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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9196/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Grossi e Silvia Cristalli
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato Claudio Gardelli
RESISTENTE
Avente ad OGGETTO: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 22/08/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per la ricorrente, come da note di trattazione scritta depositate il 12/12/2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: A. disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente della stessa presso la residenza della madre in Sesto Fiorentino, via della
Pace 20; B. disporre che il padre veda la bambina ogni settimana nei giorni del martedì e del giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21, riportandola presso la residenza della madre dopo la consumazione del pasto serale, nonché a fine settimana alternati, dalle ore 19.00 del venerdì fino alle ore 21.00 della domenica;
C. disporre che la figlia trascorra le vacanze di Natale e di Pasqua in via alternata con ciascun genitore, con la precisazione che ella trascorrerà il giorno di Natale con uno dei genitori e quello del Capodanno con l'altro; parimenti, per i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; D. disporre, in ordine alle vacanze estive, che la minore trascorra almeno 15 (quindici) giorni consecutivi con ciascuno dei due genitori, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo dei genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo di entrambi di comunicare i recapiti completi delle località di vacanza dove verrà portata la figlia;
E. condannare il Signor a corrispondere alla Signora CP_1
mensilmente, a titolo di mantenimento per la figlia minore, la somma di euro 400,00, da Pt_2
rivalutarsi di anno in anno, come per legge, secondo la variazione degli indici ISTAT e da corrispondersi in unica soluzione attraverso versamento anticipato mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Signora entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
Pt_2
F. condannare il Signor a rimborsare alla Signora il 60% di tutte le spese CP_1 Pt_2
straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento comprovante la relativa spesa, con la precisazione che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante
e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni), preventivo accordo che sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
G. con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione del 4/11/2024 affinché: “il Tribunale adito Voglia disporre l'affido condiviso della figlia minore disponendo come segue in ordine al Persona_2
diritto di visita nonché al mantenimento della stessa: il padre vedrà la bambina ogni settimana nei giorni del martedì e del giovedì, andandola a prendere alle 18,00 a casa della madre ed ivi riportandola alle ore 21, nonché a fine settimana alternati, dalle ore 15,00 del sabato fino alle ore
pagina 2 di 7 21,00 della domenica;
la figlia trascorra le vacanze di Natale e di Pasqua in via alternata con ciascun genitore, con la precisazione che ella trascorrerà il giorno di Natale con uno dei genitori e quello di
Capodanno con l'altro; parimenti, per i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; la minore trascorra almeno 15 (quindici) giorni consecutivi con ciascuno dei due genitori, nel periodo compreso tra il 1^ luglio ed il 31 agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo dei genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo di entrambi di comunicare i recapiti completi delle località di vacanza dove verrà portata la figlia;
fissare il contributo per il mantenimento ordinario della minore nella misura di € 250,00, mensili, oltre rivalutazione istat come per legge, da corrispondere alla madre al 15 di ogni mese;
spese straordinarie al 50% tra i genitori, disponendo che
i genitori utilizzano, per l'individuazione delle stesse, le modalità di decisione e di rimborso, il
Protocollo del CNF del 29.11.2017. Con vittoria delle spese di lite.”
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso dell'01/08/2024, ha adìto questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore
[...]
nata il [...] dalla relazione more uxorio con cessata in data Per_2 Controparte_1
25/03/2024, allorquando la ricorrente si è trasferita, insieme alla figlia, presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Sesto Fiorentino, via della Pace n. 20; in particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della minore con disciplina del calendario di frequentazione padre-figlia, la previsione di un contributo mensile paterno per il mantenimento della minore pari ad e. 400,00 mensili con spese straordinarie poste nella misura del 60% a carico del padre;
si è costituito in giudizio
[...]
il quale nulla ha opposto in ordine alla richiesta di affido condiviso della minore e al CP_1
calendario di visita, fatta salva la modifica degli orari di incontro con la figlia nei giorni infrasettimanali del martedì e giovedi e nel giorno del sabato, onde renderli compatibili con l'orario di cessazione dell'attività lavorativa;
sotto il profilo economico, ha chiesto di poter versare mensilmente l'importo di e. 250,00 con spese straordinarie suddivise in maniera paritaria tra i genitori, secondo ill
Protocollo CNF del 2017; l'istruttoria si è svolta con l'acquisizione di una relazione informativa sul nucleo familiare depositata dai Servizi Sociali n data 29/11/2024, e con Controparte_2
l'interrogatorio libero delle parti, svolto all'udienza di prima comparizione del 4/12/2024, all'esito della quale le parti hanno chiesto un breve rinvio per trattative, di tal ché il Giudice ha fissato udienza cartolare per il 10/12/2024 per il deposito di note scritte di trattazione scritte contenenti la precisazione pagina 3 di 7 delle conclusioni;
all'esito, ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per le memorie.
2. Premesso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, previsto dall'art. 155 c.c. e dall'art. 337bis c.c., è il regime da applicarsi ordinariamente in quanto meglio garantisce un rapporto equilibrato della prole con entrambi i genitori, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, osserva il Collegio che, dalla relazione informativa depositata dai SS.SS. in data 29/11/2024, emerge che “i genitori hanno dimostrato una buona capacità di dialogo, di ascolto reciproco e di negoziazione” e che “non sussiste al momento alcuna condizione personale o familiare che possa influenzare negativamente o impedire l'esercizio di una genitorialità condivisa” (pag. 3), tanto più che la ricorrente si è dimostrata disponibile a conciliare gli orari del diritto di visita padre-figlia con le esigenze lavorative del resistente;
i SS.SS. hanno, altresì, riferito che
“non sono emersi nel corso dell'incontro elementi di criticità o di pregiudizio a carico della bambina, né elementi che facciano ritenere i genitori inadeguati sul piano delle competenze genitoriali” e che
“entrambi i genitori affermano che la figlia è molto serena, accetta volentieri di andare a casa dal babbo, divenuta, oltre a quella materna, suo punto di riferimento” (pag. 5): ne consegue, che non essendo state rilevate criticità per il benessere psico-fisico della minore, ne va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, tenuto conto della tenera età della stessa (3 anni).
3. Quanto al regime di frequentazione padre-figlia, premesso che la ricorrente si è resa disponibile a tenere in debita considerazione le esigenze lavorative del resistente, va recepito il calendario di frequentazione proposto dalla con le correzioni di orario proposte dal secondo cui Pt_1 CP_1
la minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e resterà presso il padre per due fine settimana al mese alternati, dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
quanto alle festività, le parti hanno concordemente richiesto che la minore trascorra le vacanze di Natale e di Pasqua in via alternata con ciascun genitore, passando il giorno di Natale e Pasqua con un genitore e quello di Capodanno e del
Lunedì dell'Angelo con l'altro; quanto al periodo estivo, va parimenti recepita la concorde richiesta delle parti di prevedere che la minore trascorra almeno quindici giorni consecutivi con ciascuno dei due genitori, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno solare, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con obbligo per le parti di comunicare i recapiti delle località di vacanza dove verrà portata la figlia.
pagina 4 di 7 Quanto al mantenimento della minore, premesso che la ricorrente ha chiesto la previsione a carico del padre di un contributo mensile al mantenimento ordinario della minore di e. 400,00 e del 60% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha chiesto di poter versare l'importo mensile di e. 250,00 mensili con suddivisione paritaria delle spese straordinarie, occorre procedere ad una disamina comparata delle situazioni economico/reddituali delle parti, dovendosi osservare che: 1) Pt_1
risulta attualmente disoccupata;
dalla documentazione depositata in atti, emerge che la stessa ha
[...]
percepito nel 2023 un reddito complessivo di e. 17.528,53 pari (una volta detratti e. 1.213,70 a titolo di ritenute Irpef ed e. 249,16 quale addizionale regionale) a circa e. 16065,27 annui netti, corrispondenti a circa e. 1.338,77 su 12 mensilità e nel 2022 un reddito complessivo pari ad e. 4.142,71, corrispondente a circa e. 3.310,65 annui netti (sottratti e. 773,23 a titolo di ritenute Irpef ed e. 58,83 a titolo di addizionale regionale) per un ammontare di e. 275,88 circa mensili;
la ricorrente vive con la propria famiglia di origine in un alloggio di edilizia popolare ma non ha documentato alcuna spesa abitativa;
infine, dagli estratti conto depositati in atti, non risulta possedere risparmi (saldo al 31/12/2023 di e.
120,00: v. docc. 6, 7, 8); 2) è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1
a far data dal 25/09/2024 (v. doc. 1) presso la Multitransport Soc. Coop. In forza del quale percepisce circa e. 1.100,00 mensili (v. busta paga doc. 2); dalla CU depositata in atti, emerge che nell'anno 2023 lo stesso ha percepito un reddito complessivo di e. 5.092,14, pari (una volta detratti e. 671,57 a titolo di ritenute Irpef ed e. 72,31 quale addizionale regionale) a circa e. 4.348,26 annui netti, corrispondenti a circa e. 362,35 su 12 mensilità (doc. 3); il resistente abita in casa popolare assegnata alla propria madre, sulla quale graverebbe un insoluto, relativo a canoni di locazione e oneri condominiali, di circa €
10.000,00, del quale ha dichiarato di farsi carico in maniera prevalente;
dagli estratto conto depositati in atti, non risulta avere risparmi (saldo di e. 12 al 30/09/2024: doc. 4); infine, il resistente risulta aver acceso ad ottobre 2024 un finanziamento con rata mensile di e. 127,75 mensili per l'acquisto di un ciclomotore (doc.5),, necessario per gli spostamenti lavorativi.
Rebus sic stantibus, tenuto conto della situazione reddituale ed economica sopra evidenziata e delle generica capacità lavorativa della madre, tenuto conto della sua giovane età, appare opportuno porre a carico di un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore pari Controparte_1 Per_1
alla somma di e. 250,00, importo che appare congruo rispetto alle esigenze di vita di una bambina di tre anni, considerata la molteplicità delle spese necessarie, anche per l'organizzazione domestica;
tuttavia, tenuto conto che sulla madre ricadono, in quanto genitore collocatario prevalente, i maggiori oneri di accudimento e cura, va accolta la richiesta della ricorrente di porre le spese straordinarie necessarie per la minore nella misura del 60% a carico del padre e il restante 40% a proprio carico, per la cui individuazione dovrà farsi riferimento alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017.
pagina 5 di 7 4. Quanto alle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza (la ricorrente soccombe sul quantum del contributo mensile al mantenimento ordinario, il resistente in ordine alle spese straordinarie) e delle concordi conclusioni in punto di affidamento, collocamento e calendario di frequentazione, ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della minore (nata il [...]) alla madre Persona_2
con collocamento della stessa presso l'abitazione materna sita in Sesto Fiorentino, via Parte_1
della Pace n. 20;
- dispone che la minore trascorra con il padre ogni settimana i giorni del martedì e del giovedì, dalle ore
18:00 alle ore 21:00 e due fine settimana al mese alternati, dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
- dispone che la minore trascorra le vacanze di Natale e di Pasqua in via alternata con ciascun genitore, passando il giorno di Natale e Pasqua con un genitore e quello di Capodanno e del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- dispone che la minore trascorra almeno quindici giorni consecutivi con ciascun genitore nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno solare, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo per le parti di comunicare i recapiti delle località di vacanza dove verrà portata la figlia;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di e. 250,00 a titolo di mantenimento della figlia rivalutabile annualmente in Per_1
base agli indici ISTAT;
- pone le spese straordinarie necessarie per la minore a carico di nella misura del Controparte_1
60% e per il restante 40% a carico di che dovranno essere individuate secondo i Parte_1
parametri previsti dalle Linee Guida del CNF del 2017;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 27/12/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice rel. La Presidente
pagina 6 di 7 dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9196/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Grossi e Silvia Cristalli
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato Claudio Gardelli
RESISTENTE
Avente ad OGGETTO: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 22/08/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per la ricorrente, come da note di trattazione scritta depositate il 12/12/2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: A. disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente della stessa presso la residenza della madre in Sesto Fiorentino, via della
Pace 20; B. disporre che il padre veda la bambina ogni settimana nei giorni del martedì e del giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21, riportandola presso la residenza della madre dopo la consumazione del pasto serale, nonché a fine settimana alternati, dalle ore 19.00 del venerdì fino alle ore 21.00 della domenica;
C. disporre che la figlia trascorra le vacanze di Natale e di Pasqua in via alternata con ciascun genitore, con la precisazione che ella trascorrerà il giorno di Natale con uno dei genitori e quello del Capodanno con l'altro; parimenti, per i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; D. disporre, in ordine alle vacanze estive, che la minore trascorra almeno 15 (quindici) giorni consecutivi con ciascuno dei due genitori, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo dei genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo di entrambi di comunicare i recapiti completi delle località di vacanza dove verrà portata la figlia;
E. condannare il Signor a corrispondere alla Signora CP_1
mensilmente, a titolo di mantenimento per la figlia minore, la somma di euro 400,00, da Pt_2
rivalutarsi di anno in anno, come per legge, secondo la variazione degli indici ISTAT e da corrispondersi in unica soluzione attraverso versamento anticipato mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Signora entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
Pt_2
F. condannare il Signor a rimborsare alla Signora il 60% di tutte le spese CP_1 Pt_2
straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento comprovante la relativa spesa, con la precisazione che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante
e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni), preventivo accordo che sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
G. con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione del 4/11/2024 affinché: “il Tribunale adito Voglia disporre l'affido condiviso della figlia minore disponendo come segue in ordine al Persona_2
diritto di visita nonché al mantenimento della stessa: il padre vedrà la bambina ogni settimana nei giorni del martedì e del giovedì, andandola a prendere alle 18,00 a casa della madre ed ivi riportandola alle ore 21, nonché a fine settimana alternati, dalle ore 15,00 del sabato fino alle ore
pagina 2 di 7 21,00 della domenica;
la figlia trascorra le vacanze di Natale e di Pasqua in via alternata con ciascun genitore, con la precisazione che ella trascorrerà il giorno di Natale con uno dei genitori e quello di
Capodanno con l'altro; parimenti, per i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; la minore trascorra almeno 15 (quindici) giorni consecutivi con ciascuno dei due genitori, nel periodo compreso tra il 1^ luglio ed il 31 agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo dei genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo di entrambi di comunicare i recapiti completi delle località di vacanza dove verrà portata la figlia;
fissare il contributo per il mantenimento ordinario della minore nella misura di € 250,00, mensili, oltre rivalutazione istat come per legge, da corrispondere alla madre al 15 di ogni mese;
spese straordinarie al 50% tra i genitori, disponendo che
i genitori utilizzano, per l'individuazione delle stesse, le modalità di decisione e di rimborso, il
Protocollo del CNF del 29.11.2017. Con vittoria delle spese di lite.”
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso dell'01/08/2024, ha adìto questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore
[...]
nata il [...] dalla relazione more uxorio con cessata in data Per_2 Controparte_1
25/03/2024, allorquando la ricorrente si è trasferita, insieme alla figlia, presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Sesto Fiorentino, via della Pace n. 20; in particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della minore con disciplina del calendario di frequentazione padre-figlia, la previsione di un contributo mensile paterno per il mantenimento della minore pari ad e. 400,00 mensili con spese straordinarie poste nella misura del 60% a carico del padre;
si è costituito in giudizio
[...]
il quale nulla ha opposto in ordine alla richiesta di affido condiviso della minore e al CP_1
calendario di visita, fatta salva la modifica degli orari di incontro con la figlia nei giorni infrasettimanali del martedì e giovedi e nel giorno del sabato, onde renderli compatibili con l'orario di cessazione dell'attività lavorativa;
sotto il profilo economico, ha chiesto di poter versare mensilmente l'importo di e. 250,00 con spese straordinarie suddivise in maniera paritaria tra i genitori, secondo ill
Protocollo CNF del 2017; l'istruttoria si è svolta con l'acquisizione di una relazione informativa sul nucleo familiare depositata dai Servizi Sociali n data 29/11/2024, e con Controparte_2
l'interrogatorio libero delle parti, svolto all'udienza di prima comparizione del 4/12/2024, all'esito della quale le parti hanno chiesto un breve rinvio per trattative, di tal ché il Giudice ha fissato udienza cartolare per il 10/12/2024 per il deposito di note scritte di trattazione scritte contenenti la precisazione pagina 3 di 7 delle conclusioni;
all'esito, ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per le memorie.
2. Premesso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, previsto dall'art. 155 c.c. e dall'art. 337bis c.c., è il regime da applicarsi ordinariamente in quanto meglio garantisce un rapporto equilibrato della prole con entrambi i genitori, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, osserva il Collegio che, dalla relazione informativa depositata dai SS.SS. in data 29/11/2024, emerge che “i genitori hanno dimostrato una buona capacità di dialogo, di ascolto reciproco e di negoziazione” e che “non sussiste al momento alcuna condizione personale o familiare che possa influenzare negativamente o impedire l'esercizio di una genitorialità condivisa” (pag. 3), tanto più che la ricorrente si è dimostrata disponibile a conciliare gli orari del diritto di visita padre-figlia con le esigenze lavorative del resistente;
i SS.SS. hanno, altresì, riferito che
“non sono emersi nel corso dell'incontro elementi di criticità o di pregiudizio a carico della bambina, né elementi che facciano ritenere i genitori inadeguati sul piano delle competenze genitoriali” e che
“entrambi i genitori affermano che la figlia è molto serena, accetta volentieri di andare a casa dal babbo, divenuta, oltre a quella materna, suo punto di riferimento” (pag. 5): ne consegue, che non essendo state rilevate criticità per il benessere psico-fisico della minore, ne va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, tenuto conto della tenera età della stessa (3 anni).
3. Quanto al regime di frequentazione padre-figlia, premesso che la ricorrente si è resa disponibile a tenere in debita considerazione le esigenze lavorative del resistente, va recepito il calendario di frequentazione proposto dalla con le correzioni di orario proposte dal secondo cui Pt_1 CP_1
la minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e resterà presso il padre per due fine settimana al mese alternati, dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
quanto alle festività, le parti hanno concordemente richiesto che la minore trascorra le vacanze di Natale e di Pasqua in via alternata con ciascun genitore, passando il giorno di Natale e Pasqua con un genitore e quello di Capodanno e del
Lunedì dell'Angelo con l'altro; quanto al periodo estivo, va parimenti recepita la concorde richiesta delle parti di prevedere che la minore trascorra almeno quindici giorni consecutivi con ciascuno dei due genitori, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno solare, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con obbligo per le parti di comunicare i recapiti delle località di vacanza dove verrà portata la figlia.
pagina 4 di 7 Quanto al mantenimento della minore, premesso che la ricorrente ha chiesto la previsione a carico del padre di un contributo mensile al mantenimento ordinario della minore di e. 400,00 e del 60% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha chiesto di poter versare l'importo mensile di e. 250,00 mensili con suddivisione paritaria delle spese straordinarie, occorre procedere ad una disamina comparata delle situazioni economico/reddituali delle parti, dovendosi osservare che: 1) Pt_1
risulta attualmente disoccupata;
dalla documentazione depositata in atti, emerge che la stessa ha
[...]
percepito nel 2023 un reddito complessivo di e. 17.528,53 pari (una volta detratti e. 1.213,70 a titolo di ritenute Irpef ed e. 249,16 quale addizionale regionale) a circa e. 16065,27 annui netti, corrispondenti a circa e. 1.338,77 su 12 mensilità e nel 2022 un reddito complessivo pari ad e. 4.142,71, corrispondente a circa e. 3.310,65 annui netti (sottratti e. 773,23 a titolo di ritenute Irpef ed e. 58,83 a titolo di addizionale regionale) per un ammontare di e. 275,88 circa mensili;
la ricorrente vive con la propria famiglia di origine in un alloggio di edilizia popolare ma non ha documentato alcuna spesa abitativa;
infine, dagli estratti conto depositati in atti, non risulta possedere risparmi (saldo al 31/12/2023 di e.
120,00: v. docc. 6, 7, 8); 2) è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1
a far data dal 25/09/2024 (v. doc. 1) presso la Multitransport Soc. Coop. In forza del quale percepisce circa e. 1.100,00 mensili (v. busta paga doc. 2); dalla CU depositata in atti, emerge che nell'anno 2023 lo stesso ha percepito un reddito complessivo di e. 5.092,14, pari (una volta detratti e. 671,57 a titolo di ritenute Irpef ed e. 72,31 quale addizionale regionale) a circa e. 4.348,26 annui netti, corrispondenti a circa e. 362,35 su 12 mensilità (doc. 3); il resistente abita in casa popolare assegnata alla propria madre, sulla quale graverebbe un insoluto, relativo a canoni di locazione e oneri condominiali, di circa €
10.000,00, del quale ha dichiarato di farsi carico in maniera prevalente;
dagli estratto conto depositati in atti, non risulta avere risparmi (saldo di e. 12 al 30/09/2024: doc. 4); infine, il resistente risulta aver acceso ad ottobre 2024 un finanziamento con rata mensile di e. 127,75 mensili per l'acquisto di un ciclomotore (doc.5),, necessario per gli spostamenti lavorativi.
Rebus sic stantibus, tenuto conto della situazione reddituale ed economica sopra evidenziata e delle generica capacità lavorativa della madre, tenuto conto della sua giovane età, appare opportuno porre a carico di un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore pari Controparte_1 Per_1
alla somma di e. 250,00, importo che appare congruo rispetto alle esigenze di vita di una bambina di tre anni, considerata la molteplicità delle spese necessarie, anche per l'organizzazione domestica;
tuttavia, tenuto conto che sulla madre ricadono, in quanto genitore collocatario prevalente, i maggiori oneri di accudimento e cura, va accolta la richiesta della ricorrente di porre le spese straordinarie necessarie per la minore nella misura del 60% a carico del padre e il restante 40% a proprio carico, per la cui individuazione dovrà farsi riferimento alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017.
pagina 5 di 7 4. Quanto alle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza (la ricorrente soccombe sul quantum del contributo mensile al mantenimento ordinario, il resistente in ordine alle spese straordinarie) e delle concordi conclusioni in punto di affidamento, collocamento e calendario di frequentazione, ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della minore (nata il [...]) alla madre Persona_2
con collocamento della stessa presso l'abitazione materna sita in Sesto Fiorentino, via Parte_1
della Pace n. 20;
- dispone che la minore trascorra con il padre ogni settimana i giorni del martedì e del giovedì, dalle ore
18:00 alle ore 21:00 e due fine settimana al mese alternati, dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
- dispone che la minore trascorra le vacanze di Natale e di Pasqua in via alternata con ciascun genitore, passando il giorno di Natale e Pasqua con un genitore e quello di Capodanno e del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- dispone che la minore trascorra almeno quindici giorni consecutivi con ciascun genitore nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno solare, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo per le parti di comunicare i recapiti delle località di vacanza dove verrà portata la figlia;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di e. 250,00 a titolo di mantenimento della figlia rivalutabile annualmente in Per_1
base agli indici ISTAT;
- pone le spese straordinarie necessarie per la minore a carico di nella misura del Controparte_1
60% e per il restante 40% a carico di che dovranno essere individuate secondo i Parte_1
parametri previsti dalle Linee Guida del CNF del 2017;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 27/12/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice rel. La Presidente
pagina 6 di 7 dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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