Articolo 563 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 562Articolo 564
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9 ottobre 2010
Art. 563. Collegio medico legale 1. L'onere derivante dalle disposizioni sul Collegio medico legale di cui all'articolo 189, grava sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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