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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5517/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LO MA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5517\2019 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Paolo Caputo, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio sito in Lucera alla via Livorno n.30 è elettivamente domiciliato;
attore contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Scippa , presso Controparte_1 P.IVA_1 il cui studio sito in OG alla Via Dante n.5 è elettivamente domiciliato;
convenuto motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Parte_1
OG la , chiedendo di: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed CP_1 extracontrattuale della ai sensi degli artt. 1715, 1374, 1375 e 2043 c.c., per Controparte_1
l'illegittima e/o ingiusta segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della d'Italia, CP_1 relativamente al periodo da febbraio 2015 a luglio 2017; - conseguentemente, condannare l' CP_1 al risarcimento dei danni nei confronti di quantificati, per i danni patrimoniali
[...] Parte_1 nella misura di € 480.363,17, per i danni non patrimoniali nella misura di € 1.696.500,00 o a quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi legali dal fatto illecito e rivalutazione monetaria, nonché alle spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che:
-nell'anno 2002, ha sottoscritto, nella sua qualità di coobbligato della società un rapporto di Parte_2
c\c presso (già Banco di MA), filiale di OG, con relativo scoperto in c\c e\o fido CP_1 bancario n.10744664001, nonché il contratto di finanziamento e\o mutuo chirografario recante nr.
744664003;
pagina 1 di 6 -con lettera raccomandata a.r. del 27\02\2015, la ha invitato al CP_1 Parte_1 pagamento della somma di € 70.236,52, quale debitoria dipendente dai detti rapporti bancari;
-con nota del 17\03\2015, l'attore ha contestato alla la richiesta di pagamento, poiché il CP_1 credito, ormai prescritto, era stato ceduto da a società Arena e poi alla CP_1 CP_2 [...]
Controparte_3
- con nota del 08/08/2017 (all.7 fascicolo parte attrice), la ha Controparte_4 comunicato a l'impossibilità della erogazione del mutuo a suo favore a causa della Parte_1 esistenza di una segnalazione in Centrale Rischi a sofferenza per € 58.500,00;
- a causa di tale segnalazione, l'attore non ha potuto concludere la stipula di un contratto definitivo per l'acquisto di unità immobiliari commerciali siti nel Comune di Lucera (FG), ed identificati in Catasto
Urbano al foglio 81, particelle 1401, sub. 81, 82 e 106 al prezzo di € 491.000,00, perdendo così la somma di € 80.363,17 (allegato 4 fascicolo di parte attrice) versata a titolo di caparra confirmatoria, in sede di stipula del contratto preliminare del 31/03/2017(allegato 3 fascicolo di parte attrice);
-in seguito a reclami di è stata disposta la cancellazione del nominativo Parte_1 nell'Archivio della Centrale Rischi della CA d'Italia, prima dalla Do Bank a far data da luglio 2017 limitatamente al perimetro e poi dalla per il periodo Febbraio Controparte_3 CP_1
2015 - luglio 2017;
- in dipendenza della condotta contra ius della , l'attore ha subito danni sia di natura CP_1 patrimoniale pari ad € 480.363,17 sia di natura non patrimoniale pari ad € 1.696.500,00.
Si è costituita in giudizio , la quale, ritenendo infondata ogni avversa deduzione, ha CP_1 chiesto al Tribunale di OG il rigetto della domanda dell'attore.
Con ordinanza del 20.01.2021, il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “
a) abbandono delle domande di lite in quanto – nei limiti di quanto emergente dalla delibazione propria di questa fase – il contegno anche soggettivo dell'attore, quale institore di
[...]
(di cui vi è prova documentale e come confermato da parte attrice Controparte_4 nella rispettiva memoria ex art. 183, 6 co., n. 3, c.p.c.) appare idoneo a interrompere il nesso causale ex artt. 1223, 1227 e 2056 c.c. rispetto al lamentato danno patrimoniale, mentre
l'azionato danno non patrimoniale e/o alla reputazione appare sprovvisto di specifiche allegazioni e/o di idonei elementi di valutazione;
b) spese di lite compensate;
c) rinunzia ad ogni ulteriore domanda;
d) abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c. con conseguente declaratoria di estinzione;
rammentato che l'eventuale rifiuto, senza giustificato motivo, della suddetta proposta sarà valutabile ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c.”.
pagina 2 di 6 Con nota difensiva depositata in data 22\04\2021, ha comunicato la sua adesione alla CP_1 proposta conciliativa del giudice;
invece, con nota del 17\09\2021, ha dichiarato Parte_1 la sua mancata adesione.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito spiegati.
Va preliminarmente osservato che anche il soggetto che presta garanzia fideiussoria può essere segnalato alla Centrale Rischi della CA D'Italia.
La segnalazione a sofferenza riguarda, tuttavia, la situazione finanziaria e creditizia del debitore principale e non implica, di per sé, uno stato di insolvenza del garante. L'intermediario finanziario è tenuto ad aggiornare la categoria di censimento delle “garanzie ricevute”, indicando se il credito è rimasto insoddisfatto perché la garanzia non è stata attivata o perché è stata attivata ma con esito negativo. Detta segnalazione non presuppone e non comunica al sistema creditizio lo stato di insolvenza del garante, ma solo il dato oggettivo dell'esito negativo della richiesta di pagamento inoltrata al fideiussore. In altre parole, l'eventuale inadempimento del debitore principale richiede solo l'indicazione, all'interno della Centrale dei Rischi, della circostanza che la garanzia sia stata attivata con esito negativo o che non sia stata attivata affatto.
La Circolare n. 139/1991 della CA d'Italia stabilisce che, in caso di inadempimento del soggetto garantito e di escussione infruttuosa della garanzia, la segnalazione riguardante il garante deve rimanere nella categoria “garanzie ricevute”, indicando lo stato “garanzia attivata con esito negativo”, fintanto che il rapporto garantito rimane in essere. Questa impostazione mira a mantenere la corretta funzione informativa della Centrale dei Rischi, evitando che il garante venga automaticamente classificato come soggetto inaffidabile solo per il fatto di aver prestato una fideiussione.
La segnalazione a sofferenza riguarda, infatti, la situazione finanziaria e creditizia del debitore principale e non implica, di per sé, uno stato di insolvenza del garante.
L'intermediario finanziario è tenuto ad aggiornare la categoria di censimento delle “garanzie ricevute”, indicando se il credito è rimasto insoddisfatto perché la garanzia non è stata attivata o perché è stata attivata ma con esito negativo ma, si badi bene, questa segnalazione non presuppone e non comunica al sistema creditizio lo stato di insolvenza del garante, ma solo il dato oggettivo dell'esito negativo della richiesta di pagamento inoltrata al fideiussore. In altre parole, l'eventuale inadempimento del debitore principale richiede solo l'indicazione, all'interno della Centrale dei Rischi, della circostanza che la garanzia sia stata attivata con esito negativo o che non sia stata attivata affatto.
Va sottolineato che con riferimento alle segnalazioni del 31 agosto 2016 e del 2 febbraio 2015 sono allegati in atti solo i prospetti sintetici e negli stessi è indicato solo il valore della garanzia. Per queste pagina 3 di 6 segnalazioni non è dato desumere se l'intermediario abbia segnalato che la garanzia era stata attivata o se la stessa fosse stata attivata con esito negativo.
In quelle successive, invece, si indica il tipo di garanzia come “garanzia personale di prima istanza”, si indica la garanzia come non attivata nonché il valore della garanzia stessa.
Come è facile intuire, mentre per le prime segnalazioni, alla stregua di quanto allegato da parte attrice, non è dato verificare l'esattezza dell'indicazione nella segnalazione dello stato della garanzia, nelle seconde la segnalazione è corretta.
La segnalazione effettuata correttamente consente all'intermediario che dovrà concedere un credito di verificare lo stato di solvenza del garante.
Le risultanze probatorie esaminate fanno ritenere che al momento della richiesta del mutuo alla Società finanziaria la segnalazione non consentisse di ritenere che la richiesta di garanzia fosse stata CP_4 attivata con esito negativo.
Fatte le necessarie premesse appena svolte, la doglianza di parte attrice si riferisce all'illegittimità della segnalazione per essere il credito prescritto.
Dagli atti di causa risulta la seguente documentazione:
- contratto di conto corrente sottoscritto in data 06\03\2003 da CA di MA SP e CO SR (all.7 del fascicolo di parte convenuta, depositato unitamente alla memoria nr.2 ex art. 183, comma 6);
-apertura di credito del 12\06\2003, sottoscritto dalla CA di MA e CO SR (all.9 del fascicolo di parte convenuta, depositato unitamente alla memoria nr.2 ex art. 183, comma 6).
Nessuno di tali documenti è stato contestato dall'attore.
Da tanto si evince che i rapporti contrattuali da cui scaturisce il credito de quo risalgono al 2003.
Giova sottolineare che la Circolare di CA d'Italia n. 139/1991 stabilisce che la è tenuta a CP_1 interrompere la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi quando il debito è prescritto.
Quando un debito bancario è prescritto la banca non può più segnalare la sofferenza dal “mese in cui la prescrizione è maturata” anche se la situazione di sofferenza rimane visibile al sistema bancario per i successivi 36 mesi.
Con lettera raccomanda a.r. del 09\03\2005, ricevuta da in data 15\03\2005 (all.1 Parte_1 del fascicolo di parte convenuta), l'avv. Aldo Scippa, nell'interesse di Banco di MA SP, ha invitato e nella loro qualità di garanti di al pagamento del Parte_1 Controparte_5 Parte_2 debito della garantita.
A tale sollecito di pagamento ne sono seguiti altri: 1) lettera raccomandata a.r. del 06\11\2014, a firma dell'avv. Vincenzo Bovio, nell'interesse di (in qualità di Controparte_6 cessionaria del credito), indirizzata a e (all.2 fascicolo di parte Parte_1 Controparte_5
pagina 4 di 6 convenuta); 2) lettera raccomandata a.r. del 27\02\2015, a firma dell'avv. Vincenzo Bovio, nell'interesse di indirizzata a e Controparte_6 Parte_1 [...]
ricevuta da il 03\03\2015 (all.3 fascicolo di parte convenuta). CP_5 Parte_1
Tali missive, le quali non risultano essere state contestate dall'attore in via stragiudiziale e giudiziale, si reputano utili alla interruzione della prescrizione del credito vantato dall'istituto di credito nei confronti della e, quindi, del garante, Parte_2 Parte_1
Si rileva, altresì, che, era legittimata a richiedere il pagamento in quanto in data 20.11.2014, CP_7 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del
30.04.1999, aveva ceduto ad con contratto di cessione pro-soluto un pacchetto di Parte_3 crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U. CArio, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.11.2014 n. 139, e, contestualmente, aveva conferito ad l'incarico di svolgere l'attività di Parte_3 CP_7 amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei propri crediti.
A tanto si aggiunga che è stata acquisita al fascicolo di causa documentazione dalla quale si evince che nel momento in cui ha sottoscritto il preliminare di vendita in data 31\03\2017, di Parte_1 cui all'allegato 3 del fascicolo di parte attrice, fosse a conoscenza della propria esposizione debitoria.
Ci si riferisce ai seguenti documenti:
a) prospetto sintetico elaborato in data 01\09\2016 dalla CA d'Italia, Centrale dei Rischi (allegato 10 del fascicolo di parte attrice);
b) visura ordinaria della (all.13 fascicolo di parte convenuta, depositato Controparte_4 in uno alla memoria n.3 ex art. 183, co.6, cpc).
In particolare, dall'esame della visura di , si deduce che Controparte_4 [...]
in data 27\03\2015, è stato nominato institore di tale società. Parte_1
Dall'esame complessivo della documentazione versata in atti (lettere di messa in mora, visura di
, si deduce che l'attore fosse a conoscenza della esistenza del debito della da lui CP_4 Parte_2 garantito, e che, in dipendenza di tale posizione debitoria, l'istituto di credito avesse provveduto alla segnalazione del suo nominativo in Centrale Rischi.
Non può poi sottacersi che la segnalazione fosse circostanza, quantomeno conoscibile da parte dell'attore mediante l'ordinaria diligenza, sia per la preesistenza certa del debito sia per la posizione rilevante che occupava nella compagine societaria di Parte_1 Controparte_4
[...]
Tra l'altro, a seguito del deposito della già citata visura ordinaria relativa a Controparte_4 ed alle deduzioni spiegate da parte convenuta nella memoria ex art. 183, co.6, n.3, cpc,
[...]
pagina 5 di 6 relativamente alla posizione di rilievo occupata dall'attore nella società di credito, Parte_1 non ha sollevato contestazioni e non ha fornito alcun argomento utile a vincere la presunzione di conoscenza dell'avvenuta segnalazione del suo nominativo, essendosi, al contrario, limitato ad insistere nelle deduzioni formulate nell'atto di citazione.
Non può non osservarsi che l'entità dell'affare che si accingeva a concludere in Parte_1 virtù del preliminare del 31\03\2017, richiedeva diligenza e prudenza anche alla luce della preesistenza del debito insoluto della del quale egli era garante e del quale non può certo dirsi che non ne Parte_2 fosse ignaro.
Le spese liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando.
-rigetta la domanda dell'attore;
- condanna l'attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in OG il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa LO MA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LO MA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5517\2019 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Paolo Caputo, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio sito in Lucera alla via Livorno n.30 è elettivamente domiciliato;
attore contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Scippa , presso Controparte_1 P.IVA_1 il cui studio sito in OG alla Via Dante n.5 è elettivamente domiciliato;
convenuto motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Parte_1
OG la , chiedendo di: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed CP_1 extracontrattuale della ai sensi degli artt. 1715, 1374, 1375 e 2043 c.c., per Controparte_1
l'illegittima e/o ingiusta segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della d'Italia, CP_1 relativamente al periodo da febbraio 2015 a luglio 2017; - conseguentemente, condannare l' CP_1 al risarcimento dei danni nei confronti di quantificati, per i danni patrimoniali
[...] Parte_1 nella misura di € 480.363,17, per i danni non patrimoniali nella misura di € 1.696.500,00 o a quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi legali dal fatto illecito e rivalutazione monetaria, nonché alle spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che:
-nell'anno 2002, ha sottoscritto, nella sua qualità di coobbligato della società un rapporto di Parte_2
c\c presso (già Banco di MA), filiale di OG, con relativo scoperto in c\c e\o fido CP_1 bancario n.10744664001, nonché il contratto di finanziamento e\o mutuo chirografario recante nr.
744664003;
pagina 1 di 6 -con lettera raccomandata a.r. del 27\02\2015, la ha invitato al CP_1 Parte_1 pagamento della somma di € 70.236,52, quale debitoria dipendente dai detti rapporti bancari;
-con nota del 17\03\2015, l'attore ha contestato alla la richiesta di pagamento, poiché il CP_1 credito, ormai prescritto, era stato ceduto da a società Arena e poi alla CP_1 CP_2 [...]
Controparte_3
- con nota del 08/08/2017 (all.7 fascicolo parte attrice), la ha Controparte_4 comunicato a l'impossibilità della erogazione del mutuo a suo favore a causa della Parte_1 esistenza di una segnalazione in Centrale Rischi a sofferenza per € 58.500,00;
- a causa di tale segnalazione, l'attore non ha potuto concludere la stipula di un contratto definitivo per l'acquisto di unità immobiliari commerciali siti nel Comune di Lucera (FG), ed identificati in Catasto
Urbano al foglio 81, particelle 1401, sub. 81, 82 e 106 al prezzo di € 491.000,00, perdendo così la somma di € 80.363,17 (allegato 4 fascicolo di parte attrice) versata a titolo di caparra confirmatoria, in sede di stipula del contratto preliminare del 31/03/2017(allegato 3 fascicolo di parte attrice);
-in seguito a reclami di è stata disposta la cancellazione del nominativo Parte_1 nell'Archivio della Centrale Rischi della CA d'Italia, prima dalla Do Bank a far data da luglio 2017 limitatamente al perimetro e poi dalla per il periodo Febbraio Controparte_3 CP_1
2015 - luglio 2017;
- in dipendenza della condotta contra ius della , l'attore ha subito danni sia di natura CP_1 patrimoniale pari ad € 480.363,17 sia di natura non patrimoniale pari ad € 1.696.500,00.
Si è costituita in giudizio , la quale, ritenendo infondata ogni avversa deduzione, ha CP_1 chiesto al Tribunale di OG il rigetto della domanda dell'attore.
Con ordinanza del 20.01.2021, il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “
a) abbandono delle domande di lite in quanto – nei limiti di quanto emergente dalla delibazione propria di questa fase – il contegno anche soggettivo dell'attore, quale institore di
[...]
(di cui vi è prova documentale e come confermato da parte attrice Controparte_4 nella rispettiva memoria ex art. 183, 6 co., n. 3, c.p.c.) appare idoneo a interrompere il nesso causale ex artt. 1223, 1227 e 2056 c.c. rispetto al lamentato danno patrimoniale, mentre
l'azionato danno non patrimoniale e/o alla reputazione appare sprovvisto di specifiche allegazioni e/o di idonei elementi di valutazione;
b) spese di lite compensate;
c) rinunzia ad ogni ulteriore domanda;
d) abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c. con conseguente declaratoria di estinzione;
rammentato che l'eventuale rifiuto, senza giustificato motivo, della suddetta proposta sarà valutabile ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c.”.
pagina 2 di 6 Con nota difensiva depositata in data 22\04\2021, ha comunicato la sua adesione alla CP_1 proposta conciliativa del giudice;
invece, con nota del 17\09\2021, ha dichiarato Parte_1 la sua mancata adesione.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito spiegati.
Va preliminarmente osservato che anche il soggetto che presta garanzia fideiussoria può essere segnalato alla Centrale Rischi della CA D'Italia.
La segnalazione a sofferenza riguarda, tuttavia, la situazione finanziaria e creditizia del debitore principale e non implica, di per sé, uno stato di insolvenza del garante. L'intermediario finanziario è tenuto ad aggiornare la categoria di censimento delle “garanzie ricevute”, indicando se il credito è rimasto insoddisfatto perché la garanzia non è stata attivata o perché è stata attivata ma con esito negativo. Detta segnalazione non presuppone e non comunica al sistema creditizio lo stato di insolvenza del garante, ma solo il dato oggettivo dell'esito negativo della richiesta di pagamento inoltrata al fideiussore. In altre parole, l'eventuale inadempimento del debitore principale richiede solo l'indicazione, all'interno della Centrale dei Rischi, della circostanza che la garanzia sia stata attivata con esito negativo o che non sia stata attivata affatto.
La Circolare n. 139/1991 della CA d'Italia stabilisce che, in caso di inadempimento del soggetto garantito e di escussione infruttuosa della garanzia, la segnalazione riguardante il garante deve rimanere nella categoria “garanzie ricevute”, indicando lo stato “garanzia attivata con esito negativo”, fintanto che il rapporto garantito rimane in essere. Questa impostazione mira a mantenere la corretta funzione informativa della Centrale dei Rischi, evitando che il garante venga automaticamente classificato come soggetto inaffidabile solo per il fatto di aver prestato una fideiussione.
La segnalazione a sofferenza riguarda, infatti, la situazione finanziaria e creditizia del debitore principale e non implica, di per sé, uno stato di insolvenza del garante.
L'intermediario finanziario è tenuto ad aggiornare la categoria di censimento delle “garanzie ricevute”, indicando se il credito è rimasto insoddisfatto perché la garanzia non è stata attivata o perché è stata attivata ma con esito negativo ma, si badi bene, questa segnalazione non presuppone e non comunica al sistema creditizio lo stato di insolvenza del garante, ma solo il dato oggettivo dell'esito negativo della richiesta di pagamento inoltrata al fideiussore. In altre parole, l'eventuale inadempimento del debitore principale richiede solo l'indicazione, all'interno della Centrale dei Rischi, della circostanza che la garanzia sia stata attivata con esito negativo o che non sia stata attivata affatto.
Va sottolineato che con riferimento alle segnalazioni del 31 agosto 2016 e del 2 febbraio 2015 sono allegati in atti solo i prospetti sintetici e negli stessi è indicato solo il valore della garanzia. Per queste pagina 3 di 6 segnalazioni non è dato desumere se l'intermediario abbia segnalato che la garanzia era stata attivata o se la stessa fosse stata attivata con esito negativo.
In quelle successive, invece, si indica il tipo di garanzia come “garanzia personale di prima istanza”, si indica la garanzia come non attivata nonché il valore della garanzia stessa.
Come è facile intuire, mentre per le prime segnalazioni, alla stregua di quanto allegato da parte attrice, non è dato verificare l'esattezza dell'indicazione nella segnalazione dello stato della garanzia, nelle seconde la segnalazione è corretta.
La segnalazione effettuata correttamente consente all'intermediario che dovrà concedere un credito di verificare lo stato di solvenza del garante.
Le risultanze probatorie esaminate fanno ritenere che al momento della richiesta del mutuo alla Società finanziaria la segnalazione non consentisse di ritenere che la richiesta di garanzia fosse stata CP_4 attivata con esito negativo.
Fatte le necessarie premesse appena svolte, la doglianza di parte attrice si riferisce all'illegittimità della segnalazione per essere il credito prescritto.
Dagli atti di causa risulta la seguente documentazione:
- contratto di conto corrente sottoscritto in data 06\03\2003 da CA di MA SP e CO SR (all.7 del fascicolo di parte convenuta, depositato unitamente alla memoria nr.2 ex art. 183, comma 6);
-apertura di credito del 12\06\2003, sottoscritto dalla CA di MA e CO SR (all.9 del fascicolo di parte convenuta, depositato unitamente alla memoria nr.2 ex art. 183, comma 6).
Nessuno di tali documenti è stato contestato dall'attore.
Da tanto si evince che i rapporti contrattuali da cui scaturisce il credito de quo risalgono al 2003.
Giova sottolineare che la Circolare di CA d'Italia n. 139/1991 stabilisce che la è tenuta a CP_1 interrompere la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi quando il debito è prescritto.
Quando un debito bancario è prescritto la banca non può più segnalare la sofferenza dal “mese in cui la prescrizione è maturata” anche se la situazione di sofferenza rimane visibile al sistema bancario per i successivi 36 mesi.
Con lettera raccomanda a.r. del 09\03\2005, ricevuta da in data 15\03\2005 (all.1 Parte_1 del fascicolo di parte convenuta), l'avv. Aldo Scippa, nell'interesse di Banco di MA SP, ha invitato e nella loro qualità di garanti di al pagamento del Parte_1 Controparte_5 Parte_2 debito della garantita.
A tale sollecito di pagamento ne sono seguiti altri: 1) lettera raccomandata a.r. del 06\11\2014, a firma dell'avv. Vincenzo Bovio, nell'interesse di (in qualità di Controparte_6 cessionaria del credito), indirizzata a e (all.2 fascicolo di parte Parte_1 Controparte_5
pagina 4 di 6 convenuta); 2) lettera raccomandata a.r. del 27\02\2015, a firma dell'avv. Vincenzo Bovio, nell'interesse di indirizzata a e Controparte_6 Parte_1 [...]
ricevuta da il 03\03\2015 (all.3 fascicolo di parte convenuta). CP_5 Parte_1
Tali missive, le quali non risultano essere state contestate dall'attore in via stragiudiziale e giudiziale, si reputano utili alla interruzione della prescrizione del credito vantato dall'istituto di credito nei confronti della e, quindi, del garante, Parte_2 Parte_1
Si rileva, altresì, che, era legittimata a richiedere il pagamento in quanto in data 20.11.2014, CP_7 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del
30.04.1999, aveva ceduto ad con contratto di cessione pro-soluto un pacchetto di Parte_3 crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U. CArio, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.11.2014 n. 139, e, contestualmente, aveva conferito ad l'incarico di svolgere l'attività di Parte_3 CP_7 amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei propri crediti.
A tanto si aggiunga che è stata acquisita al fascicolo di causa documentazione dalla quale si evince che nel momento in cui ha sottoscritto il preliminare di vendita in data 31\03\2017, di Parte_1 cui all'allegato 3 del fascicolo di parte attrice, fosse a conoscenza della propria esposizione debitoria.
Ci si riferisce ai seguenti documenti:
a) prospetto sintetico elaborato in data 01\09\2016 dalla CA d'Italia, Centrale dei Rischi (allegato 10 del fascicolo di parte attrice);
b) visura ordinaria della (all.13 fascicolo di parte convenuta, depositato Controparte_4 in uno alla memoria n.3 ex art. 183, co.6, cpc).
In particolare, dall'esame della visura di , si deduce che Controparte_4 [...]
in data 27\03\2015, è stato nominato institore di tale società. Parte_1
Dall'esame complessivo della documentazione versata in atti (lettere di messa in mora, visura di
, si deduce che l'attore fosse a conoscenza della esistenza del debito della da lui CP_4 Parte_2 garantito, e che, in dipendenza di tale posizione debitoria, l'istituto di credito avesse provveduto alla segnalazione del suo nominativo in Centrale Rischi.
Non può poi sottacersi che la segnalazione fosse circostanza, quantomeno conoscibile da parte dell'attore mediante l'ordinaria diligenza, sia per la preesistenza certa del debito sia per la posizione rilevante che occupava nella compagine societaria di Parte_1 Controparte_4
[...]
Tra l'altro, a seguito del deposito della già citata visura ordinaria relativa a Controparte_4 ed alle deduzioni spiegate da parte convenuta nella memoria ex art. 183, co.6, n.3, cpc,
[...]
pagina 5 di 6 relativamente alla posizione di rilievo occupata dall'attore nella società di credito, Parte_1 non ha sollevato contestazioni e non ha fornito alcun argomento utile a vincere la presunzione di conoscenza dell'avvenuta segnalazione del suo nominativo, essendosi, al contrario, limitato ad insistere nelle deduzioni formulate nell'atto di citazione.
Non può non osservarsi che l'entità dell'affare che si accingeva a concludere in Parte_1 virtù del preliminare del 31\03\2017, richiedeva diligenza e prudenza anche alla luce della preesistenza del debito insoluto della del quale egli era garante e del quale non può certo dirsi che non ne Parte_2 fosse ignaro.
Le spese liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando.
-rigetta la domanda dell'attore;
- condanna l'attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in OG il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa LO MA
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