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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13327/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13327/2021 promossa da: società incorporante con il patrocinio dell'avv. Andrea Zeroli Parte_1 Controparte_1
attrice contro ora con Controparte_2 Controparte_3 il patrocinio dell'avv. Giorgio Boirivant convenuta con l'intervento di unipersonale, e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale, Controparte_4 [...]
con il patrocinio dell'avv. Andrea Zeroli CP_5
interveniente cui è stata riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.r.g. 1312/2022 promossa da:
ora Controparte_2 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Giorgio Boirivant e
[...]
IA LO, con il patrocinio dell'avv. Greta Maria Rubino attori - opponenti contro società incorporante non costituita Parte_1 Controparte_1
convenuta - opposta con l'intervento di unipersonale, e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale, Controparte_6 CP_5
con il patrocinio dell'avv. Andrea Zeroli
[...]
pagina 1 di 23 interveniente cui è stata riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 1466/2022 promossa da:
GI CI, con gli avv.ti Nuri Venturelli e Alberto Manconi altro opponente contro società incorporante non costituita Parte_1 Controparte_1
convenuta - opposta con l'intervento di unipersonale, e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale, Controparte_6 CP_5
con il patrocinio dell'avv. Andrea Zeroli
[...]
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In via principale e nel merito: accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing numero
6040683 intercorso tra e (C.F. Controparte_1 Controparte_2
– P.I. ) a fronte del mancato pagamento dei canoni periodici;
P.IVA_1 P.IVA_2
Ancora in via principale e nel merito: accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing numero 6040683 intercorso tra e (C.F. Controparte_1 Controparte_2
– P.I. ) a fronte della violazione del disposto degli articoli 10 e 13 delle P.IVA_1 P.IVA_2
condizioni generali di contratto (disposizioni espressamente richiamate dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto);
Sempre nel merito ed in via definitiva:
a) rigettare l'opposizione promossa da e dal IG IA Controparte_2
LO in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) rigettare l'opposizione promossa dal IG GI CI in quanto infondata in fatto ed in diritto;
c) confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4642/2021 (RGN 13251/2021);
Conseguentemente: condannare il IG IA LO (C.F. ), residente in C.F._1
Cesate (MI), via Adda, 2, e il IG GI CI (C.F. ), residente in C.F._2
Caronno SE (VA), via Giosué Carducci, 128, in via solidale tra loro a pagare a CP_6
unipersonale nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] [...]
a fronte del contratto di leasing n. 6040683 e per essa, in forza di procura speciale del CP_1
27 gennaio 2022 (rep. 8513 / racc. 4935) registrata in data 28 gennaio 2022 al n. 7203 serie 1T, per atto Notaio Dott. , a la somma di € 348.861,18.- oltre ad interessi Persona_1 Controparte_5
pagina 2 di 23 convenzionali di mora dalle scadenze sino al saldo, e alle spese della procedura monitoria, oltre a spese generali e accessori, e alle successive occorrende;
In via subordinata: per il non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il IG IA LO (C.F. ) in via solidale con il C.F._1
IG GI CI (C.F. ), a pagare a unipersonale C.F._2 Controparte_6
nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da a fronte del Controparte_1
contratto di leasing n. 6040683 e per essa, in forza di procura speciale del 27 gennaio 2022 (rep. 8513
/ racc. 4935) registrata in data 28 gennaio 2022 al n. 7203 serie 1T, per atto Notaio Dott.
[...]
, a la somma di € 348.861,18.- oltre ad interessi convenzionali di mora Per_1 Controparte_5
dalle scadenze sino al saldo, e alle spese della procedura monitoria, oltre a spese generali e accessori,
e alle successive occorrende;
In via di ulteriore subordine: e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare comunque il IG IA LO (C.F. ) in via C.F._1
solidale con il IG GI CI (C.F. ), a pagare a C.F._2 CP_6
unipersonale nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] [...]
a fronte del contratto di leasing n. 6040683 e per essa, in forza di procura speciale del CP_1
27 gennaio 2022 (rep. 8513 / racc. 4935) registrata in data 28 gennaio 2022 al n. 7203 serie 1T, per atto Notaio Dott. , a al pagamento della diversa somma che il Persona_1 Controparte_5
Giudice riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria. Ciò sempre in dipendenza della risoluzione del contratto di leasing n. 6040683 intercorso tra e Controparte_1 Controparte_2
e garantito da fideiussioni personali rilasciate dal IG IA LO e dal IG
[...]
GI CI;
Con vittoria di spese, competenze e onorari nei soli confronti dei IGi IA LO
( ) e GI CI (C.F. )”. CodiceFiscale_3 C.F._2
Per unipersonale: Controparte_4
“precisa e dichiara di rinunciare alla sola domanda volta a ottenere l'ordine di rilascio immediato a favore di unipersonale degli immobili siti nel Comune di Cesate (MI); di non Controparte_4
aver chiesto la condanna di spese legali nei confronti della;
Controparte_2
[…]
In via preliminare dichiarare ammissibile l'intervento di unipersonale, e per Controparte_4
essa, quale mandataria in forza di procura speciale, di nella procedura portante Controparte_5
N.R.G. 13327/2021, cui sono stati riuniti i giudizi portanti N.R.G. 1312/2022 e 1466/2022;
pagina 3 di 23 In via principale e nel merito: accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing numero
6040683 intercorso tra e (C.F. Controparte_1 Controparte_2
– P.I. ) a fronte del mancato pagamento dei canoni periodici;
P.IVA_1 P.IVA_2
Ancora in via principale e nel merito: accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing numero 6040683 intercorso tra e (C.F. Controparte_1 Controparte_2
– P.I. ) a fronte della violazione del disposto degli articoli 10 e 13 delle P.IVA_1 P.IVA_2
condizioni generali di contratto (disposizioni espressamente richiamate dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto);
Con vittoria di spese, competenze e onorari nei soli confronti dei IGi IA LO e IG
GI CI”.
Per unipersonale: Controparte_6
“In via preliminare dichiarare ammissibile l'intervento di unipersonale, e per Controparte_6
essa, quale mandataria in forza di procura speciale, di nelle cause di opposizione a Controparte_5
decreto ingiuntivo portanti N.R.G. 1312/2022 e 1466/2022, entrambe riunite al procedimento portante
N.R.G. 13327/2021;
In via principale e nel merito:
a) rigettare l'opposizione promossa da e dal IG IA Controparte_2
LO in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) rigettare l'opposizione promossa dal IG GI CI in quanto infondata in fatto ed in diritto;
c) confermare il decreto ingiuntivo n. 4642/2021 (RGN 13251/2021);
Conseguentemente condannare il IG IA LO (C.F. ), residente in C.F._1
Cesate (MI), via Adda, 2, in via solidale con il IG GI CI (C.F.
), residente in [...] a pagare a C.F._2
unipersonale nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_6
da a fronte del contratto di leasing n. 6040683 e per essa, in forza di procura Controparte_1
speciale del 27 gennaio 2022 (rep. 8513 / racc. 4935) registrata in data 28 gennaio 2022 al n. 7203 serie 1T, per atto Notaio Dott. , a la somma di € 348.861,18.- oltre Persona_1 Controparte_5
ad interessi convenzionali di mora dalle scadenze sino al saldo, e alle spese della procedura monitoria, oltre a spese generali e accessori, e alle successive occorrende;
In via subordinata, per il non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il IG IA LO (C.F. ) in via solidale con il C.F._1
pagina 4 di 23 IG GI CI (C.F. ) a pagare a unipersonale C.F._2 Controparte_6
nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da a fronte del Controparte_1
contratto di leasing n. 6040683 e per essa, in forza di procura speciale del 27 gennaio 2022 (rep. 8513
/ racc. 4935) registrata in data 28 gennaio 2022 al n. 7203 serie 1T, per atto Notaio Dott.
[...]
, a la somma di € 348.861,18.- oltre ad interessi convenzionali di mora Per_1 Controparte_5
dalle scadenze sino al saldo, e alle spese della procedura monitoria, oltre a spese generali e accessori,
e alle successive occorrende;
In via di ulteriore subordine e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare comunque il IG IA LO (C.F. ) in via C.F._1
solidale con il IG GI CI (C.F. ), a pagare a C.F._2 CP_6
unipersonale nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] [...]
a fronte del contratto di leasing n. 6040683 e per essa, in forza di procura speciale del CP_1
27 gennaio 2022 (rep. 8513 / racc. 4935) registrata in data 28 gennaio 2022 al n. 7203 serie 1T, per atto Notaio Dott. , a al pagamento della diversa somma che il Persona_1 Controparte_5
Giudice riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria. Ciò sempre in dipendenza della risoluzione del contratto di leasing n. 6040683 intercorso tra e i Controparte_1 Controparte_2
e garantito da fideiussioni personali rilasciate dal IG IA LO e dal IG
[...]
GI CI;
Con vittoria di spese, competenze e onorari nei soli confronti dei IGi IA LO (C.F.
) e GI CI (C.F. )”. C.F._1 C.F._2
Per GI CI:
“- In via preliminare, per i motivi spiegati nel presente atto, disporre la immediata revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4642/2021, già concessa all'udienza del 9.6.2022;
- Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
nella fase monitoria (avendo già ceduto il credito alla , nonché la CP_1 Controparte_6
carenza di legittimazione attiva della nella presente fase di opposizione (avendo Controparte_6 [...]
ceduto a le garanzie connesse ed accessorie ai contratti di CP_1 Controparte_7 leasing) e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo con accoglimento integrale dell'opposizione;
- Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia a favore del Tribunale di Busto Arsizio, in subordine del Tribunale di Milano o di Monza e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 5 di 23 - Nel merito, in via preliminare, ritenuto che la presente opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
- Nel merito, accertare e dichiarare che il decreto opposto è stato emesso senza che ne ricorressero le condizioni e i presupposti di legge ed in particolare in assenza di idonea prova scritta atta a dimostrare l'effettiva esistenza del credito richiesto, la sua natura e decorrenza, sia nei confronti della sia dei fidefacenti, e per l'effetto revocare il decreto opposto;
Controparte_2
- Ancora nel merito, accertare e dichiarare la non opponibilità all'odierno opponente della pretesa creditoria azionata e la nullità della fideiussione rilasciata dall'odierno opponente in data 26.5.2010 e della fideiussione integrativa prodotta come doc. 8 dalla difesa dell' , il tutto per i motivi CP_1
spiegati in narrativa
Con vittoria dei compensi e spese di lite”.
Per la Liquidazione giudiziale di Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere:
I. In via pregiudiziale e/o preliminare di merito:
A. Accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della competenza del
Tribunale della Liquidazione Giudiziale (i.e. Tribunale di Monza, Sezione III Civile, delle Procedure
Concorsuali e Individuali) e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la presente domanda;
B. Accertare e dichiarare la tardività della riassunzione e, per l'effetto, dichiarare il procedimento estinto;
C. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire da parte dell'odierna ricorrente in riassunzione, nonché delle altre parti del giudizio interrotto, sia con riferimento alla domanda di rivendica, che con riferimento alla domanda di pagamento dei canoni di leasing e, per l'effetto, rigettare le domande proposte contro la Liquidazione Giudiziale;
D. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
nel presente giudizio e, per l'effetto, disporne l'estromissione; Parte_2
II. In via subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni succitate, la scrivente difesa si riporta a tutte le eccezioni, domande e richieste istruttorie già formulate in atti da Controparte_2
che si richiamano.
[...]
III. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre oneri di legge”.
pagina 6 di 23 Per IA LO, si riportano le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., in mancanza di successivo atto di precisazione delle conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE PREGIUDIZIALE ASSORBENTE NEL MERITO accertare e dichiarare la
NULLITA' / INVALIDITA' / INEFFICACIA della Procura alle liti per difetto di rappresentanza e per
l'effetto dichiarare la IMPROCEDIBILITA' DEL PENDENTE PROCEDIMENTO per le ragioni in narrativa;
IN VIA PRELIMINARE PREGIUDIZIALE NEL MERITO Accertare e dichiarare la incompetenza del Tribunale di Brescia a favore del Tribunale di Milano per le ragioni di cui in narrativa. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE rigettare tutte le domande avanzate da controparte perché infondate sia in fatto che in diritto, oltre che non provate. SEMPRE NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE Disporre la rinegoziazione del contratto di leasing apportando le doverose modifiche secondo ragionevolezza e buona fede , riequilibrando le rispettive obbligazioni delle parti e riportando l'equilibrio originario dello stesso, per le ragioni di cui in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso in accoglimento della proposta opposizione revocare per tutte le ragioni in atti il decreto ingiuntivo telematico decreto ingiuntivo n. d.i. 4642/2021 del 9 dicembre 2021 – N.R.G. 13251/2021 con il quale il Tribunale di Brescia, ingiungeva agli Odierni Opponenti, in qualità di debitrice principale e fideiussore ed altresì al IG CI GI ( c.f. ), sempre nella C.F._2
medesima qualità di fideiussore, il pagamento in solido a favore di entro quaranta Controparte_1
giorni dalla notifica del decreto della somma di euro 348.861,18=, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in euro 4.185,00= per compenso professionale, in euro 634,00= per esborsi , oltre IVA, se dovuta , CPA e 15% L. forense, oltre a successive spese occorrende;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria , dichiarare che la Resistente nulla deve a favore della Ricorrente per le causali di cui al contratto di leasing. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
con ampia riserva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, VI comma, c.p.c. , ivi annessa la richiesta istruttoria di CTU per la valutazione del valore di mercato e commerciale del bene oggetto di leasing. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge”.
pagina 7 di 23 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Svolgimento del processo.
Il 26.11.2021 (oggi ha depositato ricorso per decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo (rubricato al n. r.g. 13251/2021) con il quale ha chiesto al Tribunale di Brescia di ingiungere a debitrice principale, in via solidale con GI CI e Controparte_2
IA LO, fideiussori, di pagare la somma di € 348.861,18, oltre agli interessi convenzionali di mora, a titolo di canoni scaduti e impagati relativi al contratto di locazione finanziaria n. 6040683 (e successive rinegoziazioni) stipulato tra e Immobiliare Milano Music Service s.n.c. di CP_1
LO IA e CI (poi divenuta in data 26.5.2010 Controparte_2
avente ad oggetto il compendio immobiliare da edificare (composto da capannone industriale, ufficio e appartamento) sito nel Comune di Cesate, via Mincio n. 330, contratto assistito dalle garanzie personali rilasciate dai signori CI e LO, risolto dalla concedente in conseguenza dell'inadempimento contrattuale dell'utilizzatrice.
Il 29.11.2021 ha depositato, sempre dinanzi al Tribunale di Brescia, ricorso ex art. Controparte_1
702-bis c.p.c. (rubricato al n. r.g. 13327/2021) nei confronti di Controparte_2
con il quale ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 6040683 e, conseguentemente, ordinare alla resistente la restituzione in proprio favore del compendio immobile sito nel Comune di Cesate (MI), via Mincio n. 330.
Il 9.12.2021 il Tribunale di Brescia ha emesso il decreto con il quale ha ingiunto a
[...]
in via solidale con GI CI e IA LO, di pagare, nel termine di Controparte_2
legge, alla società ricorrente la somma di € 348.861,18, oltre interessi convenzionali di mora e spese di procedura;
il decreto è stato notificato agli ingiunti, i quali hanno proposto separate opposizioni che hanno dato vita a due diversi giudizi: la causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g.
1312/2022 promossa da e da IA LO con atto di Controparte_2
citazione notificato in data 28.1.2022 e la causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g.
1466/2022 promossa da GI CI con atto di citazione notificato in data 2.2.2022.
In entrambi i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo la convenuta (già Parte_1 [...]
non si è costituita, essendo direttamente intervenuta in qualità di cessionaria del credito CP_1
(in forza di operazione di cessione in blocco e cartolarizzazione ex l. n. 130/1999 pubblicizzata nella
G.U. del 27.11.2021, Parte Seconda, n. 141) unipersonale (di seguito anche solo Controparte_6
) per il tramite della mandataria contestando le eccezioni sollevate dagli CP_6 Controparte_5 opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. si è costituita (in data 28.1.2022) la convenuta Immobiliare
pagina 8 di 23 che ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso per asserito Controparte_2
vizio della procura;
sempre in via pregiudiziale, ha chiesto la riunione del procedimento con la causa di opposizione a decreto ingiuntivo r.g. n. 1312/2022 e la conversione del rito, eccependo altresì
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia;
nel merito, la società convenuta ha chiesto di rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente, disporre la rinegoziazione del contratto di leasing e accertare l'inesistenza di un proprio debito nei confronti di . CP_1
Con atto del 22.4.2022 è intervenuta volontariamente nel procedimento ex art. 702-bis r.g. n.
13327/2021, per il tramite della mandataria unipersonale (di Controparte_5 Controparte_4
seguito anche solo ), allegando di aver acquistato (in forza di atto di trasferimento Controparte_4
pubblicizzato nella G.U. del 7 dicembre 2021, Parte Seconda, n. 145) i rapporti giuridici oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti intervenuta tra e nonché la CP_1 CP_6
proprietà dei relativi beni, tra cui quello oggetto del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. promosso dalla cedente. La terza intervenuta ha dichiarato di far propria ogni domanda, eccezione, deduzione e produzione effettuate da Controparte_1
All'udienza del 12.5.2022 relativa al procedimento r.g. n. 13327/2021 il Giudice, ritenuto che le difese delle parti richiedessero una istruttoria non formale, ha disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e ha contestualmente riunito al procedimento in trattazione quello recante r.g. n. 1312/2022
(medio tempore assegnato al g.i. a seguito di rimessione degli atti al presidente da parte del giudice titolare ex art. 274 c.p.c.).
Con ordinanza a verbale del 24.5.2022 è stata riunita alle predette cause anche quella iscritta al r.g. n.
1466/2022, nel frattempo assegnata al medesimo g.i. (a seguito di analogo provvedimento ex art. 274
c.p.c.)
All'udienza del 9.6.2022, il g.i. ha quindi concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nei confronti di tutti gli opponenti e assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., rinviando per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 3.11.2022, che è stata rinviata al 10.1.2023 su richiesta delle parti, stante la pendenza di trattative, poi naufragate.
Con ordinanza del 10.1.2023 resa a scioglimento della predetta udienza, il g.i. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
Con nota del 27.6.2023 la difesa della ha depositato la sentenza n. Controparte_2
70/2023 pubblicata in data 9.5.2023 con la quale il Tribunale di Monza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della predetta società.
All'udienza del 30.11.2023 il Giudice, preso atto di tale circostanza, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
pagina 9 di 23 La causa è stata, quindi, riassunta su istanza di in data 28.2.2024 nei confronti Controparte_4
Co di tutte le parti, compresa la Liquidazione giudiziale Controparte_2
Con comparsa del 7.5.2024 si è costituita in giudizio la Procedura eccependo la “incompetenza del tribunale ordinario” in favore del “tribunale della liquidazione giudiziale” ex art. 172, comma 5, CCII relativamente alle domande di pagamento del credito azionato in monitorio e di accertamento della risoluzione contrattuale, riassunte nei confronti della predetta Liquidazione, “con conseguente improcedibilità delle citate domande in sede ordinaria”. La curatela ha, inoltre, eccepito la tardività della riassunzione e chiesto l'estinzione del processo ex artt. 305 e 307 c.p.c.; ha, infine, eccepito la carenza di interesse ad agire da parte della ricorrente in riassunzione (nonché delle altre parti del giudizio interrotto), con conseguente ritenuta inammissibilità della domanda, rilevando che il g.d., a seguito di insinuazione al passivo da parte di e di , accertando Controparte_4 CP_6
l'intervenuta risoluzione contrattuale, aveva accolto, con provvedimento divenuto “definitivamente esecutivo”, la rivendica degli immobili oggetto di leasing esercitata da e ammesso Controparte_4
(nei limiti consentiti dall'art. 172 c. 2 C.C.I.I.) il credito per i canoni di locazione fatto valere da
; per le suddette ragioni la curatela ha chiesto la propria “estromissione” dal giudizio. CP_6
Tali eccezioni sono state contestate dalla ricorrente in riassunzione all'udienza del 9.5.2024, all'esito della quale il g.i. ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatte, quindi, precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
2.- Questioni pregiudiziali.
2.1.- Sulla tempestività della riassunzione.
La difesa della Liquidazione giudiziale ha eccepito la tardività della riassunzione del processo da parte di sul rilievo che “… a fronte del deposito giudiziale, avvenuto in Controparte_8
data 27.06.2023 ad opera del Legale di Avv. Greta Rubino, Controparte_2 della sentenza dichiarativa della Liquidazione Giudiziale della sua Cliente, l'odierno procedimento è stato riassunto, mediante deposito di ricorso in riassunzione, solo in data 28.02.2024”.
L'eccezione non merita accoglimento.
Il termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 143 CCII, va fatto decorrere dalla declaratoria di avvenuta interruzione pronunciata all'udienza del 30.11.2023, con la conseguenza che il deposito del ricorso in riassunzione in data 28.2.2024 deve ritenersi tempestivo.
Fermo restando, infatti, che l'effetto interruttivo in caso di apertura del fallimento - e, oggi, di liquidazione giudiziale - si produce automaticamente (cfr. art. 43 terzo comma L.F. e art. 143 CCII), il pagina 10 di 23 termine per la relativa riassunzione onde evitare gli effetti dell'estinzione di cui all'art. 305 c.p.c., in base alla nuova norma del Codice della crisi, decorre “da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice” (cfr. art. 143 cit.), sicché nel caso in esame risulta rispettato, non essendo intercorsi più di tre mesi tra la data della declaratoria in udienza dell'interruzione (30.11.2023) e quella del deposito del ricorso per riassunzione (28.2.2024).
Giova soggiungersi che già da tempo la giurisprudenza formatasi nella vigenza della precedente disciplina (art. 43, terzo comma, L.F.) era pervenuta a conclusioni analoghe: l'indirizzo al quale le
Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 12154/2021, hanno dato continuità (dirimendo il contrasto all'epoca esistente in materia) aveva, infatti, affermato che, sebbene per effetto del fallimento l'interruzione operi ipso iure, ai fini della riassunzione volta a impedire l'effetto estintivo, non è sufficiente la sola conoscenza dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, essendo altresì necessaria la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare, conoscenza che deve inoltre essere “legale”, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione, o certificazione rappresentativa dell'evento determinante l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (con la precisazione che l'onere di provare che la conoscenza legale dell'evento interruttivo sia anteriore al trimestre precedente la riassunzione incombe su colui che eccepisce l'estinzione del giudizio).
In linea con tale orientamento, le Sezioni Unite hanno quindi statuito che l'interruzione del processo è sì automatica ai sensi dell'art. 43, terzo comma, L.F., ma che, tanto dal lato del curatore del fallimento, quanto da quello delle controparti, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale dell'interruzione, e quindi dalla sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., o dalla notificazione alle parti e al curatore ad opera di uno degli interessati o d'ufficio.
Nella pronuncia in commento la S.C. ha, inoltre, rilevato come il d. lgs n. 14/2019, seppur non direttamente applicabile ai fallimenti pronunciati prima della sua entrata in vigore (il 15.7.2022), detti un principio volto a uniformare per tutte le parti del processo la decorrenza del termine per la riassunzione, svincolandola da una concreta indagine in ordine alla conoscenza che tali parti abbiano in altro modo avuto dell'evento interruttivo, e rapportandola alla declaratoria d'interruzione pronunciata dal giudice (e, per le parti non presenti in giudizio, alla sua successiva comunicazione). Ne consegue che fino a quanto, a norma dell'art. 143 CCII, l'interruzione non venga “dichiarata dal giudice”, nessun termine per la riassunzione inizia a decorrere ed è pertanto esclusa la possibilità di estinzione del giudizio (in senso conforme si veda, tra le più recenti, Cass. n. 18285/2024).
2.2.- Con le note di trattazione scritta depositate in data 16.10.2024, , quale Controparte_4
pagina 11 di 23 cessionaria del rapporto giuridico e del bene già oggetto del contratto di leasing n. 6040683, ha evidenziato di conservare - a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società ex utilizzatrice - l'interesse a ottenere una pronuncia che: i) accerti l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 6040683 a fronte del mancato pagamento dei canoni periodici e della violazione del disposto degli articoli 10 e 13 delle condizioni generali di contratto da parte dell'utilizzatrice; ii) disponga il rilascio immediato degli immobili siti nel Comune di Cesate (MI), ritenendo “irrilevante che il Tribunale di Monza, in sede concorsuale” accertata l'intervenuta risoluzione contrattuale e ammesso il credito insinuato da , “abbia disposto la restituzione dell'immobile a favore di CP_6 poiché:
1. l'accertamento dei crediti per l'ammissione allo stato passivo si Controparte_4
basa su una procedura di accertamento semplificata che produce effetti solo ai fini del concorso
(Cassazione Civile, Sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22047 – il principio è valido anche per le rivendiche); 2.
l'immobile non è stato riconsegnato alla proprietaria e risulta ancora alla data odierna occupato da terzi senza che la Liquidazione Giudiziale si sia stata in grado di restituire il bene alla proprietaria (la circostanza non è contestata)”.
ha, quindi, insistito per l'ottenimento di una sentenza “azionabile nei confronti Controparte_4
Immobiliare quando ritornerà in bonis e di terzi, non della Procedura, che: I) accerti la CP_2 risoluzione;
II) disponga il rilascio dell'immobile”, dichiarando, per contro, “al sol fine di evitare il contenzioso con la procedura concorsuale … di rinunciare alla sola domanda volta a ottenere l'ordine di rilascio immediato a favore di unipersonale degli immobili siti nel Comune Controparte_4 di Cesate (MI)” e precisando “di non aver rassegnato domande di condanna nei confronti della
Procedura cui è stata notificata la riassunzione ai soli fini della regolare integrazione del litisconsorzio e senza che venga svolta alcuna domanda nei confronti della Procedura”.
Nei confronti della Liquidazione giudiziale di deve, pertanto, Controparte_2
ritenersi espressamente rinunciata la domanda di condanna alla restituzione dell'immobile, domanda che sarebbe, peraltro, improcedibile nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 172, quinto comma, C.C.I.I.
(già art. 72, quinto comma, L.F.), dovendo essere proposta in sede di ammissione al passivo, come peraltro già avvenuto, avendo il g.d., a seguito di insinuazione al passivo da parte di Controparte_4
unipersonale e di unipersonale (quest'ultima, cessionaria del credito derivante
[...] Controparte_6
dal contratto di leasing), accertato l'intervenuta risoluzione contrattuale e accolto la rivendica degli immobili esercitata da unipersonale e ammesso (nei limiti consentiti dall'art. Controparte_4
172 c. 2 C.C.I.I.) il credito per i canoni di leasing fatto valere da unipersonale (cfr. Controparte_6
docc. 2 e 3 della Liquidazione giudiziale di ). Controparte_2
La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di pagina 12 di 23 forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (ex multis, Cass.
n. 33761/2019).
Le Sezioni Unite della S.C. hanno, inoltre, di recente confermato l'indirizzo secondo cui la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire anche in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti, essendo sempre ammessa, “per il principio dispositivo”, la “restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in seguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre
2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n.
334/1965)” (in tal senso, Cass. S.U. n. 3453/2024; sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda, v. anche Cass. n. 7883/2023).
ha, invece, confermato l'interesse a ottenere un titolo che accerti la risoluzione del Controparte_4
contratto e condanni alla restituzione del bene, da spendere non nei riguardi della Procedura, ma della società una volta tornata in bonis (e dei terzi privi di titolo opponibile in sede esecutiva).
Tale richiesta va reputata ammissibile, sussistendo altresì l'interesse ad agire in capo alla riassumente, che non può utilizzare, al di fuori della sede concorsuale, le decisioni endofallimentari di accertamento dell'intervenuta risoluzione e di accoglimento della rivendica degli immobili oggetto di leasing.
È indubbio che, una volta aperta la procedura fallimentare (oggi liquidazione giudiziale), qualsiasi ragione di credito nei confronti di essa debba essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo, come sopra già evidenziato, con la conseguenza che, qualora, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti della curatela, subentrata all'originaria parte ai sensi dell'art. 43
L.F., la domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre a una pronuncia di merito opponibile alla massa. Ciò non toglie che il creditore possa dichiarare espressamente di voler utilizzare il titolo per agire esecutivamente non nei confronti della Procedura ma, dopo la chiusura del fallimento, nei confronti del debitore ritornato “in bonis”, dovendosi, in tal caso, ritenere la domanda procedibile (tra le molte, si vedano Cass. n. 28481/2005 e Cass. n. 1065/2002; cfr. anche Cass. n.
17035/2011, secondo cui: “Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione (…); pertanto, deve essere dichiarata
pagina 13 di 23 inammissibile l'azione di condanna al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale proposta nei confronti dell'assicuratore e del responsabile fallito, oltretutto citando la curatela, in quanto la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante (da proporsi con il rito fallimentare), astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l'intenzione di avvalersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno "in bonis"”).
2.3.- Sulla procura alle liti rilasciata da Controparte_1
Resistendo al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. di e opponendo il decreto ingiuntivo notificato CP_1
dalla medesima ricorrente, e IA LO hanno eccepito il Controparte_2
“vizio di procura alle liti rilasciata”:
- “in calce al Ricorso ex art. 702 bis cpc e per l'effetto la IMPROCEDIBILITA' DEL PENDENTE
GIUDIZIO in difetto ed in carenza di procura e legittimazione attiva del Procuratore di CP_1
” (cfr. memoria difensiva di del 28.1.2022, pag. 3);
[...] Controparte_2
- “in calce al Ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto la nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo emesso in difetto ed in carenza di procura e legittimazione attiva del Procuratore di
[...]
” (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di CP_1 [...]
pagg. 3-4). Controparte_9
In entrambi i casi, e il signor LO hanno fondato l'eccezione Controparte_2
sull'omesso deposito della procura notarile asseritamente rilasciata dalla società in favore del sig.
come indicata nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e nel ricorso monitorio. CP_10
Come già rilevato nell'ordinanza a verbale del 9.6.2022, l'eccezione va disattesa, avendo CP_6
all'atto della costituzione in giudizio, prodotto copia della procura notarile in questione (cfr. sub
[...]
doc. 9 atto di conferimento di procura a rogito Notaio Dott. di Brescia rep. n. Persona_2
98762 racc. n. 3338, del 26.9.2014, registrato il 2.10.2014, contenente l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione del 1.8.2014), dalla quale risulta che il signor all'atto del CP_10
conferimento del mandato al difensore, era munito dei necessari poteri per rappresentare la società (cfr. punto numero 7 del verbale del consiglio di amministrazione del 1° agosto 2014 - parte integrante della procura - ove viene espressamente conferito al IG il suddetto potere). CP_10
2.4.- Sulla competenza di questo tribunale.
Tanto nel giudizio introdotto da ex art. 702-bis c.p.c. quanto nelle cause di opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo ottenuto dalla ex concedente, IA LO Controparte_2
e GI CI hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del foro del convenuto ex art. 18 c.p.c. o del foro ove è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c. prima parte, eccependo la vessatorietà della deroga pattizia di cui all'art. 20 delle condizioni generali di contratto e pagina 14 di 23 comunque la non esclusività (e conseguente indeterminatezza) del foro convenzionale ivi indicato.
L'eccezione è infondata.
In relazione alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, è dirimente (e assorbente) considerare che, quale creditrice di una somma liquida di denaro (canoni scaduti e relativi interessi), aveva CP_1
la facoltà di adire il Tribunale di Brescia in forza del combinato disposto degli art. 1182 c.c. e 20 c.p.c.,
a mente dei quali è competente il giudice del luogo ove ha sede il creditore, presso il cui domicilio deve eseguirsi l'obbligazione di pagare una somma liquida di denaro.
Della natura liquida delle somme azionate in monitorio non può dubitarsi, essendo l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria scaduti e quello dei relativi interessi determinato (o comunque determinabile) in base al titolo, senza necessità di utilizzare criteri di quantificazione discrezionali.
Quanto al giudizio introdotto dalla ex concedente con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l'eccezione sollevata da prima che essere totalmente infondata (avendo la Controparte_2
convenuta indicato quale criterio di competenza territoriale il forum rei sitae, applicabile a controversie del tutto estranee a quella introdotta da - avente ad oggetto un credito restitutorio di natura CP_1
contrattuale - vale a dire cause relative a diritti reali su beni immobili, cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge: cfr. memoria difensiva di , pagg. 6- Controparte_2
7) deve ritenersi tamquam non esset ai sensi dell'art. 38, primo comma, c.p.c. avendo la difesa convenuta omesso di contestare la competenza in base a tutti i possibili criteri alternativi.
È infatti principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini della completezza dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, il convenuto deve esaminare e contestare specificamente ed espressamente ciascuno dei possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile in base alla disciplina processuale applicabile in relazione al tipo di domanda formulata, e, per ognuno di tali criteri di collegamento, enunciare, seppur sommariamente, le ragioni addotte a fondamento dell'eccezione, onere nella specie non assolto dalla convenuta, con conseguente inammissibilità dell'eccezione.
3.- Sulla acquisita titolarità attiva del credito pecuniario da parte di unipersonale e Controparte_6
sulla acquisita titolarità del bene e del rapporto giuridico in capo a Controparte_4
Alle date di deposito del ricorso monitorio (26.11.2021) e del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (29.11.2021)
era titolare dei rapporti giuridici derivanti dai contratti stipulati con CP_1 Controparte_2
IA LO e GI CI, oltre che proprietaria del bene immobile
[...]
acquistato al fine di concederlo in locazione finanziaria alla predetta utilizzatrice. Era pertanto legittimata attivamente alla promozione delle iniziative giudiziarie in oggetto.
pagina 15 di 23 Per stessa allegazione della ricorrente (cfr. istanza del 9.2.2022 depositata da Parte_1
nell'ambito del procedimento ex art. 702-bis c.p.c.), “in data 29 novembre 2021, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti intercorsa tra l'odierna deducente e la società Controparte_6
è stato stipulato, avanti al Notaio , con studio in via Agnello, 18, , un atto Persona_3 CP_2 notarile di trasferimento avente ad oggetto l'immobile per cui è causa”.
Come emerge dai relativi atti di cessione e dagli estratti di G.U. prodotti in causa, la decorrenza degli effetti giuridici del contratto di cessione crediti stipulato tra e in data CP_1 CP_6
22.11.2021 è stata fissata al 29.11.2021, data nella quale si sono altresì prodotti gli effetti giuridici del trasferimento dei rapporti e beni in favore di . Controparte_4
A seguito dei suddetti atti di trasferimento sono, peraltro, intervenute in giudizio le società cessionarie, indubbiamente legittimate a stare in giudizio in qualità di successori a titolo particolare ex art. 111
c.p.c.
La cessione dei crediti rinvenienti dal contratto di leasing oggetto di causa da in Controparte_1
favore di risulta ampiamente documentata, essendo stati prodotti Controparte_11
l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 novembre
2021, Parte Seconda, n. 141, il contratto di cessione e gli allegati contenenti l'elenco dei rapporti ceduti tra cui è ricompreso il credito derivante dal contratto di leasing n. n. 6040683 (cfr. doc. 12 all. 2 e 18 di e doc. 8 di ). Parte_1 CP_6
La suddetta cessione risulta inoltre confermata dalla dichiarazione resa dal procuratore di CP_1
(ora , allegata con la relativa seconda memoria ex art. 183, sesto comma,
[...] Parte_1
c.p.c.
Con il credito principale è, indubbiamente, stata trasferita anche la garanzia personale rilasciata dai fideiussori, stante la natura accessoria di tale obbligazione, come peraltro emerge dall'avviso di cessione pubblicato in G.U., a tenore del quale: “Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore delle Cedenti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”.
Nell'ambito della suddetta operazione di cartolarizzazione e in forza degli impegni previsti dal contratto di cessione di rapporti giuridici e beni (il “Contratto di Cessione Rapporti”), concluso in data
22.11.2021 con e unipersonale, Controparte_1 Controparte_6 Controparte_4
pagina 16 di 23 unipersonale ha, come visto, acquistato “pro soluto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica in data 29 novembre 2021, … i rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali Contratti di
Leasing ivi indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie a questi”, come tali intendendosi le garanzie sui beni (non quelle personali inerenti i crediti).
Anche tale cessione risulta puntualmente documentata dall'estratto di G.U. Parte Seconda n.145 del
7.12.2021 prodotto sub doc. 11 da e sub doc. 5 da , dall'elenco Parte_1 Controparte_4
dei beni e rapporti ceduti sub doc. 6 della cessionaria in cui risultano ricompresi il contratto e relativo compendio immobiliare oggetto del presente giudizio, dal contratto di cessione dei beni e rapporti sub doc. 13 di e sub doc. 8 di . Parte_1 Controparte_4
Nessun dubbio può, pertanto, sussistere in ordine alla titolarità attiva dei rapporti dedotti in causa in capo alle predette società cessionarie.
4.- Nel merito.
invocando l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto comunicata Controparte_1 all'utilizzatrice - e per conoscenza ai fideiussori - con lettera del 9.7.2020 ex artt. 1456 c.c. e 15 delle condizioni generali di contratto, ha agito ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti della società allora in bonis per ottenere la restituzione del compendio immobiliare oggetto di leasing e azionato in via monitoria nei confronti tanto della predetta società, in qualità di obbligata principale, quanto dei signori CI e
LO, in qualità di fideiussori, il credito di € 358.081,25 maturato alla data della predetta risoluzione contrattuale per canoni insoluti, oltre interessi di mora e spese, come da estratto conto allegato alla lettera di risoluzione (cfr. doc. 12 e 13 fasc. monitorio).
In relazione alle pretese azionate, la società di leasing ha fornito valida prova documentale, producendo il contratto, i verbali di consegna, le fideiussioni.
In particolare, dai documenti 3 e 9 allegati al ricorso ex art. 702-bis c.p.c., risulta che l'immobile finito
è stato regolarmente consegnato all'utilizzatrice, la quale avrebbe dovuto versare il canone periodico nella misura da ultimo pattuita (a seguito di successivi incrementi e rimodulazioni: cfr. docc. 5, 6 e 7 di
) e avrebbe avuto, al termine del contratto puntualmente eseguito, la possibilità di CP_1
esercitare l'opzione di acquisto verso pagamento del prezzo di riscatto predeterminato.
Pacifico è, per contro, che l'utilizzatrice si sia resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione finanziaria a partire dal mese di luglio 2019 (cfr. estratto conto sub doc. 8) maturando una morosità pari a € 348.861,18 in linea capitale e incorrendo nella risoluzione del contratto, che le è stata comunicata dalla concedente ex artt. 15 delle condizioni generali di contratto, 1456 c.c. e 1, commi 137 e 138, L. n.
pagina 17 di 23 124/2017, a mezzo raccomandata A.R. del 9.7.2020 (prodotta unitamente al relativo estratto conto quale allegato n. 8 al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.).
A fronte della suddetta morosità, la legittimità della risoluzione contrattuale non è revocabile in dubbio, costituendo esercizio del diritto contemplato dall'art. 15 delle condizioni generali del contratto di leasing ed essendo conforme al dettato dell'art. 1, comma 137, l. n. 124/2017 in punto di gravità dell'inadempimento (secondo cui “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”).
Come emerge infatti dagli estratti conto prodotti in atti, nel corso del rapporto sono rimasti insoluti 13 canoni di locazione dell'importo di € 28.133,21 ciascuno, a partire da quello scadente a luglio 2019 e sino al luglio 2020, allorquando la concedente ha comunicato la risoluzione, facendo venir meno l'efficacia del contratto.
L'applicazione della novella in materia di locazione finanziaria è, come noto, operante in relazione ai contratti di leasing stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, allorché, a detta data, non si siano ancora perfezionati i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ossia, non si sia verificato il fatto generatore degli effetti giuridici derivanti dall'applicazione del diritto previgente (così, Cass. S.U. n. 2061/2021).
Nel caso in esame, il “fatto generatore” è rappresentato dalla risoluzione di diritto del contratto comunicata dalla concedente a seguito dell'inadempimento della parte utilizzatrice perfezionatosi all'indomani dell'entrata in vigore della nuova disciplina;
di qui l'applicabilità della nuova legge alla fattispecie in esame.
Peraltro, costituendosi nel giudizio ex art. 702-bis c.p.c., la stessa Controparte_2
ha affermato che il bene era stato locato a terzi, a loro volta inadempienti al versamento del
[...]
corrispettivo, ciò in patente violazione dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, secondo cui
“L'Utilizzatore non può cedere a terzi questo Contratto, né l'uso o il godimento anche parziale dell'Immobile…” - come contestato dalla già concedente alla quale non risulta essere stata chiesta alcuna autorizzazione - oltre che dell'art. 10, in forza del quale “L'Utilizzatore a partire dal momento dell'acquisto dell'area … è costituito custode della stessa con l'obbligo di vigilare e provvedere alla sua manutenzione e conservazione …”, disposizioni entrambe richiamate dall'art. 15 (clausola risolutiva espressa).
Né l'esistenza di un “grave” inadempimento, sotto i plurimi profili sopra evidenziati, può ritenersi smentita dalle circostanze addotte a giustificazione dell'omesso pagamento dei canoni da parte delle pagina 18 di 23 difese opponenti che, richiamata la normativa emergenziale anti Covid-19, hanno invocato gli istituti della impossibilità sopravvenuta e della eccessiva onerosità sopravvenuta.
Tali eccezioni s'appalesano infondate, vuoi perché la situazione epidemiologica verificatasi e i provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del virus (a partire dal marzo 2020) non integrano ipotesi di impossibilità sopravvenuta in riferimento all'obbligazione di pagamento del canone di locazione finanziaria, vuoi perché le difficoltà finanziarie della già utilizzatrice si sono manifestate in tempi ben anteriori all'insorgere della pandemia, avendo comportato già nel 2014 e nel 2016 la necessità di rimodulare il canone (cfr. rinegoziazioni sub docc. 6 e 7 allegati al ricorso ex art. 702-bis
c.p.c.) e avendo condotto al definitivo inadempimento contrattuale a partire dal mese di luglio del 2019
(dunque nove mesi prima del primo provvedimento restrittivo della libertà di circolazione).
In merito all'eccesiva onerosità sopravvenuta va, inoltre, soggiunto che l'eccezione sarebbe comunque inidonea a paralizzare la richiesta di restituzione dell'immobile da parte dell'attuale proprietaria, non determinando la mera liberazione del contraente inadempiente dalle proprie obbligazioni ma comportando la possibilità per quest'ultimo di chiedere la risoluzione del contratto dalla quale deriverebbe in ogni caso l'obbligo di restituzione del bene.
Di qui l'insussistenza di qualsivoglia diritto a rimodulazioni finalizzate alla conservazione degli effetti del contratto.
A fronte delle chiare previsioni negoziali e degli estratti conto prodotti in sede di ricorso ex art. 702-bis
c.p.c. e di ricorso monitorio, le eccezioni di incertezza, illiquidità e inesigibilità del credito vantato dalla già concedente, così come l'eccezione di omesso deposito dell'estratto conto integrale del rapporto s'appalesano del tutto infondate oltre che non pertinenti alla tipologia contrattuale della locazione finanziaria, fermo restando che non vi è contestazione circa l'omesso pagamento dei canoni di leasing a partire dal mese di luglio 2019 e che non risultano specificamente allegate - oltre che provate - ipotetiche irregolarità poste in essere dalla concedente nell'esecuzione del contratto.
Trovandosi l'immobile nella detenzione e custodia della società utilizzatrice a partire dalla data di consegna risultante dai relativi verbali in atti, l'utilizzo che dello stesso ne abbiano e/o ne stiano facendo terzi soggetti non è, all'evidenza, opponibile alla proprietaria che ha agito proprio per conseguire la restituzione del bene, domanda che va indubbiamente accolta.
Ai sensi dell'art. 1, commi 138 e 139, della l. n. 124/2017, allorquando la risoluzione intervenga, su richiesta e a favore del concedente per inadempimento della controparte, sorge l'obbligo da parte dell'utilizzatore di restituire il bene alla società di leasing, affinché questa provveda a liquidarlo in base al suo valore di mercato, pena l'impossibilità di piena operatività del meccanismo di liquidazione previsto dal comma 138.
pagina 19 di 23 Va, al riguardo, rimarcato che si è limitata a richiedere la restituzione del compendio a CP_1
seguito di risoluzione legittimamente intimata e a ottenere decreto ingiuntivo - nei confronti di debitrice principale e fideiussori - per il pagamento dei canoni scaduti ante risoluzione.
Ne consegue che le deduzioni svolte dall'allora in bonis e da Controparte_2
IA LO in punto possibile locupletazione conseguente alla restituzione del bene oggetto di locazione finanziaria e all'ipotetico accertamento di un valore superiore a quello dei canoni a scadere sono del tutto inconferenti nel caso di specie, non avendo la proprietaria ancora conseguito la restituzione dell'immobile e domandato il pagamento dei canoni a scadere maggiorati del prezzo di opzione d'acquisto.
Non risultano, del resto, addotti elementi concreti (in ordine all'ipotetico valore di mercato) dai quali desumere che in seguito al recupero del bene e alla sua rivendita da parte della titolare, il debito maturato dall'utilizzatrice per canoni scaduti sia anche solo parzialmente ridotto per effetto di un ipotetico controcredito risultante all'esito del meccanismo liquidatorio regolato dal citato comma 138.
Tale evenienza può, anzi, essere ragionevolmente esclusa dal momento che, alla data della risoluzione, il credito complessivo della concedente per canoni scaduti e canoni a scadere maggiorati del prezzo di riscatto (dal quale, a seguito delle restituzione dell'immobile, potrà essere detratto il ricavato dalla vendita del bene medesimo) - credito da maggiorarsi ulteriormente dell'indennità di occupazione maturata per oltre un quinquennio, dei costi per il recupero del bene, per la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita - risultava già pari a € 3.500.501,07 di cui €
358.081,25 per canoni insoluti, oltre interessi di mora e spese, ed € 3.142.419,82 per canoni a scadere in linea capitale maggiorati dell'opzione d'acquisto, anch'essa determinata in linea capitale.
Da ultimo, va respinta l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da CI (e da LO) per contrasto con la normativa antitrust, asseritamente derivante dal fatto che determinate clausole ivi contenute rappresenterebbero “una mera trasposizione in ciclostile” dello schema negoziale tipo della fideiussione omnibus predisposta dall'ABI nell'ottobre 2002, oggetto di censura da parte della Banca
d'Italia che nel noto provvedimento n. 55/2005 ha ritenuto il predetto schema di fideiussione, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, restrittivo della concorrenza.
Alla fattispecie contrattuale in esame non si ritiene, invero, estendibile l'ipotesi di nullità parziale discendente dalla ipotetica conformità delle fideiussioni sottoscritta dai signori CI e LO al modello ABI di fideiussione bancaria omnibus dichiarato parzialmente invalido - per contrasto con la normativa antitrust - dalla Banca d'Italia nel menzionato provvedimento n. 55/2005, ciò in ragione della natura specifica della fideiussione prestata dagli opponenti e della tipologia di obbligazione (da locazione finanziaria) cui accede.
pagina 20 di 23 Come già affermato in diversi precedenti di questo Tribunale, laddove la garanzia personale prestata si riferisca a una specifica operazione di finanziamento, non può ritenersi sic et simpliciter applicabile, sotto il profilo oggettivo, il menzionato pronunciamento della Banca d'Italia con conseguente operatività del regime di prova privilegiata dell'illecito antitrust derivante da tale accertamento.
Come risulta dal chiaro tenore della declaratoria di nullità ivi contenuta (“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”),
l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità di Vigilanza ha riguardato le condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus (come risultanti dallo schema ABI 2003), ossia di quella particolare garanzia personale in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà, entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.
La fideiussione specifica si differenzia dal suddetto schema per oggetto e funzione, essendo prestata con riferimento a un'unica e determinata obbligazione già esistente.
Nel caso di specie, la garanzia prestata dagli opponenti nemmeno ha ad oggetto operazioni bancarie
(ma derivanti da un contratto di leasing) e non riguarda impegni futuri e indeterminati, bensì unicamente la prestazione derivante dal contratto di locazione finanziaria, di cui risultano esattamente individuati importo finanziato e oneri a carico della parte utilizzatrice, senza possibili future oscillazioni della misura della garanzia, salvo la variazione contrattualmente prevista del tasso d'interesse indicizzato.
Ora, l'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia onde verificare l'esistenza della prassi anticoncorrenziale diffusa presso gli istituti di credito, ha riguardato unicamente le fideiussioni bancarie omnibus, e non ogni forma di garanzia personale accessoria a qualsivoglia rapporto di credito.
Nello stesso parere della sulla base del quale è stato adottato il provvedimento della Banca CP_12
d'Italia, ricorrono ampi riferimenti al carattere “omnibus” della fideiussione, che rivelano come le peculiarità di tale garanzia non sono state indifferenti ai fini della valutazione dell'illiceità dell'intesa a monte.
All'inapplicabilità alla fattispecie in esame della nullità discendente dalla menzionata declaratoria di invalidità parziale di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia consegue la necessità che l'eccipiente fornisca autonomi elementi di prova a sostegno dell'illecito antitrust dedotto e, dunque, della partecipazione di ad ipotetica intesa anticoncorrenziale di cui il contratto a valle CP_1
rappresenti esecuzione, elementi che nel caso in esame non sono stati minimamente addotti, con pagina 21 di 23 conseguente necessario rigetto dell'eccezione.
5.- Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra unipersonale, GI CI e IA LO (relativamente ai Controparte_6
giudizi riuniti di opposizione a decreto ingiuntivo) le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della intervenuta (si ricorda che la cedente non si è CP_6 Parte_1
costituita nei predetti giudizi di opposizione) sulla scorta della nota spese depositata dalla suddetta società che espone valori conformi ai parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014 e (da ultimo d.m. CP_13
n. 147/2022) relativamente ai giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00 e alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
Vanno, per contro, compensate interamente le spese di lite (inerenti la domanda di restituzione del compendio immobiliare introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) tra l'originaria ricorrente
[...]
(già , l'intervenuta unipersonale e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
Liquidazione Giudiziale di stante la rinuncia attorea alle Controparte_2
domande rivolte nei confronti della Procedura e la riassunzione della causa nei confronti della stessa al solo fine di ottenere un titolo da azionare verso la società una volta tornata in bonis e verso i terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 6040683 intercorso tra Controparte_1
ora e ora in Liquidazione giudiziale in Parte_1 Controparte_2
conseguenza della comunicazione datata 9.7.2020, e per l'effetto condanna la società
[...]
là dove tornata in bonis alla restituzione in favore della cessionaria Controparte_2 [...]
unipersonale del compendio immobiliare oggetto di contratto, sito in Comune di Cesate CP_4
(MI), via Mincio n. 330 (come meglio identificato in atti1), libero da cose e persone, anche interposte;
2) rigetta l'opposizione promossa da IA LO e GI CI avverso il decreto ingiuntivo esecutivo n. 4642/2021, confermando nei confronti dei predetti opponenti l'ingiunzione di pagamento in favore dell'intervenuta unipersonale (in persona della mandataria Controparte_6
nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_5 CP_1 s.p.a. ora Parte_1
3) condanna IA LO e GI CI a rifondere a unipersonale (in Controparte_6
persona della mandataria le spese di lite che liquida in complessivi € 22.457,00 a Controparte_5
titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1 Controparte_4
unipersonale e la Parte_2
Brescia, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Bene costituito da:
1. Capannone, e relativo impianto fotovoltaico installato sul tetto, in Cesate (MI) via Mincio 330, censito al NCEU sezione catasto fabbricati, Foglio 8, mappale 289, subalterno 3, cat D/8;
2. Ufficio in Cesate (MI) via Mincio 330, censito al NCEU sezione catasto fabbricati, Foglio 8, mappale 289, subalterno 4, cat A/10;
3. Appartamento in Cesate (MI) via Mincio 330, censito al NCEU sezione catasto fabbricati, Foglio 8, mappale 289, subalterno 5, cat A/3 pagina 22 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13327/2021 promossa da: società incorporante con il patrocinio dell'avv. Andrea Zeroli Parte_1 Controparte_1
attrice contro ora con Controparte_2 Controparte_3 il patrocinio dell'avv. Giorgio Boirivant convenuta con l'intervento di unipersonale, e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale, Controparte_4 [...]
con il patrocinio dell'avv. Andrea Zeroli CP_5
interveniente cui è stata riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.r.g. 1312/2022 promossa da:
ora Controparte_2 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Giorgio Boirivant e
[...]
IA LO, con il patrocinio dell'avv. Greta Maria Rubino attori - opponenti contro società incorporante non costituita Parte_1 Controparte_1
convenuta - opposta con l'intervento di unipersonale, e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale, Controparte_6 CP_5
con il patrocinio dell'avv. Andrea Zeroli
[...]
pagina 1 di 23 interveniente cui è stata riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 1466/2022 promossa da:
GI CI, con gli avv.ti Nuri Venturelli e Alberto Manconi altro opponente contro società incorporante non costituita Parte_1 Controparte_1
convenuta - opposta con l'intervento di unipersonale, e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale, Controparte_6 CP_5
con il patrocinio dell'avv. Andrea Zeroli
[...]
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In via principale e nel merito: accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing numero
6040683 intercorso tra e (C.F. Controparte_1 Controparte_2
– P.I. ) a fronte del mancato pagamento dei canoni periodici;
P.IVA_1 P.IVA_2
Ancora in via principale e nel merito: accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing numero 6040683 intercorso tra e (C.F. Controparte_1 Controparte_2
– P.I. ) a fronte della violazione del disposto degli articoli 10 e 13 delle P.IVA_1 P.IVA_2
condizioni generali di contratto (disposizioni espressamente richiamate dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto);
Sempre nel merito ed in via definitiva:
a) rigettare l'opposizione promossa da e dal IG IA Controparte_2
LO in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) rigettare l'opposizione promossa dal IG GI CI in quanto infondata in fatto ed in diritto;
c) confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4642/2021 (RGN 13251/2021);
Conseguentemente: condannare il IG IA LO (C.F. ), residente in C.F._1
Cesate (MI), via Adda, 2, e il IG GI CI (C.F. ), residente in C.F._2
Caronno SE (VA), via Giosué Carducci, 128, in via solidale tra loro a pagare a CP_6
unipersonale nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] [...]
a fronte del contratto di leasing n. 6040683 e per essa, in forza di procura speciale del CP_1
27 gennaio 2022 (rep. 8513 / racc. 4935) registrata in data 28 gennaio 2022 al n. 7203 serie 1T, per atto Notaio Dott. , a la somma di € 348.861,18.- oltre ad interessi Persona_1 Controparte_5
pagina 2 di 23 convenzionali di mora dalle scadenze sino al saldo, e alle spese della procedura monitoria, oltre a spese generali e accessori, e alle successive occorrende;
In via subordinata: per il non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il IG IA LO (C.F. ) in via solidale con il C.F._1
IG GI CI (C.F. ), a pagare a unipersonale C.F._2 Controparte_6
nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da a fronte del Controparte_1
contratto di leasing n. 6040683 e per essa, in forza di procura speciale del 27 gennaio 2022 (rep. 8513
/ racc. 4935) registrata in data 28 gennaio 2022 al n. 7203 serie 1T, per atto Notaio Dott.
[...]
, a la somma di € 348.861,18.- oltre ad interessi convenzionali di mora Per_1 Controparte_5
dalle scadenze sino al saldo, e alle spese della procedura monitoria, oltre a spese generali e accessori,
e alle successive occorrende;
In via di ulteriore subordine: e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare comunque il IG IA LO (C.F. ) in via C.F._1
solidale con il IG GI CI (C.F. ), a pagare a C.F._2 CP_6
unipersonale nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] [...]
a fronte del contratto di leasing n. 6040683 e per essa, in forza di procura speciale del CP_1
27 gennaio 2022 (rep. 8513 / racc. 4935) registrata in data 28 gennaio 2022 al n. 7203 serie 1T, per atto Notaio Dott. , a al pagamento della diversa somma che il Persona_1 Controparte_5
Giudice riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria. Ciò sempre in dipendenza della risoluzione del contratto di leasing n. 6040683 intercorso tra e Controparte_1 Controparte_2
e garantito da fideiussioni personali rilasciate dal IG IA LO e dal IG
[...]
GI CI;
Con vittoria di spese, competenze e onorari nei soli confronti dei IGi IA LO
( ) e GI CI (C.F. )”. CodiceFiscale_3 C.F._2
Per unipersonale: Controparte_4
“precisa e dichiara di rinunciare alla sola domanda volta a ottenere l'ordine di rilascio immediato a favore di unipersonale degli immobili siti nel Comune di Cesate (MI); di non Controparte_4
aver chiesto la condanna di spese legali nei confronti della;
Controparte_2
[…]
In via preliminare dichiarare ammissibile l'intervento di unipersonale, e per Controparte_4
essa, quale mandataria in forza di procura speciale, di nella procedura portante Controparte_5
N.R.G. 13327/2021, cui sono stati riuniti i giudizi portanti N.R.G. 1312/2022 e 1466/2022;
pagina 3 di 23 In via principale e nel merito: accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing numero
6040683 intercorso tra e (C.F. Controparte_1 Controparte_2
– P.I. ) a fronte del mancato pagamento dei canoni periodici;
P.IVA_1 P.IVA_2
Ancora in via principale e nel merito: accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing numero 6040683 intercorso tra e (C.F. Controparte_1 Controparte_2
– P.I. ) a fronte della violazione del disposto degli articoli 10 e 13 delle P.IVA_1 P.IVA_2
condizioni generali di contratto (disposizioni espressamente richiamate dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto);
Con vittoria di spese, competenze e onorari nei soli confronti dei IGi IA LO e IG
GI CI”.
Per unipersonale: Controparte_6
“In via preliminare dichiarare ammissibile l'intervento di unipersonale, e per Controparte_6
essa, quale mandataria in forza di procura speciale, di nelle cause di opposizione a Controparte_5
decreto ingiuntivo portanti N.R.G. 1312/2022 e 1466/2022, entrambe riunite al procedimento portante
N.R.G. 13327/2021;
In via principale e nel merito:
a) rigettare l'opposizione promossa da e dal IG IA Controparte_2
LO in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) rigettare l'opposizione promossa dal IG GI CI in quanto infondata in fatto ed in diritto;
c) confermare il decreto ingiuntivo n. 4642/2021 (RGN 13251/2021);
Conseguentemente condannare il IG IA LO (C.F. ), residente in C.F._1
Cesate (MI), via Adda, 2, in via solidale con il IG GI CI (C.F.
), residente in [...] a pagare a C.F._2
unipersonale nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_6
da a fronte del contratto di leasing n. 6040683 e per essa, in forza di procura Controparte_1
speciale del 27 gennaio 2022 (rep. 8513 / racc. 4935) registrata in data 28 gennaio 2022 al n. 7203 serie 1T, per atto Notaio Dott. , a la somma di € 348.861,18.- oltre Persona_1 Controparte_5
ad interessi convenzionali di mora dalle scadenze sino al saldo, e alle spese della procedura monitoria, oltre a spese generali e accessori, e alle successive occorrende;
In via subordinata, per il non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il IG IA LO (C.F. ) in via solidale con il C.F._1
pagina 4 di 23 IG GI CI (C.F. ) a pagare a unipersonale C.F._2 Controparte_6
nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da a fronte del Controparte_1
contratto di leasing n. 6040683 e per essa, in forza di procura speciale del 27 gennaio 2022 (rep. 8513
/ racc. 4935) registrata in data 28 gennaio 2022 al n. 7203 serie 1T, per atto Notaio Dott.
[...]
, a la somma di € 348.861,18.- oltre ad interessi convenzionali di mora Per_1 Controparte_5
dalle scadenze sino al saldo, e alle spese della procedura monitoria, oltre a spese generali e accessori,
e alle successive occorrende;
In via di ulteriore subordine e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare comunque il IG IA LO (C.F. ) in via C.F._1
solidale con il IG GI CI (C.F. ), a pagare a C.F._2 CP_6
unipersonale nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] [...]
a fronte del contratto di leasing n. 6040683 e per essa, in forza di procura speciale del CP_1
27 gennaio 2022 (rep. 8513 / racc. 4935) registrata in data 28 gennaio 2022 al n. 7203 serie 1T, per atto Notaio Dott. , a al pagamento della diversa somma che il Persona_1 Controparte_5
Giudice riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria. Ciò sempre in dipendenza della risoluzione del contratto di leasing n. 6040683 intercorso tra e i Controparte_1 Controparte_2
e garantito da fideiussioni personali rilasciate dal IG IA LO e dal IG
[...]
GI CI;
Con vittoria di spese, competenze e onorari nei soli confronti dei IGi IA LO (C.F.
) e GI CI (C.F. )”. C.F._1 C.F._2
Per GI CI:
“- In via preliminare, per i motivi spiegati nel presente atto, disporre la immediata revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4642/2021, già concessa all'udienza del 9.6.2022;
- Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
nella fase monitoria (avendo già ceduto il credito alla , nonché la CP_1 Controparte_6
carenza di legittimazione attiva della nella presente fase di opposizione (avendo Controparte_6 [...]
ceduto a le garanzie connesse ed accessorie ai contratti di CP_1 Controparte_7 leasing) e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo con accoglimento integrale dell'opposizione;
- Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia a favore del Tribunale di Busto Arsizio, in subordine del Tribunale di Milano o di Monza e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 5 di 23 - Nel merito, in via preliminare, ritenuto che la presente opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
- Nel merito, accertare e dichiarare che il decreto opposto è stato emesso senza che ne ricorressero le condizioni e i presupposti di legge ed in particolare in assenza di idonea prova scritta atta a dimostrare l'effettiva esistenza del credito richiesto, la sua natura e decorrenza, sia nei confronti della sia dei fidefacenti, e per l'effetto revocare il decreto opposto;
Controparte_2
- Ancora nel merito, accertare e dichiarare la non opponibilità all'odierno opponente della pretesa creditoria azionata e la nullità della fideiussione rilasciata dall'odierno opponente in data 26.5.2010 e della fideiussione integrativa prodotta come doc. 8 dalla difesa dell' , il tutto per i motivi CP_1
spiegati in narrativa
Con vittoria dei compensi e spese di lite”.
Per la Liquidazione giudiziale di Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere:
I. In via pregiudiziale e/o preliminare di merito:
A. Accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della competenza del
Tribunale della Liquidazione Giudiziale (i.e. Tribunale di Monza, Sezione III Civile, delle Procedure
Concorsuali e Individuali) e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la presente domanda;
B. Accertare e dichiarare la tardività della riassunzione e, per l'effetto, dichiarare il procedimento estinto;
C. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire da parte dell'odierna ricorrente in riassunzione, nonché delle altre parti del giudizio interrotto, sia con riferimento alla domanda di rivendica, che con riferimento alla domanda di pagamento dei canoni di leasing e, per l'effetto, rigettare le domande proposte contro la Liquidazione Giudiziale;
D. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
nel presente giudizio e, per l'effetto, disporne l'estromissione; Parte_2
II. In via subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni succitate, la scrivente difesa si riporta a tutte le eccezioni, domande e richieste istruttorie già formulate in atti da Controparte_2
che si richiamano.
[...]
III. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre oneri di legge”.
pagina 6 di 23 Per IA LO, si riportano le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., in mancanza di successivo atto di precisazione delle conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE PREGIUDIZIALE ASSORBENTE NEL MERITO accertare e dichiarare la
NULLITA' / INVALIDITA' / INEFFICACIA della Procura alle liti per difetto di rappresentanza e per
l'effetto dichiarare la IMPROCEDIBILITA' DEL PENDENTE PROCEDIMENTO per le ragioni in narrativa;
IN VIA PRELIMINARE PREGIUDIZIALE NEL MERITO Accertare e dichiarare la incompetenza del Tribunale di Brescia a favore del Tribunale di Milano per le ragioni di cui in narrativa. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE rigettare tutte le domande avanzate da controparte perché infondate sia in fatto che in diritto, oltre che non provate. SEMPRE NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE Disporre la rinegoziazione del contratto di leasing apportando le doverose modifiche secondo ragionevolezza e buona fede , riequilibrando le rispettive obbligazioni delle parti e riportando l'equilibrio originario dello stesso, per le ragioni di cui in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso in accoglimento della proposta opposizione revocare per tutte le ragioni in atti il decreto ingiuntivo telematico decreto ingiuntivo n. d.i. 4642/2021 del 9 dicembre 2021 – N.R.G. 13251/2021 con il quale il Tribunale di Brescia, ingiungeva agli Odierni Opponenti, in qualità di debitrice principale e fideiussore ed altresì al IG CI GI ( c.f. ), sempre nella C.F._2
medesima qualità di fideiussore, il pagamento in solido a favore di entro quaranta Controparte_1
giorni dalla notifica del decreto della somma di euro 348.861,18=, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in euro 4.185,00= per compenso professionale, in euro 634,00= per esborsi , oltre IVA, se dovuta , CPA e 15% L. forense, oltre a successive spese occorrende;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria , dichiarare che la Resistente nulla deve a favore della Ricorrente per le causali di cui al contratto di leasing. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
con ampia riserva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, VI comma, c.p.c. , ivi annessa la richiesta istruttoria di CTU per la valutazione del valore di mercato e commerciale del bene oggetto di leasing. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge”.
pagina 7 di 23 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Svolgimento del processo.
Il 26.11.2021 (oggi ha depositato ricorso per decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo (rubricato al n. r.g. 13251/2021) con il quale ha chiesto al Tribunale di Brescia di ingiungere a debitrice principale, in via solidale con GI CI e Controparte_2
IA LO, fideiussori, di pagare la somma di € 348.861,18, oltre agli interessi convenzionali di mora, a titolo di canoni scaduti e impagati relativi al contratto di locazione finanziaria n. 6040683 (e successive rinegoziazioni) stipulato tra e Immobiliare Milano Music Service s.n.c. di CP_1
LO IA e CI (poi divenuta in data 26.5.2010 Controparte_2
avente ad oggetto il compendio immobiliare da edificare (composto da capannone industriale, ufficio e appartamento) sito nel Comune di Cesate, via Mincio n. 330, contratto assistito dalle garanzie personali rilasciate dai signori CI e LO, risolto dalla concedente in conseguenza dell'inadempimento contrattuale dell'utilizzatrice.
Il 29.11.2021 ha depositato, sempre dinanzi al Tribunale di Brescia, ricorso ex art. Controparte_1
702-bis c.p.c. (rubricato al n. r.g. 13327/2021) nei confronti di Controparte_2
con il quale ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 6040683 e, conseguentemente, ordinare alla resistente la restituzione in proprio favore del compendio immobile sito nel Comune di Cesate (MI), via Mincio n. 330.
Il 9.12.2021 il Tribunale di Brescia ha emesso il decreto con il quale ha ingiunto a
[...]
in via solidale con GI CI e IA LO, di pagare, nel termine di Controparte_2
legge, alla società ricorrente la somma di € 348.861,18, oltre interessi convenzionali di mora e spese di procedura;
il decreto è stato notificato agli ingiunti, i quali hanno proposto separate opposizioni che hanno dato vita a due diversi giudizi: la causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g.
1312/2022 promossa da e da IA LO con atto di Controparte_2
citazione notificato in data 28.1.2022 e la causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g.
1466/2022 promossa da GI CI con atto di citazione notificato in data 2.2.2022.
In entrambi i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo la convenuta (già Parte_1 [...]
non si è costituita, essendo direttamente intervenuta in qualità di cessionaria del credito CP_1
(in forza di operazione di cessione in blocco e cartolarizzazione ex l. n. 130/1999 pubblicizzata nella
G.U. del 27.11.2021, Parte Seconda, n. 141) unipersonale (di seguito anche solo Controparte_6
) per il tramite della mandataria contestando le eccezioni sollevate dagli CP_6 Controparte_5 opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. si è costituita (in data 28.1.2022) la convenuta Immobiliare
pagina 8 di 23 che ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso per asserito Controparte_2
vizio della procura;
sempre in via pregiudiziale, ha chiesto la riunione del procedimento con la causa di opposizione a decreto ingiuntivo r.g. n. 1312/2022 e la conversione del rito, eccependo altresì
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia;
nel merito, la società convenuta ha chiesto di rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente, disporre la rinegoziazione del contratto di leasing e accertare l'inesistenza di un proprio debito nei confronti di . CP_1
Con atto del 22.4.2022 è intervenuta volontariamente nel procedimento ex art. 702-bis r.g. n.
13327/2021, per il tramite della mandataria unipersonale (di Controparte_5 Controparte_4
seguito anche solo ), allegando di aver acquistato (in forza di atto di trasferimento Controparte_4
pubblicizzato nella G.U. del 7 dicembre 2021, Parte Seconda, n. 145) i rapporti giuridici oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti intervenuta tra e nonché la CP_1 CP_6
proprietà dei relativi beni, tra cui quello oggetto del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. promosso dalla cedente. La terza intervenuta ha dichiarato di far propria ogni domanda, eccezione, deduzione e produzione effettuate da Controparte_1
All'udienza del 12.5.2022 relativa al procedimento r.g. n. 13327/2021 il Giudice, ritenuto che le difese delle parti richiedessero una istruttoria non formale, ha disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e ha contestualmente riunito al procedimento in trattazione quello recante r.g. n. 1312/2022
(medio tempore assegnato al g.i. a seguito di rimessione degli atti al presidente da parte del giudice titolare ex art. 274 c.p.c.).
Con ordinanza a verbale del 24.5.2022 è stata riunita alle predette cause anche quella iscritta al r.g. n.
1466/2022, nel frattempo assegnata al medesimo g.i. (a seguito di analogo provvedimento ex art. 274
c.p.c.)
All'udienza del 9.6.2022, il g.i. ha quindi concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nei confronti di tutti gli opponenti e assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., rinviando per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 3.11.2022, che è stata rinviata al 10.1.2023 su richiesta delle parti, stante la pendenza di trattative, poi naufragate.
Con ordinanza del 10.1.2023 resa a scioglimento della predetta udienza, il g.i. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
Con nota del 27.6.2023 la difesa della ha depositato la sentenza n. Controparte_2
70/2023 pubblicata in data 9.5.2023 con la quale il Tribunale di Monza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della predetta società.
All'udienza del 30.11.2023 il Giudice, preso atto di tale circostanza, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
pagina 9 di 23 La causa è stata, quindi, riassunta su istanza di in data 28.2.2024 nei confronti Controparte_4
Co di tutte le parti, compresa la Liquidazione giudiziale Controparte_2
Con comparsa del 7.5.2024 si è costituita in giudizio la Procedura eccependo la “incompetenza del tribunale ordinario” in favore del “tribunale della liquidazione giudiziale” ex art. 172, comma 5, CCII relativamente alle domande di pagamento del credito azionato in monitorio e di accertamento della risoluzione contrattuale, riassunte nei confronti della predetta Liquidazione, “con conseguente improcedibilità delle citate domande in sede ordinaria”. La curatela ha, inoltre, eccepito la tardività della riassunzione e chiesto l'estinzione del processo ex artt. 305 e 307 c.p.c.; ha, infine, eccepito la carenza di interesse ad agire da parte della ricorrente in riassunzione (nonché delle altre parti del giudizio interrotto), con conseguente ritenuta inammissibilità della domanda, rilevando che il g.d., a seguito di insinuazione al passivo da parte di e di , accertando Controparte_4 CP_6
l'intervenuta risoluzione contrattuale, aveva accolto, con provvedimento divenuto “definitivamente esecutivo”, la rivendica degli immobili oggetto di leasing esercitata da e ammesso Controparte_4
(nei limiti consentiti dall'art. 172 c. 2 C.C.I.I.) il credito per i canoni di locazione fatto valere da
; per le suddette ragioni la curatela ha chiesto la propria “estromissione” dal giudizio. CP_6
Tali eccezioni sono state contestate dalla ricorrente in riassunzione all'udienza del 9.5.2024, all'esito della quale il g.i. ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatte, quindi, precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
2.- Questioni pregiudiziali.
2.1.- Sulla tempestività della riassunzione.
La difesa della Liquidazione giudiziale ha eccepito la tardività della riassunzione del processo da parte di sul rilievo che “… a fronte del deposito giudiziale, avvenuto in Controparte_8
data 27.06.2023 ad opera del Legale di Avv. Greta Rubino, Controparte_2 della sentenza dichiarativa della Liquidazione Giudiziale della sua Cliente, l'odierno procedimento è stato riassunto, mediante deposito di ricorso in riassunzione, solo in data 28.02.2024”.
L'eccezione non merita accoglimento.
Il termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 143 CCII, va fatto decorrere dalla declaratoria di avvenuta interruzione pronunciata all'udienza del 30.11.2023, con la conseguenza che il deposito del ricorso in riassunzione in data 28.2.2024 deve ritenersi tempestivo.
Fermo restando, infatti, che l'effetto interruttivo in caso di apertura del fallimento - e, oggi, di liquidazione giudiziale - si produce automaticamente (cfr. art. 43 terzo comma L.F. e art. 143 CCII), il pagina 10 di 23 termine per la relativa riassunzione onde evitare gli effetti dell'estinzione di cui all'art. 305 c.p.c., in base alla nuova norma del Codice della crisi, decorre “da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice” (cfr. art. 143 cit.), sicché nel caso in esame risulta rispettato, non essendo intercorsi più di tre mesi tra la data della declaratoria in udienza dell'interruzione (30.11.2023) e quella del deposito del ricorso per riassunzione (28.2.2024).
Giova soggiungersi che già da tempo la giurisprudenza formatasi nella vigenza della precedente disciplina (art. 43, terzo comma, L.F.) era pervenuta a conclusioni analoghe: l'indirizzo al quale le
Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 12154/2021, hanno dato continuità (dirimendo il contrasto all'epoca esistente in materia) aveva, infatti, affermato che, sebbene per effetto del fallimento l'interruzione operi ipso iure, ai fini della riassunzione volta a impedire l'effetto estintivo, non è sufficiente la sola conoscenza dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, essendo altresì necessaria la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare, conoscenza che deve inoltre essere “legale”, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione, o certificazione rappresentativa dell'evento determinante l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (con la precisazione che l'onere di provare che la conoscenza legale dell'evento interruttivo sia anteriore al trimestre precedente la riassunzione incombe su colui che eccepisce l'estinzione del giudizio).
In linea con tale orientamento, le Sezioni Unite hanno quindi statuito che l'interruzione del processo è sì automatica ai sensi dell'art. 43, terzo comma, L.F., ma che, tanto dal lato del curatore del fallimento, quanto da quello delle controparti, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale dell'interruzione, e quindi dalla sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., o dalla notificazione alle parti e al curatore ad opera di uno degli interessati o d'ufficio.
Nella pronuncia in commento la S.C. ha, inoltre, rilevato come il d. lgs n. 14/2019, seppur non direttamente applicabile ai fallimenti pronunciati prima della sua entrata in vigore (il 15.7.2022), detti un principio volto a uniformare per tutte le parti del processo la decorrenza del termine per la riassunzione, svincolandola da una concreta indagine in ordine alla conoscenza che tali parti abbiano in altro modo avuto dell'evento interruttivo, e rapportandola alla declaratoria d'interruzione pronunciata dal giudice (e, per le parti non presenti in giudizio, alla sua successiva comunicazione). Ne consegue che fino a quanto, a norma dell'art. 143 CCII, l'interruzione non venga “dichiarata dal giudice”, nessun termine per la riassunzione inizia a decorrere ed è pertanto esclusa la possibilità di estinzione del giudizio (in senso conforme si veda, tra le più recenti, Cass. n. 18285/2024).
2.2.- Con le note di trattazione scritta depositate in data 16.10.2024, , quale Controparte_4
pagina 11 di 23 cessionaria del rapporto giuridico e del bene già oggetto del contratto di leasing n. 6040683, ha evidenziato di conservare - a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società ex utilizzatrice - l'interesse a ottenere una pronuncia che: i) accerti l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 6040683 a fronte del mancato pagamento dei canoni periodici e della violazione del disposto degli articoli 10 e 13 delle condizioni generali di contratto da parte dell'utilizzatrice; ii) disponga il rilascio immediato degli immobili siti nel Comune di Cesate (MI), ritenendo “irrilevante che il Tribunale di Monza, in sede concorsuale” accertata l'intervenuta risoluzione contrattuale e ammesso il credito insinuato da , “abbia disposto la restituzione dell'immobile a favore di CP_6 poiché:
1. l'accertamento dei crediti per l'ammissione allo stato passivo si Controparte_4
basa su una procedura di accertamento semplificata che produce effetti solo ai fini del concorso
(Cassazione Civile, Sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22047 – il principio è valido anche per le rivendiche); 2.
l'immobile non è stato riconsegnato alla proprietaria e risulta ancora alla data odierna occupato da terzi senza che la Liquidazione Giudiziale si sia stata in grado di restituire il bene alla proprietaria (la circostanza non è contestata)”.
ha, quindi, insistito per l'ottenimento di una sentenza “azionabile nei confronti Controparte_4
Immobiliare quando ritornerà in bonis e di terzi, non della Procedura, che: I) accerti la CP_2 risoluzione;
II) disponga il rilascio dell'immobile”, dichiarando, per contro, “al sol fine di evitare il contenzioso con la procedura concorsuale … di rinunciare alla sola domanda volta a ottenere l'ordine di rilascio immediato a favore di unipersonale degli immobili siti nel Comune Controparte_4 di Cesate (MI)” e precisando “di non aver rassegnato domande di condanna nei confronti della
Procedura cui è stata notificata la riassunzione ai soli fini della regolare integrazione del litisconsorzio e senza che venga svolta alcuna domanda nei confronti della Procedura”.
Nei confronti della Liquidazione giudiziale di deve, pertanto, Controparte_2
ritenersi espressamente rinunciata la domanda di condanna alla restituzione dell'immobile, domanda che sarebbe, peraltro, improcedibile nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 172, quinto comma, C.C.I.I.
(già art. 72, quinto comma, L.F.), dovendo essere proposta in sede di ammissione al passivo, come peraltro già avvenuto, avendo il g.d., a seguito di insinuazione al passivo da parte di Controparte_4
unipersonale e di unipersonale (quest'ultima, cessionaria del credito derivante
[...] Controparte_6
dal contratto di leasing), accertato l'intervenuta risoluzione contrattuale e accolto la rivendica degli immobili esercitata da unipersonale e ammesso (nei limiti consentiti dall'art. Controparte_4
172 c. 2 C.C.I.I.) il credito per i canoni di leasing fatto valere da unipersonale (cfr. Controparte_6
docc. 2 e 3 della Liquidazione giudiziale di ). Controparte_2
La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di pagina 12 di 23 forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (ex multis, Cass.
n. 33761/2019).
Le Sezioni Unite della S.C. hanno, inoltre, di recente confermato l'indirizzo secondo cui la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire anche in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti, essendo sempre ammessa, “per il principio dispositivo”, la “restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in seguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre
2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n.
334/1965)” (in tal senso, Cass. S.U. n. 3453/2024; sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda, v. anche Cass. n. 7883/2023).
ha, invece, confermato l'interesse a ottenere un titolo che accerti la risoluzione del Controparte_4
contratto e condanni alla restituzione del bene, da spendere non nei riguardi della Procedura, ma della società una volta tornata in bonis (e dei terzi privi di titolo opponibile in sede esecutiva).
Tale richiesta va reputata ammissibile, sussistendo altresì l'interesse ad agire in capo alla riassumente, che non può utilizzare, al di fuori della sede concorsuale, le decisioni endofallimentari di accertamento dell'intervenuta risoluzione e di accoglimento della rivendica degli immobili oggetto di leasing.
È indubbio che, una volta aperta la procedura fallimentare (oggi liquidazione giudiziale), qualsiasi ragione di credito nei confronti di essa debba essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo, come sopra già evidenziato, con la conseguenza che, qualora, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti della curatela, subentrata all'originaria parte ai sensi dell'art. 43
L.F., la domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre a una pronuncia di merito opponibile alla massa. Ciò non toglie che il creditore possa dichiarare espressamente di voler utilizzare il titolo per agire esecutivamente non nei confronti della Procedura ma, dopo la chiusura del fallimento, nei confronti del debitore ritornato “in bonis”, dovendosi, in tal caso, ritenere la domanda procedibile (tra le molte, si vedano Cass. n. 28481/2005 e Cass. n. 1065/2002; cfr. anche Cass. n.
17035/2011, secondo cui: “Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione (…); pertanto, deve essere dichiarata
pagina 13 di 23 inammissibile l'azione di condanna al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale proposta nei confronti dell'assicuratore e del responsabile fallito, oltretutto citando la curatela, in quanto la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante (da proporsi con il rito fallimentare), astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l'intenzione di avvalersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno "in bonis"”).
2.3.- Sulla procura alle liti rilasciata da Controparte_1
Resistendo al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. di e opponendo il decreto ingiuntivo notificato CP_1
dalla medesima ricorrente, e IA LO hanno eccepito il Controparte_2
“vizio di procura alle liti rilasciata”:
- “in calce al Ricorso ex art. 702 bis cpc e per l'effetto la IMPROCEDIBILITA' DEL PENDENTE
GIUDIZIO in difetto ed in carenza di procura e legittimazione attiva del Procuratore di CP_1
” (cfr. memoria difensiva di del 28.1.2022, pag. 3);
[...] Controparte_2
- “in calce al Ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto la nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo emesso in difetto ed in carenza di procura e legittimazione attiva del Procuratore di
[...]
” (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di CP_1 [...]
pagg. 3-4). Controparte_9
In entrambi i casi, e il signor LO hanno fondato l'eccezione Controparte_2
sull'omesso deposito della procura notarile asseritamente rilasciata dalla società in favore del sig.
come indicata nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e nel ricorso monitorio. CP_10
Come già rilevato nell'ordinanza a verbale del 9.6.2022, l'eccezione va disattesa, avendo CP_6
all'atto della costituzione in giudizio, prodotto copia della procura notarile in questione (cfr. sub
[...]
doc. 9 atto di conferimento di procura a rogito Notaio Dott. di Brescia rep. n. Persona_2
98762 racc. n. 3338, del 26.9.2014, registrato il 2.10.2014, contenente l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione del 1.8.2014), dalla quale risulta che il signor all'atto del CP_10
conferimento del mandato al difensore, era munito dei necessari poteri per rappresentare la società (cfr. punto numero 7 del verbale del consiglio di amministrazione del 1° agosto 2014 - parte integrante della procura - ove viene espressamente conferito al IG il suddetto potere). CP_10
2.4.- Sulla competenza di questo tribunale.
Tanto nel giudizio introdotto da ex art. 702-bis c.p.c. quanto nelle cause di opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo ottenuto dalla ex concedente, IA LO Controparte_2
e GI CI hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del foro del convenuto ex art. 18 c.p.c. o del foro ove è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c. prima parte, eccependo la vessatorietà della deroga pattizia di cui all'art. 20 delle condizioni generali di contratto e pagina 14 di 23 comunque la non esclusività (e conseguente indeterminatezza) del foro convenzionale ivi indicato.
L'eccezione è infondata.
In relazione alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, è dirimente (e assorbente) considerare che, quale creditrice di una somma liquida di denaro (canoni scaduti e relativi interessi), aveva CP_1
la facoltà di adire il Tribunale di Brescia in forza del combinato disposto degli art. 1182 c.c. e 20 c.p.c.,
a mente dei quali è competente il giudice del luogo ove ha sede il creditore, presso il cui domicilio deve eseguirsi l'obbligazione di pagare una somma liquida di denaro.
Della natura liquida delle somme azionate in monitorio non può dubitarsi, essendo l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria scaduti e quello dei relativi interessi determinato (o comunque determinabile) in base al titolo, senza necessità di utilizzare criteri di quantificazione discrezionali.
Quanto al giudizio introdotto dalla ex concedente con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l'eccezione sollevata da prima che essere totalmente infondata (avendo la Controparte_2
convenuta indicato quale criterio di competenza territoriale il forum rei sitae, applicabile a controversie del tutto estranee a quella introdotta da - avente ad oggetto un credito restitutorio di natura CP_1
contrattuale - vale a dire cause relative a diritti reali su beni immobili, cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge: cfr. memoria difensiva di , pagg. 6- Controparte_2
7) deve ritenersi tamquam non esset ai sensi dell'art. 38, primo comma, c.p.c. avendo la difesa convenuta omesso di contestare la competenza in base a tutti i possibili criteri alternativi.
È infatti principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini della completezza dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, il convenuto deve esaminare e contestare specificamente ed espressamente ciascuno dei possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile in base alla disciplina processuale applicabile in relazione al tipo di domanda formulata, e, per ognuno di tali criteri di collegamento, enunciare, seppur sommariamente, le ragioni addotte a fondamento dell'eccezione, onere nella specie non assolto dalla convenuta, con conseguente inammissibilità dell'eccezione.
3.- Sulla acquisita titolarità attiva del credito pecuniario da parte di unipersonale e Controparte_6
sulla acquisita titolarità del bene e del rapporto giuridico in capo a Controparte_4
Alle date di deposito del ricorso monitorio (26.11.2021) e del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (29.11.2021)
era titolare dei rapporti giuridici derivanti dai contratti stipulati con CP_1 Controparte_2
IA LO e GI CI, oltre che proprietaria del bene immobile
[...]
acquistato al fine di concederlo in locazione finanziaria alla predetta utilizzatrice. Era pertanto legittimata attivamente alla promozione delle iniziative giudiziarie in oggetto.
pagina 15 di 23 Per stessa allegazione della ricorrente (cfr. istanza del 9.2.2022 depositata da Parte_1
nell'ambito del procedimento ex art. 702-bis c.p.c.), “in data 29 novembre 2021, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti intercorsa tra l'odierna deducente e la società Controparte_6
è stato stipulato, avanti al Notaio , con studio in via Agnello, 18, , un atto Persona_3 CP_2 notarile di trasferimento avente ad oggetto l'immobile per cui è causa”.
Come emerge dai relativi atti di cessione e dagli estratti di G.U. prodotti in causa, la decorrenza degli effetti giuridici del contratto di cessione crediti stipulato tra e in data CP_1 CP_6
22.11.2021 è stata fissata al 29.11.2021, data nella quale si sono altresì prodotti gli effetti giuridici del trasferimento dei rapporti e beni in favore di . Controparte_4
A seguito dei suddetti atti di trasferimento sono, peraltro, intervenute in giudizio le società cessionarie, indubbiamente legittimate a stare in giudizio in qualità di successori a titolo particolare ex art. 111
c.p.c.
La cessione dei crediti rinvenienti dal contratto di leasing oggetto di causa da in Controparte_1
favore di risulta ampiamente documentata, essendo stati prodotti Controparte_11
l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 novembre
2021, Parte Seconda, n. 141, il contratto di cessione e gli allegati contenenti l'elenco dei rapporti ceduti tra cui è ricompreso il credito derivante dal contratto di leasing n. n. 6040683 (cfr. doc. 12 all. 2 e 18 di e doc. 8 di ). Parte_1 CP_6
La suddetta cessione risulta inoltre confermata dalla dichiarazione resa dal procuratore di CP_1
(ora , allegata con la relativa seconda memoria ex art. 183, sesto comma,
[...] Parte_1
c.p.c.
Con il credito principale è, indubbiamente, stata trasferita anche la garanzia personale rilasciata dai fideiussori, stante la natura accessoria di tale obbligazione, come peraltro emerge dall'avviso di cessione pubblicato in G.U., a tenore del quale: “Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore delle Cedenti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”.
Nell'ambito della suddetta operazione di cartolarizzazione e in forza degli impegni previsti dal contratto di cessione di rapporti giuridici e beni (il “Contratto di Cessione Rapporti”), concluso in data
22.11.2021 con e unipersonale, Controparte_1 Controparte_6 Controparte_4
pagina 16 di 23 unipersonale ha, come visto, acquistato “pro soluto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica in data 29 novembre 2021, … i rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali Contratti di
Leasing ivi indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie a questi”, come tali intendendosi le garanzie sui beni (non quelle personali inerenti i crediti).
Anche tale cessione risulta puntualmente documentata dall'estratto di G.U. Parte Seconda n.145 del
7.12.2021 prodotto sub doc. 11 da e sub doc. 5 da , dall'elenco Parte_1 Controparte_4
dei beni e rapporti ceduti sub doc. 6 della cessionaria in cui risultano ricompresi il contratto e relativo compendio immobiliare oggetto del presente giudizio, dal contratto di cessione dei beni e rapporti sub doc. 13 di e sub doc. 8 di . Parte_1 Controparte_4
Nessun dubbio può, pertanto, sussistere in ordine alla titolarità attiva dei rapporti dedotti in causa in capo alle predette società cessionarie.
4.- Nel merito.
invocando l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto comunicata Controparte_1 all'utilizzatrice - e per conoscenza ai fideiussori - con lettera del 9.7.2020 ex artt. 1456 c.c. e 15 delle condizioni generali di contratto, ha agito ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti della società allora in bonis per ottenere la restituzione del compendio immobiliare oggetto di leasing e azionato in via monitoria nei confronti tanto della predetta società, in qualità di obbligata principale, quanto dei signori CI e
LO, in qualità di fideiussori, il credito di € 358.081,25 maturato alla data della predetta risoluzione contrattuale per canoni insoluti, oltre interessi di mora e spese, come da estratto conto allegato alla lettera di risoluzione (cfr. doc. 12 e 13 fasc. monitorio).
In relazione alle pretese azionate, la società di leasing ha fornito valida prova documentale, producendo il contratto, i verbali di consegna, le fideiussioni.
In particolare, dai documenti 3 e 9 allegati al ricorso ex art. 702-bis c.p.c., risulta che l'immobile finito
è stato regolarmente consegnato all'utilizzatrice, la quale avrebbe dovuto versare il canone periodico nella misura da ultimo pattuita (a seguito di successivi incrementi e rimodulazioni: cfr. docc. 5, 6 e 7 di
) e avrebbe avuto, al termine del contratto puntualmente eseguito, la possibilità di CP_1
esercitare l'opzione di acquisto verso pagamento del prezzo di riscatto predeterminato.
Pacifico è, per contro, che l'utilizzatrice si sia resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione finanziaria a partire dal mese di luglio 2019 (cfr. estratto conto sub doc. 8) maturando una morosità pari a € 348.861,18 in linea capitale e incorrendo nella risoluzione del contratto, che le è stata comunicata dalla concedente ex artt. 15 delle condizioni generali di contratto, 1456 c.c. e 1, commi 137 e 138, L. n.
pagina 17 di 23 124/2017, a mezzo raccomandata A.R. del 9.7.2020 (prodotta unitamente al relativo estratto conto quale allegato n. 8 al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.).
A fronte della suddetta morosità, la legittimità della risoluzione contrattuale non è revocabile in dubbio, costituendo esercizio del diritto contemplato dall'art. 15 delle condizioni generali del contratto di leasing ed essendo conforme al dettato dell'art. 1, comma 137, l. n. 124/2017 in punto di gravità dell'inadempimento (secondo cui “costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”).
Come emerge infatti dagli estratti conto prodotti in atti, nel corso del rapporto sono rimasti insoluti 13 canoni di locazione dell'importo di € 28.133,21 ciascuno, a partire da quello scadente a luglio 2019 e sino al luglio 2020, allorquando la concedente ha comunicato la risoluzione, facendo venir meno l'efficacia del contratto.
L'applicazione della novella in materia di locazione finanziaria è, come noto, operante in relazione ai contratti di leasing stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, allorché, a detta data, non si siano ancora perfezionati i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ossia, non si sia verificato il fatto generatore degli effetti giuridici derivanti dall'applicazione del diritto previgente (così, Cass. S.U. n. 2061/2021).
Nel caso in esame, il “fatto generatore” è rappresentato dalla risoluzione di diritto del contratto comunicata dalla concedente a seguito dell'inadempimento della parte utilizzatrice perfezionatosi all'indomani dell'entrata in vigore della nuova disciplina;
di qui l'applicabilità della nuova legge alla fattispecie in esame.
Peraltro, costituendosi nel giudizio ex art. 702-bis c.p.c., la stessa Controparte_2
ha affermato che il bene era stato locato a terzi, a loro volta inadempienti al versamento del
[...]
corrispettivo, ciò in patente violazione dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, secondo cui
“L'Utilizzatore non può cedere a terzi questo Contratto, né l'uso o il godimento anche parziale dell'Immobile…” - come contestato dalla già concedente alla quale non risulta essere stata chiesta alcuna autorizzazione - oltre che dell'art. 10, in forza del quale “L'Utilizzatore a partire dal momento dell'acquisto dell'area … è costituito custode della stessa con l'obbligo di vigilare e provvedere alla sua manutenzione e conservazione …”, disposizioni entrambe richiamate dall'art. 15 (clausola risolutiva espressa).
Né l'esistenza di un “grave” inadempimento, sotto i plurimi profili sopra evidenziati, può ritenersi smentita dalle circostanze addotte a giustificazione dell'omesso pagamento dei canoni da parte delle pagina 18 di 23 difese opponenti che, richiamata la normativa emergenziale anti Covid-19, hanno invocato gli istituti della impossibilità sopravvenuta e della eccessiva onerosità sopravvenuta.
Tali eccezioni s'appalesano infondate, vuoi perché la situazione epidemiologica verificatasi e i provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del virus (a partire dal marzo 2020) non integrano ipotesi di impossibilità sopravvenuta in riferimento all'obbligazione di pagamento del canone di locazione finanziaria, vuoi perché le difficoltà finanziarie della già utilizzatrice si sono manifestate in tempi ben anteriori all'insorgere della pandemia, avendo comportato già nel 2014 e nel 2016 la necessità di rimodulare il canone (cfr. rinegoziazioni sub docc. 6 e 7 allegati al ricorso ex art. 702-bis
c.p.c.) e avendo condotto al definitivo inadempimento contrattuale a partire dal mese di luglio del 2019
(dunque nove mesi prima del primo provvedimento restrittivo della libertà di circolazione).
In merito all'eccesiva onerosità sopravvenuta va, inoltre, soggiunto che l'eccezione sarebbe comunque inidonea a paralizzare la richiesta di restituzione dell'immobile da parte dell'attuale proprietaria, non determinando la mera liberazione del contraente inadempiente dalle proprie obbligazioni ma comportando la possibilità per quest'ultimo di chiedere la risoluzione del contratto dalla quale deriverebbe in ogni caso l'obbligo di restituzione del bene.
Di qui l'insussistenza di qualsivoglia diritto a rimodulazioni finalizzate alla conservazione degli effetti del contratto.
A fronte delle chiare previsioni negoziali e degli estratti conto prodotti in sede di ricorso ex art. 702-bis
c.p.c. e di ricorso monitorio, le eccezioni di incertezza, illiquidità e inesigibilità del credito vantato dalla già concedente, così come l'eccezione di omesso deposito dell'estratto conto integrale del rapporto s'appalesano del tutto infondate oltre che non pertinenti alla tipologia contrattuale della locazione finanziaria, fermo restando che non vi è contestazione circa l'omesso pagamento dei canoni di leasing a partire dal mese di luglio 2019 e che non risultano specificamente allegate - oltre che provate - ipotetiche irregolarità poste in essere dalla concedente nell'esecuzione del contratto.
Trovandosi l'immobile nella detenzione e custodia della società utilizzatrice a partire dalla data di consegna risultante dai relativi verbali in atti, l'utilizzo che dello stesso ne abbiano e/o ne stiano facendo terzi soggetti non è, all'evidenza, opponibile alla proprietaria che ha agito proprio per conseguire la restituzione del bene, domanda che va indubbiamente accolta.
Ai sensi dell'art. 1, commi 138 e 139, della l. n. 124/2017, allorquando la risoluzione intervenga, su richiesta e a favore del concedente per inadempimento della controparte, sorge l'obbligo da parte dell'utilizzatore di restituire il bene alla società di leasing, affinché questa provveda a liquidarlo in base al suo valore di mercato, pena l'impossibilità di piena operatività del meccanismo di liquidazione previsto dal comma 138.
pagina 19 di 23 Va, al riguardo, rimarcato che si è limitata a richiedere la restituzione del compendio a CP_1
seguito di risoluzione legittimamente intimata e a ottenere decreto ingiuntivo - nei confronti di debitrice principale e fideiussori - per il pagamento dei canoni scaduti ante risoluzione.
Ne consegue che le deduzioni svolte dall'allora in bonis e da Controparte_2
IA LO in punto possibile locupletazione conseguente alla restituzione del bene oggetto di locazione finanziaria e all'ipotetico accertamento di un valore superiore a quello dei canoni a scadere sono del tutto inconferenti nel caso di specie, non avendo la proprietaria ancora conseguito la restituzione dell'immobile e domandato il pagamento dei canoni a scadere maggiorati del prezzo di opzione d'acquisto.
Non risultano, del resto, addotti elementi concreti (in ordine all'ipotetico valore di mercato) dai quali desumere che in seguito al recupero del bene e alla sua rivendita da parte della titolare, il debito maturato dall'utilizzatrice per canoni scaduti sia anche solo parzialmente ridotto per effetto di un ipotetico controcredito risultante all'esito del meccanismo liquidatorio regolato dal citato comma 138.
Tale evenienza può, anzi, essere ragionevolmente esclusa dal momento che, alla data della risoluzione, il credito complessivo della concedente per canoni scaduti e canoni a scadere maggiorati del prezzo di riscatto (dal quale, a seguito delle restituzione dell'immobile, potrà essere detratto il ricavato dalla vendita del bene medesimo) - credito da maggiorarsi ulteriormente dell'indennità di occupazione maturata per oltre un quinquennio, dei costi per il recupero del bene, per la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita - risultava già pari a € 3.500.501,07 di cui €
358.081,25 per canoni insoluti, oltre interessi di mora e spese, ed € 3.142.419,82 per canoni a scadere in linea capitale maggiorati dell'opzione d'acquisto, anch'essa determinata in linea capitale.
Da ultimo, va respinta l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da CI (e da LO) per contrasto con la normativa antitrust, asseritamente derivante dal fatto che determinate clausole ivi contenute rappresenterebbero “una mera trasposizione in ciclostile” dello schema negoziale tipo della fideiussione omnibus predisposta dall'ABI nell'ottobre 2002, oggetto di censura da parte della Banca
d'Italia che nel noto provvedimento n. 55/2005 ha ritenuto il predetto schema di fideiussione, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, restrittivo della concorrenza.
Alla fattispecie contrattuale in esame non si ritiene, invero, estendibile l'ipotesi di nullità parziale discendente dalla ipotetica conformità delle fideiussioni sottoscritta dai signori CI e LO al modello ABI di fideiussione bancaria omnibus dichiarato parzialmente invalido - per contrasto con la normativa antitrust - dalla Banca d'Italia nel menzionato provvedimento n. 55/2005, ciò in ragione della natura specifica della fideiussione prestata dagli opponenti e della tipologia di obbligazione (da locazione finanziaria) cui accede.
pagina 20 di 23 Come già affermato in diversi precedenti di questo Tribunale, laddove la garanzia personale prestata si riferisca a una specifica operazione di finanziamento, non può ritenersi sic et simpliciter applicabile, sotto il profilo oggettivo, il menzionato pronunciamento della Banca d'Italia con conseguente operatività del regime di prova privilegiata dell'illecito antitrust derivante da tale accertamento.
Come risulta dal chiaro tenore della declaratoria di nullità ivi contenuta (“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”),
l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità di Vigilanza ha riguardato le condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus (come risultanti dallo schema ABI 2003), ossia di quella particolare garanzia personale in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà, entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.
La fideiussione specifica si differenzia dal suddetto schema per oggetto e funzione, essendo prestata con riferimento a un'unica e determinata obbligazione già esistente.
Nel caso di specie, la garanzia prestata dagli opponenti nemmeno ha ad oggetto operazioni bancarie
(ma derivanti da un contratto di leasing) e non riguarda impegni futuri e indeterminati, bensì unicamente la prestazione derivante dal contratto di locazione finanziaria, di cui risultano esattamente individuati importo finanziato e oneri a carico della parte utilizzatrice, senza possibili future oscillazioni della misura della garanzia, salvo la variazione contrattualmente prevista del tasso d'interesse indicizzato.
Ora, l'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia onde verificare l'esistenza della prassi anticoncorrenziale diffusa presso gli istituti di credito, ha riguardato unicamente le fideiussioni bancarie omnibus, e non ogni forma di garanzia personale accessoria a qualsivoglia rapporto di credito.
Nello stesso parere della sulla base del quale è stato adottato il provvedimento della Banca CP_12
d'Italia, ricorrono ampi riferimenti al carattere “omnibus” della fideiussione, che rivelano come le peculiarità di tale garanzia non sono state indifferenti ai fini della valutazione dell'illiceità dell'intesa a monte.
All'inapplicabilità alla fattispecie in esame della nullità discendente dalla menzionata declaratoria di invalidità parziale di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia consegue la necessità che l'eccipiente fornisca autonomi elementi di prova a sostegno dell'illecito antitrust dedotto e, dunque, della partecipazione di ad ipotetica intesa anticoncorrenziale di cui il contratto a valle CP_1
rappresenti esecuzione, elementi che nel caso in esame non sono stati minimamente addotti, con pagina 21 di 23 conseguente necessario rigetto dell'eccezione.
5.- Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra unipersonale, GI CI e IA LO (relativamente ai Controparte_6
giudizi riuniti di opposizione a decreto ingiuntivo) le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della intervenuta (si ricorda che la cedente non si è CP_6 Parte_1
costituita nei predetti giudizi di opposizione) sulla scorta della nota spese depositata dalla suddetta società che espone valori conformi ai parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014 e (da ultimo d.m. CP_13
n. 147/2022) relativamente ai giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00 e alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
Vanno, per contro, compensate interamente le spese di lite (inerenti la domanda di restituzione del compendio immobiliare introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) tra l'originaria ricorrente
[...]
(già , l'intervenuta unipersonale e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
Liquidazione Giudiziale di stante la rinuncia attorea alle Controparte_2
domande rivolte nei confronti della Procedura e la riassunzione della causa nei confronti della stessa al solo fine di ottenere un titolo da azionare verso la società una volta tornata in bonis e verso i terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 6040683 intercorso tra Controparte_1
ora e ora in Liquidazione giudiziale in Parte_1 Controparte_2
conseguenza della comunicazione datata 9.7.2020, e per l'effetto condanna la società
[...]
là dove tornata in bonis alla restituzione in favore della cessionaria Controparte_2 [...]
unipersonale del compendio immobiliare oggetto di contratto, sito in Comune di Cesate CP_4
(MI), via Mincio n. 330 (come meglio identificato in atti1), libero da cose e persone, anche interposte;
2) rigetta l'opposizione promossa da IA LO e GI CI avverso il decreto ingiuntivo esecutivo n. 4642/2021, confermando nei confronti dei predetti opponenti l'ingiunzione di pagamento in favore dell'intervenuta unipersonale (in persona della mandataria Controparte_6
nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_5 CP_1 s.p.a. ora Parte_1
3) condanna IA LO e GI CI a rifondere a unipersonale (in Controparte_6
persona della mandataria le spese di lite che liquida in complessivi € 22.457,00 a Controparte_5
titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1 Controparte_4
unipersonale e la Parte_2
Brescia, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Bene costituito da:
1. Capannone, e relativo impianto fotovoltaico installato sul tetto, in Cesate (MI) via Mincio 330, censito al NCEU sezione catasto fabbricati, Foglio 8, mappale 289, subalterno 3, cat D/8;
2. Ufficio in Cesate (MI) via Mincio 330, censito al NCEU sezione catasto fabbricati, Foglio 8, mappale 289, subalterno 4, cat A/10;
3. Appartamento in Cesate (MI) via Mincio 330, censito al NCEU sezione catasto fabbricati, Foglio 8, mappale 289, subalterno 5, cat A/3 pagina 22 di 23