondamento nell'ordinanza- ingiunzione n. 265RS/2015 (cfr. all. 1 all'atto di citazione introduttivo del primo
2 grado di giudizio), alla stessa tuttavia mai notificata, afferente al rimborso di spese e custodia del suddetto ciclomotore, evidentemente non ritirato entro i termini di legge dal legittimo proprietario;
Sosteneva dunque la nullità del preavviso di fermo deducendo, in via gradata:
l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 196 C.d.S. per l'addebito di una responsabilità solidale nei confronti della stessa, essendo ella unicamente intestataria della targa apposta sul ciclomotore ma non anche proprietaria del mezzo;
l'assenza di responsabilità in capo all'attrice, essendo la circolazione avvenuta senza la sua volontà (come affermato dal , con dichiarazione Per_1
dal contenuto sostanzialmente confessorio, in seno alla dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data 17.07.2017, cfr. all. 2 all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio); sotto il profilo procedurale, la violazione dell'art. 1,
commi I e II del D. P.R. n. 189/2001 (evidenziando che gli organi competenti avrebbero dovuto procedere all'alienazione del mezzo in caso di mancato ritiro da parte del proprietario entro tre mesi dalla notifica dell'intimazione al ritiro del mezzo); la violazione dell'art. 3 comma III della L. n. 241/1990 e dell'art. 7
comma VII della L. 212/2000 (stante la mancata allegazione al preavviso di fermo degli atti richiamati nel corpo del medesimo); l'inesistenza del potere di disporre il fermo in capo alla società convenuta.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la nullità del preavviso di fermo oggetto di impugnazione.
Con comparsa dell'8.01.2018 si costituiva dunque in giudizio la CP_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per inesistenza della notifica telematica dell'atto di citazione (stante la redazione dei file inseriti nella busta telematica in formato pdf in luogo di quello p7m) nonché, in ogni caso, per mancata opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 37 – ID Pratica
8179736 dell'01.11.2016, quale atto presupposto, notificata per compiuta giacenza in data 04.03.2017. Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda in quanto infondata, stante: la sussistenza in capo alla convenuta del potere di disporre il
3 fermo amministrativo quale concessionaria iscritta all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e accertamento dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni, ex art. 53 D.Lgs. 446/97; il rispetto delle norme di cui alla L, n. 241/1990, che ammette la motivazione per relationem;
il difetto di prova delle circostanze allegate dall'attrice, in ordine all'indebita sottrazione della targa, non potendosi attribuire alcuna valenza probatoria alla dichiarazione sostituiva resa dal il 17.07.2017, essendo Per_1
stata l'infrazione da quest'ultimo commessa parecchi anni addietro, nel 2004.
La causa veniva dunque decisa con sentenza n. 549/2018, depositata in data
27.06.2018, con la quale il Giudice di Pace di Gela, in accoglimento della richiamata eccezione preliminare e con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza, dichiarava l'inammissibilità della domanda per inesistenza della notifica telematica dell'atto di citazione, in ragione dell'intervenuta redazione dei file inseriti nella busta telematica in formato pdf in luogo di quello p7m.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 28/01/2019, evidenziando l'errore in cui era incorso il Parte_1 giudice di prime cure nell'aver ritenuto l'inesistenza della notifica, alla stregua di quanto affermato dalla Cass. SS.UU., sent. n. 10266 del 27.04.2018, e ribadendo nel merito i medesimi motivi di doglianza già posti a sostegno dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Chiedeva pertanto che, in accoglimento del proposto appello, venisse dichiarata la nullità del preavviso di fermo impugnato.
In sede di gravame si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il
17.05.2019, la che si opponeva all'appello proposto invocandone il CP_2
rigetto reiterando le medesime difese già spiegate in primo grado.
Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 31.10.2024, convertita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva dunque posta in decisione giusta ordinanza del 06.11.2024.
4 Posta tale ricostruzione dell'iter processuale, va innanzitutto evidenziato che ha errato il giudice di prime cure nel ritenere l'inammissibilità della domanda sul rilievo che dalla redazione dei files inseriti nella busta telematica in formato pdf in luogo di quello p7m dovesse derivare l'inesistenza della notifica telematica dell'atto di citazione. Tale asserzione collide irrimediabilmente con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n.
7665/2016 del 18.04.2016, hanno affermato che "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai
pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf.,
sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il
raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC”. Ciò in quanto “La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della
parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del
2014)”.
Nel caso di specie l'odierna appellata non ha addotto, né nel giudizio di prime cure né nel presente grado di giudizio, alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, che anzi è da ritenere insussistente proprio in ragione della sua tempestiva costituzione in giudizio a mezzo di comparsa con la quale aveva preso puntualmente posizione in ordine a tutti i motivi di doglianza dell'attrice.
Venendo al merito, la domanda è tuttavia infondata.
5 L'appellante non ha infatti fornito alcuna prova della circostanza che la circolazione del ciclomotore Piaggio Zip telaio n. 3027135 in data 20.04.2004
[fatto che aveva originato, dapprima, il sequestro del mezzo in quanto sprovvisto di copertura assicurativa, e poi la notifica all'odierna appellante dell'ordinanza-
ingiunzione n. 265RS/2015, indi dell'ingiunzione di pagamento n. 37-ID in data
01.11.2016 (cfr. all. n. 1 alla comparsa di costituzione) e da ultimo nella notifica, in data 25.07.2017, del preavviso di fermo opposto] fosse avvenuta contro la sua volontà, in quanto a sua totale insaputa, così non risultando integrata la prova liberatoria codificata dall'art. 196 C.d.S. accordata al proprietario del veicolo quale responsabile solidale (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), a mente del quale
“Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o,
in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (…)”.
Alcun valore probatorio può, invero, a tal fine rivestire la dichiarazione sostitutiva resa in data 17.07.2017 dal conducente del mezzo, Persona_1
(cfr. all. n. 2 all'atto di citazione in primo grado), in seno alla quale lo
[...]
stesso aveva affermato: “in data 20.04.2004 circolavo in Busto Arsizio (VA) con
iol ciclomotore Piaggio Zip Telaio n. 3027135 dopo avervi apposto la targa n.
3AGGMA0 all'insaputa e senza l'autorizzazione della legittima proprietaria,
, nata a [...] il [...] (…) Sono entrato in Parte_3
possesso della predetta targa in quanto frequentavo la casa della Sig.ra Pt_1 in quanto amico del figlio”.
La questione involge la problematica di più ampio respiro concernente l'efficacia probatoria delle scritture vergate dai terzi.
Si tende a distinguere, in argomento, tra gli scritti “neutri” del terzo e gli scritti formati in funzione testimoniale, poiché redatti da terzi, come nel caso di
6 specie, nell'interesse della parte a formare il convincimento del giudice circa una tesi sostenuta.
Orbene, quanto alla prima tipologia di scritti, il documento scritto non proveniente dalle parti in causa, bensì da un terzo estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le stesse, “può valere come indizio” (Cass. civ. sez. I, Sentenza n.
23554 del 12 settembre 2008) ma “con il supporto di altri elementi probatori”: e, però, presupposto indefettibile, è che lo scritto stesso non sia in sé una dichiarazione testimoniale elusiva delle debite forme di Legge.
Infatti, dove lo scritto non sia neutro ma costituisca, in realtà, una deposizione testimoniale, allora esso, in tanto può avere piena efficacia probatoria in quanto il suo contenuto venga acquisito al procedimento mediante prova orale o mediante ricorso all'art. 257-bis c.p.c., cosa che non è tuttavia avvenuta nel caso di specie.
Con l'ultima norma citata (introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69) il
Legislatore ha ormai tipizzato il solo caso in cui possa avere efficacia la
“testimonianza scritta”: ne consegue che ogni altra procedura è in insanabile contrasto con il formante legislativo ove voglia pervenire a tale effetto
(deposizione scritta valente come testimonianza) con mezzo diverso (scritto non sottoposto alle formalità di Legge).
Tale rilievo ha trovato recente conferma giurisprudenziale allorché il
Supremo Consesso (v. Cass. civ., sez. III, sentenza 10 febbraio - 5 marzo 2010, n.
5440) ha precisato che per “scritto del terzo” non può intendersi anche “una scrittura proveniente da terzo redatta e finalizzata in funzione volutamente probatoria di una tesi di parte”.
La Suprema Corte (in relazione ai fatti cd. notori, v. Cass. civ., sez. II, 18
dicembre 2008, n. 29728) ha anche ricordato come non si possa derogare (se non nei casi ex lege) “al principio dispositivo e al contraddittorio, introducendo nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati”.
7 Ed allora, il fatto di introdurre nel processo dichiarazioni di terzi “in funzione testimoniale”, formate fuori dal procedimento si traduce in uno strappo al tessuto connettivo del “giusto processo” perché la deposizione trova ingresso nella lite giudiziale senza un vaglio condotto dal Giudice, e senza il contraddittorio delle parti.
Parimenti non possono trovare accoglimento gli ulteriori motivi di doglianza rassegnati dall'attrice sotto il profilo procedurale.
In ordine alla paventata violazione dell'art. 3 comma III della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 comma VII della L. 212/2000 è sufficiente evidenziare che la motivazione di un atto amministrativo per relationem è ritenuta idonea se l'atto richiama specificamente gli estremi e il contenuto essenziale dei documenti cui si riferisce, purché questi siano a disposizione dell'interessato (cfr. ex multis T.A.R.
Sicilia Catania, Sez. V, Sentenza, 15/01/2025, n. 122), circostanza ricorrente nel caso di specie, avendo l'appellata fornito debita prova della conoscenza legale, in capo all'appellante, di tutti gli atti richiamati e dettagliatamente indicati nel preavviso di fermo impugnato, vale a dire: l'ordinanza n. 265RS/2015 (notificata il 23.07.2015, cfr. All.10 alla comparsa di costituzione) e ingiunzione di pagamento n. 37-ID pratica n. 8179736 (notificata il 04.03.2017, cfr. All.1 alla comparsa di costituzione).
Neppure si ravvisa una violazione dell'art. 1, commi I e II del D. P.R. n.
189/2001, che codificano la facoltà accordata allo Stato - non certo l'obbligo la cui violazione determinerebbe le conseguenze paventate dall'appellante – di alienare i veicoli che si ritengono abbandonati per mancato ritiro da parte del proprietario nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
L'assunto di parte attrice per cui si potrebbe pretendere il pagamento delle spese di custodia solamente per il primo trimestre appare dunque sfornito di qualsiasi supporto normativo;
senza contare, peraltro, che la richiamata procedura
8 tesa all'alienazione del bene potrebbe richiedere un lasso di tempo ben più considerevole, per ragioni non imputabili ai competenti organi dello Stato.
Infine, di nessun pregio è la doglianza poggiante su un presunto difetto del potere di disporre il fermo in capo alla società convenuta, essendo la CP_2 soggetto iscritto all'Albo ex art 53 D.Lgs 446/97 (all. n. 6 alla comparsa di costituzione), e pertanto legittimato a procedere alla riscossione coattiva per le ragioni sviscerate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7001/2016
(richiamata e prodotta dall'appellata), cui si fa integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'appello non può dunque, nel merito, essere accolto.
In ordine alla disciplina delle spese, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, stante l'accoglimento del motivo di doglianza vertente sulla dichiarata inammissibilità in primo grado. L'appellante deve invece essere condannata a rimborsarle alla appellata per il precedente grado di giudizio, stante l'infondatezza della domanda nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda, ex art. 5 D.M. citato, e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione 1.100,00 – 5.200,00 parametri medi per attività di studio, introduttiva e decisionale,].
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, e definitivamente pronunciando in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gela n° sentenza n.
549/2018, depositata in data 27.06.2018 nell'ambito del giudizio n. R.G.
1334/2017:
- dichiara ammissibile l'opposizione avverso il preavviso di fermo notificato a dalla in data 25.07.2017; Parte_1 CP_2
- rigetta nel resto la domanda in quanto infondata;
9 - condanna al pagamento nei confronti della in Parte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 913,00 oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A.;
- dispone l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Gela il 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Polizzi
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