Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 854/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PAOLO SECHI C.F._2
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI CAGLIARI, in persona dell'avv. LORENZO GEMINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 cpc e , rispettivamente in qualità di coniuge Parte_1 Parte_2 superstite e figlio di , deceduto in data 5/5/2013, hanno convenuto in giudizio Persona_1 il davanti al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo Controparte_1 l'accertamento di soggetto equiparabile a vittima del dovere del de cuius e, pertanto, il riconoscimento in loro favore dei benefici previsti ai sensi dell'art. 1, commi 562, 563, 564 e 565 Legge n. 266/2005 e dell'art. 1 DPR n. 243/2006.
Previa disapplicazione del decreto n. 12 emesso il 14/09/2015 dalla Controparte_2
che ha respinto la domanda amministrativa, i ricorrenti hanno richiesto la condanna
[...] CP_1 dell'Amministrazione al pagamento della speciale elargizione di € 266.200,00 di cui alla Legge n. 466/1980 nonché l'assegno vitalizio di € 258,23 mensili perequabili di cui all'art. 4, comma 1, DPR n. 243/2006 e l'ulteriore assegno mensile di € 1.033,00 di cui all'art. 2, comma 105, Legge n. 244/2007 con decorrenza dalla predetta domanda (17/06/2013).
A sostegno delle proprie istanze e hanno dedotto che il congiunto Parte_1 Parte_2
sarebbe stato un dipendente civile del , dal 1958 fino Persona_1 Controparte_1 al 1985, con mansioni di addetto alla manutenzione delle navi della Marina Militare Italiana presso pagina 1 di 6
È da evidenziarsi in questa sede che la genesi di tale malattia professione è stata già oggetto di accertamento avvenuto con sentenza di accoglimento n.152/2021 emessa dal Tribunale di Sassari in funzione di giudice del lavoro, che ha riconosciuto che il decesso è stato determinato da mesotelioma pleurico ed ha condannando l' a costituire, in favore del coniuge, la rendita ai superstiti di cui CP_3 all'art. 85 del D.P.R. 1124 del 1965.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, in via preliminare, nei confronti di Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per omessa presentazione della domanda amministrativa Parte_2
e, in ogni caso, per mancanza di prova circa il requisito della cd. vivenza dello stesso a carico del congiunto . Persona_1
L'Amministrazione resistente, inoltre, ha eccepito la prescrizione del diritto azionato per decorso del termine decennale ed ha contestato, nel merito, la loro domanda chiedendone il rigetto in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita con documenti, prova per testi e mediante CTU con la nomina del Dott. ed è stata decisa concessi i termini per lo scambio di note ex art. 127 ter cpc. Persona_2
In primo luogo, ritiene il Tribunale che l'eccezione di inammissibilità sollevata dal sia da CP_1 rigettarsi in quanto infondata;
ciò poiché la domanda amministrativa, avanzata in data 17.06.2013 da e volta al riconoscimento della dipendenza del decesso di da Parte_1 Persona_1 causa di servizio (DPR n.461/2001) e alla concessione dei benefici pervisti per gli “equiparati alle vittime del dovere” ai sensi del DPR n. 243/2006, non richiede necessariamente l'iniziativa di tutti gli eredi affinché si consideri regolarmente avviato il successivo procedimento.
Non è configurabile una corrispondenza tra i soggetti legittimati ad instaurare il procedimento amministrativo ed il successivo giudizio di impugnazione e, pertanto, è da ritenersi Parte_2 legittimato, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a proporre azione nel presente giudizio.
Nel merito, si osserva che i fatti dedotti dai ricorrenti, in ordine alle mansioni ed all'ambiente di lavoro, sono stati confermati dai testi escussi.
Il teste ha infatti dichiarato “ADR: io ho lavorato alle dipendenze del Testimone_1 Controparte_1
, Marinarsenal, a La Maddalena dal 01.04.1976 al 31.03.1981. Preciso che dal gennaio 1972 ad
[...] ottobre 1973 ho frequentato la scuola allievi operai sempre a Marinarsenal. Io ero calderaio fucinatore, mentre faceva parte dell'Ufficio tecnico. Sentito sui capi di cui al Persona_1 ricorso, così risponde: Capo 1) Io confermo la circostanza di cui mi si chiede ma solo relativamente al periodo in cui anche io ho lavorato a Marinarsenal. Capo 2) Il capo riceva dall'ufficio Pt_3 tecnico le disposizioni circa le lavorazioni che dovevano esser fatte o sulle navi oppure su altri mezzi militari ancorati in arsenale. Quindi noi operai effettuavamo nel quotidiano le manutenzioni passando da un mezzo militare all'altro. Capo 3) nelle navi l'amianto veniva utilizzato, nella sala motori e negli scarichi per attenuare il rumore e poi si utilizzava come guarnizioni nelle flange delle condutture dei tubi. L'amianto all'epoca era utilizzato a tali scopi. Capo 4) veniva a bordo delle Persona_1 navi per controllare il nostro operato e es e i lavori eseguiti erano conformi all'ordine di lavoro pervenuto dall'ufficio tecnico. In genere lui veniva prima dell'intervento per vedere in loco le lavorazioni che dovevamo eseguire e poi veniva mentre svolgevamo il lavoro. Lui non effettuava il lavoro con noi ma si limitava a verificarlo. Capo 5) Quando noi intervenivamo sulle caldaie trovavamo dei tubi coibentati con l'amianto della cui rimozione si occupava un'altra officina composta da una squadra di operai che operavamo a bordo. Dopo il nostro intervento sempre tale officina si occupava della ricoibentazione. oltre a verificare in loco il nostro operato verificava, sempre in Persona_1 pagina 2 di 6 loco, anche l'operato dell'officina addetta alle coibentazioni. Preciso che nell'arsenale de La Maddalena vi erano circa 32 officine che operavano a bordo dei mezzi militari lì ancorati e a bordo di quelli in rada. L'ufficio tecnico doveva occuparsi di tutte le lavorazioni che venivano assegnate a ciascuna officina e doveva verificare in loco l'operato di ciascuna di esse. Capo 6) L'amianto era presente sulla nave. Per quel che mi riguarda io in quanto calderaio e calderaio fucinatore e la mia squadra avevano istallato dei pannelli di lana di vetro nelle pareti delle navi sotto il controllo di
. Sicuramento lo utilizzavamo nella sala macchine e sicuramente sulle caldaie. Capo 7) Persona_1 io ricordo che quando si doveva rimuovere l'amianto andavamo con la mascherina e con i guanti. A volte però non era facile lavorare con i guanti ed allora al posto dei guanti usavamo una pasta che ci spalmavamo. Noi non sapevamo che l'amianto era nocivo e quando andavamo ad eseguire il lavoro le parti che erano rimaste dopo l'intervento fatto dall'officina addetta, lo rimuovevamo con dei seghetti a mano. L'amianto è soffice e quando lo tagliavamo si sollevava tanta polvere. Capo 8) è vero, confermo la circostanza. Capo 9) sì, è vero. Si tratta dell'attività che svolgeva l'atra officina addetta appunto alle coibentazioni e scoibentazioni dell'amianto che rivestiva le tubature su cui noi caldarai intervenivamo. Capo 10) ho già risposto. Preciso che come noi stava tutti i giorni sulle navi. Tes_2
Capo 11) è vero;
ad esempio, in officina si preparavano la maggior parte delle guarnizioni in amianto che preparavamo tramite ritaglio di fogli in amianto. La guarnizione veniva ritagliata con forbici o coltelli d'acciaio e sagomata con il martello nella flangia”; il teste ha, a sua volta, riferito: “ADR: io ho lavorato alle dipendenze del Testimone_3 [...]
, presso l'arsenale de La Maddalena. Ho lavorato dall'aprile del 1977 fino al 1985, anno CP_1 quest'ultimo in cui ho lavorato in sala disegna, mentre negli anni precedenti lavoravo in fonderia. Io ero uno staffatore in fonderia, mentre era il responsabile dell'Ufficio Persona_1 controlli e collaudi. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) confermo la circostanza di cui mi si chiede ma limitatamente agli anni in cui io ho lavorato all'Arsenale. Preciso che in Per_1 quanto controllore stava tutti i giorni sulle navi per verificare i lavori che venivano effettuati a bordo.
Quando io lavoravo in fonderia lui veniva sempre in quanto capo tecnico. Capo 2) sì è vero;
negli anni in cui io ho lavorato il cantiere era molto attivo e si effettuavano lavorazioni nel quotidiano sui mezzi militari lì ancorati. Capo 3) che io sappia sì; ad esempio, noi in fonderia eravamo dotati di guanti e grembiuli in amianto che ci servivano per proteggerci dal calore. Capo 4) Posso solo confermare che era presente sulle navi nel quotidiano per controllare l'andamento delle lavorazioni. Non so se Per_1 poi lui a bordo effettuasse in prima persona le lavorazioni. Capo 5) premetto che l'amianto si trovava in tutte le parti che producevano calore come, ad esempio, le marmitte in sala macchine. Tali marmitte erano coibentate con lana di vetro ed amianto. Se si doveva quindi intervenire sulla marmitta da quest'ultima doveva essere prima rimossa la coibentazioni in amianto che a fine lavoro doveva essere ripristinata. Che io ricordi doveva presenziare anche a tali lavorazioni Per_1 Persona_1 essendo lui il capo tecnico. Capo 6) Nella sala macchine, sui motori e sulle marmitte era facile trovare l'amianto. Sulle pareti non so. Capo 7) non lo so perché tale specifica attività non rientrava tra le mie mansioni. Penso però che il taglio avvenisse a mano con delle forbici perché era l'unico modo per realizzarle guarnizioni in amianto. Capo 8) sì è vero. Ciò capitava anche da noi in fonderia che ogni volta che toccavamo l'amianto si polverizzava disperdendosi nell'ambiente circostante, quindi, in tutta l'officina. Capo 9) ho già risposto. Capo 10) ho già risposto. Capo 11) è vero, ho già risposto in relazione alla mia officina, ossia la fonderia”).
Sotto il profilo medico - legale, il CTU nominato, all'esito dell'analisi dei dati obiettivi emersi dalla documentazione medica in atti, nel confermare la correlazione tra l'esposizione all'amianto e la malattia professionale di , ha concluso l'elaborato peritale come segue: Persona_1
- “È quindi innegabile che, data la massiccia presenza dell'amianto sia sulle navi militari, che nelle Officine e nell'Arsenale tutto di La Maddalena, il Signor , nello Persona_1 svolgimento del suo lavoro, sia stato inevitabilmente esposto all'amianto. pagina 3 di 6 L'inalazione delle fibre di amianto fu dunque la causa della malattia: , Persona_3 che lo condusse al decesso nel 2013.
Il registro nazionale mesoteliomi ha pubblicato dei criteri atti a definire l'esposizione lavorativa o ambientale all'asbesto (0,1 fibre per cm3 di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore). Sulla base di tali criteri l'esposizione all'asbesto del Signor è definita come professionale certa. Per_1
A riprova di ciò, il 23 dicembre 2013 la Marina Militare-Comando marittimo Autonomo in Sardegna di Cagliari, richiedeva alla Commissione del Dipartimento Militare di Medicina
Legale di Cagliari di eseguire gli accertamenti sanitari riguardanti il Sig. Persona_1 deceduto il 5 maggio 2013 ed il giudizio diagnostico, del 13 giugno 2014, fu di:
[...] decesso da con il seguente giudizio medico-legale: non si esprime Persona_3 valutazione sull'invalidità complessiva, spetta la massima elargizione complessiva ai sensi dell'art.4, legge 302 del 20.10.1990 (causa di servizio ed equo indennizzo).
In definitiva, sulla base di quanto esposto, è possibile rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Signor Giudice, affermando, con criterio di sostanziale certezza, che il Persona_3 che ha causato il decesso del Signor ha Origine Professionale ed è Persona_1 derivato dalla esposizione all'Amianto, presente nell'ambiente di lavoro dove si è svolta la prestazione lavorativa del Ricorrente”.
Tali le risultanze, è doveroso richiamare la Legge n. 266/2005 che, all'art. 1, prevede le seguenti disposizioni normative:
“562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite pagina 4 di 6 massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
In esecuzione di quest'ultima disposizione, l'art. 1 DPR 243/2006 ha a sua volta chiarito che si intendono:
“a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Premessi tali riferimenti normativi, ai fini della decisione occorre chiarire i concetti di “missioni di qualunque natura” e di “particolari condizioni ambientali od operative” di cui al comma 564 dell'art. 1 Legge n. 266/2005 alla luce dei recenti sviluppi giurisprudenziali.
Si richiama e condivide l'orientamento interpretativo della Suprema Corte (ex multis Corte Cass. Sez. Lavoro, ordinanza n. 28696/2020), la quale ha chiarito che la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui alla Legge n. 266/2005, art. 1, comma 564, non è definita attraverso una tipizzazione di singole attività in quanto detta previsione normativa delinea una fattispecie cd. aperta di tutela contro la morte ed i fatti lesivi verificatesi in occasione di “missioni di qualunque natura” ed in
“condizioni ambientali od operative particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Pertanto, riguardo alla connessione tra infermità/dipendenza da causa di servizio e status di vittima del dovere i giudici di legittimità hanno precisato che "affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicchè è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito" (conformi Corte Cass. sentenza n. 21969/2017; Corte Cass. sentenza n.
13367/2020; Corte Cass. sentenza n. 29819/2022).
Più recentemente, la Suprema Corte Sez. Lavoro con ordinanza n. 8957/2023, pronunciatasi in un caso analogo, ha escluso che il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale possa consentire di per sé l'estensione all'invalido per causa di servizio della tutela assistenziale delle vittime del dovere ed ha negato che “la prolungata esposizione a fibre di asbesto diffusamente presenti nei materiali impiegati nell'espletamento dei servizi e presenti negli ambienti di lavoro nel corso del rapporto ultratrentennale dal 1958 al1990 valesse di per sé ad integrare il presupposto per lo status di vittima del dovere” nonché, da ultimo, con ordinanza n. 10954/2023 ha ribadito che “può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime pagina 5 di 6 del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”.
Dunque, alla luce dei richiamati e condivisi sviluppi ermeneutici offerti dai giudici di legittimità, ritiene il Tribunale infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui sussiste il presupposto della
“straordinarietà” o “particolarità” delle condizioni ambientali in ipotesi di prestazione lavorativa che abbia comportato l'esposizione agli agenti patogeni (amianto).
Invero, nel presente giudizio non risulta provata una situazione di rischio specifico (quid pluris) al di fuori dell'ordinario svolgimento di attività di servizio prestato dal congiunto . Persona_1
Il Sig. risulta infatti avere prestato servizio presso l'Arsenale Marittimo di Persona_1
La Maddalena dal 29.10.1958 fino al 08.01.1964, in qualità di allievo operaio, per poi essere definitivamente assunto nei ruoli del , ai sensi dell'art. 62 della L. 90/1961, dal Controparte_1 22.10.1964 con la qualifica professionale “Perito tecnico industriale” e con il profilo professionale di
“Cartografo” e l'esposizione agli agenti patogeni si è sviluppato nell'ambito della ordinarietà della prestazione di inquadramento.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti di cui al comma 564 dell'art. 1 Legge n. 266/2005 poiché nella fattispecie in esame difettano le “particolari condizioni ambientali od operative”, ovvero quelle condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”, secondo la precisazione contenuta nell'art. 1, lett. c) DPR 243/2006.
Si decide quindi come da dispositivo.
La sussistenza di precedente giurisprudenza difforme (ancorché risalente e superata) giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dei ricorrenti le spese di CTU.
Sassari, 19/03/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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