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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 141/2024
TRIBUNALE DI L OCRI
SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a scioglimento della riserva
Il Giudice
- visto l'art. 127, comma 3, C.P.C., così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi
a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
- letto altresì l'art. 127 ter C.P.C. che consente la sostituzione dell'udienza – anche se precedentemente fissata e se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice – con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, mentre il giudice provvede entro i successivi trenta giorni;
- visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. come da verbale di udienza del 10.12, con rinvio al 14 gennaio 2025 udienza in modalità cartolare;
- lette le note depositate dalle parti costituite;
- rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
PQM
il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati.
Il Giudice on.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 141/2024 generale per gli affari contenziosi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e resa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., nel giudizio
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1939 e residente in LO (RC) alla contrada Parapezzi 76, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mediati, presso lo studio del quale è anche elettivamente domiciliato in
LO via Don Vittorio n. 75, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
( ) - Concessionaria del Controparte_1 CP_2
servizio di riscossione delle entrate del Comune di LO (RC), c.f. , in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Grumo Nevano (NA) alla Piazza Domenico
Cirillo 5; rappresentata e difesa dell'Avv. Sebastiano Piscopo, giusta procura in atti;
OPPOSTO
COMUNE DI LOCRI, in persona del sindaco rappresentante pro tempore, con sede in
LO (RC), Via Matteotti;
P.I.: rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppe P.IVA_2
Mollica, giusta procura in atti
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
p.i. , in persona del rappresentante legale pro tempore, con CP_3 P.IVA_3
sede in Gioia Tauro (RC) alla via Dante Alighieri 47; filiale di Siderno, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, con sede legale in Siderno (RC), Piazza Marconi 11/12– Torino,
C.F. ; P.IVA_4
, residente in [...], corso Roma 23, c.f.: Controparte_5
C.F._2
CONTUMACI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione di udienza in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69 e succ. mod., devono pertanto considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di LO, i soggetti convenuti indicati nell'intestazione della decisione per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, “contrariis reiectis”, - accertare e dichiarare l'inesistenza del pignoramento per omessa notifica al debitore e in subordine accertare e dichiarare, l'inesistenza, la nullità e/o l'illegittimità del pignoramento e della procedura esecutiva azionata, per violazione di legge, invalidità, inesistenza, inefficacia dei prodromici titoli esecutivi per intervenuto pronunciamento dell'A.G., illegittimità della procedura e/o nullità della stessa per omessa indicazione della pretesa creditoria per la quale si procede e/o per ogni ulteriore motivo indicato in parte motiva;
- per l'effetto condannare la ) Controparte_1 CP_2
concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di LO (RC) al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, ex art.
96 c.p.c.; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di opposizione, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipante”. Il poneva a fondamento della domanda le seguenti circostanze di Parte_1
fatto: la soggetto incaricato alla Controparte_6
riscossione per il Comune di LO , emetteva pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73
LCPG6020220001557, cronologico: C22LOC/D del 12.12.2022, nei confronti del Parte_1 per l'importo di € 14.860,14, per tributi iscritti a ruolo e scaduti comprensivi di
[...]
sanzioni, interessi e spese, relativi a : - IMU, anno 2014, documento: Ingiunzione 2021/924, notificato in data 24.02.2022, importo euro 8.017,56; - IMU anno 2015-1, documento: ingiunzione 2021/924, notificato in data 24.02.2022, importo euro 5.498,74; - TARI anno 2016-
1 documento: Acc. Esecutivo 2022/172 notificato in data 24.02.2022, importo euro 568,01.
Parte opponente sosteneva di avere appreso aliunde del predetto atto esecutivo, quindi aveva proposto opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione iscritto al N. 1343/2022 e sub-1 R.G.E nei confronti di e del Comune di LO , chiedendo la sospensione della procedura CP_2 esecutiva, in primis, per omessa notifica dell'atto di pignoramento nei confronti di esso debitore, quindi nel merito sollevava ulteriori doglianze sia in ordine all'attività di riscossione che all'esistenza e fondatezza del credito atteso che erano pendenti separati giudizi avverso gli atti prodromici al pignoramento. Il G.E. concedeva la sospensione inaudita altera parte ed instaurato il contraddittorio , con l'ordinanza conclusiva della fase cautelare, disattesa la ragione di opposizione connessa all'omessa notifica , confermava la sospensione con compensazione delle spese e competenze di lite, concedeva altresì i termini di legge per l'introduzione della fase di merito. Il adiva il Tribunale civile incardinando il Parte_1 presente giudizio, quale fase di merito al fine di fare accertare l'illegittimità dell'azione esecutiva, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ut supra riportate.
Si costituiva , eccependo in via preliminare l'incompetenza per materia e CP_2 valore dell'adito Tribunale, nel merito impugnava e contestava l'atto introduttivo sostenendo la legittimità dell'attività di riscossione intrapresa ex art 72 bis DPR 602/73, attesa la fondatezza dell'attività prodromica . Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare ed assorbente: Si chiede di dichiarare l'incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace. Sul merito della pretesa Rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto e non provata e per tutte le eccezioni esposte in narrativa;
Per
l'effetto, condannare controparte alla refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, In subordine, dichiarare carenza di legittimazione passiva del concessionario per i vizi della procedura di accertamento, esclusiva competenza del Comune di LO;
Manlevare e pertanto tenere indenne il concessionario da eventuale condanna alle spese di lite in caso di soccombenza, posta la totale carenza di responsabilità dello stesso nella procedura di accertamento della violazione, di competenza esclusiva dell'Ente Comune di LO;
Nella denegata ipotesi di condanna solidale, accogliere la domanda di manleva nei confronti del Comune per tutte le spese sostenute per il presente giudizio nessuna esclusa, ivi comprese la condanna alle spese in favore dell'opponente, nonché le spese sostenute per i propri legali per il presente giudizio.” Con comparsa depositata in data 22.3.24 si costituiva il Comune di LO sostenendo la legittimità del pignoramento nonché la regolarità dell'attività dell'Ente , sottesa all'azione esecutiva. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.Con vittoria di spese diritti ed onorario da distrarsi ex art. 93 Cpc a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorario.”. Depositate le memorie previste ex lege , la causa veniva chiamata all'udienza del 10.12.2024 ed in tale sede rinviata all'udienza del 14 gennaio 2025 in modalità cartolare, con termine per note in sostituzione di udienza e difese conclusive, quindi introitata per la decisione ex art. 281 sexies cpc .
In diritto
1.- Eccezione di incompetenza per materia e valore del Tribunale civile
In via preliminare occorre vagliare l'eccezione sollevata nella comparsa di costituzione di parte convenuta , in ordine all'incompetenza di questo Tribunale relativamente CP_2 alla fase di merito . L'eccezione è infondata e va rigettata
L'infondatezza rileva sotto un duplice profilo: della qualificazione dell'azione e del giudice indicato ai fini della sostenuta incompetenza .
Per quel che riguarda il primo aspetto, deve rilevarsi che la causa petendi del giudizio in oggetto è il pignoramento diretto ex art. 72 bis DPR 602/73 ed il petitum va circoscritto, sulla base del principio della domanda principale e del tenore dell'atto introduttivo, all'accertamento della legittimità dell'azione esecutiva e del pignoramento opposto sotto due profili : omessa notifica del pignoramento e annullamento degli atti prodromici.
La contestazione dell'attività di riscossione in senso stretto va ricondotta nell'alveo dell'art. 617 cpc riguardando il quomodo dell' attività di riscossione, come tale rientrante nella competenza funzionale del Tribunale.
Dalla disamina dell'atto di citazione, in esso sono riproposti i profili relativi alle pretese creditorie per necessaria coincidenza con il ricorso in opposizione innanzi al GE , ma dalle conclusioni formulate , come detto il petitum attiene strettamente alla legittimità del pignoramento. Del resto promuovere la fase di merito per l'accertamento della legittimità delle pretese creditorie sarebbe una duplicazione dei giudizi già intrapresi nell'intesse del
, come da decisioni depositate dalla parte attrice opponente emesse dalla Corte di Parte_1
Giustizia Tributaria di Reggio Calabria di primo e secondo grado.
L'altro profilo di infondatezza, come detto, attiene al giudice indicato da CP_2
quale giudice competente ovvero il Giudice di Pace. Atteso che è pacifica e documentale la natura tributaria delle posizioni ritenute a debito del , ciò comporta che il vaglio Parte_1
sulle stesse rientri nella giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario quale il giudice di pace .
2.- Nel merito
Circoscritto nei termini corretti il thema decidendum , va rilevato che il presente giudizio viene deciso secondo il principio della ragione più liquida che consente al giudice , indipendentemente dalla graduazione delle questioni di dare precedenza ad un profilo dirimente (“… il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio
2020).
Sulla base degli atti deve rilevarsi che la domanda proposta in via principale da parte attrice, è fondata e va accolta.
L'opponente ha riproposto in sede di merito, il motivo preliminare che inficerebbe ab origine l'intera attività esecutiva, ovvero l'omessa notifica dell'atto di pignoramento diretto o esattoriale ai danni del . Parte_1
Va detto che il procedimento de quo è una opposizione a pignoramento diretto a norma del richiamato art. 72 bis del DPR 602/73, che consente alla PA di agire in via diretta esecutivamente senza ricorso al giudice dell'esecuzione, rivolgendosi ai terzi affinchè provvedano al pagamento del dovuto, sulla base di precedenti atti impositivi a carico del debitore esecutato.
La norma in oggetto non prevede espressamente la notifica del pignoramento diretto nei confronti del debitore , tuttavia per giurisprudenza costante in una interpretazione costituzionalmente orientata , considerato l'accostamento del pignoramento esattoriale al procedimento di espropriazione presso terzi previsto dall'art. 543 c.p.c., scaturisce l'estensione di alcune disposizioni codicistiche che risultano compatibili con la peculiare struttura delineata dall'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 e che offrono garanzie di tutela al debitore. In primo luogo, si
è evidenziato che a seguito della notifica dell'atto di pignoramento al terzo, questi diviene custode delle somme pignorate, con l'obbligo di mantenere il vincolo sulle stesse ai sensi dell'art. 546 c.p.c. Quindi, si riconosce al terzo una posizione del tutto identica a quella assunta nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi ex art. 543 c.p.c. con i relativi obblighi e responsabilità. Inoltre l'art. 49, comma 2, del DPR n. 602/1973, prevede che “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili;
gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26”. Il richiamato art 72-bis del DPR n. 602/1973 non contiene una deroga espressa alla norma processuale ordinaria che impone di notificare l'atto di pignoramento presso terzi anche al debitore, pertanto dall'interpretazione complessiva delle norme speciali e della normativa in materia di pignoramento presso terzi deve ritenersi quest'ultima compatibile con la speciale previsione contenuta all'art. 72-bis.
Da ciò discende anche l'interpretazione estensiva relativa alla notifica al debitore il quale si vedrebbe privato in via stragiudiziale , senza potersi difendere, di parte della propria disponibilità.
Pertanto l'obbligo per l'agente della riscossione di procedere alla notifica dell'atto di pignoramento diretto al debitore scaturisce non solo dalla disciplina dettata dall'art. 543
c.p.c., ma altresì dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tesa ad assicurare al debitore diretta conoscenza dell'azione esecutiva ed salvaguardare la facoltà di esercizio degli strumenti di tutela, evitando un ingiustificata disparità di trattamento rispetto al debitore ordinario. La giurisprudenza è costante nel ritenere che, in difetto di notifica dell'atto di pignoramento diretto al debitore, l'atto è inesistente e non si verifica pertanto l'effetto proprio del pignoramento, ovvero il vincolo sui beni o i crediti pignorati alla soddisfazione del credito vantato dal procedente (da ultimo Trib Roma sent. n. 8768/2023 del 01-06-2023).
2.1- Ciò posto in linea di principio, qualificata l'opposizione de qua come opposizione agli atti esecutivi, in fase cautelare il debitore ha affermato di avere avuto conoscenza aliunde del pignoramento , quindi si è ritenuta l'intempestività dell'opposizione nel termine di cui all'art. 617 cpc, incombendo sull' opponente la prova del dies a quo .
Risulta per tabulas che il pignoramento opposto emesso da è datato CP_2
12.12.2022 e l'opposizione è stata incardinata in data 28.12.22 , pertanto in qualunque modo il debitore abbia avuto contezza dell'azione esecutiva (sulla notifica si dirà infra) in ogni caso fra le due date non sono decorsi venti giorni, pertanto l'azione rectius l'opposizione deve considerarsi tempestiva.
2.2-Tanto chiarito, deve ritenersi provata documentalmente la circostanza che il pignoramento non è stato notificato al debitore in quanto emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opposta un avviso di ricevimento riferibile al CP_2
pignoramento de quo con timbro di partenza del 18.01.2023 e data di recapito al destinatario il 23.1.23.
Pertanto in casu vi è stata una notifica del pignoramento al debitore, ma in radice inesistente in quanto non vi è la prova che la stessa sia stata tempestiva ovvero coeva alla notifica dell'atto di pignoramento a tutti gli altri soggetti ovvero ai terzi pignorati nei confronti dei quali è stato emesso l'ordine di pagamento, non essendo in atti né in fase cautelare né in fase di merito la prova della notifica nei confronti dei terzi. E' dato documentale che l'opposizione è antecedente alla notifica del pignoramento , quest'ultima attività è persino successiva alla notifica del ricorso in opposizione e dell'ordinanza di sospensione a mezzo pec, avvenuta in data 12 gennaio 2023, come da ricevute depositate in atti. Deve pertanto ritenersi che la notifica del pignoramento al debitore all'inizio della fase esecutiva non vi è mai stata , esiste una notifica successiva al ricevimento del ricorso in opposizione con la rilevata eccezione di inammissibilità ed improcedibilità, che deve pertanto ritenersi tardiva atteso che l'effetto relativo alla posizione dei terzi si era già verificato . In ogni caso detta notifica non può avere effetto sanante retroattivo, attesa la violazione dei principi sottesi al combinato disposto 72 bis e 543 cpc nell'interpretazione costituzionalmente orientata ut supra. Pertanto detta attività notificatoria è da considerarsi inesistente ovvero tamquam non esset, con conseguente inesistenza del pignoramento
Non può ritenersi fondato l'argomento che l'avvenuta costituzione del debitore abbia sanato tale omissione, neanche evocando il principio del raggiungimento dello scopo
, considerato che l'obbligo di notificazione, posto a garanzia del diritto di difesa, non può in alcun modo ritenersi oggetto di deroga implicita dalla disciplina speciale, per l'effetto il pignoramento esattoriale non notificato non può che ritenersi improcedibile sotto il profilo processuale .
La recente giurisprudenza di legittimità Cass. Civ. Sez. 3 – , Sentenza n. 11290 del
12/06/2020 esclude la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo nell'ipotesi di notifica inesistente, come è da ritenersi quella in oggetto in quanto mai eseguita validamente in considerazione dei principi vigenti. La notifica si ritiene inesistente
“in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.”. Nel caso di specie , l'attività posta in essere parificabile all'inesistenza della notifica rende improcedibile ed in ogni caso illegittima l'esecuzione forzata.
2.3– Per ragioni di completezza atteso il carattere assorbente del motivo accolto , risulta parzialmente fondato (salvo che per TARI 2016) l'ulteriore motivo di censura, in quanto parte opponente ha depositato diverse decisioni che hanno condotto all'annullamento degli atti prodromici al pignoramento per quel che riguarda la tassazione
IMU. Quanto esibito comporta, in termini sostanziali e processuali , il venire meno del titolo esecutivo sotteso all'azione esecutiva , di talché il pignoramento ex art. 72 bis dpr
602/73 LCPG6020220001557, cronologico: C22LOC/D del 12.12.2022 nei confronti del
, è divenuto illegittimo anche per tale ragione. Va altresì rilevato che risulta Parte_1
irrilevante quanto sostenuto sul punto da di non conoscenza del contenzioso CP_2
tributario e delle sentenze prodotte da parte opponente atteso che, sulla base degli atti, la società di riscossione era parte dei diversi giudizi , in alcuni anche costituita. Le sentenze in atti comporteranno lo sgravio (totale o parziale) della posizione debitoria del , Parte_1 ed ai fini del giudizio de quo comportano l'illegittimità della procedura esecutiva per sopravvenuto annullamento dei titoli, profilo rilevabile anche di ufficio atteso che il giudice dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi è chiamato in primis a verificare l'esistenza del titolo esecutivo sotteso per la durata della procedura esecutiva.
3.- lite temeraria
Parte opponente attrice in questa sede ha richiesto la condanna risarcitoria , nei confronti di e del Comune di LO, per lite temeraria CP_2
Considerati i principi che sottendono il disposto dell'art. 96 cpc non appaiono sussistenti i presupposti di cui ai primi due commi anche in assenza di prova dei presupposti di legge da parte dell'attore. In ordine al terzo comma, quale fattispecie di abuso del diritto, si ritiene che la condotta delle parti costituite non integri tale ipotesi di abuso atteso che, sulla base della documentazione in atti, i diversi giudizi che hanno poi condotto all'accertamento dell'erroneità dei criteri posto a base del calcolo IMU e l'annullamento in generale degli atti sottesi al pignoramento, sono coeve o successive all'azione esecutiva
. In sostanza l'azione esecutiva è iniziata in pendenza delle opposizioni avverso gli atti prodromici , ma in assenza di una sospensiva in sede tributaria, nulla impediva che si procedesse in via esecutiva , difatti le decisioni che hanno annullato i titoli sono intervenute nelle more dell'esecuzione e dell'opposizione.
4.- assorbite le altre questioni.
5.- Le spese di giudizio Per quel che concerne le spese di lite queste seguono la soccombenza ed atteso che ciò deve rilevarsi in relazione all'attività di riscossione non anche di accertamento in quanto l'omessa notifica attiene all'attività di , la società va condannata al pagamento delle CP_2
spese di lite che si quantificano come segue in base al DM 55/2014 e succ. mod: Fase di studio della controversia, valore medio:€ 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€
777,00; fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, in totale € 3.397,00 oltre € 195,00 , nonché
€ 1100,00 per onorari relativi alla fase cautelare , in riforma della ordinanza del GE, da liquidarsi in favore dell'Avv. Antonio Mediati, distrattario, con compensazione nella misura del 20 % atteso il rigetto della domanda ex art. 96 cpc Si ritiene di compensare le spese tra l'opponente ed il Comune di LO atteso che la ragione più liquida ai fini dell'accertamento dell' illegittimità del pignoramento e dell'azione esecutiva, riguarda l'attività dell'agente per la riscossione per inesistente notifica nei confronti del debitore .
Compensate le spese tra l'opponente e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1.- rigetta le eccezioni preliminari sollevate da parte opposta;
2.- accoglie l'opposizione proposta ed accerta e dichiara l'inesistenza e d illegittimità del pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73 LCPG6020220001557, cronologico: C22LOC/D del 12.12.2022, nei confronti del per l'importo di € 14.860,14 per omessa, Parte_1 inesistente notifica al debitore dell'atto esecutivo;
3.- rigetta ogni altra domanda;
4.- condanna in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite che si quantificano CP_2
(nei valori medi) come segue: Fase di studio della controversia : € 919,00; fase introduttiva del giudizio : € 777,00; fase decisionale : € 1.701,00, in totale € 3.397,00 oltre € 195,00 nonché
€ 1100,00 per onorari relativi alla fase cautelare , in riforma della ordinanza del GE, da liquidarsi in favore dell'Avv. Antonio Mediati, distrattario, con compensazione nella misura del 20 % atteso il rigetto della domanda ex art. 96 cpc . Compensate le spese tra l'opponente ed il Comune di LO atteso che la principale causa di illegittimità del pignoramento attiene all'agente per la riscossione . Compensate le spese tra l'opponente e le altre parti del giudizio.
Provvedimento redatto tramite consolle del magistrato.
LO, così deciso il 17.2.2025 .
Il Cancelliere
Il Giudice on.
Dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
TRIBUNALE DI L OCRI
SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a scioglimento della riserva
Il Giudice
- visto l'art. 127, comma 3, C.P.C., così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi
a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
- letto altresì l'art. 127 ter C.P.C. che consente la sostituzione dell'udienza – anche se precedentemente fissata e se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice – con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, mentre il giudice provvede entro i successivi trenta giorni;
- visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. come da verbale di udienza del 10.12, con rinvio al 14 gennaio 2025 udienza in modalità cartolare;
- lette le note depositate dalle parti costituite;
- rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
PQM
il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati.
Il Giudice on.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 141/2024 generale per gli affari contenziosi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e resa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., nel giudizio
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1939 e residente in LO (RC) alla contrada Parapezzi 76, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mediati, presso lo studio del quale è anche elettivamente domiciliato in
LO via Don Vittorio n. 75, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
( ) - Concessionaria del Controparte_1 CP_2
servizio di riscossione delle entrate del Comune di LO (RC), c.f. , in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Grumo Nevano (NA) alla Piazza Domenico
Cirillo 5; rappresentata e difesa dell'Avv. Sebastiano Piscopo, giusta procura in atti;
OPPOSTO
COMUNE DI LOCRI, in persona del sindaco rappresentante pro tempore, con sede in
LO (RC), Via Matteotti;
P.I.: rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppe P.IVA_2
Mollica, giusta procura in atti
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
p.i. , in persona del rappresentante legale pro tempore, con CP_3 P.IVA_3
sede in Gioia Tauro (RC) alla via Dante Alighieri 47; filiale di Siderno, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, con sede legale in Siderno (RC), Piazza Marconi 11/12– Torino,
C.F. ; P.IVA_4
, residente in [...], corso Roma 23, c.f.: Controparte_5
C.F._2
CONTUMACI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione di udienza in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69 e succ. mod., devono pertanto considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di LO, i soggetti convenuti indicati nell'intestazione della decisione per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, “contrariis reiectis”, - accertare e dichiarare l'inesistenza del pignoramento per omessa notifica al debitore e in subordine accertare e dichiarare, l'inesistenza, la nullità e/o l'illegittimità del pignoramento e della procedura esecutiva azionata, per violazione di legge, invalidità, inesistenza, inefficacia dei prodromici titoli esecutivi per intervenuto pronunciamento dell'A.G., illegittimità della procedura e/o nullità della stessa per omessa indicazione della pretesa creditoria per la quale si procede e/o per ogni ulteriore motivo indicato in parte motiva;
- per l'effetto condannare la ) Controparte_1 CP_2
concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di LO (RC) al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, ex art.
96 c.p.c.; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di opposizione, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipante”. Il poneva a fondamento della domanda le seguenti circostanze di Parte_1
fatto: la soggetto incaricato alla Controparte_6
riscossione per il Comune di LO , emetteva pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73
LCPG6020220001557, cronologico: C22LOC/D del 12.12.2022, nei confronti del Parte_1 per l'importo di € 14.860,14, per tributi iscritti a ruolo e scaduti comprensivi di
[...]
sanzioni, interessi e spese, relativi a : - IMU, anno 2014, documento: Ingiunzione 2021/924, notificato in data 24.02.2022, importo euro 8.017,56; - IMU anno 2015-1, documento: ingiunzione 2021/924, notificato in data 24.02.2022, importo euro 5.498,74; - TARI anno 2016-
1 documento: Acc. Esecutivo 2022/172 notificato in data 24.02.2022, importo euro 568,01.
Parte opponente sosteneva di avere appreso aliunde del predetto atto esecutivo, quindi aveva proposto opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione iscritto al N. 1343/2022 e sub-1 R.G.E nei confronti di e del Comune di LO , chiedendo la sospensione della procedura CP_2 esecutiva, in primis, per omessa notifica dell'atto di pignoramento nei confronti di esso debitore, quindi nel merito sollevava ulteriori doglianze sia in ordine all'attività di riscossione che all'esistenza e fondatezza del credito atteso che erano pendenti separati giudizi avverso gli atti prodromici al pignoramento. Il G.E. concedeva la sospensione inaudita altera parte ed instaurato il contraddittorio , con l'ordinanza conclusiva della fase cautelare, disattesa la ragione di opposizione connessa all'omessa notifica , confermava la sospensione con compensazione delle spese e competenze di lite, concedeva altresì i termini di legge per l'introduzione della fase di merito. Il adiva il Tribunale civile incardinando il Parte_1 presente giudizio, quale fase di merito al fine di fare accertare l'illegittimità dell'azione esecutiva, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ut supra riportate.
Si costituiva , eccependo in via preliminare l'incompetenza per materia e CP_2 valore dell'adito Tribunale, nel merito impugnava e contestava l'atto introduttivo sostenendo la legittimità dell'attività di riscossione intrapresa ex art 72 bis DPR 602/73, attesa la fondatezza dell'attività prodromica . Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare ed assorbente: Si chiede di dichiarare l'incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace. Sul merito della pretesa Rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto e non provata e per tutte le eccezioni esposte in narrativa;
Per
l'effetto, condannare controparte alla refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, In subordine, dichiarare carenza di legittimazione passiva del concessionario per i vizi della procedura di accertamento, esclusiva competenza del Comune di LO;
Manlevare e pertanto tenere indenne il concessionario da eventuale condanna alle spese di lite in caso di soccombenza, posta la totale carenza di responsabilità dello stesso nella procedura di accertamento della violazione, di competenza esclusiva dell'Ente Comune di LO;
Nella denegata ipotesi di condanna solidale, accogliere la domanda di manleva nei confronti del Comune per tutte le spese sostenute per il presente giudizio nessuna esclusa, ivi comprese la condanna alle spese in favore dell'opponente, nonché le spese sostenute per i propri legali per il presente giudizio.” Con comparsa depositata in data 22.3.24 si costituiva il Comune di LO sostenendo la legittimità del pignoramento nonché la regolarità dell'attività dell'Ente , sottesa all'azione esecutiva. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.Con vittoria di spese diritti ed onorario da distrarsi ex art. 93 Cpc a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorario.”. Depositate le memorie previste ex lege , la causa veniva chiamata all'udienza del 10.12.2024 ed in tale sede rinviata all'udienza del 14 gennaio 2025 in modalità cartolare, con termine per note in sostituzione di udienza e difese conclusive, quindi introitata per la decisione ex art. 281 sexies cpc .
In diritto
1.- Eccezione di incompetenza per materia e valore del Tribunale civile
In via preliminare occorre vagliare l'eccezione sollevata nella comparsa di costituzione di parte convenuta , in ordine all'incompetenza di questo Tribunale relativamente CP_2 alla fase di merito . L'eccezione è infondata e va rigettata
L'infondatezza rileva sotto un duplice profilo: della qualificazione dell'azione e del giudice indicato ai fini della sostenuta incompetenza .
Per quel che riguarda il primo aspetto, deve rilevarsi che la causa petendi del giudizio in oggetto è il pignoramento diretto ex art. 72 bis DPR 602/73 ed il petitum va circoscritto, sulla base del principio della domanda principale e del tenore dell'atto introduttivo, all'accertamento della legittimità dell'azione esecutiva e del pignoramento opposto sotto due profili : omessa notifica del pignoramento e annullamento degli atti prodromici.
La contestazione dell'attività di riscossione in senso stretto va ricondotta nell'alveo dell'art. 617 cpc riguardando il quomodo dell' attività di riscossione, come tale rientrante nella competenza funzionale del Tribunale.
Dalla disamina dell'atto di citazione, in esso sono riproposti i profili relativi alle pretese creditorie per necessaria coincidenza con il ricorso in opposizione innanzi al GE , ma dalle conclusioni formulate , come detto il petitum attiene strettamente alla legittimità del pignoramento. Del resto promuovere la fase di merito per l'accertamento della legittimità delle pretese creditorie sarebbe una duplicazione dei giudizi già intrapresi nell'intesse del
, come da decisioni depositate dalla parte attrice opponente emesse dalla Corte di Parte_1
Giustizia Tributaria di Reggio Calabria di primo e secondo grado.
L'altro profilo di infondatezza, come detto, attiene al giudice indicato da CP_2
quale giudice competente ovvero il Giudice di Pace. Atteso che è pacifica e documentale la natura tributaria delle posizioni ritenute a debito del , ciò comporta che il vaglio Parte_1
sulle stesse rientri nella giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario quale il giudice di pace .
2.- Nel merito
Circoscritto nei termini corretti il thema decidendum , va rilevato che il presente giudizio viene deciso secondo il principio della ragione più liquida che consente al giudice , indipendentemente dalla graduazione delle questioni di dare precedenza ad un profilo dirimente (“… il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio
2020).
Sulla base degli atti deve rilevarsi che la domanda proposta in via principale da parte attrice, è fondata e va accolta.
L'opponente ha riproposto in sede di merito, il motivo preliminare che inficerebbe ab origine l'intera attività esecutiva, ovvero l'omessa notifica dell'atto di pignoramento diretto o esattoriale ai danni del . Parte_1
Va detto che il procedimento de quo è una opposizione a pignoramento diretto a norma del richiamato art. 72 bis del DPR 602/73, che consente alla PA di agire in via diretta esecutivamente senza ricorso al giudice dell'esecuzione, rivolgendosi ai terzi affinchè provvedano al pagamento del dovuto, sulla base di precedenti atti impositivi a carico del debitore esecutato.
La norma in oggetto non prevede espressamente la notifica del pignoramento diretto nei confronti del debitore , tuttavia per giurisprudenza costante in una interpretazione costituzionalmente orientata , considerato l'accostamento del pignoramento esattoriale al procedimento di espropriazione presso terzi previsto dall'art. 543 c.p.c., scaturisce l'estensione di alcune disposizioni codicistiche che risultano compatibili con la peculiare struttura delineata dall'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 e che offrono garanzie di tutela al debitore. In primo luogo, si
è evidenziato che a seguito della notifica dell'atto di pignoramento al terzo, questi diviene custode delle somme pignorate, con l'obbligo di mantenere il vincolo sulle stesse ai sensi dell'art. 546 c.p.c. Quindi, si riconosce al terzo una posizione del tutto identica a quella assunta nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi ex art. 543 c.p.c. con i relativi obblighi e responsabilità. Inoltre l'art. 49, comma 2, del DPR n. 602/1973, prevede che “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili;
gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26”. Il richiamato art 72-bis del DPR n. 602/1973 non contiene una deroga espressa alla norma processuale ordinaria che impone di notificare l'atto di pignoramento presso terzi anche al debitore, pertanto dall'interpretazione complessiva delle norme speciali e della normativa in materia di pignoramento presso terzi deve ritenersi quest'ultima compatibile con la speciale previsione contenuta all'art. 72-bis.
Da ciò discende anche l'interpretazione estensiva relativa alla notifica al debitore il quale si vedrebbe privato in via stragiudiziale , senza potersi difendere, di parte della propria disponibilità.
Pertanto l'obbligo per l'agente della riscossione di procedere alla notifica dell'atto di pignoramento diretto al debitore scaturisce non solo dalla disciplina dettata dall'art. 543
c.p.c., ma altresì dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tesa ad assicurare al debitore diretta conoscenza dell'azione esecutiva ed salvaguardare la facoltà di esercizio degli strumenti di tutela, evitando un ingiustificata disparità di trattamento rispetto al debitore ordinario. La giurisprudenza è costante nel ritenere che, in difetto di notifica dell'atto di pignoramento diretto al debitore, l'atto è inesistente e non si verifica pertanto l'effetto proprio del pignoramento, ovvero il vincolo sui beni o i crediti pignorati alla soddisfazione del credito vantato dal procedente (da ultimo Trib Roma sent. n. 8768/2023 del 01-06-2023).
2.1- Ciò posto in linea di principio, qualificata l'opposizione de qua come opposizione agli atti esecutivi, in fase cautelare il debitore ha affermato di avere avuto conoscenza aliunde del pignoramento , quindi si è ritenuta l'intempestività dell'opposizione nel termine di cui all'art. 617 cpc, incombendo sull' opponente la prova del dies a quo .
Risulta per tabulas che il pignoramento opposto emesso da è datato CP_2
12.12.2022 e l'opposizione è stata incardinata in data 28.12.22 , pertanto in qualunque modo il debitore abbia avuto contezza dell'azione esecutiva (sulla notifica si dirà infra) in ogni caso fra le due date non sono decorsi venti giorni, pertanto l'azione rectius l'opposizione deve considerarsi tempestiva.
2.2-Tanto chiarito, deve ritenersi provata documentalmente la circostanza che il pignoramento non è stato notificato al debitore in quanto emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opposta un avviso di ricevimento riferibile al CP_2
pignoramento de quo con timbro di partenza del 18.01.2023 e data di recapito al destinatario il 23.1.23.
Pertanto in casu vi è stata una notifica del pignoramento al debitore, ma in radice inesistente in quanto non vi è la prova che la stessa sia stata tempestiva ovvero coeva alla notifica dell'atto di pignoramento a tutti gli altri soggetti ovvero ai terzi pignorati nei confronti dei quali è stato emesso l'ordine di pagamento, non essendo in atti né in fase cautelare né in fase di merito la prova della notifica nei confronti dei terzi. E' dato documentale che l'opposizione è antecedente alla notifica del pignoramento , quest'ultima attività è persino successiva alla notifica del ricorso in opposizione e dell'ordinanza di sospensione a mezzo pec, avvenuta in data 12 gennaio 2023, come da ricevute depositate in atti. Deve pertanto ritenersi che la notifica del pignoramento al debitore all'inizio della fase esecutiva non vi è mai stata , esiste una notifica successiva al ricevimento del ricorso in opposizione con la rilevata eccezione di inammissibilità ed improcedibilità, che deve pertanto ritenersi tardiva atteso che l'effetto relativo alla posizione dei terzi si era già verificato . In ogni caso detta notifica non può avere effetto sanante retroattivo, attesa la violazione dei principi sottesi al combinato disposto 72 bis e 543 cpc nell'interpretazione costituzionalmente orientata ut supra. Pertanto detta attività notificatoria è da considerarsi inesistente ovvero tamquam non esset, con conseguente inesistenza del pignoramento
Non può ritenersi fondato l'argomento che l'avvenuta costituzione del debitore abbia sanato tale omissione, neanche evocando il principio del raggiungimento dello scopo
, considerato che l'obbligo di notificazione, posto a garanzia del diritto di difesa, non può in alcun modo ritenersi oggetto di deroga implicita dalla disciplina speciale, per l'effetto il pignoramento esattoriale non notificato non può che ritenersi improcedibile sotto il profilo processuale .
La recente giurisprudenza di legittimità Cass. Civ. Sez. 3 – , Sentenza n. 11290 del
12/06/2020 esclude la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo nell'ipotesi di notifica inesistente, come è da ritenersi quella in oggetto in quanto mai eseguita validamente in considerazione dei principi vigenti. La notifica si ritiene inesistente
“in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.”. Nel caso di specie , l'attività posta in essere parificabile all'inesistenza della notifica rende improcedibile ed in ogni caso illegittima l'esecuzione forzata.
2.3– Per ragioni di completezza atteso il carattere assorbente del motivo accolto , risulta parzialmente fondato (salvo che per TARI 2016) l'ulteriore motivo di censura, in quanto parte opponente ha depositato diverse decisioni che hanno condotto all'annullamento degli atti prodromici al pignoramento per quel che riguarda la tassazione
IMU. Quanto esibito comporta, in termini sostanziali e processuali , il venire meno del titolo esecutivo sotteso all'azione esecutiva , di talché il pignoramento ex art. 72 bis dpr
602/73 LCPG6020220001557, cronologico: C22LOC/D del 12.12.2022 nei confronti del
, è divenuto illegittimo anche per tale ragione. Va altresì rilevato che risulta Parte_1
irrilevante quanto sostenuto sul punto da di non conoscenza del contenzioso CP_2
tributario e delle sentenze prodotte da parte opponente atteso che, sulla base degli atti, la società di riscossione era parte dei diversi giudizi , in alcuni anche costituita. Le sentenze in atti comporteranno lo sgravio (totale o parziale) della posizione debitoria del , Parte_1 ed ai fini del giudizio de quo comportano l'illegittimità della procedura esecutiva per sopravvenuto annullamento dei titoli, profilo rilevabile anche di ufficio atteso che il giudice dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi è chiamato in primis a verificare l'esistenza del titolo esecutivo sotteso per la durata della procedura esecutiva.
3.- lite temeraria
Parte opponente attrice in questa sede ha richiesto la condanna risarcitoria , nei confronti di e del Comune di LO, per lite temeraria CP_2
Considerati i principi che sottendono il disposto dell'art. 96 cpc non appaiono sussistenti i presupposti di cui ai primi due commi anche in assenza di prova dei presupposti di legge da parte dell'attore. In ordine al terzo comma, quale fattispecie di abuso del diritto, si ritiene che la condotta delle parti costituite non integri tale ipotesi di abuso atteso che, sulla base della documentazione in atti, i diversi giudizi che hanno poi condotto all'accertamento dell'erroneità dei criteri posto a base del calcolo IMU e l'annullamento in generale degli atti sottesi al pignoramento, sono coeve o successive all'azione esecutiva
. In sostanza l'azione esecutiva è iniziata in pendenza delle opposizioni avverso gli atti prodromici , ma in assenza di una sospensiva in sede tributaria, nulla impediva che si procedesse in via esecutiva , difatti le decisioni che hanno annullato i titoli sono intervenute nelle more dell'esecuzione e dell'opposizione.
4.- assorbite le altre questioni.
5.- Le spese di giudizio Per quel che concerne le spese di lite queste seguono la soccombenza ed atteso che ciò deve rilevarsi in relazione all'attività di riscossione non anche di accertamento in quanto l'omessa notifica attiene all'attività di , la società va condannata al pagamento delle CP_2
spese di lite che si quantificano come segue in base al DM 55/2014 e succ. mod: Fase di studio della controversia, valore medio:€ 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:€
777,00; fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, in totale € 3.397,00 oltre € 195,00 , nonché
€ 1100,00 per onorari relativi alla fase cautelare , in riforma della ordinanza del GE, da liquidarsi in favore dell'Avv. Antonio Mediati, distrattario, con compensazione nella misura del 20 % atteso il rigetto della domanda ex art. 96 cpc Si ritiene di compensare le spese tra l'opponente ed il Comune di LO atteso che la ragione più liquida ai fini dell'accertamento dell' illegittimità del pignoramento e dell'azione esecutiva, riguarda l'attività dell'agente per la riscossione per inesistente notifica nei confronti del debitore .
Compensate le spese tra l'opponente e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1.- rigetta le eccezioni preliminari sollevate da parte opposta;
2.- accoglie l'opposizione proposta ed accerta e dichiara l'inesistenza e d illegittimità del pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73 LCPG6020220001557, cronologico: C22LOC/D del 12.12.2022, nei confronti del per l'importo di € 14.860,14 per omessa, Parte_1 inesistente notifica al debitore dell'atto esecutivo;
3.- rigetta ogni altra domanda;
4.- condanna in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite che si quantificano CP_2
(nei valori medi) come segue: Fase di studio della controversia : € 919,00; fase introduttiva del giudizio : € 777,00; fase decisionale : € 1.701,00, in totale € 3.397,00 oltre € 195,00 nonché
€ 1100,00 per onorari relativi alla fase cautelare , in riforma della ordinanza del GE, da liquidarsi in favore dell'Avv. Antonio Mediati, distrattario, con compensazione nella misura del 20 % atteso il rigetto della domanda ex art. 96 cpc . Compensate le spese tra l'opponente ed il Comune di LO atteso che la principale causa di illegittimità del pignoramento attiene all'agente per la riscossione . Compensate le spese tra l'opponente e le altre parti del giudizio.
Provvedimento redatto tramite consolle del magistrato.
LO, così deciso il 17.2.2025 .
Il Cancelliere
Il Giudice on.
Dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri