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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 29 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7103 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Mascalucia, via Marsala n. 19, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 35, presso lo studio dell'avv. Mario Indiogine, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 24.
07.2024, il ricorrente proponeva opposizione l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001682503 (Prot. n. CP_
.2100.10/06/2024.0446464) notificata in data 08.07.2024, con la quale n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.370,30, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2017, oltre € 9,05 a titolo di spese, di cui all'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.06/02/2019.0061772 del 06/02/2019.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento;
la violazione dell'art. 14 della L 689/81 per essere stato l'atto di accertamento comunque notificato oltre il termine di novanta giorni;
l'assenza di motivazione;
la prescrizione e l'illegittimità della sanzione irrogata in violazione dell'art. 11 della L 689/81.
Chiedeva quindi, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
1. ritenere che l'Ordinanza ingiunzione impugnata non è stata preceduta dalla notificazione dell'atto presupposto, atto di accertamento, e, per l'effetto, dichiarare l'atto impugnato nullo e|o inefficace e|o privo di effetti giuridici atteso che, in mancanza della notifica al contribuente dell'atto presupposto, nei termini di legge, tutta l'azione amministrativa tesa alla riscossione risulta viziata, per le argomentazioni esposte in narrativa;
2. ritenere e dichiarare nulla e|o inefficace e|o priva di effetti giuridici l'Ordinanza ingiunzione impugnata atteso che l'Amministrazione finanziaria ha disatteso l'obbligo di motivazione, per le argomentazioni esposte in atti;
3. ritenere e dichiarare nulla e|o inefficace e|o priva di effetti giuridici la sanzione inflitta per illogicità nella determinazione della stessa, in violazione dell'art. 11, l. 689/1981 e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 121/1988, con patente difetto di motivazione e eccesso di potere, per le argomentazioni esposte in narrativa;
4. ritenere e dichiarare l'atto impugnato del tutto illegittimo poiché le presunte pretese creditorie sono infondate in NULLA È DOVUTO E
COMUNQUE PRESCRITTO. … 5. con vittoria di spese e compensi.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso sia nel rito che nel merito sotto vari profili e rilevava come l aveva regolarmente notificato l'atto CP_1 di accertamento, di cui produceva copia documentale. Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 16.12.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa veniva chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante e con ordinanza del 15.09.2025 differita all'udienza del 29.10.2025, che svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento della somma ivi determinata, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2017, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), eccependo, tra l'altro,
2 l'illegittimità per omessa notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso e come indicato nella stessa e comunque la sua tardività in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81. CP_ In via preliminare va verificata la notifica dell'atto di accertamento prot. n. .2100.06/02/2019.0061772 del
06/02/2019, emesso nei confronti del ricorrente. Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti CP_ dall' , tale atto risulta regolarmente notificato. CP_ In merito, va rilevato come l ha prodotto con riferimento al suindicato atto di accertamento copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78603101529-9, che risulta notificato in data 04-14.04.2029; infatti, al deposito della raccomandata presso la casa comunale il 04.04.2019 è seguita la spedizione della raccomandata informativa (C.A.D.) n. 66603101529-3, (v. avvisi di ricevimento in atti) non ritirata.
Sul punto va rilevato che nel caso di notificazione postale ai sensi della legge n. 890/1982, se la busta che contiene l'atto viene recapitata, presso l'indirizzo del destinatario temporaneamente assente, a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, la comunicazione (CAN) con la quale l'agente postale informa il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento. Questo principio è stato confermato dalla Cassazione con Ordinanza del
20.07.2021 n. 20736, ove è stato altresì ricordato che in questa ipotesi la notifica si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello, successivo, di recapito della CAN.
Sulla questione delle modalità di notificazione per posta ai sensi della L 890/1982, inoltre, è intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (Sentenza n. 10012 del 15.04.2021; conf. da Cass. Ordinanza n. 2401/23), a dirimere il contrasto interno di giurisprudenza, la quale nel corpo della sentenza ha precisato “… si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica
(immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
…”.
3 Inoltre, quanto attestato nella predetta relata dal notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
La predetta notificazione deve con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguita e l'ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Con riferimento, invece, all'eccezione di tardività della notifica in violazione del termine di cui all'art. 14 della L
689/81, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr.: da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 03.03.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 08.03.2023 nel proc. n. 7178/2022R.G.).
Come evidenziato nei richiamati precedenti << … va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del
25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
4 Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, [tenuto conto dell'applicazione del disposto dell'art. 155 c.p.c.]
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210) …” (cfr.: sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).”>>
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
5 Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Ciò posto, nella specie, a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2017 (ultima scadenza Marzo 2017) deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 14.04.2019 (cfr. avvisi di ricevimento racc. a/r in atti), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione che risulta comunque infondata (ex plurimus: difetto di motivazione: è sufficiente rammentare la Cassazione Ordinanza n.
16316 del 30.07.2020; la prescrizione decorre dalla legge del 2016 che ha depenalizzato il reato, la violazione risale al 2017 e risulta interrotta dalla notifica dell'accertamento), il ricorso vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione nella misura della metà, ponendo CP_ la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.07.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 001682503, per la tardiva notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti del ricorrente che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 884,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Mario Indiogine.
Così deciso in Catania, 29.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 29 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7103 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Mascalucia, via Marsala n. 19, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 35, presso lo studio dell'avv. Mario Indiogine, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 24.
07.2024, il ricorrente proponeva opposizione l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001682503 (Prot. n. CP_
.2100.10/06/2024.0446464) notificata in data 08.07.2024, con la quale n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.370,30, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2017, oltre € 9,05 a titolo di spese, di cui all'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.06/02/2019.0061772 del 06/02/2019.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento;
la violazione dell'art. 14 della L 689/81 per essere stato l'atto di accertamento comunque notificato oltre il termine di novanta giorni;
l'assenza di motivazione;
la prescrizione e l'illegittimità della sanzione irrogata in violazione dell'art. 11 della L 689/81.
Chiedeva quindi, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
1. ritenere che l'Ordinanza ingiunzione impugnata non è stata preceduta dalla notificazione dell'atto presupposto, atto di accertamento, e, per l'effetto, dichiarare l'atto impugnato nullo e|o inefficace e|o privo di effetti giuridici atteso che, in mancanza della notifica al contribuente dell'atto presupposto, nei termini di legge, tutta l'azione amministrativa tesa alla riscossione risulta viziata, per le argomentazioni esposte in narrativa;
2. ritenere e dichiarare nulla e|o inefficace e|o priva di effetti giuridici l'Ordinanza ingiunzione impugnata atteso che l'Amministrazione finanziaria ha disatteso l'obbligo di motivazione, per le argomentazioni esposte in atti;
3. ritenere e dichiarare nulla e|o inefficace e|o priva di effetti giuridici la sanzione inflitta per illogicità nella determinazione della stessa, in violazione dell'art. 11, l. 689/1981 e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 121/1988, con patente difetto di motivazione e eccesso di potere, per le argomentazioni esposte in narrativa;
4. ritenere e dichiarare l'atto impugnato del tutto illegittimo poiché le presunte pretese creditorie sono infondate in NULLA È DOVUTO E
COMUNQUE PRESCRITTO. … 5. con vittoria di spese e compensi.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso sia nel rito che nel merito sotto vari profili e rilevava come l aveva regolarmente notificato l'atto CP_1 di accertamento, di cui produceva copia documentale. Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 16.12.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa veniva chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante e con ordinanza del 15.09.2025 differita all'udienza del 29.10.2025, che svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento della somma ivi determinata, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2017, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), eccependo, tra l'altro,
2 l'illegittimità per omessa notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso e come indicato nella stessa e comunque la sua tardività in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81. CP_ In via preliminare va verificata la notifica dell'atto di accertamento prot. n. .2100.06/02/2019.0061772 del
06/02/2019, emesso nei confronti del ricorrente. Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti CP_ dall' , tale atto risulta regolarmente notificato. CP_ In merito, va rilevato come l ha prodotto con riferimento al suindicato atto di accertamento copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78603101529-9, che risulta notificato in data 04-14.04.2029; infatti, al deposito della raccomandata presso la casa comunale il 04.04.2019 è seguita la spedizione della raccomandata informativa (C.A.D.) n. 66603101529-3, (v. avvisi di ricevimento in atti) non ritirata.
Sul punto va rilevato che nel caso di notificazione postale ai sensi della legge n. 890/1982, se la busta che contiene l'atto viene recapitata, presso l'indirizzo del destinatario temporaneamente assente, a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, la comunicazione (CAN) con la quale l'agente postale informa il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento. Questo principio è stato confermato dalla Cassazione con Ordinanza del
20.07.2021 n. 20736, ove è stato altresì ricordato che in questa ipotesi la notifica si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello, successivo, di recapito della CAN.
Sulla questione delle modalità di notificazione per posta ai sensi della L 890/1982, inoltre, è intervenuta la
Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (Sentenza n. 10012 del 15.04.2021; conf. da Cass. Ordinanza n. 2401/23), a dirimere il contrasto interno di giurisprudenza, la quale nel corpo della sentenza ha precisato “… si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica
(immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
…”.
3 Inoltre, quanto attestato nella predetta relata dal notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
La predetta notificazione deve con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguita e l'ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Con riferimento, invece, all'eccezione di tardività della notifica in violazione del termine di cui all'art. 14 della L
689/81, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr.: da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 03.03.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 08.03.2023 nel proc. n. 7178/2022R.G.).
Come evidenziato nei richiamati precedenti << … va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del
25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
4 Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, [tenuto conto dell'applicazione del disposto dell'art. 155 c.p.c.]
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210) …” (cfr.: sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).”>>
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
5 Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Ciò posto, nella specie, a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2017 (ultima scadenza Marzo 2017) deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 14.04.2019 (cfr. avvisi di ricevimento racc. a/r in atti), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione che risulta comunque infondata (ex plurimus: difetto di motivazione: è sufficiente rammentare la Cassazione Ordinanza n.
16316 del 30.07.2020; la prescrizione decorre dalla legge del 2016 che ha depenalizzato il reato, la violazione risale al 2017 e risulta interrotta dalla notifica dell'accertamento), il ricorso vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione nella misura della metà, ponendo CP_ la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.07.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 001682503, per la tardiva notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti del ricorrente che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 884,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Mario Indiogine.
Così deciso in Catania, 29.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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