Ordinanza collegiale 20 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 17 settembre 2025
Sentenza breve 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 01/12/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ammendola, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento del 30.08.2024 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Avellino che dispone la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 04.07.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa MO SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 08.11.2024 e depositato il 14.11.2024, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato innanzi a questo Tribunale, ai fini dell’annullamento, il provvedimento emesso in data 30.08.2024 con cui è stata disposta la revoca del nulla al lavoro subordinato avente n. Prot. P-AV/L/Q/2022/100549 richiesto in data 02.01.2022 da -OMISSIS-, ai sensi del D.P.C.M del 21.12.2021.
1.1. La parte ha affidato la fondatezza del ricorso ai motivi di doglianza così rubricati: ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M DEL 21/12/2021 - OMESSA – INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA- DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER LA CONTRADDITTORIETA’ E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL D.P.C.M DEL 21/12/2021 IN RELAZIONE AL D. L.GVO 286/98 ED AL D.P.R. 394/1999. VIOLAZIONE PER MANCATA APPLICAZIONE DEGLI’ARTT. 7, 8 E 10-BIS DELLA LEGGE 241/90 E SUCC. MOD, VIOLAZIONE DELL’ART. 21 – SEPTIES DELLA LEGGE 241/90.
2. Si è costituita l’Amministrazione resistente con memoria in data 18.11.2024 e con articolata memoria difensiva ha poi concluso per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
3. All’esito dell’udienza camerale del 17.12.2024, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, al fine di una verifica, in particolare, circa la situazione alloggiativa dedotta dal ricorrente.
4. Alla camera di consiglio del 25.02.2025 con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare “ unicamente ai fini di una rivalutazione della posizione del ricorrente, previa verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa in materia, alla luce della nuova documentazione versata in giudizio, con precipuo riguardo alla certificazione di idoneità alloggiativa dell’immobile in -OMISSIS-, -OMISSIS-, (vd. deposito del 06.12.2024) ove, da accertamenti disposti, risulta effettivamente ospitato il richiedente; ”.
5. Con memoria del 12.09.2025 l’amministrazione resistente ha rappresentato di aver dato esecuzione all’ordinanza cautelare nelle more della definizione del giudizio di merito: le parti sono state convocate due volte, in data 28/04/2025 e in data 14/05/2025; alla prima convocazione si è presentato solo il lavoratore ricorrente, alla seconda nessuno si è presentato. Infine, il datore di lavoro ha fatto pervenire la rinuncia all'assunzione del lavoratore. Successivamente non è stata presentata alcuna istanza ulteriore da parte del ricorrente.
6. All’esito della camera di consiglio del 16.09.2025, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, dato atto che il ricorrente non ha depositato alcun atto o memoria per contestare le asserzioni di parte resistente né avanzato ulteriori domande in seno al procedimento, la Sezione ha prospettare alle parti un possibile profilo di improcedibilità del ricorso, in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse da parte del cittadino straniero assegnando termine per eventuali deduzioni sulla questione.
7. In data 21.11.2025 la difesa erariale ha depositato nota inviata al difensore del ricorrente dalla Prefettura di Avellino (Area IV - -OMISSIS- del 09/10/2025) con cui è stato rappresentato l’accoglimento di una istanza di subentro nelle more avanzata della società agricola “Papa” ed il trasferimento della pratica alla Prefettura di -OMISSIS- per competenza.
8. All’udienza del 25.11.2025, nel corso della quale la difesa erariale ha confermato le suddette circostanze, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Difatti, in assenza di deduzioni ad opera di parte ricorrente ed alla luce delle ultime allegazioni di causa, non risulta più ravvisabile alcun interesse attuale e concreto in capo al richiedente tale da imporre un vaglio di merito del proposto ricorso.
Del resto, a conferma del riscontrato difetto del permanere di un reale interesse ad agire, si pone ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. anche la stessa condotta processuale serbata dal ricorrente, il quale, successivamente all’adozione delle richiamate ordinanze rese da questa Sezione, ha omesso di depositare ulteriori documenti e scritti difensivi.
10. Per quel che concerne le spese di lite, tenuto conto della modalità di definizione del contenzioso, il Tribunale reputa congruo disporne l’integrale compensazione tra i contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IE SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
MO SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO SA | IE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.