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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4185 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra
TRA
, codice fiscale , , codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale , , codice fiscale C.F._2 Parte_3 C.F._3
P.I. , P.I. e codice Parte_4 P.IVA_1 Controparte_1 fiscale , codice fiscale , tutti rappresentati e difesi, per P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 procura in atti, dagli Avv.ti FRATANTONI LORENZO e MEGLIO ARTURO
APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE E (C.F. , quale società procuratrice di (C.F. Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Luigi Borlone nonché dall'Avv. P.IVA_5
XE PE;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la ., quale società procuratrice di , conveniva in giudizio CP_3 Controparte_4 Parte_1
, nonché , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 CP_2
esponendo che:
[...]
-in data 3.7.2009, la (dichiarata fallita), al fine di realizzare un complesso Controparte_5 residenziale in Cortina D'Ampezzo, aveva stipulato con la due contratti di Controparte_6 finanziamento a medio termine attraverso cui la banca si era impegnata a concedere alla società un finanziamento fondiario di € 4.000.000,00 ed un altro di € 1.000.000,00;
-l'adempimento della debitrice principale era stato garantito tramite fideiussione dalla PR.EC SP.
e da (legale rappresentante della e della stessa PR.EC SP.); Parte_1 Controparte_5
-tale credito era stato ceduto pro soluto dalla banca creditrice alla ai sensi e per gli Controparte_7 effetti degli artt. 1 e 4 L. 130/1999 con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9.6.2012 (in data 21.12.2015 il credito in oggetto era stato poi ulteriormente ceduto pro soluto dalla Controparte_7 alla ); Controparte_4
-l'attrice, divenuta titolare del credito in questione, a fronte dell'inadempienza della debitrice principale e dei garanti, aveva ricorso in sede monitoria nei confronti dei due fideiussori;
-in data 12.4.2013 il Tribunale di Milano aveva emesso d.i. n. 14490/2013 dell'importo di € 3.400.000,00 nei confronti della PR.EC SP. e di , in veste di garanti della Parte_1 [...]
; CP_5
-in forza del protratto inadempimento, aveva promosso varie procedure esecutive i cui esiti si erano rivelati insufficienti a soddisfare il credito vantato, tra cui il pignoramento delle quote di partecipazione al capitale sociale della e della di titolarità di Controparte_1 CP_2 [...]
; Pt_1
-nell'ambito della suddetta procedura aveva appreso che in data 18.5.2015, con due Parte_1 atti distinti, aveva alienato l'intera sua partecipazione nella e nella Controparte_1 CP_2 in favore della in persona dell'Amministratore Unico Parte_4 Parte_2
(figlio di ); Parte_1
-la partecipazione nella , dell'importo di nominali € 105.000,00 (19,81% del Controparte_1 capitale sociale), era stata ceduta con un prezzo fissato in € 10.000,00;
-la partecipazione nella dell'importo di nominali € 9.620,00 (9,74% del capitale sociale) CP_2 era stata ceduta con un prezzo fissato in € 9.740,00, mentre in pari data la coniuge del
[...]
aveva ceduto l'1% della propria quota societaria in del valore nominale di € Pt_1 CP_2
988,00, al prezzo fissato in € 150.000,00;
acquirente delle suddette quote, era risultata appartenere alla famiglia Parte_5
: , e erano rispettivamente i figli e la Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_8 nuora di;
Parte_1
-con verbale d'assemblea straordinaria del 24.5.2016 la , a fronte di asserite Controparte_1 perdite patrimoniali di € 2.789.757,00, aveva deliberato il ripianamento delle suddette perdite e la ricostituzione del capitale sociale all'importo di € 10.000,00 mediante emissione di partecipazioni da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi già detenuta;
-la sottoscrizione non era stata esercitata dalla e a fronte di ciò il capitale Parte_4 sociale della era passato da € 530.000,00 a € 10.000,00 ed era stato ripartito Controparte_1 unicamente tra i due soci e rispettivamente titolari di una Parte_3 Parte_2 partecipazione di € 9.740,00 e di € 530,00; -tuttavia, la delibera di riduzione del capitale sociale della ex art. 2482 ter c.c. Controparte_1 del 24.5.2016 era stata assunta in violazione degli artt. 2379 e 2423 c.c. in quanto: 1) emanata sulla base di una situazione patrimoniale viziata da una posta falsa e ingannevole costituita dall'azzeramento delle partecipazioni in altre società di cui non era stato fornito alcun adeguato riscontro documentale;
2) era in contrasto con altre voci del bilancio, in particolare con la voce dei crediti esigibili entro l'anno successivo, pari ad € 2.153.188,00; 3) non era stato concesso il termine per l'esercizio dell'opzione ex art. 2481 c.c.;
-le cessioni di quote della e della poste in essere da Controparte_1 CP_2 [...]
erano atti invalidi ai sensi dell'art.1414 c.c. in quanto le parti avevano cercato di far apparire Pt_1 all'esterno la costituzione di un rapporto di cessione in realtà inesistente essendo le partecipazioni rimaste di fatto nella disponibilità del cedente e, in ogni caso, era stato pattuito un corrispettivo inadeguato e sproporzionato rispetto al valore reale delle quote cedute;
-in ogni caso, i suddetti atti di cessione non potevano che essere dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. in quanto: 1) erano stati scientemente posti in essere dal debitore con l'unica finalità di sottrarre beni alla garanzia del creditore;
2) era palese la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo cessionario giacché questa era rappresentata dall'amministratore Parte_4 unico , figlio di;
3) era evidente il pregiudizio subito dal creditore Parte_2 Parte_1 che si era avveduto della cessione dopo aver azionato un pignoramento ai sensi dell'art. 2741 c.c. su tutte le quote sociali detenute da e in considerazione del prezzo pattuito, di gran Parte_1 lunga inferiore al valore reale nominale dei beni alienati;
-i menzionati negozi giuridici, pur autonomi e distinti, avevano fatto tutti parte di un complesso artifizio attuato dal debitore e dai suoi familiari con l'unico scopo di frodare i creditori, cagionando all'attrice un danno così configurabile: il lucro cessante era rappresentato dal mancato profitto generato dalla sottrazione di risorse liquide dal capitale della . di cui avrebbe potuto CP_3 disporre se avesse riscosso per tempo il credito;
il danno emergente era consistito negli esborsi sostenuti per agire per il recupero del credito non solo in sede esecutiva ma anche nel presente giudizio. Premesso ciò, la parte attrice chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, per i motivi tutti indicati in narrativa e da intendersi qui ritrascritti, anche per relationem, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, e previa ogni più opportuna declaratoria di legge, così giudicare: Nel merito, in via principale: -per tutte le ragioni suesposte, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o illegittimità e/o la simulazione della delibera assembleare della società (C.F. Controparte_1
) di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, con ogni conseguente statuizione P.IVA_2 di legge e, per l'effetto, - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità, l'invalidità,
l'illegittimità e/o l'annullamento e/o la simulazione della delibera assembleare del 24 maggio 2016
(Rep. 79378 – raccolta 13587 – a rogito Notaio ) della società Persona_1 Controparte_1
(C.F. ) relativa al ripianamento delle perdite, all'azzeramento e alla ricostituzione
[...] P.IVA_2 del capitale sociale ex art. 2482 ter, nonché di ogni altro atto successivo alla suddetta delibera qui impugnata e/o da essa derivato con ogni opportuna declaratoria di legge;
- ordinarsi la trascrizione e/o l'iscrizione della suddetta decisione nel Registro delle Imprese e presso ogni altro competente Ufficio;
Ancora nel merito, in via principale: - per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse, sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott. , Rep. 76926 tramite Persona_1 cui il sig. ha venduto ad l'intera partecipazione nella Parte_1 Parte_4
per essere lo stesso simulato ex art. 1414 e ss. c.c.; - accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità del contratto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse, sottoscritto in Roma il 17 giugno 2015, rogito Notaio dott. , Rep. 76927 tramite Persona_1 cui il sig. ha venduto ad l'intera partecipazione nella Parte_1 Parte_4
per essere lo stesso simulato ex art. 1414 e ss. c.c.; Nel merito, in via subordinata: - CP_2 per tutti i motivi esposti in narrativa, e qui da intendersi richiamati e riscritti, dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti CP_3 alle stesse sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott. , Rep. Persona_1
76926 tramite cui il sig. ha venduto ad l'intera Parte_1 Parte_4 partecipazione nella;
e, per l'effetto, revocare ex art. 2901 c.c. il contratto di Controparte_1 cessione di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse, sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, registrato il 21 maggio 2015 a rogito notaio dott. , Rep. 76926 ed Persona_1 accertare il diritto dell'esponente di sottoporre gli stessi beni ad esecuzione ai sensi dell'art. 2902 c.c.
- dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto di vendita di quote sociali e relativi CP_3 diritti comunque inerenti alle stesse sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott.
, Rep. 76927 tramite cui il sig. ha venduto ad Persona_1 Parte_1 [...]
l'intera partecipazione nella;
e, per l'effetto, revocare ex art. 2901 c.c. Parte_4 CP_2 il contratto di cessione di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse, sottoscritto in
Roma il 18 maggio 2015, registrato il 17 giugno 2015 a rogito notaio dott. , Rep. Persona_1
76927 ed accertare il diritto dell'esponente di sottoporre gli stessi beni ad esecuzione ai sensi dell'art. 2902 c.c. – ordinare al competente Conservatore dei registri della CCIAA di Roma di provvedere alla trascrizione della domanda e della relativa sentenza. In ogni caso, nel merito: - accertare e dichiarare il comportamento gravemente fraudolento e contrario ai principi di correttezza e buona fede messo in atto dal debitore e dai figli e nella complessa operazione Parte_1 Pt_3 Parte_2 di cui si è dato conto nella narrativa che precede e, per questo titolo, condannarli al risarcimento di tutti i danni, demandando la loro quantificazione a separato giudizio…Con vittoria di spese e competenze, oltre al 15% di rimborso spese forfettario da calcolarsi sui compensi ex art. 2 D.M. n.
5572014, IVA e CPA come per legge…” Si costituivano in giudizio , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, deducendo, in via preliminare:
[...] Controparte_1 CP_2
-il difetto di competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese in relazione alle azioni revocatorie aventi ad oggetto gli atti di trasferimento delle quote sociali delle società Controparte_1
e alle domande revocatorie aventi ad oggetto le deliberazioni di riduzione e di
[...] CP_2 aumento del capitale sociale della e alle domande risarcitorie svolte dall'attrice; Controparte_1
-per le azioni revocatorie e per le azioni risarcitorie risultava competente il Tribunale di Roma (in composizione monocratica), sezioni ordinarie, trattandosi del foro generale dei convenuti oltre che del forum destinatae solutionis;
quanto alle azioni risarcitorie era competente il Tribunale di Milano (in composizione monocratica), sezioni ordinarie, quale forum delicti essendosi il lamentato danno prodotto sul patrimonio della avente sede in Milano;
CP_3
-l'inammissibilità delle impugnazioni relative alle delibere assembleari di riduzione e ricostituzione del capitale sociale della per scadenza del termine di cui all'art. 2379 ter c.c.; Controparte_1 -la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in relazione all'azione concernente l'impugnazione della delibera di aumento del capitale sociale della con riguardo al vizio di Controparte_1 mancata concessione del termine per l'esercizio del diritto di opzione ex art. 2481 bis c.2 c.c. e, in ogni caso, la sua inammissibilità per decorrenza del termine di decadenza ex art. 2479 ter c.1 c.c.;
-la conseguente carenza di interesse ad agire dell'attrice rispetto alle avverse domande volte all'invalidità ovvero all'inefficacia dell'atto di compravendita della quota sociale della
[...]
; CP_1
-la carenza di legittimazione attiva in capo alla con riferimento alle domande Controparte_4 risarcitorie, posto che la stessa affermava che il danno sarebbe stato subito dalla .. CP_3
Nel merito, le convenute chiedevano il rigetto delle domande attoree esponendo che:
-la delibera di riduzione del capitale sociale era stata un atto dovuto ai sensi dell'art. 2482 bis c.c. in quanto tutte le svalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni ex adverso contestate erano legittime e finanche dovute in ossequio al principio contabile della prudenza;
-i soggetti titolari delle quote della cessionaria avevano attività e Parte_4 patrimoni autonomi e distinti rispetto a quelli del cessionario e i rapporti di Parte_1 parentela e affinità attenevano ai motivi delle compravendite ed erano rimasti avulsi dalla causa della stesse;
Cont
-il prezzo della compravendita della quota della aveva rispecchiato la situazione CP_1 economico-patrimoniale della stessa società sia alla data del 18 maggio 2015 che alla data dell'avversa domanda in quanto, dal 2014 al 2016 la aveva subito un rilevante e Controparte_1 progressivo disequilibrio finanziario, economico e patrimoniale;
-il valore negativo del patrimonio netto e, quindi, di detta quota al momento della compravendita aveva determinato un arricchimento del patrimonio del debitore e non l'eventus damni asserito da parte attrice;
-la società versava in una evidente crisi finanziaria avendo generato, dal 2013 al 2016, CP_2 una sistematica produzione di perdite che aveva reso di fatto nullo il valore della quota detenuta da e la compravendita della stessa, così come di quella intestata a sua moglie, era Parte_1 considerabile alla stregua di un aiuto economico da parte dei figli di costoro;
-in ogni caso, la garanzia che il debitore aveva potuto offrire già al momento del sorgere del credito era, di fatto, nulla, per cui la banca aveva assunto il rischio di avere un fideiussore il cui patrimonio era incapiente;
-la domanda risarcitoria svolta da parte attrice era infondata, in quanto: 1) era insussistente l'elemento psicologico atteso che le cessioni delle quote erano state poste in essere con l'intento di aiutare il venditore;
2) le delibere assembleari impugnate erano atti dovuti e del resto riconducibili all'assemblea dei soci e non ad alcuni di essi;
3) quanto al lucro cessante, l'attrice aveva agito in via esecutiva solo tre anni dopo l'acquisto del credito;
4) quanto al danno emergente, le spese della procedura espropriativa presso terzi erano state rifuse;
le spese della procedura espropriativa mobiliare erano state rifuse in via parziale ma, considerato l'ammontare del credito, così era ragionevole attendersi;
la responsabilità per le spese sostenute nel tentativo di espropriare le quote sociali era esclusivamente dell'attrice che avrebbe potuto avvedersi della cessione medio tempore intervenuta. § 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ 1) DICHIARA la nullità della delibera assembleare della di approvazione del bilancio al 31.12.2015 Controparte_1
2) DICHIARA la nullità della delibera assembleare del 24 maggio 2016 (Rep. 79378 raccolta 13587
a rogito Notaio ) della relativa al ripianamento delle Persona_1 Controparte_1 perdite, all'azzeramento e alla ricostituzione del capitale sociale ex art. 2482 ter c.c.
3) DICHIARA la inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e nei confronti della J Invest SP. Quale mandataria della , dei seguenti negozi: Controparte_4
- l'atto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott. , Rep. 76926 mediante il quale Persona_1 Parte_1
ha venduto alla ESSERRE Cons ulting Srls. l'intera partecipazione nella
[...] Controparte_1
[...]
- l'atto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott. , Rep. 76927 mediante il quale Persona_1 Parte_1
ha venduto alla l'intera partecipazione nella
[...] Parte_4 CP_9
4) ON , , , la ., Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 la , la , queste ultime in persona dei propri rappresentanti p.t., in Controparte_1 CP_2 Con solido alla refusione, in favore della J Invest SP. quale mandataria della , delle Parte_6 spese di lite, che liquida in € 27.852,00 per compensi ed € 4.177,80 per spese oltre rimborso forfeta rio ed accessori come per legge;
5) PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico di
[...]
, , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
queste ultime in persona dei propri rappresentanti p.t.”. CP_2
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – respinta l'eccezione sulla competenza territoriale e funzionale - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…3. Per quanto concerne il merito, parte attrice chiede innanzitutto che venga accertata l'invalidità delle delibere di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale di ex art. 2482 ter c.c. del 24 maggio 2016 perché Controparte_1 assunte in violazione delle disposizioni di legge di cui agli artt. 2379, 2423 e ss. e 2481 bis c.c.
Segnatamente, l'attrice sostiene che la menzionata delibera assembleare sia nulla in quanto assunta sulla base di una situazione patrimoniale viziata da una posta falsa e ingannevole, che viene individuata nell'azzeramento delle partecipazioni della in altre società (Age Consulting, Sac Srl, Game Food Services Srl, Ergotest Controparte_1 Innovation, Enerqos, PRmotrice Slot Srl e PRmotrice Giochi SP). CP_2 Il bilancio di esercizio al 31.12.2015 allegato alla delibera ex art. 2482 ter c.c. per cui è causa dà atto che le svalutazioni degli investimenti effettuati negli esercizi precedenti, specie per quanto riguarda le partecipazioni, e dei crediti di finanziamento alle società partecipate avrebbero cagionato una posta passiva di € 2.663.791,00.
Parte attrice deduce che dette informazioni risulterebbero non corrispondenti a quanto emerge dai relativi bilanci delle società partecipate e che la posta passiva indicata non sarebbe supportata da una perizia e/o da una valida definizione.
Tale svalutazione, inoltre, stando alle prospettazioni dell'attrice, contrasterebbe con altre voci del bilancio e, in particolare, con la voce dei crediti esigibili entro l'anno successivo che ammonterebbero ad € 2.153.188,00.
Parte attrice chiede dunque che venga altresì accertata l'invalidità della delibera assembleare della società Controparte_1
[...
di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. Parte convenuta ha, da par suo, affermato la legittimità di tutte le svalutazioni ex adverso contestate, anche perché conformi al principio contabile della prudenza. Tanto premesso, sulla scorta della documentazione depositata, questo Tribunale ha disposto CTU contabile, chiedendo al consulente di verificare: “se -in relazione alle contestazioni sollevate da parte attrice nell'atto di citazione -il bilancio oggetto di impugnazione rappresenti in maniera chiara e veritiera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; -se erano effettivamente sussistenti i presupposti in base ai quali si è deliberato di procedere al ripianamento delle perdite, all'azzeramento ed alla ricostituzione del capitale sociale ex art. 2482 ter c.c.”. In ordine al primo dei suesposti quesiti, la CTU ha consentito di accertare che il bilancio di esercizio al 31.12.2015 in atti non fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
Controparte_1 Il Consulente dell'Ufficio –sulla base di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha infatti rilevato la presenza di plurime irregolarità nel documento in disamina, attentamente riassunte al paragrafo 3.9 della relazione peritale.
In particolare, il CTU ha evidenziato diversi rilievi idonei ad inficiare la regolarità dell'informativa fornita nel bilancio al
31.12.2015, la quale risulta non veritiera: laddove viene affermato che sono state svalutate le partecipazioni nelle società
Game Food Service Srl. in quanto tali svalutazioni non sono state operate;
laddove viene affermato che i dati CP_11 disponibili della Age Consulting Srl. sono quelli al 31.12.2014 quando in realtà sono quelli al 31.03.2016; laddove viene affermato che è stato applicato il “principio di competenza”, in quanto ciò avrebbe condotto a risultati diversi per quanto concerne la svalutazione della partecipazione nella Age Consulting Srl. nel bilancio 2014 e la svalutazione dell'intero credito verso la partecipata Sac Srl. nel bilancio 2014. Tale informativa, inoltre, stante quanto riportato dal CTU, risulta carente, laddove non viene esposto il processo di valutazione seguito per determinare il valore recuperabile della partecipazione nella Age Consulting Srl. e non viene dato atto degli esiti della verifica fiscale conclusasi in data 19.12.2014.
Il Perito nominato dal Tribunale ha altresì riferito che i dati del bilancio oggetto di analisi risultano irregolari, in quanto:
è stata omessa l'iscrizione della partecipazione nella Sac Srl. di € 41.390 e della corrispondente svalutazione, nonché del credito nei confronti della stessa società di € 2.327.274 e della corrispondente svalutazione parziale di euro 360.237; è stata iscritta la voce “opzione capitale Gr. Enerqos” di € 1.967.037, generata da indebita imputazione contabile, e viene fornita sul punto un'informativa fuorviante;
sono stati indebitamente iscritti il credito, non provato, verso la partecipata
Sac Srl. di € 15.007 e la conseguente svalutazione integrale dello stesso. Sulla scorta di tale ultimo rilievo, la svalutazione di tale indimostrato credito verso la partecipata Sac Srl. risulta non corretta e non doveva essere iscritta in bilancio in quanto priva di supporto ed operata in violazione del principio OIC 15.
Il Ctu ha inoltre verificato che risulta non corretta la svalutazione parziale di € 405.754 della partecipazione nella Ergotest Innovation S.A., sotto un duplice profilo: innanzitutto, in quanto priva di supporto ed operata in violazione del principio
OIC 21, nonché in violazione del principio di “costanza dei criteri di valutazione”; in secondo luogo, in considerazione del fair value determinato applicando il “metodo dei multipli” proposto dagli stessi consulenti tecnici di parte convenuta.
Risulta non corretta anche la svalutazione del credito di € 12.500 verso la partecipata Game Food Service Srl., in quanto priva di supporto ed operata in violazione del principio contabile OIC 15, nonché in violazione del principio di “costanza dei criteri di valutazione”.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il CTU ha concluso rilevando che la perdita iscritta nel bilancio al 31.12.2015 della va ritenuta non corretta, in quanto la rettifica delle svalutazioni irregolarmente iscritte determina Controparte_1 la corrispondente rettifica di tale perdita.
Si ritiene di condividere le conclusioni dell'elaborato peritale in quanto aderenti al quesito sottoposto e frutto di un'analisi accurata, motivata in modo dettagliato nonché aderente ai canoni normativi sostanziali e processuali, con riferimento anche alla parte relativa alle risposte alle osservazioni svolte dai convenuti.
Il CTU ha, dunque, correttamente operato la rettifica della perdita d'esercizio iscritta nel bilancio 2015, che in base al ricalcolo effettuato si è ridotta da € 2.789.757 a € 2.356.496.
Orbene, secondo l'art. 2423, comma 2, c.c., richiamato in apertura dall'art. 2478 bis c.c., iI bilancio “deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico di esercizio”.
Ne deriva che l'iscrizione di perdite nella realtà inesistenti, perché determinate dall'appostazione in bilancio di svalutazioni di partecipazioni e di crediti non veritiere o scorrette, è idonea a falsare la rappresentazione del risultato economico di esercizio e della situazione patrimoniale della società, in quanto espone un disavanzo patrimoniale superiore a quello reale. Ebbene, si reputa che il Legislatore abbia attribuito al bilancio la funzione di accertare periodicamente la situazione patrimoniale ed economica della società e di portare tale accertamento a conoscenza dei terzi, per la tutela di un interesse che trascende quello particolare dei singoli soci (Cass. n. 484/1969): in ragione tale funzione si ritiene che la disciplina del bilancio abbia natura imperativa (ex multis Cassazione civile sez. I, 13/03/2013, n.6220).
Ne consegue che -sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 27/2000- la delibera di approvazione del bilancio al 21.12.2015 è nulla per illiceità dell'oggetto in quanto non conforme a norme imperative poste a tutela di interessi generali che oltrepassano i limiti della compagine sociale.
4. Come già sopra riportato in premessa, la parte attrice ha chiesto altresì dichiararsi la nullità della delibera adottata ex art. 2482 ter c.c.
Giova evidenziare che la norma di cui all'art. 2482 ter c.c. -nell'ipotesi in cui si verifichino perdite in misura maggiore del terzo del capitale tali da ridurlo al disotto del minimo legale- pone a carico degli amministratori l'obbligo di convocare l'assemblea per la deliberazione concernente la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
L'assemblea ha, quindi, l'obbligo di procedere alla riduzione del capitale ed alla sua contestuale ricostituzione fino al minimo legale, non potendo, al contrario, riportare a nuovo le perdite e rinviare così la decisione all'esercizio successivo. In difetto di tali deliberazioni, si verificherà la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 c.c.
La norma costituisce una specificazione di quanto previsto all'art. 2482 bis c.c. e completa la disciplina della riduzione del capitale per perdite, prendendo in considerazione l'ipotesi in cui le stesse abbiano intaccato il capitale sociale, in modo tale da ridurlo al di sotto del minimo legale.
Sulla base delle disposizioni menzionate gli amministratori sono tenuti a sottoporre all'assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società che va redatta con i medesimi obblighi di chiarezza e precisione imposti per la redazione del bilancio di esercizio (Cass. n. 13503/2007) e che deve essere il più possibile aggiornata per fare in modo che l'assemblea sia dettagliatamente e adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della società medesima (Cass. 2.4.2007, n. 8221; Cass. 17.11.2005, n. 23269).
In questa prospettiva, la situazione patrimoniale può eventualmente essere surrogata dall'ultimo bilancio di esercizio, purché questo sia riferibile ad una data recente rispetto a quella di convocazione dell'assemblea, sempre che medio tempore non siano sopravvenuti fatti significativi (Cass., 2.4.2007, n. 8222; Cass. 13.1.2004, n. 5740; Cass. 13.1.2006, n.
543).
La deliberazione di azzeramento e reintegrazione assunta sulla base di una situazione patrimoniale non aggiornata è nulla in quanto le norme in oggetto sono strumentali alla tutela, non solo dell'interesse dei soci, ma anche dei terzi. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'operazione attuata con detta delibera ha la funzione di assicurare il rispetto del principio della corrispondenza fra capitale nominale e capitale reale, serve cioè a ricondurre il primo alla misura del secondo e, appunto per questo, esercita per sua natura (quanto meno) una duplice influenza: da un lato, nella sfera soggettiva dei soci, in specie incidendo sul loro interesse alla distribuzione degli utili;
dall'altro, all'esterno della compagine sociale, influendo sulla garanzia dei creditori sociali offerta loro dall'integrità del capitale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8221 del 02/04/2007).
Come noto, gli artt. 2379 e 2479 ter c.c. limitano i casi di nullità delle delibere assembleari alle ipotesi di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico- pratico del rapporto di società (cfr. ex plurimis, Cass. n. 15721 del 2005; n. 14799 del 2000; n. 3457 del 1999). Ciò chiarito, con la delibera in questione l'assemblea aveva recepito come presupposto per le operazioni sul capitale sociale il dato del bilancio al 31.12.2015 da cui erano emerse perdite di esercizio per € 2.789.757.
Sulla base di tale presupposto l'assemblea aveva deliberato di provvedere alla integrale copertura delle perdite mediante l'utilizzo delle riserve disponibili iscritte in bilancio (per € 2.141.281,00) e della integrale riserva legale (per €
106.000,00), nonché attraverso l'azzeramento del capitale sociale (per € 530.000,00). All'esito di tale operazione, le perdite residue erano risultate ammontare ad € 12.476,00, dunque con conseguente riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale.
Pur tuttavia, giusto quanto sopra esposto, le perdite effettive ammontavano ad € 2.356.496.
Il CTU ha dunque correttamente operato la dovuta rettifica contabile, all'esito della quale il diverso saldo risultante evidenzia la riduzione del capitale sociale, dall'importo di € 530.000 all'importo di € 420.785. Di conseguenza, all'esito dell'operazione le perdite residue non risultano al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art. 2463 c.c. Ne consegue che, sotto tale profilo, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la delibera impugnata presenta contenuto illecito e deve essere dichiarata nulla, rimanendo assorbita la restante doglianza attorea relativa al mancato rispetto del termine di cui all'art. 2481 bis c.2 c.c.
Tanto determina l'infondatezza di quanto eccepito da parte convenuta in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione della delibera in oggetto in ragione del decorso del termine di decadenza di cui all'art. 2379 ter c.c. In primo luogo, risulta non pertinente rispetto al caso di specie il richiamo all'art. 2379 ter c.c. posto che tale norma fa espresso riferimento alla delibera di aumento del capitale e a quella di riduzione ex art. 2445 c.c. Quest'ultima disposizione disciplina la riduzione del capitale sociale denominata in dottrina “volontaria”, la quale per ratio e presupposti diverge nettamente dalla delibera di riduzione del capitale sociale “obbligatoria” prevista dagli artt. 2446,
2447 c.c. (per le società per azioni) e 2482 bis e 2482 ter c.c. (per le società a responsabilità limitata). Invero, l'art. 2379 c.c. prevede che le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione della delibera nel Registro delle Imprese.
Nessun dubbio sussiste sul fronte della legittimazione ad impugnare dell'attrice. Dalle rispettive prospettazioni emerge infatti l'esigenza di rimuovere una situazione pregiudizievole, rappresentata dalla circostanza per cui, in virtù della delibera del 24.5.2016 ex art. 2482 ter c.c., il capitale sociale della era stato ridotto, passando da € Controparte_1 530.000,00 a € 10.000,00; inoltre la sottoscrizione in opzione non era stata esercitata dalla , Parte_4 società cessionaria delle partecipazioni inizialmente intestate al debitore, odierno convenuto, . Parte_1 Ne consegue che la società attrice, creditrice di , non avrebbe potuto contestare la validità e/o l'efficacia Parte_1 del contratto di vendita di quote sociali del 18.5.2015 -tramite cui lo stesso aveva venduto ad Parte_4 l'intera partecipazione nella senza prima agire per far cessare gli effetti della suddetta delibera. Controparte_1 Delibera attraverso la quale la cessionaria , non avendo provveduto alla sottoscrizione, si era Parte_4 spogliata delle relative quote.
Per quanto concerne il termine per impugnare, la delibera per cui è causa risulta essere stata iscritta nel Registro delle
Imprese in data 8.6.2016: l'impugnazione svolta da parte attrice è pertanto tempestiva e la relativa eccezione di parte convenuta va conseguentemente respinta, considerato che il presente giudizio è stato instaurato nel 2017. Dalla nullità della delibera di riduzione del capitale sociale nei termini sopra evidenziati discende la nullità della contestuale deliberazione di ricostituzione mediante emissione di partecipazioni da offrire in sottoscrizione in opzione ai soci.
5. Può dunque ora procedersi alla disamina della domanda di parte attrice volta a far valere la simulazione ex artt. 1414 e ss. c.c. del contratto di vendita di quote sociali del 18.5.2015, mediante il quale ha ceduto alla Parte_1 [...]
l'intera partecipazione nella e del contratto di vendita di quote sociali del Parte_4 Controparte_1 18.5.2015, mediante il quale ha ceduto alla l'intera partecipazione nella Parte_1 Parte_4
CP_2 Giova dapprima ricordare che la simulazione del contratto ricorre qualora il negozio non sia voluto dalle parti: elemento indispensabile è dunque l'esistenza di un accordo simulatorio, esterno al contratto simulato, con il quale le parti si accordino nel senso della efficacia tra le stesse di altro negozio (simulazione relativa) ovvero nel senso di non volere l'efficacia di alcun contratto (simulazione assoluta); tale accordo si può consacrare o meno in una controdichiarazione, redatta generalmente per iscritto. PRprio la circostanza che il negozio simulato non è voluto dalle parti differenzia la simulazione dalla fattispecie del negozio indiretto, in cui invece le parti vogliono gli effetti del negozio, che però viene posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello proprio. Sostenere, pertanto, che le cessioni per cui è causa siano riconducibili alla volontà di sottrarre i beni al creditore (odierna parte attrice) non comporta di per sé che gli atti siano stati simulati, risultando possibile che un negozio - voluto ed efficace
- sia diretto a perseguire una finalità che non è quella propria del tipo-contrattuale cui appartiene. Per altro verso, occorre altresì evidenziare la diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, di tal che ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né
l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. Cass. Civ. sez. II, 20/10/2008, n. 25490).
Ciò premesso, nel presente giudizio la valutazione da effettuare, non essendo stata richiesta l'assunzione di prove costituende, si fonda sull'esame di elementi presuntivi, come allegati dalla parte attrice. Come è noto, ai sensi dell'art. 1415 c.c. i terzi pregiudicati possono sempre far valere la simulazione: la prova della esistenza di accordo simulatorio è libera per i creditori (art. 1417 c.c.) e, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “ il principio dell'onere della prova, costituente un criterio sussidiario di determinazione della soccombenza, non deroga alla regola che, nei casi in cui la prova della simulazione non subisca alcuna limitazione, la stessa può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, relativamente alle quali la verifica della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729 c.c., comma 1, è incensurabile in sede di legittimità, con l'unico limite della sufficienza e coerenza della relativa motivazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 17628 del 10/08/2007). La dimostrazione della esistenza di un accordo simulatorio può dunque essere fornita dall'attore, che sia terzo rispetto ai rapporti tra le parti, anche in via presuntiva, purché tuttavia le stesse presunzioni abbiano le caratteristiche di cui all'art. 2729 c.c.
6. La domanda volta a sentir dichiarare la simulazione degli atti di cessione di quote stipulati tra i convenuti è infondata e non può trovare accoglimento. Invero, la ., in veste di procuratrice della -la quale riveste la qualità di creditrice CP_3 Controparte_4 dell'alienante- risulta legittimata ad agire per l'accertamento e la declaratoria della natura simulata del negozio ad essa pregiudizievole, anche mediante ricorso alla prova per presunzioni. Appare, infatti, sussistente, in quanto incontestata nonché documentalmente dimostrata, la ragione di credito vantata dalla società attrice, trattandosi di somme dovute a titolo di saldo debitore di due distinti contratti di finanziamento fondiario, di cui era titolare la società (fallita)
[...]
, in favore della quale l'odierno convenuto e la PR.EC SP. (di cui era legale CP_5 Parte_1 Pt_1 rappresentante) avevano prestato fideiussione.
Tale credito era stato poi ceduto dall'originaria creditrice CentroBanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare SP. alla (cfr. docc. 4 e 5 allegati all'atto di citazione) CP_7 Quest'ultima, a fronte dell'inadempienza della debitrice principale e dei garanti, aveva agito in sede monitoria nei confronti dei due fideiussori e, in data 12.4.2013, il Tribunale di Milano aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 14490/2013 dell'importo di € 3.400.000,00 nei confronti della PR.EC SP. e di , in veste di garanti della Parte_1 [...]
(cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione). CP_5 In virtù di tale titolo l'istante aveva quindi promosso delle procedure esecutive tra cui il pignoramento delle quote di partecipazione sociale di titolarità del convenuto (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione). Parte_1 In seguito, la , a sua volta, in data 21.12.2015 aveva ceduto detto credito alla (cfr. doc. 1 CP_7 Controparte_4 allegato all'atto di citazione).
Ciò nonostante, dal complessivo esame delle risultanze probatorie in atti, non appaiono sussistenti elementi sufficienti per poter affermare che i contratti di trasferimento di partecipazioni sociali per cui è causa siano stati il frutto di una simulazione assoluta o relativa. Ed invero, secondo la prospettazione attorea, i principali elementi presuntivi da cui desumere la natura simulata delle alienazioni sarebbero: la riconducibilità della società cessionaria a soggetti legati da rapporti Parte_4 di parentela a;
nonché l'entità del corrispettivo, asseritamente inadeguato e sproporzionato rispetto al Parte_1 valore reale delle quote.
Tuttavia, non appare conferente la circostanza che le quote sociali della cessionaria siano di Parte_4 proprietà di e e di , rispettivamente figli e nuora di . Parte_2 Parte_3 Controparte_8 Parte_1 I convenuti, infatti, hanno fornito prova dell'intervenuto pagamento del saldo del prezzo pari a complessivi € 19.740,00, avvenuto a mezzo assegni circolari, e del relativo incasso da parte del cedente in data 19.5.2015. Parte_1 In ogni caso, poi, non sono stati forniti indizi idonei a dimostrare la sussistenza della situazione di apparenza che è propria dell'istituto della simulazione, in quanto è palese che le parti abbiano realmente voluto gli effetti del contratto e non vi sono agli atti elementi utili a comprovare che le quote sociali in oggetto non siano effettivamente transitate nel patrimonio della società cessionaria.
Quanto appena riferito rende irrilevante la contestazione relativa al valore dei corrispettivi pattuiti per le cessioni in oggetto, in quanto non sussiste alcun rapporto di inferenza logica fra la circostanza allegata e l'asserita volontà delle parti di dar vita - solo apparentemente - a un regolamento negoziale dei rispettivi interessi. Si ritengono prive di pregio anche le deduzioni attoree inerenti alla stipulazione di un negotium mixtum cum donatione.
Innanzitutto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno da tempo avallato la tesi, maggioritaria, per cui l'operazione qualificabile come negotium mixtum cum donatione rientra nello schema del negozio indiretto, che va distinto dall'istituto della simulazione in quanto gli effetti del negozio sono, nel primo caso, effettivamente voluti dalle parti (Cass. Sez. Un., 12.6.2016, n. 13524). In secondo luogo, parte attrice non è riuscita a dimostrare l'asserito intento liberale (animus donandi) che costituisce l'imprescindibile elemento soggettivo che caratterizza il negotium mixtum cum donatione.
Di conseguenza, sulla base delle suesposte considerazioni, va rigettata la domanda principale proposta dalla parte attrice, anche considerata l'inapplicabilità della disciplina sulla simulazione assoluta del contratto nell'ipotesi in cui – quand'anche dimostrato – il negozio sia stato stipulato in pregiudizio alle ragioni dei creditori.
7. Deve invece essere accolta la domanda attorea di revocazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del contratto di vendita mediante il quale ha ceduto alla l'intera partecipazione nella Parte_1 Parte_4 [...] e del contratto di vendita mediante il quale ha ceduto alla l'intera Controparte_1 Parte_4 partecipazione nella CP_2 Giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., in base al quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Al terzo comma, poi, è precisato che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
In particolare, l'azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Tale strumento, infatti, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. C.c. per la realizzazione del credito (v.
Cass. Civ. 18.2.1991, n. 1691).
Passando all'esame dei requisiti per l'esperimento dell'azione de qua, l'art. 2901 c.c. prevede espressamente la sussistenza di un elemento oggettivo e di uno soggettivo.
Quanto al primo, si deve evidenziare che - ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria - non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito (Cass. 19.7.2018, n. 19207). Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori cfr. Cass. 14.10.2015, n. 20595).
Quanto al secondo elemento, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni), o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (cd. consilium fraudis).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. animus nocendi), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie.
Invero, anche in questo caso si distingue a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. partecipatio fraudis). Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza – da parte del terzo contraente - del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.
Inoltre, occorre evidenziare che un definitivo accertamento del credito vantato non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria (cfr. Cassazione Sez. 3 civile, n. 5246 del 10/03/2006, in base alla quale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente). Difatti, con riguardo all'esperimento dell'azione revocatoria relativamente a crediti litigiosi, la Suprema
Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (cfr. da ultimo Cass. 29.1.2016, n. 1658 e Cass. Civ., 7.05.2014, n. 9855, conf. a Cass. Sez. un.,
9440/2004).
8. Per i motivi già sopra illustrati appare pacificamente sussistente la ragione di credito vantata dalla Controparte_4 che nell'odierno giudizio agisce per tramite della procuratrice ., trattandosi di somme portate da un CP_3 provvedimento passato in giudicato.
Quanto all'eventus damni, è sufficiente evidenziare che –con gli atti di cui è chiesta la revocatoria ed a fronte di un corrispettivo in denaro- ha ceduto per l'intero le sue quote di partecipazione in due distinte società: beni Parte_1 che certamente sono più facilmente aggredibili da procedure esecutive rispetto al denaro, di sicuro più agevolmente occultabile. Non può, quindi, seriamente revocarsi in dubbio che tale atto comporti la dispersione dei beni del debitore cedente con conseguente pericolo di danno per il creditore.
Tale considerazione rende irrilevante quanto sostenuto dai convenuti in relazione al valore negativo del patrimonio netto della quota della Controparte_1 E comunque, quand'anche fosse stato dimostrato l'effettivo valore di tale patrimonio, ciò non avrebbe fatto venir meno il pericolo di danno paventato. Infatti –come sopra evidenziato- il requisito dell'eventus damni è sussistente anche qualora si verifichi una variazione seppur meramente qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile o incerta la soddisfazione dei creditori. Ebbene, nel caso in esame, non è contestato che l'atto di disposizione delle quote in questione abbia comportato una variazione sia quantitativa del patrimonio (atteso che la predetta partecipazione –pur avendo un valore nominale di € 105.000,00 - è stata trasferita ad un corrispettivo di € 10.000,00), sia qualitativa. Inoltre, è evidente che tale variazione qualitativa rende quantomeno più difficoltoso il soddisfacimento del credito, attesa la maggiore difficoltà di promuovere una procedura esecutiva sul denaro anziché su quote sociali.
Quanto al requisito della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio dell'atto dispositivo, basti osservare che è pacifico che gli atti in questione siano stati posti in essere successivamente al sorgere del credito e, peraltro, dopo che la società creditrice aveva già intrapreso delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore in virtù di una pronuncia passata in giudicato. Infine, appare sussistente anche il requisito della conoscenza, da parte dei terzi cessionari delle quote, del pregiudizio derivante dagli atti traslativi in questione. È infatti pacifico che i titolari delle partecipazioni della cessionaria
[...]
sono , e rispettivamente figli e nuora di Parte_4 Parte_2 Parte_3 Controparte_8 [...]
. Inoltre, l'importo del corrispettivo pattuito per la cessione della partecipazione sociale della Pt_1 Controparte_1
[...
è di gran lunga inferiore al valore nominale della stessa. Da ultimo, non appare plausibile l'affermazione di parte convenuta secondo cui tali trasferimenti siano stati effettuati affinché i cessionari potessero fornire un supporto finanziario a . Parte_1 Dai descritti elementi può ben dedursi la sussistenza dei profili psicologici necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
9. Per contro, va respinta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice e va contestualmente respinta la relativa eccezione di parte convenuta volta a far valere la carenza di legittimazione attiva della Controparte_4 Tale eccezione viene fondata sul fatto che gli eventi dannosi asseriti si sarebbero verificati in epoca anteriore all'acquisto del credito da parte dell'odierna attrice Controparte_4 Tale argomentazione è del tutto infondata posto che si condivide quanto sancito dalla Suprema Corte che, in tema di cessione del credito, ha affermato che la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1 in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonchè alla tutela del credito (Cassazione civile sez. III,
15/10/2019, n.25928). Del resto, come riportato nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 6 del 14.1.2016, la aveva acquistato dalla J Invest SP. “unitamente ai crediti oggetto della cessione…ogni diritto, azione, Controparte_4 facoltà o prerogativa inerente ai crediti oggetto della cessione”.
Deve, dunque, ritenersi che -oltre al credito derivante dai contratti di mutuo fondiario concessi dalla Parte_7 alla - la J Invest SP. abbia ceduto alla anche l'azione volta a far valere gli eventuali Controparte_5 Controparte_4 danni subiti dai debitori e strettamente connessi all'interesse al loro corretto adempimento e alla preservazione della garanzia patrimoniale.
Ciò nondimeno, nel merito la relativa domanda attorea va respinta in quanto le doglianze sul punto si rivelano generiche e prive di un sufficiente riscontro probatorio.
Invero, non può ritenersi sussistente l'evento dannoso richiesto dalla norma di cui all'art. 2043 c.c. che, stante quanto rappresentato dall'attrice, andrebbe fatto discendere dalla mera natura di negozi in frode alla legge delle operazioni
(negoziali e societarie) poste in essere dai convenuti.
Ed invero, l'ingiustizia del danno va intesa nella duplice accezione di danno prodotto non iure, ossia in assenza di una causa di giustificazione, e contra ius, vale a dire lesivo di una posizione soggettiva o di un interesse tutelati dall'ordinamento. Tuttavia, la circostanza per cui una determinata attività negoziale possa compromettere gli interessi di soggetti terzi, quali i creditori di una delle parti, non costituisce di per sé un elemento idoneo a ritenere configurata l'ingiustizia del danno, specie considerando il fatto che la stessa va valutata comparando gli interessi del danneggiante e del danneggiato.
Del resto, l'ordinamento pone a disposizione dei creditori delle azioni volte in modo specifico a rendere inefficace l'atto negoziale potenzialmente lesivo dei loro interessi. Non risulta inoltre dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo, indefettibile al fine di vedere riconosciuta una responsabilità risarcitoria.
Come già ricordato, va distinta la mera scentia fraudis richiesta dall'art. 2901 c.c., dall' animus nocendi, che invece costituisce uno degli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c.
Dalla mera consapevolezza del diritto di credito vantato dall'esponente non può de plano desumersi che i convenuti, nel porre in essere le operazioni negoziali oggetto dell'odierno giudizio, abbiano voluto e previsto, quale unica finalità, quella di cagionare un danno alla società istante.
10. Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la nullità della delibera assembleare della di approvazione del bilancio al 31.12.2015. Controparte_1 Va altresì dichiarata la nullità della delibera assembleare del 24 maggio 2016 (Rep. 79378 – raccolta 13587 – a rogito Notaio ) della relativa al ripianamento delle perdite, all'azzeramento e alla Persona_1 Controparte_1 ricostituzione del capitale sociale ex art. 2482 ter.
Va altresì dichiarata la inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e nei confronti della . quale mandataria della CP_3
, dei seguenti negozi: Controparte_4
-l'atto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott. , Rep. 76926 mediante il quale ha venduto alla Persona_1 Parte_1 [...]
l'intera partecipazione nella Parte_4 Controparte_1
-l'atto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott. , Rep. 76927 mediante il quale ha venduto alla Persona_1 Parte_1 [...]
l'intera partecipazione nella Parte_4 CP_2 Vanno rigettate le restanti domande proposte da parte attrice.]»
§ 2 — Hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 Controparte_1 CP_2 contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ In via preliminare, (A) previa separazione delle azioni revocatorie e/o risarcitorie dalle altre cause di cui al presente giudizio, accertare e dichiarare l'incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale adito relativamente alle azioni revocatorie e/o risarcitorie svolte dall'appellata, essendo competente il Tribunale di Roma, sezione civile ordinaria, in composizione monocratica, per entrambe le azioni ovvero pure il Tribunale di Milano, sezione civile ordinaria, in composizione monocratica, per la sola azione risarcitoria;
(B) accertare la carenza di interesse ad agire dell'appellata in relazione all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 di PRC e, per l'effetto, dichiarare inammissibile tale domanda;
(C) accertare l'omessa impugnazione della delibera assembleare del 24.05.2016 che ha approvato la situazione patrimoniale al 29 febbraio 2016 e la pregiudizialità logico-giuridica rispetto all'impugnazione della delibera che, in pari data, ha integralmente ridotto il capitale sociale di PRC
e, per l'effetto, dichiarare inammissibile tale ultima impugnazione;
(D) accertare la carenza di legittimazione attiva di in relazione all'impugnazione Controparte_4 della delibera di aumento del capitale sociale di PRC per l'asserita mancata concessione del termine per sottoscriverlo, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile tale domanda;
(E) accertare il decorso del termine di decadenza ex art. 2379-ter c.c. e/o del termine di decadenza ex art. 2479-ter c.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le avverse impugnazioni delle delibere assembleari;
(F) in caso di accertata inammissibilità delle domande volte all'invalidità delle delibere assembleari de quibus, accertare la carenza di interesse ad agire dell'appellata in relazione alle domande volte all'invalidità e/o all'inefficacia dell'atto di compravendita della quota di PRC e, per l'effetto, dichiarare inammissibili anche tali ultime domande;
(G) accertare la carenza di legittimazione attiva in capo a in relazione alle Controparte_4 avverse domande risarcitorie e, per l'effetto, dichiarare le stesse inammissibili;
(H) accertare la carenza di legittimazione passiva in capo ai sig.ri e e, per Pt_3 Parte_2
l'effetto, dichiarare inammissibile le domande ex advesro svolte nei loro confronti;
Nel merito:
(I) rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
(II) In ogni caso,
(J) con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin d'ora antistatari. In via istruttoria,
Si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio nei termini descritti in parte narrativa” Ha resistito quale società procuratrice di eccependo la Controparte_3 Controparte_4 inammissibilità ex art. 342 CPC del gravame di cui ha chiesto il rigetto;
ha poi proposto appello incidentale chiedendo “ - in accoglimento del motivo di appello incidentale sopra formulato, riformare la parte di sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria rassegnata in prime cure dalla comparente e, per l'effetto, accertare e dichiarare il comportamento gravemente fraudolento e contrario ai principi di correttezza e buona fede messo in atto dal debitore e dai figli Parte_1
e nella complessa operazione di cui si è dato conto in atti e, per questo titolo, Pt_3 Parte_2 condannarli al risarcimento di tutti i danni, demandando la loro quantificazione a separato giudizio”, con riformulazione delle eccezioni ex art. 346 CPC e opposizione alla richiesta di CTU degli appellanti principali. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio
2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale, composto di 61 pagine, è articolato in undici motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 13/16) – titolato “L' INCOMPETENZA RISPETTO ALLE AZIONI REVOCATORIE” e “ L'INCOMPETENZA RISPETTO ALL'AZIONE RISARCITORIA” – le parti appellanti lamentano l'erroneità della statuizione con cui è stata respinta dal Tribunale l'eccezione d'incompetenza delle Sezioni Specializzate in materia d'Impresa perché l'azione revocatoria, a loro dire, esperita da un soggetto terzo rispetto alla compagine societaria non inciderebbe sui rapporti societari c.d. diretti ex art. 3, comma 2, lett. a) del d. lgs. 168/2003, di conseguenza, la cognizione sulla predetta domanda sarebbe devoluta alla Sezione Ordinaria del Tribunale. Anche la domanda risarcitoria, secondo gli appellanti, non rientrerebbe nell'elenco delle materie attribuite alle Sezioni Specializzate né sarebbe connessa ad alcuna di esse.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 16/19) - titolato “LA CARENZA DI INTERESSE A IMPUGNARE
LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL AL 31.12.2015” – e con il terzo CP_12 motivo (pagg. 19/20) – titolato “INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA
DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO PRESUPPOSTO” - le parti appellanti si dolgono dell'omessa statuizione in ordine alla sollevata eccezione di carenza di interesse di ad impugnare il bilancio chiuso al 31.12.2015 Controparte_4 Cont di perché, a loro dire, la delibera assunta ex art. 2482 ter c.c. si baserebbe sulla situazione patrimoniale al 29.02.2016 anziché sul bilancio chiuso al 31.12.2015, diverso dal primo documento contabile che, in quanto non impugnato, renderebbe, di conseguenza, inammissibile l'impugnativa avverso la delibera di riduzione del capitale sociale.
§ 3.3 — Col quarto motivo (pagg. 20/25) – titolato “ IL TERMINE DI DECADENZA EX ART. 2379-
TER” - gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di decadenza per asserito decorso del termine ex art. 2379 ter c.c. deducendo che questo capo lederebbe il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 14932/2016, di conseguenza, la sentenza sarebbe emendabile perché l'impugnazione sarebbe tardiva in quanto formulata oltre il termine di 180 giorni.
§3.4 – Col quinto motivo (pagg. 25/26) – titolato “ SOGGETTI LEGITTIMATI
ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA E IL TERMINE EX ART. 2479-ter, COMMA 1, C.C.” – gli appellanti si dolgono dell'omessa declaratoria d'inammissibilità per asserita carenza di legittimazione attiva della parte oggi appellata, originaria attrice, ad impugnare la delibera di aumento del capitale sociale di PRC per mancata concessione del termine per sottoscriverlo perché unici soggetti legittimati sarebbero stati esclusivamente i soci, oltre che ciascun amministratore e/o l'organo di controllo. In ogni caso, nel merito l'impugnativa sarebbe infondata secondo gli appellanti perché il diritto di opzione sarebbe comunque stato rinunziato dal socio.
§3.5 – Col sesto motivo (pagg. 26/ 27 ) – titolato “CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE PER
L'INVALIDITA' O L'INEFFICACIA DELLA CESSIONE DELLA QUOTA DI PRC “ - strettamente consequenziale ai precedenti, gli appellanti deducono che la riforma della sentenza nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera assembleare avrebbe implicato, di conseguenza, la riforma della sentenza nella parte in cui aveva omesso di dichiarare l'inammissibilità per carenza d'interesse delle domande relative al trasferimento della quota di PRC.
§3.6 – Col settimo motivo (pagg. 27/30)- titolato “ LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RISARCITORIA” – le parti appellanti denunciano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di a proporre domanda risarcitoria sulla scorta di un'erronea Controparte_4 applicazione al caso della sentenza n. 25928/2029 della Cassazione, con la conseguenza che il supposto danno di cui si chiede il risarcimento, essendo definito sia nell'an sia nel quantum, si sarebbe manifestato prima della cessione del credito risultando, quindi, un diritto autonomo rispetto al credito contrattuale ceduto e che il diritto risarcitorio non sarebbe stato trasferito unitamente al credito ceduto.
Con il medesimo motivo di appello, poi, gli appellanti si dolgono che il Tribunale non si è pronunciato sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di e rispetto Pt_3 Parte_2 alla domanda risarcitoria, così ribadendo l'estraneità di costoro rispetto ai fatti che avrebbero danneggiato la originaria attrice, di conseguenza, l'insussistenza di alcun titolo risarcitorio nei loro confronti.
§3.7 – Con l'ottavo motivo (pagg. 30/41) - titolato “ LA DICHIARATA NULLITÀ DELLA
DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PRC AL 31.12.2015” – le parti appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità della delibera di approvazione del bilancio di PRC chiuso al 31.12.2015 sulla scorta della CTU non condivisa dagli appellanti perché ritenuta erronea alla luce di una serie di contestazioni che, a loro dire, non sarebbero state “tenute in alcun conto dal Giudicante e, per tale ragione, devono essere riproposte a codesta Ill.ma Corte di
Appello affinché possano essere prese in considerazione ai fini del decidere.” Le parti appellanti, quindi, ripropongono osservazioni e doglianze avverso la CTU svolta dinanzi al
Tribunale.
§3.8 – Con il nono motivo (pagg. 41/46) – titolato “LA DICHIARATA NULLITÀ DELLA DELIBERA DI AZZERAMENTO E RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI PRC” - gli appellanti si lamentano della declaratoria di nullità della delibera assembleare del 24 maggio 2016 di PRC perché la stessa si baserebbe sulla diversa situazione patrimoniale aggiornata al 29.02.2016 anziché sul precedente bilancio chiuso al 31.12.2015.
§3.9 – Con il decimo motivo (pagg. 46/55) – con il titolo “ LA REVOCAZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA” – le parti appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di revocazione dei due atti di compravendita deducendo che gli atti dispositivi non avrebbero determinato alcun “decremento patrimoniale quanto piuttosto un arricchimento del patrimonio del debitore.”.
§3.10 – Con l'ultimo motivo – titolato “LE SPESE DI LITE” – gli appellanti denunciano come erronea la statuizione sulle spese sia perché il Tribunale non avrebbe considerato l'autonomia ed il carattere scindibile delle diverse domande formulate dalla parte attrice e, tra queste, della domanda risarcitoria avverso la quale i figli di sarebbero risultati vittoriosi, sia perché la Parte_1 quantificazione sarebbe errata in quanto i valori medi dei compensi per tutte le fasi del giudizio sarebbero pari ad Euro 13.430,00 anziché ad Euro 27.852,00, mentre le spese sarebbero liquidabili in Euro 1.545,00 anziché in Euro 4.177,80.
§ 4 — Va premesso che la causa è stata assunta in decisione senza ulteriori termini – sebbene nelle note di trattazione cartolare siano stati chiesti ex art. 190 CPC – atteso che nel decreto che fissa la trattazione scritta della causa è chiaramente indicato che , anche in ragione degli obiettivi del programma di gestione annuale ed oggi del PNRR, la causa può essere decisa anche in sede di prima comparizione, come configurabile nel caso in esame. Nessuna delle parti, peraltro, ha specificato le ragioni per le quali – rispetto al principio di ragionevole durata del processo e ai detti obiettivi – vi sarebbe necessità di ulteriori attività difensive rispetto ai copiosi atti già versati nel fascicolo d'ufficio.
Nel merito, l'appello principale è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, va evidenziato in primo luogo che il ragionamento del Tribunale trova conforto nella recente pronuncia a sezioni unite della Corte di Legittimità n. 5089/25 in materia di azione ex art. 2901 C.C. e che, in secondo luogo, nella sentenza (come sopra riportata) si assiste ad una precisa argomentazione in punto sia di connessione, sia di necessità di “simultaneus processus”
, sia di assenza di nullità ove si tratti del medesimo ufficio con ripartizioni tabellari interne per materia.
Ebbene, il motivo di gravame consiste in una mera reiterazione delle eccezioni di rito svolte in primo grado, senza tenere in debito conto del concetto di “connessione” espresso dal Tribunale, oggetto semplicemente di negazione senza alcun contrapposto argomento giuridico. Di qui la reiezione del motivo di doglianza.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, anche a voler valutare la prospettazione relativa alla situazione al febbraio 2016 ammissibile (parte appellata ha eccepito la tardività dell'allegazione nella memoria ex art. 183 CPC), non può che affermarsi l'implicito rigetto che il Tribunale ha operato per questo profilo, atteso che ha ritenuto che alla base della delibera di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2482 ter c.c.) vi era la situazione patrimoniale come descritta e recepita nel bilancio chiuso al 31.12.2015 (la cui conformità a legge è stata poi oggetto di altra delibazione del Tribunale), vale a dire una situazione antecedente al febbraio 2016, con la conseguenza che quest'ultima situazione è stata considerata ultronea ed irrilevante.
Di qui la reiezione delle doglianze relative all'asserita omessa pronuncia, trattandosi come detto della soluzione assorbente indicata dal Tribunale, sì da non rendere necessaria alcuna ulteriore pronuncia su questioni, appunto, superate ed irrilevanti. Avrebbe, piuttosto, la parte appellante dovuto precisare per quale motivo occorreva effettuare la diversa individuazione della situazione patrimoniale, profilo che non risulta invece sufficientemente svolto, trattandosi – come già rilevato per la prima doglianza – di ripetizioni di tesi già svolte senza tenere in giusta considerazione gli ampi argomenti logico-giuridici della sentenza che, in particolare, precisa come ai fini di quella delibera assembleare ben poteva proprio il bilancio essere l'atto più recente che fotografava la situazione patrimoniale. Su questo punto, si ripete, articolato anche con richiamo a giurisprudenza di legittimità le parti appellanti non hanno formulato una
contro
- argomentazione, sicchè la statuizione non può che essere confermata con assorbimento di ogni altra questione al riguardo.
§4.3 - Anche il quarto motivo di appello è infondato, perché – pur citando condivisibili principi di giurisprudenza di legittimità – non tiene conto che quest'ultima non è riferibile al caso in esame ove l'originaria attrice ha impugnato la decisione dell'assemblea di abbattere il capitale sociale con relativa ricostituzione nei termini di legge, quale adempimento obbligatorio, sulla base però di dati non corrispondenti appieno alla situazione reale.
Ed allora, se la ratio della riduzione dei termini per l'impugnazione prevista nei casi di cui all'art. 2379-ter c.c. è da rintracciarsi nell'esigenza di assicurare stabilità alle situazioni giuridiche venutesi nel frattempo a creare per effetto della circolazione dei titoli di nuova emissione, tale esigenza evidentemente non ricorre nel caso di maturazione di perdite che abbiano ridotto il valore reale del capitale sociale al di sotto del minimo legale: in tale evenienza, infatti, prevale l'esigenza – posta a presidio dell'affidamento dei terzi creditori – di adeguare il dato contabile a quello reale, di modo da evitare che la società continui ad operare esponendo un valore nominale del capitale sociale completamente fittizio. L'impugnazione proposta dalla parte attrice – diretta, va ricordato, a far accertare la nullità della relativa deliberazione in quanto avente oggetto illecito (data la falsità dei dati contabili posti alla base della relativa determina assembleare) – è condivisibilmente da ritenersi tempestiva, applicandosi il ben più lungo termine di tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Infatti, l'ambito di applicazione dell'art. 2379-ter c.c. è circoscritto ai casi di aumento di capitale
(gratuito o a pagamento); riduzione reale del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 c.c.; emissione di obbligazioni. Escludendo quest'ultimo caso ( non è pertinente con riguardo alle S.r.l.), gli altri due casi che residuano non sono comunque riferibili alla fattispecie in esame: la delibera adottata dall'assemblea di PRC il 24 maggio 2006 è stata adottata ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., cioè l'ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite che ne abbiano eroso il minimo legale e, dunque, come tale obbligatoria, situazione che corrisponde a quella di cui all'art. 2447 c.c. per le S.p.a. che, in quanto operazione meramente contabile (diretta, cioè, ad adeguare il dato contabile a quello reale), non rientra tra le ipotesi individuate per il decorso del termine breve di cui all'art. 2379- ter c.c. Il Tribunale ha ben spiegato le ragioni per le quali ha adottato la diversa soluzione, rigettando l'eccezione di decadenza delle parti convenute che, oggi, ripropongono sostanzialmente la medesima tesi affidandola, appunto, ad una sentenza di legittimità che, però, non risulta conferente.
§4.4 – Il quinto motivo unitamente al sesto, strettamente connessi al precedente, restano sostanzialmente assorbiti nella reiezione. Peraltro, il profilo di “illiceità” denunciato (e fondato) rende chiunque vi abbia interesse legittimato ad agire, con la conseguenza che nel caso in esame non si pone alcuna carenza di legittimazione attiva, come già anche implicitamente ritenuto dal Tribunale.
Quanto, poi, alla prospettata “rinuncia del socio” all'opzione, oltre ad essere un profilo privo di effettive argomentazioni, gli appellanti non tengono conto – nel devolvere la questione – che la sentenza fa riferimento , anche per questa questione, al carattere fraudolento sia della decisione dei soci di azzerare il valore nominale del capitale sociale di PRC e di aumentarlo nuovamente sino alla ricostituzione del minimo legale, sia della manifestata volontà del socio Parte_4 di rinunziare ad esercitare il diritto di opzione. Di qui la totale reiezione dei detti motivi che si appalesano pure inammissibili.
§4.6 – Il settimo motivo , invero, pone problemi sotto il profilo di ammissibilità sia ex art. 342 CPC sia ex art. 100 CPC, atteso che discutere di legittimazione attiva di una parte attrice che, però, è risultata soccombente quanto alla domanda risarcitoria impone di verificare la “soccombenza” della parte che impugna;
ebbene, l'unico interesse che appare oggi ravvisabile è quello ex art. 346 CPC –
e così va qualificato questo motivo di impugnazione – in ragione della domanda risarcitoria riproposta con l'appello incidentale, con la conseguenza che solo esaminando quest'ultimo insorge detto interesse a formulare l'eccezione, sicchè si rinvia in quella sede la delibazione. Egualmente deve dirsi per gli altri chiamati a rispondere quali legittimati passivi (oltre ) per detta domanda Parte_1 risarcitoria, non potendosi non ricordare che i medesimi sono chiamati perché “complici” e partecipi del fatto fraudolento.
§4.7 – L'ottavo motivo è esclusivamente dedicato a riprodurre le critiche tecniche mosse alla CTU svolta in primo grado.
Ora, è consapevole il Collegio che i contenuti delle osservazioni tecniche durante l'indagine peritale disposta dal Tribunale ben possono integrare atti difensivi, ma ciò non significa che tutto quanto già elaborato e valutato in primo grado possa essere semplicemente “attaccato” con la mera riproposizione delle questioni;
ove queste ultime, infatti, siano state , appunto, vagliate in modo specifico dal perito nominato dal giudice di primo grado e da quest'ultimo condivise per la loro razionalità (anche con motivazione “per relationem”), la parte appellante non può limitarsi (visto l'onere ex art. 342 CPC) a riproporle, quasi come un elenco di questioni da ri-esaminare anche a mezzo di una invocata nuova CTU, ma piuttosto deve indicare quali passaggi logici non siano tali e
contro
-argomentare.
Nulla di tutto ciò si evince dal copioso motivo di gravame, che non tiene conto – si ripete – delle singole risposte che già il CTU ha svolto durante il procedimento peritale svoltosi in pieno contraddittorio. D'altro canto, dalla perizia emergono con tranquillante certezza i “principi contabili” alla luce dei quali il perito ha valutato i documenti e le difese delle parti, formulando le conseguenti risposte tecniche, sicchè la doglianza di “formalismo” rivolta al CTU non è di per sé sufficiente a sostenere il punto di gravame, così come l'istanza istruttoria di nuova CTU, del tutto ultronea.
§4.8 – Il nono motivo è anch'esso infondato. Posto che la delibera relativa al capitale sociale, anche ove facesse riferimento alla situazione patrimoniale fotografata a febbraio 2016, comunque è fondata sul bilancio al 31.12.15, proprio perché quest'ultimo è , a sua volta, la base e il punto di riferimento della situazione indicata a febbraio 2016
(né vi è prova di elementi sopravvenuti e/o diversi rispetto al bilancio), non è necessaria alcuna ulteriore CTU, atteso che quella già espletata in primo grado, proprio perché ha esaminato il bilancio e la situazione (non corrispondente del tutto alla realtà) ivi descritta, ha già fornito risposta sulla realtà economico-patrimoniale, senza che si debbano approfondire ulteriori poste, che trovano ragione nel detto bilancio medesimo così esaminato.
Esaminare – in modo separato – la sussistenza o meno delle perdite è richiesta , si ripete, ultronea e irrilevante, atteso che proprio i presupposti di tali “perdite” sono stati accertati dal Tribunale (per mezzo della espletata CTU) come non corrispondenti a realtà. Di qui la reiezione di tutte le doglianze formulate in tale motivo di gravame.
§4.9 – Il decimo motivo ha per oggetto, come sopra indicato, l'azione ex art. 2901 C.C.
Il primo profilo riguarda il corrispettivo di cessione delle quote, ritenuto dal Tribunale sostanzialmente irrisorio e contestato dagli appellanti perché, in realtà, corrispondente allo scarso se non inesistente valore delle stesse in ragione della complessiva situazione economico-finanziaria delle società cui le quote sono riconducibili. Rileva la Corte la non conferenza della argomentazione, atteso che il Collegio di primo grado ha evidenziato ben altro profilo, vale a dire la modalità della cessione quote come compromettente la possibilità di aggressione in sede esecutiva: vale a dire trasformare le quote di in Parte_1 denaro ha reso più difficile la possibilità di recupero del credito, sicchè l'eventus damni si verifica in ogni caso (e in modo assorbente) per questo profilo, ove si deve anche tener conto della condotta del cedente, spogliatosi di più beni in modo sostanzialmente contestuale, elemento ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (che questa Corte condivide ed applica in queste fattispecie) di particolare capacità indiziaria univoca anche per il profilo soggettivo, tenuto anche conto che con la cessione delle quote il ha fatto venir meno anche i suoi eventuali diritti di credito Parte_1 che , appunto, in tal modo non sono stati più aggredibili dalla creditrice.
Di qui la reiezione del motivo di gravame, che, come detto, è privo in realtà di serie
contro
- argomentazioni rispetto alla articolata motivazione del Tribunale che, per ciascun elemento della fattispecie, ha ragionato in modo puntuale.
§4.10 – L'ultimo motivo riguarda le spese di lite, anche per come liquidate dal Tribunale.
Quanto alla posizione di alcuni appellanti – che vorrebbero essere considerati in modo distinto perché distinte sono le domande e, quindi, vittoriosi e non soccombenti rispetto alla domanda risarcitoria – oltre al fatto che il Tribunale, in modo chiaro e netto, ha considerato tutti partecipi di un disegno fraudolento realizzatosi in modo da compromettere la possibilità di recupero del credito da parte della società attrice, va tenuto conto della unicità del processo (per la già ricordata connessione) e della prevalente soccombenza valutata dal Tribunale, rispetto alla quale – dunque – non vi è alcuna violazione dell'art. 91 CPC, mentre una eventuale compensazione anche solo parziale è scelta discrezionale del giudicante, non aggredibile con le modalità proposte dagli appellanti.
In ordine al “quantum”, poi, gli appellanti avrebbero dovuto svolgere più pregnanti motivi di doglianza, atteso che – come ben ricostruito nella comparsa della società appellata – i parametri utilizzati non necessariamente devono corrispondere ai medi, ben potendo farsi riferimento ai massimi, come avvenuto nel caso in esame, in ragione della molteplicità e della complessità delle questioni anche di difficile soluzione, alcune provocate proprio dagli originari convenuti.
In difetto di maggiori specificazioni, dunque, anche l'ultimo motivo va respinto.
§ 5 — Con l'appello incidentale viene denunciata “Erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria;
falsa o errata interpretazione degli artt. 1175 c.c.,
1176 c.c., 2043 c.c. e 2697 c.c., 2395 c.c. 2621 e 2629 c.c., nonché 1362 c.c., 1366 c.c. e 1366 c.c.”, deducendo che dalla invalidità dei negozi consegue una responsabilità aquiliana per tutti i soggetti coinvolti nella complessa operazione fraudolenta (fatta di negozi collegati tra loro) nei confronti del terzo creditore, tenuto conto anche della violazione dell'art. 388 C.P. e che le conseguenze (la cui quantificazione viene rinviata ad altro giudizio) sono quanto meno da configurarsi nel valore della quota di (ricostruita pari ad Euro 1.461.000,00 sulla base del valore di quella Parte_1 appartenente alla moglie).
Rileva la Corte che così come articolato, il motivo di doglianza – come ha già detto il Tribunale – è generico non perché rinvia a separato giudizio la quantificazione del danno, ma perché non allega e non dimostra alcun concreto collegamento tra quelle condotte certamente illecite e le conseguenze che vengono descritte, in sostanza, come quella parte di patrimonio che è venuta meno alla garanzia ex art. 2740 C.C. Ed allora, il Collegio di primo grado ha già evidenziato che il creditore terzo che abbia subito la lesione di propri interessi per negozi invalidi ed inefficaci tra altri soggetti ha comunque altri strumenti (uno dei quali utilizzato proprio in questo giudizio) per tutelare il proprio credito, con la conseguenza che occorre un “quid pluris” da allegare e da dimostrare. Vale a dire che quelle azioni riservate ai creditori non soddisfano appieno detti interessi che, peraltro, il Tribunale ha posto pure a confronto con quelli dei soggetti che hanno partecipato agli atti dispositivi. Su questo profilo, invero, non vi è alcuna
contro
-argomentazione, con la conseguenza che il motivo di gravame è, per un verso, anche non conferente e non specifico.
Di qui la reiezione del gravame incidentale, con assorbimento della questione (di cui al settimo motivo dell'appello principale) della eccepita carenza di interesse ad agire dell'attrice per detta domanda risarcitoria.
§ 6 — Le spese del grado seguono la soccombenza prevalente degli appellanti principali e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appelli introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 9178/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Condanna gli appellanti principali, in solido tra loro, alla rifusione – in favore Controparte_4
, rappresentata da Invest S.p.A. – delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre
IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
4. Dichiara gli appellanti principali, in solido tra loro, tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
5. Dichiara l'appellante incidentale tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4185 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra
TRA
, codice fiscale , , codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale , , codice fiscale C.F._2 Parte_3 C.F._3
P.I. , P.I. e codice Parte_4 P.IVA_1 Controparte_1 fiscale , codice fiscale , tutti rappresentati e difesi, per P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 procura in atti, dagli Avv.ti FRATANTONI LORENZO e MEGLIO ARTURO
APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE E (C.F. , quale società procuratrice di (C.F. Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Luigi Borlone nonché dall'Avv. P.IVA_5
XE PE;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la ., quale società procuratrice di , conveniva in giudizio CP_3 Controparte_4 Parte_1
, nonché , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 CP_2
esponendo che:
[...]
-in data 3.7.2009, la (dichiarata fallita), al fine di realizzare un complesso Controparte_5 residenziale in Cortina D'Ampezzo, aveva stipulato con la due contratti di Controparte_6 finanziamento a medio termine attraverso cui la banca si era impegnata a concedere alla società un finanziamento fondiario di € 4.000.000,00 ed un altro di € 1.000.000,00;
-l'adempimento della debitrice principale era stato garantito tramite fideiussione dalla PR.EC SP.
e da (legale rappresentante della e della stessa PR.EC SP.); Parte_1 Controparte_5
-tale credito era stato ceduto pro soluto dalla banca creditrice alla ai sensi e per gli Controparte_7 effetti degli artt. 1 e 4 L. 130/1999 con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9.6.2012 (in data 21.12.2015 il credito in oggetto era stato poi ulteriormente ceduto pro soluto dalla Controparte_7 alla ); Controparte_4
-l'attrice, divenuta titolare del credito in questione, a fronte dell'inadempienza della debitrice principale e dei garanti, aveva ricorso in sede monitoria nei confronti dei due fideiussori;
-in data 12.4.2013 il Tribunale di Milano aveva emesso d.i. n. 14490/2013 dell'importo di € 3.400.000,00 nei confronti della PR.EC SP. e di , in veste di garanti della Parte_1 [...]
; CP_5
-in forza del protratto inadempimento, aveva promosso varie procedure esecutive i cui esiti si erano rivelati insufficienti a soddisfare il credito vantato, tra cui il pignoramento delle quote di partecipazione al capitale sociale della e della di titolarità di Controparte_1 CP_2 [...]
; Pt_1
-nell'ambito della suddetta procedura aveva appreso che in data 18.5.2015, con due Parte_1 atti distinti, aveva alienato l'intera sua partecipazione nella e nella Controparte_1 CP_2 in favore della in persona dell'Amministratore Unico Parte_4 Parte_2
(figlio di ); Parte_1
-la partecipazione nella , dell'importo di nominali € 105.000,00 (19,81% del Controparte_1 capitale sociale), era stata ceduta con un prezzo fissato in € 10.000,00;
-la partecipazione nella dell'importo di nominali € 9.620,00 (9,74% del capitale sociale) CP_2 era stata ceduta con un prezzo fissato in € 9.740,00, mentre in pari data la coniuge del
[...]
aveva ceduto l'1% della propria quota societaria in del valore nominale di € Pt_1 CP_2
988,00, al prezzo fissato in € 150.000,00;
acquirente delle suddette quote, era risultata appartenere alla famiglia Parte_5
: , e erano rispettivamente i figli e la Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_8 nuora di;
Parte_1
-con verbale d'assemblea straordinaria del 24.5.2016 la , a fronte di asserite Controparte_1 perdite patrimoniali di € 2.789.757,00, aveva deliberato il ripianamento delle suddette perdite e la ricostituzione del capitale sociale all'importo di € 10.000,00 mediante emissione di partecipazioni da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi già detenuta;
-la sottoscrizione non era stata esercitata dalla e a fronte di ciò il capitale Parte_4 sociale della era passato da € 530.000,00 a € 10.000,00 ed era stato ripartito Controparte_1 unicamente tra i due soci e rispettivamente titolari di una Parte_3 Parte_2 partecipazione di € 9.740,00 e di € 530,00; -tuttavia, la delibera di riduzione del capitale sociale della ex art. 2482 ter c.c. Controparte_1 del 24.5.2016 era stata assunta in violazione degli artt. 2379 e 2423 c.c. in quanto: 1) emanata sulla base di una situazione patrimoniale viziata da una posta falsa e ingannevole costituita dall'azzeramento delle partecipazioni in altre società di cui non era stato fornito alcun adeguato riscontro documentale;
2) era in contrasto con altre voci del bilancio, in particolare con la voce dei crediti esigibili entro l'anno successivo, pari ad € 2.153.188,00; 3) non era stato concesso il termine per l'esercizio dell'opzione ex art. 2481 c.c.;
-le cessioni di quote della e della poste in essere da Controparte_1 CP_2 [...]
erano atti invalidi ai sensi dell'art.1414 c.c. in quanto le parti avevano cercato di far apparire Pt_1 all'esterno la costituzione di un rapporto di cessione in realtà inesistente essendo le partecipazioni rimaste di fatto nella disponibilità del cedente e, in ogni caso, era stato pattuito un corrispettivo inadeguato e sproporzionato rispetto al valore reale delle quote cedute;
-in ogni caso, i suddetti atti di cessione non potevano che essere dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. in quanto: 1) erano stati scientemente posti in essere dal debitore con l'unica finalità di sottrarre beni alla garanzia del creditore;
2) era palese la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo cessionario giacché questa era rappresentata dall'amministratore Parte_4 unico , figlio di;
3) era evidente il pregiudizio subito dal creditore Parte_2 Parte_1 che si era avveduto della cessione dopo aver azionato un pignoramento ai sensi dell'art. 2741 c.c. su tutte le quote sociali detenute da e in considerazione del prezzo pattuito, di gran Parte_1 lunga inferiore al valore reale nominale dei beni alienati;
-i menzionati negozi giuridici, pur autonomi e distinti, avevano fatto tutti parte di un complesso artifizio attuato dal debitore e dai suoi familiari con l'unico scopo di frodare i creditori, cagionando all'attrice un danno così configurabile: il lucro cessante era rappresentato dal mancato profitto generato dalla sottrazione di risorse liquide dal capitale della . di cui avrebbe potuto CP_3 disporre se avesse riscosso per tempo il credito;
il danno emergente era consistito negli esborsi sostenuti per agire per il recupero del credito non solo in sede esecutiva ma anche nel presente giudizio. Premesso ciò, la parte attrice chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, per i motivi tutti indicati in narrativa e da intendersi qui ritrascritti, anche per relationem, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, e previa ogni più opportuna declaratoria di legge, così giudicare: Nel merito, in via principale: -per tutte le ragioni suesposte, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o illegittimità e/o la simulazione della delibera assembleare della società (C.F. Controparte_1
) di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, con ogni conseguente statuizione P.IVA_2 di legge e, per l'effetto, - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità, l'invalidità,
l'illegittimità e/o l'annullamento e/o la simulazione della delibera assembleare del 24 maggio 2016
(Rep. 79378 – raccolta 13587 – a rogito Notaio ) della società Persona_1 Controparte_1
(C.F. ) relativa al ripianamento delle perdite, all'azzeramento e alla ricostituzione
[...] P.IVA_2 del capitale sociale ex art. 2482 ter, nonché di ogni altro atto successivo alla suddetta delibera qui impugnata e/o da essa derivato con ogni opportuna declaratoria di legge;
- ordinarsi la trascrizione e/o l'iscrizione della suddetta decisione nel Registro delle Imprese e presso ogni altro competente Ufficio;
Ancora nel merito, in via principale: - per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse, sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott. , Rep. 76926 tramite Persona_1 cui il sig. ha venduto ad l'intera partecipazione nella Parte_1 Parte_4
per essere lo stesso simulato ex art. 1414 e ss. c.c.; - accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità del contratto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse, sottoscritto in Roma il 17 giugno 2015, rogito Notaio dott. , Rep. 76927 tramite Persona_1 cui il sig. ha venduto ad l'intera partecipazione nella Parte_1 Parte_4
per essere lo stesso simulato ex art. 1414 e ss. c.c.; Nel merito, in via subordinata: - CP_2 per tutti i motivi esposti in narrativa, e qui da intendersi richiamati e riscritti, dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti CP_3 alle stesse sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott. , Rep. Persona_1
76926 tramite cui il sig. ha venduto ad l'intera Parte_1 Parte_4 partecipazione nella;
e, per l'effetto, revocare ex art. 2901 c.c. il contratto di Controparte_1 cessione di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse, sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, registrato il 21 maggio 2015 a rogito notaio dott. , Rep. 76926 ed Persona_1 accertare il diritto dell'esponente di sottoporre gli stessi beni ad esecuzione ai sensi dell'art. 2902 c.c.
- dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'atto di vendita di quote sociali e relativi CP_3 diritti comunque inerenti alle stesse sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott.
, Rep. 76927 tramite cui il sig. ha venduto ad Persona_1 Parte_1 [...]
l'intera partecipazione nella;
e, per l'effetto, revocare ex art. 2901 c.c. Parte_4 CP_2 il contratto di cessione di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse, sottoscritto in
Roma il 18 maggio 2015, registrato il 17 giugno 2015 a rogito notaio dott. , Rep. Persona_1
76927 ed accertare il diritto dell'esponente di sottoporre gli stessi beni ad esecuzione ai sensi dell'art. 2902 c.c. – ordinare al competente Conservatore dei registri della CCIAA di Roma di provvedere alla trascrizione della domanda e della relativa sentenza. In ogni caso, nel merito: - accertare e dichiarare il comportamento gravemente fraudolento e contrario ai principi di correttezza e buona fede messo in atto dal debitore e dai figli e nella complessa operazione Parte_1 Pt_3 Parte_2 di cui si è dato conto nella narrativa che precede e, per questo titolo, condannarli al risarcimento di tutti i danni, demandando la loro quantificazione a separato giudizio…Con vittoria di spese e competenze, oltre al 15% di rimborso spese forfettario da calcolarsi sui compensi ex art. 2 D.M. n.
5572014, IVA e CPA come per legge…” Si costituivano in giudizio , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, deducendo, in via preliminare:
[...] Controparte_1 CP_2
-il difetto di competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese in relazione alle azioni revocatorie aventi ad oggetto gli atti di trasferimento delle quote sociali delle società Controparte_1
e alle domande revocatorie aventi ad oggetto le deliberazioni di riduzione e di
[...] CP_2 aumento del capitale sociale della e alle domande risarcitorie svolte dall'attrice; Controparte_1
-per le azioni revocatorie e per le azioni risarcitorie risultava competente il Tribunale di Roma (in composizione monocratica), sezioni ordinarie, trattandosi del foro generale dei convenuti oltre che del forum destinatae solutionis;
quanto alle azioni risarcitorie era competente il Tribunale di Milano (in composizione monocratica), sezioni ordinarie, quale forum delicti essendosi il lamentato danno prodotto sul patrimonio della avente sede in Milano;
CP_3
-l'inammissibilità delle impugnazioni relative alle delibere assembleari di riduzione e ricostituzione del capitale sociale della per scadenza del termine di cui all'art. 2379 ter c.c.; Controparte_1 -la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in relazione all'azione concernente l'impugnazione della delibera di aumento del capitale sociale della con riguardo al vizio di Controparte_1 mancata concessione del termine per l'esercizio del diritto di opzione ex art. 2481 bis c.2 c.c. e, in ogni caso, la sua inammissibilità per decorrenza del termine di decadenza ex art. 2479 ter c.1 c.c.;
-la conseguente carenza di interesse ad agire dell'attrice rispetto alle avverse domande volte all'invalidità ovvero all'inefficacia dell'atto di compravendita della quota sociale della
[...]
; CP_1
-la carenza di legittimazione attiva in capo alla con riferimento alle domande Controparte_4 risarcitorie, posto che la stessa affermava che il danno sarebbe stato subito dalla .. CP_3
Nel merito, le convenute chiedevano il rigetto delle domande attoree esponendo che:
-la delibera di riduzione del capitale sociale era stata un atto dovuto ai sensi dell'art. 2482 bis c.c. in quanto tutte le svalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni ex adverso contestate erano legittime e finanche dovute in ossequio al principio contabile della prudenza;
-i soggetti titolari delle quote della cessionaria avevano attività e Parte_4 patrimoni autonomi e distinti rispetto a quelli del cessionario e i rapporti di Parte_1 parentela e affinità attenevano ai motivi delle compravendite ed erano rimasti avulsi dalla causa della stesse;
Cont
-il prezzo della compravendita della quota della aveva rispecchiato la situazione CP_1 economico-patrimoniale della stessa società sia alla data del 18 maggio 2015 che alla data dell'avversa domanda in quanto, dal 2014 al 2016 la aveva subito un rilevante e Controparte_1 progressivo disequilibrio finanziario, economico e patrimoniale;
-il valore negativo del patrimonio netto e, quindi, di detta quota al momento della compravendita aveva determinato un arricchimento del patrimonio del debitore e non l'eventus damni asserito da parte attrice;
-la società versava in una evidente crisi finanziaria avendo generato, dal 2013 al 2016, CP_2 una sistematica produzione di perdite che aveva reso di fatto nullo il valore della quota detenuta da e la compravendita della stessa, così come di quella intestata a sua moglie, era Parte_1 considerabile alla stregua di un aiuto economico da parte dei figli di costoro;
-in ogni caso, la garanzia che il debitore aveva potuto offrire già al momento del sorgere del credito era, di fatto, nulla, per cui la banca aveva assunto il rischio di avere un fideiussore il cui patrimonio era incapiente;
-la domanda risarcitoria svolta da parte attrice era infondata, in quanto: 1) era insussistente l'elemento psicologico atteso che le cessioni delle quote erano state poste in essere con l'intento di aiutare il venditore;
2) le delibere assembleari impugnate erano atti dovuti e del resto riconducibili all'assemblea dei soci e non ad alcuni di essi;
3) quanto al lucro cessante, l'attrice aveva agito in via esecutiva solo tre anni dopo l'acquisto del credito;
4) quanto al danno emergente, le spese della procedura espropriativa presso terzi erano state rifuse;
le spese della procedura espropriativa mobiliare erano state rifuse in via parziale ma, considerato l'ammontare del credito, così era ragionevole attendersi;
la responsabilità per le spese sostenute nel tentativo di espropriare le quote sociali era esclusivamente dell'attrice che avrebbe potuto avvedersi della cessione medio tempore intervenuta. § 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ 1) DICHIARA la nullità della delibera assembleare della di approvazione del bilancio al 31.12.2015 Controparte_1
2) DICHIARA la nullità della delibera assembleare del 24 maggio 2016 (Rep. 79378 raccolta 13587
a rogito Notaio ) della relativa al ripianamento delle Persona_1 Controparte_1 perdite, all'azzeramento e alla ricostituzione del capitale sociale ex art. 2482 ter c.c.
3) DICHIARA la inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e nei confronti della J Invest SP. Quale mandataria della , dei seguenti negozi: Controparte_4
- l'atto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott. , Rep. 76926 mediante il quale Persona_1 Parte_1
ha venduto alla ESSERRE Cons ulting Srls. l'intera partecipazione nella
[...] Controparte_1
[...]
- l'atto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott. , Rep. 76927 mediante il quale Persona_1 Parte_1
ha venduto alla l'intera partecipazione nella
[...] Parte_4 CP_9
4) ON , , , la ., Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 la , la , queste ultime in persona dei propri rappresentanti p.t., in Controparte_1 CP_2 Con solido alla refusione, in favore della J Invest SP. quale mandataria della , delle Parte_6 spese di lite, che liquida in € 27.852,00 per compensi ed € 4.177,80 per spese oltre rimborso forfeta rio ed accessori come per legge;
5) PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico di
[...]
, , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
queste ultime in persona dei propri rappresentanti p.t.”. CP_2
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – respinta l'eccezione sulla competenza territoriale e funzionale - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…3. Per quanto concerne il merito, parte attrice chiede innanzitutto che venga accertata l'invalidità delle delibere di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale di ex art. 2482 ter c.c. del 24 maggio 2016 perché Controparte_1 assunte in violazione delle disposizioni di legge di cui agli artt. 2379, 2423 e ss. e 2481 bis c.c.
Segnatamente, l'attrice sostiene che la menzionata delibera assembleare sia nulla in quanto assunta sulla base di una situazione patrimoniale viziata da una posta falsa e ingannevole, che viene individuata nell'azzeramento delle partecipazioni della in altre società (Age Consulting, Sac Srl, Game Food Services Srl, Ergotest Controparte_1 Innovation, Enerqos, PRmotrice Slot Srl e PRmotrice Giochi SP). CP_2 Il bilancio di esercizio al 31.12.2015 allegato alla delibera ex art. 2482 ter c.c. per cui è causa dà atto che le svalutazioni degli investimenti effettuati negli esercizi precedenti, specie per quanto riguarda le partecipazioni, e dei crediti di finanziamento alle società partecipate avrebbero cagionato una posta passiva di € 2.663.791,00.
Parte attrice deduce che dette informazioni risulterebbero non corrispondenti a quanto emerge dai relativi bilanci delle società partecipate e che la posta passiva indicata non sarebbe supportata da una perizia e/o da una valida definizione.
Tale svalutazione, inoltre, stando alle prospettazioni dell'attrice, contrasterebbe con altre voci del bilancio e, in particolare, con la voce dei crediti esigibili entro l'anno successivo che ammonterebbero ad € 2.153.188,00.
Parte attrice chiede dunque che venga altresì accertata l'invalidità della delibera assembleare della società Controparte_1
[...
di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. Parte convenuta ha, da par suo, affermato la legittimità di tutte le svalutazioni ex adverso contestate, anche perché conformi al principio contabile della prudenza. Tanto premesso, sulla scorta della documentazione depositata, questo Tribunale ha disposto CTU contabile, chiedendo al consulente di verificare: “se -in relazione alle contestazioni sollevate da parte attrice nell'atto di citazione -il bilancio oggetto di impugnazione rappresenti in maniera chiara e veritiera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; -se erano effettivamente sussistenti i presupposti in base ai quali si è deliberato di procedere al ripianamento delle perdite, all'azzeramento ed alla ricostituzione del capitale sociale ex art. 2482 ter c.c.”. In ordine al primo dei suesposti quesiti, la CTU ha consentito di accertare che il bilancio di esercizio al 31.12.2015 in atti non fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
Controparte_1 Il Consulente dell'Ufficio –sulla base di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha infatti rilevato la presenza di plurime irregolarità nel documento in disamina, attentamente riassunte al paragrafo 3.9 della relazione peritale.
In particolare, il CTU ha evidenziato diversi rilievi idonei ad inficiare la regolarità dell'informativa fornita nel bilancio al
31.12.2015, la quale risulta non veritiera: laddove viene affermato che sono state svalutate le partecipazioni nelle società
Game Food Service Srl. in quanto tali svalutazioni non sono state operate;
laddove viene affermato che i dati CP_11 disponibili della Age Consulting Srl. sono quelli al 31.12.2014 quando in realtà sono quelli al 31.03.2016; laddove viene affermato che è stato applicato il “principio di competenza”, in quanto ciò avrebbe condotto a risultati diversi per quanto concerne la svalutazione della partecipazione nella Age Consulting Srl. nel bilancio 2014 e la svalutazione dell'intero credito verso la partecipata Sac Srl. nel bilancio 2014. Tale informativa, inoltre, stante quanto riportato dal CTU, risulta carente, laddove non viene esposto il processo di valutazione seguito per determinare il valore recuperabile della partecipazione nella Age Consulting Srl. e non viene dato atto degli esiti della verifica fiscale conclusasi in data 19.12.2014.
Il Perito nominato dal Tribunale ha altresì riferito che i dati del bilancio oggetto di analisi risultano irregolari, in quanto:
è stata omessa l'iscrizione della partecipazione nella Sac Srl. di € 41.390 e della corrispondente svalutazione, nonché del credito nei confronti della stessa società di € 2.327.274 e della corrispondente svalutazione parziale di euro 360.237; è stata iscritta la voce “opzione capitale Gr. Enerqos” di € 1.967.037, generata da indebita imputazione contabile, e viene fornita sul punto un'informativa fuorviante;
sono stati indebitamente iscritti il credito, non provato, verso la partecipata
Sac Srl. di € 15.007 e la conseguente svalutazione integrale dello stesso. Sulla scorta di tale ultimo rilievo, la svalutazione di tale indimostrato credito verso la partecipata Sac Srl. risulta non corretta e non doveva essere iscritta in bilancio in quanto priva di supporto ed operata in violazione del principio OIC 15.
Il Ctu ha inoltre verificato che risulta non corretta la svalutazione parziale di € 405.754 della partecipazione nella Ergotest Innovation S.A., sotto un duplice profilo: innanzitutto, in quanto priva di supporto ed operata in violazione del principio
OIC 21, nonché in violazione del principio di “costanza dei criteri di valutazione”; in secondo luogo, in considerazione del fair value determinato applicando il “metodo dei multipli” proposto dagli stessi consulenti tecnici di parte convenuta.
Risulta non corretta anche la svalutazione del credito di € 12.500 verso la partecipata Game Food Service Srl., in quanto priva di supporto ed operata in violazione del principio contabile OIC 15, nonché in violazione del principio di “costanza dei criteri di valutazione”.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il CTU ha concluso rilevando che la perdita iscritta nel bilancio al 31.12.2015 della va ritenuta non corretta, in quanto la rettifica delle svalutazioni irregolarmente iscritte determina Controparte_1 la corrispondente rettifica di tale perdita.
Si ritiene di condividere le conclusioni dell'elaborato peritale in quanto aderenti al quesito sottoposto e frutto di un'analisi accurata, motivata in modo dettagliato nonché aderente ai canoni normativi sostanziali e processuali, con riferimento anche alla parte relativa alle risposte alle osservazioni svolte dai convenuti.
Il CTU ha, dunque, correttamente operato la rettifica della perdita d'esercizio iscritta nel bilancio 2015, che in base al ricalcolo effettuato si è ridotta da € 2.789.757 a € 2.356.496.
Orbene, secondo l'art. 2423, comma 2, c.c., richiamato in apertura dall'art. 2478 bis c.c., iI bilancio “deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico di esercizio”.
Ne deriva che l'iscrizione di perdite nella realtà inesistenti, perché determinate dall'appostazione in bilancio di svalutazioni di partecipazioni e di crediti non veritiere o scorrette, è idonea a falsare la rappresentazione del risultato economico di esercizio e della situazione patrimoniale della società, in quanto espone un disavanzo patrimoniale superiore a quello reale. Ebbene, si reputa che il Legislatore abbia attribuito al bilancio la funzione di accertare periodicamente la situazione patrimoniale ed economica della società e di portare tale accertamento a conoscenza dei terzi, per la tutela di un interesse che trascende quello particolare dei singoli soci (Cass. n. 484/1969): in ragione tale funzione si ritiene che la disciplina del bilancio abbia natura imperativa (ex multis Cassazione civile sez. I, 13/03/2013, n.6220).
Ne consegue che -sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 27/2000- la delibera di approvazione del bilancio al 21.12.2015 è nulla per illiceità dell'oggetto in quanto non conforme a norme imperative poste a tutela di interessi generali che oltrepassano i limiti della compagine sociale.
4. Come già sopra riportato in premessa, la parte attrice ha chiesto altresì dichiararsi la nullità della delibera adottata ex art. 2482 ter c.c.
Giova evidenziare che la norma di cui all'art. 2482 ter c.c. -nell'ipotesi in cui si verifichino perdite in misura maggiore del terzo del capitale tali da ridurlo al disotto del minimo legale- pone a carico degli amministratori l'obbligo di convocare l'assemblea per la deliberazione concernente la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
L'assemblea ha, quindi, l'obbligo di procedere alla riduzione del capitale ed alla sua contestuale ricostituzione fino al minimo legale, non potendo, al contrario, riportare a nuovo le perdite e rinviare così la decisione all'esercizio successivo. In difetto di tali deliberazioni, si verificherà la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 c.c.
La norma costituisce una specificazione di quanto previsto all'art. 2482 bis c.c. e completa la disciplina della riduzione del capitale per perdite, prendendo in considerazione l'ipotesi in cui le stesse abbiano intaccato il capitale sociale, in modo tale da ridurlo al di sotto del minimo legale.
Sulla base delle disposizioni menzionate gli amministratori sono tenuti a sottoporre all'assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società che va redatta con i medesimi obblighi di chiarezza e precisione imposti per la redazione del bilancio di esercizio (Cass. n. 13503/2007) e che deve essere il più possibile aggiornata per fare in modo che l'assemblea sia dettagliatamente e adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della società medesima (Cass. 2.4.2007, n. 8221; Cass. 17.11.2005, n. 23269).
In questa prospettiva, la situazione patrimoniale può eventualmente essere surrogata dall'ultimo bilancio di esercizio, purché questo sia riferibile ad una data recente rispetto a quella di convocazione dell'assemblea, sempre che medio tempore non siano sopravvenuti fatti significativi (Cass., 2.4.2007, n. 8222; Cass. 13.1.2004, n. 5740; Cass. 13.1.2006, n.
543).
La deliberazione di azzeramento e reintegrazione assunta sulla base di una situazione patrimoniale non aggiornata è nulla in quanto le norme in oggetto sono strumentali alla tutela, non solo dell'interesse dei soci, ma anche dei terzi. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'operazione attuata con detta delibera ha la funzione di assicurare il rispetto del principio della corrispondenza fra capitale nominale e capitale reale, serve cioè a ricondurre il primo alla misura del secondo e, appunto per questo, esercita per sua natura (quanto meno) una duplice influenza: da un lato, nella sfera soggettiva dei soci, in specie incidendo sul loro interesse alla distribuzione degli utili;
dall'altro, all'esterno della compagine sociale, influendo sulla garanzia dei creditori sociali offerta loro dall'integrità del capitale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8221 del 02/04/2007).
Come noto, gli artt. 2379 e 2479 ter c.c. limitano i casi di nullità delle delibere assembleari alle ipotesi di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico- pratico del rapporto di società (cfr. ex plurimis, Cass. n. 15721 del 2005; n. 14799 del 2000; n. 3457 del 1999). Ciò chiarito, con la delibera in questione l'assemblea aveva recepito come presupposto per le operazioni sul capitale sociale il dato del bilancio al 31.12.2015 da cui erano emerse perdite di esercizio per € 2.789.757.
Sulla base di tale presupposto l'assemblea aveva deliberato di provvedere alla integrale copertura delle perdite mediante l'utilizzo delle riserve disponibili iscritte in bilancio (per € 2.141.281,00) e della integrale riserva legale (per €
106.000,00), nonché attraverso l'azzeramento del capitale sociale (per € 530.000,00). All'esito di tale operazione, le perdite residue erano risultate ammontare ad € 12.476,00, dunque con conseguente riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale.
Pur tuttavia, giusto quanto sopra esposto, le perdite effettive ammontavano ad € 2.356.496.
Il CTU ha dunque correttamente operato la dovuta rettifica contabile, all'esito della quale il diverso saldo risultante evidenzia la riduzione del capitale sociale, dall'importo di € 530.000 all'importo di € 420.785. Di conseguenza, all'esito dell'operazione le perdite residue non risultano al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art. 2463 c.c. Ne consegue che, sotto tale profilo, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la delibera impugnata presenta contenuto illecito e deve essere dichiarata nulla, rimanendo assorbita la restante doglianza attorea relativa al mancato rispetto del termine di cui all'art. 2481 bis c.2 c.c.
Tanto determina l'infondatezza di quanto eccepito da parte convenuta in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione della delibera in oggetto in ragione del decorso del termine di decadenza di cui all'art. 2379 ter c.c. In primo luogo, risulta non pertinente rispetto al caso di specie il richiamo all'art. 2379 ter c.c. posto che tale norma fa espresso riferimento alla delibera di aumento del capitale e a quella di riduzione ex art. 2445 c.c. Quest'ultima disposizione disciplina la riduzione del capitale sociale denominata in dottrina “volontaria”, la quale per ratio e presupposti diverge nettamente dalla delibera di riduzione del capitale sociale “obbligatoria” prevista dagli artt. 2446,
2447 c.c. (per le società per azioni) e 2482 bis e 2482 ter c.c. (per le società a responsabilità limitata). Invero, l'art. 2379 c.c. prevede che le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione della delibera nel Registro delle Imprese.
Nessun dubbio sussiste sul fronte della legittimazione ad impugnare dell'attrice. Dalle rispettive prospettazioni emerge infatti l'esigenza di rimuovere una situazione pregiudizievole, rappresentata dalla circostanza per cui, in virtù della delibera del 24.5.2016 ex art. 2482 ter c.c., il capitale sociale della era stato ridotto, passando da € Controparte_1 530.000,00 a € 10.000,00; inoltre la sottoscrizione in opzione non era stata esercitata dalla , Parte_4 società cessionaria delle partecipazioni inizialmente intestate al debitore, odierno convenuto, . Parte_1 Ne consegue che la società attrice, creditrice di , non avrebbe potuto contestare la validità e/o l'efficacia Parte_1 del contratto di vendita di quote sociali del 18.5.2015 -tramite cui lo stesso aveva venduto ad Parte_4 l'intera partecipazione nella senza prima agire per far cessare gli effetti della suddetta delibera. Controparte_1 Delibera attraverso la quale la cessionaria , non avendo provveduto alla sottoscrizione, si era Parte_4 spogliata delle relative quote.
Per quanto concerne il termine per impugnare, la delibera per cui è causa risulta essere stata iscritta nel Registro delle
Imprese in data 8.6.2016: l'impugnazione svolta da parte attrice è pertanto tempestiva e la relativa eccezione di parte convenuta va conseguentemente respinta, considerato che il presente giudizio è stato instaurato nel 2017. Dalla nullità della delibera di riduzione del capitale sociale nei termini sopra evidenziati discende la nullità della contestuale deliberazione di ricostituzione mediante emissione di partecipazioni da offrire in sottoscrizione in opzione ai soci.
5. Può dunque ora procedersi alla disamina della domanda di parte attrice volta a far valere la simulazione ex artt. 1414 e ss. c.c. del contratto di vendita di quote sociali del 18.5.2015, mediante il quale ha ceduto alla Parte_1 [...]
l'intera partecipazione nella e del contratto di vendita di quote sociali del Parte_4 Controparte_1 18.5.2015, mediante il quale ha ceduto alla l'intera partecipazione nella Parte_1 Parte_4
CP_2 Giova dapprima ricordare che la simulazione del contratto ricorre qualora il negozio non sia voluto dalle parti: elemento indispensabile è dunque l'esistenza di un accordo simulatorio, esterno al contratto simulato, con il quale le parti si accordino nel senso della efficacia tra le stesse di altro negozio (simulazione relativa) ovvero nel senso di non volere l'efficacia di alcun contratto (simulazione assoluta); tale accordo si può consacrare o meno in una controdichiarazione, redatta generalmente per iscritto. PRprio la circostanza che il negozio simulato non è voluto dalle parti differenzia la simulazione dalla fattispecie del negozio indiretto, in cui invece le parti vogliono gli effetti del negozio, che però viene posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello proprio. Sostenere, pertanto, che le cessioni per cui è causa siano riconducibili alla volontà di sottrarre i beni al creditore (odierna parte attrice) non comporta di per sé che gli atti siano stati simulati, risultando possibile che un negozio - voluto ed efficace
- sia diretto a perseguire una finalità che non è quella propria del tipo-contrattuale cui appartiene. Per altro verso, occorre altresì evidenziare la diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, di tal che ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né
l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. Cass. Civ. sez. II, 20/10/2008, n. 25490).
Ciò premesso, nel presente giudizio la valutazione da effettuare, non essendo stata richiesta l'assunzione di prove costituende, si fonda sull'esame di elementi presuntivi, come allegati dalla parte attrice. Come è noto, ai sensi dell'art. 1415 c.c. i terzi pregiudicati possono sempre far valere la simulazione: la prova della esistenza di accordo simulatorio è libera per i creditori (art. 1417 c.c.) e, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “ il principio dell'onere della prova, costituente un criterio sussidiario di determinazione della soccombenza, non deroga alla regola che, nei casi in cui la prova della simulazione non subisca alcuna limitazione, la stessa può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, relativamente alle quali la verifica della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729 c.c., comma 1, è incensurabile in sede di legittimità, con l'unico limite della sufficienza e coerenza della relativa motivazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 17628 del 10/08/2007). La dimostrazione della esistenza di un accordo simulatorio può dunque essere fornita dall'attore, che sia terzo rispetto ai rapporti tra le parti, anche in via presuntiva, purché tuttavia le stesse presunzioni abbiano le caratteristiche di cui all'art. 2729 c.c.
6. La domanda volta a sentir dichiarare la simulazione degli atti di cessione di quote stipulati tra i convenuti è infondata e non può trovare accoglimento. Invero, la ., in veste di procuratrice della -la quale riveste la qualità di creditrice CP_3 Controparte_4 dell'alienante- risulta legittimata ad agire per l'accertamento e la declaratoria della natura simulata del negozio ad essa pregiudizievole, anche mediante ricorso alla prova per presunzioni. Appare, infatti, sussistente, in quanto incontestata nonché documentalmente dimostrata, la ragione di credito vantata dalla società attrice, trattandosi di somme dovute a titolo di saldo debitore di due distinti contratti di finanziamento fondiario, di cui era titolare la società (fallita)
[...]
, in favore della quale l'odierno convenuto e la PR.EC SP. (di cui era legale CP_5 Parte_1 Pt_1 rappresentante) avevano prestato fideiussione.
Tale credito era stato poi ceduto dall'originaria creditrice CentroBanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare SP. alla (cfr. docc. 4 e 5 allegati all'atto di citazione) CP_7 Quest'ultima, a fronte dell'inadempienza della debitrice principale e dei garanti, aveva agito in sede monitoria nei confronti dei due fideiussori e, in data 12.4.2013, il Tribunale di Milano aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 14490/2013 dell'importo di € 3.400.000,00 nei confronti della PR.EC SP. e di , in veste di garanti della Parte_1 [...]
(cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione). CP_5 In virtù di tale titolo l'istante aveva quindi promosso delle procedure esecutive tra cui il pignoramento delle quote di partecipazione sociale di titolarità del convenuto (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione). Parte_1 In seguito, la , a sua volta, in data 21.12.2015 aveva ceduto detto credito alla (cfr. doc. 1 CP_7 Controparte_4 allegato all'atto di citazione).
Ciò nonostante, dal complessivo esame delle risultanze probatorie in atti, non appaiono sussistenti elementi sufficienti per poter affermare che i contratti di trasferimento di partecipazioni sociali per cui è causa siano stati il frutto di una simulazione assoluta o relativa. Ed invero, secondo la prospettazione attorea, i principali elementi presuntivi da cui desumere la natura simulata delle alienazioni sarebbero: la riconducibilità della società cessionaria a soggetti legati da rapporti Parte_4 di parentela a;
nonché l'entità del corrispettivo, asseritamente inadeguato e sproporzionato rispetto al Parte_1 valore reale delle quote.
Tuttavia, non appare conferente la circostanza che le quote sociali della cessionaria siano di Parte_4 proprietà di e e di , rispettivamente figli e nuora di . Parte_2 Parte_3 Controparte_8 Parte_1 I convenuti, infatti, hanno fornito prova dell'intervenuto pagamento del saldo del prezzo pari a complessivi € 19.740,00, avvenuto a mezzo assegni circolari, e del relativo incasso da parte del cedente in data 19.5.2015. Parte_1 In ogni caso, poi, non sono stati forniti indizi idonei a dimostrare la sussistenza della situazione di apparenza che è propria dell'istituto della simulazione, in quanto è palese che le parti abbiano realmente voluto gli effetti del contratto e non vi sono agli atti elementi utili a comprovare che le quote sociali in oggetto non siano effettivamente transitate nel patrimonio della società cessionaria.
Quanto appena riferito rende irrilevante la contestazione relativa al valore dei corrispettivi pattuiti per le cessioni in oggetto, in quanto non sussiste alcun rapporto di inferenza logica fra la circostanza allegata e l'asserita volontà delle parti di dar vita - solo apparentemente - a un regolamento negoziale dei rispettivi interessi. Si ritengono prive di pregio anche le deduzioni attoree inerenti alla stipulazione di un negotium mixtum cum donatione.
Innanzitutto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno da tempo avallato la tesi, maggioritaria, per cui l'operazione qualificabile come negotium mixtum cum donatione rientra nello schema del negozio indiretto, che va distinto dall'istituto della simulazione in quanto gli effetti del negozio sono, nel primo caso, effettivamente voluti dalle parti (Cass. Sez. Un., 12.6.2016, n. 13524). In secondo luogo, parte attrice non è riuscita a dimostrare l'asserito intento liberale (animus donandi) che costituisce l'imprescindibile elemento soggettivo che caratterizza il negotium mixtum cum donatione.
Di conseguenza, sulla base delle suesposte considerazioni, va rigettata la domanda principale proposta dalla parte attrice, anche considerata l'inapplicabilità della disciplina sulla simulazione assoluta del contratto nell'ipotesi in cui – quand'anche dimostrato – il negozio sia stato stipulato in pregiudizio alle ragioni dei creditori.
7. Deve invece essere accolta la domanda attorea di revocazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del contratto di vendita mediante il quale ha ceduto alla l'intera partecipazione nella Parte_1 Parte_4 [...] e del contratto di vendita mediante il quale ha ceduto alla l'intera Controparte_1 Parte_4 partecipazione nella CP_2 Giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., in base al quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Al terzo comma, poi, è precisato che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
In particolare, l'azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Tale strumento, infatti, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. C.c. per la realizzazione del credito (v.
Cass. Civ. 18.2.1991, n. 1691).
Passando all'esame dei requisiti per l'esperimento dell'azione de qua, l'art. 2901 c.c. prevede espressamente la sussistenza di un elemento oggettivo e di uno soggettivo.
Quanto al primo, si deve evidenziare che - ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria - non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito (Cass. 19.7.2018, n. 19207). Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori cfr. Cass. 14.10.2015, n. 20595).
Quanto al secondo elemento, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni), o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (cd. consilium fraudis).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. animus nocendi), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie.
Invero, anche in questo caso si distingue a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. partecipatio fraudis). Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza – da parte del terzo contraente - del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.
Inoltre, occorre evidenziare che un definitivo accertamento del credito vantato non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronunzia sulla domanda revocatoria (cfr. Cassazione Sez. 3 civile, n. 5246 del 10/03/2006, in base alla quale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente). Difatti, con riguardo all'esperimento dell'azione revocatoria relativamente a crediti litigiosi, la Suprema
Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (cfr. da ultimo Cass. 29.1.2016, n. 1658 e Cass. Civ., 7.05.2014, n. 9855, conf. a Cass. Sez. un.,
9440/2004).
8. Per i motivi già sopra illustrati appare pacificamente sussistente la ragione di credito vantata dalla Controparte_4 che nell'odierno giudizio agisce per tramite della procuratrice ., trattandosi di somme portate da un CP_3 provvedimento passato in giudicato.
Quanto all'eventus damni, è sufficiente evidenziare che –con gli atti di cui è chiesta la revocatoria ed a fronte di un corrispettivo in denaro- ha ceduto per l'intero le sue quote di partecipazione in due distinte società: beni Parte_1 che certamente sono più facilmente aggredibili da procedure esecutive rispetto al denaro, di sicuro più agevolmente occultabile. Non può, quindi, seriamente revocarsi in dubbio che tale atto comporti la dispersione dei beni del debitore cedente con conseguente pericolo di danno per il creditore.
Tale considerazione rende irrilevante quanto sostenuto dai convenuti in relazione al valore negativo del patrimonio netto della quota della Controparte_1 E comunque, quand'anche fosse stato dimostrato l'effettivo valore di tale patrimonio, ciò non avrebbe fatto venir meno il pericolo di danno paventato. Infatti –come sopra evidenziato- il requisito dell'eventus damni è sussistente anche qualora si verifichi una variazione seppur meramente qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile o incerta la soddisfazione dei creditori. Ebbene, nel caso in esame, non è contestato che l'atto di disposizione delle quote in questione abbia comportato una variazione sia quantitativa del patrimonio (atteso che la predetta partecipazione –pur avendo un valore nominale di € 105.000,00 - è stata trasferita ad un corrispettivo di € 10.000,00), sia qualitativa. Inoltre, è evidente che tale variazione qualitativa rende quantomeno più difficoltoso il soddisfacimento del credito, attesa la maggiore difficoltà di promuovere una procedura esecutiva sul denaro anziché su quote sociali.
Quanto al requisito della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio dell'atto dispositivo, basti osservare che è pacifico che gli atti in questione siano stati posti in essere successivamente al sorgere del credito e, peraltro, dopo che la società creditrice aveva già intrapreso delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore in virtù di una pronuncia passata in giudicato. Infine, appare sussistente anche il requisito della conoscenza, da parte dei terzi cessionari delle quote, del pregiudizio derivante dagli atti traslativi in questione. È infatti pacifico che i titolari delle partecipazioni della cessionaria
[...]
sono , e rispettivamente figli e nuora di Parte_4 Parte_2 Parte_3 Controparte_8 [...]
. Inoltre, l'importo del corrispettivo pattuito per la cessione della partecipazione sociale della Pt_1 Controparte_1
[...
è di gran lunga inferiore al valore nominale della stessa. Da ultimo, non appare plausibile l'affermazione di parte convenuta secondo cui tali trasferimenti siano stati effettuati affinché i cessionari potessero fornire un supporto finanziario a . Parte_1 Dai descritti elementi può ben dedursi la sussistenza dei profili psicologici necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
9. Per contro, va respinta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice e va contestualmente respinta la relativa eccezione di parte convenuta volta a far valere la carenza di legittimazione attiva della Controparte_4 Tale eccezione viene fondata sul fatto che gli eventi dannosi asseriti si sarebbero verificati in epoca anteriore all'acquisto del credito da parte dell'odierna attrice Controparte_4 Tale argomentazione è del tutto infondata posto che si condivide quanto sancito dalla Suprema Corte che, in tema di cessione del credito, ha affermato che la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1 in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonchè alla tutela del credito (Cassazione civile sez. III,
15/10/2019, n.25928). Del resto, come riportato nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 6 del 14.1.2016, la aveva acquistato dalla J Invest SP. “unitamente ai crediti oggetto della cessione…ogni diritto, azione, Controparte_4 facoltà o prerogativa inerente ai crediti oggetto della cessione”.
Deve, dunque, ritenersi che -oltre al credito derivante dai contratti di mutuo fondiario concessi dalla Parte_7 alla - la J Invest SP. abbia ceduto alla anche l'azione volta a far valere gli eventuali Controparte_5 Controparte_4 danni subiti dai debitori e strettamente connessi all'interesse al loro corretto adempimento e alla preservazione della garanzia patrimoniale.
Ciò nondimeno, nel merito la relativa domanda attorea va respinta in quanto le doglianze sul punto si rivelano generiche e prive di un sufficiente riscontro probatorio.
Invero, non può ritenersi sussistente l'evento dannoso richiesto dalla norma di cui all'art. 2043 c.c. che, stante quanto rappresentato dall'attrice, andrebbe fatto discendere dalla mera natura di negozi in frode alla legge delle operazioni
(negoziali e societarie) poste in essere dai convenuti.
Ed invero, l'ingiustizia del danno va intesa nella duplice accezione di danno prodotto non iure, ossia in assenza di una causa di giustificazione, e contra ius, vale a dire lesivo di una posizione soggettiva o di un interesse tutelati dall'ordinamento. Tuttavia, la circostanza per cui una determinata attività negoziale possa compromettere gli interessi di soggetti terzi, quali i creditori di una delle parti, non costituisce di per sé un elemento idoneo a ritenere configurata l'ingiustizia del danno, specie considerando il fatto che la stessa va valutata comparando gli interessi del danneggiante e del danneggiato.
Del resto, l'ordinamento pone a disposizione dei creditori delle azioni volte in modo specifico a rendere inefficace l'atto negoziale potenzialmente lesivo dei loro interessi. Non risulta inoltre dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo, indefettibile al fine di vedere riconosciuta una responsabilità risarcitoria.
Come già ricordato, va distinta la mera scentia fraudis richiesta dall'art. 2901 c.c., dall' animus nocendi, che invece costituisce uno degli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c.
Dalla mera consapevolezza del diritto di credito vantato dall'esponente non può de plano desumersi che i convenuti, nel porre in essere le operazioni negoziali oggetto dell'odierno giudizio, abbiano voluto e previsto, quale unica finalità, quella di cagionare un danno alla società istante.
10. Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la nullità della delibera assembleare della di approvazione del bilancio al 31.12.2015. Controparte_1 Va altresì dichiarata la nullità della delibera assembleare del 24 maggio 2016 (Rep. 79378 – raccolta 13587 – a rogito Notaio ) della relativa al ripianamento delle perdite, all'azzeramento e alla Persona_1 Controparte_1 ricostituzione del capitale sociale ex art. 2482 ter.
Va altresì dichiarata la inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e nei confronti della . quale mandataria della CP_3
, dei seguenti negozi: Controparte_4
-l'atto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott. , Rep. 76926 mediante il quale ha venduto alla Persona_1 Parte_1 [...]
l'intera partecipazione nella Parte_4 Controparte_1
-l'atto di vendita di quote sociali e relativi diritti comunque inerenti alle stesse sottoscritto in Roma il 18 maggio 2015, rogito Notaio dott. , Rep. 76927 mediante il quale ha venduto alla Persona_1 Parte_1 [...]
l'intera partecipazione nella Parte_4 CP_2 Vanno rigettate le restanti domande proposte da parte attrice.]»
§ 2 — Hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 Controparte_1 CP_2 contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ In via preliminare, (A) previa separazione delle azioni revocatorie e/o risarcitorie dalle altre cause di cui al presente giudizio, accertare e dichiarare l'incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale adito relativamente alle azioni revocatorie e/o risarcitorie svolte dall'appellata, essendo competente il Tribunale di Roma, sezione civile ordinaria, in composizione monocratica, per entrambe le azioni ovvero pure il Tribunale di Milano, sezione civile ordinaria, in composizione monocratica, per la sola azione risarcitoria;
(B) accertare la carenza di interesse ad agire dell'appellata in relazione all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 di PRC e, per l'effetto, dichiarare inammissibile tale domanda;
(C) accertare l'omessa impugnazione della delibera assembleare del 24.05.2016 che ha approvato la situazione patrimoniale al 29 febbraio 2016 e la pregiudizialità logico-giuridica rispetto all'impugnazione della delibera che, in pari data, ha integralmente ridotto il capitale sociale di PRC
e, per l'effetto, dichiarare inammissibile tale ultima impugnazione;
(D) accertare la carenza di legittimazione attiva di in relazione all'impugnazione Controparte_4 della delibera di aumento del capitale sociale di PRC per l'asserita mancata concessione del termine per sottoscriverlo, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile tale domanda;
(E) accertare il decorso del termine di decadenza ex art. 2379-ter c.c. e/o del termine di decadenza ex art. 2479-ter c.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le avverse impugnazioni delle delibere assembleari;
(F) in caso di accertata inammissibilità delle domande volte all'invalidità delle delibere assembleari de quibus, accertare la carenza di interesse ad agire dell'appellata in relazione alle domande volte all'invalidità e/o all'inefficacia dell'atto di compravendita della quota di PRC e, per l'effetto, dichiarare inammissibili anche tali ultime domande;
(G) accertare la carenza di legittimazione attiva in capo a in relazione alle Controparte_4 avverse domande risarcitorie e, per l'effetto, dichiarare le stesse inammissibili;
(H) accertare la carenza di legittimazione passiva in capo ai sig.ri e e, per Pt_3 Parte_2
l'effetto, dichiarare inammissibile le domande ex advesro svolte nei loro confronti;
Nel merito:
(I) rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
(II) In ogni caso,
(J) con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin d'ora antistatari. In via istruttoria,
Si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio nei termini descritti in parte narrativa” Ha resistito quale società procuratrice di eccependo la Controparte_3 Controparte_4 inammissibilità ex art. 342 CPC del gravame di cui ha chiesto il rigetto;
ha poi proposto appello incidentale chiedendo “ - in accoglimento del motivo di appello incidentale sopra formulato, riformare la parte di sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria rassegnata in prime cure dalla comparente e, per l'effetto, accertare e dichiarare il comportamento gravemente fraudolento e contrario ai principi di correttezza e buona fede messo in atto dal debitore e dai figli Parte_1
e nella complessa operazione di cui si è dato conto in atti e, per questo titolo, Pt_3 Parte_2 condannarli al risarcimento di tutti i danni, demandando la loro quantificazione a separato giudizio”, con riformulazione delle eccezioni ex art. 346 CPC e opposizione alla richiesta di CTU degli appellanti principali. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio
2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale, composto di 61 pagine, è articolato in undici motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 13/16) – titolato “L' INCOMPETENZA RISPETTO ALLE AZIONI REVOCATORIE” e “ L'INCOMPETENZA RISPETTO ALL'AZIONE RISARCITORIA” – le parti appellanti lamentano l'erroneità della statuizione con cui è stata respinta dal Tribunale l'eccezione d'incompetenza delle Sezioni Specializzate in materia d'Impresa perché l'azione revocatoria, a loro dire, esperita da un soggetto terzo rispetto alla compagine societaria non inciderebbe sui rapporti societari c.d. diretti ex art. 3, comma 2, lett. a) del d. lgs. 168/2003, di conseguenza, la cognizione sulla predetta domanda sarebbe devoluta alla Sezione Ordinaria del Tribunale. Anche la domanda risarcitoria, secondo gli appellanti, non rientrerebbe nell'elenco delle materie attribuite alle Sezioni Specializzate né sarebbe connessa ad alcuna di esse.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 16/19) - titolato “LA CARENZA DI INTERESSE A IMPUGNARE
LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL AL 31.12.2015” – e con il terzo CP_12 motivo (pagg. 19/20) – titolato “INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA
DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO PRESUPPOSTO” - le parti appellanti si dolgono dell'omessa statuizione in ordine alla sollevata eccezione di carenza di interesse di ad impugnare il bilancio chiuso al 31.12.2015 Controparte_4 Cont di perché, a loro dire, la delibera assunta ex art. 2482 ter c.c. si baserebbe sulla situazione patrimoniale al 29.02.2016 anziché sul bilancio chiuso al 31.12.2015, diverso dal primo documento contabile che, in quanto non impugnato, renderebbe, di conseguenza, inammissibile l'impugnativa avverso la delibera di riduzione del capitale sociale.
§ 3.3 — Col quarto motivo (pagg. 20/25) – titolato “ IL TERMINE DI DECADENZA EX ART. 2379-
TER” - gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di decadenza per asserito decorso del termine ex art. 2379 ter c.c. deducendo che questo capo lederebbe il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 14932/2016, di conseguenza, la sentenza sarebbe emendabile perché l'impugnazione sarebbe tardiva in quanto formulata oltre il termine di 180 giorni.
§3.4 – Col quinto motivo (pagg. 25/26) – titolato “ SOGGETTI LEGITTIMATI
ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA E IL TERMINE EX ART. 2479-ter, COMMA 1, C.C.” – gli appellanti si dolgono dell'omessa declaratoria d'inammissibilità per asserita carenza di legittimazione attiva della parte oggi appellata, originaria attrice, ad impugnare la delibera di aumento del capitale sociale di PRC per mancata concessione del termine per sottoscriverlo perché unici soggetti legittimati sarebbero stati esclusivamente i soci, oltre che ciascun amministratore e/o l'organo di controllo. In ogni caso, nel merito l'impugnativa sarebbe infondata secondo gli appellanti perché il diritto di opzione sarebbe comunque stato rinunziato dal socio.
§3.5 – Col sesto motivo (pagg. 26/ 27 ) – titolato “CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE PER
L'INVALIDITA' O L'INEFFICACIA DELLA CESSIONE DELLA QUOTA DI PRC “ - strettamente consequenziale ai precedenti, gli appellanti deducono che la riforma della sentenza nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera assembleare avrebbe implicato, di conseguenza, la riforma della sentenza nella parte in cui aveva omesso di dichiarare l'inammissibilità per carenza d'interesse delle domande relative al trasferimento della quota di PRC.
§3.6 – Col settimo motivo (pagg. 27/30)- titolato “ LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RISARCITORIA” – le parti appellanti denunciano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di a proporre domanda risarcitoria sulla scorta di un'erronea Controparte_4 applicazione al caso della sentenza n. 25928/2029 della Cassazione, con la conseguenza che il supposto danno di cui si chiede il risarcimento, essendo definito sia nell'an sia nel quantum, si sarebbe manifestato prima della cessione del credito risultando, quindi, un diritto autonomo rispetto al credito contrattuale ceduto e che il diritto risarcitorio non sarebbe stato trasferito unitamente al credito ceduto.
Con il medesimo motivo di appello, poi, gli appellanti si dolgono che il Tribunale non si è pronunciato sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di e rispetto Pt_3 Parte_2 alla domanda risarcitoria, così ribadendo l'estraneità di costoro rispetto ai fatti che avrebbero danneggiato la originaria attrice, di conseguenza, l'insussistenza di alcun titolo risarcitorio nei loro confronti.
§3.7 – Con l'ottavo motivo (pagg. 30/41) - titolato “ LA DICHIARATA NULLITÀ DELLA
DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PRC AL 31.12.2015” – le parti appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità della delibera di approvazione del bilancio di PRC chiuso al 31.12.2015 sulla scorta della CTU non condivisa dagli appellanti perché ritenuta erronea alla luce di una serie di contestazioni che, a loro dire, non sarebbero state “tenute in alcun conto dal Giudicante e, per tale ragione, devono essere riproposte a codesta Ill.ma Corte di
Appello affinché possano essere prese in considerazione ai fini del decidere.” Le parti appellanti, quindi, ripropongono osservazioni e doglianze avverso la CTU svolta dinanzi al
Tribunale.
§3.8 – Con il nono motivo (pagg. 41/46) – titolato “LA DICHIARATA NULLITÀ DELLA DELIBERA DI AZZERAMENTO E RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI PRC” - gli appellanti si lamentano della declaratoria di nullità della delibera assembleare del 24 maggio 2016 di PRC perché la stessa si baserebbe sulla diversa situazione patrimoniale aggiornata al 29.02.2016 anziché sul precedente bilancio chiuso al 31.12.2015.
§3.9 – Con il decimo motivo (pagg. 46/55) – con il titolo “ LA REVOCAZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA” – le parti appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di revocazione dei due atti di compravendita deducendo che gli atti dispositivi non avrebbero determinato alcun “decremento patrimoniale quanto piuttosto un arricchimento del patrimonio del debitore.”.
§3.10 – Con l'ultimo motivo – titolato “LE SPESE DI LITE” – gli appellanti denunciano come erronea la statuizione sulle spese sia perché il Tribunale non avrebbe considerato l'autonomia ed il carattere scindibile delle diverse domande formulate dalla parte attrice e, tra queste, della domanda risarcitoria avverso la quale i figli di sarebbero risultati vittoriosi, sia perché la Parte_1 quantificazione sarebbe errata in quanto i valori medi dei compensi per tutte le fasi del giudizio sarebbero pari ad Euro 13.430,00 anziché ad Euro 27.852,00, mentre le spese sarebbero liquidabili in Euro 1.545,00 anziché in Euro 4.177,80.
§ 4 — Va premesso che la causa è stata assunta in decisione senza ulteriori termini – sebbene nelle note di trattazione cartolare siano stati chiesti ex art. 190 CPC – atteso che nel decreto che fissa la trattazione scritta della causa è chiaramente indicato che , anche in ragione degli obiettivi del programma di gestione annuale ed oggi del PNRR, la causa può essere decisa anche in sede di prima comparizione, come configurabile nel caso in esame. Nessuna delle parti, peraltro, ha specificato le ragioni per le quali – rispetto al principio di ragionevole durata del processo e ai detti obiettivi – vi sarebbe necessità di ulteriori attività difensive rispetto ai copiosi atti già versati nel fascicolo d'ufficio.
Nel merito, l'appello principale è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, va evidenziato in primo luogo che il ragionamento del Tribunale trova conforto nella recente pronuncia a sezioni unite della Corte di Legittimità n. 5089/25 in materia di azione ex art. 2901 C.C. e che, in secondo luogo, nella sentenza (come sopra riportata) si assiste ad una precisa argomentazione in punto sia di connessione, sia di necessità di “simultaneus processus”
, sia di assenza di nullità ove si tratti del medesimo ufficio con ripartizioni tabellari interne per materia.
Ebbene, il motivo di gravame consiste in una mera reiterazione delle eccezioni di rito svolte in primo grado, senza tenere in debito conto del concetto di “connessione” espresso dal Tribunale, oggetto semplicemente di negazione senza alcun contrapposto argomento giuridico. Di qui la reiezione del motivo di doglianza.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, anche a voler valutare la prospettazione relativa alla situazione al febbraio 2016 ammissibile (parte appellata ha eccepito la tardività dell'allegazione nella memoria ex art. 183 CPC), non può che affermarsi l'implicito rigetto che il Tribunale ha operato per questo profilo, atteso che ha ritenuto che alla base della delibera di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2482 ter c.c.) vi era la situazione patrimoniale come descritta e recepita nel bilancio chiuso al 31.12.2015 (la cui conformità a legge è stata poi oggetto di altra delibazione del Tribunale), vale a dire una situazione antecedente al febbraio 2016, con la conseguenza che quest'ultima situazione è stata considerata ultronea ed irrilevante.
Di qui la reiezione delle doglianze relative all'asserita omessa pronuncia, trattandosi come detto della soluzione assorbente indicata dal Tribunale, sì da non rendere necessaria alcuna ulteriore pronuncia su questioni, appunto, superate ed irrilevanti. Avrebbe, piuttosto, la parte appellante dovuto precisare per quale motivo occorreva effettuare la diversa individuazione della situazione patrimoniale, profilo che non risulta invece sufficientemente svolto, trattandosi – come già rilevato per la prima doglianza – di ripetizioni di tesi già svolte senza tenere in giusta considerazione gli ampi argomenti logico-giuridici della sentenza che, in particolare, precisa come ai fini di quella delibera assembleare ben poteva proprio il bilancio essere l'atto più recente che fotografava la situazione patrimoniale. Su questo punto, si ripete, articolato anche con richiamo a giurisprudenza di legittimità le parti appellanti non hanno formulato una
contro
- argomentazione, sicchè la statuizione non può che essere confermata con assorbimento di ogni altra questione al riguardo.
§4.3 - Anche il quarto motivo di appello è infondato, perché – pur citando condivisibili principi di giurisprudenza di legittimità – non tiene conto che quest'ultima non è riferibile al caso in esame ove l'originaria attrice ha impugnato la decisione dell'assemblea di abbattere il capitale sociale con relativa ricostituzione nei termini di legge, quale adempimento obbligatorio, sulla base però di dati non corrispondenti appieno alla situazione reale.
Ed allora, se la ratio della riduzione dei termini per l'impugnazione prevista nei casi di cui all'art. 2379-ter c.c. è da rintracciarsi nell'esigenza di assicurare stabilità alle situazioni giuridiche venutesi nel frattempo a creare per effetto della circolazione dei titoli di nuova emissione, tale esigenza evidentemente non ricorre nel caso di maturazione di perdite che abbiano ridotto il valore reale del capitale sociale al di sotto del minimo legale: in tale evenienza, infatti, prevale l'esigenza – posta a presidio dell'affidamento dei terzi creditori – di adeguare il dato contabile a quello reale, di modo da evitare che la società continui ad operare esponendo un valore nominale del capitale sociale completamente fittizio. L'impugnazione proposta dalla parte attrice – diretta, va ricordato, a far accertare la nullità della relativa deliberazione in quanto avente oggetto illecito (data la falsità dei dati contabili posti alla base della relativa determina assembleare) – è condivisibilmente da ritenersi tempestiva, applicandosi il ben più lungo termine di tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Infatti, l'ambito di applicazione dell'art. 2379-ter c.c. è circoscritto ai casi di aumento di capitale
(gratuito o a pagamento); riduzione reale del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 c.c.; emissione di obbligazioni. Escludendo quest'ultimo caso ( non è pertinente con riguardo alle S.r.l.), gli altri due casi che residuano non sono comunque riferibili alla fattispecie in esame: la delibera adottata dall'assemblea di PRC il 24 maggio 2006 è stata adottata ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., cioè l'ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite che ne abbiano eroso il minimo legale e, dunque, come tale obbligatoria, situazione che corrisponde a quella di cui all'art. 2447 c.c. per le S.p.a. che, in quanto operazione meramente contabile (diretta, cioè, ad adeguare il dato contabile a quello reale), non rientra tra le ipotesi individuate per il decorso del termine breve di cui all'art. 2379- ter c.c. Il Tribunale ha ben spiegato le ragioni per le quali ha adottato la diversa soluzione, rigettando l'eccezione di decadenza delle parti convenute che, oggi, ripropongono sostanzialmente la medesima tesi affidandola, appunto, ad una sentenza di legittimità che, però, non risulta conferente.
§4.4 – Il quinto motivo unitamente al sesto, strettamente connessi al precedente, restano sostanzialmente assorbiti nella reiezione. Peraltro, il profilo di “illiceità” denunciato (e fondato) rende chiunque vi abbia interesse legittimato ad agire, con la conseguenza che nel caso in esame non si pone alcuna carenza di legittimazione attiva, come già anche implicitamente ritenuto dal Tribunale.
Quanto, poi, alla prospettata “rinuncia del socio” all'opzione, oltre ad essere un profilo privo di effettive argomentazioni, gli appellanti non tengono conto – nel devolvere la questione – che la sentenza fa riferimento , anche per questa questione, al carattere fraudolento sia della decisione dei soci di azzerare il valore nominale del capitale sociale di PRC e di aumentarlo nuovamente sino alla ricostituzione del minimo legale, sia della manifestata volontà del socio Parte_4 di rinunziare ad esercitare il diritto di opzione. Di qui la totale reiezione dei detti motivi che si appalesano pure inammissibili.
§4.6 – Il settimo motivo , invero, pone problemi sotto il profilo di ammissibilità sia ex art. 342 CPC sia ex art. 100 CPC, atteso che discutere di legittimazione attiva di una parte attrice che, però, è risultata soccombente quanto alla domanda risarcitoria impone di verificare la “soccombenza” della parte che impugna;
ebbene, l'unico interesse che appare oggi ravvisabile è quello ex art. 346 CPC –
e così va qualificato questo motivo di impugnazione – in ragione della domanda risarcitoria riproposta con l'appello incidentale, con la conseguenza che solo esaminando quest'ultimo insorge detto interesse a formulare l'eccezione, sicchè si rinvia in quella sede la delibazione. Egualmente deve dirsi per gli altri chiamati a rispondere quali legittimati passivi (oltre ) per detta domanda Parte_1 risarcitoria, non potendosi non ricordare che i medesimi sono chiamati perché “complici” e partecipi del fatto fraudolento.
§4.7 – L'ottavo motivo è esclusivamente dedicato a riprodurre le critiche tecniche mosse alla CTU svolta in primo grado.
Ora, è consapevole il Collegio che i contenuti delle osservazioni tecniche durante l'indagine peritale disposta dal Tribunale ben possono integrare atti difensivi, ma ciò non significa che tutto quanto già elaborato e valutato in primo grado possa essere semplicemente “attaccato” con la mera riproposizione delle questioni;
ove queste ultime, infatti, siano state , appunto, vagliate in modo specifico dal perito nominato dal giudice di primo grado e da quest'ultimo condivise per la loro razionalità (anche con motivazione “per relationem”), la parte appellante non può limitarsi (visto l'onere ex art. 342 CPC) a riproporle, quasi come un elenco di questioni da ri-esaminare anche a mezzo di una invocata nuova CTU, ma piuttosto deve indicare quali passaggi logici non siano tali e
contro
-argomentare.
Nulla di tutto ciò si evince dal copioso motivo di gravame, che non tiene conto – si ripete – delle singole risposte che già il CTU ha svolto durante il procedimento peritale svoltosi in pieno contraddittorio. D'altro canto, dalla perizia emergono con tranquillante certezza i “principi contabili” alla luce dei quali il perito ha valutato i documenti e le difese delle parti, formulando le conseguenti risposte tecniche, sicchè la doglianza di “formalismo” rivolta al CTU non è di per sé sufficiente a sostenere il punto di gravame, così come l'istanza istruttoria di nuova CTU, del tutto ultronea.
§4.8 – Il nono motivo è anch'esso infondato. Posto che la delibera relativa al capitale sociale, anche ove facesse riferimento alla situazione patrimoniale fotografata a febbraio 2016, comunque è fondata sul bilancio al 31.12.15, proprio perché quest'ultimo è , a sua volta, la base e il punto di riferimento della situazione indicata a febbraio 2016
(né vi è prova di elementi sopravvenuti e/o diversi rispetto al bilancio), non è necessaria alcuna ulteriore CTU, atteso che quella già espletata in primo grado, proprio perché ha esaminato il bilancio e la situazione (non corrispondente del tutto alla realtà) ivi descritta, ha già fornito risposta sulla realtà economico-patrimoniale, senza che si debbano approfondire ulteriori poste, che trovano ragione nel detto bilancio medesimo così esaminato.
Esaminare – in modo separato – la sussistenza o meno delle perdite è richiesta , si ripete, ultronea e irrilevante, atteso che proprio i presupposti di tali “perdite” sono stati accertati dal Tribunale (per mezzo della espletata CTU) come non corrispondenti a realtà. Di qui la reiezione di tutte le doglianze formulate in tale motivo di gravame.
§4.9 – Il decimo motivo ha per oggetto, come sopra indicato, l'azione ex art. 2901 C.C.
Il primo profilo riguarda il corrispettivo di cessione delle quote, ritenuto dal Tribunale sostanzialmente irrisorio e contestato dagli appellanti perché, in realtà, corrispondente allo scarso se non inesistente valore delle stesse in ragione della complessiva situazione economico-finanziaria delle società cui le quote sono riconducibili. Rileva la Corte la non conferenza della argomentazione, atteso che il Collegio di primo grado ha evidenziato ben altro profilo, vale a dire la modalità della cessione quote come compromettente la possibilità di aggressione in sede esecutiva: vale a dire trasformare le quote di in Parte_1 denaro ha reso più difficile la possibilità di recupero del credito, sicchè l'eventus damni si verifica in ogni caso (e in modo assorbente) per questo profilo, ove si deve anche tener conto della condotta del cedente, spogliatosi di più beni in modo sostanzialmente contestuale, elemento ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (che questa Corte condivide ed applica in queste fattispecie) di particolare capacità indiziaria univoca anche per il profilo soggettivo, tenuto anche conto che con la cessione delle quote il ha fatto venir meno anche i suoi eventuali diritti di credito Parte_1 che , appunto, in tal modo non sono stati più aggredibili dalla creditrice.
Di qui la reiezione del motivo di gravame, che, come detto, è privo in realtà di serie
contro
- argomentazioni rispetto alla articolata motivazione del Tribunale che, per ciascun elemento della fattispecie, ha ragionato in modo puntuale.
§4.10 – L'ultimo motivo riguarda le spese di lite, anche per come liquidate dal Tribunale.
Quanto alla posizione di alcuni appellanti – che vorrebbero essere considerati in modo distinto perché distinte sono le domande e, quindi, vittoriosi e non soccombenti rispetto alla domanda risarcitoria – oltre al fatto che il Tribunale, in modo chiaro e netto, ha considerato tutti partecipi di un disegno fraudolento realizzatosi in modo da compromettere la possibilità di recupero del credito da parte della società attrice, va tenuto conto della unicità del processo (per la già ricordata connessione) e della prevalente soccombenza valutata dal Tribunale, rispetto alla quale – dunque – non vi è alcuna violazione dell'art. 91 CPC, mentre una eventuale compensazione anche solo parziale è scelta discrezionale del giudicante, non aggredibile con le modalità proposte dagli appellanti.
In ordine al “quantum”, poi, gli appellanti avrebbero dovuto svolgere più pregnanti motivi di doglianza, atteso che – come ben ricostruito nella comparsa della società appellata – i parametri utilizzati non necessariamente devono corrispondere ai medi, ben potendo farsi riferimento ai massimi, come avvenuto nel caso in esame, in ragione della molteplicità e della complessità delle questioni anche di difficile soluzione, alcune provocate proprio dagli originari convenuti.
In difetto di maggiori specificazioni, dunque, anche l'ultimo motivo va respinto.
§ 5 — Con l'appello incidentale viene denunciata “Erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria;
falsa o errata interpretazione degli artt. 1175 c.c.,
1176 c.c., 2043 c.c. e 2697 c.c., 2395 c.c. 2621 e 2629 c.c., nonché 1362 c.c., 1366 c.c. e 1366 c.c.”, deducendo che dalla invalidità dei negozi consegue una responsabilità aquiliana per tutti i soggetti coinvolti nella complessa operazione fraudolenta (fatta di negozi collegati tra loro) nei confronti del terzo creditore, tenuto conto anche della violazione dell'art. 388 C.P. e che le conseguenze (la cui quantificazione viene rinviata ad altro giudizio) sono quanto meno da configurarsi nel valore della quota di (ricostruita pari ad Euro 1.461.000,00 sulla base del valore di quella Parte_1 appartenente alla moglie).
Rileva la Corte che così come articolato, il motivo di doglianza – come ha già detto il Tribunale – è generico non perché rinvia a separato giudizio la quantificazione del danno, ma perché non allega e non dimostra alcun concreto collegamento tra quelle condotte certamente illecite e le conseguenze che vengono descritte, in sostanza, come quella parte di patrimonio che è venuta meno alla garanzia ex art. 2740 C.C. Ed allora, il Collegio di primo grado ha già evidenziato che il creditore terzo che abbia subito la lesione di propri interessi per negozi invalidi ed inefficaci tra altri soggetti ha comunque altri strumenti (uno dei quali utilizzato proprio in questo giudizio) per tutelare il proprio credito, con la conseguenza che occorre un “quid pluris” da allegare e da dimostrare. Vale a dire che quelle azioni riservate ai creditori non soddisfano appieno detti interessi che, peraltro, il Tribunale ha posto pure a confronto con quelli dei soggetti che hanno partecipato agli atti dispositivi. Su questo profilo, invero, non vi è alcuna
contro
-argomentazione, con la conseguenza che il motivo di gravame è, per un verso, anche non conferente e non specifico.
Di qui la reiezione del gravame incidentale, con assorbimento della questione (di cui al settimo motivo dell'appello principale) della eccepita carenza di interesse ad agire dell'attrice per detta domanda risarcitoria.
§ 6 — Le spese del grado seguono la soccombenza prevalente degli appellanti principali e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appelli introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 9178/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Condanna gli appellanti principali, in solido tra loro, alla rifusione – in favore Controparte_4
, rappresentata da Invest S.p.A. – delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre
IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
4. Dichiara gli appellanti principali, in solido tra loro, tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
5. Dichiara l'appellante incidentale tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore