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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2302/2024, intro BARI, Parte_1
30/04/1957), con il patrocinio dell'avv. GIORGIA PICUTI, e da /1964), Parte_2 con il patrocinio dell'avv. ROSELLA RADOCCHIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
io o della decisione I coniugi d hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativo di separazione e divorzio;
in data 9.12.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio, nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza destinata alla rimessione in decisione della causa, a revocato il consenso alla Parte_1 pronuncia del divorzio, e formulato domanda di modifica delle condizioni di separazione;
ha invece mantenuto ferma l'adesione all'accordo inizialmente raggiunto anche in Parte_2 riferimento alla domanda di divorzio;
la domanda di divorzio congiunto è divenuta improcedibile per il venir meno del consenso di uno dei coniugi, né è prospettabile secondo il disposto dell'art. 473 bis.51 cpc un mutamento del rito, posto che le alternative poste dal rito su domanda congiunta contemplano unicamente l'omologa delle condizioni o il rigetto della domanda;
a maggior ragione non è consentita l'inserzione nel procedimento su domanda congiunta di una nuova domanda (quale è quella di modifica delle condizioni di separazione già omologate) a carattere contenzioso, domanda che va dichiarata pertanto inammissibile;
Le spese del giudizio di separazione vanno compensate come da accordo, quelle della fase divorzile vanno poste invece a carico di integralmente soccombente;
Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
-dichiara improcedibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-dichiara inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione formulata da Parte_1
[...]
- Compensa le spese del procedimento di separazione e pone quelle successive a carico di Parte_1
liquidandole in € 1.168,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
[...]
Roma, 11/07/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2302/2024, intro BARI, Parte_1
30/04/1957), con il patrocinio dell'avv. GIORGIA PICUTI, e da /1964), Parte_2 con il patrocinio dell'avv. ROSELLA RADOCCHIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
io o della decisione I coniugi d hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativo di separazione e divorzio;
in data 9.12.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio, nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza destinata alla rimessione in decisione della causa, a revocato il consenso alla Parte_1 pronuncia del divorzio, e formulato domanda di modifica delle condizioni di separazione;
ha invece mantenuto ferma l'adesione all'accordo inizialmente raggiunto anche in Parte_2 riferimento alla domanda di divorzio;
la domanda di divorzio congiunto è divenuta improcedibile per il venir meno del consenso di uno dei coniugi, né è prospettabile secondo il disposto dell'art. 473 bis.51 cpc un mutamento del rito, posto che le alternative poste dal rito su domanda congiunta contemplano unicamente l'omologa delle condizioni o il rigetto della domanda;
a maggior ragione non è consentita l'inserzione nel procedimento su domanda congiunta di una nuova domanda (quale è quella di modifica delle condizioni di separazione già omologate) a carattere contenzioso, domanda che va dichiarata pertanto inammissibile;
Le spese del giudizio di separazione vanno compensate come da accordo, quelle della fase divorzile vanno poste invece a carico di integralmente soccombente;
Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
-dichiara improcedibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-dichiara inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione formulata da Parte_1
[...]
- Compensa le spese del procedimento di separazione e pone quelle successive a carico di Parte_1
liquidandole in € 1.168,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
[...]
Roma, 11/07/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi