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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - in persona del Giudice dott.
Ciro Caccaviello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23100 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(codice fiscale assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Raffaele Squeglia, (C.F.
) giusta allegata procura ad lites per notar C.F._1
in del 15.9.2022, domiciliato in presso la casa Per_1 Pt_1 Pt_1
comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo.
OPPONENTE
E
Codice Fiscale, Registro delle Imprese e Controparte_1
Partita Iva n. rappresentata e difesa dall'avv. Giulio P.IVA_2
Rotoli (C.F. presso il quale elett.te domicilia in C.F._2
sentenza proc. n. 23100/22 r.g. pag. 1 alla Via Giordano Bruno 169, giusta di procura speciale alle liti Pt_1
in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'opponente chiedeva revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese.
Il procuratore dell'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.10.22 il Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1
L'opponente, premesso che:
con d.i. n. 5864/22 l'opponente gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 8.018 oltre interessi a titolo di interessi moratori sul corrispettivo dovuto alla Cooperativa Strada Facendo per prestazioni relative all'attività di accoglienza di minori, pagato in ritardo il
2.11.21, nella qualità di cessionaria del credito;
deduceva che il credito in ordine al quale si controverte della corresponsione degli interessi non trae origine da una transazione commerciale bensì da convenzioni di natura pubblicistica;
non è, pertanto, applicabile il d.lgs. 231/02;
sentenza proc. n. 23100/22 r.g. pag. 2 chiedeva quindi revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente l'opposto e contestava la domanda dell'opponente, deducendo che:
la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione della normativa europea anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 9/11/2012, contenente “modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che ha ampliato l'ambito di applicazione della disciplina già dettata con il decreto legislativo n.
231 del 9 ottobre 2002;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 16.12.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opposta richiede il pagamento degli interessi al tasso di cui al d.lgs.
231/02, ovvero quello previsto per le transazioni commerciali, sulle somme corrisposte dal Comune in ritardo per prestazioni relative all'accoglienza di minori.
sentenza proc. n. 23100/22 r.g. pag. 3 Tali prestazioni sono state fornite sulla base di convenzioni stipulate sulla base dell'obbligo legale dell'ente di fornire assistenza ai minori una volta che sia stato destinatario di un ordine in tal senso dell'attività giudiziaria.
Il ritiene che la fonte legale dell'obbligo a contrarre escluda Pt_1
il carattere “commerciale” della transazione.
Tanto non è più condivisibile dopo la nuova formulazione della norma citata che, in ossequio alle direttive comunitarie, amplia l'oggetto della norma ad ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per i contratti in cui è parte una p.a..
Né può ritenersi che le convenzioni stipulate non abbiano carattere contrattuale solo perché corrispondono ad un'attività obbligata dell'ente locale: si tratta, comunque, di un rapporto di diritto privato non avente natura concessoria.
Gli interessi di mora per il ritardato pagamento vanno dunque computati al tasso ex D. Lgs. n. 231/02 poiché la convenzione conclusa tra il e la Parte_1 Controparte_2
, originaria creditrice, tesa a disciplinare l'accoglienza di
[...]
minori presso strutture della cooperativa, rientra tra le transazioni commerciali tenuto conto che costituisce “prestazione di servizi” ai sensi della norma suddetta.
sentenza proc. n. 23100/22 r.g. pag. 4 Ne consegue la debenza degli interessi anatocistici stante la capitalizzazione degli interessi moratori maturati, avvenuta con la proposizione della domanda giudiziale mediante il ricorso per d.i. ai sensi dell'art. 1283 cc.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo, ai minimi stante il carattere seriale della controversia.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n. 5864/22 proposta dal nei confronti Parte_1
di con atto di citazione notificato il 7.10.22, così Controparte_1
provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.540 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 13.3.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 23100/22 r.g. pag. 5