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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 31/03/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. n. 39-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 39-1/2024 promosso da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 31, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Manuela Tortora C.F._1 nei confronti di
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Staranzano (GO), Via Lucio Corbatto 2
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della
; Controparte_1 esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII come emerge dai dati riportati nei bilanci depositati presso il Registro Imprese;
premesso che il creditore istante vanta un credito in forza della sentenza n. 61/2024, dd. 24.04.2024, emessa all'esito del procedimento sub RG n. 87/2024, per un totale complessivo di 32.183,16€ comprensivo di spese e interessi;
ritenuto che
la versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo Controparte_1 più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal rilevante importo dei debiti scaduti e non pagati (si veda quanto emerge dai bilanci depositati nonché dal resoconto fornito da Agenzia delle Entrate – Riscossione che attesta l'esistenza di debiti fiscali per oltre 800.000 €), dal patrimonio netto negativo, da sé solo assai esplicativo, trattandosi di società in liquidazione, nonché dalla circostanza, allegata dell'istante, che le azioni esecutive intraprese hanno avuto esito negativo;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII, già solo con riferimento al credito del ricorrente;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
( , con sede in Staranzano (GO), Via Lucio Corbatto 2 P.IVA_1 nomina la dott.ssa Martina Ponzin Giudice Delegato per la procedura nomina il Dott. Curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione Persona_1 della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10 luglio 2025 ore 9:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3 CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare alla cancelleria e al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 39-1/2024 promosso da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 31, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Manuela Tortora C.F._1 nei confronti di
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Staranzano (GO), Via Lucio Corbatto 2
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della
; Controparte_1 esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII come emerge dai dati riportati nei bilanci depositati presso il Registro Imprese;
premesso che il creditore istante vanta un credito in forza della sentenza n. 61/2024, dd. 24.04.2024, emessa all'esito del procedimento sub RG n. 87/2024, per un totale complessivo di 32.183,16€ comprensivo di spese e interessi;
ritenuto che
la versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo Controparte_1 più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal rilevante importo dei debiti scaduti e non pagati (si veda quanto emerge dai bilanci depositati nonché dal resoconto fornito da Agenzia delle Entrate – Riscossione che attesta l'esistenza di debiti fiscali per oltre 800.000 €), dal patrimonio netto negativo, da sé solo assai esplicativo, trattandosi di società in liquidazione, nonché dalla circostanza, allegata dell'istante, che le azioni esecutive intraprese hanno avuto esito negativo;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII, già solo con riferimento al credito del ricorrente;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
( , con sede in Staranzano (GO), Via Lucio Corbatto 2 P.IVA_1 nomina la dott.ssa Martina Ponzin Giudice Delegato per la procedura nomina il Dott. Curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione Persona_1 della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 10 luglio 2025 ore 9:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3 CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare alla cancelleria e al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi