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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.455/2024 promosso da:
(C.F. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1971, rappresentata e difesa dall'Avv. ALBINI ELENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
01/09/1969;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 05/04/2024).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
Parte ricorrente : “CONCLUSIONI Pt_1
1.I minori, e resteranno affidati ad entrambi i genito-ri Persona_1 Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Varese (VA), Via A. Del Sarto
16. I genitori eserciteranno la loro genitorialità in modo condiviso.
2.Il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: trascorrerà con i figli un weekend al mese, da concordare con la madre e in base agli impegni dei figli, con onere di riaccompagno presso la abitazione della madre la domenica alle ore 21.00 con onere di informazione alla madre nella settimana precedente. In ogni caso, con onere del padre di comunicare previamente alla madre eventuali impedimenti e/o variazioni della sua disponibilità tali da non consentire l'esercizio del diritto di visita secondo le moda-lità concordate.
3.Le festività natalizie verranno trascorse dai figli minori e Persona_1 Per_2
per metà con la madre e per metà con il padre nei seguenti periodi ad anni alterni: dal
[...]
23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. In ogni caso, indipendentemente dal periodo di spet-tanza di ciascun genitore, e trascorreranno il gior-no della Persona_1 Persona_2
Vigilia ed il giorno di Natale alternativamente con i genitori.
4.I coniugi trascorreranno con i figli tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno.
5.Il padre trascorrerà con i figli quindici giorni nel corso delle vacanze estive;
nel periodo da concordare con la madre ogni anno entro il mese di maggio, anche al fine di consentire alla madre di organizzare il medesimo periodo di vacanze da trascorrere con i figli nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dei medesimi e con impegno reciproco di comunicare la località di vacanza ed il luogo del pernottamento.
6.Con riguardo ai minori. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai medesimi do- vranno essere sempre concordate dai genitori. L'assegno di mantenimento periodico è desti-nato
a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le
pagina 2 di 10 spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Per il titolo specificato il Sig. si impegna a versare alla Ricorrente, a titolo di contributo al R_
mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 800,00. Tale somma dovrà essere corri-sposta entro il dieci di ogni mese, mediante bonifico bancario a favore di con Parte_1
valuta fissa e dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT a par-tire dalla pronuncia della decisione del presente procedimento.
7.Gli assegni familiari verranno corrisposti al genitore collocatario della prole e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se eventualmente erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore.
8.Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella misura del 50% delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Ser- vizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosme- tico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure denti-stiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tas-se scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) ma-teriale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa ri-chiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 3 di 10 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con per-nottamento; c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbi-gliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attivi-tà ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una ri-chiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo racco-mandata o posta elettronica con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documenta-zione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riserva di meglio articolare, precisare ed integrare le domande e/o richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”;
Parte resistente , contumace: “/”. R_
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 la parte ricorrente sig.ra Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente sig.
[...]
pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Controparte_1
sentenza del Giudice di Pace di Pinamar in Argentina del 05/02/2018, passata in giudicato il
23/10/2019, debitamente legalizzata e tradotta in italiano, annotata a margine dell'atto di pagina 4 di 10 matrimonio dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Como;
i coniugi si erano sposati in
Argentina in data 24/11/2000 con rito civile.
Da tale unione sono nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1 Persona_3
nata a [...] il [...].
Come già evidenziato in sede di provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c., “a fronte dell'assenza di regolamentazione della sentenza straniera sul punto, la parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della prole ( , nato a [...] il [...], e R_ Per_2
nata a [...] il [...]), con collocamento prevalente materno, regolamentazione della frequentazione paterna;
con contributo economico paterno per € 800,00 mensili (€ 400,00 a figlio), oltre rivalutazione di legge, spese straordinarie al 50%, assegno unico universale integralmente in favore della ricorrente;
con vittoria di spese di lite”.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che il padre, nei fatti, vede i figli un weekend ogni due mesi circa, recandosi egli in Varese;
dal punto di vista economico, in difetto di previsione giudiziale, il padre contribuisce con € 500,00 mensili per i due figli, talvolta con periodicità irregolare;
nulla è mai stato versato a titolo di spese straordinarie. Dal punto di vista economico, la ricorrente è traduttrice, con reddito incostante;
abita in locazione con la prole per € 540,00 mensili.
Nonostante regolare e tempestiva notifica, nessuno si è costituito per la parte resistente sig.
; con ordinanza 29/05/2024 né è stata dunque dichiarata la Controparte_1
formale contumacia.
Comparsa la sola ricorrente all'udienza fissata, la stessa ha dichiarato: “Siamo tutti e 4 cittadini italiani. L'ultima volta che il padre ha visto i figli è stato due settimane fa, è venuto lui qua. I figli frequentano il padre volentieri. Non pernottano a casa di lui;
lui viene, magari al sabato, lui dorme qua in albergo, e poi passano tutta la domenica con lui e poi lui torna a casa. I figli in questi casi tornano a casa a dormire da me. Abito in affitto a Varese, con contratto intestato a me. Abitiamo noi tre. Non ho un nuovo compagno. Prendo quasi 199€ per figlio di AUU, li prendo integralmente io;
il resistente è d'accordo con questa cosa che li prendo io, mi ha firmato
i fogli appositi. Faccio un po' di tutto, principalmente la traduttrice. Adesso ho aperto la partita
pagina 5 di 10 IVA. Non riesco a quantificare al mese quanto prendo, forse 500-600€. Curo la bambina di una amica, aiuto mia sorella, faccio qualche lavoretto precario così, occasionalmente. Mia sorella mi aiuta quando ho bisogno. Non ho percepito aiuti sociali. Mi impegno a trovare soluzioni per riuscire a mettere insieme quanto serve economicamente per la famiglia. Al contratto di locazione è stato garante mio cognato, il marito di mia sorella. Lui prima era chef, adesso fa il tecnico meccanico in una azienda. Quello che so io di li mi è stato riferito dai ragazzi e quindi non so se sia effettivamente vero, ed in quale misura.”.
In via temporanea ed urgente sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: “1)
DISPONE che (Varese, 14.01.2007) e (Varese, 30.082010) rimangano affidati R_ Per_2
in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE libere frequentazioni fra il padre e il figlio;
3) DISPONE che le R_
frequentazioni tra il padre e la figlia avvengano, in difetto di migliori accordi fra i Per_2 genitori nell'interesse della prole, almeno un weekend al mese, in difetto di migliori accordi da individuarsi nel primo di ogni mese;
festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza; 4)
DISPONE che il padre resistente contribuisca al mantenimento Controparte_1
ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre ricorrente
[...]
dell'importo di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
decorrente dalla mensilità di marzo 2024 compresa, oltre rivalutazione annuale ST (prima rivalutazione marzo 2025); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
prendendo atto che l'assegno unico familiare è integralmente in favore della ricorrente sull'accordo di fatto delle parti.”.
La causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla parte resistente contumace, regolarmente adempiuto mediante deposito di documentazione cartacea imbustata, inserita nel fascicolo d'ufficio in data 12/09/2024, costituita da: conversione del rapporto lavorativo da tempo determinato a tempo indeterminato;
C.U. 2022, C.U. 2023, C.U.
2024; buste paga integrali da gennaio 2021 a luglio 2024 comprese.
Sfogata l'istruttoria ammessa, è stata fissata udienza decisoria ex art. 473bis.28 c.p.c.; la parte ricorrente ha precisato le conclusioni, nonché ha depositato comparsa conclusionale;
non è stata depositata la memoria di replica, anche alla luce della natura contumaciale della controversia.
pagina 6 di 10 Svolta regolarmente con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza fissata al 21/01/2025, con provvedimento 22/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
Preliminarmente si confermano le valutazioni già operate in sede id provvedimenti provvisori, in ordine alla giurisdizione italiana e alla legge italiana applicabile, alla luce della nazionalità italiana delle parti del giudizio e della prole, pur in presenza di elementi di transnazionalità.
1) I figli della coppia
Nelle more del giudizio, in data 14/01/2025, il figlio maggiore è diventato R_
maggiorenne; pertanto, ogni pronuncia relativa al suo regime di affidamento ovvero al suo collocamento prevalente e al regime di visita con il genitore non collocatario sono venuti meno.
Al contempo, non è in dubbio la non autosufficienza economica dello stesso, appena maggiore di età, studente di liceo classico presso il Cairoli di Varese.
Quanto alla figlia minorenne, non è in discussione in regime di affidamento Per_2
condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
ed infatti, in primo luogo la ricorrente stessa non pone alcun tema di inidoneità genitoriale del resistente;
al contempo, è emerso come il padre trasferitosi in Emilia-Romagna, visiti, seppur sporadicamente, la prole, manifestando dunque un interesse ed un rapporto non interrotti.
Peraltro, il collocamento materno in Varese è idoneo a garantire alla minore la stabilità di vita e di abitudini nel contesto anche sociale in cui la stessa si è radicata.
Quanto al regime di frequentazione paterno, occorre stabilire un regime minimale fisso, così da garantire l'organizzazione di tutti i membri del nucleo familiare, al fine di una maggiore serenità.
Sul punto, come già stabilito in sede id provvedimenti provvisori, le visite padre/figlia avverranno, in difetto di migliori accordi fra i genitori nell'interesse della prole, almeno un weekend al mese, in difetto di migliori accordi da individuarsi nel primo di ogni mese, con la precisazione che lo stesso sarà comunicato e concordato almeno nei 7 giorni antecedenti;
festività
e vacanze secondo l'ordinario criterio dell'alternanza e quindi: Festività natalizie: dal 25.12 ore pagina 7 di 10 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio.
2) Le pronunce economiche
All'esito dell'istruttoria svolta, è emersa una posizione reddituale del resistente fissa e stabile.
Dalla documentazione cartacea pervenuta ex art. 210 c.p.c, è emerso che il sig. R_
è infatti titolare di un rapporto di lavoro che in data 27/06/2018 è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, presso la società Bonfigli Riduttori Spa di Calderara di Reno
(BO); in ragione di tale occupazione, il resistente ha percepito € 30.600,78 lordi per l'anno 2021
(cfr. CU 2022), € 28.938,12 lordi per il 2022 (cfr. CU 2023) e € 32.810,83 lordi per il 2023 (cfr.
CU 2024). Sono in atti le buste paga integrali per i mesi richiesti delle annualità 2021/2023, con i relativi importi netti percepiti.
Complessivamente, ne è emersa la sostanziale conferma e rafforzamento di quella che era la ricostruzione di parte ricorrente, in ordine alla stabilità e redditività del resistente.
Pertanto, ritiene il Collegio, soprattutto alla luce della natura del contratto paterno a tempo indeterminato, pur considerati i maggiori esborsi dallo stesso indubbiamente sostenuti, in ordine ai costi di viaggio e di alloggio in Varese per la frequentazione dei figli, in uno anche con la minima redditualità materna, maggiormente gravata di compiti di cura e accudimento nel quotidiano, di incrementare la statuizione inerente il mantenimento ordinario ad € 300,00 a figlio.
In presenza di espressa domanda di decorrenza della statuizione economica dalla pronuncia definitoria del presente giudizio, non può procedersi a diversa decorrenza.
Quanto all'assegno unico universale, tale importo viene percepito integralmente dalla ricorrente, su accordo del resistente, che ha fornito la documentazione all'uopo necessaria;
la determinazione è congrua e ragionevole, alla luce dei limitati tempi di effettiva frequentazione pagina 8 di 10 del padre con la prole con conseguente minor apporto in termini di mantenimento diretto;
la stessa viene pertanto confermata.
Le spese straordinarie gravano al 50% sui genitori, entrambi lavoratori;
le stesse verranno regolare secondo le modalità, le regole e le tempistiche di cui alle Linee Guida vigenti quali protocollo presso il Tribunale di Varese del 01.02.2018.
3) Le spese di lite
La natura della controversia (mera modifica), l'interesse preminente della prole minorenne al centro del procedimento, nonché la parziale soccombenza anche della ricorrente, quantitativa, giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese id lite di parte ricorrente, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica della sentenza del Giudice di Pace di Pinamar in Argentina del 05/02/2018 passata in giudicato il 23/10/2019, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE che (Varese, 30.08.2010) rimanga affidata in via condivida ad entrambi Per_2
i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che le frequentazioni tra il padre e la figlia avvengano, in difetto di Per_2 migliori accordi fra i genitori nell'interesse della prole, almeno un weekend al mese, in difetto di migliori accordi da individuarsi nel primo di ogni mese, con la precisazione che lo stesso sarà comunicato e concordato almeno nei 7 giorni antecedenti;
festività e vacanze secondo l'ordinario criterio dell'alternanza e quindi:
- Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
pagina 9 di 10 - Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
3) DISPONE che il padre resistente contribuisca al Controparte_1
mantenimento ordinario indiretto della prole, minorenne e maggiorenne non economicamente autosufficiente, mediante la corresponsione alla madre ricorrente dell'importo di € 600,00 (€ 300,00 a figlio) entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di febbraio 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale ST (prima rivalutazione febbraio 2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni e le modalità di cui alle Linee Guida 01.02.2018 vigenti presso il Tribunale di Varese;
assegno unico universale integralmente al 100% in favore della madre ricorrente;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.455/2024 promosso da:
(C.F. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1971, rappresentata e difesa dall'Avv. ALBINI ELENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
01/09/1969;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 05/04/2024).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
Parte ricorrente : “CONCLUSIONI Pt_1
1.I minori, e resteranno affidati ad entrambi i genito-ri Persona_1 Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Varese (VA), Via A. Del Sarto
16. I genitori eserciteranno la loro genitorialità in modo condiviso.
2.Il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: trascorrerà con i figli un weekend al mese, da concordare con la madre e in base agli impegni dei figli, con onere di riaccompagno presso la abitazione della madre la domenica alle ore 21.00 con onere di informazione alla madre nella settimana precedente. In ogni caso, con onere del padre di comunicare previamente alla madre eventuali impedimenti e/o variazioni della sua disponibilità tali da non consentire l'esercizio del diritto di visita secondo le moda-lità concordate.
3.Le festività natalizie verranno trascorse dai figli minori e Persona_1 Per_2
per metà con la madre e per metà con il padre nei seguenti periodi ad anni alterni: dal
[...]
23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. In ogni caso, indipendentemente dal periodo di spet-tanza di ciascun genitore, e trascorreranno il gior-no della Persona_1 Persona_2
Vigilia ed il giorno di Natale alternativamente con i genitori.
4.I coniugi trascorreranno con i figli tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno.
5.Il padre trascorrerà con i figli quindici giorni nel corso delle vacanze estive;
nel periodo da concordare con la madre ogni anno entro il mese di maggio, anche al fine di consentire alla madre di organizzare il medesimo periodo di vacanze da trascorrere con i figli nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dei medesimi e con impegno reciproco di comunicare la località di vacanza ed il luogo del pernottamento.
6.Con riguardo ai minori. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai medesimi do- vranno essere sempre concordate dai genitori. L'assegno di mantenimento periodico è desti-nato
a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le
pagina 2 di 10 spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Per il titolo specificato il Sig. si impegna a versare alla Ricorrente, a titolo di contributo al R_
mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 800,00. Tale somma dovrà essere corri-sposta entro il dieci di ogni mese, mediante bonifico bancario a favore di con Parte_1
valuta fissa e dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT a par-tire dalla pronuncia della decisione del presente procedimento.
7.Gli assegni familiari verranno corrisposti al genitore collocatario della prole e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se eventualmente erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore.
8.Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella misura del 50% delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Ser- vizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosme- tico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure denti-stiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tas-se scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) ma-teriale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa ri-chiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 3 di 10 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con per-nottamento; c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbi-gliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attivi-tà ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una ri-chiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo racco-mandata o posta elettronica con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documenta-zione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riserva di meglio articolare, precisare ed integrare le domande e/o richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”;
Parte resistente , contumace: “/”. R_
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 la parte ricorrente sig.ra Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente sig.
[...]
pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Controparte_1
sentenza del Giudice di Pace di Pinamar in Argentina del 05/02/2018, passata in giudicato il
23/10/2019, debitamente legalizzata e tradotta in italiano, annotata a margine dell'atto di pagina 4 di 10 matrimonio dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Como;
i coniugi si erano sposati in
Argentina in data 24/11/2000 con rito civile.
Da tale unione sono nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1 Persona_3
nata a [...] il [...].
Come già evidenziato in sede di provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c., “a fronte dell'assenza di regolamentazione della sentenza straniera sul punto, la parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della prole ( , nato a [...] il [...], e R_ Per_2
nata a [...] il [...]), con collocamento prevalente materno, regolamentazione della frequentazione paterna;
con contributo economico paterno per € 800,00 mensili (€ 400,00 a figlio), oltre rivalutazione di legge, spese straordinarie al 50%, assegno unico universale integralmente in favore della ricorrente;
con vittoria di spese di lite”.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che il padre, nei fatti, vede i figli un weekend ogni due mesi circa, recandosi egli in Varese;
dal punto di vista economico, in difetto di previsione giudiziale, il padre contribuisce con € 500,00 mensili per i due figli, talvolta con periodicità irregolare;
nulla è mai stato versato a titolo di spese straordinarie. Dal punto di vista economico, la ricorrente è traduttrice, con reddito incostante;
abita in locazione con la prole per € 540,00 mensili.
Nonostante regolare e tempestiva notifica, nessuno si è costituito per la parte resistente sig.
; con ordinanza 29/05/2024 né è stata dunque dichiarata la Controparte_1
formale contumacia.
Comparsa la sola ricorrente all'udienza fissata, la stessa ha dichiarato: “Siamo tutti e 4 cittadini italiani. L'ultima volta che il padre ha visto i figli è stato due settimane fa, è venuto lui qua. I figli frequentano il padre volentieri. Non pernottano a casa di lui;
lui viene, magari al sabato, lui dorme qua in albergo, e poi passano tutta la domenica con lui e poi lui torna a casa. I figli in questi casi tornano a casa a dormire da me. Abito in affitto a Varese, con contratto intestato a me. Abitiamo noi tre. Non ho un nuovo compagno. Prendo quasi 199€ per figlio di AUU, li prendo integralmente io;
il resistente è d'accordo con questa cosa che li prendo io, mi ha firmato
i fogli appositi. Faccio un po' di tutto, principalmente la traduttrice. Adesso ho aperto la partita
pagina 5 di 10 IVA. Non riesco a quantificare al mese quanto prendo, forse 500-600€. Curo la bambina di una amica, aiuto mia sorella, faccio qualche lavoretto precario così, occasionalmente. Mia sorella mi aiuta quando ho bisogno. Non ho percepito aiuti sociali. Mi impegno a trovare soluzioni per riuscire a mettere insieme quanto serve economicamente per la famiglia. Al contratto di locazione è stato garante mio cognato, il marito di mia sorella. Lui prima era chef, adesso fa il tecnico meccanico in una azienda. Quello che so io di li mi è stato riferito dai ragazzi e quindi non so se sia effettivamente vero, ed in quale misura.”.
In via temporanea ed urgente sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: “1)
DISPONE che (Varese, 14.01.2007) e (Varese, 30.082010) rimangano affidati R_ Per_2
in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE libere frequentazioni fra il padre e il figlio;
3) DISPONE che le R_
frequentazioni tra il padre e la figlia avvengano, in difetto di migliori accordi fra i Per_2 genitori nell'interesse della prole, almeno un weekend al mese, in difetto di migliori accordi da individuarsi nel primo di ogni mese;
festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza; 4)
DISPONE che il padre resistente contribuisca al mantenimento Controparte_1
ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre ricorrente
[...]
dell'importo di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
decorrente dalla mensilità di marzo 2024 compresa, oltre rivalutazione annuale ST (prima rivalutazione marzo 2025); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
prendendo atto che l'assegno unico familiare è integralmente in favore della ricorrente sull'accordo di fatto delle parti.”.
La causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla parte resistente contumace, regolarmente adempiuto mediante deposito di documentazione cartacea imbustata, inserita nel fascicolo d'ufficio in data 12/09/2024, costituita da: conversione del rapporto lavorativo da tempo determinato a tempo indeterminato;
C.U. 2022, C.U. 2023, C.U.
2024; buste paga integrali da gennaio 2021 a luglio 2024 comprese.
Sfogata l'istruttoria ammessa, è stata fissata udienza decisoria ex art. 473bis.28 c.p.c.; la parte ricorrente ha precisato le conclusioni, nonché ha depositato comparsa conclusionale;
non è stata depositata la memoria di replica, anche alla luce della natura contumaciale della controversia.
pagina 6 di 10 Svolta regolarmente con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza fissata al 21/01/2025, con provvedimento 22/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
Preliminarmente si confermano le valutazioni già operate in sede id provvedimenti provvisori, in ordine alla giurisdizione italiana e alla legge italiana applicabile, alla luce della nazionalità italiana delle parti del giudizio e della prole, pur in presenza di elementi di transnazionalità.
1) I figli della coppia
Nelle more del giudizio, in data 14/01/2025, il figlio maggiore è diventato R_
maggiorenne; pertanto, ogni pronuncia relativa al suo regime di affidamento ovvero al suo collocamento prevalente e al regime di visita con il genitore non collocatario sono venuti meno.
Al contempo, non è in dubbio la non autosufficienza economica dello stesso, appena maggiore di età, studente di liceo classico presso il Cairoli di Varese.
Quanto alla figlia minorenne, non è in discussione in regime di affidamento Per_2
condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
ed infatti, in primo luogo la ricorrente stessa non pone alcun tema di inidoneità genitoriale del resistente;
al contempo, è emerso come il padre trasferitosi in Emilia-Romagna, visiti, seppur sporadicamente, la prole, manifestando dunque un interesse ed un rapporto non interrotti.
Peraltro, il collocamento materno in Varese è idoneo a garantire alla minore la stabilità di vita e di abitudini nel contesto anche sociale in cui la stessa si è radicata.
Quanto al regime di frequentazione paterno, occorre stabilire un regime minimale fisso, così da garantire l'organizzazione di tutti i membri del nucleo familiare, al fine di una maggiore serenità.
Sul punto, come già stabilito in sede id provvedimenti provvisori, le visite padre/figlia avverranno, in difetto di migliori accordi fra i genitori nell'interesse della prole, almeno un weekend al mese, in difetto di migliori accordi da individuarsi nel primo di ogni mese, con la precisazione che lo stesso sarà comunicato e concordato almeno nei 7 giorni antecedenti;
festività
e vacanze secondo l'ordinario criterio dell'alternanza e quindi: Festività natalizie: dal 25.12 ore pagina 7 di 10 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio.
2) Le pronunce economiche
All'esito dell'istruttoria svolta, è emersa una posizione reddituale del resistente fissa e stabile.
Dalla documentazione cartacea pervenuta ex art. 210 c.p.c, è emerso che il sig. R_
è infatti titolare di un rapporto di lavoro che in data 27/06/2018 è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, presso la società Bonfigli Riduttori Spa di Calderara di Reno
(BO); in ragione di tale occupazione, il resistente ha percepito € 30.600,78 lordi per l'anno 2021
(cfr. CU 2022), € 28.938,12 lordi per il 2022 (cfr. CU 2023) e € 32.810,83 lordi per il 2023 (cfr.
CU 2024). Sono in atti le buste paga integrali per i mesi richiesti delle annualità 2021/2023, con i relativi importi netti percepiti.
Complessivamente, ne è emersa la sostanziale conferma e rafforzamento di quella che era la ricostruzione di parte ricorrente, in ordine alla stabilità e redditività del resistente.
Pertanto, ritiene il Collegio, soprattutto alla luce della natura del contratto paterno a tempo indeterminato, pur considerati i maggiori esborsi dallo stesso indubbiamente sostenuti, in ordine ai costi di viaggio e di alloggio in Varese per la frequentazione dei figli, in uno anche con la minima redditualità materna, maggiormente gravata di compiti di cura e accudimento nel quotidiano, di incrementare la statuizione inerente il mantenimento ordinario ad € 300,00 a figlio.
In presenza di espressa domanda di decorrenza della statuizione economica dalla pronuncia definitoria del presente giudizio, non può procedersi a diversa decorrenza.
Quanto all'assegno unico universale, tale importo viene percepito integralmente dalla ricorrente, su accordo del resistente, che ha fornito la documentazione all'uopo necessaria;
la determinazione è congrua e ragionevole, alla luce dei limitati tempi di effettiva frequentazione pagina 8 di 10 del padre con la prole con conseguente minor apporto in termini di mantenimento diretto;
la stessa viene pertanto confermata.
Le spese straordinarie gravano al 50% sui genitori, entrambi lavoratori;
le stesse verranno regolare secondo le modalità, le regole e le tempistiche di cui alle Linee Guida vigenti quali protocollo presso il Tribunale di Varese del 01.02.2018.
3) Le spese di lite
La natura della controversia (mera modifica), l'interesse preminente della prole minorenne al centro del procedimento, nonché la parziale soccombenza anche della ricorrente, quantitativa, giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese id lite di parte ricorrente, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica della sentenza del Giudice di Pace di Pinamar in Argentina del 05/02/2018 passata in giudicato il 23/10/2019, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE che (Varese, 30.08.2010) rimanga affidata in via condivida ad entrambi Per_2
i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che le frequentazioni tra il padre e la figlia avvengano, in difetto di Per_2 migliori accordi fra i genitori nell'interesse della prole, almeno un weekend al mese, in difetto di migliori accordi da individuarsi nel primo di ogni mese, con la precisazione che lo stesso sarà comunicato e concordato almeno nei 7 giorni antecedenti;
festività e vacanze secondo l'ordinario criterio dell'alternanza e quindi:
- Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
pagina 9 di 10 - Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
3) DISPONE che il padre resistente contribuisca al Controparte_1
mantenimento ordinario indiretto della prole, minorenne e maggiorenne non economicamente autosufficiente, mediante la corresponsione alla madre ricorrente dell'importo di € 600,00 (€ 300,00 a figlio) entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di febbraio 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale ST (prima rivalutazione febbraio 2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni e le modalità di cui alle Linee Guida 01.02.2018 vigenti presso il Tribunale di Varese;
assegno unico universale integralmente al 100% in favore della madre ricorrente;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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