Sentenza 16 giugno 2023
Ordinanza collegiale 20 marzo 2024
Decreto collegiale 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2023
N. 00897/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01960/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1960 del 2021, proposto da
RI SA UR e MA UR, rappresentati e difesi dall’avvocato Gianfranco Laviola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Belmonte Calabro, non costituito in giudizio;
per la condanna
- alla restituzione dei terreni di proprietà dei ricorrenti ovvero all’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;
- al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla illegittima occupazione da parte del Comune di Belmonte Calabro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I fratelli RI SA UR e MA UR, odierni ricorrenti, espongono di essere proprietari del terreno sito nel Comune di Belmonte Calabro, censito catastalmente al foglio 35, partita 6152, particella 54.
Il suddetto appezzamento di terreno veniva incluso dal Comune nel progetto per lavori di “ ristrutturazione e ripristino ambientale zona Cittadella ”, approvato con deliberazione n. 145 dell’11 dicembre 1979.
In data 26 agosto 1980, veniva emesso il decreto di occupazione d’urgenza, rispetto alla cui efficacia veniva stabilito che, salvo conversione in espropriazione definitiva, “ non potrà durare oltre 5 anni dalla data d’immissione in possesso ”.
In data 17 novembre 1980, il Comune di Belmonte Calabro provvedeva all’immissione in possesso dei beni occupati d’urgenza.
Al decreto di occupazione d’urgenza, tuttavia, non faceva seguito il decreto d’esproprio.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i sig.ri RI SA UR e MA UR agiscono nei confronti del Comune di Belmonte Calabro per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del procedimento espropriativo avviato con deliberazione n. 145 dell’11 dicembre 1979 e decreto di occupazione del 26 agosto 1980, seguito dall’immissione nel possesso del fondo di proprietà dei ricorrenti, chiedendo, altresì, il rilascio del bene illegittimamente occupato, previa sua rimessione in pristino, ovvero l’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.
Il Comune di Belmonte Calabro, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 24 maggio 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che, allorquando - come nel caso in esame - il termine di occupazione in via temporanea e urgente di un fondo sia giunto a scadenza, senza che sia stato emesso il decreto di esproprio o che siano stati adottati atti ad esso equipollenti, idonei a trasferire la proprietà del cespite al patrimonio pubblico, “ il perdurare dell’apprensione del suolo da parte dell’amministrazione integra gli estremi dell’illecito permanente (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2; sez. IV, 1° agosto 2017, n. 3838; 30 agosto 2017, n. 4106; 18 maggio 2018, n. 3009; 18 febbraio 2019, n. 1121; 21 marzo 2019, n. 1869; 13 maggio 2019, n. 3070; 31 maggio 2019 n. 3658), fondante unicamente la condanna dell’amministrazione medesima alla restituzione del bene all’avente diritto ed al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della sua disponibilità per tutta la durata dell’occupazione, restando, comunque, salva la facoltà di provvedere ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 ” (T.A.R. Campania sez. II - Salerno, 10 ottobre 2022, n. 2634).
Persistendo ad oggi la situazione d’illegittima occupazione del fondo di proprietà dei ricorrenti, è predicabile, a carico dell’Amministrazione resistente, l’obbligo di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, mediante eliminazione dell’illiceità prodottasi.
Il Comune di Belmonte Calabro è quindi chiamato ad adottare, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza, un provvedimento col quale alternativamente:
a) acquisisca non retroattivamente il bene ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;
b) restituisca il fondo occupato.
Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione:
- dovrà prevedere che, entro il termine di trenta giorni, sia corrisposto al proprietario il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale, detratte le somme eventualmente già erogate, maggiorate dell’interesse legale;
- dovrà recare l’indicazione delle circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
- dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto, sotto la condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito, effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
- sarà soggetto a trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale.
Sia nell’ipotesi a) che nell’ipotesi b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore di parte ricorrente ed a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul detto valore venale per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l’espropriazione (cfr., T.A.R. Campania sez. II - Salerno, 5 ottobre 2022, n. 2556).
In accoglimento, poi, della richiesta avanzata dai ricorrenti, nell’eventualità che allo spirare del termine sopra indicato dovesse perdurare l’inerzia dell’intimata Amministrazione, il Collegio nomina sin d’ora l’organo commissariale, individuandolo nel Prefetto di Cosenza, o suo delegato, con il compito di attivarsi su istanza di parte, al fine di determinarsi secondo quanto sopra indicato entro complessivi novanta giorni.
Il compenso del Commissario ad acta , per l’eventuale attività svolta, sarà liquidato con separato provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- accerta l’obbligo giuridico del Comune di Belmonte Calabro di provvedere alla restituzione del fondo illegittimamente occupato di proprietà di parte ricorrente ovvero alla sua acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- condanna il Comune di Belmonte Calabro al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, secondo quanto stabilito in parte motiva;
- nomina sin d’ora il Prefetto di Cosenza, o suo delegato, quale Commissario ad acta , che dovrà attivarsi, su istanza di parte ed in caso di perdurante inerzia dell’intimata Amministrazione, nei modi e nei termini indicati in parte motiva;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Alberto Ugo, Referendario
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO