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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 508 / 2024 avente ad oggetto obbligo contributivo alla Gestione Agricola-coltivatori diretti.
promosso da: nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in Chiaramonte Gulfi, c.da Bellomo, n.29, ed elett.te domiciliata in Scicli, Via
Amatore Sciesa, n.15 , presso lo studio dell'avv. BASILE VINCENZO, da cui è rappresentata e difesa , per procura in atti;
Opponente
Contro
: (C.F Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. DEL GATTO ANTONIO con domicilio eletto in Ragusa ,Via L. Da Vinci, n.25 giusta procura come in atti.
Opposto
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 23-02-2024, la sig.ra ha proposto rituale Parte_1
opposizione (art.24 comma 5 D.Lgs 46/1999) – previa sospensiva - avverso l'avviso di addebito n. 597 2023 0002160417 notificato in data 17/01/2024 per il pagamento di
€. 554,26 a titolo di contributi e accessori da versare alla Gestione Agricola ( lavoratori autonomi ed associati) anno 2022 1 rata .
L'opponente eccepisce l'inesistenza dell'obbligo contributivo alla Gestione Agricola per difetto dei presupposti di legge per essere stata dal 01/03/2022 cancellata dal registro delle imprese individuali presso la Camera di Commercio ,e avendo già da dicembre 2009 cessato l'attività come coltivatore diretto.
Si è costituito l' rilevando infondata l'opposizione e chiedendone il rigetto : CP_1
deducendo che la ricorrente è iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti fin dal 2005 a seguito dei verbali ispettivi del 2008 e del 2009 .
La causa è istruita su base documentale, e all'udienza a trattazione scritta del 24 marzo 2025
(art.127 ter c.p.c.) sulla scorta delle note e delle memorie dei difensori delle parti , decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata .
Premesso che la legge non subordina l'esercizio dell'attività di coltivatore diretto all' iscrizione presso la Camera di Commercio : ai fini del riconoscimento dell' attività agricola non è necessaria la forma di impresa individuale ( cosi Corte di Appello di Catania sentenza tra le medesime parti allegata alla memoria di costituzione . CP_1
In materia è sufficiente essere iscritti presso gli elenchi dei Coltivatori Diretti (Gestione
Agricola –lavoratori autonomi) ..
Orbene risulta in atti che l' ha comunicato che a seguito della domanda del 30/5/2023 CP_1
la ricorrente è stata cancellata dalla Gestione Coltivatori Diretti con effetto dal 1/03/2022
(comunicazione -all.2 ricorso) , tale provvedimento non risulta impugnato ed è quindi CP_1
definitivo.
Di conseguenza la ricorrente ,iscritta fino a fine febbraio 2022 alla Gestione CD è obbligata al pagamento dei relativi contributivi previdenziali ed oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Nessun illecito arricchimento è stato operato dall' . CP_1
L'opposizione è infondata e il ricorso rigettato .
2 Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- rigetta l'opposizione .
- condanna a rifondere all' le spese di lite che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessive €.400,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A,
Ragusa,11 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott.ssa Salvatrice Gurrieri
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