Sentenza 5 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Componente ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di separazione dei coniugi iscritto al n.
4600/2015 R.G., cui è stato riunito il procedimento n. 5227/2015 R.G., e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da avv.te Parte_1 C.F._1
Mercede Maria Lega e Maria GA
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaele Di Staso
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con a Scorrano in data Controparte_1
04/09/2004. Dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(Castellaneta, 12/11/2006) e (Lecce, 29/04/2008). Persona_2
Ha allegato che la convivenza con la coniuge sarebbe divenuta intollerabile a causa della violazione, da parte della stessa, dei doveri di assistenza morale e materiale discendenti dal matrimonio. In particolare, la coniuge avrebbe creato un clima familiare freddo, ciò che
con il tempo avrebbe reso la convivenza un vuoto simulacro, fatto di litigi e silenzi. Inoltre, la coniuge lo avrebbe più volte denigrato ed offeso anche alla presenza di terzi e dei figli, rispetto ai quali avrebbe assunto un atteggiamento lassista e diseducativo. Infine, la coniuge si sarebbe sottratta alla contribuzione economica per la famiglia, pretendendo che si facesse carico della restituzione dei Pt_1 mutui contratti per l'acquisto di un fondo e per la costruzione, sul fondo medesimo, di un immobile.
Ha allegato di aver tentato invano il 6 gennaio 2015 di recuperare il rapporto con la coniuge e di aver in seguito scoperto che costei intrattenesse già da tempo una relazione extraconiugale.
Ha dedotto il disinteresse della coniuge nei confronti dei figli nonché l'inidoneità della medesima a condividere il ruolo genitoriale.
Ha allegato di lavorare quale infermiere presso la ASL di Lecce e di percepire uno stipendio pari a circa € 1.300,00 e che la coniuge lavora quale infermiera presso l'Ospedale di Maglie, con retribuzione pari a circa € 1.500,00 mensili.
Ha concluso domandando: a) la separazione con addebito alla coniuge;
b) l'affidamento esclusivo a sé della prole con assegnazione a sé della casa familiare;
c) in subordine, l'affidamento condiviso della prole con suo collocamento presso di sé; d) un contributo al mantenimento della prole a carico della coniuge pari ad € 250,00 per ciascun figlio, con ripartizione paritaria delle spese straordinarie;
e) in ulteriore subordine, ove la prole sia collocata presso l'altro genitore, la previsione che il contributo a suo carico sia detratto dalla somma di €
35.000,00 versata per la restituzione del mutuo. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore delle avvocate dichiaratesi antistatarie
(ricorso depositato il 25/05/2015).
I.2.- si è costituita in giudizio già nella fase Controparte_1 presidenziale, contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sarebbe da addebitare al coniuge, il quale le avrebbe nascosto, prima delle nozze, di soffrire di impotentia coeundi. Tale condizione fisica ed il senso di insicurezza derivatone avrebbero reso il coniuge particolarmente geloso e possessivo. Inoltre, il coniuge, che sarebbe solito abusare di bevande alcoliche, avrebbe alterazioni umorali che si accompagnerebbero a reazioni stizzose nei confronti suoi e della prole. Ha allegato di aver subito aggressioni fisiche e verbali da parte del coniuge e, in particolare, che: - in data 08/12/2013, nell'ambito di una scenata di gelosia avvenuta nottetempo, il coniuge l'avrebbe ripetutamente colpita con i cuscini;
- in data 03/01/2015, nell'ambito di un'ulteriore scenata di gelosia, il coniuge l'avrebbe sbattuta violentemente contro l'armadio della stanza dei bambini, buttandola poi sul letto e stringendole le mani intorno al collo.
2 R.G. 4600/2015
Infine, ha allegato che il coniuge si sarebbe rifiutato di pagare i ratei di mutuo a suo carico nonché di sottoscrivere una richiesta di dilazione, causandole una notevole instabilità economico-patrimoniale e costringendola a vendere l'immobile di sua proprietà per ripianare la situazione debitoria creatasi.
Ha dedotto di aver diritto, per il danno subito in conseguenza delle anzidette condotte perpetrate dal coniuge, ad un risarcimento da quantificare in € 100.000,00.
Ha contestato le violazioni a sé addebitate in punto di mancata contribuzione al ménage familiare, di disinteresse verso i figli e di infedeltà coniugale.
Si è opposta all'affidamento esclusivo, contestandone la rispondenza agli interessi della prole.
Ha dedotto la sussistenza dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Ha concluso domandando: a) la separazione con addebito all'altro coniuge;
b) l'affidamento condiviso della prole con suo collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) una contribuzione dell'altro genitore al mantenimento dei figli pari ad €
400,00 per ciascuno, con ripartizione paritaria delle spese straordinarie;
e) un assegno di mantenimento per sé pari ad € 300,00; f) la condanna della controparte al risarcimento del danno provvisoriamente quantificato in € 100.000,00. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 20/11/2015).
I.3.- All'udienza del 01/12/2015, la Presidente delegata, riunita preliminarmente alla presente causa quella distinta al n. 5227/2015 R.G., avente ad oggetto le medesime domande tra le medesime parti, ha esperito invano il tentativo di conciliazione tra i coniugi. All'esito, con ordinanza del 12/12/2015 ha provveduto in via temporanea e urgente nell'interesse delle parti e della prole. In particolare, ha: - affidato i minori ad entrambi i genitori in modo condiviso, collocandoli prevalentemente presso la madre, cui ha assegnato la casa familiare;
- disciplinato il diritto di visita dell'altro genitore;
- posto, a carico del genitore non collocatario, un contributo al mantenimento della prole pari ad € 270,00 per ciascuno;
- ripartito in pari misura tra i genitori le spese straordinarie inerenti alla prole. Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
I.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa reiterando le difese già prospettate e allegando che la coniuge fosse a conoscenza, già prima delle nozze, della sua condizione patologica.
Ha dedotto, inoltre, la responsabilità ex art. 96 c.p.c. della controparte per aver temerariamente introdotto il secondo giudizio.
3 R.G. 4600/2015
Ha concluso insistendo nelle conclusioni già formulate, e chiedendo inoltre: - in accoglimento dell'eccezione di litispendenza, la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; -
l'esonero dal contribuire al mantenimento dei figli ovvero la riduzione dell'assegno posto a suo carico;
- la condanna di controparte alla restituzione della somma di € 35.000,00, pari alla metà dell'importo pagato per la restituzione dei mutui (memoria depositata in data
11/01/2016).
I.5.- Parte convenuta ha integrato la propria costituzione, reiterando le proprie difese e dando atto dell'estinzione del mutuo avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà, avvenuta grazie al ricavato di vendita dello stesso. Ha insistito nelle conclusioni già rassegnate (memoria depositata il 04/03/2016).
I.6.- Con ordinanza del 12/04/2016, la giudice delegata ha rigettato l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori proposta a norma dell'art. 709 c.p.c. dalla parte attrice.
I.7.- Con decreto del 25/11/2016, la Corte d'appello di Lecce ha parzialmente accolto il reclamo avverso l'ordinanza emessa in sede presidenziale il 12/12/2015, integrando il diritto di visita paterno con la previsione di incontri nelle festività e nel periodo estivo.
I.8.- Con la sentenza non definitiva n. 2341 pubblicata il
07/06/2017, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per le questioni accessorie.
Con ordinanza del 27/05/2019, la giudice delegata ha revocato l'assegnazione della casa familiare, atteso che nel frattempo CP_1 si era allontanata dalla casa stessa, rigettando le altre istanze di modifica.
I.9.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, i loro interrogatori formali e con l'assunzione di numerose testimonianze.
I.10.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
‣ parte attrice: riportandosi a quelle già formulate (note scritte del
22/05/2024);
‣ parte convenuta: reiterando le medesime conclusioni già rassegnate e chiedendo la distrazione delle spese in favore del procuratore (note scritte del 22/05/2024);
‣ p.m.: non ha fatto pervenire alcuna determinazione.
All'esito, il giudice delegato ha rimesso la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
4 R.G. 4600/2015
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.
1- Preliminarmente, occorre prendere atto che la separazione personale tra i coniugi è stata già dichiarata con sentenza non definitiva, sicché il giudizio ha ad oggetto soltanto le questioni accessorie.
II.2.- Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta dalla parte attrice e della domanda di risarcimento proposta dalla parte convenuta.
E infatti, ai sensi dell'art. 40 co. 3 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis), la trattazione congiunta di domande soggette a riti diversi è consentita soltanto nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104 c.p.c., in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti.
Pertanto, posto che tra le domande di ripetizione e di risarcimento, soggette al rito ordinario, e quella di separazione non ricorre alcuna ipotesi di connessione qualificata, deve essere esclusa la possibilità di proporre le prime nel procedimento speciale di cui agli artt. 705 e ss.
c.p.c.
III.- La separazione deve essere addebitata alla parte attrice.
All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile a causa del comportamento violento della parte attrice e del suo problema di dipendenza dall'alcol.
Tanto lo si desume dalle prove testimoniali assunte in corso di giudizio, le quali hanno confermato che, quantomeno in due episodi, la parte ha aggredito fisicamente la coniuge. In particolare, in data
08/12/2013, allorquando la parte attrice ha ripetutamente colpito la coniuge con dei cuscini nel corso di un litigio, e in data 03/01/2015, allorquando la parte attrice ha sbattuto violentemente la coniuge contro l'armadio della stanza dei bambini, buttandola sul letto e stringendole le mani intorno al collo.
In proposito, occorre anzitutto precisare che, essendo la violenza ai danni dei familiari ordinariamente consumata all'interno delle mura domestiche ed in assenza di estranei che possano testimoniarle, può assurgere a valido elemento di prova anche la deposizione de relato ex parte actoris, quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (tra le altre, Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 15154 del 30/05/2023).
Nel caso di specie, l'episodio di violenza avvenuto nel 2013 è suffragato dal fatto che sia stato riferito al testimone non solo dalla coniuge convenuta ma anche dai minori (cfr. testimonianza Tes_1
«è vera la posizione sub 52, sempre perché raccontata da mia
[...]
5 R.G. 4600/2015
sorella e me lo hanno raccontato anche i bambini, i quali hanno sentito qualcosa»). L'episodio del gennaio 2015, avvenuto in concomitanza con la disgregazione del nucleo familiare e pochi giorni prima del riferito ultimo tentativo di riconciliazione da parte del coniuge attore, è riscontrato dal fatto che due dei testimoni non si sono limitati a narrare quanto riferito loro dalla parte ma hanno precisato che nell'occasione costei chiamò suo fratello per chiedergli di intervenire e che questi, trovandosi fuori città, allertò a sua volta la moglie, chiedendole di andare a controllare (cfr. testimonianze di Tes_1
e di sulla posizione n. 53 delle memorie
[...] Testimone_2 istruttorie di parte convenuta).
In proposito, è necessario evidenziare che la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento comunque idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (in termini, Cass. civ. sez. 6, sentenza del 14/01/2016, n. 433).
Quindi anche un solo episodio di non lieve violenza consumato ai danni del coniuge e/o dei figli giustifica la pronuncia di addebito. Infatti, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore (cfr. Cass. civ. sez.
6, ordinanza del 22/03/2017, n. 7388).
Inoltre, è provato che la parte attrice avesse l'abitudine a consumare bevande alcoliche in gran quantità e che avesse un atteggiamento spesso immotivatamente geloso e possessivo, controllando in continuazione il cellulare della coniuge e dando vita a vere e proprie scenate spesso di fronte ai minori e talvolta anche sul luogo di lavoro.
Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi, i quali hanno personalmente assistito ai litigi di gelosia (cfr. testimonianza
«è vera la pos. sub 49); sempre per quanto riferitomi Testimone_1 da mia sorella, la quale mi diceva che il marito andava spesso sul posto di lavoro per fare scenate di gelosia»; testimonianze sulla posizione n.
47 delle memorie istruttorie di parte convenuta) e hanno personalmente potuto appurare il consumo eccessivo di alcol da parte dell'attore (cfr. testimonianza «è vera la pos. sub 50), posso dire che Testimone_3
l'uso era smodato e che l'ho potuto constatare anche personalmente, quando lo incontravo nel bar qualche volta»; testimonianza Testimone_4
«vero che il ha sempre avuto l'abitudine di assumere superalcolici Pt_1 in quantità non normale, so questo per averlo appurato di persona sia in occasione dei pranzi insieme, sia sentendone l'odore quando si avvicinava;
aggiungo che nel paese è risaputo che beve»; Pt_1
6 R.G. 4600/2015
testimonianza «ho visto personalmente mio genero bere Testimone_5 alcolici ed avere atteggiamenti nervosi nei confronti dei bambini»).
È verosimile, in definitiva, che l'episodio di violenza occorso nel gennaio 2015 in uno all'abitudine del coniuge di bere smodatamente, alla luce del suo atteggiamento possessivo e geloso, abbiano determinato la rottura definitiva del consorzio coniugale e reso la prosecuzione della convivenza intollerabile, sicché la separazione deve essere addebitata alla parte attrice.
Sono irrilevanti, invece, le altre circostanze allegate dalla parte convenuta, per come dedotte. E infatti, l'impotenza di uno dei coniugi può assurgere a motivo di addebito della separazione soltanto sub specie di violazione dell'obbligo di lealtà, ma in sé e per sé non ha rilievo nella risoluzione e nella conseguente regolamentazione del rapporto nascente dal matrimonio. Quanto al rifiuto del coniuge di concordare la dilazione della restituzione del mutuo, si tratta di fatto occorso quando la comunità familiare si era già disgregata, come dimostrano le missive che i coniugi si scambiarono nel marzo 2015.
III.2.- La domanda di addebito della separazione alla parte convenuta non merita accoglimento.
In proposito, occorre anzitutto evidenziare la differenza che intercorre tra inadempimento del dovere di assistenza materiale rilevante ai fini dell'addebito e mera ripartizione dei compiti domestici tra i coniugi. Il coniuge attore, infatti, non è riuscito a dimostrare che la controparte abbia consapevolmente fatto mancare il proprio contributo alla gestione del consorzio familiare, disinteressandosi in modo continuo delle esigenze dei componenti del nucleo. Quello che è emerso, tutt'al più, è una ripartizione differenziata delle responsabilità genitoriali, dei compiti di cura e di assistenza, il che però non rappresenta una violazione dei doveri coniugali tale da determinare addirittura l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto all'allegato episodio di infedeltà, i testimoni escussi sul punto si sono limitati a riferire di un avvistamento -la cui collocazione temporale è rimasta ignota- della convenuta mentre passeggiava nella marina di Ugento insieme ad un uomo che le cingeva la vita nonché dell'avvistamento di un uomo misterioso che si trovava nelle scale dell'immobile ove la convenuta viveva. La prova raggiunta sul punto, pertanto, non è idonea a dimostrare né la relazione extraconiugale né la sua rilevanza causale rispetto alla crisi tra le parti. Né possono soccorrere a tale deficienza probatoria le testimonianze in merito alla presunta confessione delle proprie relazioni extraconiugali che la parte convenuta avrebbe rilasciato al cognato E infatti, le Parte_2 dichiarazioni de relato si appalesano inutilizzabili alla luce del fatto che colui il quale, secondo la prospettazione di parte, sarebbe stato destinatario diretto della asserita confessione, ha riferito di sapere
7 R.G. 4600/2015
della relazione soltanto per sentito dire. Inoltre, non sono coerenti le une con le altre e l'unica confessione percepita direttamente da uno dei testimoni è una mera supposizione ipotetica, come tale insufficiente per provare l'esistenza della relazione (cfr. testimonianza di Testimone_6
«non so se la sig.ra abbia confessato a mio fratello CP_1 Pt_2 di aver avuto relazioni, ma parlando con la stessa ho intuito che ne avesse una, riferendomi testualmente che se avesse avuto una relazione, la colpa era del marito»). Infine, ha scarsa efficacia dimostrativa della relazione il test di gravidanza rinvenuto dalla parte attrice nel bagno e ciò alla luce di quanto dichiarato dalla parte convenuta in merito ai motivi per cui avesse eseguito il predetto test (cfr. interpello
«posso dire che ho fatto il test di gravidanza perché avevo dei CP_1 cicli irregolari, scoprendo successivamente che stavo entrando in menopausa»). Si evidenzia, poi, che le testimonianze sul punto, che riferiscono di un test rinvenuto nel 2014, si appalesano tutte inattendibili poiché in contrasto con la circostanza, documentalmente provata (cfr. all. 15 produzione nel giudizio R.G. 5227/2015), che Pt_1 il test fu acquistato nel maggio 2015.
In ogni caso, occorre sottolineare che, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, l'infedeltà della coniuge è stata scoperta dopo che la crisi era divenuta irreversibile, dopo cioè l'ultimo vano tentativo di parte attrice di recuperare il rapporto (avvenuto in data 06/01/2015) e dopo l'episodio di violenza (avvenuto in data
03/01/2015), sicché non può certamente rappresentare la causa determinante dell'intollerabilità della convivenza.
Infine, non può assurgere a motivo di addebito la circostanza, pure genericamente provata, per cui la parte convenuta abbia rivolto al marito talune frasi latamente denigratorie e ciò in quanto non è stata raggiunta la prova in merito all'abitualità di tale atteggiamento né dell'efficacia causale dello stesso nel determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Peraltro, le frasi riferite costituiscono, per lo più, attribuzioni di fatti determinati e non vere e proprie ingiurie gratuite.
La domanda, in definitiva, è infondata e deve essere rigettata.
IV.- I provvedimenti riguardanti i figli e Persona_1 [...]
devono essere adottati nei termini che seguono. Per_2
IV.1.- Preliminarmente devono revocarsi le disposizioni di natura personale inerenti a , frattanto divenuto maggiorenne. Persona_1
IV.2.- Quanto, invece, a deve essere confermato Persona_2
l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori nonché il suo collocamento prevalente presso la parte convenuta e ciò in quanto non sono intervenuti fatti, sopravvenuti rispetto all'adozione dei provvedimenti presidenziali, che rendano l'ordinario regime di affidamento controindicato per il benessere psico-fisico della minore. Del resto, la
8 R.G. 4600/2015
domanda di affidamento esclusivo formulata dalla parte attrice si basa sull'asserita inidoneità della controparte a condividere l'affidamento della prole, circostanza questa che, in uno all'allegato disinteresse, non ha trovato riscontro nel corso del giudizio.
Con riferimento ai tempi e alle modalità di frequentazione della figlia minore da parte del genitore non collocatari, in assenza di specifiche richieste di modifica, può confermarsi il calendario già in vigore tra le parti da lungo tempo così come integrato dalla Corte
d'appello adita in sede di reclamo. In particolare, il genitore non convivente potrà incontrare e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: a) due pomeriggi a settimana, da concordare tra i coniugi in relazione alle loro esigenze lavorative e agli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minore, oppure da individuare – in mancanza di differente accordo – nel martedì e nel giovedì dalle ore 15:00 alle ore
18:00 nel periodo invernale (dal 16/09 al 14/06) e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 nel periodo estivo (dal 15/06 al 15/09), nonché a fine settimana alternati dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
b) durante le festività natalizie ad anni alterni dalle ore
16:00 del 23/12 alle ore 20:00 del 30/12 ovvero dalle ore 16:00 del 30/12 alle ore 20:00 del 05/01; c) ad anni alterni la domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo ovvero in occasione delle altre festività; d) durante l'estate per 3 settimane consecutive nel mese di luglio o agosto, previo accordo con l'altro genitore da concludersi entro il 15/06 di ogni anno,
e con corrispondente riduzione ad ¼ dell'assegno di mantenimento dovuto per la figlia in detto mese.
Il Tribunale ritiene poi necessario disporre, nell'interesse della prole minorenne, che il genitore non convivente potrà tenere con sé la figlia anche: e) ogni anno in occasione della festività del genitore;
f) ogni anno, in modo condiviso con l'altro genitore, nel giorno di compleanno della figlia.
IV.3.- Quanto al contributo del genitore non collocatario al mantenimento della prole, deve anzitutto ribadirsi l'inammissibilità della pretesa di qualsivoglia meccanismo compensativo tra l'assegno di mantenimento per la prole e quanto versato per contribuire alla restituzione del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile venduto in corso di causa.
Ciò posto, dalle dichiarazioni fiscali allegate emerge che il genitore non convivente possa contare su un reddito che negli ultimi tre anni ammonta mediamente a € 25.400,00 annui. Egli non paga alcuna spesa a titolo di locazione, atteso che può usufruire di un immobile concessogli in comodato dai propri genitori.
La parte convenuta può contare su un reddito netto annuo mediamente pari a € 24.400,00 e non sostiene spese di locazione, ma soltanto il costo della restituzione del mutuo acceso per l'acquisto di un fondo.
9 R.G. 4600/2015
Tale spesa, essendo relativa ad un immobile di sua esclusiva proprietà, che non assolve più alcuna funzione nell'economia familiare, resta completamente a suo carico.
Il Tribunale, avuto riguardo al principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento dei figli e considerati i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., stima congruo quantificare l'assegno mensile in €
350,00 per ciascun figlio.
E infatti, per un verso, ove fosse stata operata la rivalutazione annuale dell'assegno secondo gli indici ISTAT-FOI, l'assegno stesso ammonterebbe oggi ad € 324,54. Inoltre, si sono certamente accresciute le esigenze dei figli, i quali si trovano ora in fasi di vita diverse da quelle in cui erano quando è incominciato il giudizio più di nove anni or sono.
IV.4.- Quanto alle spese straordinarie, esse devono essere ripartite in egual misura tra i genitori e devono essere regolamentate secondo termini e modalità di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 21/05/2018 e ss.mm.
V.- La domanda della parte convenuta di riconoscimento di un assegno per sé non è meritevole di accoglimento.
V.1.- L'art. 156 c.c. prevede che, pronunciando la separazione, il giudice possa riconoscere un assegno periodico di mantenimento al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri.
Il fondamento giuridico dell'assegno di mantenimento deve essere rinvenuto nella solidarietà coniugale e nel conseguente obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, che permane intatto anche a seguito della separazione tra i coniugi.
Le condizioni alle quali è subordinato il diritto al mantenimento e alla luce delle quali deve essere stabilito il suo concreto ammontare attengono alla sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, determinata dall'inadeguatezza dei redditi del beneficiario e dall'entità di quelli del coniuge obbligato. L'adeguatezza dei redditi deve essere rapportata alla possibilità di mantenere, sia pure in via tendenziale, il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale scaturente dal vincolo (cfr. Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 30119 del 22/11/2024).
Occorre dunque prendere in considerazione la situazione economico- patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, in caso di accertata disparità, provvedere a riequilibrare per quanto possibile la situazione medesima, non trascurando che la separazione, di norma, incide in modo sfavorevole sul tenore di vita di tutti i componenti della famiglia e crea un ménage più gravoso dal punto di vista economico.
V.2.- Nel caso di specie, posto che -come dianzi esposto (§IV.3.)- dalle dichiarazioni fiscali prodotte emerge una sostanziale parità
10 R.G. 4600/2015
reddituale tra i coniugi, non può essere riconosciuto alcun contributo al mantenimento e la domanda deve essere rigettata.
VI.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza complessivamente a carico della parte attrice, la quale è risultata soccombente in ordine alla domanda di addebito della separazione e alle domande relative all'affidamento e ai contributi economici per la prole, preponderanti per natura e per complessità.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore indeterminabile ma a bassa complessità (da € 26.000,01 ad € 52.000,00) secondo valori superiori ai minimi e prossimi ai medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 4600/2015 (cui è stato riunito il giudizio n. 5227/2015 R.G.), introdotto con ricorso del
25/05/2015 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., preso atto della sentenza non definitiva n.
2341/2017 con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA inammissibili le domande di ripetizione e di risarcimento del danno proposte dalle parti;
2) DICHIARA che la separazione tra i coniugi è addebitabile a Pt_1
[...]
3) REVOCA le disposizioni di natura personale relative a Persona_1 frattanto divenuto maggiorenne;
4) CONFERMA l'affidamento di ad entrambi i genitori, con Persona_2 il suo collocamento presso Controparte_1
5) DISPONE che il genitore non collocatario possa incontrare e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: a) due pomeriggi a settimana, da concordare tra i coniugi in relazione alle loro esigenze lavorative e agli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minore, oppure da individuare – in mancanza di differente accordo – nel martedì e nel giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nel periodo invernale (dal 16/09 al 14/06) e dalle ore 17:00 alle ore
20:00 nel periodo estivo (dal 15/06 al 15/09), nonché a fine settimana alternati dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
b) durante le festività natalizie ad anni alterni dalle ore
16:00 del 23/12 alle ore 20:00 del 30/12 ovvero dalle ore 16:00 del
30/12 alle ore 20:00 del 05/01; c) ad anni alterni la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e sempre in modo alternato in occasione delle altre festività; d) durante l'estate per 3 settimane
11 R.G. 4600/2015
consecutive nel mese di luglio o agosto, previo accordo con l'altro genitore da concludersi entro il 15/06 di ogni anno, e con corrispondente riduzione ad ¼ dell'assegno di mantenimento dovuto per la figlia in detto mese;
e) ogni anno in occasione della festività del genitore;
f) ogni anno, in modo condiviso con l'altro genitore, nel giorno di compleanno della figlia;
6) DISPONE a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1 la somma mensile pari ad € 700,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli (€ 350,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025 e conferma dei provvedimenti già in vigore per il periodo precedente. Il pagamento - soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT- sarà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese;
7) DISPONE che le spese straordinarie inerenti alla prole siano ripartite in egual misura tra i genitori e siano regolate secondo il pertinente Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
8) RIGETTA la domanda volta all'ottenimento di un assegno di mantenimento per sé proposta da Controparte_1
9) CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
di spese e compensi di giudizio che si liquidano in €
[...]
7.035,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'avv. Raffaele Di Staso dichiaratosi antistatario
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 30/12/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
12