Decreto cautelare 27 marzo 2020
Ordinanza cautelare 30 aprile 2020
Sentenza 9 marzo 2021
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Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/03/2021, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2021
N. 00311/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2020, proposto da
IO OV, AD ZA, MA NN TA, AT AR, NN NZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Canal, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Castello 5507;
contro
Comune di Montebelluna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Saxum S.r.l., TT Gianni, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, viale F.Lli Cairoli 15;
AS RB non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 14680 del 21 novembre 2019, rilasciato ai controinteressati, mediante il quale il Comune di Montebelluna ha autorizzato lavori di “ampliamento di un fabbricato residenziale ai sensi della L.R. 14/2009 e s.m.i. con ricavo di nuovo fabbricato a destinazione d’uso residenziale su lotto contiguo e monetizzazione parcheggio pubblico”; di ogni atto, conseguente e presupposto e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montebelluna, di Saxum S.r.l. e di TT Gianni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del permesso di costruire in epigrafe indicato con cui il Comune di Montebelluna, all’esito di un articolato iter amministrativo caratterizzato da un precedente diniego, ha autorizzato i controinteressati a realizzare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 14/2009 e s.m.i., l’ampliamento di un fabbricato residenziale esistente in z.t.o. “A4/56” mediante la creazione di un “corpo edilizio separato”, da realizzarsi nella limitrofa z.t.o. “A4/176” destinata a verde privato e attualmente inedificata.
I ricorrenti, tutti titolari o contitolari di case di abitazione con scoperto di pertinenza confinanti o immediatamente circostanti l’area inedificata sulla quale verrebbe a collocarsi l’ampliamento (funzionale alla realizzazione di una nuova villetta) autorizzato dal Comune, hanno impugnato il suddetto permesso di costruire, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Montebelluna e le ditte controinteressate contestando l’ammissibilità del ricorso, replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è ammissibile.
Sussistono le condizioni dell’azione (legittimazione ed interesse ad agire) in quanto i ricorrenti sono tutti titolari o contitolari di case di abitazione con scoperto di pertinenza confinanti o immediatamente circostanti l’area sulla quale verrebbe a collocarsi il progettato intervento edilizio e hanno allegato di subire un pregiudizio (in termini di riduzione di aria, luce, privacy, tranquillità, panoramicità, amenità, diminuzione del valore del proprio immobile, etc.) dall’avversato ampliamento.
Tali deduzioni trovano conferma nella documentazione in atti e appaiono sufficienti a dimostrare la titolarità di una situazione differenziata in capo ai ricorrenti e l’utilità pratica che i medesimi possono ritrarre dall’accoglimento del ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato.
Le ditte controinteressate intendono avvalersi della normativa sul Piano Casa per realizzare una nuova abitazione (villetta) mediante ’“ampliamento” di un fabbricato esistente “in corpo edilizio separato”, da costruire in un’area che il Piano Regolatore vincola a verde privato.
Tale intervento edilizio, tuttavia, non poteva essere assentito dal Comune poiché incompatibile con la disciplina di zona dettata dal Piano degli Interventi.
Il Piano Regolatore di Montebelluna disciplina la zona per cui è causa all’art. 16 delle N.T.O., stabilendo in via generale che le sottozone A/4 – verde privato “comprendono i parchi, giardini o aree verdi intercluse di particolare valore naturale e paesaggistico o per le quali esiste l’esigenza alla conservazione. Comprendono altresì superfici pertinenziali inedificate per le quali si rende opportuna la conservazione dello stato di fatto che garantisca il mantenimento di particolari allineamenti o preservi la tradizionale alternanza edificato/non edificato ”.
Dopo aver enunciato le caratteristiche generali di zona e le finalità d’interesse pubblico sottese alla classificazione dell’area come verde privato (conservare le aree verdi intercluse e preservare la tradizionale alternanza tra edificato e non edificato), il medesimo art. 16 del Piano Regolatore di Montebelluna dispone, al punto 3.6., che in siffatte zone «il PI si attua nel seguente modo: (...)
3.6.2. Altri edifici: a) mediante IED sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS) restauro e risanamento conservativo (RS/1 - RS/2), ristrutturazione edilizia (RTE/1 - RTE/2 - RTE/3), ampliamento in misura non superiore a 50 mq di Su per unità abitativa, anche con demolizione con ricostruzione. b) mediante Piano di Recupero è ammessa la demolizione e ricostruzione, con eventuale trasposizione di volume nell’ambito o nella zona edificabile circostante. Il Piano di Recupero può riguardare anche una parte della zona qualora non contrasti con il valore di bene architettonico o ambientale degli edifici o della zona.
3.6.3. Aree libere. Fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 3.6.2, sono ammessi manufatti accessori quali serre, orangerie, ricovero attrezzi da giardino, ecc. con superficie coperta complessiva non superiore al 2% dell’area e comunque con un massimo di 300 mq (compresi gli esistenti), e attrezzature sportive di uso privato, prive di copertura ”.
Orbene, dall’esame delle surriferite previsioni urbanistiche (che pongono limiti di varia natura all’edificazione al fine di conservare le aree verdi intercluse e preservare la tradizionale alternanza tra edificato e non edificato), da una loro interpretazione sistematica, oltre che dalla giurisprudenza formatasi in materia di aree destinate a verde privato, emerge che nelle zone vincolate a verde privato l’edificazione è tendenzialmente vietata, perché, con tale classificazione s’intende preservare le aree da nuova urbanizzazione (“la destinazione di un'area a verde privato consente, all'interno della pianificazione urbanistica, il soddisfacimento delle esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca la necessità di evitare ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi” cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6656).
A tale regola generale non fa eccezione neanche la fattispecie per cui è causa, nella quale, pur a fronte di una disciplina urbanistica non del tutto perspicua nelle singole previsioni di dettaglio, deve ritenersi, alla luce delle caratteristiche generali della zona considerata (destinata a verde privato) e delle finalità che il Comune intendeva perseguire con tale zonizzazione (conservare le aree verdi intercluse e preservare l’alternanza tra edificato e inedificato), che i limitati e modesti interventi e/o ampliamenti previsti dall’art. 16 del P.I., al punto 3.6.3., non possano condurre alla realizzazione di un nuova abitazione nell’area totalmente inedificata o libera di cui si discute, poiché tale intervento edilizio finirebbe per saturare l’intera area verde interposta tra le abitazioni esistenti e snaturare le caratteristiche di zona.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la destinazione a verde privato dell’area di cui trattasi osti all’applicazione del Piano Casa, perché per il suo tramite si consentirebbe non soltanto la deroga agli indici edilizi della zona, ma anche alla specifica destinazione di zona (verde privato), con conseguente frustrazione delle finalità d’interesse pubblico sottese alla predetta zonizzazione.
Come noto, la L.R. 14/2009 e s.m.i. sul Piano Casa prevede che “le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali” (cfr. art. 1, comma 2), sicché ove si ravvisi un inderogabile contrasto con la locale pianificazione urbanistica nessun genere di ampliamento potrà essere legittimamente autorizzato.
La medesima legge prevede, inoltre, che, in ogni caso, affinchè la P.A. possa autorizzare un intervento edilizio del tipo di quello per cui è causa “sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria, (...)” (cfr. art. 2, comma 2 bis), di talché non sono ammissibili incrementi volumetrici generati da fabbricati situati fuori contesto, ovvero insediabili in zone non idonee ad accoglierli (zone improprie).
La non assentibilità dell’intervento edilizio per cui è causa, per contrasto con la specifica destinazione di zona (verde privato), è confortata anche dalla circolare esplicativa regionale n. 1 del 13 novembre 2014, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1925 del 28 ottobre 2014, laddove, illustrando il concetto di “zona propria” in commento all’art. 2, afferma che “Il concetto guida è, dunque, quello della compatibilità dell’intervento con la zona o area in cui l’ampliamento deve essere realizzato”.
In conclusione, assorbita ogni ulteriore censura dei ricorrenti, il provvedimento impugnato deve essere annullato siccome illegittimo poiché volto ad assentire un intervento edilizio che nella zona considerata (zona impropria), destinata dal Piano Regolatore a verde privato con limitatissime possibilità edificatorie, non poteva essere realizzato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
MAgiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO
Come da ordinanza collegiale n. 154/2021: il testo del dispositivo della sentenza n. 311/2021 va corretto come segue: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie” (anziché “…lo respinge”)