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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio – Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore dott. MA Bartoli – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 183/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del
26.03.2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Mantini, giusta mandato in Parte_1
calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in Pescara, Via Nicola Fabrizi n. 215, presso il suo studio;
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Scoponi, giusta Controparte_1
mandato steso su foglio separato ed allegato in calce a comparsa di risposta, el. dom. in
Pescara, Viale Regina Elena n. 66, presso il suo studio;
Appellato
; CP_2
Appellata contumace avverso la sentenza n. 27/2024 pubblicata il 10.01.2024 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile n. 2989/2018.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello de L'AQUILA, contrariis reiectis per i motivi tutti dedotti nell'atto di appello ed in parziale riforma della sentenza n.27/2024 resa dal
Tribunale Civile di Pescara, in persona del Giudice Dott. M. Bortone, pubbl. il
10/01/2024 RG N. 2989/2018 Repert. n. 46/2024 del 10/01/2024 e notificata il
26.01.2024, voglia in via principale e nel merito, accogliere nei confronti del solo appellato le conclusioni avanzate nel giudizio di Controparte_1
primo grado che qui si riportano:
<<< CHIEDE preliminarmente la revoca dell'ordinanza con la quale non sono state ammesse tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice di cui domanda nuovamente l'ammissione. Impregiudicato quanto sopra, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove CONCLUDE chiedendo l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto di citazione e negli ulteriori scritti difensivi e così specificamente
“”NEL MERITO, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la Parte_1
integrale restituzione della somma pari al controvalore delle polizze assicurative indicate nelle premesse e, per l'effetto , condannare il sig. alla Parte_1 CP_1 restituzione della somma di €. 259.496,00 ovvero in importi diversi, minori o maggiori che saranno ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio””.>> e per l'effetto,- rideterminare in misura maggiore - rispetto a quella liquidata dal Tribunale in € 24.910,77 quanto dovuto dall'appellato
[...]
in favore di;
Controparte_1 Parte_1
- in ogni caso, riformare la decisione sulle spese di C.T.U assunta in primo grado.
pag. 2/14 Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cap come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.”
Per parte appellata:
“Il Sig. insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso del giudizio di secondo grado.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
( ), attore, contro C.F._1 Controparte_1
( e ), convenuti, C.F._2 CP_2 C.F._3
contrariis reiectis, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 della somma di € 24.910,77, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- respinge nel resto la domanda;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 5.621,00, di cui € 786,00 per esborsi ed €
4.835,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.;
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, che CP_2 liquida in € 4.835,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.;
- pone in via definitiva a carico del convenuto e dell'attore per Controparte_1
la metà ciascuno le spese di c.t.u. già liquidate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.”
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
pag. 3/14 “Con atto di citazione notificato il 21-6-2018 , premesso che, stipulate Parte_1 undici polizze assicurative presso per un importo complessivo pari ad € CP_3
264.246,00, beneficiari il figlio MA e la moglie , era stato convinto dal CP_4
fratello a girarle al medesimo, per porle al sicuro in costanza di Controparte_1
un procedimento di separazione coniugale, che aveva gettato esso attore in uno stato di profonda prostrazione fisica e psicologica, vanamente richiesta la restituzione del denaro afferente il controvalore delle polizze al ed a sua Controparte_1 moglie (solamente nel corso del 2015 aveva ricevuto l'esigua somma di € CP_2
4.750,00), conveniva costoro in giudizio perché fossero condannati a restituirgli la somma di € 259.496,00, salva quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
e si costituivano in giudizio confermando Controparte_1 Testimone_1
l'esistenza del patto fiduciario, intercorso tuttavia esclusivamente tra i due fratelli, precisando che la richiesta era pervenuta da e che la era del tutto Pt_1 CP_2
estranea a tale accordo, donde il suo difetto di legittimazione a contraddire;
[...]
eccepiva quindi di avere già restituito al fratello da molto tempo ogni CP_1 somma da lui richiesta con l'atto di citazione e di avergli erogato anche altre somme di denaro e ulteriori benefici: invero in particolare i rimborsi delle undici polizze assicurative erano avvenuti in parte con pagamenti tracciabili per circa € 200.000,00 e in parte con assunzione di debiti contratti da per l'acquisto di autoveicoli e Pt_1 motoveicoli, oppure con l'acquisto diretto e l'intestazione fiduciaria di autoveicoli lasciati a lui in uso;
lo aveva inoltre aiutato a gestire la delicata fase della sua uscita da casa offrendogli ospitalità dapprima a Elice, presso un alloggio di proprietà del cognato
(fratello di ) e poi a Città Sant'Angelo, in un appartamento a fianco di CP_2
quello di abitazione di essi convenuti, ove il era stato ospitato per Parte_1
diciassette mesi senza sopportare alcuna spesa e senza doversi preoccupare di alcunché inerente al proprio sostentamento ed alla cura della propria persona e dei propri beni ed effetti personali (per esempio, in occasione della sottoscrizione dell'accordo di separazione tra il e la il si era fatto carico del Parte_1 CP_4 Controparte_1
pagamento, a nome e per conto del fratello, della parcella professionale del legale di fiducia della seconda, al quale aveva versato con proprio assegno del 24.06.2010 la pag. 4/14 somma di € 4.000,00; subito dopo la separazione l'attore aveva contratto due finanziamenti, uno con la per l'acquisto di un'autovettura Fiat Punto e l'altro con CP_5 il Banco di Santander per l'acquisto di un motoveicolo ma, non riuscendo a fare fronte con il suo stipendio, già gravato da plurime cessioni del quinto, esso era CP_1
intervenuto attingendo a fondi propri, sanando ogni pendenza fino ad estinzione di entrambi i contratti, per complessivi € 12.711,50; prima ancora che terminasse il finanziamento della il aveva venduto privatamente la sua Fiat CP_5 Parte_1
Punto, intascando il relativo prezzo di vendita, ed aveva acquistato una nuova auto
Lancia Delta, intestata e pagata dal con assegno di € Controparte_1
23.000,00; l'autovettura era sempre stata nella disponibilità esclusiva di , ma Pt_1 tutte le spese erano state pagate dal fratello e solo nell'anno 2013 l'intestazione al CP_1
PRA del veicolo era stata trasferita a ); concludevano dunque i convenuti per il Pt_1 rigetto di ogni domanda formulata nei loro confronti.”
Acquisite prove documentali ed espletata una c.t.u. contabile rivolta alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, con l'evidenziazione della natura delle reciproche poste di credito e di debito, la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava creditore della minor somma di euro 24.910,77,
[...]
nei confronti del fratello . Parte_1 Controparte_1
Pertanto, condannava quest'ultimo al pagamento di detto importo ed esonerava la convenuta dall'obbligo di restituzione di cui sopra. CP_2
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la parziale Parte_1
riforma) il 29.02.2024 per sei motivi che si vanno ad esaminare in seguito.
, costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame con contestuale Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Non si è costituita la peraltro non interessata dal gravame, per cui ne va CP_2
dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 10.07.2024 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al
26.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione. A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 5/14 Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, condannando il convenuto alla rifusione delle spese di lite e compensando tra le parti le spese relative alla CTU espletata, col ritenere quanto segue.
“L'assunto attoreo dell'intestazione fiduciaria delle polizze assicurative stipulate dall'attore al fratello (non anche alla moglie , che non si CP_1 CP_2
comprende dunque perché sia stata evocata in giudizio: non si evince invero dallo stesso tenore dell'atto di citazione perché ed a qual titolo la medesima dovrebbe essere chiamata a rispondere della restituzione della somma rivendicata), non è contestato dal convenuto medesimo.
Pacifico dunque il “pactum fiduciae” intercorso tra i due fratelli, alla luce delle difese svolte dal convenuto in ordine alle restituzioni già effettuate ed agli altri benefici economici accordati all'attore, la prova di quanto spetti a quest'ultimo non può che avere natura documentale, donde va innanzitutto confermata la valutazione espressa dell'ininfluenza delle prove orali richieste dalle parti.
Fatta questa premessa, soccorrono le emergenze della c.t.u. espletata per quanto in narrativa per il tramite della dott.ssa (relazione depositata il 6-4-2020), Persona_1 anche in questa sede ribadito che, pur ammessa in giurisprudenza la c.t.u. “percipiente”, essa non può tuttavia mai estendersi alla rilevazione di fatti il cui onere di allegazione e dimostrazione rimane pur sempre a carico delle parti, dunque nel caso di specie non potendo fondarsi che sulla documentazione da queste ritualmente prodotta in causa.
Orbene, come già posto in evidenza con l'ordinanza richiamata in narrativa, la dott.ssa
, richiamata la documentazione esaminata, ha rilevato che la totalità dei rimborsi Per_1
sicuramente documentabili risulta essere avvenuta a mezzo Vaglia Postali, sicchè, sulla base dei pagamenti tracciabili, ammontando le undici polizze intestate fiduciariamente dall'attore al convenuto ad un importo di € 264.246,00, risultando la somma corrispondente ai vaglia ordinari emessi dal convenuto in favore dell'attore pari ad €
5.000,00 e quella corrispondente ai moduli di pagamento di vaglia circolari emessi sempre dal convenuto in favore dell'attore pari ad € 193,400,00, l'attore risulta dunque creditore del convenuto della somma di € 65.846,00.
Il convenuto medesimo ha però sostanzialmente eccepito la compensazione giudiziale con proprie poste di credito, compensazione giudiziale che presuppone, ex art. 1243
pag. 6/14 cpv. c.c., che il credito opposto sia, oltre che omogeneo al controcredito ed esigibile, di facile e pronta liquidazione.
Al riguardo la dott.ssa ha rilevato come debba ritenersi certa, perché Per_1
documentata e comunque in buona sostanza neppure contestata (si veda la prima difesa utile dell'attore, a fronte della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, di cui alla prima memoria autorizzata ex art. 183 c. 6° c.p.c., depositata l'11-1-2019),
l'esistenza di controcrediti, alla luce dei bollettini di pagamento per il finanziamento
, per € 5.379,00 e, alla luce dei bollettini di pagamento per il finanziamento CP_5
Santander, per € 6.899,22; la c.t.u. non ha considerato gli importi dei bollettini del finanziamento con scadenza 30-7-2012 e 30-9-2012, entrambi di € 144,80 e dei CP_5
bollettini del finanziamento Santander con scadenza 15-4-2013 e 15-5-2013, entrambi di € 152,12, non risultando leggibile la stampa dell'ufficio postale a validazione dell'operazione di pagamento;
non essendo tuttavia revocabile in dubbio, anche perché non contestata, l'integrale estinzione dei due finanziamenti, anche i suddetti importi, per complessivi € 593,84, possono essere portati in compensazione.
Il credito dell'attore si riduce dunque ad € 52.973,94.
Alla stessa stregua devono essere considerati anche l'assegno di € 4.000,00 per il pagamento del legale della moglie dalla quale l'attore si stava separando, le ricevute di pagamento dell'assicurazione R.C. dell'autovettura con targa ED553CJ, per complessivi
€ 1.063,17, il prezzo fatturato dell'autovettura saldato con assegno del 20-12-2010 di €
23.000,00.
Quanto all'importo di € 800,00, considerato dalla c.t.u. quale corrispettivo per la vendita all'attore della suddetta autovettura targata ED553CJ, in quanto emergente dal PRA quale valore di cessione dell'autovettura stessa, il convenuto ha riconosciuto in comparsa conclusionale di avere diritto, in effetti, all'importo di € 23.000,00.
L'attore conclusivamente risulta creditore del convenuto della somma di € 24.910,77.
Non possono invece essere quantificate l'ospitalità e le altre agevolazioni che il convenuto ha eccepito di aver concesso al fratello nel periodo immediatamente successivo alla sua separazione dalla moglie.
pag. 7/14 Trattandosi di debito di valuta e non di valore, competono unicamente gli interessi compensativi al tasso legale dal dì della domanda giudiziale di accertamento dell'effettivo credito restitutorio.
Per quanto in premessa deve negarsi ogni obbligo di restituzione a carico della convenuta . CP_2
Le spese di rappresentanza e difesa seguono la soccombenza, secondo liquidazione come da dispositivo, alla luce delle disposizioni, pro tempore vigenti, di cui all'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ed a seguito dell'entrata in vigore del
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive integrazioni e modifiche (scaglione di valore, con riferimento alla somma riconosciuta piuttosto che a quella domandata, da €
5.200,01 ad € 260.000,00; fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale: valori medi). Le spese di c.t.u. vanno compensate tra l'attore ed il convenuto Controparte_1
in considerazione della soccombenza reciproca”.
[...]
1. L'appellante, segnatamente, ricorre a sei motivi di appello, mediante i quali contesta l'erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui: i) condanna l'originario convenuto al pagamento in favore del fratello della minore somma di 24.910,77; ii) non considera che all'epoca dei fatti il convenuto versava in un profondo stato di depressione con conseguente compromissione ed indebolimento delle capacità di critica e volitiva;
iii) ritiene sussistente la restituzione da parte di Controparte_1
della somma di euro 193.400,00 mediante pagamenti tracciati;
iv) ritiene integrato l'avvenuto pagamento da parte di dei 39 bollettini in favore di Controparte_1
FGA Capital Spa, per euro 5.379,00 e dei 49 bollettini di pagamento in favore di
Santander ON NK per euro 6.899,22; v) errava sull'asserito rimborso in favore del fratello, in assenza di qualsivoglia dimostrazione da parte di di un CP_1
suo credito verso il fratello di euro 28.063,17; vi) ha condannato Pt_1 Parte_1
al pagamento delle spese relative alla CTU, nella misura del 50%.
[...]
2. L'appellato , come già rilevato, si costituiva in giudizio, Controparte_1
chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello così come proposto.
L'appellata , non avendo alcun interesse, non si costituiva in giudizio: nei CP_2
suoi confronti la sentenza è passata in giudicato.
pag. 8/14 3. L'appello è totalmente infondato ed i motivi, seppur plurimi e differenti, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente correlati tra loro, secondo quanto si dirà, senza alcun bisogno di istruttoria stante la natura documentale della controversia.
Preliminarmente la Corte osserva che, come correttamente rilevato dal primo giudice, risulta pacifico, poiché incontestato tra le parti, il pactum fiduciae intercorrente tra i fratelli , con contestuale intestazione delle 11 polizze per cui è causa in capo a Parte_1
. CP_1
4. Alla stregua di quanto appena osservato, risulta inverosimile la circostanza dedotta dall'appellante.
Questi, infatti, con il secondo motivo d'appello lamenta la erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui non tiene in debita considerazione la compromessa capacità critica e volitiva di , il quale risultava affetto da una grave depressione Parte_1
– conseguente all'interruzione del suo rapporto coniugale – tale da rendergli difficoltosa la gestione del proprio patrimonio al punto che questa veniva affidata interamente all'odierno appellato.
Orbene, posto che dagli atti di causa non rileva alcuna attestazione medica atta a diagnosticare il disturbo depressivo in parola in capo all'appellante e lo stesso non risulta affetto da incapacità di intendere e di volere neppure parziale, appare inverosimile ritenere integrata detta circostanza in capo a , il quale, di Parte_1
converso, provvedeva nelle more della propria separazione ad intestare le polizze controverse al fratello con l'evidente ed incontestato tentativo di arginare la eventuale aggressione delle somme da parte della di lui moglie, come da sua stessa ammissione nell'atto di citazione in appello, all'interno del quale dà atto che “pendendo quello stesso giudizio di separazione personale dei coniugi di , che – per Parte_1
concorde ammissione delle parti – era stata causa e motivo dell'intestazione fiduciaria delle 11 polizze” (Cfr. pag. 8 cit.).
Tale ammissione, pertanto, si pone in netta contraddizione con quanto infondatamente dedotto dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio che ne occupa, non essendo provata la circostanza eccepita secondo cui sarebbe stato lo stesso ad CP_1
approfittare della debolezza del fratello per la rottura proprio matrimonio, a nulla pag. 9/14 potendo rilevare l'ammissione da parte dell'appellato dell'effettivo stato di sofferenza cui versava l'appellante, essendo il disturbo depressivo ben diverso rispetto ad uno stato emotivo alterato.
Ne discende, quale diretta conseguenza dell'assunto, la totale infondatezza delle deduzioni svolte dall'appellante, peraltro inutili, volta che egli ha sempre e solo reclamato la restituzione del denaro e non ha mai invocato vizi del consenso tali da inficiare la validità del patto intercorso con parte appellata.
5. Tanto premesso, per una corretta ed esaustiva disamina nel merito, si osserva che con consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di
Pescara, la CTU elaborava 3 ipotesi distinte, funzionali alla determinazione Per_1
delle rispettive posizioni creditorie vantate dalle parti e pienamente condivisibili in quanto basate su inoppugnabili rilievi di pagamenti documentati.
i) Dalla prima ipotesi (che prendeva in considerazione unicamente i vaglia postali prodotti dall'originario convenuto e la visura del PRA dell'autoveicolo intestato a dall'anno 2012) emergeva una iniziale posizione Parte_1
creditoria dello stesso, al netto delle accertate restituzioni, per un ammontare di euro 65.046,00.
ii) Dalla seconda ipotesi (che dava atto, addizionalmente alla prima ipotesi, dei 39 bollettini postali di pagamento in favore della FGA Capital Spa relativi al contratto di finanziamento n. 0003975268 e dei 49 bollettini relativi al finanziamento stipulato con la Santander Consumer NK) emergeva una posizione creditoria del suddetto ridottasi ad euro 52.767,58
iii) Dalla terza ipotesi (che teneva conto, altresì: del valore dell'autoveicolo intestato per un primo momento a , ma asseritamente lasciato in uso al CP_1 fratello;
del valore delle assicurazioni RCA;
dell'assegno a saldo dell'onorario dell'Avv. Cacciagrano) emergeva una posizione creditoria di
24.704,61 euro residui, ovvero quella per cui vi è stato accoglimento della domanda.
Orbene, neppure la seconda censura avanzata dall'appellante, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente e provata la restituzione della somma di euro 193.400,00 in suo favore, può trovare accoglimento.
pag. 10/14 Sul punto questa Corte osserva che, anzitutto, a nulla rileva il dato temporale contestato ed eccepito da , di emissione dei 33 vaglia circolari, avvenuto nel Parte_1
periodo ricompreso tra il 28.05.2010 e il 16.06.2010, non essendo detta circostanza idonea a comprovare la mancata restituzione del denaro in contante.
Parimenti, risulta destituita di qualsivoglia fondamento la circostanza dedotta secondo cui la produzione documentale dell'originario convenuto non sarebbe idonea a provare l'avvenuta restituzione della somma di euro 193.400,00 mediante emissione di vaglia postali di tipo circolare, in quanto l'appellato provvedeva, in occasione della memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c., a produrre documentazione attestante il rimborso in questione.
Documentazione che, a dire dell'appellante, doveva essere detenuta dal beneficiario del versamento e non dall'emittente dei vaglia, il che non toglie che come puntualmente provato dall'appellato, ed in seguito correttamente rilevato dal Tribunale,
[...]
si trovava anch'egli in possesso della documentazione in oggetto, poiché si era CP_1
recato legittimamente in qualità di emittente del vaglia presso le a CP_3
richiederne copia, non certo perché vi fosse l'assoluto controllo dell'appellato sui beni del fratello, come erroneamente dedotto da quest'ultimo, il quale, a ben vedere, nemmeno contesta il pagamento in suo favore.
Dalle suddette copie allegate, infatti, si evince incontrovertibilmente la esistenza della sottoscrizione da parte di perfettamente comprovante l'avvenuta Parte_1
ricezione del denaro da parte sua presso l'Ufficio Postale.
A ciò si aggiunga, per mero scrupolo, che l'appellante neppure disconosceva l'autenticità della sottoscrizione apposta sui moduli di rimborso dei vaglia controversi e neppure procedeva con querela di falso in tal senso.
Pertanto, risulta pacifica ed incontestabile la restituzione della somma di euro
193.400,00 da parte dell'appellato.
Per ciò che concerne, di converso, l'allegazione da parte dell'originario convenuto delle copie dei vaglia postali ordinari (per complessivi 5.000,00 euro), è acclarato che lo stesso abbia depositato esclusivamente le richieste di emissione, per una duplice ragione: sia perché la circostanza del rimborso non era contestata dall'originario attore;
sia perché il vaglia viene consegnato al beneficiario direttamente dall'addetto allo pag. 11/14 sportello della Posta di riferimento, il quale procede all'emissione di denaro, a seguito della sottoscrizione del beneficiario.
6. Analogo discorso è valevole per la restituzione delle ulteriori somme per cui è causa, oggetto di specifica analisi all'interno dell'elaborato peritale e tutte documentalmente comprovate.
In particolare, come coerentemente accertato dal CTU e rilevato nella sentenza gravata, sussistevano controcrediti dell'appellato, opposti in compensazione, per un valore complessivo di euro 12.872,06, così calcolati: euro 5.379,00, relativi al pagamento dei bollettini in favore della;
euro 6.899,22, relativi al pagamento dei bollettini in CP_5
favore della Santander, ed ulteriori euro 593,84, non accertati dal CTU, ma calcolati dal giudice di prime cure sulla base di altri bollettini pagati in favore dei suddetti istituti di credito. Tali somme, infatti, sono state esborsate direttamente da , il CP_1
quale ha ampiamente fornito prova documentale degli avvenuti pagamenti, operati quale terzo per debiti dell'appellante, in quanto ne aveva le ricevute.
7. Con specifico riguardo alla somma controversa di 23.000,00 euro, se è vero, come asseritamente riportato dall'appellante che “agli atti non vi è alcun documento che possa provare l'effettivo utilizzo dell'auto da parte del sig. ” (Cfr. pag. Parte_1
11 atto di cit.), è parimenti pacifico ed incontestato che in data 10.12.2012 avveniva il trasferimento di proprietà del veicolo, già pagato dall'appellato mediante emissione di assegno, a favore di e che egli non ha provato un avvenuto acquisto Parte_1
della macchina con denaro proprio, il che avvalora la tesi dell'appellato secondo cui la vettura, da lui pagata 23mila euro, sarebbe sempre stata nella materiale disponibilità dell'odierno appellante, sin dall'inizio, per poi essergli trasferita in un secondo momento.
Ne discende che medesimo discorso deve essere fatto in ordine al pagamento dei canoni della RCA dell'autoveicolo suddetto per complessivi euro 1.063,17.
8. Da ultimo, per ciò che concerne l'assegno emesso a favore dell'Avv. Cacciagrano, oltre ad essere destituito di fondamento l'assunto dell'appellante su una presunta non tracciabilità del denaro, si ha che la doglianza è palesemente smentita dall'allegazione documentale, dalla quale si evince che “le parti convengono che le spese legali gravanti sugli stessi, in ragione dell'assistenza legale ricevuta dai rispettivi avvocati, siano a
pag. 12/14 carico del sig. . In particolare, parte delle spese legali dovute dalla Parte_1 sig.ra all'avv. Paolo Cacciagrano saranno corrisposte direttamente dal CP_4
sig. nella misura di euro 4.000,00, omnicomprensiva entro il Parte_1
24.6.2010” (Cfr. doc. n. 5 all. comparsa di costituzione): il pagamento, però, è avvenuto mediante assegno emesso dall'appellato.
8. In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto, restando assorbita ogni altra eccezione, ivi compresa quella relativa al pagamento delle spese della CTU svolta in primo grado nella misura del 50%, in quanto il Tribunale coerentemente, in virtù della sussistenza di crediti e controcrediti accertati con la suddetta consulenza, si determinava in tal senso.
9. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla luce del valore del petitum (DM. n. 147/2022), rientrante nel quinto scaglione, con dimezzamento del compenso di terza fase stante la sua sinteticità, per complessivi euro 12.154,00, oltre accessori di legge e CPA.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
2) condanna l'appellante alla refusa delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidandole in euro 12.154,00 oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2.4.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
pag. 13/14 Silvia Rita Fabrizio
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio – Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore dott. MA Bartoli – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 183/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del
26.03.2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Mantini, giusta mandato in Parte_1
calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in Pescara, Via Nicola Fabrizi n. 215, presso il suo studio;
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Scoponi, giusta Controparte_1
mandato steso su foglio separato ed allegato in calce a comparsa di risposta, el. dom. in
Pescara, Viale Regina Elena n. 66, presso il suo studio;
Appellato
; CP_2
Appellata contumace avverso la sentenza n. 27/2024 pubblicata il 10.01.2024 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile n. 2989/2018.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello de L'AQUILA, contrariis reiectis per i motivi tutti dedotti nell'atto di appello ed in parziale riforma della sentenza n.27/2024 resa dal
Tribunale Civile di Pescara, in persona del Giudice Dott. M. Bortone, pubbl. il
10/01/2024 RG N. 2989/2018 Repert. n. 46/2024 del 10/01/2024 e notificata il
26.01.2024, voglia in via principale e nel merito, accogliere nei confronti del solo appellato le conclusioni avanzate nel giudizio di Controparte_1
primo grado che qui si riportano:
<<< CHIEDE preliminarmente la revoca dell'ordinanza con la quale non sono state ammesse tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice di cui domanda nuovamente l'ammissione. Impregiudicato quanto sopra, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove CONCLUDE chiedendo l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto di citazione e negli ulteriori scritti difensivi e così specificamente
“”NEL MERITO, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la Parte_1
integrale restituzione della somma pari al controvalore delle polizze assicurative indicate nelle premesse e, per l'effetto , condannare il sig. alla Parte_1 CP_1 restituzione della somma di €. 259.496,00 ovvero in importi diversi, minori o maggiori che saranno ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario del giudizio””.>> e per l'effetto,- rideterminare in misura maggiore - rispetto a quella liquidata dal Tribunale in € 24.910,77 quanto dovuto dall'appellato
[...]
in favore di;
Controparte_1 Parte_1
- in ogni caso, riformare la decisione sulle spese di C.T.U assunta in primo grado.
pag. 2/14 Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cap come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.”
Per parte appellata:
“Il Sig. insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso del giudizio di secondo grado.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
( ), attore, contro C.F._1 Controparte_1
( e ), convenuti, C.F._2 CP_2 C.F._3
contrariis reiectis, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 della somma di € 24.910,77, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- respinge nel resto la domanda;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 5.621,00, di cui € 786,00 per esborsi ed €
4.835,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.;
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, che CP_2 liquida in € 4.835,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.;
- pone in via definitiva a carico del convenuto e dell'attore per Controparte_1
la metà ciascuno le spese di c.t.u. già liquidate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.”
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
pag. 3/14 “Con atto di citazione notificato il 21-6-2018 , premesso che, stipulate Parte_1 undici polizze assicurative presso per un importo complessivo pari ad € CP_3
264.246,00, beneficiari il figlio MA e la moglie , era stato convinto dal CP_4
fratello a girarle al medesimo, per porle al sicuro in costanza di Controparte_1
un procedimento di separazione coniugale, che aveva gettato esso attore in uno stato di profonda prostrazione fisica e psicologica, vanamente richiesta la restituzione del denaro afferente il controvalore delle polizze al ed a sua Controparte_1 moglie (solamente nel corso del 2015 aveva ricevuto l'esigua somma di € CP_2
4.750,00), conveniva costoro in giudizio perché fossero condannati a restituirgli la somma di € 259.496,00, salva quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
e si costituivano in giudizio confermando Controparte_1 Testimone_1
l'esistenza del patto fiduciario, intercorso tuttavia esclusivamente tra i due fratelli, precisando che la richiesta era pervenuta da e che la era del tutto Pt_1 CP_2
estranea a tale accordo, donde il suo difetto di legittimazione a contraddire;
[...]
eccepiva quindi di avere già restituito al fratello da molto tempo ogni CP_1 somma da lui richiesta con l'atto di citazione e di avergli erogato anche altre somme di denaro e ulteriori benefici: invero in particolare i rimborsi delle undici polizze assicurative erano avvenuti in parte con pagamenti tracciabili per circa € 200.000,00 e in parte con assunzione di debiti contratti da per l'acquisto di autoveicoli e Pt_1 motoveicoli, oppure con l'acquisto diretto e l'intestazione fiduciaria di autoveicoli lasciati a lui in uso;
lo aveva inoltre aiutato a gestire la delicata fase della sua uscita da casa offrendogli ospitalità dapprima a Elice, presso un alloggio di proprietà del cognato
(fratello di ) e poi a Città Sant'Angelo, in un appartamento a fianco di CP_2
quello di abitazione di essi convenuti, ove il era stato ospitato per Parte_1
diciassette mesi senza sopportare alcuna spesa e senza doversi preoccupare di alcunché inerente al proprio sostentamento ed alla cura della propria persona e dei propri beni ed effetti personali (per esempio, in occasione della sottoscrizione dell'accordo di separazione tra il e la il si era fatto carico del Parte_1 CP_4 Controparte_1
pagamento, a nome e per conto del fratello, della parcella professionale del legale di fiducia della seconda, al quale aveva versato con proprio assegno del 24.06.2010 la pag. 4/14 somma di € 4.000,00; subito dopo la separazione l'attore aveva contratto due finanziamenti, uno con la per l'acquisto di un'autovettura Fiat Punto e l'altro con CP_5 il Banco di Santander per l'acquisto di un motoveicolo ma, non riuscendo a fare fronte con il suo stipendio, già gravato da plurime cessioni del quinto, esso era CP_1
intervenuto attingendo a fondi propri, sanando ogni pendenza fino ad estinzione di entrambi i contratti, per complessivi € 12.711,50; prima ancora che terminasse il finanziamento della il aveva venduto privatamente la sua Fiat CP_5 Parte_1
Punto, intascando il relativo prezzo di vendita, ed aveva acquistato una nuova auto
Lancia Delta, intestata e pagata dal con assegno di € Controparte_1
23.000,00; l'autovettura era sempre stata nella disponibilità esclusiva di , ma Pt_1 tutte le spese erano state pagate dal fratello e solo nell'anno 2013 l'intestazione al CP_1
PRA del veicolo era stata trasferita a ); concludevano dunque i convenuti per il Pt_1 rigetto di ogni domanda formulata nei loro confronti.”
Acquisite prove documentali ed espletata una c.t.u. contabile rivolta alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, con l'evidenziazione della natura delle reciproche poste di credito e di debito, la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava creditore della minor somma di euro 24.910,77,
[...]
nei confronti del fratello . Parte_1 Controparte_1
Pertanto, condannava quest'ultimo al pagamento di detto importo ed esonerava la convenuta dall'obbligo di restituzione di cui sopra. CP_2
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la parziale Parte_1
riforma) il 29.02.2024 per sei motivi che si vanno ad esaminare in seguito.
, costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame con contestuale Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Non si è costituita la peraltro non interessata dal gravame, per cui ne va CP_2
dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 10.07.2024 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al
26.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione. A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 5/14 Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, condannando il convenuto alla rifusione delle spese di lite e compensando tra le parti le spese relative alla CTU espletata, col ritenere quanto segue.
“L'assunto attoreo dell'intestazione fiduciaria delle polizze assicurative stipulate dall'attore al fratello (non anche alla moglie , che non si CP_1 CP_2
comprende dunque perché sia stata evocata in giudizio: non si evince invero dallo stesso tenore dell'atto di citazione perché ed a qual titolo la medesima dovrebbe essere chiamata a rispondere della restituzione della somma rivendicata), non è contestato dal convenuto medesimo.
Pacifico dunque il “pactum fiduciae” intercorso tra i due fratelli, alla luce delle difese svolte dal convenuto in ordine alle restituzioni già effettuate ed agli altri benefici economici accordati all'attore, la prova di quanto spetti a quest'ultimo non può che avere natura documentale, donde va innanzitutto confermata la valutazione espressa dell'ininfluenza delle prove orali richieste dalle parti.
Fatta questa premessa, soccorrono le emergenze della c.t.u. espletata per quanto in narrativa per il tramite della dott.ssa (relazione depositata il 6-4-2020), Persona_1 anche in questa sede ribadito che, pur ammessa in giurisprudenza la c.t.u. “percipiente”, essa non può tuttavia mai estendersi alla rilevazione di fatti il cui onere di allegazione e dimostrazione rimane pur sempre a carico delle parti, dunque nel caso di specie non potendo fondarsi che sulla documentazione da queste ritualmente prodotta in causa.
Orbene, come già posto in evidenza con l'ordinanza richiamata in narrativa, la dott.ssa
, richiamata la documentazione esaminata, ha rilevato che la totalità dei rimborsi Per_1
sicuramente documentabili risulta essere avvenuta a mezzo Vaglia Postali, sicchè, sulla base dei pagamenti tracciabili, ammontando le undici polizze intestate fiduciariamente dall'attore al convenuto ad un importo di € 264.246,00, risultando la somma corrispondente ai vaglia ordinari emessi dal convenuto in favore dell'attore pari ad €
5.000,00 e quella corrispondente ai moduli di pagamento di vaglia circolari emessi sempre dal convenuto in favore dell'attore pari ad € 193,400,00, l'attore risulta dunque creditore del convenuto della somma di € 65.846,00.
Il convenuto medesimo ha però sostanzialmente eccepito la compensazione giudiziale con proprie poste di credito, compensazione giudiziale che presuppone, ex art. 1243
pag. 6/14 cpv. c.c., che il credito opposto sia, oltre che omogeneo al controcredito ed esigibile, di facile e pronta liquidazione.
Al riguardo la dott.ssa ha rilevato come debba ritenersi certa, perché Per_1
documentata e comunque in buona sostanza neppure contestata (si veda la prima difesa utile dell'attore, a fronte della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti, di cui alla prima memoria autorizzata ex art. 183 c. 6° c.p.c., depositata l'11-1-2019),
l'esistenza di controcrediti, alla luce dei bollettini di pagamento per il finanziamento
, per € 5.379,00 e, alla luce dei bollettini di pagamento per il finanziamento CP_5
Santander, per € 6.899,22; la c.t.u. non ha considerato gli importi dei bollettini del finanziamento con scadenza 30-7-2012 e 30-9-2012, entrambi di € 144,80 e dei CP_5
bollettini del finanziamento Santander con scadenza 15-4-2013 e 15-5-2013, entrambi di € 152,12, non risultando leggibile la stampa dell'ufficio postale a validazione dell'operazione di pagamento;
non essendo tuttavia revocabile in dubbio, anche perché non contestata, l'integrale estinzione dei due finanziamenti, anche i suddetti importi, per complessivi € 593,84, possono essere portati in compensazione.
Il credito dell'attore si riduce dunque ad € 52.973,94.
Alla stessa stregua devono essere considerati anche l'assegno di € 4.000,00 per il pagamento del legale della moglie dalla quale l'attore si stava separando, le ricevute di pagamento dell'assicurazione R.C. dell'autovettura con targa ED553CJ, per complessivi
€ 1.063,17, il prezzo fatturato dell'autovettura saldato con assegno del 20-12-2010 di €
23.000,00.
Quanto all'importo di € 800,00, considerato dalla c.t.u. quale corrispettivo per la vendita all'attore della suddetta autovettura targata ED553CJ, in quanto emergente dal PRA quale valore di cessione dell'autovettura stessa, il convenuto ha riconosciuto in comparsa conclusionale di avere diritto, in effetti, all'importo di € 23.000,00.
L'attore conclusivamente risulta creditore del convenuto della somma di € 24.910,77.
Non possono invece essere quantificate l'ospitalità e le altre agevolazioni che il convenuto ha eccepito di aver concesso al fratello nel periodo immediatamente successivo alla sua separazione dalla moglie.
pag. 7/14 Trattandosi di debito di valuta e non di valore, competono unicamente gli interessi compensativi al tasso legale dal dì della domanda giudiziale di accertamento dell'effettivo credito restitutorio.
Per quanto in premessa deve negarsi ogni obbligo di restituzione a carico della convenuta . CP_2
Le spese di rappresentanza e difesa seguono la soccombenza, secondo liquidazione come da dispositivo, alla luce delle disposizioni, pro tempore vigenti, di cui all'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ed a seguito dell'entrata in vigore del
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive integrazioni e modifiche (scaglione di valore, con riferimento alla somma riconosciuta piuttosto che a quella domandata, da €
5.200,01 ad € 260.000,00; fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale: valori medi). Le spese di c.t.u. vanno compensate tra l'attore ed il convenuto Controparte_1
in considerazione della soccombenza reciproca”.
[...]
1. L'appellante, segnatamente, ricorre a sei motivi di appello, mediante i quali contesta l'erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui: i) condanna l'originario convenuto al pagamento in favore del fratello della minore somma di 24.910,77; ii) non considera che all'epoca dei fatti il convenuto versava in un profondo stato di depressione con conseguente compromissione ed indebolimento delle capacità di critica e volitiva;
iii) ritiene sussistente la restituzione da parte di Controparte_1
della somma di euro 193.400,00 mediante pagamenti tracciati;
iv) ritiene integrato l'avvenuto pagamento da parte di dei 39 bollettini in favore di Controparte_1
FGA Capital Spa, per euro 5.379,00 e dei 49 bollettini di pagamento in favore di
Santander ON NK per euro 6.899,22; v) errava sull'asserito rimborso in favore del fratello, in assenza di qualsivoglia dimostrazione da parte di di un CP_1
suo credito verso il fratello di euro 28.063,17; vi) ha condannato Pt_1 Parte_1
al pagamento delle spese relative alla CTU, nella misura del 50%.
[...]
2. L'appellato , come già rilevato, si costituiva in giudizio, Controparte_1
chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello così come proposto.
L'appellata , non avendo alcun interesse, non si costituiva in giudizio: nei CP_2
suoi confronti la sentenza è passata in giudicato.
pag. 8/14 3. L'appello è totalmente infondato ed i motivi, seppur plurimi e differenti, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente correlati tra loro, secondo quanto si dirà, senza alcun bisogno di istruttoria stante la natura documentale della controversia.
Preliminarmente la Corte osserva che, come correttamente rilevato dal primo giudice, risulta pacifico, poiché incontestato tra le parti, il pactum fiduciae intercorrente tra i fratelli , con contestuale intestazione delle 11 polizze per cui è causa in capo a Parte_1
. CP_1
4. Alla stregua di quanto appena osservato, risulta inverosimile la circostanza dedotta dall'appellante.
Questi, infatti, con il secondo motivo d'appello lamenta la erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui non tiene in debita considerazione la compromessa capacità critica e volitiva di , il quale risultava affetto da una grave depressione Parte_1
– conseguente all'interruzione del suo rapporto coniugale – tale da rendergli difficoltosa la gestione del proprio patrimonio al punto che questa veniva affidata interamente all'odierno appellato.
Orbene, posto che dagli atti di causa non rileva alcuna attestazione medica atta a diagnosticare il disturbo depressivo in parola in capo all'appellante e lo stesso non risulta affetto da incapacità di intendere e di volere neppure parziale, appare inverosimile ritenere integrata detta circostanza in capo a , il quale, di Parte_1
converso, provvedeva nelle more della propria separazione ad intestare le polizze controverse al fratello con l'evidente ed incontestato tentativo di arginare la eventuale aggressione delle somme da parte della di lui moglie, come da sua stessa ammissione nell'atto di citazione in appello, all'interno del quale dà atto che “pendendo quello stesso giudizio di separazione personale dei coniugi di , che – per Parte_1
concorde ammissione delle parti – era stata causa e motivo dell'intestazione fiduciaria delle 11 polizze” (Cfr. pag. 8 cit.).
Tale ammissione, pertanto, si pone in netta contraddizione con quanto infondatamente dedotto dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio che ne occupa, non essendo provata la circostanza eccepita secondo cui sarebbe stato lo stesso ad CP_1
approfittare della debolezza del fratello per la rottura proprio matrimonio, a nulla pag. 9/14 potendo rilevare l'ammissione da parte dell'appellato dell'effettivo stato di sofferenza cui versava l'appellante, essendo il disturbo depressivo ben diverso rispetto ad uno stato emotivo alterato.
Ne discende, quale diretta conseguenza dell'assunto, la totale infondatezza delle deduzioni svolte dall'appellante, peraltro inutili, volta che egli ha sempre e solo reclamato la restituzione del denaro e non ha mai invocato vizi del consenso tali da inficiare la validità del patto intercorso con parte appellata.
5. Tanto premesso, per una corretta ed esaustiva disamina nel merito, si osserva che con consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di
Pescara, la CTU elaborava 3 ipotesi distinte, funzionali alla determinazione Per_1
delle rispettive posizioni creditorie vantate dalle parti e pienamente condivisibili in quanto basate su inoppugnabili rilievi di pagamenti documentati.
i) Dalla prima ipotesi (che prendeva in considerazione unicamente i vaglia postali prodotti dall'originario convenuto e la visura del PRA dell'autoveicolo intestato a dall'anno 2012) emergeva una iniziale posizione Parte_1
creditoria dello stesso, al netto delle accertate restituzioni, per un ammontare di euro 65.046,00.
ii) Dalla seconda ipotesi (che dava atto, addizionalmente alla prima ipotesi, dei 39 bollettini postali di pagamento in favore della FGA Capital Spa relativi al contratto di finanziamento n. 0003975268 e dei 49 bollettini relativi al finanziamento stipulato con la Santander Consumer NK) emergeva una posizione creditoria del suddetto ridottasi ad euro 52.767,58
iii) Dalla terza ipotesi (che teneva conto, altresì: del valore dell'autoveicolo intestato per un primo momento a , ma asseritamente lasciato in uso al CP_1 fratello;
del valore delle assicurazioni RCA;
dell'assegno a saldo dell'onorario dell'Avv. Cacciagrano) emergeva una posizione creditoria di
24.704,61 euro residui, ovvero quella per cui vi è stato accoglimento della domanda.
Orbene, neppure la seconda censura avanzata dall'appellante, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente e provata la restituzione della somma di euro 193.400,00 in suo favore, può trovare accoglimento.
pag. 10/14 Sul punto questa Corte osserva che, anzitutto, a nulla rileva il dato temporale contestato ed eccepito da , di emissione dei 33 vaglia circolari, avvenuto nel Parte_1
periodo ricompreso tra il 28.05.2010 e il 16.06.2010, non essendo detta circostanza idonea a comprovare la mancata restituzione del denaro in contante.
Parimenti, risulta destituita di qualsivoglia fondamento la circostanza dedotta secondo cui la produzione documentale dell'originario convenuto non sarebbe idonea a provare l'avvenuta restituzione della somma di euro 193.400,00 mediante emissione di vaglia postali di tipo circolare, in quanto l'appellato provvedeva, in occasione della memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c., a produrre documentazione attestante il rimborso in questione.
Documentazione che, a dire dell'appellante, doveva essere detenuta dal beneficiario del versamento e non dall'emittente dei vaglia, il che non toglie che come puntualmente provato dall'appellato, ed in seguito correttamente rilevato dal Tribunale,
[...]
si trovava anch'egli in possesso della documentazione in oggetto, poiché si era CP_1
recato legittimamente in qualità di emittente del vaglia presso le a CP_3
richiederne copia, non certo perché vi fosse l'assoluto controllo dell'appellato sui beni del fratello, come erroneamente dedotto da quest'ultimo, il quale, a ben vedere, nemmeno contesta il pagamento in suo favore.
Dalle suddette copie allegate, infatti, si evince incontrovertibilmente la esistenza della sottoscrizione da parte di perfettamente comprovante l'avvenuta Parte_1
ricezione del denaro da parte sua presso l'Ufficio Postale.
A ciò si aggiunga, per mero scrupolo, che l'appellante neppure disconosceva l'autenticità della sottoscrizione apposta sui moduli di rimborso dei vaglia controversi e neppure procedeva con querela di falso in tal senso.
Pertanto, risulta pacifica ed incontestabile la restituzione della somma di euro
193.400,00 da parte dell'appellato.
Per ciò che concerne, di converso, l'allegazione da parte dell'originario convenuto delle copie dei vaglia postali ordinari (per complessivi 5.000,00 euro), è acclarato che lo stesso abbia depositato esclusivamente le richieste di emissione, per una duplice ragione: sia perché la circostanza del rimborso non era contestata dall'originario attore;
sia perché il vaglia viene consegnato al beneficiario direttamente dall'addetto allo pag. 11/14 sportello della Posta di riferimento, il quale procede all'emissione di denaro, a seguito della sottoscrizione del beneficiario.
6. Analogo discorso è valevole per la restituzione delle ulteriori somme per cui è causa, oggetto di specifica analisi all'interno dell'elaborato peritale e tutte documentalmente comprovate.
In particolare, come coerentemente accertato dal CTU e rilevato nella sentenza gravata, sussistevano controcrediti dell'appellato, opposti in compensazione, per un valore complessivo di euro 12.872,06, così calcolati: euro 5.379,00, relativi al pagamento dei bollettini in favore della;
euro 6.899,22, relativi al pagamento dei bollettini in CP_5
favore della Santander, ed ulteriori euro 593,84, non accertati dal CTU, ma calcolati dal giudice di prime cure sulla base di altri bollettini pagati in favore dei suddetti istituti di credito. Tali somme, infatti, sono state esborsate direttamente da , il CP_1
quale ha ampiamente fornito prova documentale degli avvenuti pagamenti, operati quale terzo per debiti dell'appellante, in quanto ne aveva le ricevute.
7. Con specifico riguardo alla somma controversa di 23.000,00 euro, se è vero, come asseritamente riportato dall'appellante che “agli atti non vi è alcun documento che possa provare l'effettivo utilizzo dell'auto da parte del sig. ” (Cfr. pag. Parte_1
11 atto di cit.), è parimenti pacifico ed incontestato che in data 10.12.2012 avveniva il trasferimento di proprietà del veicolo, già pagato dall'appellato mediante emissione di assegno, a favore di e che egli non ha provato un avvenuto acquisto Parte_1
della macchina con denaro proprio, il che avvalora la tesi dell'appellato secondo cui la vettura, da lui pagata 23mila euro, sarebbe sempre stata nella materiale disponibilità dell'odierno appellante, sin dall'inizio, per poi essergli trasferita in un secondo momento.
Ne discende che medesimo discorso deve essere fatto in ordine al pagamento dei canoni della RCA dell'autoveicolo suddetto per complessivi euro 1.063,17.
8. Da ultimo, per ciò che concerne l'assegno emesso a favore dell'Avv. Cacciagrano, oltre ad essere destituito di fondamento l'assunto dell'appellante su una presunta non tracciabilità del denaro, si ha che la doglianza è palesemente smentita dall'allegazione documentale, dalla quale si evince che “le parti convengono che le spese legali gravanti sugli stessi, in ragione dell'assistenza legale ricevuta dai rispettivi avvocati, siano a
pag. 12/14 carico del sig. . In particolare, parte delle spese legali dovute dalla Parte_1 sig.ra all'avv. Paolo Cacciagrano saranno corrisposte direttamente dal CP_4
sig. nella misura di euro 4.000,00, omnicomprensiva entro il Parte_1
24.6.2010” (Cfr. doc. n. 5 all. comparsa di costituzione): il pagamento, però, è avvenuto mediante assegno emesso dall'appellato.
8. In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto, restando assorbita ogni altra eccezione, ivi compresa quella relativa al pagamento delle spese della CTU svolta in primo grado nella misura del 50%, in quanto il Tribunale coerentemente, in virtù della sussistenza di crediti e controcrediti accertati con la suddetta consulenza, si determinava in tal senso.
9. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla luce del valore del petitum (DM. n. 147/2022), rientrante nel quinto scaglione, con dimezzamento del compenso di terza fase stante la sua sinteticità, per complessivi euro 12.154,00, oltre accessori di legge e CPA.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
2) condanna l'appellante alla refusa delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidandole in euro 12.154,00 oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2.4.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
pag. 13/14 Silvia Rita Fabrizio
pag. 14/14