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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 5109/2023 R. Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto “azioni di competenza del giudice di pace in materia di risarcimento del danno” e vertente: TRA
, (cf: ), nata a Parte_1 C.F._1
Napoli il 30.12.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Nocera (c.f.
), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione di nuovo difensore, con domicilio eletto in Napoli via E.A. Mario n. 35 APPELLANTE E
- nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Afragola (NA) alla Via Trieste e Trento n. 1 C.F. C.F._3 elett.te dom.to in Acerra (NA) alla Via Palmiro Togliatti, 34 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Elmo e dell'Avv. Antonio De Matteis che lo rapp.tano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti
- APPELLATO
con sede in Controparte_2
Croazia a Zagabria, via Listopadska, 2 e con stabile organizzazione per l'Italia sita in Trieste, Corso Italia 31, p.iva , rapp.ta e difesa dall'avv. Felice P.IVA_1
Napolitano;
, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede Controparte_3 in Trieste alla via Machiavelli 4, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Tuccillo;
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI : come da note di precisazione delle conclusioni e note sostitutive dell'udienza per la rimessione della causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 maggio 2022, la sig.
proponeva appello avverso la sentenza 2729/2022 Parte_1 pubblicata in data 16.1.2022 con la quale il Giudice di Pace di Napoli Nord accoglieva la domanda di risarcimento dei danni subiti dal veicolo Mercedes classe B (tg. FJ527AC) nel sinistro del 04.09.2020, nei confronti di CP_1
quale responsabile civile e proprietario della FI Punto (tg
[...]
CB864HC) e la compagnia di assicurazione della Controparte_4 nonché la domanda riconvenzionale proposta da nei Controparte_1 confronti dell'attrice, assicurata con riconoscendo il Controparte_3 pari concorso di colpa nella produzione del sinistro. A fondamento dell'appello, l'istante deduceva l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro ed erronea valutazione della prova testimoniale, dalla quale era emerso che la Mercedes era ferma all'incrocio al momento dell'urto come suggerirebbero anche i danni ubicati sui veicoli alla parte anteriore spigolare sinistra della Mercedes e spigolare destra della punto, così che alcun addebito di responsabilità avrebbe potuto riconoscersi alla danneggiata;
altresì l'errata applicazione delle norme dell'art 154 c.d.s. e 2054 c.c. e dunque l'eccessività della misura del concorso di colpa riconosciuta alla attrice, essendo ben più grave la violazione del diritto di dare precedenza commessa dal conducente della Fiat;
infine l'erronea e ingiustificata quantificazione dei danni in misura ridotta rispetto al preventivo, essendo tenuto eventualmente il giudice a disporre una CTU tecnico-ricostruttiva e quantificativa. Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art 342 e 348 bis cpc nonché l'infondatezza dell'appello stesso, chiedendone il rigetto. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e Controparte_2
non costituitisi in giudizio nonostante la rituale notifica Controparte_3 dell'atto di appello. In via pregiudiziale, va dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale. Infine, l'appellante ha argomentato circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
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Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello. Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e deve essere disatteso per i motivi che seguono. Ebbene, quanto alla prima censura, la sentenza del Giudice di Pace è stata impugnata con riguardo alla corretta applicazione o meno della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. In ordine all'interpretazione della norma in esame deve osservarsi che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. n. 9353/2019), nonché che “La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (Cass. n. 7061/2020). Ciò posto, va rammentato che in caso di scontro fra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (ex plurimis, Cass. 14 febbraio 2006, n. 3193; Cass. 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847). È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza, come nel caso che ci occupa), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (si veda, Cass. civ., 16 settembre 2013, n. 21130). Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che
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sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione. Nel caso che qui ci occupa, ritiene questo giudicante, che parte appellante non sia riuscita ad offrire elementi tali da superare la presunzione di concorso di responsabilità sancita all'art. 2054 c.c. in tema di circolazione stradale, né che sia riuscita a dimostrare un maggiore apporto causale del conducente della Fiat Punto nella produzione del sinistro rispetto al conducente della Mercedes. Invero, alla luce delle risultanze probatorie in atti, - vale a dire le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dai testi escussi, tutti legati da rapporti di parentela e lavoro con le parti nonché la documentazione prodotta costituita dai rilievi fotografici in atti e dal rapporto di sinistro stradale - può trarsi indubbiamente la conclusione dell'effettivo verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dalle parti nei rispettivi atti, mentre non possono trarsi elementi certi per ritenere superata la presunzione di concorso colpa in favore di uno dei conducenti ovvero di una maggiore gravità della violazione commessa dal conducente della Fiat Punto al fine di consentire un diverso riparto di responsabilità. A riguardo, è stata correttamente riconosciuta dal primo giudice la pari concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella produzione del sinistro, non consentendo il quadro probatorio in atti di addossare la maggioranza della responsabilità in capo al conducente della Punto in quanto le deposizioni rese in primo grado, dai testi escussi, non consentono di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Nel caso che qui ci occupa, i testi escussi non sono stati in grado di riferire in ordine alla presenza di segnaletica che regolamentasse l'incrocio teatro del sinistro, mentre le rispettive dichiarazioni risultano discordi in ordine alla possibilità di svolta a sinistra su via Compagna in direzione via Nenni per la Mercedes proveniente da via Nunziatella (cfr. verbali di causa deposizione del teste : “mia madre a seguito di una animata Tes_1 discussione con il conducente della fiat punto, chiedeva ai vigili se la manovra di svolta a sinistra fosse consentita e i vigili risposero positivamente” e del teste “Per quanto è a mia conoscenza i Tes_2 veicoli provenienti da via Nunziatella (…) possono svoltare a sinistra per immettersi in via Compagna”; in senso contrario deposizione del teste
“per quello che posso riferire essendo di Afragola, i veicoli che Tes_3 percorrono via Nunziatella, giunti all'intersezione con via Compagna non
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possono svoltare a sinistra in via Compagna, ma solo svoltare a destra in via Pellico o proseguire diritto in direzione cimitero”) mentre nel Rapporto di incidente stradale, gli agenti di Polizia Municipale non hanno rilevato alcuna infrazione al codice della strada ma al contempo non hanno potuto stabile la dinamica del sinistro, sulla base delle dichiarazioni dei conducenti e dai rilievi sui luoghi. Quanto alla dinamica del sinistro, i testi attorei hanno dichiarato che il conducente della Fiat Punto proveniente da via Compagna a forte velocità non si arrestava all'incrocio per dare precedenza alla Mercedes proveniente da destra, la quale era ferma all'incrocio e in attesa di svoltare a sinistra su via Compagna in direzione via Nenni;
di contro il teste di parte convenuta ha dichiarato che la Mercedes proveniente da via Nunziatella svoltava repentinamente a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione e impattava la Fiat Punto, la quale stava attraversando l'incrocio ad andatura moderata. Ciò posto, avendo i testi escussi fornito due versioni diametralmente opposte dell'accaduto e non essendovi in atti ulteriori risultanze in grado di corroborare la credibilità dell'uno piuttosto che quella dell'altro, può concludersi nel senso che la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., non sia stata, nella specie, superata. Pertanto, se per un verso, alcuna prova ha fornito il conducente della Fiat punto di aver verificato il sopraggiungere di veicoli da via Nunziatella dotati del diritto di precedenza e di aver successivamente attraversato l'incrocio, moderando la velocità e con le cautele richieste dal Codice della Strada;
per altro verso non vi è prova che il conducente della Mercedes veicolo favorito, in quanto proveniente da strada posta a destra rispetto alla direzione percorsa dalla Fiat Punto, abbia attraversato l'incrocio con le cautele richieste dal Codice della strada, moderando la velocità, verificando il sopraggiungere di altri veicoli che si accingessero ad impegnare l'incrocio, azionando l'indicatore di direzione per segnalare la svolta a sinistra ed abbia compiuto le manovre di emergenza per evitare la collisione. Dunque, non può affermarsi che il sinistro sia avvenuto per la esclusiva responsabilità del conducente della Fiat punto, atteso che l'attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere osservato tutte le norme del codice della strada e di avere adottato tutte le cautele idonee ad evitare lo scontro. Del resto, dalle dichiarazioni rese dal conducente della Mercedes alla Polizia Municipale e allegate al rapporto di sinistro, emerge che - contrariamente a quanto dichiarato dai testi attorei, in ordine al fatto che il sinistro si sarebbe verificato mentre l'auto Mercedes era ferma all'incrocio in attesa di immettersi in via Compagna e girare verso via Nenni – in realtà l'impatto si verificava mentre l'auto effettuava la manovra di svolta a
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sinistra su via Compagna e arrestava di seguito la marcia sentendo il rumore di una frenata. Non può poi sottacersi che, dalla documentazione fotografica riproducente l'ubicazione dei danni, si evince che l'impatto è avvenuto quando non era ancora completato l'attraversamento dell'incrocio con la conseguenza che l'appellante non era esonerato dall'osservare le regole di cautela previste dal codice della strada e richieste dalle concrete condizioni esistenti nell'incrocio anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada. Va, invero, richiamato il disposto contenuto nell'art. 145 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 - rubricato “Precedenza” - che, al comma 2, prevede che
“Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”. Tale norma va coordinata con altra, dalla valenza generale, contenuta nel primo comma del richiamato art. 145, a tenore del quale “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha più volte ribadito che «In tema di, circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi» (ex plurimis, Cass. pen. Sez. 4, n. 53304 del 29/09/2016 e 27989 del 6.6.2017). Pertanto, ad avviso del Tribunale, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, i danni al veicolo convenuto non erano ubicati al lato posteriore bensì al lato anteriore, con la conseguenza che l'impatto non può dirsi avvenuto quando il veicolo favorito (Mercedes) aveva già impegnato e quasi completato l'attraversamento, ma nel momento in cui entrambe le autovetture si apprestavano all'attraversamento. Come infatti affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, quando è accertata in concreto la colpa di uno dei due conducenti, mentre nulla possa stabilirsi relativamente alla condotta dell'altro, è ammissibile che la colpa di uno dei due conducenti, appunto accertata in concreto, concorra con la colpa presunta dell'altro, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che il giudice, in caso di sinistro, sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stata causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti - ed in tal caso l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà
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l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del comma 1 dell'art. 2054 c.c. e solo quando tale attività abbia dato esito negativo dovrà pervenire a valutare se anche l'altro conducente (solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto) si sia o meno esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel generale principio di solidarietà sociale sopra richiamato. In conclusione, per superare la presunzione dell'art. 2054 c.c. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede, quindi, una prova positiva (sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale, Cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2012, n. 48439, secondo cui: “le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente”. In ogni caso, il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione e pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (Cass. civ., 12 giugno 2012, n. 9528; Cass. civ., n. 16768/2006; v. anche Cass. civ., n. 484/2003). Tale diligenza non può essere richiesta nel massimo grado, giacché la consapevolezza di godere del diritto di precedenza genera una situazione di legittimo affidamento, ma deve comunque tradursi nella normale prudenza. Di conseguenza, sulla scorta dell'assunto per cui “Anche il conducente di un autoveicolo favorito dal diritto di precedenza conseguente a segnale di stop imposto al conducente di autoveicolo proveniente da altra strada che, con la prima, si intersechi, deve, in ogni caso, rallentare (o, comunque, moderare) la velocità nell'approssimarsi all'incrocio per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza - compresa quella che non gli venga accordata la precedenza accordatagli – e l'eventuale inosservanza delle normali prescrizioni di prudenza e di diligenza costituisce in colpa il conducente cd. favorito, ma non interrompe il nesso di causalità tra la mancata cessione della precedenza e l'evento, determinando, al più, un concorso di colpa dei due conducenti la cui intensità deve essere accertata dal giudice di merito” (Tribunale S. Maria Capua V., 15/05/2017, n. 1635; Tribunale Torre Annunziata, 06/05/2014, n. 1610; cfr. anche Cass. 19/11/2014, n.24676 e Cassazione civile, sez. VI,
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27/04/2016, n. 8289) non può che concludersi per la concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro per cui è causa, nella misura indicata dal primo giudice. Risulta altresì infondato il motivo di gravame relativo all'ingiustificata riduzione del danno riconosciuto al veicolo Mercedes rispetto a quello indicato nel preventivo di € 3666,19 comprensivo di IVA e per aver erroneamente ritenuto di non disporre una CTU ricostruttiva del sinistro e quantificativa dei danni. In effetti, a riguardo, vi è proprio un chiaro difetto di allegazione, atteso che nell'atto di citazione l'istante si limitava a dedurre che l'autovettura
“riportava danni al lato anteriore sinistro” corrispondenti a quelli indicati nella documentazione fotografica, quantificati analiticamente nel preventivo in € 3666,19 iva inclusa senza, però, descrivere minimamente gli stessi e richiamando genericamente un preventivo prodotto in atti che, in quanto semplice allegazione difensiva, non appare idonea di per sé a dimostrare gli stessi (cfr. Cass. 16552/2015). I testi attorei, al riguardo, hanno riferito che la Mercedes riportava danni al faro anteriore lato guida e al paraurti (…) e al cofano, senza chiarire né la tipologia degli stessi (graffi, ammaccature, rotture…), né l'entità dei medesimi limitandosi a riconoscere le foto che ritraggono le autovetture con danni in atto non sul luogo del sinistro e nella posizione statica post urto (con la conseguenza che le riproduzioni fotografiche non sono state effettuate nell'immediatezza dell'evento), bensì in luoghi differenti. Ebbene, la deposizione dei testi è lacunosa e generica con riferimento alla tipologia di danni riportati dall'autoveicolo attoreo e dagli altri veicoli convolti e in ogni caso inidonea a dimostrare tutti danni indicati nel preventivo prodotto in atti. In proposito, deve certamente condividersi il principio del tutto ragionevole per cui il giudice che ritenga che il testimone abbia omesso di riferire su circostanze fondamentali della causa è tenuto in sede di escussione, a formulargli specifiche domande di chiarimento. Se, dunque, un testimone nulla riferisce su circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda, ma che non hanno formato oggetto dei capitoli ammessi, il giudice non potrà ritenere non provata una circostanza di fatto sulla quale il testimone non abbia riferito alcunché, o rigettare la domanda in quanto la dichiarazione resa è lacunosa e carente su circostanze non rientranti nei capitoli a questi formulati, se alcuna domanda in merito gli è stata formulata al teste. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “Se infatti il giudice ritiene decisiva la conoscenza d'una circostanza di fatto sulla quale il testimone non era formalmente chiamato a riferire (perché non compresa nei capitoli ammessi), l'ordinamento gli accorda il potere di rivolgere al testimone “tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti”
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(art. 253, comma 1, c.p.c.), come pure di richiamare il testimone già escusso (art. 257 c.p.c.). Da queste norme (e da molte altre) si ricava il principio che il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità dei testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire” (Cassazione civile, sez. III 24 settembre 2015, n.18896). Tuttavia, nel caso che qui ci occupa, era indubbiamente oggetto dei capitoli di prova ammessi la circostanza relativa alla natura e ubicazione dei danni. Tale dato, valutato unitamente alla circostanza che in sede di perizia effettuata dal perito della compagnia (cfr. Controparte_5 fascicolo d'ufficio del primo grado prod. doc. 8) siano stati CP_2 riconosciuti solo i danni al paraurti anteriore, assorbitore, proiettore sx, cofano anteriore e parafango e non anche gli ulteriori elementi indicati nel preventivo attoreo e non riferiti dai testi né emergenti dal materiale fotografico prodotto in atti, induce il Tribunale a ritenere corretta la valutazione del primo giudice di ritenere non dimostrata la sussistenza del nesso causale tra gli ulteriori danni indicati nel preventivo (e non riferiti dai testi) e la dinamica descritta e la decisione - in considerazione della perfetta sovrapponibilità dei prezzi di ricambio indicati nella perizia della compagnia con il preventivo attoreo - di non disporre consulenza CP_2 tecnica d'ufficio ricostruttiva e quantificativa. Come è noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova in senso proprio, perché volta a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, la stessa è sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Va poi, richiamato il principio statuito dalla S.C., con sentenza n. 3086/2007, secondo il quale: “anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquilana occorre che sia provata l'esistenza di questo danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquilana, giusti i principi di
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cui agli articoli 1223 e 2056 del c.c., e non coincide con l'evento, che è invece un elemento di fatto, produttivo del danno”. A tale carenza allegativa e probatoria, difatti, non può certamente sopperirsi disponendo una consulenza tecnica. Va, dunque, confermato l'importo riconosciuto dal primo giudice di € 2400,00 oltre IVA se documentata con fattura (in tale importo era peraltro ricompreso il fermo tecnico determinato equitativamente non avendo parte attrice dimostrato di aver sostenuto una spesa per un veicolo sostitutivo o la perdita di proventi per mancato o diminuito uso) da decurtarsi del 50% in ragione del pari concorso di colpa. Relativamente alle spese del presente grado di giudizio, rileva il Tribunale che, in applicazione del principio della soccombenza e considerato l'esito del proposto gravame, le stesse debbano seguire la soccombenza dell'appellante. La liquidazione delle spese viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri minimi di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. mod., tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e del valore della causa. Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellato contumace. In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Dora Alessia Limongelli, funzione di giudice unico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2720/2022 ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_2
2) Rigetta l'appello;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in € 852,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
4) Nulla per le spese nei rapporti tra l'appellante e appellati contumaci.
5) Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Aversa, 20.6.2025
Il Giudice dott. ssa Dora Alessia Limongelli
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