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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice deIGnato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1118/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Dominga Bubbico del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Borgo Antini n. 3;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 12.11.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo
[...]
accertarsi l'illegittimità della ripetizione di indebito comunicatale dall con CP_2
provvedimenti del 17 giugno 2024 nonché del 7.08.2024 e condannarsi l al CP_2
pagamento degli importi relativi alle trattenute operate dall'ente sul trattamento previdenziale in godimento come specificato in atti.
A riguardo, rappresentava: a) di essere titolare di pensione di reversibilità n. 203-
701402571462 CAT SOSPET come da provvedimento del 14.05.2013 (doc. 1 CP_2
fasc. parte ricorrente); b) di essere altresì titolare, dal 01.10.2018, di pensione di vecchiaia n. 216560009628826, erogata anch'essa dall;
c) che, dal momento in CP_2
cui era divenuta titolare della predetta pensione di vecchiaia, non vi erano state variazione sostanziali di reddito (doc.ti 2-7 fasc. parte ricorrente); d) che l , sin CP_2
dal 2018, operava, non solo in qualità di soggetto erogatore delle pensioni, ma anche quale sostituto di imposta (doc.ti 2-7 fasc. parte ricorrente); e) di avere comunicato i propri dati reddituali all'Agenzia delle Entrate mediante presentazione di modelli 730
(doc.ti 2-7 fasc. parte ricorrente); f) di non essere tenuta a presentare la dichiarazione della situazione reddituale all , in quanto titolare di redditi che non rientrano tra CP_2
quelli per cui è necessario effettuare tale dichiarazione (doc. 7 bis fasc. parte ricorrente); g) che l , con comunicazione del 17.06.2024, richiedeva alla CP_2
ricorrente la restituzione della somma complessiva di € 2.914,87 a seguito del ricalcolo della pensione di reversibilità a decorrere dal 01.01.2024 (doc. 8 fasc. parte ricorrente); h) che l' , con lettera del 07.08.2024, comunicava alla ricorrente un CP_2
nuovo ricalcolo della pensione di reversibilità, comprensivo della: “rideterminazione della incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41, L. 335/1995 per le pensioni di reversibilità”, nonché la richiesta di restituzione, per l'anno 2024, della somma complessiva lorda di € 5.885,88, pari a € 3.889,39 netti, asseritamente percepita dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (doc. 9 fasc. parte ricorrente); i) che, nella medesima comunicazione, l precisava che la somma netta sarebbe stata CP_2 trattenuta: “per 6 rate mensili sulle pensioni in godimento” (doc. 9 fasc. parte ricorrente); l) di avere presentato, in data 08.10.2024, ricorso amministrativo avverso la richiesta di restituzione delle somme sopra indicate (doc. 10 fasc. parte ricorrente);
m) che l comunicava successivamente l'impossibilità di procedere CP_2
all'acquisizione del ricorso, stante il superamento del termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto impugnato (doc. 11 fasc. parte ricorrente).
A fondamento della domanda - senza contestare, nel merito, l'indebito contestato dall - la ricorrente argomentava in ordine: - al difetto di Controparte_3
motivazione delle comunicazioni del 17.06.2024 e del 07.08.2024; - alla CP_2
violazione e falsa applicazione dell'art. 52 L. n. 88 del 1989 e della successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 L. n. 412 del 1991; - alla tardività dei recuperi, in relazione all'annualità 2020, in violazione del termine previsto dall'art. 13 comma 2 L. n. 412 del 1991.
Poste tali premesse fattuali, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill. mo, contrariis rejectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge,
In via preliminare: dichiarare la nullità, annullabilità o come meglio dei provvedimenti datati 17.06.2024 e 07.08.2024 ed aventi ad oggetto la rideterminazione della pensione di reversibilità e la intimazione di pagamento per cui è causa.
In via principale: ferma la contestazione degli importi richiesti ex adverso, accertare
e dichiarare la irripetibilità delle somme pretese da e per l'effetto la CP_2
insussistenza, a carico della IG.ra , dell'obbligo di restituzione delle Parte_1
somme percepite a titolo di pensione di reversibilità e/o ordinare l'immediata sospensione della attività di recupero operata da mediante trattenute sui ratei CP_2
di pensione e, comunque, ordinare a la restituzione delle somme eventualmente CP_2
trattenute. In via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di in CP_2
relazione alla richiesta di restituzione degli importi percepiti nell'anno 2020 e, per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra e/o dichiarare Parte_1
insussistente e respingersi ogni e qualsiasi pretesa economica dell' nei CP_2
confronti della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto, anche per i successivi anni sino al 2024.
In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta legittima l'azione di ripetizione da parte di rideterminare CP_2
l'importo delle trattenute effettuate sui ratei di pensione riconosciuti alla IG.ra
Pt_1
In ogni caso, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa se dovute, con maggiorazione delle spese ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, così come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022, stante la redazione del presente atto con collegamento ipertestuale.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 27.12.2024, l si costituiva in CP_2
giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
L in particolare - dopo aver rilevato che la fattispecie in controversia CP_2
ricadeva, non già nel perimetro applicativo di cui all'art. 13, comma 1, L. n. 412 del
1991, ma, per contro, nell'alveo della disposizione di cui al comma 2 - evidenziava come, nell'anno 2020, nell'operare la verifica delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sulla spettanza delle prestazioni pensionistiche, l avesse CP_1
appurato che la ricorrente, con riguardo al periodo 2020/2023, aveva superato i limiti di cui all'art. 1 comma 41 L. n. 335 del 1995 e, segnatamente, quelli delineati dalla fascia prevista dalla citata TABELLA F.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 3.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Ciò premesso in ordine allo svolgimento del giudizio, la ricorrente ha contestato la fondatezza delle pretese dell , da un lato, sul presupposto del difetto di CP_1
motivazione delle comunicazioni del 17.06.2024 e del 07.08.2024, e, dall'altro, CP_2
argomentando in ordine all'irripetibilità dell'indebito per effetto dell'applicabilità della sanatoria prevista dall'art. art. 52 della L. n. 88 del 1989 (facendo sostanzialmente valere la propria buona fede per avere fatto legittimo affidamento nella spettanza del diritto alla prestazione erogata nonché, in relazione all'annualità
2020, la tardività della richiesta di recupero ai sensi del comma 2 dell'art. 13, L. n.
412 del 1991).
2.2. A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente, dunque, piuttosto che addurre elementi a sostegno del diritto alla percezione degli emolumenti richiesti in restituzione dall , ha contestato l'illegittimità formale dei Controparte_3
provvedimenti adottati dall'ente erogatore per difetto di motivazione, denunciando la violazione delle norme generali in materia previste dall'art. 3, comma 1, della L. n.
241 del 1990.
Sul punto, le argomentazioni proposte non sono fondate e vanno respinte.
Le attività dell'Ente previdenziale in materia pensionistica, in cui rientrano gli emolumenti in controversia, non sono soggette alla disciplina generale del procedimento amministrativo, se non in via di principio, in quanto inquadrabili, non come esercizio di poteri amministrativi, ma come attività di mera certazione e riconoscimento di diritti discendenti direttamente dalla legge.
L'azione dell in tal ambito non può, dunque, dirsi amministrativa, in quanto, non CP_2
solo non v'è esercizio di discrezionalità, fissando la legge tutti i presupposti per l'erogazione delle prestazioni, ma non sussiste alcun esercizio di potere neanche in maniera vincolata, poiché è la stessa legge che attribuisce al lavoratore diritti soggettivi pieni, che da essa traggono la loro autonomia e che non risultano in alcun modo “mediati” dai provvedimenti dell'ente previdenziale, se non con riferimento alla loro quantificazione e all'accertamento della sussistenza presupposti.
In virtù della descritta natura degli atti in materia pensionistica, l'attività procedimentale e provvedimentale dell non dispiega direttamente effetti nei CP_2
confronti dei soggetti verso cui è rivolta, che risultano come detto titolari di diritti discendenti dalla legge e, in quanto tali, pienamente accertabili in giudizio.
Le posizioni giuridiche dei privati restano, dunque, indifferenti al rispetto, da parte dell'Ente previdenziale, delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, e il giudizio proposto per contestare le determinazioni dell in CP_2
merito alla spettanza di una prestazione pensionistica, come quello in oggetto, non può tradursi in un giudizio sulla legittimità dell'atto, ma è naturalmente teso ad accertare l'esistenza del diritto (cfr. Cass. 29.4.2009, n. 9986, che enuncia il principio in merito ad un giudizio sulla ripetizione di indebito pensionistico).
Ragionando diversamente, la controversia non sarebbe neanche di competenza del giudice del lavoro, in quanto ricadrebbe sotto la generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, poiché dovrebbe riconoscersi natura di interesse legittimo alla prestazione pensionistica, qualificazione che viceversa non può ammettersi.
Dunque, la violazione di eventuali norme sul procedimento amministrativo non si ripercuote sulla posizione soggettiva della ricorrente, e, di conseguenza, i provvedimenti adottati non possono essere annullati sulla base di mere violazioni formali e/o procedimentali, qualora adottati sulla base del ricorrere dei presupposti di legge.
Ragionando sempre diversamente, dovrebbe ammettersi che, a causa di una violazione nel procedimento, l'Ente previdenziale verrebbe a trovarsi obbligato a corrispondere le prestazioni economiche per un diritto che, sulla base di quanto previsto dalla legge, non è mai sorto.
Non devono, quindi, considerarsi come incidenti sul diritto sostanziale i vizi denunciati dalla ricorrente, relativi alla violazione dell'art. 3, comma 1, della Legge
241/1990, e deve essere confermata la legittimità dei provvedimenti adottati dall CP_2
Tale logica, dunque, impedisce che si possa far discendere l'illegittimità del provvedimento, e per l'effetto, consentire l'erogazione di una prestazione previdenziale che sarebbe indebita, per mere violazioni di norme sul procedimento, siano esse generali così come quelle previste dai Regolamenti dell CP_2
A tal fine, rileva, inoltre, la disciplina posta dall'art. 52 della L. n. 88 del 1989, per cui le pensioni di vecchiaia possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Tale disposizione pone un principio generale che conferma la natura di mera certazione dell'attività dell'Ente previdenziale, che deve limitarsi ad un controllo sui presupposti scevro da ogni discrezionalità nonché da esercizio di potere.
In considerazione di questi elementi, si ritiene, dunque, che, nella delibazione della fondatezza delle pretese attore, in virtù della mancata incidenza di eventuali violazioni procedimentali sulla situazione giuridica oggetto del giudizio, la presente disamina debba essere circoscritta all'accertamento, nel merito, dei presupposti cui la legge subordina il diritto all'erogazione dell'emolumento richiesto.
2.3. Tanto premesso, il petitum deve ritenersi circoscritto, nel chiaro tenore del ricorso, alla sola declaratoria d'irripetibilità delle somme, rispetto alle quali parte ricorrente ha invocato l'applicazione del regime speciale stabilito in tema d'indebito previdenziale. A riguardo, appare opportuno richiamare il consolidato orientamento della S.C. secondo a mente del quale: “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass. sent.
n.2032/2006 e, nello stesso senso, anche Corte di Cassazione sent. n. 2739/2016).
Tale orientamento è stato confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno ribadito il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U. Sent. n.18046/2010).
Premessa, comunque, la circostanza che la odierna ricorrente, pur a fronte di specifiche allegazioni sollevate dall e contenute nella memoria difensiva, CP_2
non ha offerto la prova dei requisiti per il godimento della prestazione di che trattasi,
è da evidenziare che, nel caso di specie, l'elemento che risulta controverso è la effettiva ripetibilità da parte dell della somma illegittimamente erogata. CP_2
In merito all'invocata irreperibilità vanno effettuate alcune osservazioni.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
L'art. 1886 c.c. stabilisce però che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile”. Orbene, il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c. hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
In materia si sono succedute le seguenti disposizioni:
Art. 80, terzo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 142 secondo cui “Le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale;
in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati”.
Art. 52, L. 9 marzo 1989, n. 88 secondo cui “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 412 secondo cui “1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica CP_2
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. L'art.13 della L. n. 412 del 199, pertanto, norma dichiaratamente d'interpretazione autentica dell'art. 52 della L. n. 88 del 1989, ha previsto l'irripetibilità delle somme erroneamente erogate dall subordinando CP_2
detta irripetibilità a due condizioni essenziali: 1) che il pagamento sia avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo;
2) la mancanza di dolo dell'interessato. Come anche la Corte costituzionale ha chiarito (con pronuncia n. 39/1993) le disposizioni di cui all'art. 52. comma 2, L. n. 88 del 1989 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Pertanto, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, configurando un'ipotesi di dolo, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. decreto di semplificazioni) che ha attenuato la rigida previsione del limite annuale (di cui all'art.13 della L. n. 412 del 1991 comma
2) mediante la disciplina dell'art. 16 che ha introdotto, nell'art. 13 della 412/1991, il comma 2 bis che prevede: “il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica”.
Tanto premesso, l'interpretazione sistematica dei due commi di cui all'art. 13 della L.
n. 412 del 1991 cit., conduce ad affermare che il comma 1 si riferisce a fatti che incidono sulla prestazione previdenziale, non conosciuti dall'Istituto competente, che l'interessato deve segnalare e ammette il recupero dell'indebito in caso di omessa o erronea comunicazione senza limiti decadenziali (nei limiti della ordinaria prescrizione decennale).
Il comma 2, per contro, riguarda specificamente i dati reddituali del pensionato e, in riferimento a questi, pone a carico dell un onere di verifica annuale e di CP_2
recupero delle somme che risultino pagate in eccesso entro l'anno successivo.
Sull'interpretazione del comma 2 dell'art. 13 citato, si è, di recente, pronunciata la
S.C. (Cass. n. 953/2012; Cass. n. 1228/2011; Cass. n. 18551/2017) statuendo che:
“La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata dal legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del
2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010). È, però, sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali,
l'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al CP_2
recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato, si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell per accertare se, effettivamente, l'eccedenza si sia verificata ed in quale CP_1
misura, perché, solo all'esito di queste operazioni, il recupero è consentito e reso possibile. Se così è, si deve ritenere che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi”.
Ne consegue che l'onere di verifica a carico dell presupponga che sulla CP_2
situazione reddituale dell'interessato siano disponibili dati certi;
circostanza, questa, che si verifica solo quando l'anno di riferimento si è concluso.
L'interpretazione qui accolta è confermata anche dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 166 del 1996 che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 11-quinquies, della L. n. 638 del 1983 (nella parte in cui consente alle gestioni previdenziali di procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza a titolo di trattamento minimo anche in deroga ai limiti posti dalla disciplina vigente), ha chiarito, che “la ripetibilità cessa là dove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato ... Il limite, così individuato, della ripetibilità sancita dalla disposizione denunziata non può trovare applicazione immediata dal momento in cui si determinano per l le condizioni di CP_2
verificabilità del reddito dell'assicurato.
Perché i dati disponibili siano effettivamente acquisiti dall e immessi nei CP_1
circuiti delle verifiche contabili sono necessari tempi tecnici, che il giudice valuterà avuto riguardo eventualmente ai termini indicati dall'art. 13, comma 2, della L. n.
412 del 1991, non applicabile ratione temporis nei casi di specie, ma utilizzabile come criterio di orientamento”.
Anche la Corte Costituzionale, quindi, considerata la “fisiologica sfasatura temporale nel rapporto erogazione - accertamento del reddito”, ha statuito che il limite temporale alla ripetibilità previsto dall'art. 13, comma 2, L. n. 412 del 1991, decorre dal momento in cui si determinano per l le condizioni di verificabilità del CP_2
reddito dell'assicurato, e, cioè, quando l'Ente ha a disposizione dati certi e completi sul reddito del pensionato.
In particolare, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/2019) ha chiarito, a tale ultimo riguardo, che l'anno al quale si riferisce la norma è quello civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) successivo all'anno nel quale l'Ente ha avuto conoscenza della situazione reddituale del pensionato e che, quindi, la scansione temporale è la seguente: 1) nell'anno civile in cui si è avuta la conoscibilità dei redditi, l deve procedere CP_2
alla verifica;
2) nell'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, l CP_2 deve procedere, a pena di decadenza, al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Pertanto, se, in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale, venga accertato un indebito pensionistico, l deve notificare, entro il 31 dicembre CP_1
dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi. Qualora la notifica dell'indebito sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente sono ripetibili.
Per riassumere:
a) i pagamenti indebiti sono sanabili alle seguenti condizioni: i pagamenti indebiti siano stati effettuati in base a formale provvedimento definitivo;
il provvedimento sia stato comunicato al pensionato;
il provvedimento risulti viziato da errore imputabile all . L'imputabilità dell'errore all è esclusa dall'omessa o incompleta CP_1 CP_2
comunicazione, da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, che non siano già conosciuti dall . Pertanto, le somme CP_1
indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili
(sempre che i fatti non fossero già a conoscenza dell . Invece, non sono CP_2
recuperabili le somme indebitamente erogate successivamente alla comunicazione, da parte dell'interessato, del fatto incidente sul diritto o sulla misura della pensione.
b) Per i pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, il comma 2 dell'articolo 13 della L. n. 412 del 1991, pone in capo all l'onere di verificare CP_2
annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate. Alla luce del principio enunciato con la sentenza della
Corte Costituzionale n. 166/96 cit., così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l ha avuto CP_1
conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Pertanto, se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l deve notificare, entro il 31 dicembre CP_1
dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
Alla luce dei principi esposti, si ritiene che la fattispecie in esame sia riconducibile all'ipotesi descritta al comma 2 dell'art. 13, L. n. 412 del 1991.
Nella fattispecie in controversia, attenendo la situazione reddituale sottoposta a verifica, anzitutto, all'annualità 2020, poiché l'anno civile in cui si è avuta la conoscibilità dei redditi, è il 2021, l avrebbe dovuto procedere, a pena di CP_2
decadenza, al recupero delle somme indebitamente corrisposte entro il 31.12.2022.
Posto che il provvedimento di rideterminazione della pensione che si impugna è datato 7.08.2024, risulta d'immediata evidenza come l non abbia rispettato il CP_2
termine annuale imposto dall'art. 13, comma 2, L. n. 412 del 1991 per la verifica e contestazione dell'indebito, avendo l potuto disporre di dati certi su cui CP_1
verificare la situazione reddituale della Sig.ra - incidente sulla misura o sul Pt_1
diritto alle prestazioni pensionistiche - nell'anno 2021.
Conseguentemente, le somme si cui si discorre sono da considerarsi pacificamente irripetibili.
Per contro, per le motivazioni indicate, sono pienamente ripetibili le somme indebitamente erogate in relazione al periodo 1° gennaio 2024 – 31 luglio 2024.
Invero, attenendo la situazione reddituale sottoposta a verifica all'annualità 2023 (e, in particolare, come si evince dal doc. 8 di parte ricorrente, al periodo 1° maggio 2023 – 31 dicembre 2023), poiché l'anno civile in cui si è avuta la conoscibilità dei redditi, è il 2024, l è tenuto a procedere, a pena di decadenza, al recupero CP_2
delle somme indebitamente corrisposte entro il 31.12.2025.
Posto che il provvedimento di rideterminazione della pensione che si impugna è datato 17.06.2024, risulta d'immediata evidenza come l abbia rispettato il CP_2
termine annuale imposto dall'art. 13, comma 2, L. n. 412 del 1991 per la verifica e contestazione dell'indebito.
Ciò posto, come previsto dallo stesso legislatore per gli indebiti successivi al
1.1.2020 (art. 150 D.L. n. 34 del 2020 conv. in L. n. 77 del 2020), è consentita la ripetizione delle sole somme effettivamente percepite dal pensionato, con la conseguenza che la ripetizione dell'indebito deve essere effettuata al netto e non al lordo.
3. Le spese di lite.
La soccombenza reciproca autorizza la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate alla ricorrente, per le ragioni di cui in motivazione, in relazione all'annualità 2020.
2. Accertato e dichiarato il diritto dell al recupero delle somme indebitamente CP_2
erogate alla ricorrente, per le ragioni di cui in motivazione, in relazione all'annualità
2023, dispone la ripetibilità delle stesse al netto delle trattenute per acconto d'imposta già versate dall'Istituto all'erario.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Parma, il giorno 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice deIGnato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1118/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Dominga Bubbico del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Borgo Antini n. 3;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 12.11.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo
[...]
accertarsi l'illegittimità della ripetizione di indebito comunicatale dall con CP_2
provvedimenti del 17 giugno 2024 nonché del 7.08.2024 e condannarsi l al CP_2
pagamento degli importi relativi alle trattenute operate dall'ente sul trattamento previdenziale in godimento come specificato in atti.
A riguardo, rappresentava: a) di essere titolare di pensione di reversibilità n. 203-
701402571462 CAT SOSPET come da provvedimento del 14.05.2013 (doc. 1 CP_2
fasc. parte ricorrente); b) di essere altresì titolare, dal 01.10.2018, di pensione di vecchiaia n. 216560009628826, erogata anch'essa dall;
c) che, dal momento in CP_2
cui era divenuta titolare della predetta pensione di vecchiaia, non vi erano state variazione sostanziali di reddito (doc.ti 2-7 fasc. parte ricorrente); d) che l , sin CP_2
dal 2018, operava, non solo in qualità di soggetto erogatore delle pensioni, ma anche quale sostituto di imposta (doc.ti 2-7 fasc. parte ricorrente); e) di avere comunicato i propri dati reddituali all'Agenzia delle Entrate mediante presentazione di modelli 730
(doc.ti 2-7 fasc. parte ricorrente); f) di non essere tenuta a presentare la dichiarazione della situazione reddituale all , in quanto titolare di redditi che non rientrano tra CP_2
quelli per cui è necessario effettuare tale dichiarazione (doc. 7 bis fasc. parte ricorrente); g) che l , con comunicazione del 17.06.2024, richiedeva alla CP_2
ricorrente la restituzione della somma complessiva di € 2.914,87 a seguito del ricalcolo della pensione di reversibilità a decorrere dal 01.01.2024 (doc. 8 fasc. parte ricorrente); h) che l' , con lettera del 07.08.2024, comunicava alla ricorrente un CP_2
nuovo ricalcolo della pensione di reversibilità, comprensivo della: “rideterminazione della incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41, L. 335/1995 per le pensioni di reversibilità”, nonché la richiesta di restituzione, per l'anno 2024, della somma complessiva lorda di € 5.885,88, pari a € 3.889,39 netti, asseritamente percepita dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (doc. 9 fasc. parte ricorrente); i) che, nella medesima comunicazione, l precisava che la somma netta sarebbe stata CP_2 trattenuta: “per 6 rate mensili sulle pensioni in godimento” (doc. 9 fasc. parte ricorrente); l) di avere presentato, in data 08.10.2024, ricorso amministrativo avverso la richiesta di restituzione delle somme sopra indicate (doc. 10 fasc. parte ricorrente);
m) che l comunicava successivamente l'impossibilità di procedere CP_2
all'acquisizione del ricorso, stante il superamento del termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto impugnato (doc. 11 fasc. parte ricorrente).
A fondamento della domanda - senza contestare, nel merito, l'indebito contestato dall - la ricorrente argomentava in ordine: - al difetto di Controparte_3
motivazione delle comunicazioni del 17.06.2024 e del 07.08.2024; - alla CP_2
violazione e falsa applicazione dell'art. 52 L. n. 88 del 1989 e della successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 L. n. 412 del 1991; - alla tardività dei recuperi, in relazione all'annualità 2020, in violazione del termine previsto dall'art. 13 comma 2 L. n. 412 del 1991.
Poste tali premesse fattuali, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill. mo, contrariis rejectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge,
In via preliminare: dichiarare la nullità, annullabilità o come meglio dei provvedimenti datati 17.06.2024 e 07.08.2024 ed aventi ad oggetto la rideterminazione della pensione di reversibilità e la intimazione di pagamento per cui è causa.
In via principale: ferma la contestazione degli importi richiesti ex adverso, accertare
e dichiarare la irripetibilità delle somme pretese da e per l'effetto la CP_2
insussistenza, a carico della IG.ra , dell'obbligo di restituzione delle Parte_1
somme percepite a titolo di pensione di reversibilità e/o ordinare l'immediata sospensione della attività di recupero operata da mediante trattenute sui ratei CP_2
di pensione e, comunque, ordinare a la restituzione delle somme eventualmente CP_2
trattenute. In via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di in CP_2
relazione alla richiesta di restituzione degli importi percepiti nell'anno 2020 e, per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra e/o dichiarare Parte_1
insussistente e respingersi ogni e qualsiasi pretesa economica dell' nei CP_2
confronti della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto, anche per i successivi anni sino al 2024.
In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta legittima l'azione di ripetizione da parte di rideterminare CP_2
l'importo delle trattenute effettuate sui ratei di pensione riconosciuti alla IG.ra
Pt_1
In ogni caso, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa se dovute, con maggiorazione delle spese ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, così come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022, stante la redazione del presente atto con collegamento ipertestuale.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 27.12.2024, l si costituiva in CP_2
giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
L in particolare - dopo aver rilevato che la fattispecie in controversia CP_2
ricadeva, non già nel perimetro applicativo di cui all'art. 13, comma 1, L. n. 412 del
1991, ma, per contro, nell'alveo della disposizione di cui al comma 2 - evidenziava come, nell'anno 2020, nell'operare la verifica delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sulla spettanza delle prestazioni pensionistiche, l avesse CP_1
appurato che la ricorrente, con riguardo al periodo 2020/2023, aveva superato i limiti di cui all'art. 1 comma 41 L. n. 335 del 1995 e, segnatamente, quelli delineati dalla fascia prevista dalla citata TABELLA F.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 3.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Ciò premesso in ordine allo svolgimento del giudizio, la ricorrente ha contestato la fondatezza delle pretese dell , da un lato, sul presupposto del difetto di CP_1
motivazione delle comunicazioni del 17.06.2024 e del 07.08.2024, e, dall'altro, CP_2
argomentando in ordine all'irripetibilità dell'indebito per effetto dell'applicabilità della sanatoria prevista dall'art. art. 52 della L. n. 88 del 1989 (facendo sostanzialmente valere la propria buona fede per avere fatto legittimo affidamento nella spettanza del diritto alla prestazione erogata nonché, in relazione all'annualità
2020, la tardività della richiesta di recupero ai sensi del comma 2 dell'art. 13, L. n.
412 del 1991).
2.2. A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente, dunque, piuttosto che addurre elementi a sostegno del diritto alla percezione degli emolumenti richiesti in restituzione dall , ha contestato l'illegittimità formale dei Controparte_3
provvedimenti adottati dall'ente erogatore per difetto di motivazione, denunciando la violazione delle norme generali in materia previste dall'art. 3, comma 1, della L. n.
241 del 1990.
Sul punto, le argomentazioni proposte non sono fondate e vanno respinte.
Le attività dell'Ente previdenziale in materia pensionistica, in cui rientrano gli emolumenti in controversia, non sono soggette alla disciplina generale del procedimento amministrativo, se non in via di principio, in quanto inquadrabili, non come esercizio di poteri amministrativi, ma come attività di mera certazione e riconoscimento di diritti discendenti direttamente dalla legge.
L'azione dell in tal ambito non può, dunque, dirsi amministrativa, in quanto, non CP_2
solo non v'è esercizio di discrezionalità, fissando la legge tutti i presupposti per l'erogazione delle prestazioni, ma non sussiste alcun esercizio di potere neanche in maniera vincolata, poiché è la stessa legge che attribuisce al lavoratore diritti soggettivi pieni, che da essa traggono la loro autonomia e che non risultano in alcun modo “mediati” dai provvedimenti dell'ente previdenziale, se non con riferimento alla loro quantificazione e all'accertamento della sussistenza presupposti.
In virtù della descritta natura degli atti in materia pensionistica, l'attività procedimentale e provvedimentale dell non dispiega direttamente effetti nei CP_2
confronti dei soggetti verso cui è rivolta, che risultano come detto titolari di diritti discendenti dalla legge e, in quanto tali, pienamente accertabili in giudizio.
Le posizioni giuridiche dei privati restano, dunque, indifferenti al rispetto, da parte dell'Ente previdenziale, delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, e il giudizio proposto per contestare le determinazioni dell in CP_2
merito alla spettanza di una prestazione pensionistica, come quello in oggetto, non può tradursi in un giudizio sulla legittimità dell'atto, ma è naturalmente teso ad accertare l'esistenza del diritto (cfr. Cass. 29.4.2009, n. 9986, che enuncia il principio in merito ad un giudizio sulla ripetizione di indebito pensionistico).
Ragionando diversamente, la controversia non sarebbe neanche di competenza del giudice del lavoro, in quanto ricadrebbe sotto la generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, poiché dovrebbe riconoscersi natura di interesse legittimo alla prestazione pensionistica, qualificazione che viceversa non può ammettersi.
Dunque, la violazione di eventuali norme sul procedimento amministrativo non si ripercuote sulla posizione soggettiva della ricorrente, e, di conseguenza, i provvedimenti adottati non possono essere annullati sulla base di mere violazioni formali e/o procedimentali, qualora adottati sulla base del ricorrere dei presupposti di legge.
Ragionando sempre diversamente, dovrebbe ammettersi che, a causa di una violazione nel procedimento, l'Ente previdenziale verrebbe a trovarsi obbligato a corrispondere le prestazioni economiche per un diritto che, sulla base di quanto previsto dalla legge, non è mai sorto.
Non devono, quindi, considerarsi come incidenti sul diritto sostanziale i vizi denunciati dalla ricorrente, relativi alla violazione dell'art. 3, comma 1, della Legge
241/1990, e deve essere confermata la legittimità dei provvedimenti adottati dall CP_2
Tale logica, dunque, impedisce che si possa far discendere l'illegittimità del provvedimento, e per l'effetto, consentire l'erogazione di una prestazione previdenziale che sarebbe indebita, per mere violazioni di norme sul procedimento, siano esse generali così come quelle previste dai Regolamenti dell CP_2
A tal fine, rileva, inoltre, la disciplina posta dall'art. 52 della L. n. 88 del 1989, per cui le pensioni di vecchiaia possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Tale disposizione pone un principio generale che conferma la natura di mera certazione dell'attività dell'Ente previdenziale, che deve limitarsi ad un controllo sui presupposti scevro da ogni discrezionalità nonché da esercizio di potere.
In considerazione di questi elementi, si ritiene, dunque, che, nella delibazione della fondatezza delle pretese attore, in virtù della mancata incidenza di eventuali violazioni procedimentali sulla situazione giuridica oggetto del giudizio, la presente disamina debba essere circoscritta all'accertamento, nel merito, dei presupposti cui la legge subordina il diritto all'erogazione dell'emolumento richiesto.
2.3. Tanto premesso, il petitum deve ritenersi circoscritto, nel chiaro tenore del ricorso, alla sola declaratoria d'irripetibilità delle somme, rispetto alle quali parte ricorrente ha invocato l'applicazione del regime speciale stabilito in tema d'indebito previdenziale. A riguardo, appare opportuno richiamare il consolidato orientamento della S.C. secondo a mente del quale: “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass. sent.
n.2032/2006 e, nello stesso senso, anche Corte di Cassazione sent. n. 2739/2016).
Tale orientamento è stato confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno ribadito il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U. Sent. n.18046/2010).
Premessa, comunque, la circostanza che la odierna ricorrente, pur a fronte di specifiche allegazioni sollevate dall e contenute nella memoria difensiva, CP_2
non ha offerto la prova dei requisiti per il godimento della prestazione di che trattasi,
è da evidenziare che, nel caso di specie, l'elemento che risulta controverso è la effettiva ripetibilità da parte dell della somma illegittimamente erogata. CP_2
In merito all'invocata irreperibilità vanno effettuate alcune osservazioni.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
L'art. 1886 c.c. stabilisce però che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile”. Orbene, il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c. hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
In materia si sono succedute le seguenti disposizioni:
Art. 80, terzo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 142 secondo cui “Le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale;
in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati”.
Art. 52, L. 9 marzo 1989, n. 88 secondo cui “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 412 secondo cui “1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica CP_2
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. L'art.13 della L. n. 412 del 199, pertanto, norma dichiaratamente d'interpretazione autentica dell'art. 52 della L. n. 88 del 1989, ha previsto l'irripetibilità delle somme erroneamente erogate dall subordinando CP_2
detta irripetibilità a due condizioni essenziali: 1) che il pagamento sia avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo;
2) la mancanza di dolo dell'interessato. Come anche la Corte costituzionale ha chiarito (con pronuncia n. 39/1993) le disposizioni di cui all'art. 52. comma 2, L. n. 88 del 1989 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Pertanto, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, configurando un'ipotesi di dolo, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. decreto di semplificazioni) che ha attenuato la rigida previsione del limite annuale (di cui all'art.13 della L. n. 412 del 1991 comma
2) mediante la disciplina dell'art. 16 che ha introdotto, nell'art. 13 della 412/1991, il comma 2 bis che prevede: “il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica”.
Tanto premesso, l'interpretazione sistematica dei due commi di cui all'art. 13 della L.
n. 412 del 1991 cit., conduce ad affermare che il comma 1 si riferisce a fatti che incidono sulla prestazione previdenziale, non conosciuti dall'Istituto competente, che l'interessato deve segnalare e ammette il recupero dell'indebito in caso di omessa o erronea comunicazione senza limiti decadenziali (nei limiti della ordinaria prescrizione decennale).
Il comma 2, per contro, riguarda specificamente i dati reddituali del pensionato e, in riferimento a questi, pone a carico dell un onere di verifica annuale e di CP_2
recupero delle somme che risultino pagate in eccesso entro l'anno successivo.
Sull'interpretazione del comma 2 dell'art. 13 citato, si è, di recente, pronunciata la
S.C. (Cass. n. 953/2012; Cass. n. 1228/2011; Cass. n. 18551/2017) statuendo che:
“La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata dal legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del
2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010). È, però, sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali,
l'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al CP_2
recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato, si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell per accertare se, effettivamente, l'eccedenza si sia verificata ed in quale CP_1
misura, perché, solo all'esito di queste operazioni, il recupero è consentito e reso possibile. Se così è, si deve ritenere che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi”.
Ne consegue che l'onere di verifica a carico dell presupponga che sulla CP_2
situazione reddituale dell'interessato siano disponibili dati certi;
circostanza, questa, che si verifica solo quando l'anno di riferimento si è concluso.
L'interpretazione qui accolta è confermata anche dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 166 del 1996 che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 11-quinquies, della L. n. 638 del 1983 (nella parte in cui consente alle gestioni previdenziali di procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza a titolo di trattamento minimo anche in deroga ai limiti posti dalla disciplina vigente), ha chiarito, che “la ripetibilità cessa là dove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato ... Il limite, così individuato, della ripetibilità sancita dalla disposizione denunziata non può trovare applicazione immediata dal momento in cui si determinano per l le condizioni di CP_2
verificabilità del reddito dell'assicurato.
Perché i dati disponibili siano effettivamente acquisiti dall e immessi nei CP_1
circuiti delle verifiche contabili sono necessari tempi tecnici, che il giudice valuterà avuto riguardo eventualmente ai termini indicati dall'art. 13, comma 2, della L. n.
412 del 1991, non applicabile ratione temporis nei casi di specie, ma utilizzabile come criterio di orientamento”.
Anche la Corte Costituzionale, quindi, considerata la “fisiologica sfasatura temporale nel rapporto erogazione - accertamento del reddito”, ha statuito che il limite temporale alla ripetibilità previsto dall'art. 13, comma 2, L. n. 412 del 1991, decorre dal momento in cui si determinano per l le condizioni di verificabilità del CP_2
reddito dell'assicurato, e, cioè, quando l'Ente ha a disposizione dati certi e completi sul reddito del pensionato.
In particolare, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/2019) ha chiarito, a tale ultimo riguardo, che l'anno al quale si riferisce la norma è quello civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) successivo all'anno nel quale l'Ente ha avuto conoscenza della situazione reddituale del pensionato e che, quindi, la scansione temporale è la seguente: 1) nell'anno civile in cui si è avuta la conoscibilità dei redditi, l deve procedere CP_2
alla verifica;
2) nell'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, l CP_2 deve procedere, a pena di decadenza, al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Pertanto, se, in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale, venga accertato un indebito pensionistico, l deve notificare, entro il 31 dicembre CP_1
dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi. Qualora la notifica dell'indebito sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente sono ripetibili.
Per riassumere:
a) i pagamenti indebiti sono sanabili alle seguenti condizioni: i pagamenti indebiti siano stati effettuati in base a formale provvedimento definitivo;
il provvedimento sia stato comunicato al pensionato;
il provvedimento risulti viziato da errore imputabile all . L'imputabilità dell'errore all è esclusa dall'omessa o incompleta CP_1 CP_2
comunicazione, da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, che non siano già conosciuti dall . Pertanto, le somme CP_1
indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili
(sempre che i fatti non fossero già a conoscenza dell . Invece, non sono CP_2
recuperabili le somme indebitamente erogate successivamente alla comunicazione, da parte dell'interessato, del fatto incidente sul diritto o sulla misura della pensione.
b) Per i pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, il comma 2 dell'articolo 13 della L. n. 412 del 1991, pone in capo all l'onere di verificare CP_2
annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate. Alla luce del principio enunciato con la sentenza della
Corte Costituzionale n. 166/96 cit., così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l ha avuto CP_1
conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Pertanto, se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l deve notificare, entro il 31 dicembre CP_1
dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
Alla luce dei principi esposti, si ritiene che la fattispecie in esame sia riconducibile all'ipotesi descritta al comma 2 dell'art. 13, L. n. 412 del 1991.
Nella fattispecie in controversia, attenendo la situazione reddituale sottoposta a verifica, anzitutto, all'annualità 2020, poiché l'anno civile in cui si è avuta la conoscibilità dei redditi, è il 2021, l avrebbe dovuto procedere, a pena di CP_2
decadenza, al recupero delle somme indebitamente corrisposte entro il 31.12.2022.
Posto che il provvedimento di rideterminazione della pensione che si impugna è datato 7.08.2024, risulta d'immediata evidenza come l non abbia rispettato il CP_2
termine annuale imposto dall'art. 13, comma 2, L. n. 412 del 1991 per la verifica e contestazione dell'indebito, avendo l potuto disporre di dati certi su cui CP_1
verificare la situazione reddituale della Sig.ra - incidente sulla misura o sul Pt_1
diritto alle prestazioni pensionistiche - nell'anno 2021.
Conseguentemente, le somme si cui si discorre sono da considerarsi pacificamente irripetibili.
Per contro, per le motivazioni indicate, sono pienamente ripetibili le somme indebitamente erogate in relazione al periodo 1° gennaio 2024 – 31 luglio 2024.
Invero, attenendo la situazione reddituale sottoposta a verifica all'annualità 2023 (e, in particolare, come si evince dal doc. 8 di parte ricorrente, al periodo 1° maggio 2023 – 31 dicembre 2023), poiché l'anno civile in cui si è avuta la conoscibilità dei redditi, è il 2024, l è tenuto a procedere, a pena di decadenza, al recupero CP_2
delle somme indebitamente corrisposte entro il 31.12.2025.
Posto che il provvedimento di rideterminazione della pensione che si impugna è datato 17.06.2024, risulta d'immediata evidenza come l abbia rispettato il CP_2
termine annuale imposto dall'art. 13, comma 2, L. n. 412 del 1991 per la verifica e contestazione dell'indebito.
Ciò posto, come previsto dallo stesso legislatore per gli indebiti successivi al
1.1.2020 (art. 150 D.L. n. 34 del 2020 conv. in L. n. 77 del 2020), è consentita la ripetizione delle sole somme effettivamente percepite dal pensionato, con la conseguenza che la ripetizione dell'indebito deve essere effettuata al netto e non al lordo.
3. Le spese di lite.
La soccombenza reciproca autorizza la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate alla ricorrente, per le ragioni di cui in motivazione, in relazione all'annualità 2020.
2. Accertato e dichiarato il diritto dell al recupero delle somme indebitamente CP_2
erogate alla ricorrente, per le ragioni di cui in motivazione, in relazione all'annualità
2023, dispone la ripetibilità delle stesse al netto delle trattenute per acconto d'imposta già versate dall'Istituto all'erario.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Parma, il giorno 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri