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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/11/2024, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5502/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA cd. “CARTOLARE” CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
NELLA CAUSA n. R.G. 5502/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 29 novembre 2024 ad ore 15.15 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata. Dispone che venga inserita nello “storico” del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte.
Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5502/2021 promossa da:
IMPRESA INDIVIDUALE DAL DOSSO EN (C.F. , con il patrocinio C.F._1 dell'avv. MURARO SILVIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MURARO SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANTEDESCHI Controparte_1 P.IVA_1
MORENO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZANTEDESCHI MORENO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note depositate in data 09/09/2024.
La parte convenuta ha concluso come foglio di pc depositato in data 05/09/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07),
la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare pagina 2 di 5 alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione”
concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse”
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
rilevato che con decreto ingiuntivo n.1697/21 del 14.05.2021 il Tribunale di Verona ingiungeva alla
, su istanza della il pagamento della somma di Parte_2 Controparte_1
€.15.005,00 IVA inclusa, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria;
atteso che con atto di citazione datato 28.06.2021 l'ingiunta si opponeva al predetto D.I., chiedendo fosse rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà, la reiezione delle domande avversarie svolgendo anche domanda di compensazione e riduzione, in particolare evidenziando che parte della merce non era mai stata sostituita e non era intervenuta per risolvere i problemi causati Controparte_1
dall'errata fornitura, costringendo l'opponente ad intervenire tramite l'ausilio di terzi;
inoltre, che la mancata sostituzione della fornitura errata (i monoblocchi dell'ultimo piano) da parte di
[...]
non permetteva di considerare conclusi i lavori commissionati e rendeva illegittima Controparte_1
l'emissione della fattura 105/20;
rilevato che si costituiva la società opposta contestando le deduzioni avversarie;
vista la consegna d'ordine datata 21/09/2019, in cui le parti hanno elencato il materiale che
[...]
doveva consegnare a , comprensivo di trasporto e posa serramenti da parte di CP_1 Parte_1
nel complesso condominiale di Via Vasari 19; Controparte_1
rilevato che la fornitura ha ad oggetto, tra l'altro, 12 miniblock motorizzati, costituiti ciascuno da serramento, tapparella e zanzariera con relativo cassonetto montati in fabbrica in un blocco unico,
destinati all'appartamento dell'ultimo piano, e che venivano consegnati dei monoblocchi da esterno invece che da interno;
posto che venivano assunte prove testimoniali, da cui è emerso che per l'appartamento all'ultimo piano
è stata consegnata una fornitura difforme dal pattuito. Si è cercato comunque di adattarla, installandola al contrario, ma con risultati non a regola d'arte: “una volta finito il mio lavoro, le tapparelle
pagina 3 di 5 funzionavano. In seguito, precisamente 20 giorni fa perché mi sono recato a sistemare il cancello del
condominio, ho incontrato il proprietario dell'appartamento dell'ultimo piano, di cui però ora non
ricordo il nome, che mi ha detto che ha ancora problemi con le tapparelle” (teste ); “non Tes_1
c'era un capitolato ovvero c'era ma non era veritiero perché ha avuto tantissime varianti e quindi non
ci si affidava più al capitolato ma ogni condomino manifestava le sue esigenze che richiedeva di volta
in volta al costruttore in base a ciò che egli offriva. Io dovevo avere tapparelle elettriche e zanzariera,
questo era stato concordato. Poi che la tapparella fosse interna o esterna a me non è interessato…
preciso però che una tapparella si è proprio rotta, si è rotto un motore. non ha Controparte_1
sostituito il motore, pur essendo venuti a ritirare il motore rotto” ( , proprietario Testimone_2
dell'ultimo piano di Via Vasari 19); “comunque la fornitura è stata completa…per gli appartamenti dell'ultimo piano erano sbagliati i monoblocchi e di conseguenza la fornitura…l'errore è macroscopico: il “cellino”, il pannello di protezione alla base della tapparella, se è da interno come è
stato montato, prima di tutto di bagna con la pioggia e poi non può essere manutenzionato se non c'è
un balcone, ed in fatti in questo caso manca il balcone e siamo a circa 14 metri da terra… i motorini elettrici sono sottoposti all'umidità e quindi se fossero stati installati quelli da interno e tutti i
dispositivi elettronici fossero stati da interno, non ci sarebbero stati problemi… confermo che i sistemi andrebbero sostituiti nella loro interezza” , direttore lavori); Testimone_3
rilevata la capacità a testimoniare del teste , infatti stando a quanto è emerso dalle testimonianze, Tes_3
il proprietario dell'immobile all'ultimo piano ha accettato la fornitura e il suo posizionamento al contrario (“non ci si affidava più al capitolato ma ogni condomino manifestava le sue esigenze… Io
dovevo avere tapparelle elettriche e zanzariera, questo era stato concordato. Poi che la tapparella
fosse interna o esterna a me non è interessato… io lavoro in un'azienda che fa serramenti, la
Finstral… Io ero lì circa una volta a settimana”, teste , proprietario dell'ultimo Testimone_2
piano di Via Vasari 19);
rilevato che dalle prove testimoniali è emersa anche la responsabilità di relativamente Parte_1
all'installazione al contrario della fornitura errata, infatti “nessuna contestazione vi è stata dal punto di vista finale perché i cassonetti dell'ultimo piano all'impresa edile non , in Parte_1 Parte_3
particolare l'apertura verso l'esterno e quindi li abbiamo girati, abbiamo fatto sì che l'apertura fosse
pagina 4 di 5 verso l'interno…ci ha chiesto se era possibile. Dopo esserci presi un paio di giorni abbiamo valutato che era possibile e così abbiamo girato, su richiesta di il cassonetto verso l'interno, Parte_1
applicando anche un cassonetto all'interno per tenuta termica, che chiude la parte del miniblock.
[...]
era un cliente fidelizzato e quindi lo abbiamo accontentato. ADR a questi interventi Pt_1 Parte_1
successivi non sono stati fatti pagare, non glieli abbiamo messi in conto.” , ha Persona_1
venduto i serramenti -cassonetti e la parte delle finestre- al sig. ); Parte_1
rilevato che dalle prove testimoniali è emerso anche il quantum debeatur: “…c'è una fattura di saldo e sono stati versati acconti e c'è un residuo di circa 15.000 euro. Mi si rammostra la fattura n. 105 che confermo. Cap. 3: non ricordo nello specifico l'ordine del 2019 ma so che in corso sono state richieste numerose variazioni all'ordine originario…Cap. 8: so che c'è stata questa problematica e abbiamo
tentato di contattare sia per questo problema sia per i pagamenti ma lui ha bloccato i nostri Parte_1
numeri e non ha mai dato riscontro nemmeno alle mail” ( , impiegata amministrativa di Testimone_4
); Controparte_1
rilevato che, pertanto, la domanda di parte attrice opponente non può essere accolta, poichè
[...]
ha comunque consegnato il materiale;
tale materiale pur essendo difforme da quello che era CP_1
stato pattuito, non è stato restituito da , che invece ha deciso di usarlo ugualmente facendolo Parte_1
montare al contrario;
considerato che le spese legali del presente procedimento devono essere compensate, stanti le reciproche responsabilità;
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma decreto ingiuntivo n.1697/21 del 14.05.2021 del Tribunale di Verona.
Spese di lite compensate.
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 novembre 2024
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA cd. “CARTOLARE” CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
NELLA CAUSA n. R.G. 5502/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 29 novembre 2024 ad ore 15.15 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata. Dispone che venga inserita nello “storico” del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte.
Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5502/2021 promossa da:
IMPRESA INDIVIDUALE DAL DOSSO EN (C.F. , con il patrocinio C.F._1 dell'avv. MURARO SILVIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MURARO SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANTEDESCHI Controparte_1 P.IVA_1
MORENO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZANTEDESCHI MORENO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note depositate in data 09/09/2024.
La parte convenuta ha concluso come foglio di pc depositato in data 05/09/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07),
la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare pagina 2 di 5 alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione”
concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse”
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
rilevato che con decreto ingiuntivo n.1697/21 del 14.05.2021 il Tribunale di Verona ingiungeva alla
, su istanza della il pagamento della somma di Parte_2 Controparte_1
€.15.005,00 IVA inclusa, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria;
atteso che con atto di citazione datato 28.06.2021 l'ingiunta si opponeva al predetto D.I., chiedendo fosse rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà, la reiezione delle domande avversarie svolgendo anche domanda di compensazione e riduzione, in particolare evidenziando che parte della merce non era mai stata sostituita e non era intervenuta per risolvere i problemi causati Controparte_1
dall'errata fornitura, costringendo l'opponente ad intervenire tramite l'ausilio di terzi;
inoltre, che la mancata sostituzione della fornitura errata (i monoblocchi dell'ultimo piano) da parte di
[...]
non permetteva di considerare conclusi i lavori commissionati e rendeva illegittima Controparte_1
l'emissione della fattura 105/20;
rilevato che si costituiva la società opposta contestando le deduzioni avversarie;
vista la consegna d'ordine datata 21/09/2019, in cui le parti hanno elencato il materiale che
[...]
doveva consegnare a , comprensivo di trasporto e posa serramenti da parte di CP_1 Parte_1
nel complesso condominiale di Via Vasari 19; Controparte_1
rilevato che la fornitura ha ad oggetto, tra l'altro, 12 miniblock motorizzati, costituiti ciascuno da serramento, tapparella e zanzariera con relativo cassonetto montati in fabbrica in un blocco unico,
destinati all'appartamento dell'ultimo piano, e che venivano consegnati dei monoblocchi da esterno invece che da interno;
posto che venivano assunte prove testimoniali, da cui è emerso che per l'appartamento all'ultimo piano
è stata consegnata una fornitura difforme dal pattuito. Si è cercato comunque di adattarla, installandola al contrario, ma con risultati non a regola d'arte: “una volta finito il mio lavoro, le tapparelle
pagina 3 di 5 funzionavano. In seguito, precisamente 20 giorni fa perché mi sono recato a sistemare il cancello del
condominio, ho incontrato il proprietario dell'appartamento dell'ultimo piano, di cui però ora non
ricordo il nome, che mi ha detto che ha ancora problemi con le tapparelle” (teste ); “non Tes_1
c'era un capitolato ovvero c'era ma non era veritiero perché ha avuto tantissime varianti e quindi non
ci si affidava più al capitolato ma ogni condomino manifestava le sue esigenze che richiedeva di volta
in volta al costruttore in base a ciò che egli offriva. Io dovevo avere tapparelle elettriche e zanzariera,
questo era stato concordato. Poi che la tapparella fosse interna o esterna a me non è interessato…
preciso però che una tapparella si è proprio rotta, si è rotto un motore. non ha Controparte_1
sostituito il motore, pur essendo venuti a ritirare il motore rotto” ( , proprietario Testimone_2
dell'ultimo piano di Via Vasari 19); “comunque la fornitura è stata completa…per gli appartamenti dell'ultimo piano erano sbagliati i monoblocchi e di conseguenza la fornitura…l'errore è macroscopico: il “cellino”, il pannello di protezione alla base della tapparella, se è da interno come è
stato montato, prima di tutto di bagna con la pioggia e poi non può essere manutenzionato se non c'è
un balcone, ed in fatti in questo caso manca il balcone e siamo a circa 14 metri da terra… i motorini elettrici sono sottoposti all'umidità e quindi se fossero stati installati quelli da interno e tutti i
dispositivi elettronici fossero stati da interno, non ci sarebbero stati problemi… confermo che i sistemi andrebbero sostituiti nella loro interezza” , direttore lavori); Testimone_3
rilevata la capacità a testimoniare del teste , infatti stando a quanto è emerso dalle testimonianze, Tes_3
il proprietario dell'immobile all'ultimo piano ha accettato la fornitura e il suo posizionamento al contrario (“non ci si affidava più al capitolato ma ogni condomino manifestava le sue esigenze… Io
dovevo avere tapparelle elettriche e zanzariera, questo era stato concordato. Poi che la tapparella
fosse interna o esterna a me non è interessato… io lavoro in un'azienda che fa serramenti, la
Finstral… Io ero lì circa una volta a settimana”, teste , proprietario dell'ultimo Testimone_2
piano di Via Vasari 19);
rilevato che dalle prove testimoniali è emersa anche la responsabilità di relativamente Parte_1
all'installazione al contrario della fornitura errata, infatti “nessuna contestazione vi è stata dal punto di vista finale perché i cassonetti dell'ultimo piano all'impresa edile non , in Parte_1 Parte_3
particolare l'apertura verso l'esterno e quindi li abbiamo girati, abbiamo fatto sì che l'apertura fosse
pagina 4 di 5 verso l'interno…ci ha chiesto se era possibile. Dopo esserci presi un paio di giorni abbiamo valutato che era possibile e così abbiamo girato, su richiesta di il cassonetto verso l'interno, Parte_1
applicando anche un cassonetto all'interno per tenuta termica, che chiude la parte del miniblock.
[...]
era un cliente fidelizzato e quindi lo abbiamo accontentato. ADR a questi interventi Pt_1 Parte_1
successivi non sono stati fatti pagare, non glieli abbiamo messi in conto.” , ha Persona_1
venduto i serramenti -cassonetti e la parte delle finestre- al sig. ); Parte_1
rilevato che dalle prove testimoniali è emerso anche il quantum debeatur: “…c'è una fattura di saldo e sono stati versati acconti e c'è un residuo di circa 15.000 euro. Mi si rammostra la fattura n. 105 che confermo. Cap. 3: non ricordo nello specifico l'ordine del 2019 ma so che in corso sono state richieste numerose variazioni all'ordine originario…Cap. 8: so che c'è stata questa problematica e abbiamo
tentato di contattare sia per questo problema sia per i pagamenti ma lui ha bloccato i nostri Parte_1
numeri e non ha mai dato riscontro nemmeno alle mail” ( , impiegata amministrativa di Testimone_4
); Controparte_1
rilevato che, pertanto, la domanda di parte attrice opponente non può essere accolta, poichè
[...]
ha comunque consegnato il materiale;
tale materiale pur essendo difforme da quello che era CP_1
stato pattuito, non è stato restituito da , che invece ha deciso di usarlo ugualmente facendolo Parte_1
montare al contrario;
considerato che le spese legali del presente procedimento devono essere compensate, stanti le reciproche responsabilità;
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma decreto ingiuntivo n.1697/21 del 14.05.2021 del Tribunale di Verona.
Spese di lite compensate.
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 novembre 2024
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia