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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15767 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, in persona del GOP RI GA ZI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 48384, Ruolo Generale dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in Sutri (VT) ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Paolo Emilio, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Enrico Di Giacomo (C.F. ), che li C.F._3 rappresenta e difende giusta procura su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine.
OPPONENTI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura CP_1 CodiceFiscale_4 ad litem in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Alberto Giovanniello del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato, per il presente procedimento, presso il suo Studio sito, in Roma, Via Ignazio Guidi n. 46;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
I signori ed proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1 Parte_2
8269/22 (R.G. 22754/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 11/05/2022 e notificato in data 26/05/2022, con cui gli era stato ingiunto in solido con la S.r.l Controparte_2
, di pagare a favore di la somma di euro 51.992,66, oltre
[...] CP_1 interessi, come da domanda, e le spese di lite.
La pretesa creditoria veniva avanzata dal ricorrente in esercizio del rilievo del fideiussore ex art. 1953 c.c., atteso che il Centro Residenziale Parco del Sole S.r.l. ed i signori ed Pt_1
quali cessionari delle sue quote di partecipazione alla S.r.l., non avevano Parte_2 provveduto a ripianare l'esposizione debitoria della società, garantita da esso ricorrente con fideiussione al tempo della sua partecipazione societaria.
A sostegno dell'opposizione gli istanti allegavano: in via preliminare e pregiudiziale nel merito la mancata condizione dell'azione proposta, la carenza del titolo, dell'interesse e della legittimazione, l'insussistenza del rapporto sostanziale e processuale tra le parti;
la natura cautelare dell'azione di rilievo e l'inammissibilità del ricorso al procedimento monitorio;
la mancata titolarità di un credito in capo all'opposto; l'inammissibilità della azione ex art. 1953 c.c.. Concludeva chiedendo: “Piaccia al Tribunale di Roma, contrariis rejectis, negata la provvisoria esecuzione del decreto in oggetto, in via preliminare e pregiudiziale nel merito: accertare e dichiarare l'assoluto difetto del titolo, dell'interesse e della legittimazione passiva, tenuto conto della palese insussistenza di una posizione sostanziale creditoria – attuale o anche solo potenziale – in capo al Sig. nei CP_1 confronti degli opponenti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 8269/22 (R.G. 22754/22) notificato il 26.05.2022 nei confronti degli opponenti;
in via principale: revocare per tutti i motivi sopra esposti il decreto ingiuntivo n. 8269/22 (R.G. 22754/22) notificato il 26.05.2022; In tutti i casi con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15% da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in data 28.11.2022 il , CP_1 rilevando che il decreto ingiuntivo opposto fosse dichiarato esecutivo, attesa la mancata opposizione da parte dell'altro obbligato intimato ed eccependo Controparte_2
l'infondatezza dell'opposizione, priva di prova scritta: per cui concludeva chiedendo:
“Piaccia all'Adito Organo Giudicante In via preliminare Concedere la provvisoria esecutorietà all'emesso decreto ingiuntivo anche nei confronti degli opponenti non essendo la proposta opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito Rigettare la proposta opposizione per i motivi e le argomentazioni in atti e confermare il provvedimento monitorio emesso dal Tribunale civile di Roma in data 11.05.2022 n. 8269/22 (R.G. 22754/22) notificato il 26.05.2022 a mezzo del quale veniva ingiunto anche agli opponenti il pagamento della somma di € 51.992,66 oltre agli interessi come richiesti nonché́ compenso professionale per € 1.305,00 e spese per € 286,00 oltre accessori. In via subordinata e gradata accertare l'inadempimento contrattuale degli opponenti al contratto di cessione di quote sottoscritto e registrato in data 10.12.2012 tra il Sig. ed CP_1
i Sig.ri ed e condannare quest'ultimi al versamento della somma Parte_1 Parte_2 di € 51.992,66 oltre agli interessi maturati sulla medesima come richiesti in sede di decreto ingiuntivo ovvero e comunque ex dlgs 231/02 e/o 1284 c.c.. In ogni caso con soccombenza di tutte le fasi e gradi di giudizio”.
Con provvedimento del 22.12.2022 questo giudice “lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'odierna udienza;
esaminati gli atti ed i documenti di parte;
ritenuto che
i motivi di opposizione necessitino un approfondimento istruttorio, denega allo stato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
concede alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., a decorrere dalla comunicazione del presente verbale;
rinvia per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza dell'11.05.2023, ore 11.00”.
All'udienza del 11/05/2023 il difensore di parte opponente rilevava che in data 09.05.2023 vi è stata una produzione documentale di controparte non autorizzata e fuori da terni di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., e chiedeva lo stralcio del solo documento “verbale assemblare del 27.07.2015”, mentre non contestava la produzione del secondo documento, ovvero della sentenza di apertura di liquidazione della Centro Residenziale Parco CP_3 del Sole S.r.l.. Pertanto questo giudice “Dato atto, esaminati i documenti depositati dalla parte opponente in data 09.05.2023;
ritenuto che
il verbale di assemblea depositato non sia conferente con il fatto di causa e comunque depositato furi termine, ne dispone lo stralcio;
esaminate le prove orali articolate da parte opponente nella memoria istruttoria e nell'atto introduttivo, attesa la loro inammissibilità, poiché relative a circostanze da provarsi documentalmente e/o valutative, ne denega l'ammissione; ritenuta la causa matura per la decisione;
visto l'art. 127-ter c.p.c.; DISPONE Rinvio per la precisazione delle conclusioni”.
Con ordinanza del 26.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Dall'esame della documentazione si evince: che il in data 30.11.2012 con CP_1 atto di cessione quote registrato in data 10.12.2012 ebbe a cedere ai signori ed Pt_1 Pt_2 la sua intera quota di partecipazione alla S.r.l. Centro Residenziale Parco del Sole a
[...] fronte del quale egli usciva definitivamente dalla società (Cfr. doc 1 allegato al fascicolo del monitorio); l'esposizione debitoria del Centro Residenziale Parco del Sole S.r.l. relativamente al conto corrente ad essa intestato n. 29177010/48, aperto presso la Banca Intesa San Paolo, per euro 46.742,99, oltre interessi ed accessori, (Cfr. doc 2, 3 e 4 allegati da parte opposta); l'avvenuta cessione del credito in questione il credito alla
[...] che agiva per il recupero del credito pari ad euro 51.992,66, oltre agli interessi, Parte_3 nei confronti dell'opposto nella sua qualità di garante e nel limite della somma garantita ( Cfr. doc. 4 allegato da parte opposta); che la S.r.l. Centro Residenziale Parco del Sole sia stata sottoposta a procedura di liquidazione ( Cfr. documento depositato in atti dall'opposto in data 9.05.2023).
Tuttavia, non risulta depositato in atti il contratto di fideiussione da cui deriverebbe la funzione di garante del , come dallo stesso dedotta nel procedimento CP_1 monitorio ed in quello in esame. Ebbene, per poter accertare la fondatezza dell'azione non si può prescindere dall'esame di detta fonte di obbligazione di garanzia, solo dedotta dal ricorrente, oggi opposto, per verificarne l'esistenza, la titolarità e la sua valenza giuridica.
Invero non è verificabile la titolarità dell'azione svolta, l'interesse ad agire dello stesso.
Ciò posto, si osserva che la richiesta azione di rilievo di cui all'art. 1953 c.c., con la quale il fideiussore possa ottenere la liberazione dall'obbligazione ovvero un'idonea cauzione;
in particolare, nel caso di rilievo per liberazione, il debitore o paga direttamente al creditore (in modo da evitare il pagamento da parte del fideiubente) oppure procura al fideiussore la rinuncia del creditore. L'azione di rilievo ha natura eminentemente cautelare e, pertanto, si differenzia dall'azione di regresso che postula l'avvenuto pagamento dell'obbligazione da parte del fideiussore.
L'azione de qua è esperibile nei casi in cui la condotta del fideiuvato o le sue condizioni economiche siano tali da far temere un inadempimento e, dunque, anteriormente all'adempimento dell'obbligazione garantita e nelle ipotesi tassativamente indicate:1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
Dunque, l'azione di rilievo poteva essere esperita nelle richiamate condizioni con procedimento cautelare solo nei confronti della S.r.l. Centro Residenziale Parco Del Sole, quale debitore principale garantito, e non con un'azione monitoria.
Si osserva, peraltro, che non coglie nel segno l'ipotesi sostenuta da parte ricorrente in ordine alla successione nella posizione di garante, posto che la fideiussione personale, solamente dedotta dall'opposto, per la sua natura personale non può essere trasferita automaticamente, richiedendo a tal fine, come ampiamente chiarito dalle pronunce della Suprema Corte, un accordo espresso tra le parti. Nella documentazione depositata dal ricorrente non è rinvenibile alcuna pattuizione intercorsa tra le parti a tal fine destinata: né nell'accordo di cessione prodotto in atti, né in altra fonte documentale a tal fine riconducibile.
L'onere probatorio di parte opposta non è stato, pertanto, soddisfatto e per l'effetto la sua domanda va respinta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dei signori ed privi di legittimazione passiva nella posizione creditoria Pt_1 Parte_2 avanzata dal ricorrente.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni nessun risarcimento a qualsiasi titolo può essere accertato e riconosciuto a favore del , mancando i presupposti sostanziali di CP_1 merito.
Pertanto, l'opposizione di parte opponente deve essere accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 8269/2022 (R.G. 22754/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 11.05.2022 deve essere revocato nei confronti dei signori ed Parte_1 Parte_2 Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni altra questione posta.
Le spese di lite devono essere compensate, viste le risultanze processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione svolta, e per l'effetto dispone la revoca nei confronti dei signori ed del decreto ingiuntivo n. 8269/2022 (R.G. 22754/2022) emesso Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Roma in data 11.05.2022;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, che liquida in euro 3.809,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, cpa ed Iva come per legge.
Roma, 11.11.2025
Il giudice
RI GA ZI