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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 454/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 454/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MALTA FABRIZIO
e da
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MALTA FABRIZIO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 22/02/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 A) i coniugi vivranno separati nel reciproco mutuo rispetto, autorizzandosi fin da ora al rilascio del passaporto e dei documenti di espatrio;
B) la moglie potrà continuare a vivere ed abitare, con i figli Parte_1
e , nella casa coniugale sita in Lodi via Tiziano Zalli n. 28, di Per_1 Per_2
proprietà del marito sig. , così identificata foglio 61, numero 351, Parte_2
Sub.10 A/3, e provvederà a farsi carico di tutte le spese ordinarie (utenze) nonché spese condominiali, ad eccezione di quelle spese considerate straordinarie;
C) il sig. provvederà a trasferire altrove la propria residenza entro e Parte_2
non oltre sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
D) Il sig. verserà entro il 15 di ogni mese a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento dei figli e , alla sig.ra , la somma Per_1 Per_2 Parte_1
Org_ di Euro 750,00, oltre rivalutazione annuale finchè gli stessi non si renderanno economicamente indipendenti, mentre le spese straordinarie verranno ripartite in ragione della metà in capo a ciascun genitore secondo i criteri previsti dalle Linee guida di cui alla nota del CNF 2017, Protocollo AMM/30/11/17 030639U:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa pagina 2 di 6 concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d' istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici,
pagina 3 di 6 analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO ln relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DEDUCIBILITA' FISCALE
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
E) La sig.ra ed il sig. dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e di non vantare pretese al proprio mantenimento l'una nei confronti dell'altro;
F) La sig.ra ed il sig. danno atto che ogni altra Parte_1 Parte_2
questione anche economica è già stata precedentemente risolta tra gli stessi e ribadiscono di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra a questo riguardo;
G) I coniugi si obbligano a comunicarsi eventuali cambi di residenza nonché a trasmettersi le dichiarazioni dei redditi o similari a semplice richiesta della parte interessata;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno pagina 4 di 6 dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Codogno in data 16.5.1998 (matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 07- parte II – Serie A – Anno 1998) e dalla loro unione sono nati due figli, Per_1
in data 11.7.1999 e in data 23.5.2033, entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
autosufficienti.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e IN TI i Parte_1
quali si sono sposati con matrimonio concordatario in Codogno in data 16.5.1998; matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 07- parte
II – Serie A – Anno 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 5 di 6 3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codogno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 22/03/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 454/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MALTA FABRIZIO
e da
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MALTA FABRIZIO
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 22/02/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6 A) i coniugi vivranno separati nel reciproco mutuo rispetto, autorizzandosi fin da ora al rilascio del passaporto e dei documenti di espatrio;
B) la moglie potrà continuare a vivere ed abitare, con i figli Parte_1
e , nella casa coniugale sita in Lodi via Tiziano Zalli n. 28, di Per_1 Per_2
proprietà del marito sig. , così identificata foglio 61, numero 351, Parte_2
Sub.10 A/3, e provvederà a farsi carico di tutte le spese ordinarie (utenze) nonché spese condominiali, ad eccezione di quelle spese considerate straordinarie;
C) il sig. provvederà a trasferire altrove la propria residenza entro e Parte_2
non oltre sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
D) Il sig. verserà entro il 15 di ogni mese a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento dei figli e , alla sig.ra , la somma Per_1 Per_2 Parte_1
Org_ di Euro 750,00, oltre rivalutazione annuale finchè gli stessi non si renderanno economicamente indipendenti, mentre le spese straordinarie verranno ripartite in ragione della metà in capo a ciascun genitore secondo i criteri previsti dalle Linee guida di cui alla nota del CNF 2017, Protocollo AMM/30/11/17 030639U:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa pagina 2 di 6 concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d' istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici,
pagina 3 di 6 analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO ln relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DEDUCIBILITA' FISCALE
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
E) La sig.ra ed il sig. dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e di non vantare pretese al proprio mantenimento l'una nei confronti dell'altro;
F) La sig.ra ed il sig. danno atto che ogni altra Parte_1 Parte_2
questione anche economica è già stata precedentemente risolta tra gli stessi e ribadiscono di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra a questo riguardo;
G) I coniugi si obbligano a comunicarsi eventuali cambi di residenza nonché a trasmettersi le dichiarazioni dei redditi o similari a semplice richiesta della parte interessata;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno pagina 4 di 6 dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Codogno in data 16.5.1998 (matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 07- parte II – Serie A – Anno 1998) e dalla loro unione sono nati due figli, Per_1
in data 11.7.1999 e in data 23.5.2033, entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
autosufficienti.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e IN TI i Parte_1
quali si sono sposati con matrimonio concordatario in Codogno in data 16.5.1998; matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 07- parte
II – Serie A – Anno 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 5 di 6 3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codogno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 22/03/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Maria Teresa Latella
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