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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/09/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio) promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv.to Anna Varner ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuto
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 20 maggio 2025 sulla domanda di separazione.
1 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “
1. Dichiarare la separazione dei coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
2. Dichiarare la separazione addebitabile a (C.F. ), CP_1 C.F._2 nato a [...] il [...];
3. Assegnare alla ricorrente l'immobile già adibito a casa familiare e dalla medesima condotto in locazione;
4. Rilevato che, per quanto esposto in narrativa, l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per l'interesse dei minori, disporre, allo stato, la sospensione della responsabilità genitoriale paterna ed affidare in via super-esclusiva alla madre i figli minori, con la quale continueranno a convivere e mantenere la residenza anagrafica, autorizzando la stessa ad adottare tutte le decisioni sia di natura ordinaria che straordinaria;
5. Alla luce di quanto esposto in ordine al pregiudizio derivato e che può ancora derivare ai figli per i gravi comportamenti del padre, Voglia il Tribunale demandare al Servizio Sociale competente, ➢ di predisporre, preventivamente, gli interventi necessari ed idonei a valutare e sostenere la situazione personale e la genitorialità del sig. ; ➢ organizzando, nel caso in cui vengano ritenute CP_1
sussistenti le condizioni e comunque previo certificato percorso di superamento delle problematiche di dipendenza da alcol e droghe del padre, tenuto presente in ogni caso il preminente interesse dei minori, anche in termini di sicurezza psico-fisica, un programma, anche con il coinvolgimento del servizio di psicologia-area minori ed area adulti, per un preventivo avvicinamento del padre ai minori, curandone l'attuazione alla presenza e sotto la vigilanza dei servizi indicati, disponendo, all'esito le modalità ed i tempi di visita del padre ai figli, in ogni caso in forma protetta;
6. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori nell'importo di € 300,00 mensili cadauno, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF;
7.
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], alle medesime C.F._2 condizioni.
8. Condannare la parte resistente alle spese del processo.”
per i seguenti motivi in
2 FATTO E DIRITTO
Le parti in epigrafe hanno contratto matrimonio in Pakistan in data 26 maggio 2015 e dalla loro unione sono nati i figli (a Trento il 29 aprile 2017) e Persona_1 Persona_2
(a Trento il 13 luglio 2019).
[...]
Con ricorso ex art. 473bis.40 c.p.c., depositato in data 29 marzo 2024, la ricorrente Pt_1 ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, e ciò, da un
[...] lato, in ragione delle condotte violente e maltrattanti dallo stesso poste in essere nei suoi confronti (fisiche, psicologiche e anche sessuali), dando atto che in data 24 agosto 2018 è stato emesso nei confronti del sig. un provvedimento di ammonimento del Questore CP_1 di Trento e che in data 23 gennaio 2023 è stata pronunciata da questo Tribunale sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti nel procedimento penale in cui il sig. CP_1 era imputato del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.; dall'altro lato, per abbandono del tetto coniugale, essendosi il marito allontanato definitivamente dalla casa coniugale nel mese di ottobre 2021, non facendovi più rientro e disinteressandosi totalmente dell'intera famiglia, facendo così mancare ai figli, ma anche alla ricorrente, il benché supporto morale e materiale e ciò in totale violazione dei doveri coniugali.
La ricorrente ha, altresì, chiesto, affidarsi in via super esclusiva i figli minori alla madre, con collocazione presso la stessa, pronunciandosi la sospensione della responsabilità genitoriale paterna, con incarico al Servizio Sociale di predisporre un programma di riavvicinamento tra i figli e il padre e con obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 300,00 ciascuno.
Inoltre, la ricorrente ha cumulativamente proposto anche la domanda di divorzio, ex art. 473bis.49 c.p.c..
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'udienza del 19 settembre 2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa a verbale dell'udienza del 19 settembre 2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida i figli minori Persona_1
e in via cd. super esclusiva alla madre, alla quale va rimessa anche Persona_2
l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per
3 qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei minori;
3. dispone che i minori siano collocati presso la madre alla quale va assegnata la casa familiare;
4. dispone che le eventuali visite tra il padre e i figli potranno avvenire soltanto in ambiente protetto alla presenza di un educatore, secondo tempi e modi rimessi alla determinazione del servizio sociale competente a tal fine incaricato e solo previa valutazione della sussistenza di condizioni tali da evitare ai minori qualunque pregiudizio. Incarica, inoltre, il predetto servizio sociale di supportare il nucleo familiare, apprestando gli interventi ritenuti necessari nel preminente interesse dei minori;
5. pone a carico del sig. con decorrenza dal mese di marzo 2024, CP_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario dei Parte_1 figli, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 200,00 al mese per ciascun figlio
(400,00 euro complessivi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale, Agenzia delle Entrate e Agenzia del Lavoro e dalla Procura presso questo Tribunale.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis.28
c.p.c. all'udienza del 20 maggio 2025 sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle deduzioni di parte ricorrente nonché dal contegno processuale serbato dal convenuto che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal mese di ottobre
2021 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Anche la domanda di addebito della separazione al marito è fondata e va accolta.
Giova premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte che richiede l'addebito della separazione è gravata dell'onere di provare la condotta lesiva dei doveri nascenti dal matrimonio e l'esistenza del nesso di causalità tra suddette condotte e l'intollerabile prosecuzione della convivenza. Al contempo, la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle accertate violazioni degli obblighi coniugali (cfr., tra le varie,
Cass. Civ. sez. I, 18/04/2024, n.10489). Tuttavia, la giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare la necessità di derogare a suddetta ripartizione dell'onere probatorio qualora
4 la richiesta di addebito si fondi su violenze – fisiche o morali – perpetrate da un coniuge ai danni dell'altro in quanto, in tal caso, si tratta di «violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei» (cfr. Cass.
Civ., 30 aprile 2024, n.11631, sez. I), evidenziandosi al contempo che resta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
Va, altresì, osservato che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che
l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.” (cfr. Cass. 11792/2021; nello stesso senso anche Cass. 648/2020: “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.”).
Passando al caso che occupa, ritiene il Collegio che risulti provato che il marito abbia serbato molteplici comportamenti in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143, co.
2 c.c., avendo violato sia il dovere di coabitazione che quello di assistenza morale.
Quanto al primo aspetto, va osservato che le deduzioni di parte ricorrente in ordine al definitivo abbandono del tetto coniugale da parte del sig. risultano corroborate CP_1
5 dalla documentazione in atti, da cui non solo risulta che il marito, alla data del 16 aprile 2024, era residente a [...] (cfr. certificato di residenza allegato alla nota di deposito di data 2 maggio 2024), ossia in luogo diverso rispetto a quello della casa coniugale
(Trento, via Damiano Chiesa n.2, cfr. doc. 5), ma anche che egli non ha contatti con i figli da due anni (cfr. relazione del Servizio Sociale in atti).
Quanto al secondo aspetto, osserva il Collegio che dalla documentazione acquisita agli atti emergono significativi e concordi elementi indiziari che, valutati nel loro complesso, comprovano che il marito, nel corso del matrimonio, ha tenuto nei confronti della moglie comportamenti maltrattanti e violenti.
A tal fine, va considerato che nei confronti del sig. – imputato del relato p. e CP_1
p. dagli artt. 572, co. 1 e co. 2 c.p. e 61 n.11 quinquies – è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli nonché ai luoghi dagli stessi abitualmente frequentati, con allontanamento alla casa familiare, e il relativo procedimento si è concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p. con cui il marito è stato condannato alla pena di due anni di reclusione, pena sospesa “subordinata ex art. 165, u.c. c.p. allo svolgimento da parte dell'interessato di un percorso di recupero psicologico presso ente o struttura dedicata” (doc.
11). Inoltre, nei confronti del sig. risultano attualmente pendenti altri due CP_1 procedimenti penali, nell'ambito dei quali la moglie risulta iscritta in qualità Parte_1 di parte offesa (cfr. doc. 17). Va, altresì, tenuto conto che in data 24 agosto 2018 il marito è stato ammonito dal Questore sull'assunto che fosse emersa “nei confronti della signora una situazione di violenza domestica grave consistente in violenza fisica, Parte_1 sessuale e psicologica posta in essere da nei confronti della predetta” (doc. 6). CP_1
Orbene, ritiene il Collegio che da tali fonti di prova – aventi natura di prove atipiche nel presente giudizio – emergano gravi, precisi e concordanti elementi indiziari a carico del convenuto con riguardo alla sussistenza delle condotte maltrattanti perpetrate ai danni della moglie, in mancanza di concreti elementi di segno contrario e in applicazione del principio del “più probabile che non”. Al riguardo, giova osservare che il giudice civile può utilizzare il materiale probatorio acquisito in sede penale nel contraddittorio tra le parti (cfr. Cass.
21299/2014: “il giudice civile può anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti o quando il contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell'imputato di avvalersi di riti alternativi oppure quando
6 tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, ma in ogni caso deve procedere ad autonoma e motivata valutazione dell'attendibilità, dell'affidabilità e dell'idoneità delle prove medesime a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile innanzi a lui pendente.”; cfr. anche Cass. 1593/2017: “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.”).
La separazione va, dunque, addebitata al marito.
Passando alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'affidamento dei figli minori e in via cd. super Persona_1 Persona_2 esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, cui va assegnata la casa familiare, come già disposto in via temporanea ed urgente ex art. 473bis.22 c.p.c..
A tal fine, giova premettere che, per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.),
l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”
(cfr. Cass. 21916/2019), evidenziandosi, altresì, che “Il diritto del minore alla bigenitorialità
- alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione,
7 alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.”
(cfr. Cass. 13454/2021).
Nel caso che occupa, va ritenuto che l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori sia contrario al loro preminente interesse, tento conto della concreta inadeguatezza paterna ad assolvere alle prerogative genitoriali e del disinteresse serbato dal padre nei confronti dei figli. In particolare, va osservato, da un lato, con riguardo alle condotte di rilevanza penale di cui si è detto sopra, che il sig. è stato imputato del relato p. e p. dagli artt. CP_1
572, co. 1 e co. 2 c.p. e 61 n.11 quinquies “perché abitualmente maltrattava la moglie convivente anche in presenza non abituale dei figli minori che hanno subito Parte_1 conseguenze psicologiche”; dall'altro lato, che dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data 6 dicembre 2024 risulta che il padre “non ha contatti con i bambini da oltre due anni”
e che “Ad oggi, il sig. non mai ha contattato questo Servizio e non ha dunque CP_1 fatto richiesta di incontrare i figli.”.
Alla luce di una valutazione complessiva di tali elementi, emerge, dunque, l'incapacità del padre di assumere in modo pieno e consapevole il ruolo di genitore, dovendosi disporre l'affido dei minori in via cd. super esclusiva alla madre, cui va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei minori, e ciò al fine di evitare che tali decisioni restino paralizzate o comunque rallentate in ragione dell'assenza di contatti tra i genitori, osservandosi, anzi, che vi è la necessità che non vi sia una ripresa dei contatti tra le parti, considerato quanto riportato nella relazione del Servizio Sociale, ossia che “La sig.ra
[...] ha riferito che a settembre 2024 il padre dei bambini ha contattato lei e la madre in Pt_1
Pakistan avanzando gravi minacce e la signora ha denunciato il fatto alla Questura di Trento che ha chiesto informazioni a questo Servizio in data 01.10.2024. Ha riferito che dopo la denuncia non vi sono stati ulteriori contatti.”.
Al contempo, ritiene il Collegio che tale regime di affidamento sia misura di per sé idonea a garantire e tutelare in modo pieno gli interessi ed i bisogni dei minori, senza che occorra addivenire ad una pronuncia di sospensione della responsabilità genitoriale.
Quanto alle visite tra il padre e i figli minori, ritiene il Collegio che, in ragione della perdurante assenza del padre dalla vita dei figli, occorra procedersi con cautela, di talché, nel
8 preservarsi il diritto dei figli a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, occorre innanzitutto tutelare il preminente interesse dei minori a non subire qualunque pregiudizio.
A tal fine, va in questa sede confermato – come già disposto in via temporanea ed urgente – che le eventuali visite tra il padre e i figli potranno avvenire soltanto in ambiente protetto alla presenza di un educatore, secondo tempi e modi rimessi alla determinazione del servizio sociale competente a tal fine incaricato e solo previa valutazione della sussistenza di condizioni tali da evitare ai minori qualunque pregiudizio. Allo stesso modo, anche gli eventuali contatti telefonici tra il padre e i figli potranno avvenire secondo tempi e modi rimessi alla determinazione del servizio sociale competente a tal fine incaricato e solo previa valutazione della sussistenza di condizioni tali da evitare ai minori qualunque pregiudizio.
Ritiene, altresì, il Collegio di confermare in questa sede l'incarico al Servizio Sociale di sostenere il nucleo familiare, apprestando gli interventi ritenuti necessari nel preminente interesse dei minori e supportando la madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto conto delle criticità emerse dalla sopra richiamata relazione del Servizio Sociale con riguardo al figlio e alla sua frequentazione scolastica. Per_1
Quanto alle questioni di natura economica, giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere
e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Ne discende che i genitori, anche ove privi di una continuativa fonte di reddito, hanno il dovere di attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato a sopperire ai bisogni materiali dei figli, non dovendo la loro condizione lavorativa
(in linea di principio) pregiudicare la prole.
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere,
a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 250,00 (500,00 euro complessivi): ed invero, sebbene dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate emerga che il sig. “risulta non aver percepito redditi negli anni d'imposta 2023 CP_1
e 2022 mentre nell'anno d'imposta 2021 ha percepito redditi esenti di ammontare pari ad €.
9 900,00”, deve considerarsi che dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia del Lavoro risulta che egli era “OCCUPATO, con contratto di lavoro a tempo determinato dal
13/08/2024 al 12/02/2025”. Tale elemento è significativo perché comprova che il sig. CP_1 possiede capacità lavorativa specifica, elemento da valorizzarsi nella quantificazione
[...] dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, atteso che i genitori hanno il dovere di adoperarsi al fine di reperire adeguate occupazioni che consentano il mantenimento della prole. Va, dunque, posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di euro 250,00 a figlio, da ritenersi congrua anche in ragione dell'età dei figli nonché tenuto conto che è la madre a farsi integralmente carico delle esigenze di mantenimento dei minori.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. addebita la separazione al sig. ; CP_1
3. affida i figli minori e in via cd. super esclusiva Persona_1 Persona_2 alla madre, alla quale va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei minori;
4. dispone che i minori siano collocati presso la madre, alla quale va assegnata la casa familiare;
5. rigetta la domanda di sospensione della responsabilità genitoriale paterna;
6. dispone che le eventuali visite tra il padre e i figli potranno avvenire soltanto in ambiente protetto alla presenza di un educatore, secondo tempi e modi rimessi alla determinazione del
Servizio Sociale competente a tal fine incaricato e solo previa valutazione della sussistenza di condizioni tali da evitare ai minori qualunque pregiudizio. Anche gli eventuali contatti telefonici tra il padre e i figli potranno avvenire secondo tempi e modi rimessi alla determinazione del Servizio Sociale competente a tal fine incaricato e solo previa valutazione della sussistenza di condizioni tali da evitare ai minori qualunque pregiudizio. Incarica,
10 inoltre, il predetto Servizio Sociale di supportare il nucleo familiare, apprestando gli interventi ritenuti necessari nel preminente interesse dei minori;
7. incarica il predetto Servizio Sociale di sostenere il nucleo familiare, apprestando gli interventi ritenuti necessari nel preminente interesse dei minori e supportando la madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
8. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro
250,00 al mese per ciascun figlio (500,00 euro complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
9. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.;
10. spese di lite al definitivo.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 11 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio) promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv.to Anna Varner ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuto
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 20 maggio 2025 sulla domanda di separazione.
1 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “
1. Dichiarare la separazione dei coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
2. Dichiarare la separazione addebitabile a (C.F. ), CP_1 C.F._2 nato a [...] il [...];
3. Assegnare alla ricorrente l'immobile già adibito a casa familiare e dalla medesima condotto in locazione;
4. Rilevato che, per quanto esposto in narrativa, l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per l'interesse dei minori, disporre, allo stato, la sospensione della responsabilità genitoriale paterna ed affidare in via super-esclusiva alla madre i figli minori, con la quale continueranno a convivere e mantenere la residenza anagrafica, autorizzando la stessa ad adottare tutte le decisioni sia di natura ordinaria che straordinaria;
5. Alla luce di quanto esposto in ordine al pregiudizio derivato e che può ancora derivare ai figli per i gravi comportamenti del padre, Voglia il Tribunale demandare al Servizio Sociale competente, ➢ di predisporre, preventivamente, gli interventi necessari ed idonei a valutare e sostenere la situazione personale e la genitorialità del sig. ; ➢ organizzando, nel caso in cui vengano ritenute CP_1
sussistenti le condizioni e comunque previo certificato percorso di superamento delle problematiche di dipendenza da alcol e droghe del padre, tenuto presente in ogni caso il preminente interesse dei minori, anche in termini di sicurezza psico-fisica, un programma, anche con il coinvolgimento del servizio di psicologia-area minori ed area adulti, per un preventivo avvicinamento del padre ai minori, curandone l'attuazione alla presenza e sotto la vigilanza dei servizi indicati, disponendo, all'esito le modalità ed i tempi di visita del padre ai figli, in ogni caso in forma protetta;
6. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori nell'importo di € 300,00 mensili cadauno, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF;
7.
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], alle medesime C.F._2 condizioni.
8. Condannare la parte resistente alle spese del processo.”
per i seguenti motivi in
2 FATTO E DIRITTO
Le parti in epigrafe hanno contratto matrimonio in Pakistan in data 26 maggio 2015 e dalla loro unione sono nati i figli (a Trento il 29 aprile 2017) e Persona_1 Persona_2
(a Trento il 13 luglio 2019).
[...]
Con ricorso ex art. 473bis.40 c.p.c., depositato in data 29 marzo 2024, la ricorrente Pt_1 ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, e ciò, da un
[...] lato, in ragione delle condotte violente e maltrattanti dallo stesso poste in essere nei suoi confronti (fisiche, psicologiche e anche sessuali), dando atto che in data 24 agosto 2018 è stato emesso nei confronti del sig. un provvedimento di ammonimento del Questore CP_1 di Trento e che in data 23 gennaio 2023 è stata pronunciata da questo Tribunale sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti nel procedimento penale in cui il sig. CP_1 era imputato del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.; dall'altro lato, per abbandono del tetto coniugale, essendosi il marito allontanato definitivamente dalla casa coniugale nel mese di ottobre 2021, non facendovi più rientro e disinteressandosi totalmente dell'intera famiglia, facendo così mancare ai figli, ma anche alla ricorrente, il benché supporto morale e materiale e ciò in totale violazione dei doveri coniugali.
La ricorrente ha, altresì, chiesto, affidarsi in via super esclusiva i figli minori alla madre, con collocazione presso la stessa, pronunciandosi la sospensione della responsabilità genitoriale paterna, con incarico al Servizio Sociale di predisporre un programma di riavvicinamento tra i figli e il padre e con obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 300,00 ciascuno.
Inoltre, la ricorrente ha cumulativamente proposto anche la domanda di divorzio, ex art. 473bis.49 c.p.c..
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'udienza del 19 settembre 2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa a verbale dell'udienza del 19 settembre 2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affida i figli minori Persona_1
e in via cd. super esclusiva alla madre, alla quale va rimessa anche Persona_2
l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per
3 qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei minori;
3. dispone che i minori siano collocati presso la madre alla quale va assegnata la casa familiare;
4. dispone che le eventuali visite tra il padre e i figli potranno avvenire soltanto in ambiente protetto alla presenza di un educatore, secondo tempi e modi rimessi alla determinazione del servizio sociale competente a tal fine incaricato e solo previa valutazione della sussistenza di condizioni tali da evitare ai minori qualunque pregiudizio. Incarica, inoltre, il predetto servizio sociale di supportare il nucleo familiare, apprestando gli interventi ritenuti necessari nel preminente interesse dei minori;
5. pone a carico del sig. con decorrenza dal mese di marzo 2024, CP_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario dei Parte_1 figli, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 200,00 al mese per ciascun figlio
(400,00 euro complessivi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale, Agenzia delle Entrate e Agenzia del Lavoro e dalla Procura presso questo Tribunale.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis.28
c.p.c. all'udienza del 20 maggio 2025 sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle deduzioni di parte ricorrente nonché dal contegno processuale serbato dal convenuto che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal mese di ottobre
2021 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Anche la domanda di addebito della separazione al marito è fondata e va accolta.
Giova premettere che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la parte che richiede l'addebito della separazione è gravata dell'onere di provare la condotta lesiva dei doveri nascenti dal matrimonio e l'esistenza del nesso di causalità tra suddette condotte e l'intollerabile prosecuzione della convivenza. Al contempo, la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle accertate violazioni degli obblighi coniugali (cfr., tra le varie,
Cass. Civ. sez. I, 18/04/2024, n.10489). Tuttavia, la giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare la necessità di derogare a suddetta ripartizione dell'onere probatorio qualora
4 la richiesta di addebito si fondi su violenze – fisiche o morali – perpetrate da un coniuge ai danni dell'altro in quanto, in tal caso, si tratta di «violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei» (cfr. Cass.
Civ., 30 aprile 2024, n.11631, sez. I), evidenziandosi al contempo che resta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
Va, altresì, osservato che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che
l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.” (cfr. Cass. 11792/2021; nello stesso senso anche Cass. 648/2020: “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.”).
Passando al caso che occupa, ritiene il Collegio che risulti provato che il marito abbia serbato molteplici comportamenti in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143, co.
2 c.c., avendo violato sia il dovere di coabitazione che quello di assistenza morale.
Quanto al primo aspetto, va osservato che le deduzioni di parte ricorrente in ordine al definitivo abbandono del tetto coniugale da parte del sig. risultano corroborate CP_1
5 dalla documentazione in atti, da cui non solo risulta che il marito, alla data del 16 aprile 2024, era residente a [...] (cfr. certificato di residenza allegato alla nota di deposito di data 2 maggio 2024), ossia in luogo diverso rispetto a quello della casa coniugale
(Trento, via Damiano Chiesa n.2, cfr. doc. 5), ma anche che egli non ha contatti con i figli da due anni (cfr. relazione del Servizio Sociale in atti).
Quanto al secondo aspetto, osserva il Collegio che dalla documentazione acquisita agli atti emergono significativi e concordi elementi indiziari che, valutati nel loro complesso, comprovano che il marito, nel corso del matrimonio, ha tenuto nei confronti della moglie comportamenti maltrattanti e violenti.
A tal fine, va considerato che nei confronti del sig. – imputato del relato p. e CP_1
p. dagli artt. 572, co. 1 e co. 2 c.p. e 61 n.11 quinquies – è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli nonché ai luoghi dagli stessi abitualmente frequentati, con allontanamento alla casa familiare, e il relativo procedimento si è concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p. con cui il marito è stato condannato alla pena di due anni di reclusione, pena sospesa “subordinata ex art. 165, u.c. c.p. allo svolgimento da parte dell'interessato di un percorso di recupero psicologico presso ente o struttura dedicata” (doc.
11). Inoltre, nei confronti del sig. risultano attualmente pendenti altri due CP_1 procedimenti penali, nell'ambito dei quali la moglie risulta iscritta in qualità Parte_1 di parte offesa (cfr. doc. 17). Va, altresì, tenuto conto che in data 24 agosto 2018 il marito è stato ammonito dal Questore sull'assunto che fosse emersa “nei confronti della signora una situazione di violenza domestica grave consistente in violenza fisica, Parte_1 sessuale e psicologica posta in essere da nei confronti della predetta” (doc. 6). CP_1
Orbene, ritiene il Collegio che da tali fonti di prova – aventi natura di prove atipiche nel presente giudizio – emergano gravi, precisi e concordanti elementi indiziari a carico del convenuto con riguardo alla sussistenza delle condotte maltrattanti perpetrate ai danni della moglie, in mancanza di concreti elementi di segno contrario e in applicazione del principio del “più probabile che non”. Al riguardo, giova osservare che il giudice civile può utilizzare il materiale probatorio acquisito in sede penale nel contraddittorio tra le parti (cfr. Cass.
21299/2014: “il giudice civile può anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti o quando il contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell'imputato di avvalersi di riti alternativi oppure quando
6 tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, ma in ogni caso deve procedere ad autonoma e motivata valutazione dell'attendibilità, dell'affidabilità e dell'idoneità delle prove medesime a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile innanzi a lui pendente.”; cfr. anche Cass. 1593/2017: “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.”).
La separazione va, dunque, addebitata al marito.
Passando alle ulteriori domande, ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato l'affidamento dei figli minori e in via cd. super Persona_1 Persona_2 esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, cui va assegnata la casa familiare, come già disposto in via temporanea ed urgente ex art. 473bis.22 c.p.c..
A tal fine, giova premettere che, per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.),
l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”
(cfr. Cass. 21916/2019), evidenziandosi, altresì, che “Il diritto del minore alla bigenitorialità
- alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione,
7 alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.”
(cfr. Cass. 13454/2021).
Nel caso che occupa, va ritenuto che l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori sia contrario al loro preminente interesse, tento conto della concreta inadeguatezza paterna ad assolvere alle prerogative genitoriali e del disinteresse serbato dal padre nei confronti dei figli. In particolare, va osservato, da un lato, con riguardo alle condotte di rilevanza penale di cui si è detto sopra, che il sig. è stato imputato del relato p. e p. dagli artt. CP_1
572, co. 1 e co. 2 c.p. e 61 n.11 quinquies “perché abitualmente maltrattava la moglie convivente anche in presenza non abituale dei figli minori che hanno subito Parte_1 conseguenze psicologiche”; dall'altro lato, che dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data 6 dicembre 2024 risulta che il padre “non ha contatti con i bambini da oltre due anni”
e che “Ad oggi, il sig. non mai ha contattato questo Servizio e non ha dunque CP_1 fatto richiesta di incontrare i figli.”.
Alla luce di una valutazione complessiva di tali elementi, emerge, dunque, l'incapacità del padre di assumere in modo pieno e consapevole il ruolo di genitore, dovendosi disporre l'affido dei minori in via cd. super esclusiva alla madre, cui va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei minori, e ciò al fine di evitare che tali decisioni restino paralizzate o comunque rallentate in ragione dell'assenza di contatti tra i genitori, osservandosi, anzi, che vi è la necessità che non vi sia una ripresa dei contatti tra le parti, considerato quanto riportato nella relazione del Servizio Sociale, ossia che “La sig.ra
[...] ha riferito che a settembre 2024 il padre dei bambini ha contattato lei e la madre in Pt_1
Pakistan avanzando gravi minacce e la signora ha denunciato il fatto alla Questura di Trento che ha chiesto informazioni a questo Servizio in data 01.10.2024. Ha riferito che dopo la denuncia non vi sono stati ulteriori contatti.”.
Al contempo, ritiene il Collegio che tale regime di affidamento sia misura di per sé idonea a garantire e tutelare in modo pieno gli interessi ed i bisogni dei minori, senza che occorra addivenire ad una pronuncia di sospensione della responsabilità genitoriale.
Quanto alle visite tra il padre e i figli minori, ritiene il Collegio che, in ragione della perdurante assenza del padre dalla vita dei figli, occorra procedersi con cautela, di talché, nel
8 preservarsi il diritto dei figli a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, occorre innanzitutto tutelare il preminente interesse dei minori a non subire qualunque pregiudizio.
A tal fine, va in questa sede confermato – come già disposto in via temporanea ed urgente – che le eventuali visite tra il padre e i figli potranno avvenire soltanto in ambiente protetto alla presenza di un educatore, secondo tempi e modi rimessi alla determinazione del servizio sociale competente a tal fine incaricato e solo previa valutazione della sussistenza di condizioni tali da evitare ai minori qualunque pregiudizio. Allo stesso modo, anche gli eventuali contatti telefonici tra il padre e i figli potranno avvenire secondo tempi e modi rimessi alla determinazione del servizio sociale competente a tal fine incaricato e solo previa valutazione della sussistenza di condizioni tali da evitare ai minori qualunque pregiudizio.
Ritiene, altresì, il Collegio di confermare in questa sede l'incarico al Servizio Sociale di sostenere il nucleo familiare, apprestando gli interventi ritenuti necessari nel preminente interesse dei minori e supportando la madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto conto delle criticità emerse dalla sopra richiamata relazione del Servizio Sociale con riguardo al figlio e alla sua frequentazione scolastica. Per_1
Quanto alle questioni di natura economica, giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere
e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Ne discende che i genitori, anche ove privi di una continuativa fonte di reddito, hanno il dovere di attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato a sopperire ai bisogni materiali dei figli, non dovendo la loro condizione lavorativa
(in linea di principio) pregiudicare la prole.
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere,
a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 250,00 (500,00 euro complessivi): ed invero, sebbene dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate emerga che il sig. “risulta non aver percepito redditi negli anni d'imposta 2023 CP_1
e 2022 mentre nell'anno d'imposta 2021 ha percepito redditi esenti di ammontare pari ad €.
9 900,00”, deve considerarsi che dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia del Lavoro risulta che egli era “OCCUPATO, con contratto di lavoro a tempo determinato dal
13/08/2024 al 12/02/2025”. Tale elemento è significativo perché comprova che il sig. CP_1 possiede capacità lavorativa specifica, elemento da valorizzarsi nella quantificazione
[...] dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, atteso che i genitori hanno il dovere di adoperarsi al fine di reperire adeguate occupazioni che consentano il mantenimento della prole. Va, dunque, posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di euro 250,00 a figlio, da ritenersi congrua anche in ragione dell'età dei figli nonché tenuto conto che è la madre a farsi integralmente carico delle esigenze di mantenimento dei minori.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. addebita la separazione al sig. ; CP_1
3. affida i figli minori e in via cd. super esclusiva Persona_1 Persona_2 alla madre, alla quale va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto dei minori;
4. dispone che i minori siano collocati presso la madre, alla quale va assegnata la casa familiare;
5. rigetta la domanda di sospensione della responsabilità genitoriale paterna;
6. dispone che le eventuali visite tra il padre e i figli potranno avvenire soltanto in ambiente protetto alla presenza di un educatore, secondo tempi e modi rimessi alla determinazione del
Servizio Sociale competente a tal fine incaricato e solo previa valutazione della sussistenza di condizioni tali da evitare ai minori qualunque pregiudizio. Anche gli eventuali contatti telefonici tra il padre e i figli potranno avvenire secondo tempi e modi rimessi alla determinazione del Servizio Sociale competente a tal fine incaricato e solo previa valutazione della sussistenza di condizioni tali da evitare ai minori qualunque pregiudizio. Incarica,
10 inoltre, il predetto Servizio Sociale di supportare il nucleo familiare, apprestando gli interventi ritenuti necessari nel preminente interesse dei minori;
7. incarica il predetto Servizio Sociale di sostenere il nucleo familiare, apprestando gli interventi ritenuti necessari nel preminente interesse dei minori e supportando la madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
8. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro
250,00 al mese per ciascun figlio (500,00 euro complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
9. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.;
10. spese di lite al definitivo.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 11 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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