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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25921 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Procida n. 824/23 depositata in data 30.11.2023 e vertente
TRA
(P. Iva , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Dott , in qualità di Responsabile Atti introduttivi Parte_2 del Giudizio Campania, a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio – Persona_1
Roma Repertorio n. 180134 Raccolta n. 12348 del 22.06.2023, rappresentata e difesa, come da procura alle liti segnata e allegata in calce all'atto di citazione, dall'avv. Renato Giuseppe Fiorentino (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla C.F._1
Piazza G. Bovio n. 22; appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 appellato contumace
NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
C.F._3 appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Procida, l' Controparte_1 Parte_1
e l' ,
[...] Controparte_3 proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 0712016009827039000 dell'importo di euro 265,63 relativa all'asserito omesso pagamento dell'IR (anno 2013), conosciuta a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo. Eccependo la mancata notifica dell'atto impositivo, nonché la prescrizione del credito ivi contenuto, chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza in capo al concessionario del diritto di procedere ad esecuzione forzata, di annullare la cartella in parola con condanna delle parti convenute alle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice di pace adito in favore del giudice tributario. Nel merito, deduceva la legittimità del credito richiesto, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione attesa la regolarità della notifica della cartella de qua avvenuta il 19.04.2017 a mani della madre dell ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e la CP_1 sospensione, per tutte le entrate tributarie e non tributarie, del decorso dei termini sia di decadenza che di prescrizione dal 09.03.2020 sino al 31.12.2021 prevista dalla normativa emergenziale Covid. Sulla scorta delle predette ragioni, chiedeva il rigetto della domanda spiegata dal contribuente con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Del pari si costituiva l' Controparte_3
la quale, contestando le avverse deduzioni, ne chiedeva il rigetto.
[...]
Con sentenza n. 824/23, il giudice di pace di Procida accoglieva la domanda attorea. Rilevando non essere intervenuto alcun atto interruttivo del termine di prescrizione successivamente alla data di notifica della cartella impugnata del 19.04.2017, dichiarava che nulla fosse dovuto dal contribuente e condannava in solido le parti convenute alle spese di giudizio.
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l' , riproponendo le medesime Parte_3 doglianze svolte in primo grado. Ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice di pace, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice tributario. Ha, poi, lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, deducendo la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Nel merito, contestando il decorso del termine di prescrizione decennale del credito coattivamente azionato, attesa la regolarità della notifica della cartella esattoriale e la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione prevista dal “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020) e dai successivi provvedimenti, ha insistito per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l' , a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_4 dello Stato di Napoli, la quale ha proposto appello incidentale adesivo ai motivi di gravame dedotti dal concessionario, sostenendo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.O. Ha contestato l'ammissibilità dell'impugnazione di un mero estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Nel merito, ha dedotto il mancato decorso del termine di prescrizione del credito richiesto. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello principale e del proprio appello incidentale adesivo, con riforma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Benchè regolarmente citato in giudizio, l' è rimasto contumace. CP_1
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione con provvedimento del 19.09.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche.
In apertura di motivazione, mette conto evidenziare che, stante il valore della controversia (euro 265,63), la pronuncia del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, II co., c.p.c., deve intendersi resa secondo equità, con la conseguenza che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 339, III co., c.p.c., la sentenza è appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha, giustappunto, chiarito mediante l'Ord. n. 34432 del
23.11.2022 che: “in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass., 27/7/2015, n. 15678)”.
Ebbene, alla luce del principio sopra richiamato e attenendosi al contenuto dell'atto di impugnazione e delle deduzioni espresse dall' questo giudice ritiene ammissibile il Parte_1 proposto gravame. E' parere di chi scrive, infatti, che l'eccepito difetto di giurisdizione integri la violazione delle norme sul procedimento, oltre che la violazione dei principi regolatori della materia processual- civilistica.
Quanto all' , occorre rilevare che nell'ipotesi in cui Controparte_4
l'appellato si costituisca in giudizio senza esplicitare autonomi motivi di censura e non contesti le argomentazioni sostenute dall'appellante principale, ma aderisca alle stesse, la sua posizione processuale va equiparata a quella dell'appellante incidentale adesivo e come tale soggetto ai termini di impugnazione ordinari, non potendo trovare applicazione l'art. 334 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5439/2018; Cass., Sez. I, ord. n.
24155/2017).
A tal riguardo, l'appello incidentale “adesivo”, spiegato dall' Controparte_4
, è tempestivo perché proposto entro il termine lungo di cui all'art. 327 comma 1 c.p.c., (sentenza n.
[...]
824/23 depositata in data 30.11.2023 e costituzione dell' avvenuta in data 30.04.2024, Parte_1 dunque entro il termine lungo semestrale), pertanto ammissibile. Ciò premesso, osserva l'odierno Giudicante che, per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere, innanzitutto esaminata la doglianza relativa al difetto di giurisdizione in capo al Giudice di pace di Procida, rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri lamentati vizi processuali e sostanziali del provvedimento impugnato.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che in primo grado l'odierno appellato ha impugnato un mero estratto di ruolo, relativo all'omesso pagamento di crediti di natura tributaria (IR), portati dalla cartella di pagamento n. 0712016009827039000 di cui era stato chiesto l'annullamento stante l'intervenuta prescrizione maturata, successivamente, alla data di notificazione della stessa.
Ebbene appare evidente l'errore, in cui sia incorso il giudice inizialmente adìto, trattenendo innanzi a sé la controversia, rientrando questa nella competenza giurisdizionale del giudice tributario in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
Al riguardo, giova rammentare che il referente normativo della controversia è l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che, disciplinando l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria.
Ora, in relazione al citato art. 2 co. 1 D.Lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (Cass. civ., S.U. Sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con arresti non sempre univoci (Cass. civ. S.U., Sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. Sent. n. 28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., Sent, n. 34447/2019). Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. civ. SS.UU., Ord. n. 16986 del 25/05/2022; nello stesso senso,
Cass. civ., SS.UU., Ord. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. civ, SS.UU., Ord. n. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. civ, SS.UU., Ord. n. 4227/2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui , attore nel primo grado di giudizio Controparte_1
e odierno appellato, ha eccepito la prescrizione di crediti portati dalla cartella esattoriale, intervenuta successivamente alla notifica della stessa. In ogni caso, è pacificamente rilevabile che la domanda spiegata in primo grado si configuri come opposizione avverso l'estratto ruolo, “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”(Cass. civ., S.U., Sent. n. 26283/2022 e
Sent. n. 19704/2015). Dunque, trattasi di impugnazione relativa ad un atto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale, sottesa all'estratto impugnato, non muta le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice di pace adito.
In conclusione, a prescindere dalla questione relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come sancita dalla disposizione di cui al comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 - disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (cfr. Cass. civ., S.U., sent. n.
26283/2022 cit.), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice di pace di Procida in favore del giudice tributario.
Resta assorbita ogni altra questione.
La repentina evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice di pace di Procida, spettando la giurisdizione sulla domanda proposta da alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e, per Controparte_1
l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
c) fissa alle parti il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
d) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25921 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Procida n. 824/23 depositata in data 30.11.2023 e vertente
TRA
(P. Iva , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Dott , in qualità di Responsabile Atti introduttivi Parte_2 del Giudizio Campania, a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio – Persona_1
Roma Repertorio n. 180134 Raccolta n. 12348 del 22.06.2023, rappresentata e difesa, come da procura alle liti segnata e allegata in calce all'atto di citazione, dall'avv. Renato Giuseppe Fiorentino (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla C.F._1
Piazza G. Bovio n. 22; appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 appellato contumace
NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
C.F._3 appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Procida, l' Controparte_1 Parte_1
e l' ,
[...] Controparte_3 proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 0712016009827039000 dell'importo di euro 265,63 relativa all'asserito omesso pagamento dell'IR (anno 2013), conosciuta a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo. Eccependo la mancata notifica dell'atto impositivo, nonché la prescrizione del credito ivi contenuto, chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza in capo al concessionario del diritto di procedere ad esecuzione forzata, di annullare la cartella in parola con condanna delle parti convenute alle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice di pace adito in favore del giudice tributario. Nel merito, deduceva la legittimità del credito richiesto, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione attesa la regolarità della notifica della cartella de qua avvenuta il 19.04.2017 a mani della madre dell ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e la CP_1 sospensione, per tutte le entrate tributarie e non tributarie, del decorso dei termini sia di decadenza che di prescrizione dal 09.03.2020 sino al 31.12.2021 prevista dalla normativa emergenziale Covid. Sulla scorta delle predette ragioni, chiedeva il rigetto della domanda spiegata dal contribuente con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Del pari si costituiva l' Controparte_3
la quale, contestando le avverse deduzioni, ne chiedeva il rigetto.
[...]
Con sentenza n. 824/23, il giudice di pace di Procida accoglieva la domanda attorea. Rilevando non essere intervenuto alcun atto interruttivo del termine di prescrizione successivamente alla data di notifica della cartella impugnata del 19.04.2017, dichiarava che nulla fosse dovuto dal contribuente e condannava in solido le parti convenute alle spese di giudizio.
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l' , riproponendo le medesime Parte_3 doglianze svolte in primo grado. Ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice di pace, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice tributario. Ha, poi, lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, deducendo la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Nel merito, contestando il decorso del termine di prescrizione decennale del credito coattivamente azionato, attesa la regolarità della notifica della cartella esattoriale e la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione prevista dal “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020) e dai successivi provvedimenti, ha insistito per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l' , a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_4 dello Stato di Napoli, la quale ha proposto appello incidentale adesivo ai motivi di gravame dedotti dal concessionario, sostenendo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.O. Ha contestato l'ammissibilità dell'impugnazione di un mero estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Nel merito, ha dedotto il mancato decorso del termine di prescrizione del credito richiesto. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello principale e del proprio appello incidentale adesivo, con riforma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Benchè regolarmente citato in giudizio, l' è rimasto contumace. CP_1
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione con provvedimento del 19.09.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche.
In apertura di motivazione, mette conto evidenziare che, stante il valore della controversia (euro 265,63), la pronuncia del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, II co., c.p.c., deve intendersi resa secondo equità, con la conseguenza che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 339, III co., c.p.c., la sentenza è appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha, giustappunto, chiarito mediante l'Ord. n. 34432 del
23.11.2022 che: “in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass., 27/7/2015, n. 15678)”.
Ebbene, alla luce del principio sopra richiamato e attenendosi al contenuto dell'atto di impugnazione e delle deduzioni espresse dall' questo giudice ritiene ammissibile il Parte_1 proposto gravame. E' parere di chi scrive, infatti, che l'eccepito difetto di giurisdizione integri la violazione delle norme sul procedimento, oltre che la violazione dei principi regolatori della materia processual- civilistica.
Quanto all' , occorre rilevare che nell'ipotesi in cui Controparte_4
l'appellato si costituisca in giudizio senza esplicitare autonomi motivi di censura e non contesti le argomentazioni sostenute dall'appellante principale, ma aderisca alle stesse, la sua posizione processuale va equiparata a quella dell'appellante incidentale adesivo e come tale soggetto ai termini di impugnazione ordinari, non potendo trovare applicazione l'art. 334 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5439/2018; Cass., Sez. I, ord. n.
24155/2017).
A tal riguardo, l'appello incidentale “adesivo”, spiegato dall' Controparte_4
, è tempestivo perché proposto entro il termine lungo di cui all'art. 327 comma 1 c.p.c., (sentenza n.
[...]
824/23 depositata in data 30.11.2023 e costituzione dell' avvenuta in data 30.04.2024, Parte_1 dunque entro il termine lungo semestrale), pertanto ammissibile. Ciò premesso, osserva l'odierno Giudicante che, per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere, innanzitutto esaminata la doglianza relativa al difetto di giurisdizione in capo al Giudice di pace di Procida, rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri lamentati vizi processuali e sostanziali del provvedimento impugnato.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che in primo grado l'odierno appellato ha impugnato un mero estratto di ruolo, relativo all'omesso pagamento di crediti di natura tributaria (IR), portati dalla cartella di pagamento n. 0712016009827039000 di cui era stato chiesto l'annullamento stante l'intervenuta prescrizione maturata, successivamente, alla data di notificazione della stessa.
Ebbene appare evidente l'errore, in cui sia incorso il giudice inizialmente adìto, trattenendo innanzi a sé la controversia, rientrando questa nella competenza giurisdizionale del giudice tributario in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
Al riguardo, giova rammentare che il referente normativo della controversia è l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che, disciplinando l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria.
Ora, in relazione al citato art. 2 co. 1 D.Lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (Cass. civ., S.U. Sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con arresti non sempre univoci (Cass. civ. S.U., Sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. Sent. n. 28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., Sent, n. 34447/2019). Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. civ. SS.UU., Ord. n. 16986 del 25/05/2022; nello stesso senso,
Cass. civ., SS.UU., Ord. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. civ, SS.UU., Ord. n. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. civ, SS.UU., Ord. n. 4227/2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui , attore nel primo grado di giudizio Controparte_1
e odierno appellato, ha eccepito la prescrizione di crediti portati dalla cartella esattoriale, intervenuta successivamente alla notifica della stessa. In ogni caso, è pacificamente rilevabile che la domanda spiegata in primo grado si configuri come opposizione avverso l'estratto ruolo, “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”(Cass. civ., S.U., Sent. n. 26283/2022 e
Sent. n. 19704/2015). Dunque, trattasi di impugnazione relativa ad un atto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale, sottesa all'estratto impugnato, non muta le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice di pace adito.
In conclusione, a prescindere dalla questione relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come sancita dalla disposizione di cui al comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 - disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (cfr. Cass. civ., S.U., sent. n.
26283/2022 cit.), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice di pace di Procida in favore del giudice tributario.
Resta assorbita ogni altra questione.
La repentina evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice di pace di Procida, spettando la giurisdizione sulla domanda proposta da alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e, per Controparte_1
l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
c) fissa alle parti il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
d) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale