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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
quale coniuge superstite di Pt_1 Persona_1
rappr. e dif. dagli avv. ti Di Pierro e Palattella
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Caracuta
- Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO UNA TANTUM EX DPR 1124/65”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 la parte ricorrente, nella spiegata qualità di coniuge superstite del defunto indicato in epigrafe, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, della rendita ai superstiti ex art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65, nonché dell'assegno una tantum previsto dal comma 3 del medesimo articolo 85 e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
1
**************************
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Invero, parte ricorrente ha solamente dedotto ma non dimostrato (avendo rinunciato alla prova testimoniale articolata in ricorso) le circostanze relative all'esposizione al rischio in quello specifico ambiente di lavoro.
In sostanza, avendo l' contestato - tanto in sede amministrativa quanto in quella giudiziale - CP_1 che il ricorrente sia stato esposto, per effetto della attività lavorativa, a un rischio tale da determinare l'insorgenza delle patologie denunciate, gravava sulla ricorrente fornire la prova delle allegate circostanze di fatto.
Né tale onere probatorio può ritenersi a mezzo della invocata consulenza tecnica di ufficio che, come noto, interviene solo una volta che si stata acquisita la prova delle suddette circostanze di fatto, ma non certamente supplendo alle carenze probatorie delle parti.
Pertanto, alla luce delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Taranto, 2 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
quale coniuge superstite di Pt_1 Persona_1
rappr. e dif. dagli avv. ti Di Pierro e Palattella
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Caracuta
- Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO UNA TANTUM EX DPR 1124/65”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 la parte ricorrente, nella spiegata qualità di coniuge superstite del defunto indicato in epigrafe, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, della rendita ai superstiti ex art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65, nonché dell'assegno una tantum previsto dal comma 3 del medesimo articolo 85 e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Invero, parte ricorrente ha solamente dedotto ma non dimostrato (avendo rinunciato alla prova testimoniale articolata in ricorso) le circostanze relative all'esposizione al rischio in quello specifico ambiente di lavoro.
In sostanza, avendo l' contestato - tanto in sede amministrativa quanto in quella giudiziale - CP_1 che il ricorrente sia stato esposto, per effetto della attività lavorativa, a un rischio tale da determinare l'insorgenza delle patologie denunciate, gravava sulla ricorrente fornire la prova delle allegate circostanze di fatto.
Né tale onere probatorio può ritenersi a mezzo della invocata consulenza tecnica di ufficio che, come noto, interviene solo una volta che si stata acquisita la prova delle suddette circostanze di fatto, ma non certamente supplendo alle carenze probatorie delle parti.
Pertanto, alla luce delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Taranto, 2 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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