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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2351/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM000056 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM000056 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM000056 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5250/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : aderisce alla proposta di dichiarare cessata la materia del contendere
Resistente : dichiarare cessata la materia del contendere per essere stato l'atto impugnato annullato d'ufficio dopo la notifica del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, ricorrente1 proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. 250TEJM000056, notificato il
28/02/2025 con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 1.424,00 a titolo di maggior reddito da fabbricati, anno 2019.
Deduceva la ricorrente la illegittimità dell'atto in quanto l'Agenzia non aveva tenuto conto che il canone di locazione per l'anno 2019 era stato ridotto da euro 11.400,00 ad euro 8.400,00 per venire incontro ad una situazione di difficoltà economica del conduttore.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
2. In giudizio si costituiva l'ADE informando che con provvedimento del 24/06/2025 aveva annullato in autotutela l'accertamento. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La ricorrente aderiva alla richiesta. Con atto del 11/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Osserva la Corte che, tenuto dell'annullamento d'ufficio dell'accertamento, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Le spese vanno poste a carico dell'Agenzia resistente che ha indotto la Ricorrente_1 al ricorso, avendo rigettato una pregressa istanza di autotutela con provvedimento del 08/04/2025.
Le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 400,00 oltre cut ed accessori di legge.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2351/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM000056 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM000056 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM000056 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5250/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : aderisce alla proposta di dichiarare cessata la materia del contendere
Resistente : dichiarare cessata la materia del contendere per essere stato l'atto impugnato annullato d'ufficio dopo la notifica del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, ricorrente1 proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. 250TEJM000056, notificato il
28/02/2025 con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 1.424,00 a titolo di maggior reddito da fabbricati, anno 2019.
Deduceva la ricorrente la illegittimità dell'atto in quanto l'Agenzia non aveva tenuto conto che il canone di locazione per l'anno 2019 era stato ridotto da euro 11.400,00 ad euro 8.400,00 per venire incontro ad una situazione di difficoltà economica del conduttore.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
2. In giudizio si costituiva l'ADE informando che con provvedimento del 24/06/2025 aveva annullato in autotutela l'accertamento. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La ricorrente aderiva alla richiesta. Con atto del 11/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Osserva la Corte che, tenuto dell'annullamento d'ufficio dell'accertamento, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Le spese vanno poste a carico dell'Agenzia resistente che ha indotto la Ricorrente_1 al ricorso, avendo rigettato una pregressa istanza di autotutela con provvedimento del 08/04/2025.
Le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 400,00 oltre cut ed accessori di legge.