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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2365/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2365/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], Argentina, residente in [...]Controparte_1
1532 timbre 6, Buenos Aires, Argentina;
, nato il [...] a Controparte_2
Buenos Aires, Argentina, residente in [...]1532 timbre 6, Buenos Aires, Argentina;
[...]
, nata il [...] a [...], Argentina, residente in [...]1532 Parte_1 timbre 6, Buenos Aires, Argentina;
, nato il [...] a [...] Controparte_3
Aires, Argentina, residente in [...]2145 pb 1, La Paternal, Buenos Aires, Argentina;
[...]
, nata il [...] a [...], Argentina, residente in [...]2145 pb 1, CP_4
La Paternal, Buenos Aires, Argentina;
, nato il [...] a Parte_2
Buenos Aires, Argentina, residente in Gavilan 595, Buenos Aires, Argentina tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31, come da procure autenticate e tradotte, nonché munita di Apostille, come in atti.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_5
resistente
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_5 chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano (in atti anche come Persona_1
), nato il [...] a [...], provincia di Reggio Calabria (Cfr. doc. in atti Persona_2
n.1), il quale, dopo essere emigrato in Argentina, aveva contratto matrimonio, il 6.12.1947 con
[...]
(Cfr. doc. in atti n. 3). Per_3
L'avo italiano, una volta emigrato in Argentina, era ivi deceduto il 4 dicembre 1985 (Cfr.doc. in atti n.19), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 2).
Dalla loro unione matrimoniale era nata in [...] la figlia (Cfr. doc. in atti Persona_4
n. 4) in data 12/04/1954.
Il 6/09/1972, aveva contratto matrimonio con , (Cfr. doc Persona_4 Persona_5 in atti n. 5) e dalla loro unione, erano nati tre figli:
, nato il [...] a [...], Argentina (Cfr. doc in atti n. Persona_6
6);
, nato il [...] a [...], Argentina, odierno ricorrente Controparte_1
(Cfr. doc in atti n. 10);
, nato il [...] a [...], Argentina, odierno Parte_2 ricorrente (Cfr. doc in atti n. 14).
In particolare, sulla discendenza di : Persona_6
In data 20.09.1996, aveva contratto matrimonio con Persona_6 Persona_7
cittadina argentina (Cfr. doc in atti n. 7). Da tele unione erano nati, a Buenos Aires
[...] in Argentina:
, nata il [...] (Cfr. doc in atti n.8) e Controparte_4 CP_3
, nato il [...] (Cfr. doc in atti n.9), entrambi odierni ricorrenti.
[...]
In particolare, sulla discendenza di : Controparte_1
In data 18/09/1998, aveva contratto matrimonio con Controparte_1 Persona_8
, cittadina argentina (Cfr. doc in atti n. 11). Da tele unione erano nati, a Buenos Aires in
[...]
Argentina:
, nato il [...] ((Cfr. doc in atti n. 12) e Controparte_2 Parte_1
, nata il [...] (Cfr. doc in atti n. 13), entrambi odierni ricorrenti.
[...]
La Difesa ha evidenziato che nonostante i ricorrenti avessero più volte tentato di prenotare un
2 appuntamento tramite il sito web del , attraverso il portale telematico “Prenot@mi” (Cfr. Parte_3 doc. in atti n.16 e 18), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non era stato possibile finalizzare la richiesta poiché il sistema ha segnalato che noi vi era disponibilità di posti (“Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti” oppure che “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, eccepiva che l'avo italiano fosse emigrato in Brasile (erroneamente poiché l'avo è emigrato in Argentina) prima dell'entrata in vigore della L. n. 555 del 1912 (circostanza non possibile in quanto l'avo italiano era nato un decennio dopo l'entrata in vigore Persona_1 della norma anzidetta, ossia il 10.09.1922).
La difesa, con note di trattazione scritta depositate sul canale telematico in data 18.05.2024, evidenziava la “nota condizione di sostanziale paralisi (che ad oggi perdura tenuto conto anche dei molteplici ulteriori tentativi eseguiti dai ricorrenti, cfr. doc. 18) degli Uffici preposti presso i competenti (doc. 16, doc. 17, doc. 18)”. Parte_4
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite R_
, nel tempo possano essere state tramutate in , presso l'Anagrafe di
[...] Persona_2
Stato Civile Argentina, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti
3 erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_6 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), Controparte_6 avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
4 Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti è , figlia del dante causa , Persona_4 Persona_1 nata in [...] il [...], ovvero in epoca post costituzionale.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_5
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza
5 necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano l'impossibilità di fissare un appuntamento tramite il portale “Prenot@mi” al fine della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato argentino.
Denunciavano, infatti, che “Ad oggi, tuttavia, i ricorrenti non sono riusciti a prenotare un appuntamento e quindi alcuna domanda è stata presa in esame atteso l'evidente il disservizio del sistema, né gli stessi hanno quindi ricevuto riscontro ai fini della convocazione da parte dell'Autorità adita, rivelando così una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.”.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n. 16, 17 e 18) si è evinto che il sistema ai tentativi di prenotazione, relativi al periodo da aprile a settembre 2023 a maggio 2024, ha risposto con messaggi automatici del seguente tenore: “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto
l'agenda viene aggiornata regolarmente.” e “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” o, ancora, Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti.
E' consigliabile ricontrollare frequentemente in quanto nuovi appuntamenti prenotabili vengono aggiunti ogni settimana”
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa da dante causa ai propri figli e da questi ai nipoti.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano (in atti anche come Persona_1 Per_2
), nato il [...] a [...] (Cfr. doc. in atti n.1), il quale era deceduto in
[...]
Argentina il 4 dicembre 1985 (Cfr.doc. in atti n.19), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 2).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
05/04/2023, dal Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel
Registro Nazionale degli Elettori in cui sono iscritti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di anni 16 e gli argentini naturalizzati a partire da anni 18, non risulta iscritto alla data sotto indicata,
6 , e/o , nato a [...], Reggio Calabria, Italia, il 10/09/1922, R_ R_ Per_2 deceduto”.
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai Persona_1 propri figli e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti,
, nato il [...] a [...], Argentina;
Controparte_1 CP_2
, nato il [...] a [...], Argentina;
, nata il
[...] Parte_1
16/06/2003 a Buenos Aires, Argentina;
, nato il [...] a Controparte_3
Buenos Aires, Argentina;
, nata il [...] a [...], Controparte_4
Argentina; , nato il [...] a [...], Argentina, il Parte_2 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
7 – compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 01/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2365/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], Argentina, residente in [...]Controparte_1
1532 timbre 6, Buenos Aires, Argentina;
, nato il [...] a Controparte_2
Buenos Aires, Argentina, residente in [...]1532 timbre 6, Buenos Aires, Argentina;
[...]
, nata il [...] a [...], Argentina, residente in [...]1532 Parte_1 timbre 6, Buenos Aires, Argentina;
, nato il [...] a [...] Controparte_3
Aires, Argentina, residente in [...]2145 pb 1, La Paternal, Buenos Aires, Argentina;
[...]
, nata il [...] a [...], Argentina, residente in [...]2145 pb 1, CP_4
La Paternal, Buenos Aires, Argentina;
, nato il [...] a Parte_2
Buenos Aires, Argentina, residente in Gavilan 595, Buenos Aires, Argentina tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31, come da procure autenticate e tradotte, nonché munita di Apostille, come in atti.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore. Controparte_5
resistente
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_5 chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano (in atti anche come Persona_1
), nato il [...] a [...], provincia di Reggio Calabria (Cfr. doc. in atti Persona_2
n.1), il quale, dopo essere emigrato in Argentina, aveva contratto matrimonio, il 6.12.1947 con
[...]
(Cfr. doc. in atti n. 3). Per_3
L'avo italiano, una volta emigrato in Argentina, era ivi deceduto il 4 dicembre 1985 (Cfr.doc. in atti n.19), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 2).
Dalla loro unione matrimoniale era nata in [...] la figlia (Cfr. doc. in atti Persona_4
n. 4) in data 12/04/1954.
Il 6/09/1972, aveva contratto matrimonio con , (Cfr. doc Persona_4 Persona_5 in atti n. 5) e dalla loro unione, erano nati tre figli:
, nato il [...] a [...], Argentina (Cfr. doc in atti n. Persona_6
6);
, nato il [...] a [...], Argentina, odierno ricorrente Controparte_1
(Cfr. doc in atti n. 10);
, nato il [...] a [...], Argentina, odierno Parte_2 ricorrente (Cfr. doc in atti n. 14).
In particolare, sulla discendenza di : Persona_6
In data 20.09.1996, aveva contratto matrimonio con Persona_6 Persona_7
cittadina argentina (Cfr. doc in atti n. 7). Da tele unione erano nati, a Buenos Aires
[...] in Argentina:
, nata il [...] (Cfr. doc in atti n.8) e Controparte_4 CP_3
, nato il [...] (Cfr. doc in atti n.9), entrambi odierni ricorrenti.
[...]
In particolare, sulla discendenza di : Controparte_1
In data 18/09/1998, aveva contratto matrimonio con Controparte_1 Persona_8
, cittadina argentina (Cfr. doc in atti n. 11). Da tele unione erano nati, a Buenos Aires in
[...]
Argentina:
, nato il [...] ((Cfr. doc in atti n. 12) e Controparte_2 Parte_1
, nata il [...] (Cfr. doc in atti n. 13), entrambi odierni ricorrenti.
[...]
La Difesa ha evidenziato che nonostante i ricorrenti avessero più volte tentato di prenotare un
2 appuntamento tramite il sito web del , attraverso il portale telematico “Prenot@mi” (Cfr. Parte_3 doc. in atti n.16 e 18), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non era stato possibile finalizzare la richiesta poiché il sistema ha segnalato che noi vi era disponibilità di posti (“Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti” oppure che “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, eccepiva che l'avo italiano fosse emigrato in Brasile (erroneamente poiché l'avo è emigrato in Argentina) prima dell'entrata in vigore della L. n. 555 del 1912 (circostanza non possibile in quanto l'avo italiano era nato un decennio dopo l'entrata in vigore Persona_1 della norma anzidetta, ossia il 10.09.1922).
La difesa, con note di trattazione scritta depositate sul canale telematico in data 18.05.2024, evidenziava la “nota condizione di sostanziale paralisi (che ad oggi perdura tenuto conto anche dei molteplici ulteriori tentativi eseguiti dai ricorrenti, cfr. doc. 18) degli Uffici preposti presso i competenti (doc. 16, doc. 17, doc. 18)”. Parte_4
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite R_
, nel tempo possano essere state tramutate in , presso l'Anagrafe di
[...] Persona_2
Stato Civile Argentina, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti
3 erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_6 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), Controparte_6 avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
4 Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti è , figlia del dante causa , Persona_4 Persona_1 nata in [...] il [...], ovvero in epoca post costituzionale.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_5
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza
5 necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano l'impossibilità di fissare un appuntamento tramite il portale “Prenot@mi” al fine della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato argentino.
Denunciavano, infatti, che “Ad oggi, tuttavia, i ricorrenti non sono riusciti a prenotare un appuntamento e quindi alcuna domanda è stata presa in esame atteso l'evidente il disservizio del sistema, né gli stessi hanno quindi ricevuto riscontro ai fini della convocazione da parte dell'Autorità adita, rivelando così una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.”.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n. 16, 17 e 18) si è evinto che il sistema ai tentativi di prenotazione, relativi al periodo da aprile a settembre 2023 a maggio 2024, ha risposto con messaggi automatici del seguente tenore: “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto
l'agenda viene aggiornata regolarmente.” e “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” o, ancora, Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti.
E' consigliabile ricontrollare frequentemente in quanto nuovi appuntamenti prenotabili vengono aggiunti ogni settimana”
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa da dante causa ai propri figli e da questi ai nipoti.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano (in atti anche come Persona_1 Per_2
), nato il [...] a [...] (Cfr. doc. in atti n.1), il quale era deceduto in
[...]
Argentina il 4 dicembre 1985 (Cfr.doc. in atti n.19), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 2).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
05/04/2023, dal Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel
Registro Nazionale degli Elettori in cui sono iscritti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di anni 16 e gli argentini naturalizzati a partire da anni 18, non risulta iscritto alla data sotto indicata,
6 , e/o , nato a [...], Reggio Calabria, Italia, il 10/09/1922, R_ R_ Per_2 deceduto”.
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai Persona_1 propri figli e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti,
, nato il [...] a [...], Argentina;
Controparte_1 CP_2
, nato il [...] a [...], Argentina;
, nata il
[...] Parte_1
16/06/2003 a Buenos Aires, Argentina;
, nato il [...] a Controparte_3
Buenos Aires, Argentina;
, nata il [...] a [...], Controparte_4
Argentina; , nato il [...] a [...], Argentina, il Parte_2 diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
7 – compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 01/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
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