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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti (g.o.p.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1152/2022, promossa da: la società (partita IVA n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. corrente in P.IVA_1 Controparte_1
Teramo, Via Cona n. 76, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio De Iuliis e dall'Avv. Annalisa
De Iuliis, entrambi del Foro di Teramo, con loro elettivamente domiciliata il loro studio sito in
Teramo, C.so De Michetti n. 67, in forza di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
l' , CF Controparte_2 PartitaIVA_2
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_3 difeso dall'avv. Silvana Mariotti e dall'avv. Armando Gambino, procuratori per procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. di Roma, Rep. 80974/21569 del Persona_1
21/07/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data
23/07/2015 al n. 19851 serie 1T. Elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in
Teramo, presso l'Ufficio Legale della sede in Corso S. Giorgio nn. 14/16. Controparte_3
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito n. 40820220000683338000 dell'importo di euro
3.077,01, emesso dalla sede di Teramo, notificato a mezzo PEC in data 29/05/2022. CP_3
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 1/07/2022, la Controparte_1 ha opposto l'avviso di addebito n. 40820220000683338000, notificato a mezzo
[...] CP_3
PEC in data 29/05/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di euro 3.077,01 a titolo di omessi contributi, spese di notifica e compensi del servizio di riscossione meglio descritti nel ricorso introduttivo.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in CP_3 fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante acquisizione di documentazione ed escussione testimoniale, è pervenuta, per la discussione con termine per note, all'udienza del 13/03/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°°
L'ordinanza ingiunzione impugnata trae fondamento dal verbale unico di accertamento e Con notificazione n. TE 0000/2019 -693-01 del 21/06/2019, con il quale l' di Teramo, nel corso di un accesso ispettivo iniziato in data 14/03/2019, ha ritenuto che il sig. CP_1 quale socio amministratore della società non avrebbe
[...] Controparte_1 provveduto alla regolare registrazione sul LUL delle ore di lavoro effettivamente prestate dal dipendente nel periodo 1 febbraio 2018 – 14 marzo 2019 a seguito del Persona_2 presunto maggior numero di ore di lavoro da costui prestate rispetto a quelle effettivamente contabilizzate. Parimenti, ha ritenuto che il ricorrente non avrebbe computato a parte e remunerato, con le maggiorazioni previste dal CCNL applicato, le prestazioni di lavoro straordinario che il predetto lavoratore avrebbe prestato dal mese di febbraio 2018 sino al 14 marzo 2019, data del primo accesso ispettivo. Inoltre, ha ritenuto illegittimo il distacco del lavoratore , dipendente dell'impresa individuale del geom. Persona_3 CP_5 operato da detta impresa individuale in favore della società nel Controparte_1 periodo 1° febbraio 2018 – 31 dicembre 2018 (in totale 194 giornate lavorative ritenute asseritamente effettuate in irregolarità di distacco) per ritenuto difetto dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del D.lgs n. 276 del 2003.
Ebbene, l'istruttoria ha confermato parzialmente le risultanze dell'attività ispettiva, in particolare, con riferimento al distacco del lavoratore;
diversamente, gli Persona_3 accertamenti ispettivi non hanno trovato conferma con riferimento alle sanzioni applicate in virtù della determinazione del lavoro straordinario del dipendente . Persona_2
Ed invero, con riferimento all'orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore contrariamente a quanto sostenuto dall'ente resistente, dalle dichiarazioni Persona_2 rese dai testimoni escussi è emerso che l'organizzazione del personale della società ricorrente ha sempre previsto che i dipendenti godessero tutti di ampia autonomia in ordine alle modalità di raggiungimento dei cantieri, ben potendo gli stessi scegliere liberamente se avvalersi del proprio mezzo (previa corresponsione della relativa indennità chilometrica), ovvero con il mezzo aziendale. Con specifico riferimento al dipendente , questi ha Persona_2 dichiarato di non essersi mai recato presso alcun punto di raccolta, essendosi sempre recato in cantiere con il proprio mezzo e percependo, peraltro, la relativa indennità chilometrica. Infatti, il senza alcuna imposizione datoriale e senza che il datore di lavoro avesse lì istituito il Per_2
c.d. “punto di raccolta”, era solito parcheggiare la propria automobile nei pressi del magazzino per comodità, in quanto lì era solito incontrarsi con il signor , dipendente Persona_3 dell'impresa individuale del geom. distaccato presso la CP_5 Controparte_1
per fare colazione insieme e poi raggiungere, sempre insieme, il cantiere di adibizione.
[...]
Alla luce di quanto sopra, quindi, ne consegue che il lavoratore in questione non ha maturato alcuna ora di lavoro straordinario.
D'altro canto, come è noto, per “orario di lavoro”, così come definito dall'art. 1 co. 2 lett. a) del D.lgs n. 66 del 2003, deve intendersi qualsiasi periodo in cui il lavoratore si trovi al lavoro,
e cioè a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, requisiti che devono sussistere congiuntamente. Nel caso di specie, poi, l'art. 8 del D.lgs n. 66 del 2003 prevede l'irrilevanza – fatte salve eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva – del tempo impiegato dal dipendente “per recarsi al lavoro” con la sua conseguente non retribuibilità e non annotabilità sul l.u.l.
Passando alla disamina del distacco temporaneo di (art. 30 co. 1 d.lgs. n. 276 Persona_3 del 10/09/2003), la ricorrente asserisce (senza tuttavia fornirne la prova) che il distacco sarebbe stato effettuato per soddisfare uno specifico interesse del distaccato e cioè quello della conservazione del posto di lavoro.
Come è noto, l'art. 30 co. 1 d.lgs. 276/2003 stabilisce che: “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Dunque, i requisiti di legge perché il distacco avvenga legittimamente sono: a) la temporaneità dell'operazione e b)
l'interesse del distaccante (e non del distaccato).
Nel caso di specie, pur volendo considerare integrato il requisito della temporaneità, resta da valutare attentamente la sussistenza o meno di un interesse produttivo in capo al soggetto distaccante, non già una mera somministrazione di lavoro;
ciò al fine di qualificare come lecito o meno il distacco posto in essere.
Ebbene, con riferimento a tale aspetto, nella lettera di distacco del 29/01/2018 è previsto che il lavoratore è stato distaccato dall'impresa individuale Persona_3 CP_5
(distaccante) a favore della società (distaccataria) a decorrere Controparte_1 dall'1/02/2018 fino al 31/12/2018, “per ragioni organizzative-produttive”, motivazione alquanto generica dove non si fa alcun cenno all'interesse del distaccante. Al contrario, dal compendio testimoniale acquisito, appare evidente l'interesse della società distaccataria
[...] ad utilizzare le prestazioni lavorative del dipendente distaccato (cfr. Controparte_1 deposizione teste : “Io e lavoriamo sempre insieme nella manutenzione Persona_3 Per_2 strade, scavi e movimento terra … Il lavoro che svolgiamo io e difficilmente può essere svolto da un Per_2 solo operaio ed è per questo che lavoriamo quasi sempre insieme”). D'altro canto, nessuna documentazione è stata fornita circa lo svolgimento di particolari mansioni cui sarebbe stato adibito il lavoratore durante il periodo del distacco, né circa il perdurare dello Persona_3 specifico interesse del distaccante per tutta la durata del distacco. Al contrario, risulta accertato che è stato adibito allo svolgimento della normale attività lavorativa propria Persona_3 della peraltro la medesima svolta dalla ditta . Controparte_1 CP_5
Ne consegue che l'opposizione è solo parzialmente fondata, limitatamente alle sanzioni applicate in virtù della determinazione del lavoro straordinario del dipendente
[...]
. Per_2
Alla luce dell'esito del giudizio, si reputa congruo e opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento parziale della domanda, annulla l'avviso di addebito n.
40820220000683338000 emesso dalla sede di Teramo, notificato a mezzo PEC in data CP_3
29/05/2022, limitatamente alle sanzioni applicate in virtù della determinazione del lavoro straordinario del dipendente , e, per l'effetto, Persona_2
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle sanzioni, debitamente rideterminate dall' CP_3 applicate con riferimento all'illegittima l'operazione di distacco presso la società
[...] del dipendente;
Controparte_1 Persona_3
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Teramo lì 12/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale