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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8232 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 29858/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. PIRRO ANTONELLA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Ponte Seveso n. 41
- ATTORE contro
Controparte_1 con l'Avv. ESPOSITO MICHELE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Pistoia, via Cosimo Trinci n. 2
- CONVENUTA
e
Controparte_1 con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, parte domiciliata ex lege presso gli Uffici del difensore in Milano, via Freguglia n. 1
Controparte_2
- LITISCONSORTI
Oggetto: pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973.
Le parti costituite concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'attore: “In relazione alle cartelle esattoriali aventi n. 06820060276108328000, n. 06820070383346914000, n. 06820080328975150000, n. 06820100264095581000, n. 06820110046016430000, n.
06820110437682084000, n. 06820120242265215000, n. 06820140022586944000 - cartelle, come osservato da controparte, relative a debiti di natura erariale - si chiede all'On.le Giudicante adito termine per la riassunzione della causa avanti il Giudice competente, individuato nella Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano” (memoria integrativa, dep. tel. 13.5.2025).
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 respinta: in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a favore della Corte di Giustizia
Tributaria territorialmente competente;
in denegata ipotesi, nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate per le ragioni esposte in comparsa di costituzione. Vittoria di spese di lite” (memoria integrativa, dep. tel.
30.4.2025).
Per : “In via preliminare: - Dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della Controparte_1 competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano;
- Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 DPR 602/73; - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di - Nel merito: - Controparte_1 rigettare la domanda ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale. -
Condannare l'opponente alla refusione integrale delle spese degli onorari di lite” (comparsa, dep. tel. 4.3.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 22.8.2024 e iscritto a ruolo il 23.8.2024, Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
, innanzi al Tribunale di Milano, invocando l'accoglimento dell'opposizione
[...] spiegata, nel contesto della procedura n. 569/2024 R.G.E., avverso una parte della pretesa recata dall'atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 n. 06884202300013944000, per complessivi euro 176.242,11.
Nel dettaglio, l'attore rappresentava che il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del
10.4.2024, aveva respinto l'istanza di sospensione del processo esecutivo ed aveva fissato il termine sino al 15.9.2024 per l'eventuale introduzione della fase di merito.
Ciò posto, reiterava il motivo di opposizione secondo Parte_1 cui la pretesa portata dalle cartelle di pagamento n. 06820060276108328000, n.
06820070383346914000, n. 06820080328975150000, n. 06820100264095581000, n.
06820110046016430000, n. 06820110437682084000, n. 06820120242265215000 e n.
06820140022586944000 fosse estinta, in quanto il termine di prescrizione applicabile ai crediti erariali, ai relativi interessi e alle corrispondenti sanzioni era pari a cinque anni ed in quanto l'intimazione di pagamento n. 06820229017836514000 era stata ricevuta in data 7.6.2023, ovverosia in un momento successivo rispetto al decorso del medesimo termine quinquennale.
2 In conclusione, l'attore domandava di accertare e di dichiarare l'insussistenza del credito in contestazione nonché la corrispondente prescrizione o decadenza.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le deduzioni di controparte ed eccependo, innanzitutto, la nullità dell'atto di citazione, in quanto la vocatio in ius era stata proposta da tale
[...]
e, dunque, da un soggetto diverso da quello indicato nell'epigrafe dell'atto. Persona_1
In ogni caso, poi, l'ente riscossore evidenziava che l'intimazione di pagamento n.
06820229017836514000 era stata preceduta da altri tre avvisi, notificati nel periodo di tempo compreso tra il 4.9.2015 e il 12.11.2018, con conseguente irretrattabilità del credito.
Al contempo, l'ente esattore affermava che le cartelle di pagamento in controversia erano state regolarmente notificate al contribuente tra il 15.1.2007 e il 15.7.2014 e, al riguardo, sosteneva che il termine di prescrizione relativo a tali pretese erariali fosse decennale e non fosse comunque decorso nel periodo di tempo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, in forza della normativa emergenziale adottata durante la pandemia da Covid-19.
In conclusione, domandava, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 164 c.p.c. e, in via principale, di rigettare le richieste avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva successivamente in giudizio , a seguito del Controparte_1 provvedimento di estensione del contraddittorio emesso in data 13.12.2024, eccependo innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 602/1973, in quanto la natura fiscale della pretesa in controversia fondava la giurisdizione del Giudice
Tributario ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992.
Sotto altro profilo, poi, l'ente impositore riteneva l'inammissibilità delle domande di controparte anche in considerazione del fatto che le stesse risultavano eludere il disposto di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 e, in ogni caso, affermava la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle attività demandate all'ente esattore.
Al contempo, escludeva che il credito in contestazione Controparte_1 fosse estinto, in quanto il termine prescrizionale rilevante nel caso di specie risultava decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. ed in quanto occorreva comunque considerare la previsione normativa di cui all'art. 68, c. 1, d.l. 18/2020.
3 In conclusione, l'ente impositore domandava, in via preliminare, di dichiarare sia il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Milano, sia l'inammissibilità dell'opposizione, sia il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre, in via principale, invocava il rigetto delle richieste avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice disponeva poi che il contraddittorio venisse integrato anche nei confronti di
, già terzo pignorato, la quale, pur ritualmente citata entro il termine Controparte_2 assegnato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
Disposta, con provvedimento reso in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione,
[...]
e versavano Parte_1 Controparte_1 in atti le rispettive memorie integrative.
Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale tenutasi all'udienza del 3.7.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – riconducibili ad un giudizio ex art. 616 c.p.c. – non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
In via preliminare ed in termini corrispondenti a quanto già evidenziato in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., va ribadita l'infondatezza dell'eccezione svolta da in ordine alla sussistenza di un vizio della Controparte_1 vocatio in ius (cfr. p. 2, comparsa, fascicolo . CP_3
E' invero noto che “gli elementi per l'esatta individuazione del contraddittore ben possono desumersi, oltreché dal contesto dello stesso atto di citazione, anche dagli atti processuali a quello collegati” (Cass., sez. I, sent. 11.4.1995, n. 4161), di talché – tenuto conto, in particolare, dell'atto di pignoramento in contestazione, della precedente procedura n. 569/2024 R.G.E. innanzi al Giudice
4 dell'Esecuzione e della procura alle liti in atti – non appare revocabile in dubbio che il riferimento a tale “ , ut supra rappresentato, difeso e domiciliato” (p. Persona_1
14, citazione) costituisca un mero refuso dell'atto introduttivo del presente giudizio e un errore materiale del tutto inidoneo a generare confusione in ordine all'identificazione di Parte_1
quale effettivo attore.
[...]
Ne consegue che la doglianza in esame deve essere disattesa.
* * *
Ciò posto, va rilevato che ha innanzitutto affermato che il Controparte_1
Giudice adìto non sarebbe munito di giurisdizione “atteso che il credito sotteso al pignoramento erariale presso terzi e agli atti presupposti ha natura tributaria” e, in considerazione di ciò, ha espressamente ritenuto “l'inammissibilità dell'opposizione avversaria relativa all'atto di pignoramento e relativi ruoli portanti pretese di carattere tributario. Ai sensi dell'art. 57 D.P.R. n.602/1973 difatti: 'Non sono ammesse a) le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo'” (p. 3, comparsa, fascicolo Ade).
Analogamente, , “presa visione della Controparte_1 comparsa di costituzione dell'ente impositore di Milano con riferimento alla natura Controparte_1 tributaria dei crediti oggetto di pignoramento e agli specifici motivi di impugnazione sollevati da parte attrice”, ha rappresentato di associarsi “all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario qui adito, in favore del giudice speciale tributario” (p. 1, memoria integrativa, fascicolo . CP_3
Peraltro, anche , “in relazione alle cartelle esattoriali aventi n. Parte_1
06820060276108328000, n. 06820070383346914000, n. 06820080328975150000, n.
06820100264095581000, n. 06820110046016430000, n. 06820110437682084000, n.
06820120242265215000, n. 06820140022586944000”, ha confermato trattarsi di cartelle di pagamento “relative a debiti di natura erariale” (p. 1, memoria integrativa, fascicolo attore).
Ebbene, al riguardo, è consolidato l'orientamento secondo cui, “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso 'il ruolo e la cartella di pagamento', e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (C. Cost., sent. 31.5.2018,
n. 114; cfr. altresì Cass., sez. un., sent. 5.6.2017, n. 13913).
Nello stesso senso, è stato anche evidenziato che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso
5 sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass., sez. un., ord. 18.10.2022, n. 30666).
Oltre a ciò, è stato poi precisato che l'eventuale estinzione per prescrizione di crediti fiscali sarebbe in ogni caso accertabile dal solo Giudice Tributario, a fronte di una corrispondente eccezione di parte, in quanto, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass., sez. un., ord. 29.1.2025, n. 2098).
Orbene, nel caso di specie è pacifico (cfr. pp. 2-3, citazione) e risulta comunque in via documentale che i crediti portati dalle cartelle di pagamento in controversia – n.
06820060276108328000, n. 06820070383346914000, n. 06820080328975150000, n.
06820100264095581000, n. 06820110046016430000, n. 06820110437682084000, n.
06820120242265215000 e n. 06820140022586944000, incluse nell'atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 n. 06884202300013944000 – abbiano esclusivamente natura tributaria
(cfr. all. 1, doc. 1, fascicolo attore;
cfr. altresì doc. 6, fascicolo . CP_3
Ne consegue che le domande formulate dall'attore in relazione a tali pretese – sostanziandosi in una eccezione di prescrizione di crediti fiscali che è stata sollevata ai sensi dell'art. 615, c. 2,
c.p.c. con riferimento al periodo di tempo antecedente alla notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 del 7.6.2023 – risultano, da un lato, improponibili innanzi al Giudice Ordinario e non consentono di prospettare, dall'altro lato, un'ipotesi di eventuale translatio iudicii innanzi al Giudice Tributario, in quanto “il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 nel testo modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16 in tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo di entrate di natura tributaria, prevede, per quanto qui d'interesse, che 'non sono ammesse: a) le opposizioni regolate
6 dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni'. Nella consolidata esegesi della giurisprudenza di nomofilachia, la disposizione è stata intesa come regolante un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilità attinente al fondamento della domanda e non alla giurisdizione (Cass.
13/01/2005, n. 565; Cass., Sez. U, 14/02/2002, n. 2090; Cass., Sez. U, 09/04/1999, n. 212)”
(Cass., sez. III, sent. 4.8.2023, n. 23894).
In definitiva, va dunque dichiarata l'improponibilità dell'opposizione in esame.
* * *
La regolazione delle spese di lite nei rapporti tra , Parte_1
e segue il Controparte_1 Controparte_1 principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le vertenze innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
Nulla deve essere invece disposto in relazione alle spese processuali nei rapporti tra
[...]
e , non essendosi quest'ultima costituita. Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'improponibilità dell'opposizione di;
Parte_1 condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1
, nella complessiva misura di euro 8.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se
[...] dovuta e cpa;
condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite, in favore di , Controparte_1 nella complessiva misura di euro 8.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l'attore e . Controparte_2
Milano, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. PIRRO ANTONELLA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Ponte Seveso n. 41
- ATTORE contro
Controparte_1 con l'Avv. ESPOSITO MICHELE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Pistoia, via Cosimo Trinci n. 2
- CONVENUTA
e
Controparte_1 con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, parte domiciliata ex lege presso gli Uffici del difensore in Milano, via Freguglia n. 1
Controparte_2
- LITISCONSORTI
Oggetto: pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973.
Le parti costituite concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'attore: “In relazione alle cartelle esattoriali aventi n. 06820060276108328000, n. 06820070383346914000, n. 06820080328975150000, n. 06820100264095581000, n. 06820110046016430000, n.
06820110437682084000, n. 06820120242265215000, n. 06820140022586944000 - cartelle, come osservato da controparte, relative a debiti di natura erariale - si chiede all'On.le Giudicante adito termine per la riassunzione della causa avanti il Giudice competente, individuato nella Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano” (memoria integrativa, dep. tel. 13.5.2025).
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 respinta: in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a favore della Corte di Giustizia
Tributaria territorialmente competente;
in denegata ipotesi, nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate per le ragioni esposte in comparsa di costituzione. Vittoria di spese di lite” (memoria integrativa, dep. tel.
30.4.2025).
Per : “In via preliminare: - Dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della Controparte_1 competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano;
- Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 DPR 602/73; - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di - Nel merito: - Controparte_1 rigettare la domanda ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale. -
Condannare l'opponente alla refusione integrale delle spese degli onorari di lite” (comparsa, dep. tel. 4.3.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 22.8.2024 e iscritto a ruolo il 23.8.2024, Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
, innanzi al Tribunale di Milano, invocando l'accoglimento dell'opposizione
[...] spiegata, nel contesto della procedura n. 569/2024 R.G.E., avverso una parte della pretesa recata dall'atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 n. 06884202300013944000, per complessivi euro 176.242,11.
Nel dettaglio, l'attore rappresentava che il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del
10.4.2024, aveva respinto l'istanza di sospensione del processo esecutivo ed aveva fissato il termine sino al 15.9.2024 per l'eventuale introduzione della fase di merito.
Ciò posto, reiterava il motivo di opposizione secondo Parte_1 cui la pretesa portata dalle cartelle di pagamento n. 06820060276108328000, n.
06820070383346914000, n. 06820080328975150000, n. 06820100264095581000, n.
06820110046016430000, n. 06820110437682084000, n. 06820120242265215000 e n.
06820140022586944000 fosse estinta, in quanto il termine di prescrizione applicabile ai crediti erariali, ai relativi interessi e alle corrispondenti sanzioni era pari a cinque anni ed in quanto l'intimazione di pagamento n. 06820229017836514000 era stata ricevuta in data 7.6.2023, ovverosia in un momento successivo rispetto al decorso del medesimo termine quinquennale.
2 In conclusione, l'attore domandava di accertare e di dichiarare l'insussistenza del credito in contestazione nonché la corrispondente prescrizione o decadenza.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le deduzioni di controparte ed eccependo, innanzitutto, la nullità dell'atto di citazione, in quanto la vocatio in ius era stata proposta da tale
[...]
e, dunque, da un soggetto diverso da quello indicato nell'epigrafe dell'atto. Persona_1
In ogni caso, poi, l'ente riscossore evidenziava che l'intimazione di pagamento n.
06820229017836514000 era stata preceduta da altri tre avvisi, notificati nel periodo di tempo compreso tra il 4.9.2015 e il 12.11.2018, con conseguente irretrattabilità del credito.
Al contempo, l'ente esattore affermava che le cartelle di pagamento in controversia erano state regolarmente notificate al contribuente tra il 15.1.2007 e il 15.7.2014 e, al riguardo, sosteneva che il termine di prescrizione relativo a tali pretese erariali fosse decennale e non fosse comunque decorso nel periodo di tempo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, in forza della normativa emergenziale adottata durante la pandemia da Covid-19.
In conclusione, domandava, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 164 c.p.c. e, in via principale, di rigettare le richieste avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva successivamente in giudizio , a seguito del Controparte_1 provvedimento di estensione del contraddittorio emesso in data 13.12.2024, eccependo innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 602/1973, in quanto la natura fiscale della pretesa in controversia fondava la giurisdizione del Giudice
Tributario ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992.
Sotto altro profilo, poi, l'ente impositore riteneva l'inammissibilità delle domande di controparte anche in considerazione del fatto che le stesse risultavano eludere il disposto di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 e, in ogni caso, affermava la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle attività demandate all'ente esattore.
Al contempo, escludeva che il credito in contestazione Controparte_1 fosse estinto, in quanto il termine prescrizionale rilevante nel caso di specie risultava decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. ed in quanto occorreva comunque considerare la previsione normativa di cui all'art. 68, c. 1, d.l. 18/2020.
3 In conclusione, l'ente impositore domandava, in via preliminare, di dichiarare sia il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Milano, sia l'inammissibilità dell'opposizione, sia il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre, in via principale, invocava il rigetto delle richieste avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice disponeva poi che il contraddittorio venisse integrato anche nei confronti di
, già terzo pignorato, la quale, pur ritualmente citata entro il termine Controparte_2 assegnato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
Disposta, con provvedimento reso in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione,
[...]
e versavano Parte_1 Controparte_1 in atti le rispettive memorie integrative.
Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale tenutasi all'udienza del 3.7.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – riconducibili ad un giudizio ex art. 616 c.p.c. – non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
In via preliminare ed in termini corrispondenti a quanto già evidenziato in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., va ribadita l'infondatezza dell'eccezione svolta da in ordine alla sussistenza di un vizio della Controparte_1 vocatio in ius (cfr. p. 2, comparsa, fascicolo . CP_3
E' invero noto che “gli elementi per l'esatta individuazione del contraddittore ben possono desumersi, oltreché dal contesto dello stesso atto di citazione, anche dagli atti processuali a quello collegati” (Cass., sez. I, sent. 11.4.1995, n. 4161), di talché – tenuto conto, in particolare, dell'atto di pignoramento in contestazione, della precedente procedura n. 569/2024 R.G.E. innanzi al Giudice
4 dell'Esecuzione e della procura alle liti in atti – non appare revocabile in dubbio che il riferimento a tale “ , ut supra rappresentato, difeso e domiciliato” (p. Persona_1
14, citazione) costituisca un mero refuso dell'atto introduttivo del presente giudizio e un errore materiale del tutto inidoneo a generare confusione in ordine all'identificazione di Parte_1
quale effettivo attore.
[...]
Ne consegue che la doglianza in esame deve essere disattesa.
* * *
Ciò posto, va rilevato che ha innanzitutto affermato che il Controparte_1
Giudice adìto non sarebbe munito di giurisdizione “atteso che il credito sotteso al pignoramento erariale presso terzi e agli atti presupposti ha natura tributaria” e, in considerazione di ciò, ha espressamente ritenuto “l'inammissibilità dell'opposizione avversaria relativa all'atto di pignoramento e relativi ruoli portanti pretese di carattere tributario. Ai sensi dell'art. 57 D.P.R. n.602/1973 difatti: 'Non sono ammesse a) le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo'” (p. 3, comparsa, fascicolo Ade).
Analogamente, , “presa visione della Controparte_1 comparsa di costituzione dell'ente impositore di Milano con riferimento alla natura Controparte_1 tributaria dei crediti oggetto di pignoramento e agli specifici motivi di impugnazione sollevati da parte attrice”, ha rappresentato di associarsi “all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario qui adito, in favore del giudice speciale tributario” (p. 1, memoria integrativa, fascicolo . CP_3
Peraltro, anche , “in relazione alle cartelle esattoriali aventi n. Parte_1
06820060276108328000, n. 06820070383346914000, n. 06820080328975150000, n.
06820100264095581000, n. 06820110046016430000, n. 06820110437682084000, n.
06820120242265215000, n. 06820140022586944000”, ha confermato trattarsi di cartelle di pagamento “relative a debiti di natura erariale” (p. 1, memoria integrativa, fascicolo attore).
Ebbene, al riguardo, è consolidato l'orientamento secondo cui, “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso 'il ruolo e la cartella di pagamento', e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (C. Cost., sent. 31.5.2018,
n. 114; cfr. altresì Cass., sez. un., sent. 5.6.2017, n. 13913).
Nello stesso senso, è stato anche evidenziato che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso
5 sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass., sez. un., ord. 18.10.2022, n. 30666).
Oltre a ciò, è stato poi precisato che l'eventuale estinzione per prescrizione di crediti fiscali sarebbe in ogni caso accertabile dal solo Giudice Tributario, a fronte di una corrispondente eccezione di parte, in quanto, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass., sez. un., ord. 29.1.2025, n. 2098).
Orbene, nel caso di specie è pacifico (cfr. pp. 2-3, citazione) e risulta comunque in via documentale che i crediti portati dalle cartelle di pagamento in controversia – n.
06820060276108328000, n. 06820070383346914000, n. 06820080328975150000, n.
06820100264095581000, n. 06820110046016430000, n. 06820110437682084000, n.
06820120242265215000 e n. 06820140022586944000, incluse nell'atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973 n. 06884202300013944000 – abbiano esclusivamente natura tributaria
(cfr. all. 1, doc. 1, fascicolo attore;
cfr. altresì doc. 6, fascicolo . CP_3
Ne consegue che le domande formulate dall'attore in relazione a tali pretese – sostanziandosi in una eccezione di prescrizione di crediti fiscali che è stata sollevata ai sensi dell'art. 615, c. 2,
c.p.c. con riferimento al periodo di tempo antecedente alla notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 del 7.6.2023 – risultano, da un lato, improponibili innanzi al Giudice Ordinario e non consentono di prospettare, dall'altro lato, un'ipotesi di eventuale translatio iudicii innanzi al Giudice Tributario, in quanto “il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 nel testo modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16 in tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo di entrate di natura tributaria, prevede, per quanto qui d'interesse, che 'non sono ammesse: a) le opposizioni regolate
6 dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni'. Nella consolidata esegesi della giurisprudenza di nomofilachia, la disposizione è stata intesa come regolante un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilità attinente al fondamento della domanda e non alla giurisdizione (Cass.
13/01/2005, n. 565; Cass., Sez. U, 14/02/2002, n. 2090; Cass., Sez. U, 09/04/1999, n. 212)”
(Cass., sez. III, sent. 4.8.2023, n. 23894).
In definitiva, va dunque dichiarata l'improponibilità dell'opposizione in esame.
* * *
La regolazione delle spese di lite nei rapporti tra , Parte_1
e segue il Controparte_1 Controparte_1 principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le vertenze innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
Nulla deve essere invece disposto in relazione alle spese processuali nei rapporti tra
[...]
e , non essendosi quest'ultima costituita. Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'improponibilità dell'opposizione di;
Parte_1 condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1
, nella complessiva misura di euro 8.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se
[...] dovuta e cpa;
condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite, in favore di , Controparte_1 nella complessiva misura di euro 8.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l'attore e . Controparte_2
Milano, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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