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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/03/2024, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1352 / 2023
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di ConIGlio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 1352/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Olbia, in Via
Giuseppe Garibaldi n. 44, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Bonomo (C.F.
, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, C.F._2
E
(C.F.: , nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._3
residente a[...], elettivamente domiciliato in Olbia, in Piazza Regina
Margherita n. 28, presso e nello studio dell'avv. Michele Ponsano (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta delega in in calce al C.F._4
ricorso, NONCHE'
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo i coniugi indicati innanzi chiedevano pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto, in Olbia il giorno 12 dicembre 1998, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, al n. 153, Parte 2, S. A anno 1998, con regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
ambedue i coniugi lavorano e sono economicamente autonomi;
dalla loro unione sono nati i figli ( ) nato a [...] Persona_1 C.F._5
il 07.01.2003 e ( ) nata a [...] il [...]. Persona_2 C.F._6
Sostenevano che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso. In corso di causa le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso congiunto;
il Presidente, pertanto, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod. Proc. Civ.; Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione consensuale di:
, nata a [...] il [...], Parte_1
E
, nato ad [...] il [...] Parte_2
in relazione al matrimonio contratto, in Olbia il giorno 12 dicembre 1998, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, al n. 153, Parte 2, S. A anno 1998, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco e mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, in Olbia, nella via Pitagora n. 20, sarà abitata dal IG. che, a fronte di ciò Pt_2
dovrà corrispondere mensilmente alla IG.ra , che accetta, la somma di Euro 400,00 a titolo di Pt_1
contributo per il canone di locazione per altra abitazione presso la quale ella si trasferirà insieme alla figlia minore, tale importo dovrà essere corrisposto dal IG. per un periodo di 4 anni, Per_2 Pt_2
senza possibilità di proroga.
3) L'affidamento della figlia sarà congiunto con collocazione prevalente e residenza Persona_2
della minore presso la casa materna.
4) Il IG. verserà mensilmente, a titolo di mantenimento, Euro 200,00 in favore della moglie Pt_2
finchè la stessa non migliorerà le attuali condizioni economiche o patrimoniali, nonché Euro 300,00 in favore della figlia minore finchè la stessa non sarà economicamente autonoma o finchè Per_2
non dovesse decidere di coabitare col proprio padre.
Org_ 5) La IG.ra sarà unica destinataria dell'assegno unico erogato dall' per la figlia minore Pt_1
in ragione della coabitazione con la stessa, con conseguente diritto di percepire Per_2 integralmente l'assegno stesso.
6) Il padre dovrà partecipare al 50% delle spese straordinarie di tipo scolastico, medico o odontoiatrico solo se di rilevante entità, e dunque di importo superiore ad € 500,00 per singola voce/causale di spesa, dovendo, altrimenti, le stesse essere integralmente a carico della madre;
in caso di dovere di partecipazione del padre, le spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori, salvo che si presentino di eccezionale urgenza, e documentate dal genitore che le ha anticipate.
7) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
8) trascorrerà le vacanze con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza, Per_2
comunque tenendo conto della volontà della stessa.
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di ConIGlio l'11.3.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di ConIGlio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 1352/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Olbia, in Via
Giuseppe Garibaldi n. 44, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Bonomo (C.F.
, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, C.F._2
E
(C.F.: , nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._3
residente a[...], elettivamente domiciliato in Olbia, in Piazza Regina
Margherita n. 28, presso e nello studio dell'avv. Michele Ponsano (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta delega in in calce al C.F._4
ricorso, NONCHE'
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo i coniugi indicati innanzi chiedevano pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto, in Olbia il giorno 12 dicembre 1998, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, al n. 153, Parte 2, S. A anno 1998, con regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
ambedue i coniugi lavorano e sono economicamente autonomi;
dalla loro unione sono nati i figli ( ) nato a [...] Persona_1 C.F._5
il 07.01.2003 e ( ) nata a [...] il [...]. Persona_2 C.F._6
Sostenevano che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso. In corso di causa le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso congiunto;
il Presidente, pertanto, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod. Proc. Civ.; Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione consensuale di:
, nata a [...] il [...], Parte_1
E
, nato ad [...] il [...] Parte_2
in relazione al matrimonio contratto, in Olbia il giorno 12 dicembre 1998, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, al n. 153, Parte 2, S. A anno 1998, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco e mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, in Olbia, nella via Pitagora n. 20, sarà abitata dal IG. che, a fronte di ciò Pt_2
dovrà corrispondere mensilmente alla IG.ra , che accetta, la somma di Euro 400,00 a titolo di Pt_1
contributo per il canone di locazione per altra abitazione presso la quale ella si trasferirà insieme alla figlia minore, tale importo dovrà essere corrisposto dal IG. per un periodo di 4 anni, Per_2 Pt_2
senza possibilità di proroga.
3) L'affidamento della figlia sarà congiunto con collocazione prevalente e residenza Persona_2
della minore presso la casa materna.
4) Il IG. verserà mensilmente, a titolo di mantenimento, Euro 200,00 in favore della moglie Pt_2
finchè la stessa non migliorerà le attuali condizioni economiche o patrimoniali, nonché Euro 300,00 in favore della figlia minore finchè la stessa non sarà economicamente autonoma o finchè Per_2
non dovesse decidere di coabitare col proprio padre.
Org_ 5) La IG.ra sarà unica destinataria dell'assegno unico erogato dall' per la figlia minore Pt_1
in ragione della coabitazione con la stessa, con conseguente diritto di percepire Per_2 integralmente l'assegno stesso.
6) Il padre dovrà partecipare al 50% delle spese straordinarie di tipo scolastico, medico o odontoiatrico solo se di rilevante entità, e dunque di importo superiore ad € 500,00 per singola voce/causale di spesa, dovendo, altrimenti, le stesse essere integralmente a carico della madre;
in caso di dovere di partecipazione del padre, le spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori, salvo che si presentino di eccezionale urgenza, e documentate dal genitore che le ha anticipate.
7) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
8) trascorrerà le vacanze con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza, Per_2
comunque tenendo conto della volontà della stessa.
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di ConIGlio l'11.3.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo