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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6786/2024
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 21 gennaio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella PROCEDURA ASSISTENZIALE EX ART. 445 BIS C.P.C. iscritta in R.G. con i numeri sopra indicati promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefano RUSSO - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e
Francesco CERTOMA' - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 4 luglio 2024, la parte ricorrente domandava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione dedotta (assegno di invalidità ex L. n° 222/1984), deducendo che in sede amministrativa – a seguito dell'istanza presentata il 20 settembre 2023
– gli era stata riconosciuta invalidità in misura inferiore.
L' , ritualmente costituitosi, deduceva l'inammissibilità della domanda, CP_1 attesa l'insussistenza del prescritto requisito contributivo.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
1
Sentenza R.G. n° 6786/24 Si osserva, infatti, che lo sviluppo processuale che si è verificato non è contemplato dalla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'invalidità previdenziale e assistenziale, ma a tale insufficienza strutturale della procedura ex art. 445 bis c.p.c. si può porre rimedio mediante la pronuncia di una sentenza, perché non avrebbe addentellato normativo una pronuncia ricalcata sul tipo dell'omologa, che è un provvedimento peculiare.
D'altro canto, nemmeno la statuizione di non luogo a provvedere sull'istanza di accertamento del requisito sanitario si concilierebbe con la necessaria regolamentazione delle spese del procedimento.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Occorre poi rimarcare che la procedura ex art. 445 bis c.p.c. ha un oggetto limitato all'accertamento mediante consulenza medico legale del requisito sanitario legittimante le prestazioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla l. 222/84: ciò comporta che, di regola, la cognizione non può essere estesa agli altri requisiti di volta in volta previsti dalla legge, come il reddito, l'incollocabilità, la contribuzione etc..
Tuttavia, al fine di non ridurre l'attività giurisdizionale a una mera forma priva di effetti in concreto, con la conseguenza di un inutile aggravio di costi e spese, la struttura della nuova procedura deve ritenersi comunque compatibile con la verifica degli aspetti della fattispecie legale che, da un lato, integrano presupposti o elementi necessari (quali l'istanza amministrativa ex art.
7. l. 533/73, la tempestività infrasemestrale dell'azione ex art. art. 42, 3° co., d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in l. n. 326 del 2003, l'età del ricorrente entro i limiti minimo e massimo di erogazione della prestazione richiesta, il rispetto dell'eventuale requisito reddituale) e, dall'altro, sono rapidamente documentabili senza alcuna attività istruttoria aggiuntiva.
La mancanza di tali componenti, accertata in limine, impedisce sia l'espletamento dell'atto istruttorio tipico, vale a dire la consulenza tecnica, sia la conclusione prevista dalla legge nel senso dell'omologa delle conclusioni
2
Sentenza R.G. n° 6786/24 peritali, imponendo di definire la procedura senz'altro e con la pronuncia di un provvedimento decisorio a definizione del grado del giudizio.
In termini, si veda, ex plurimis, 26 MAGGIO 2021 N° 14629: Controparte_2
“L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente
- la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -
, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità)”.
°°°°°°°°°°°°°°°
Tanto precisato, deve effettivamente rilevarsi che, nel caso di specie, l'azione giudiziaria è inammissibile, risultando ex actis – sulla base della documentazione prodotta dall' , non specificamente contestata ex CP_1 adverso– la insussistenza del prescritto requisito contributivo.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa: ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 21 gennaio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 6786/24
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, all'udienza del 21 gennaio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella PROCEDURA ASSISTENZIALE EX ART. 445 BIS C.P.C. iscritta in R.G. con i numeri sopra indicati promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefano RUSSO - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e
Francesco CERTOMA' - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 4 luglio 2024, la parte ricorrente domandava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione dedotta (assegno di invalidità ex L. n° 222/1984), deducendo che in sede amministrativa – a seguito dell'istanza presentata il 20 settembre 2023
– gli era stata riconosciuta invalidità in misura inferiore.
L' , ritualmente costituitosi, deduceva l'inammissibilità della domanda, CP_1 attesa l'insussistenza del prescritto requisito contributivo.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Sentenza R.G. n° 6786/24 Si osserva, infatti, che lo sviluppo processuale che si è verificato non è contemplato dalla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'invalidità previdenziale e assistenziale, ma a tale insufficienza strutturale della procedura ex art. 445 bis c.p.c. si può porre rimedio mediante la pronuncia di una sentenza, perché non avrebbe addentellato normativo una pronuncia ricalcata sul tipo dell'omologa, che è un provvedimento peculiare.
D'altro canto, nemmeno la statuizione di non luogo a provvedere sull'istanza di accertamento del requisito sanitario si concilierebbe con la necessaria regolamentazione delle spese del procedimento.
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Occorre poi rimarcare che la procedura ex art. 445 bis c.p.c. ha un oggetto limitato all'accertamento mediante consulenza medico legale del requisito sanitario legittimante le prestazioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla l. 222/84: ciò comporta che, di regola, la cognizione non può essere estesa agli altri requisiti di volta in volta previsti dalla legge, come il reddito, l'incollocabilità, la contribuzione etc..
Tuttavia, al fine di non ridurre l'attività giurisdizionale a una mera forma priva di effetti in concreto, con la conseguenza di un inutile aggravio di costi e spese, la struttura della nuova procedura deve ritenersi comunque compatibile con la verifica degli aspetti della fattispecie legale che, da un lato, integrano presupposti o elementi necessari (quali l'istanza amministrativa ex art.
7. l. 533/73, la tempestività infrasemestrale dell'azione ex art. art. 42, 3° co., d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in l. n. 326 del 2003, l'età del ricorrente entro i limiti minimo e massimo di erogazione della prestazione richiesta, il rispetto dell'eventuale requisito reddituale) e, dall'altro, sono rapidamente documentabili senza alcuna attività istruttoria aggiuntiva.
La mancanza di tali componenti, accertata in limine, impedisce sia l'espletamento dell'atto istruttorio tipico, vale a dire la consulenza tecnica, sia la conclusione prevista dalla legge nel senso dell'omologa delle conclusioni
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Sentenza R.G. n° 6786/24 peritali, imponendo di definire la procedura senz'altro e con la pronuncia di un provvedimento decisorio a definizione del grado del giudizio.
In termini, si veda, ex plurimis, 26 MAGGIO 2021 N° 14629: Controparte_2
“L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente
- la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -
, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità)”.
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Tanto precisato, deve effettivamente rilevarsi che, nel caso di specie, l'azione giudiziaria è inammissibile, risultando ex actis – sulla base della documentazione prodotta dall' , non specificamente contestata ex CP_1 adverso– la insussistenza del prescritto requisito contributivo.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa: ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 21 gennaio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 6786/24