Decreto cautelare 15 novembre 2022
Decreto cautelare 16 novembre 2022
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2022
Sentenza 11 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 11/09/2023, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/09/2023
N. 02640/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01709/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G.A. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Santa Anna Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- della nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente - Struttura territoriale dell’ambiente di CA - U.O.B.1 - Gestione amministrativa del AN IM prot. n. 82138 dell’11 novembre 2022 con cui “ si rigetta la richiesta di estensione della CDM n. 215/2012 e, pertanto, si archivia la pratica; di conseguenza la CDM n. 215/2012 e smi risulta oggi decaduta ”; nonché di ogni eventuale atto presupposto, allo stato non conosciuto, ivi compreso ove occorra il preavviso di rigetto del 12.10.2020;
quanto ai motivi aggiunti :
- della nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente - Struttura territoriale dell’ambiente di CA - U.O.B.1 - Gestione amministrativa del AN IM prot. n. 82345 del 14 novembre 2022 con cui “ evidenziando che la Concessione demaniale marittima 215/12 e smi risulta agli atti decaduta come da nota di questo Ufficio n° 82138 dell’11.11.2022 che ha rigettato la richiesta di estensione della stessa CDM avanzata dal titolare con istanza n° 243/2020, alla luce di quanto sopra dettagliato, la comunicazione avanzata dalla società risulta infondata e pertanto viene archiviata ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di CA e dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è titolare, giusta licenza di subingresso n.5000 del 26 novembre 2014, della concessione demaniale marittima n. 215/2012, avente ad oggetto l’occupazione di “ mq. 772,90 di s.d.m. per la realizzazione di un solarium a servizio di una attività turistico balneare da sorgere nel Comune di CA, sul Viale Ruggero di Lauria, adiacente Piazza Tricolore, con strutture e/o manufatti aventi caratteristiche di precarietà che verranno realizzati prevalentemente su una superficie di mq. 3.039,00 di proprietà privata censita in catasto al foglio 17 part. 137, con utilizzo stagionale dall’01/06 al 30/09 di ogni anno ”.
In data 5 giugno 2015, la ricorrente ha presentato al S.U.A.P. del Comune di CA, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, “ Segnalazione certificata di inizio attività per utilizzazione area demaniale marittima per stabilimento balneare e attività economiche connesse alla balneazione ”, ubicata nel comune di CA Viale Ruggero di Lauria “contraddistinta al foglio n.17 particelle 137 -191 di cui alla concessione demaniale n. 215/2015 ”; ha, inoltre, dichiarato “ di disporre dell’immobile in cui viene svolta l’attività quale PROPRIETARIO ”.
La SCIA è stata corredata da una relazione tecnica nella quale è rappresentato che “ le opere (oggetto della presente relazione) sono state autorizzate con Concessione Demaniale n.215 Repertorio n.3636 del 24/06/2012, e relativo subingresso n.5000 del 26/11/2014”, nonché che “Il terreno è in parte di proprietà privata e in parte di proprietà del AN IM .”
Con istanza in data 14 luglio 2020, la ricorrente ha chiesto l’estensione della concessione n. 215/2012, ma l’Amministrazione regionale, con il provvedimento impugnato, ha rigettato detta richiesta, nonché, ritenendo la ricorrente priva della necessaria autorizzazione/concessione comunale per l’attività turistico balneare sull’area privata, a cui la concessione demaniale era strettamente legata, ne ha disposto la decadenza.
2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha agito per l’annullamento del citato provvedimento, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I.- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CD “ONE SHOT” PROCEDIMENTALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE ART.10 BIS LEGGE 241/90 , per avere già nel 2020 l’Amministrazione avviato (e poi archiviato) il procedimento volto alla decadenza della c.d.m. n. 215/2012 per profili inerenti la sussistenza di vincoli idrogeologici, il che precluderebbe oggi l’avvio di un nuovo procedimento di decadenza fondato su una differente ragione; nè in occasione del procedimento volto al rigetto della istanza di destagionalizzazione, l’Amministrazione avrebbe messo in discussione la validità del titolo concessorio; per avere, inoltre, violato l’art. 10 bis citato.
II.- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTO E CARENZA D’ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE ART. 18 LEGGE 241/90 in quanto erroneamente l’amministrazione assumerebbe la mancanza della autorizzazione allo svolgimento dell’attività di stabilimento balneare sulla area di proprietà privata considerato che, data l’unicità dell’attività, ricadente in parte su area demaniale ed in parte su area privata, è stata presentata in data 5 giugno 2015 al Comune di CA la necessaria S.C.I.A. commerciale nella quale è stato per l’appunto specificato che l’avvio dell’attività di stabilimento balneare avrebbe riguardato sia la parte privata che quella demaniale.
III. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE 118/22, in quanto l’Amministrazione, piuttosto che disporre la decadenza della concessione, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare il non luogo a procedere sull’istanza di proroga sino al 31.12.2033 della concessione demaniale marittima, presentata dalla ricorrente ai sensi della normativa regionale siciliana (da ritenersi pacificamente tam quam non esset e quindi inapplicabile), limitandosi a prendere atto dell’automatica scadenza della concessione al 31.12.2023.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione, sulla base della intervenuta decadenza della concessione demaniale marittima, ha rigettato la comunicazione di destagionalizzazione dell’attività, lamentandone l’illegittimità in via derivata per gli stessi vizi dedotti con il ricorso principale.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
5. Con ordinanza n. 645/2022 in data 12 dicembre 2022, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati; ha inoltre ordinato al Comune di CA di depositare una dettagliata e documentata relazione di causa.
6. L’Amministrazione comunale in data 23 gennaio 2023, in parziale adempimento del disposto incombente istruttorio, ha depositato cospicua documentazione, ma nessuna specifica relazione sui fatti di causa.
7. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e documenti.
8. Alla pubblica udienza in data 19 aprile 2023, la causa è stata discussa e posta in decisione.
9. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Come esposto in narrativa, con il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo, l’Amministrazione regionale ha rigettato l’istanza avanzata dalla ricorrente di estensione al 31 dicembre 2033 della validità della concessione demaniale marittima n. 215/2012, e ne ha dichiarato la decadenza, “ per essere il titolare ancora privo della necessaria autorizzazione/concessione comunale per l’attività turistico balneare su area privata a cui la concessione demaniale era strettamente legata ”. Essa ha anche precisato che la concessione demaniale marittima non autorizza a svolgere alcuna attività su area privata, conseguentemente ha reso noto al Comune che il titolo concessorio rilasciato alla ditta e da questa citato nella SCIA “ non è e non era titolo idoneo a poter montare uno stabilimento balneare su area privata ”; per la medesima ragione, con il provvedimento oggetto dei motivi aggiunti, ha rigettato l’istanza di destagionalizzazione.
In altri e più semplici termini, l’Amministrazione regionale ha dichiarato la ricorrente decaduta dalla concessione demaniale in quanto asseritamente priva dell’autorizzazione comunale allo svolgimento dell’attività turistico balneare sulla parte privata dell’area utilizzata.
Ciò premesso in fatto, va esaminato il secondo assorbente motivo con cui si contesta nel merito il provvedimento di decadenza (e per illegittimità derivata il diniego di destagionalizzazione), rilevando che non era necessaria un’autorizzazione, ma sufficiente la SCIA, la cui rilevanza verrebbe erroneamente esclusa dall’Amministrazione regionale la quale farebbe riferimento alla circostanza che la stessa è stata chiesta e ottenuta per lo svolgimento dell’attività commerciale e non anche per l’autorizzazione della struttura.
Prima di procedere all’illustrazione delle ragioni per le quali il collegio ritiene fondata la censura va rilevato che, secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa, non sussiste alcuna preclusione allo svolgimento dell’attività di stabilimento balneare su un’area di proprietà privata, piuttosto che su un’area assentita in concessione, a condizione che ciò avvenga, come ovvio, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche di zona e dei vincoli paesaggistici esistenti (cfr per tutte TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, n.1132/2008, confermata sul punto da CdS n. 2895/2012, che ha riformato la sentenza sotto altro profilo).
In tale ipotesi, certamente residuale rispetto al caso classico dello stabilimento sul AN, nessuna concessione demaniale deve essere richiesta e rilasciata.
Nella fattispecie esaminata, l’area di proprietà della società ricorrente ( di mq. 3.039,00 censita in catasto al foglio 17 particelle 137 -191), sulla quale è stata avviata l’attività turistico-balneare, risulta ubicata in prossimità del mare ed è attigua ad un’area demaniale marittima (di mq. 772,90) sulla quale è stata rilasciata la concessione n. 215/2012 per la realizzazione di un solarium a servizio della predetta attività - ancora da sorgere al momento del rilascio della concessione - con strutture e/o manufatti aventi caratteristiche di precarietà, da realizzarsi prevalentemente sulla superficie privata.
Nel caso esaminato, quindi, parte ricorrente è titolare della concessione n. 215/2012 per la realizzazione di un solarium sul bene demaniale, nonché proprietaria dell’area contigua sulla quale realizzare, per la gran parte, le opere precarie per lo svolgimento dell’unitaria attività turistico balneare.
Conseguentemente, parte ricorrente ha presentato nel 2015 al Comune di CA una segnalazione certificata, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, per l’avvio dell’attività di stabilimento balneare, rappresentando che il terreno interessato dalla unitaria iniziativa turistica era in parte di proprietà privata e in parte del AN, giusta concessione demaniale marittima n. 215 del 2012 (come meglio chiarito nella relazione tecnica allegata alla SCIA).
Ciò posto, il Collegio deve limitarsi ad accertare, in questa sede, se la segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla ricorrente al Comune di CA in data 5 giugno 2015 (della cui completezza e legittimità – anche sotto il profilo delle opere precarie in concreto realizzate – il Comune non risulta aver mai dubitato, come comprovato dal fatto che tra la documentazione da questo versata in atti, in adempimento del richiesto incombente istruttorio, non risulta che sia mai stata intrapresa alcuna attività sanzionatorio-repressiva nei confronti dell’attività medesima) sia titolo idoneo per lo svolgimento dell’attività di stabilimento balneare sull’area privata, come sostenuto dal ricorrente, o se, come ritenuto dall’amministrazione nel gravato provvedimento, la ricorrente sia invece “ priva della necessaria autorizzazione/concessione comunale per l’attività turistico balneare sull’area privata a cui la concessione demaniale era strettamente legata” .
Ad avviso del collegio, la prospettazione di parte ricorrente è convincente.
Invero, il regime amministrativo previsto per l’avvio di uno stabilimento balneare, secondo quanto riportato nella tabella A (Sezione I – Attività commerciali e assimilabili – punto 4 – Attività 75/76) allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 è esclusivamente quello della SCIA, previo rilascio, nel caso di attività da svolgersi sul AN, di concessione demaniale.
Ed invero, già a partire dal D. Lgs. n.59/2010 (di recepimento della Direttiva servizi) si è assistito ad un vero capovolgimento dei principi fino a quel momento applicati e che imponevano, per l’esercizio di un’attività regolamentata, il rilascio di un titolo autorizzatorio.
Il c.d. regime autorizzatorio, infatti, consistente nell’imporre ad un soggetto che intende esercitare un’attività di servizi, l’onere di richiedere ad una pubblica amministrazione il rilascio di un provvedimento formale (espresso o tacito), da regola è divenuto l’eccezione, realizzandosi così un’autentica liberalizzazione delle attività economiche private.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, la Scia presentata dalla ricorrente avente ad oggetto l’avvio dell’attività di “stabilimento balneare” sull’area di proprietà privata (della cui legittimità e conformità a legge il Comune non risulta aver mai dubitato) deve considerarsi titolo idoneo e sufficiente allo svolgimento dell’attività medesima, non potendo richiedersi da parte dell’Amministrazione regionale alcun ulteriore e formale provvedimento comunale, autorizzatorio o concessorio, e non giustificandosi, pertanto, il provvedimento di decadenza motivato “per essere il titolare ancora privo della necessaria autorizzazione/concessione comunale per l’attività turistico balneare su area privata a cui la concessione demaniale era strettamente legata”.
10. In conclusione, assorbito il primo motivo, in quanto avente a oggetto le censure formali della violazione del principio procedimentale c.d. del “one shot” e dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, e il terzo motivo, poiché avente a oggetto la necessaria limitazione della pronuncia regionale alla richiesta di estensione della concessione, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima n. 215/2012, in scadenza il 31 dicembre 2023, e della nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente prot. n. 82345 del 14 novembre 2022.
11. Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO