Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 681. Provvedimenti relativi alla grazia 1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, e' sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed e' presentata al ministro di grazia e giustizia.
2. Se il condannato e' detenuto o internato, la domanda puo' essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non e' detenuto o internato, la domanda puo' essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia e' sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed e' presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.
4. La grazia puo' essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando e' il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.
5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672 comma 5.
2. Se il condannato e' detenuto o internato, la domanda puo' essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non e' detenuto o internato, la domanda puo' essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia e' sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed e' presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.
4. La grazia puo' essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando e' il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.
5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672 comma 5.
Commentari • 31
- 1. Differenze tra grazia e commutazione della pena: cosa sono e che effetti hannoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 20 luglio 2023 · 229.95671
[…] Il procedimento di concessione della grazia Il procedimento con cui viene concessa la grazia è disciplinato dall'articolo 681 del Codice di Procedura Penale, il quale dispone che: la domanda di grazia è sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto; è diretta al Presidente della Repubblica e presentata al Ministro di grazia e giustizia; se il condannato è detenuto o internato, […] In quel caso, una volta emesso il decreto di grazia, il Pubblico Ministero ordina la liberazione del condannato. L'art. 681 c.p.p. prevede che il decreto di grazia o di commutazione della pena possano essere sottoposti a condizioni. […]
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Giurisprudenza • 50
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 42657Provvedimento: […] dovendo soltanto compiere l'attività di acquisizione di elementi di giudizio, strumentale alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della giustizia nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale" - Sez. 1, n. 39342 del 23/10/2002, Rv. 222912 -. L'art. 681 cod. proc. pen. dispone che, ove il condannato richiedente la grazia sia detenuto o internato, al magistrato di sorveglianza, a cui la domanda sia presentata, […]Leggi di più...
- art. 681 cod. proc. pen.·
- conflitto di competenza·
- magistrato di sorveglianza·
- inammissibilità conflitto·
- funzione non giurisdizionale·
- Ministero della Giustizia·
- potere istruttorio·
- grazia