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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9528 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 47536 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 24 giugno
2025 e vertente
TRA
P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Parte_1
Giulio Cesare n. 71, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso.
Ricorrente
E
, con sede in Via Arenula n. 70 (C.F. Controparte_1
), in persona del p.t., rappresentato e difeso, ex lege, P.IVA_2 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici – siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 – è domiciliato.
Resistente
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ROMA
E
1 nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
). C.F._1
Convenuti contumaci
OGGETTO: Opposizione avverso il decreto di liquidazione dell'indennità
spettante al custode giudiziario.
CONCLUSIONI: per la “Voglia il Tribunale revocare il decreto di Parte_1
liquidazione opposto e provvedere a rideterminare quanto dovuto alla
[...]
per l'effetto, liquidare, in favore della società ricorrente, la Parte_1
complessiva somma di euro 422,74 – di cui euro 20,50 per spese di trasporto e diritto di chiamata - oltre IVA. Con vittoria di spese di lite”; per il : “Voglia il Tribunale, in via principale, rigettare Controparte_1
la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, liquidare il compenso spettante alla applicando, Parte_1 anche in via analogica, le percentuali di riduzione previste dall'art. 3 del D.M. n.
265/2006. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 6 novembre 2024, la in qualità di custode giudiziario di beni sottoposti a Parte_1 sequestro nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 36776/2018 R.G.N.R. ha proposto opposizione, ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 ed art. 15 del D. Lgs.
n. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 7 ottobre 2024 e notificato il 15 ottobre 2024.
La società ricorrente, a motivo della spiegata opposizione, ha allegato
✓ la violazione ed erronea applicazione delle previsioni del D.M. n.
265/2006 e dell'art. 58, II co., del Testo Unico sulle spese di giustizia, avendo, il P.M., ritenuto che per la quantificazione del compenso
2 spettante al custode giudiziario dovesse farsi applicazione dei criteri e delle tariffe di cui al Protocollo d'Intesa a firma congiunta del
Presidente del Tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, datato 17.07.2013, piuttosto che delle tariffe emanate dall' ed ormai assurte ad usi locali Controparte_3
(sì da essere applicabili, nel caso di specie, in forza delle previsioni dell'art. 58, II co., del D.Lgs. n. 115/2002 e dell'art. 5 del D.M. n.
265/2006);
✓ la circostanza che il P.M. avesse erroneamente quantificato il compenso di sua spettanza, per il recupero dei reperti, in euro 0,50, a fronte dell'importo di euro 20,50 richiesto e dovuto sempre in applicazione delle tariffe emanate dall' . Controparte_3
Indi la illustrate le ragioni di diritto a fondamento Parte_1 dell'opposizione svolta, ha rassegnato le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si è costituito il , il quale ha contestato le Controparte_1
avverse ragioni di opposizione eccependo, in particolare, l'inapplicabilità, nella fattispecie concreta, delle tariffe di cui alle allegate Tabelle dell' CP_3
non potendosi riconoscere alle stesse la valenza di uso locale;
a tal
[...]
proposito ha precisato che
➢ con il D.M. n. 265/2006 erano state previste tariffe specifiche per la sola liquidazione dell'indennità di custodia di veicoli e natanti;
➢ per i beni diversi da veicoli e natanti l'art. 5 del citato Decreto rinviava agli usi locali;
➢ nella Raccolta degli usi per la Provincia di Roma – a cura della Camera di
Commercio – non risultava alcun uso locale in materia di compensi di custodia;
➢ certamente, non poteva riconoscersi valenza di usi locali alle tariffe emanate dall' , posto che relativamente alle stesse Controparte_3 difettavano tanto il requisito oggettivo dell'applicazione generalizzata e costante, quanto l'elemento soggettivo della opinio iuris ac necessitatis;
3 ➢ peraltro, le tariffe dell' di Roma, risalenti all'anno Controparte_3
2002, erano state emanate per una finalità specifica e circoscritta ed ormai non erano utilizzate neppure dall'Autorità da cui promanavano;
➢ pertanto, la lacuna dell'ordinamento non poteva che essere colmata facendo ricorso al criterio equitativo;
➢ ben a ragione, dunque, il P.M., nel provvedimento oggetto di opposizione, aveva fatto applicazione delle tariffe di cui al Protocollo di Intesa del
17.03.2013, a firma congiunta del Procuratore della Repubblica e del
Presidente del Tribunale di Roma.
Il ha, infine, dedotto che, anche a voler ritenere Controparte_1 applicabili, nella fattispecie concreta, le tariffe di cui alle Tabelle dell'Agenzia del dovevano comunque operarsi le riduzioni percentuali previste dall'art. 3 CP_3
del D.M. n. 265/2006; ha, quindi, rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
******************
In apertura di motivazione – trattandosi di questioni preliminari che vanno esaminate d'ufficio, anche in difetto di eccezione di parte – va rilevato che l'opposizione all'attenzione è tempestiva;
invero, a fronte di un decreto di liquidazione depositato il 7 ottobre 2024 e comunicato il 15 ottobre 2024,
l'opposizione è stata introdotta con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 6 novembre 2024 e, dunque, entro il termine di legge.
Va, poi, evidenziato che la ha regolarmente instaurato il Parte_1 contraddittorio nei confronti di tutte le “parti necessarie” del presente procedimento, avendo notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, oltre che al della Giustizia presso l'Avvocatura dello Stato, CP_1
4 anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nonché a Pt_2
imputato nel procedimento n. 36776/2018 R.G.N.R..
[...]
A tal proposito va rammentato, infatti, che – come evidenziato anche dalla
Suprema Corte – “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso” (Cass. Civ., Sez. II, 7 dicembre 2010, n. 24786; conf., Cass. Civ., Sez. VI – 2, 18 giugno 2020, n. 11795; Cass. Civ., Sez. VI, 2 maggio 2022, n. 13784).
In particolare, anche l'imputato va senz'altro ricompreso tra i contraddittori necessari nel giudizio in cui siano in discussione i compensi che, in seno al procedimento penale nei suoi confronti, siano stati liquidati in favore dell'ausiliare del giudice;
e ciò per l'eventualità che tali compensi possano venire a gravare, in via definitiva, proprio a suo carico.
**************
Passando, ora, al merito, ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta dalla si palesi fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
Come noto, l'art. 58 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che al custode
- diverso dal proprietario o avente diritto - di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (ovvero con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
In ottemperanza a quanto previsto dalle citate disposizioni del D.P.R. n.
115/2002 è stato, quindi, emanato il D.M. 2 settembre 2006, n. 265.
5 Tuttavia, il Decreto ministeriale da ultimo richiamato contiene la previsione di specifiche tariffe per la sola determinazione dell'indennità spettante per la custodia e conservazione di veicoli e natanti.
Ed invece, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, l'art. 5 del D.M. n.
265/2006 dispone che debba farsi riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia.
Nel caso di specie, dunque, risultando dagli atti – ed essendo, peraltro, incontestato – che l'incarico per cui è richiesta di compensi veniva affidato alla per la custodia di beni diversi da veicoli e natanti, nella Pt_1 Parte_1
liquidazione di quanto spettante alla predetta società ricorrente doveva e deve farsi applicazione della previsione dell'art. 5 del D.M. n. 265/2006 che, imponendo di far ricorso agli usi locali, esclude non solo l'applicazione, in via analogica, delle tariffe e degli ulteriori criteri previsti dai precedenti articoli per la liquidazione dei compensi al custode di veicoli e natanti, ma anche il riferimento a criteri alternativi, quale quello della liquidazione secondo equità.
Sotto tale profilo, dunque – contrariamente a quanto argomentato dal
[...]
- appaiono fondate le censure formulate dalla società opponente, Controparte_1 laddove ha lamentato l'erronea applicazione, da parte del P.M., delle tariffe previste dal Protocollo d'intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Roma ed il Procuratore della Repubblica.
Invero, posto che pacificamente siffatto Protocollo non ha né valenza normativa né valore negoziale – non risultando essere stato accettato o sottoscritto dalla odierna opponente – le tariffe nello stesso previste potrebbero venire in considerazione esclusivamente quali parametri per la liquidazione equitativa dell'indennità di custodia (“cristallizzati” con la finalità di assicurare uniformità in materia); senonché, le disposizioni sopra richiamate, imponendo di far riferimento agli usi locali per la liquidazione delle spettanze del custode giudiziario, escludono che possa farsi ricorso a parametri e criteri equitativi.
Né appare condivisibile l'affermazione del Magistrato a quo – fatta propria dal resistente - secondo cui il ricorso ai criteri equitativi sarebbe imposto, CP_1
6 nel caso di specie, dall'esigenza di “colmare il vuoto” nel sistema, non risultando, dalla Raccolta degli usi a cura della locale Camera di Commercio, alcun uso concernente le tariffe per la custodia di merci.
Ed infatti, è certo noto che il recepimento, nella cennata Raccolta, non è elemento indefettibile perché, ad una pratica generalizzata e diffusa in un dato contesto, possa riconoscersi la valenza di uso locale.
Ed invece, gli elementi di giudizio offerti dalla società opponente ben consentono di riconoscere valenza di uso locale in materia alle tariffe emanate dall' di Roma. Controparte_3
In proposito, - ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati (consuetudo secundum legem) e che detta situazione ricorre senz'altro nella fattispecie concreta, in forza dell'espresso richiamo agli usi contenuto nell'art. 58 del D.P.R. n. 115/2002 e nell'art. 5 del
D.M. n. 296/2006 – va osservato che è senz'altro vero che, posto che il Giudice ha l'obbligo di conoscere la legge ma non anche gli usi, questi ultimi debbono essere provati a cura della parte che li allega.
Nel caso di specie, tuttavia la ha adeguatamente assolto Parte_1 all'onere della prova gravante a suo carico, avendo allegato copia delle tabelle dell' , ed avendo, altresì, prodotto ulteriore documentazione Controparte_3 da cui è desumibile l'utilizzo abituale e generalizzato delle tariffe ivi previste, nelle liquidazioni effettuate tanto dalla che da altre “Autorità”. CP_4
Per i fini che ci occupano assume, poi, fondamentale rilievo la circostanza che anche la Suprema Corte si sia espressa nel senso della applicabilità, per la liquidazione dei compensi in favore del custode giudiziario nell'ambito territoriale che qui interessa, delle tariffe approvate dall' di Roma, Controparte_3 ritenendole corrispondenti agli usi locali cui fa riferimento l'art. 5 del D.M. n.
296/2006 (Cass. n. 11553/2019).
In particolare, secondo un condivisibile indirizzo consolidatosi presso la
Suprema Corte, “a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi
7 espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge
e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che
l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (in tal senso, da ultimo, Cass.
Civ., Sez. I, 18 aprile 2023, n. 10309; Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n.
2507; Cass. Civ., 6 novembre 2020, n. 24933; Cass. Civ., Sez. II, 14 ottobre 2020,
n. 22188; Cass. Civ., Sez. II, 2 maggio 2019, n. 11533; in precedenza, ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. II, 4 maggio 2018, n. 10622; Cass. Civ., Sez. II, 7 luglio 2017, n.
21649; Cass. Civ., Sez. II, 15 settembre 2017, n. 21388; Cass. Civ., Sez. VI, 18 gennaio 2016, n. 752).
Atteso, poi, il tenore delle contestazioni svolte dal e Controparte_1
della documentazione prodotta per comprovare la finalità sottesa alla emanazione, da parte dell' delle tabelle allegate dalla Controparte_5 [...]
par d'uopo richiamare, in proposito, quanto evidenziato dalla Parte_1
Suprema Corte con la citata Sentenza n. 11533/2019: “E' corretto attribuire valore di uso non al fatto che l' abbia predisposto il Controparte_3
tariffario in questione, ma invece al fatto storico osservato e ritenuto abituale che la applicava tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in CP_4
via amministrativa, che a loro volta, evidentemente recepivano tali compensi”. Il che vale a dire che, per i fini che ci occupano, non rileva la funzione cui erano destinate le tabelle approvate dall' di Roma bensì la Controparte_3 circostanza che le tariffe ivi previste, in forza dell'uso generalizzato ed abituale, siano ormai assurte ad uso locale nell'area geografica di interesse.
8 Infine, appare immeritevole di seguito la richiesta formulata dal Controparte_1
in via subordinata, volta ad ottenere che, in sede di rideterminazione
[...] dell'indennità di custodia spettante alla società ricorrente, vengano operate le riduzioni previste dall'art. 3 del D.M. 2 settembre 2006, n. 265.
Come noto l'art. 59 del D.Lgs. n. 115/2002, dopo aver previsto che “con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia”, al terzo comma così recita: “Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
Dando attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del citato T.U., il
D.M. n. 265/2006, previste le tariffe per la liquidazione dell'indennità nel solo caso di custodia di veicoli e natanti, all'art. 3 ha anche specificato le riduzioni da apportare in considerazione dello stato di conservazione dei predetti beni.
Segnatamente, il citato art. 3 del D.M. n. 265/2006 così recita: “Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente, alla lettera a) n. 2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c) n. 2 e alla lettera d), nonché all'articolo 2, rispettivamente, alla lettera a) n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b),
è ulteriormente ridotto nella misura del 40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c),
è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. Per il sesto anno o frazione di esso,
l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1
è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. L'importo dell'indennità giornaliera
9 determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”.
Orbene, dal tenore delle disposizioni da ultimo richiamate si ricava, all'evidenza, che le riduzioni ivi previste sono contemplate, specificamente, per le tariffe fissate con il D.M. n. 265/2006 per la liquidazione delle indennità di custodia dei veicoli e natanti.
Escluso – per le ragioni sopra esposte – che per la liquidazione dell'indennità di custodia di merci diverse possano applicarsi, in via analogica, le predette tariffe, va parimenti esclusa, per i medesimi motivi, l'applicazione analogica delle riduzioni di cui al citato art. 3.
Pertanto, anche sotto tale profilo appaiono condivisibili le contestazioni avanzate dalla società opponente.
In definitiva, dunque, ritenuto che la liquidazione dell'indennità di custodia in favore della odierna ricorrente vada operata applicando le tariffe di cui alle
Tabelle emanate dall' (con le sole riduzioni e decurtazioni Controparte_3
ivi previste), va rilevato come risulti corretta la quantificazione di detta indennità operata in seno al ricorso.
Invero, dalla documentazione allegata risulta che
- la merce affidata alla era costituita da nn. 2 colli di Parte_1
scarpe ed accessori per abbigliamento, con un ingombro complessivo pari a metri cubi 0,3.
- i beni in questione venivano presi in consegna dalla società ricorrente il
25.09.2018 e la custodia si protraeva fino al 26.09.2024 (allorquando, in esecuzione del decreto del P.M., si provvedeva alla distruzione delle merci in sequestro, previa campionatura);
- per quanto attestato dagli Operanti della P.G., le suindicate merci venivano custodite in area coperta e chiusa.
Posti i cennati dati, va ora rilevato che le tabelle dell' di Controparte_3
Roma prevedono, per la custodia in locale chiuso, una indennità giornaliera al metro cubo pari a i) euro 1,82 dal 1° al 30° giorno di custodia;
ii) euro 1,20 dal
31° al 60° giorno di custodia;
iii) euro 0,90 dal 61° giorno in poi.
10 Ebbene, facendo applicazione delle tariffe in questione al caso in esame, il compenso per l'attività di custodia, effettivamente spettante alla Parte_1
può determinarsi in complessivi euro 402,24, oltre IVA (risultando, dunque,
[...]
corretta la quantificazione operata dalla odierna ricorrente).
All'importo di cui sopra deve, poi, aggiungersi la somma di euro 20,50 per spese di trasporto e diritto di chiamata, risultando dagli atti che la Parte_1
ha prelevato e trasportato in depositeria le merci sequestrate con mezzi
[...]
propri.
In proposito va osservato che le tabelle dell' contengono Controparte_3
specifiche previsioni e tariffe anche per la quantificazione del dovuto in favore del custode per il trasporto.
Segnatamente, in dette tabelle risulta previsto un compenso di euro 2,50 al mc. per “traino e/o trasporto in depositeria” con la specificazione che “per quantitativi di merci inferiori a 20 mc, trasportati presso il deposito, dovrà applicarsi alla tariffa a mc anche il diritto di chiamata pari ad euro 20,00”.
In conclusione, quindi, in parziale accoglimento delle ragioni di opposizione svolte dalla il compenso a quest'Ultima dovuto per l'attività Parte_1
svolta va quantificato in complessivi euro 422,74, oltre IVA come per legge.
Alla soccombenza consegue la condanna del alla Controparte_1
rifusione delle spese del presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con
D.M. n. 147/2022; in particolare, si ritiene che i compensi possano liquidarsi, per ciascuna fase, facendo applicazione dei minimi dello scaglione di riferimento, atteso il carattere “seriale” del contenzioso e la sommarietà del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa IA ON, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al N. 47536/2024 R.G., così provvede
11 - Accoglie la spiegata opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, determina in complessivi euro 422,74, oltre IVA il compenso spettante alla Parte_1 per l'attività espletata in esecuzione dell'incarico di custodia conferitole nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Parte_3
presso il Tribunale di Roma ed iscritto al n. 36776/2018
[...]
R.G.N.R..
- Condanna il alla rifusione, in favore della Controparte_1
delle spese del presente procedimento, che Parte_1
liquida in complessivi euro 408,35 – di cui euro 76,35 per spese vive documentate ed euro 332,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 25 giugno 2025
Il Giudice
IA ON
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 47536 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 24 giugno
2025 e vertente
TRA
P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Parte_1
Giulio Cesare n. 71, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso.
Ricorrente
E
, con sede in Via Arenula n. 70 (C.F. Controparte_1
), in persona del p.t., rappresentato e difeso, ex lege, P.IVA_2 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici – siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 – è domiciliato.
Resistente
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ROMA
E
1 nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
). C.F._1
Convenuti contumaci
OGGETTO: Opposizione avverso il decreto di liquidazione dell'indennità
spettante al custode giudiziario.
CONCLUSIONI: per la “Voglia il Tribunale revocare il decreto di Parte_1
liquidazione opposto e provvedere a rideterminare quanto dovuto alla
[...]
per l'effetto, liquidare, in favore della società ricorrente, la Parte_1
complessiva somma di euro 422,74 – di cui euro 20,50 per spese di trasporto e diritto di chiamata - oltre IVA. Con vittoria di spese di lite”; per il : “Voglia il Tribunale, in via principale, rigettare Controparte_1
la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, liquidare il compenso spettante alla applicando, Parte_1 anche in via analogica, le percentuali di riduzione previste dall'art. 3 del D.M. n.
265/2006. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 6 novembre 2024, la in qualità di custode giudiziario di beni sottoposti a Parte_1 sequestro nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 36776/2018 R.G.N.R. ha proposto opposizione, ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 ed art. 15 del D. Lgs.
n. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 7 ottobre 2024 e notificato il 15 ottobre 2024.
La società ricorrente, a motivo della spiegata opposizione, ha allegato
✓ la violazione ed erronea applicazione delle previsioni del D.M. n.
265/2006 e dell'art. 58, II co., del Testo Unico sulle spese di giustizia, avendo, il P.M., ritenuto che per la quantificazione del compenso
2 spettante al custode giudiziario dovesse farsi applicazione dei criteri e delle tariffe di cui al Protocollo d'Intesa a firma congiunta del
Presidente del Tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, datato 17.07.2013, piuttosto che delle tariffe emanate dall' ed ormai assurte ad usi locali Controparte_3
(sì da essere applicabili, nel caso di specie, in forza delle previsioni dell'art. 58, II co., del D.Lgs. n. 115/2002 e dell'art. 5 del D.M. n.
265/2006);
✓ la circostanza che il P.M. avesse erroneamente quantificato il compenso di sua spettanza, per il recupero dei reperti, in euro 0,50, a fronte dell'importo di euro 20,50 richiesto e dovuto sempre in applicazione delle tariffe emanate dall' . Controparte_3
Indi la illustrate le ragioni di diritto a fondamento Parte_1 dell'opposizione svolta, ha rassegnato le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si è costituito il , il quale ha contestato le Controparte_1
avverse ragioni di opposizione eccependo, in particolare, l'inapplicabilità, nella fattispecie concreta, delle tariffe di cui alle allegate Tabelle dell' CP_3
non potendosi riconoscere alle stesse la valenza di uso locale;
a tal
[...]
proposito ha precisato che
➢ con il D.M. n. 265/2006 erano state previste tariffe specifiche per la sola liquidazione dell'indennità di custodia di veicoli e natanti;
➢ per i beni diversi da veicoli e natanti l'art. 5 del citato Decreto rinviava agli usi locali;
➢ nella Raccolta degli usi per la Provincia di Roma – a cura della Camera di
Commercio – non risultava alcun uso locale in materia di compensi di custodia;
➢ certamente, non poteva riconoscersi valenza di usi locali alle tariffe emanate dall' , posto che relativamente alle stesse Controparte_3 difettavano tanto il requisito oggettivo dell'applicazione generalizzata e costante, quanto l'elemento soggettivo della opinio iuris ac necessitatis;
3 ➢ peraltro, le tariffe dell' di Roma, risalenti all'anno Controparte_3
2002, erano state emanate per una finalità specifica e circoscritta ed ormai non erano utilizzate neppure dall'Autorità da cui promanavano;
➢ pertanto, la lacuna dell'ordinamento non poteva che essere colmata facendo ricorso al criterio equitativo;
➢ ben a ragione, dunque, il P.M., nel provvedimento oggetto di opposizione, aveva fatto applicazione delle tariffe di cui al Protocollo di Intesa del
17.03.2013, a firma congiunta del Procuratore della Repubblica e del
Presidente del Tribunale di Roma.
Il ha, infine, dedotto che, anche a voler ritenere Controparte_1 applicabili, nella fattispecie concreta, le tariffe di cui alle Tabelle dell'Agenzia del dovevano comunque operarsi le riduzioni percentuali previste dall'art. 3 CP_3
del D.M. n. 265/2006; ha, quindi, rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
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In apertura di motivazione – trattandosi di questioni preliminari che vanno esaminate d'ufficio, anche in difetto di eccezione di parte – va rilevato che l'opposizione all'attenzione è tempestiva;
invero, a fronte di un decreto di liquidazione depositato il 7 ottobre 2024 e comunicato il 15 ottobre 2024,
l'opposizione è stata introdotta con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 6 novembre 2024 e, dunque, entro il termine di legge.
Va, poi, evidenziato che la ha regolarmente instaurato il Parte_1 contraddittorio nei confronti di tutte le “parti necessarie” del presente procedimento, avendo notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, oltre che al della Giustizia presso l'Avvocatura dello Stato, CP_1
4 anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nonché a Pt_2
imputato nel procedimento n. 36776/2018 R.G.N.R..
[...]
A tal proposito va rammentato, infatti, che – come evidenziato anche dalla
Suprema Corte – “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso” (Cass. Civ., Sez. II, 7 dicembre 2010, n. 24786; conf., Cass. Civ., Sez. VI – 2, 18 giugno 2020, n. 11795; Cass. Civ., Sez. VI, 2 maggio 2022, n. 13784).
In particolare, anche l'imputato va senz'altro ricompreso tra i contraddittori necessari nel giudizio in cui siano in discussione i compensi che, in seno al procedimento penale nei suoi confronti, siano stati liquidati in favore dell'ausiliare del giudice;
e ciò per l'eventualità che tali compensi possano venire a gravare, in via definitiva, proprio a suo carico.
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Passando, ora, al merito, ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta dalla si palesi fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
Come noto, l'art. 58 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che al custode
- diverso dal proprietario o avente diritto - di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (ovvero con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
In ottemperanza a quanto previsto dalle citate disposizioni del D.P.R. n.
115/2002 è stato, quindi, emanato il D.M. 2 settembre 2006, n. 265.
5 Tuttavia, il Decreto ministeriale da ultimo richiamato contiene la previsione di specifiche tariffe per la sola determinazione dell'indennità spettante per la custodia e conservazione di veicoli e natanti.
Ed invece, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, l'art. 5 del D.M. n.
265/2006 dispone che debba farsi riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia.
Nel caso di specie, dunque, risultando dagli atti – ed essendo, peraltro, incontestato – che l'incarico per cui è richiesta di compensi veniva affidato alla per la custodia di beni diversi da veicoli e natanti, nella Pt_1 Parte_1
liquidazione di quanto spettante alla predetta società ricorrente doveva e deve farsi applicazione della previsione dell'art. 5 del D.M. n. 265/2006 che, imponendo di far ricorso agli usi locali, esclude non solo l'applicazione, in via analogica, delle tariffe e degli ulteriori criteri previsti dai precedenti articoli per la liquidazione dei compensi al custode di veicoli e natanti, ma anche il riferimento a criteri alternativi, quale quello della liquidazione secondo equità.
Sotto tale profilo, dunque – contrariamente a quanto argomentato dal
[...]
- appaiono fondate le censure formulate dalla società opponente, Controparte_1 laddove ha lamentato l'erronea applicazione, da parte del P.M., delle tariffe previste dal Protocollo d'intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Roma ed il Procuratore della Repubblica.
Invero, posto che pacificamente siffatto Protocollo non ha né valenza normativa né valore negoziale – non risultando essere stato accettato o sottoscritto dalla odierna opponente – le tariffe nello stesso previste potrebbero venire in considerazione esclusivamente quali parametri per la liquidazione equitativa dell'indennità di custodia (“cristallizzati” con la finalità di assicurare uniformità in materia); senonché, le disposizioni sopra richiamate, imponendo di far riferimento agli usi locali per la liquidazione delle spettanze del custode giudiziario, escludono che possa farsi ricorso a parametri e criteri equitativi.
Né appare condivisibile l'affermazione del Magistrato a quo – fatta propria dal resistente - secondo cui il ricorso ai criteri equitativi sarebbe imposto, CP_1
6 nel caso di specie, dall'esigenza di “colmare il vuoto” nel sistema, non risultando, dalla Raccolta degli usi a cura della locale Camera di Commercio, alcun uso concernente le tariffe per la custodia di merci.
Ed infatti, è certo noto che il recepimento, nella cennata Raccolta, non è elemento indefettibile perché, ad una pratica generalizzata e diffusa in un dato contesto, possa riconoscersi la valenza di uso locale.
Ed invece, gli elementi di giudizio offerti dalla società opponente ben consentono di riconoscere valenza di uso locale in materia alle tariffe emanate dall' di Roma. Controparte_3
In proposito, - ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati (consuetudo secundum legem) e che detta situazione ricorre senz'altro nella fattispecie concreta, in forza dell'espresso richiamo agli usi contenuto nell'art. 58 del D.P.R. n. 115/2002 e nell'art. 5 del
D.M. n. 296/2006 – va osservato che è senz'altro vero che, posto che il Giudice ha l'obbligo di conoscere la legge ma non anche gli usi, questi ultimi debbono essere provati a cura della parte che li allega.
Nel caso di specie, tuttavia la ha adeguatamente assolto Parte_1 all'onere della prova gravante a suo carico, avendo allegato copia delle tabelle dell' , ed avendo, altresì, prodotto ulteriore documentazione Controparte_3 da cui è desumibile l'utilizzo abituale e generalizzato delle tariffe ivi previste, nelle liquidazioni effettuate tanto dalla che da altre “Autorità”. CP_4
Per i fini che ci occupano assume, poi, fondamentale rilievo la circostanza che anche la Suprema Corte si sia espressa nel senso della applicabilità, per la liquidazione dei compensi in favore del custode giudiziario nell'ambito territoriale che qui interessa, delle tariffe approvate dall' di Roma, Controparte_3 ritenendole corrispondenti agli usi locali cui fa riferimento l'art. 5 del D.M. n.
296/2006 (Cass. n. 11553/2019).
In particolare, secondo un condivisibile indirizzo consolidatosi presso la
Suprema Corte, “a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi
7 espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge
e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che
l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (in tal senso, da ultimo, Cass.
Civ., Sez. I, 18 aprile 2023, n. 10309; Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n.
2507; Cass. Civ., 6 novembre 2020, n. 24933; Cass. Civ., Sez. II, 14 ottobre 2020,
n. 22188; Cass. Civ., Sez. II, 2 maggio 2019, n. 11533; in precedenza, ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. II, 4 maggio 2018, n. 10622; Cass. Civ., Sez. II, 7 luglio 2017, n.
21649; Cass. Civ., Sez. II, 15 settembre 2017, n. 21388; Cass. Civ., Sez. VI, 18 gennaio 2016, n. 752).
Atteso, poi, il tenore delle contestazioni svolte dal e Controparte_1
della documentazione prodotta per comprovare la finalità sottesa alla emanazione, da parte dell' delle tabelle allegate dalla Controparte_5 [...]
par d'uopo richiamare, in proposito, quanto evidenziato dalla Parte_1
Suprema Corte con la citata Sentenza n. 11533/2019: “E' corretto attribuire valore di uso non al fatto che l' abbia predisposto il Controparte_3
tariffario in questione, ma invece al fatto storico osservato e ritenuto abituale che la applicava tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in CP_4
via amministrativa, che a loro volta, evidentemente recepivano tali compensi”. Il che vale a dire che, per i fini che ci occupano, non rileva la funzione cui erano destinate le tabelle approvate dall' di Roma bensì la Controparte_3 circostanza che le tariffe ivi previste, in forza dell'uso generalizzato ed abituale, siano ormai assurte ad uso locale nell'area geografica di interesse.
8 Infine, appare immeritevole di seguito la richiesta formulata dal Controparte_1
in via subordinata, volta ad ottenere che, in sede di rideterminazione
[...] dell'indennità di custodia spettante alla società ricorrente, vengano operate le riduzioni previste dall'art. 3 del D.M. 2 settembre 2006, n. 265.
Come noto l'art. 59 del D.Lgs. n. 115/2002, dopo aver previsto che “con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia”, al terzo comma così recita: “Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
Dando attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del citato T.U., il
D.M. n. 265/2006, previste le tariffe per la liquidazione dell'indennità nel solo caso di custodia di veicoli e natanti, all'art. 3 ha anche specificato le riduzioni da apportare in considerazione dello stato di conservazione dei predetti beni.
Segnatamente, il citato art. 3 del D.M. n. 265/2006 così recita: “Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente, alla lettera a) n. 2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c) n. 2 e alla lettera d), nonché all'articolo 2, rispettivamente, alla lettera a) n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b),
è ulteriormente ridotto nella misura del 40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c),
è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. Per il sesto anno o frazione di esso,
l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1
è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. L'importo dell'indennità giornaliera
9 determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”.
Orbene, dal tenore delle disposizioni da ultimo richiamate si ricava, all'evidenza, che le riduzioni ivi previste sono contemplate, specificamente, per le tariffe fissate con il D.M. n. 265/2006 per la liquidazione delle indennità di custodia dei veicoli e natanti.
Escluso – per le ragioni sopra esposte – che per la liquidazione dell'indennità di custodia di merci diverse possano applicarsi, in via analogica, le predette tariffe, va parimenti esclusa, per i medesimi motivi, l'applicazione analogica delle riduzioni di cui al citato art. 3.
Pertanto, anche sotto tale profilo appaiono condivisibili le contestazioni avanzate dalla società opponente.
In definitiva, dunque, ritenuto che la liquidazione dell'indennità di custodia in favore della odierna ricorrente vada operata applicando le tariffe di cui alle
Tabelle emanate dall' (con le sole riduzioni e decurtazioni Controparte_3
ivi previste), va rilevato come risulti corretta la quantificazione di detta indennità operata in seno al ricorso.
Invero, dalla documentazione allegata risulta che
- la merce affidata alla era costituita da nn. 2 colli di Parte_1
scarpe ed accessori per abbigliamento, con un ingombro complessivo pari a metri cubi 0,3.
- i beni in questione venivano presi in consegna dalla società ricorrente il
25.09.2018 e la custodia si protraeva fino al 26.09.2024 (allorquando, in esecuzione del decreto del P.M., si provvedeva alla distruzione delle merci in sequestro, previa campionatura);
- per quanto attestato dagli Operanti della P.G., le suindicate merci venivano custodite in area coperta e chiusa.
Posti i cennati dati, va ora rilevato che le tabelle dell' di Controparte_3
Roma prevedono, per la custodia in locale chiuso, una indennità giornaliera al metro cubo pari a i) euro 1,82 dal 1° al 30° giorno di custodia;
ii) euro 1,20 dal
31° al 60° giorno di custodia;
iii) euro 0,90 dal 61° giorno in poi.
10 Ebbene, facendo applicazione delle tariffe in questione al caso in esame, il compenso per l'attività di custodia, effettivamente spettante alla Parte_1
può determinarsi in complessivi euro 402,24, oltre IVA (risultando, dunque,
[...]
corretta la quantificazione operata dalla odierna ricorrente).
All'importo di cui sopra deve, poi, aggiungersi la somma di euro 20,50 per spese di trasporto e diritto di chiamata, risultando dagli atti che la Parte_1
ha prelevato e trasportato in depositeria le merci sequestrate con mezzi
[...]
propri.
In proposito va osservato che le tabelle dell' contengono Controparte_3
specifiche previsioni e tariffe anche per la quantificazione del dovuto in favore del custode per il trasporto.
Segnatamente, in dette tabelle risulta previsto un compenso di euro 2,50 al mc. per “traino e/o trasporto in depositeria” con la specificazione che “per quantitativi di merci inferiori a 20 mc, trasportati presso il deposito, dovrà applicarsi alla tariffa a mc anche il diritto di chiamata pari ad euro 20,00”.
In conclusione, quindi, in parziale accoglimento delle ragioni di opposizione svolte dalla il compenso a quest'Ultima dovuto per l'attività Parte_1
svolta va quantificato in complessivi euro 422,74, oltre IVA come per legge.
Alla soccombenza consegue la condanna del alla Controparte_1
rifusione delle spese del presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con
D.M. n. 147/2022; in particolare, si ritiene che i compensi possano liquidarsi, per ciascuna fase, facendo applicazione dei minimi dello scaglione di riferimento, atteso il carattere “seriale” del contenzioso e la sommarietà del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa IA ON, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al N. 47536/2024 R.G., così provvede
11 - Accoglie la spiegata opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, determina in complessivi euro 422,74, oltre IVA il compenso spettante alla Parte_1 per l'attività espletata in esecuzione dell'incarico di custodia conferitole nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Parte_3
presso il Tribunale di Roma ed iscritto al n. 36776/2018
[...]
R.G.N.R..
- Condanna il alla rifusione, in favore della Controparte_1
delle spese del presente procedimento, che Parte_1
liquida in complessivi euro 408,35 – di cui euro 76,35 per spese vive documentate ed euro 332,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 25 giugno 2025
Il Giudice
IA ON
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