Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15479/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
nato a [...] il [...] (C. F.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
7.09.1959 (C. F.: , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Maria Giovanna Falletta;
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 sito a Catania in Via Ota n. 44 (C. F.: ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Pietro Valore;
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sigg.ri e hanno promosso opposizione avverso il decreto Pt_1 Pt_2 ingiuntivo n. 4118/2021 emesso dal Tribunale di Catania e notificato in uno all'atto di precetto, con il quale è stato loro ingiunto di pagare in favore del odierno opposto, la somma di euro 5.052,16 e Controparte_2 accessori a titolo di oneri condominiali.
1
l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto, con vittorie di spese e competenze di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il Condominio opposto ha contestato le deduzioni di parte avversa ed ha così concluso: “rigettare l'infondata opposizione a D.I. proposta ex adverso per i motivi di cui in narrativa e consequenzialmente confermare il D.I. n. 4118/2021; condannare controparte alle spese del presente giudizio, anche in misura aggravata stante la temerarietà della lite ai sensi dell'art 96 c.p.c. 3 comma.”
Con ordinanza emessa in data 11 marzo 2022 è stata rigettata istanza ex art. 649 c. p. c.; esperita la mediazione conclusasi con esito negativo, la causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, è stata posta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni.
Ciò premesso, va rilevato quanto segue.
La proposta opposizione risulta infondata e va rigettata de plano.
In generale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ingiunge il pagamento di oneri condominiali, si procede solo alla verifica della esistenza della delibera di approvazione delle spese di ripartizione del relativo onere, laddove, secondo l'ultima e più recente giurisprudenza di legittimità, non sia stata avanzata dall'opponente, in via riconvenzionale, una domanda di impugnazione della delibera assembleare o non vengano dedotte ragioni di nullità della delibera anche rilevabili d'ufficio. Ed invero, la
Suprema Corte, ha chiarito che: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
2 l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma
2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale
l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. SSUU n. 9839/2021)
Affermano i giudici di legittimità che l'opposizione in quanto tale estende l'accertamento del giudice sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, quindi sull'esistenza del diritto fatto valere dal creditore, aprendo un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore in sede monitoria.
Ne consegue che l'accertamento sulla validità della deliberazione poste a fondamento della ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo, e per immediata conseguenza non può precludersi al giudice dell'opposizione di accertare del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento dell'opposizione.
Differenti valutazioni ingenererebbero nuovi, differenti e anche possibilmente contrari giudicati che, per economia processuale vanno esclusi.
Ebbene, gli opponenti hanno eccepito in seno all'atto di citazione la presunta nullità della delibera del 27 maggio 2021, punto 1 deducendo che la stessa vada considerata tale in quanto con essa si è proceduto all'approvazione di rendiconti relativi a più annualità sì da violare - almeno pare non essendo espressamente lamentato da parti attrici - il principio di annualità della gestione condominiale.
La tesi degli opponenti non può essere condivisa.
Orbene, hanno la dignità dell'arresto giurisprudenziale consolidato, al proposito, tutte quelle pronunce sovente formulate dalla Corte di Cassazione che affermano che sono “da qualificarsi nulle tutte le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto
3 che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto” (cfr. Cass., Sez. U. n. 9839/2021; Cass. n. 4806/2005).
Al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili.
Ciò premesso, alla stregua dei principi sopra indicati, i vizi della delibera assembleare del 27 maggio punto 1) lamentati da parte opponente non danno luogo alla nullità della stessa delibera.
Nella delibera assembleare contestata non si ha l'approvazione di un rendiconto pluriennale, ma sono stati discussi e approvati (anche dallo stesso sig. , presente in assemblea), in un'unica soluzione, più rendiconti Pt_1 distinti, ognuno relativo ad un singolo anno di gestione. Dunque, non vi è stata una previsione pluriennale di spesa, dato che oggetto di approvazione sono stati “bilanci” consuntivi e non preventivi. Pertanto, la delibera non può ritenersi nulla.
Non avendo richiesto, parti opponenti, l'annullamento della delibera con domanda riconvenzionale, nulla deve disporsi in merito. In ogni caso, difetta in capo alle parti opponenti la legittimazione all'impugnazione della delibera oggi in contestazione. Si veda sul punto la recentissima ordinanza n.
4301/2025 con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento ormai costante in seno alla giurisprudenza di legittimità affermando che “la legittimazione in tema di impugnazione di delibere assembleari condominiali spetta, dal lato attivo, ai condomini assenti dissenzienti o astenuti, e, dal lato passivo, al Condominio in persona dell'amministratore, senza necessità di specifica autorizzazione assembleare” (cfr., tra le molte, Cass. n. 5611/2019;
Cass. n. 7095/2017 e Cass. n. 23550/2020). Nel caso di specie, il sig. Pt_1 era presente all'assemblea del 27 maggio 2021 ed ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno, sicché parte opponente risulta sfornita della legittimazione necessaria ad impugnare la relativa delibera.
In ordine alla delibera del 23 gennaio 2020, va rilevato che parte opponente ne lamenta la nullità ma non esplica le regioni alla base della dedotta
4 eccezione né versa in atti copia del relativo verbale sicché risulta preclusa allo scrivente la possibilità di delibare sulla asserita invalidità della stessa.
Da tutto quanto sopra dedotto discende la validità delle delibere assembleari le cui risultanze consentono di ritenere provato il credito vantato dal opposto atteso che, come sostenuto dalla stessa giurisprudenza CP_1 di legittimità, le delibere assembleari, con le quali vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali e con cui viene attualizzato l'obbligo, stabilito dalla legge, dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali, provano l'esistenza di tale credito.
Infine, in ordine alla lamentata erroneità delle somme indicate a titolo di conguaglio per l'anno 2020 e poste a carico dei sig.ri – , Pt_1 Pt_2 si rileva come il suddetto conguaglio non solo risulta espressamente approvato dagli odierni opponenti, ma risulta altresì non adeguatamente contestato sul punto atteso che le ricevute/documenti allegati ex adverso non provano l'inesistenza del credito vantato. Di contro, il opposto CP_1 ha dimostrato come le suddette ricevute sono state correttamente conteggiate nei rendiconti di pertinenza con la conseguenza che la pretesa creditoria avanzata dall'ente di gestione risulta corretta nel suo importo.
Essendo dunque validi ed efficaci i titoli posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, l'azione proposta non può che ritenersi, come anticipato in premessa, del tutto infondata e va, dunque, rigettata, con la conferma consequenziale del medesimo decreto ingiuntivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto dell'attività processuale svolta e della ordinarietà delle questioni giuridiche trattate, secondo i valori medi, ex d. m. 55/2014 (sì come aggiornati con d. m. 147/2022) nella somma di euro 2.552,00 per onorari oltre spese generali 15%, c. p. a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge, da porsi integralmente a carico degli opponenti.
Si ritiene, inoltre, di dover riconoscere al opposto il CP_1 risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c. p. c. come dallo stesso richiesto.
5 L'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da uno abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa ma in realtà priva di ragioni fondanti;
uno soggettivo, rappresentato secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o nel resistere in giudizio.
In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96 c. p. c. quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo. Nel caso in esame si è in presenza di una tipica condotta processuale temeraria perché meramente dilatoria: l'opposizione de qua, fondata su motivi privi di qualunque consistenza fattuale e giuridica, è stata proposta in mala fede all'evidente scopo di dilazionare l'adempimento di una pretesa creditoria fondata su delibere assembleari alla cui approvazione ha concorso anche parte opponente esprimendo voto favorevole alle stesse. Le censure mosse alla validità delle suddette delibere, oltre ad essere infondate, risultano inoltre del tutto generiche.
La nullità prospettata da parti opponenti, infatti, non è circostanziata sul piano delle allegazioni, ancora prima che sul piano probatorio. A tal proposito si ricorda come, in base ai principi che regolano il processo civile, le eccezioni, sotto il profilo della deduzione, debbono avere quel grado di precisione che consenta di dare ingresso ad un mezzo di prova puntuale tale da poter confermare la circostanza dedotta. Il carattere circostanziato delle eccezioni sollevate ai sensi dell'art 2697 co. 2 c. c. trova il suo fondamento nell'onere di contestazione specifica imposto dall'art. 115 c. p. c., onere, per l'appunto, per le parti e canone ermeneutico di decisione per il giudice.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'odierna opposizione appare un caso emblematico di abuso del processo commesso ad opera di una parte che, volendo ad ogni costo dilazionare l'adempimento delle proprie obbligazioni, non ha esitato a proporre un'opposizione sprovvista di ogni presupposto
6 giuridico e fattuale, impegnando inutilmente l'amministrazione della
Giustizia.
In relazione all'entità del risarcimento si stima equo liquidare tale importo nel medesimo di cui alle spese processuali (cfr. Cass. 8943/2022)
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15479/2021 R.G., rigetta l'opposizione dispiegata dai sig.ri e Pt_1
. Condanna solidalmente gli opponenti a rifondere il Pt_2 CP_1 delle spese di lite, che liquida in euro 2.552,00 per onorari oltre
[...] spese generali 15%, c. p .a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge, nonché al pagamento in favore dello stesso di euro 2.552,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3
c. p. c.
Catania, 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott. G. Cataldo
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