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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/07/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Condò Caterina Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9629/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. CIAMPI Parte_1 C.F._1
BENEDETTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIAMPI
BENEDETTA
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 09 agosto 2023 avverso il provvedimento del Questore di Prato del 05 maggio 2023 - notificato il 10 luglio 2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 16/07/2025
Pubblico Ministero
Come da atto di intervento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con il proprio Ricorso nato in [...] il [...], contestava il provvedimento di Parte_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di . CP_2
Il Questore, in data 5 maggio 2023, rigettava l'istanza considerato la mancanza di elementi utili a dimostrare la capacità economica dell'attività lavorativa svolta dallo straniero, la condanna penale e gli altri procedimenti penali a cui è sottoposto il ricorrente.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Non si costituiva l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica.
Il Pubblico Ministero in data 19 maggio 2025, depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, report Questura di . CP_2
Con decreto del 31 marzo 2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 21 maggio 2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale il procedimento veniva rinviato autorizzando la parte all'integrazione documentale richiesta.
All'udienza del 16 luglio 2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n.
132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, n. 29459;
Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del pagina 2 di 5 richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto pagina 3 di 5 indispensabile per una vita dignitosa”.
Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale ritiene che il ricorrente, in Italia dal 2017, oltre ad aver tenuto una condotta contraria alla civile convivenza, realizzando una serie di comportamenti illeciti, non abbia dato prova di una sufficiente e matura integrazione sul territorio nazionale.
Più volte è stato deferito all'autorità giudiziaria per reati relativi alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e nell'anno 2022 è stato condannato dal Tribunale dell'Aquila ad una pena di dieci mesi di reclusione ed euro 1200 di multa (pena sospesa condizionalmente con non menzione nel casellario giudiziale).
Quanto all'integrazione socio-lavorativa del ricorrente: la documentazione prodotta risulta alquanto esigua per testimoniare l'integrazione nel tessuto socioeconomico nello stato ospitante, in considerazione agli anni già trascorsi in Italia: la parte, relativamente all'attività autonoma svolta dal 2022, ha infatti solo prodotto fatture e riepiloghi per gli anni 2022-2024 ed un'unica dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022.
Tale modesta attività, siccome documentata, non depone nel senso dell'inserimento nel tessuto sociale italiano, ed anche la nuova assunzione presso la cooperativa Laos a Campi Bisenzio nel mese di giugno di quest'anno, producendo un'unica busta paga, emerge come attività acquisita soltanto a ridosso della decisione del presente giudizio, di per sé quindi non dirimente ai fini della chiesta protezione, non dimostrando un già acquisito radicamento nella società e nel mondo del lavoro.
Ciò porta ad escludere che l'inserimento nel tessuto sociale italiano sia così radicato da permettere una valutazione prognostica sulle possibilità di sviluppo futuro che, messe in comparazione con le medesime possibilità che potrebbe ottenere nel suo paese di origine in caso di rimpatrio, determinerebbero una sproporzione tra contesti di vita concretantesi in un vero e proprio vulnus dei diritti fondamentali della persona.
Comparando infatti le due situazioni, si ritiene che non possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”1 che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, e lo metterebbe in una situazione di particolare e superiore vulnerabilità, tale da giustificare la concessione della protezione speciale.
Deve invece riconoscersi che tale superiore vulnerabilità non risulta in alcun modo evincibile dagli atti, mancando un'integrazione reale ed effettiva del richiedente nel tessuto sociale, economico e politico pagina 4 di 5 italiano e non risultando accresciuta la sua vulnerabilità per effetto del rimpatrio, in un territorio e con consuetudini a lui noto e dove ancora vive la sua famiglia.
Il rimpatrio del richiedente non può quindi prospettarsi come lesivo né di un già maturato, né di una prospettabile futura maturazione, del diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, a tutela della vita privata e familiare.
Per questi motivi
, si deve concludere che non possa riconoscersi al ricorrente la protezione speciale.
Delle spese di lite.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Firenze, 29 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Condò Caterina Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9629/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. CIAMPI Parte_1 C.F._1
BENEDETTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CIAMPI
BENEDETTA
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 09 agosto 2023 avverso il provvedimento del Questore di Prato del 05 maggio 2023 - notificato il 10 luglio 2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 16/07/2025
Pubblico Ministero
Come da atto di intervento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con il proprio Ricorso nato in [...] il [...], contestava il provvedimento di Parte_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di . CP_2
Il Questore, in data 5 maggio 2023, rigettava l'istanza considerato la mancanza di elementi utili a dimostrare la capacità economica dell'attività lavorativa svolta dallo straniero, la condanna penale e gli altri procedimenti penali a cui è sottoposto il ricorrente.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Non si costituiva l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica.
Il Pubblico Ministero in data 19 maggio 2025, depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, report Questura di . CP_2
Con decreto del 31 marzo 2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 21 maggio 2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale il procedimento veniva rinviato autorizzando la parte all'integrazione documentale richiesta.
All'udienza del 16 luglio 2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n.
132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, n. 29459;
Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del pagina 2 di 5 richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto pagina 3 di 5 indispensabile per una vita dignitosa”.
Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale ritiene che il ricorrente, in Italia dal 2017, oltre ad aver tenuto una condotta contraria alla civile convivenza, realizzando una serie di comportamenti illeciti, non abbia dato prova di una sufficiente e matura integrazione sul territorio nazionale.
Più volte è stato deferito all'autorità giudiziaria per reati relativi alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e nell'anno 2022 è stato condannato dal Tribunale dell'Aquila ad una pena di dieci mesi di reclusione ed euro 1200 di multa (pena sospesa condizionalmente con non menzione nel casellario giudiziale).
Quanto all'integrazione socio-lavorativa del ricorrente: la documentazione prodotta risulta alquanto esigua per testimoniare l'integrazione nel tessuto socioeconomico nello stato ospitante, in considerazione agli anni già trascorsi in Italia: la parte, relativamente all'attività autonoma svolta dal 2022, ha infatti solo prodotto fatture e riepiloghi per gli anni 2022-2024 ed un'unica dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022.
Tale modesta attività, siccome documentata, non depone nel senso dell'inserimento nel tessuto sociale italiano, ed anche la nuova assunzione presso la cooperativa Laos a Campi Bisenzio nel mese di giugno di quest'anno, producendo un'unica busta paga, emerge come attività acquisita soltanto a ridosso della decisione del presente giudizio, di per sé quindi non dirimente ai fini della chiesta protezione, non dimostrando un già acquisito radicamento nella società e nel mondo del lavoro.
Ciò porta ad escludere che l'inserimento nel tessuto sociale italiano sia così radicato da permettere una valutazione prognostica sulle possibilità di sviluppo futuro che, messe in comparazione con le medesime possibilità che potrebbe ottenere nel suo paese di origine in caso di rimpatrio, determinerebbero una sproporzione tra contesti di vita concretantesi in un vero e proprio vulnus dei diritti fondamentali della persona.
Comparando infatti le due situazioni, si ritiene che non possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”1 che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, e lo metterebbe in una situazione di particolare e superiore vulnerabilità, tale da giustificare la concessione della protezione speciale.
Deve invece riconoscersi che tale superiore vulnerabilità non risulta in alcun modo evincibile dagli atti, mancando un'integrazione reale ed effettiva del richiedente nel tessuto sociale, economico e politico pagina 4 di 5 italiano e non risultando accresciuta la sua vulnerabilità per effetto del rimpatrio, in un territorio e con consuetudini a lui noto e dove ancora vive la sua famiglia.
Il rimpatrio del richiedente non può quindi prospettarsi come lesivo né di un già maturato, né di una prospettabile futura maturazione, del diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, a tutela della vita privata e familiare.
Per questi motivi
, si deve concludere che non possa riconoscersi al ricorrente la protezione speciale.
Delle spese di lite.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Firenze, 29 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.