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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3451/2018 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Acclavio ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta, via Baccarini n. 21 (comunicazioni a
Email_1
Attore – convenuto in riconvenzione
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Vaccaro e CP_1
dall'avv. Giuseppe Romano ed elettivamente domiciliata in Corato, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Perrone (comunicazioni a Email_2
Convenuto – attore in riconvenzione
OGGETTO: “domanda di risoluzione del contratto e risarcimento del danno;
domanda riconvenzionale di
risoluzione del contratto, risarcimento del danno e restituzione delle somme versate”.
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 25.1.2024):
Per le parti costituite: come da verbale d'udienza del 25.1.2024, che deve considerarsi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante p.t., conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“A) Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare il grave inadempimento della società convenuta alle
1 obbligazioni assunte con il contratto di fornitura del 22.12.2017 in premessa meglio indicate ed in
conseguenza pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 CC.; B) ln conseguenza e per
l'effetto condannare la società convenuta a risarcire il danno prodotto dall'inadempimento nella misura di €
475.000,00 di quell'altra somma a ritenersi di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex D. Lgs n.
231/2002 quantomeno a far tempo dalla domanda;
C) Condannare in ogni caso la società convenuta al
pagamento delle spese e competenze di causa.”
L'attrice fondava le domande sulle seguenti motivazioni:
premetteva che, in data 22.12.2017, sottoscriveva con la convenuta contratto di fornitura per la costruzione e messa in opera di “impianto per la selezione e valorizzazione del materiale proveniente dalla raccolta
differenziata del rifiuto secco multimateriale e dalla raccolta differenziata della carta”, indicando le caratteristiche dell'impianto nell'allegato n. 74 del 20.12.2017 e il corrispettivo nella misura di € 1.500.000,00,
oltre iva (da pagare quanto a € 550.000,00 entro il 31.1.2018, € 500.000,00 a inizio lavori e € 780.000,00 a saldo a mezzo di dieci titoli di € 78.000,00 ciascuno); che, con lo stesso contratto, la convenuta affidava all'attrice anche l'esecuzione delle riparazioni e del ripristino di macchinari già facenti parte di un impianto di selezione in precedenza danneggiato da un incendio;
la consegna delle opere veniva concordata per il
15.5.2018; in data 28.12.2017 essa attrice affidava in sub appalto una parte delle opere commissionate alla concordando la consegna il giorno 15.4.2018; a gennaio 2018 la convenuta, non Parte_2
corrispondeva l'acconto pattuito di € 550.000,00 ma versava la somma di € 50.000,00 oltre iva, giustificando il mancato pagamento del residuo acconto in ragione del ritardo della società assicuratrice rispetto al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'incendio subito;
l'attrice iniziava i lavori di riparazione e ripristino dei macchinari danneggiati, invitando la committente a provvedere al pagamento dell'acconto, che non veniva versato nonostante l'incasso dell'indennizzo assicurativo;
con pec del 30.4.2018 l'attrice diffidava formalmente la convenuta al pagamento di quanto dovuto;
la convenuta in data 15.5.2018 richiedeva la restituzione dei macchinari consegnati per la riparazione;
con pec del 18.5.2018 essa attrice, preso atto della volontà della convenuta di ritenere risolto il contratto, contestava, a sua volta, grave inadempimento alla convenuta, invitandola al risarcimento del danno ex art. 4 delle condizioni generali di contratto, dichiarando inoltre piena disponibilità alla riconsegna dei macchinari, nel frattempo parzialmente riparati;
con pec del
2 21.5.2018 la convenuta, a sua volta, dichiarava di ritenere risolto il contratto per inadempimento dell'attrice relativo a modifiche contrattuali richieste ed in relazione alla mancata consegna dei disegni esecutivi e della tempistica delle riparazioni;
con comunicazione del 22.5.2018 l'attrice contestava nuovamente ed, a sua volta,
l'inadempimento della convenuta, contestando la veridicità delle circostanze relative alle modifiche contrattuali, in realtà mai pattuite, ed alla mancata predisposizione dei disegni esecutivi e della tempistica delle riparazioni;
posto il grave inadempimento della convenuta, il contratto deve ritenersi risolto, con conseguente diritto dell'attrice al risarcimento del danno subito pari a € 475.000 (corrispondente al 35% dell'importo totale della fornitura, ai sensi dell'art. 4 del contratto, detratto l'acconto versato), oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex d. lgs. 231/2002.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2018 si costituiva in giudizio la in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare tutte
le domande proposte dall'attrice poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto, non provate e puramente
assertive, e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto del 22.12.2017 per grave inadempimento
dell'attrice - condannare l'attrice al ristoro di tutti i danni patrimoniali patiti dalla Parte_1 Parte_1
società convenuta nella misura di €uro 583.818,00 ovvero in quella ritenuta di giustizia con CP_1
valutazione anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ragione del grave inadempimento
contrattuale posto in essere dalla stessa;
- condannare l'attrice alla restituzione delle somme già versate in
forza del contratto, a titolo di acconto, pari ad € 55.000,00 oltre interessi legali dalla corresponsione sino
all'effettivo soddisfo;
- condannare l'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite nonché, in
applicazione dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento degli ulteriori danni in favore della convenuta CP_1
per la temerarietà della lite intrapresa, da valutarsi in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”
Evidenziava, in particolare che la risoluzione del contratto, come indicato con nota del 21/5/2018, è da imputarsi all'inadempimento della in ordine alla consegna dei disegni esecutivi previsti dal contratto, Parte_1
circostanza non subordinata al pagamento del primo acconto diversamente da quanto prospettato da parte attrice;
sono intervenute modifiche, successive alla stipula del contratto, che prevedono a carico dell'attrice la consegna di polizza fideiussoria per il pagamento di ogni acconto e, in conseguenza della riduzione del
3 corrispettivo complessivo della fornitura, la riduzione dell'ammontare dei singoli acconti;
l'attrice non consegnava le polizze fideiussorie, nonostante il sollecito rivolto anche al fine del pagamento del secondo acconto;
il colpevole inadempimento realizzato dall'attrice, rappresentato dalla mancata redazione dei disegni esecutivi precludeva l'avvio del contratto di fornitura, incidendo gravemente sul rapporto contrattuale e alterando il nesso di reciprocità esistente tra le obbligazioni assunte, giustificando l'inadempimento rispetto all'obbligazione di pagamento a carico della convenuta;
a causa dell'inadempimento della si Parte_1
rivolgeva ad altro fornitore e ciò comportava un danno stimato dal consulente tecnico di parte, Ing. Per_1
in complessivi € 583.818,00; l'attrice va condannata ex art. 96 c.p.c. in quanto la stessa ha proposto la domanda con malafede e con la consapevolezza dell'infondatezza della stessa.
All'udienza di prima comparizione del 21.12.2018, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
assegnati su richiesta i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. ed esperita l'istruttoria orale ammessa, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.1.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi che entrambe le parti depositavano.
Nella specie, l'attrice ha proposto domanda volta alla declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura stipulato il 22.12.2017 con la invocata pure dalla convenuta ma, secondo quanto CP_1
prospettato, determinata dalla condotta della stessa convenuta in ragione dell'inadempimento di quest'ultima rispetto al pagamento degli acconti alle scadenze previste;
ha richiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato ai sensi dell'art. 4 delle condizioni di contratto.
A sua volta, la convenuta ha evidenziato l'inadempimento dell'attrice rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto del 22.12.2017 e successive modifiche, in particolare relative alla mancata consegna dei disegni esecutivi e al mancato rilascio di polizze fideiussorie a garanzia del pagamento degli acconti, il cui mancato pagamento secondo i termini previsti dal contratto, poi successivamente modificati, sarebbe imputabile alla mancata consegna della garanzia fideiussoria;
ha, infine, evidenziato il pregiudizio subito in conseguenza della risoluzione del contratto , quantificato come da perizia in atti da consulente di parte.
4 In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826
del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del
30/10/2001).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente (cfr. ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019).
In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale
(Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022).
Occorre dunque preliminarmente stabilire quale sia la fonte del rapporto negoziale tra le parti (se il contratto iniziale o quello risultante a seguito delle modifiche) anche al fine di valutare rispetto a quali obblighi debba valutarsi l'adempimento, da parte delle stesse, delle reciproche obbligazioni.
Sul punto, parte attrice ha sostenuto che la fonte negoziale del rapporto sia da individuare unicamente nel contratto stipulato il 22.12.2017, in quanto le modifiche da apportare allo stesso, richieste dalla convenuta, non sarebbero poi effettivamente state approvate da entrambe le parti, non essendo quindi idonee a modificare l'originaria previsione negoziale;
parte convenuta ha invece sostenuto la vigenza di accordi successivi e, in parte modificativi, dell'originario contratto.
Questa tesi non appare convincente.
5 Infatti, dall'esame della documentazione in atti ed, in particolare, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti (corrispondenza non unilaterale, ma che vede la parte attrice anche quale mittente delle comunicazioni), emergerebbero tentavi di addivenire alla revisione di alcune condizioni contrattuali e la predisposizione di una bozza di contratto modificativo del precedente (v. dsi mail del 10.4.2018 in cui parte convenuta prospetta la possibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto definitivo), di cui tuttavia non vi sarebbe stata effettiva sottoscrizione.
Tale tesi troverebbe riscontro anche nella perizia della stessa parte convenuta, nella quale il ctp, ing. Per_1
(cfr. pag. 7 della perizia), al fine di procedere all'analisi della documentazione contrattuale prende in considerazione unicamente il contratto sottoscritto originariamente tra le parti, in quanto, un secondo contratto,
datato 10.1.2018 e successivamente registrato, sarebbe stato poi annullato.
È, dunque, avuto riguardo il contratto del 22.12.2017 che occorre valutare l'esatto adempimento delle obbligazioni vigenti tra le parti.
Alla luce di tale pattuizione, la predisposizione dei disegni esecutivi non era subordinata al pagamento dell'acconto, poiché le parti concordavano che “a seguito della sottoscrizione del contratto, sarà nostra cura
fornirVi i disegni esecutivi aventi le caratteristiche richiesteci, gli stessi dovranno essere da voi firmati per
accettazione per dare l'avvio alla realizzazione della fornitura cui trattasi”.
Pertanto, non costituisce fondato argomento il rilievo della parte attrice secondo cui i disegni esecutivi non sono stati effettuati in mancanza del versamento dell'acconto, essendo tale consecuzione di eventi non contrattualmente pattuita.
In tal senso, anche le risultanze dell'istruttoria orale.
In particolare, , legale rappresentante della dichiarava: a.d.r.: “non è vero che Controparte_2 CP_1
non abbiamo pagato la somma di euro 500.00,00 quale acconto a causa del ritardo del pagamento
dell'indennizzo dovuto per l'incendio che aveva interessato l'impianto di selezione del materiale proveniente
dalla raccolta differenziata del rifiuto secco. Non pagammo perché mancava un progetto esecutivo e la
fideiussione”.
Per tali ragioni, alla risoluzione del contratto del 22.12.2017 non può conseguire la condanna della convenuta al pagamento della penale contrattuale come richiesto dalla parte attrice.
6 Neppure accoglibile è, però, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto con cui si chiede CP_1
il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento dell'attrice, oltre alla restituzione della somma di euro
55.000,00 versata in forza del rapporto contrattuale.
Infatti, in considerazione del comportamento tenuto da entrambe sostanzialmente tale da non adottare condotte volte all'attuazione del programma contrattuale, tanto da determinare una situazione di reciproco stallo della realizzazione dell'oggetto del contratto e dunque di reciproca paralisi del “sinallagma contrattuale”, si ritiene non ricorrano i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno chiesto da entrambe le parti in conseguenza della risoluzione del contratto.
Inoltre, la domanda della parte convenuta è fondata sulle risultanze della consulenza di parte a firma dell'ing.
che, tuttavia, non ha riscontro documentale nella situazione contabile della società convenuta. Per_1
L'acconto di euro 55.000,00 versato dal convenuto deve ritenersi equo compenso riconosciuto all'attore per l'attività svolta, come emersa in particolare dalle risultanze delle deposizioni testimoniali (cfr., in particolare,
dichiarazioni testimoniali dei testi , e ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Neppure può essere accolta la domanda di condanna della parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. formulata dal convenuto poiché genericamente articolata senza indicazione degli elementi costitutivi dell'illecito per cui si chiede condanna.
In relazione alle competenze di lite, in considerazione della reciproca soccombenza in relazione alla domanda di risarcimento del danno, si ritiene ricorrono elementi per la compensazione integrale delle competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3451/2018 del Ruolo
Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 22.1.2017;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
con atto di citazione notificato il 21.6.2018;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di risarcimento dei danni patrimoniali e di CP_1
7 restituzione della somma versata in acconto formulata con comparsa di costituzione e risposta del 20.11.2018;
3. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dal convenuto CP_1
4. compensa integralmente tra le parti le competenze di lite.
Trani, 18.1.2025
Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3451/2018 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Acclavio ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta, via Baccarini n. 21 (comunicazioni a
Email_1
Attore – convenuto in riconvenzione
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Vaccaro e CP_1
dall'avv. Giuseppe Romano ed elettivamente domiciliata in Corato, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Perrone (comunicazioni a Email_2
Convenuto – attore in riconvenzione
OGGETTO: “domanda di risoluzione del contratto e risarcimento del danno;
domanda riconvenzionale di
risoluzione del contratto, risarcimento del danno e restituzione delle somme versate”.
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 25.1.2024):
Per le parti costituite: come da verbale d'udienza del 25.1.2024, che deve considerarsi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante p.t., conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“A) Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare il grave inadempimento della società convenuta alle
1 obbligazioni assunte con il contratto di fornitura del 22.12.2017 in premessa meglio indicate ed in
conseguenza pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 CC.; B) ln conseguenza e per
l'effetto condannare la società convenuta a risarcire il danno prodotto dall'inadempimento nella misura di €
475.000,00 di quell'altra somma a ritenersi di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex D. Lgs n.
231/2002 quantomeno a far tempo dalla domanda;
C) Condannare in ogni caso la società convenuta al
pagamento delle spese e competenze di causa.”
L'attrice fondava le domande sulle seguenti motivazioni:
premetteva che, in data 22.12.2017, sottoscriveva con la convenuta contratto di fornitura per la costruzione e messa in opera di “impianto per la selezione e valorizzazione del materiale proveniente dalla raccolta
differenziata del rifiuto secco multimateriale e dalla raccolta differenziata della carta”, indicando le caratteristiche dell'impianto nell'allegato n. 74 del 20.12.2017 e il corrispettivo nella misura di € 1.500.000,00,
oltre iva (da pagare quanto a € 550.000,00 entro il 31.1.2018, € 500.000,00 a inizio lavori e € 780.000,00 a saldo a mezzo di dieci titoli di € 78.000,00 ciascuno); che, con lo stesso contratto, la convenuta affidava all'attrice anche l'esecuzione delle riparazioni e del ripristino di macchinari già facenti parte di un impianto di selezione in precedenza danneggiato da un incendio;
la consegna delle opere veniva concordata per il
15.5.2018; in data 28.12.2017 essa attrice affidava in sub appalto una parte delle opere commissionate alla concordando la consegna il giorno 15.4.2018; a gennaio 2018 la convenuta, non Parte_2
corrispondeva l'acconto pattuito di € 550.000,00 ma versava la somma di € 50.000,00 oltre iva, giustificando il mancato pagamento del residuo acconto in ragione del ritardo della società assicuratrice rispetto al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'incendio subito;
l'attrice iniziava i lavori di riparazione e ripristino dei macchinari danneggiati, invitando la committente a provvedere al pagamento dell'acconto, che non veniva versato nonostante l'incasso dell'indennizzo assicurativo;
con pec del 30.4.2018 l'attrice diffidava formalmente la convenuta al pagamento di quanto dovuto;
la convenuta in data 15.5.2018 richiedeva la restituzione dei macchinari consegnati per la riparazione;
con pec del 18.5.2018 essa attrice, preso atto della volontà della convenuta di ritenere risolto il contratto, contestava, a sua volta, grave inadempimento alla convenuta, invitandola al risarcimento del danno ex art. 4 delle condizioni generali di contratto, dichiarando inoltre piena disponibilità alla riconsegna dei macchinari, nel frattempo parzialmente riparati;
con pec del
2 21.5.2018 la convenuta, a sua volta, dichiarava di ritenere risolto il contratto per inadempimento dell'attrice relativo a modifiche contrattuali richieste ed in relazione alla mancata consegna dei disegni esecutivi e della tempistica delle riparazioni;
con comunicazione del 22.5.2018 l'attrice contestava nuovamente ed, a sua volta,
l'inadempimento della convenuta, contestando la veridicità delle circostanze relative alle modifiche contrattuali, in realtà mai pattuite, ed alla mancata predisposizione dei disegni esecutivi e della tempistica delle riparazioni;
posto il grave inadempimento della convenuta, il contratto deve ritenersi risolto, con conseguente diritto dell'attrice al risarcimento del danno subito pari a € 475.000 (corrispondente al 35% dell'importo totale della fornitura, ai sensi dell'art. 4 del contratto, detratto l'acconto versato), oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex d. lgs. 231/2002.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2018 si costituiva in giudizio la in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare tutte
le domande proposte dall'attrice poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto, non provate e puramente
assertive, e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto del 22.12.2017 per grave inadempimento
dell'attrice - condannare l'attrice al ristoro di tutti i danni patrimoniali patiti dalla Parte_1 Parte_1
società convenuta nella misura di €uro 583.818,00 ovvero in quella ritenuta di giustizia con CP_1
valutazione anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ragione del grave inadempimento
contrattuale posto in essere dalla stessa;
- condannare l'attrice alla restituzione delle somme già versate in
forza del contratto, a titolo di acconto, pari ad € 55.000,00 oltre interessi legali dalla corresponsione sino
all'effettivo soddisfo;
- condannare l'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite nonché, in
applicazione dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento degli ulteriori danni in favore della convenuta CP_1
per la temerarietà della lite intrapresa, da valutarsi in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”
Evidenziava, in particolare che la risoluzione del contratto, come indicato con nota del 21/5/2018, è da imputarsi all'inadempimento della in ordine alla consegna dei disegni esecutivi previsti dal contratto, Parte_1
circostanza non subordinata al pagamento del primo acconto diversamente da quanto prospettato da parte attrice;
sono intervenute modifiche, successive alla stipula del contratto, che prevedono a carico dell'attrice la consegna di polizza fideiussoria per il pagamento di ogni acconto e, in conseguenza della riduzione del
3 corrispettivo complessivo della fornitura, la riduzione dell'ammontare dei singoli acconti;
l'attrice non consegnava le polizze fideiussorie, nonostante il sollecito rivolto anche al fine del pagamento del secondo acconto;
il colpevole inadempimento realizzato dall'attrice, rappresentato dalla mancata redazione dei disegni esecutivi precludeva l'avvio del contratto di fornitura, incidendo gravemente sul rapporto contrattuale e alterando il nesso di reciprocità esistente tra le obbligazioni assunte, giustificando l'inadempimento rispetto all'obbligazione di pagamento a carico della convenuta;
a causa dell'inadempimento della si Parte_1
rivolgeva ad altro fornitore e ciò comportava un danno stimato dal consulente tecnico di parte, Ing. Per_1
in complessivi € 583.818,00; l'attrice va condannata ex art. 96 c.p.c. in quanto la stessa ha proposto la domanda con malafede e con la consapevolezza dell'infondatezza della stessa.
All'udienza di prima comparizione del 21.12.2018, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
assegnati su richiesta i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. ed esperita l'istruttoria orale ammessa, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.1.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi che entrambe le parti depositavano.
Nella specie, l'attrice ha proposto domanda volta alla declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura stipulato il 22.12.2017 con la invocata pure dalla convenuta ma, secondo quanto CP_1
prospettato, determinata dalla condotta della stessa convenuta in ragione dell'inadempimento di quest'ultima rispetto al pagamento degli acconti alle scadenze previste;
ha richiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato ai sensi dell'art. 4 delle condizioni di contratto.
A sua volta, la convenuta ha evidenziato l'inadempimento dell'attrice rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto del 22.12.2017 e successive modifiche, in particolare relative alla mancata consegna dei disegni esecutivi e al mancato rilascio di polizze fideiussorie a garanzia del pagamento degli acconti, il cui mancato pagamento secondo i termini previsti dal contratto, poi successivamente modificati, sarebbe imputabile alla mancata consegna della garanzia fideiussoria;
ha, infine, evidenziato il pregiudizio subito in conseguenza della risoluzione del contratto , quantificato come da perizia in atti da consulente di parte.
4 In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826
del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del
30/10/2001).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente (cfr. ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019).
In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale
(Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022).
Occorre dunque preliminarmente stabilire quale sia la fonte del rapporto negoziale tra le parti (se il contratto iniziale o quello risultante a seguito delle modifiche) anche al fine di valutare rispetto a quali obblighi debba valutarsi l'adempimento, da parte delle stesse, delle reciproche obbligazioni.
Sul punto, parte attrice ha sostenuto che la fonte negoziale del rapporto sia da individuare unicamente nel contratto stipulato il 22.12.2017, in quanto le modifiche da apportare allo stesso, richieste dalla convenuta, non sarebbero poi effettivamente state approvate da entrambe le parti, non essendo quindi idonee a modificare l'originaria previsione negoziale;
parte convenuta ha invece sostenuto la vigenza di accordi successivi e, in parte modificativi, dell'originario contratto.
Questa tesi non appare convincente.
5 Infatti, dall'esame della documentazione in atti ed, in particolare, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti (corrispondenza non unilaterale, ma che vede la parte attrice anche quale mittente delle comunicazioni), emergerebbero tentavi di addivenire alla revisione di alcune condizioni contrattuali e la predisposizione di una bozza di contratto modificativo del precedente (v. dsi mail del 10.4.2018 in cui parte convenuta prospetta la possibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto definitivo), di cui tuttavia non vi sarebbe stata effettiva sottoscrizione.
Tale tesi troverebbe riscontro anche nella perizia della stessa parte convenuta, nella quale il ctp, ing. Per_1
(cfr. pag. 7 della perizia), al fine di procedere all'analisi della documentazione contrattuale prende in considerazione unicamente il contratto sottoscritto originariamente tra le parti, in quanto, un secondo contratto,
datato 10.1.2018 e successivamente registrato, sarebbe stato poi annullato.
È, dunque, avuto riguardo il contratto del 22.12.2017 che occorre valutare l'esatto adempimento delle obbligazioni vigenti tra le parti.
Alla luce di tale pattuizione, la predisposizione dei disegni esecutivi non era subordinata al pagamento dell'acconto, poiché le parti concordavano che “a seguito della sottoscrizione del contratto, sarà nostra cura
fornirVi i disegni esecutivi aventi le caratteristiche richiesteci, gli stessi dovranno essere da voi firmati per
accettazione per dare l'avvio alla realizzazione della fornitura cui trattasi”.
Pertanto, non costituisce fondato argomento il rilievo della parte attrice secondo cui i disegni esecutivi non sono stati effettuati in mancanza del versamento dell'acconto, essendo tale consecuzione di eventi non contrattualmente pattuita.
In tal senso, anche le risultanze dell'istruttoria orale.
In particolare, , legale rappresentante della dichiarava: a.d.r.: “non è vero che Controparte_2 CP_1
non abbiamo pagato la somma di euro 500.00,00 quale acconto a causa del ritardo del pagamento
dell'indennizzo dovuto per l'incendio che aveva interessato l'impianto di selezione del materiale proveniente
dalla raccolta differenziata del rifiuto secco. Non pagammo perché mancava un progetto esecutivo e la
fideiussione”.
Per tali ragioni, alla risoluzione del contratto del 22.12.2017 non può conseguire la condanna della convenuta al pagamento della penale contrattuale come richiesto dalla parte attrice.
6 Neppure accoglibile è, però, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto con cui si chiede CP_1
il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento dell'attrice, oltre alla restituzione della somma di euro
55.000,00 versata in forza del rapporto contrattuale.
Infatti, in considerazione del comportamento tenuto da entrambe sostanzialmente tale da non adottare condotte volte all'attuazione del programma contrattuale, tanto da determinare una situazione di reciproco stallo della realizzazione dell'oggetto del contratto e dunque di reciproca paralisi del “sinallagma contrattuale”, si ritiene non ricorrano i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno chiesto da entrambe le parti in conseguenza della risoluzione del contratto.
Inoltre, la domanda della parte convenuta è fondata sulle risultanze della consulenza di parte a firma dell'ing.
che, tuttavia, non ha riscontro documentale nella situazione contabile della società convenuta. Per_1
L'acconto di euro 55.000,00 versato dal convenuto deve ritenersi equo compenso riconosciuto all'attore per l'attività svolta, come emersa in particolare dalle risultanze delle deposizioni testimoniali (cfr., in particolare,
dichiarazioni testimoniali dei testi , e ). Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Neppure può essere accolta la domanda di condanna della parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. formulata dal convenuto poiché genericamente articolata senza indicazione degli elementi costitutivi dell'illecito per cui si chiede condanna.
In relazione alle competenze di lite, in considerazione della reciproca soccombenza in relazione alla domanda di risarcimento del danno, si ritiene ricorrono elementi per la compensazione integrale delle competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3451/2018 del Ruolo
Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 22.1.2017;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
con atto di citazione notificato il 21.6.2018;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di risarcimento dei danni patrimoniali e di CP_1
7 restituzione della somma versata in acconto formulata con comparsa di costituzione e risposta del 20.11.2018;
3. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dal convenuto CP_1
4. compensa integralmente tra le parti le competenze di lite.
Trani, 18.1.2025
Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
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