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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3320/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to APREA C.F._1
ALBERTO MARIA;
RICORRENTE
E
nato il 12/05/1985 in NAPOLI (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to C.F._2
GUARRACINO GAETANINA;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c con scadenza al
09.06.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20.06.2024, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge con addebito a Controparte_1 quest'ultimo, nonché di adottare le statuizioni accessorie in merito all'affidamento, al diritto di visita e al mantenimento dei figli (nato il [...]) e (23.07.2018). Persona_1 Per_2
Chiedeva altresì di disporre un contributo a carico del anche per il proprio CP_1 mantenimento.
2. Ritualmente citato, il resistente si costituiva in giudizio e, pur contestando le allegazioni poste alla base della richiesta di addebito di cui chiedeva il rigetto, non si opponeva alla separazione, chiedendo l'affido condiviso dei minori, di regolamentare il diritto di visita ed il contributo al mantenimento e di rigettare la richiesta al mantenimento avanzata dalla Parte_1
3. All'esito dell'udienza del 20.01.2025, il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava all'udienza del 28.05.2025 per l'escussione della prova testimoniale ammessa. In detta sede, i procuratori costituiti chiedevano breve rinvio per depositare accordo sottoscritto dalle parti. Assegnato termine per note con scadenza al
09.06.2025, lette le note, il Giudice riservava la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al
PM in sede.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 21.07.2012 in Mariglianella (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
B. Le intese tra le parti riportano testualmente quanto segue:
“Art. 1 – Premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Mantenimento dei figli a carico del padre.
Il Sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli e la complessiva Controparte_1 Persona_1 Per_2 somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di Giugno 2025, a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie intestate alla SI.ra : Parte_1
IBAN: [...] – Intesa San Paolo – filiale di Marigliano.
Art. 3 – Assegno Unico e Universale INPS.
L'assegno Unico e Universale erogato dall'INPS sarà suddiviso in parti uguali tra le parti sino alla definitiva estinzione dei finanziamenti tuttora in essere (10/29 – 02/30).
Successivamente all'estinzione dei finanziamenti, il suddetto assegno verrà trattenuto interamente dalla SI.ra
. Parte_1
Art. 4 – Rinuncia al mantenimento della SI.r e spese straordinarie. Parte_1
La SI.ra rinunzia sin d'ora all'assegno di mantenimento, per cui il SI. non sarà Parte_1 Controparte_1 tenuto a corrispondere alcunché in favore della stessa.
Le spese straordinarie per i figli minori saranno poste a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.
Art. 5 – Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in Mariglianella (NA) alla Via Roma n. 125 è assegnata alla SI.ra Parte_1
.
[...]
Art. 6 – Rinunce del SI . Controparte_1
Il SI. rinunzia sin d'ora a qualsiasi pretesa nei confronti della SI.ra e Controparte_1 Parte_1 dei di lei parenti con riferimento alla casa coniugale, dichiarando pertanto di non avere nulla a pretendere per 3 eventuali lavori e migliorie realizzate nel predetto immobile a cura dei coniugi.
Art. 7 – Affidamento congiunto dei figli e diritto di visita del padre.
I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 Per_2 privilegiata presso la madre.
Il padre terrà con sé i minori ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nonché a weekend alternati ogni domenica dalle ore 10.00 alle ore
20.00.
All'esito dei percorsi iniziati da il padre potrà tenere con sé entrambi i figli dalle ore 16.00 del venerdì Per_1 alle ore 19.00 della domenica.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il periodo dal
24 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; i minori trascorreranno le vacanze pasquali (e cioè i giorni di Pasqua e il Lunedì in Albis) ad anni alterni una volta con un genitore e poi con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno i minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
i minori trascorreranno con il padre
i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Art. 8 – Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti si riportano a quanto statuito dal Giudice con
l'ordinanza del 20.01.2025, del cui contenuto i coniugi dichiarano di essere stati compiutamente edotti.
Si dà atto che tutte le clausole della presente scrittura sono state oggetto di puntuale e specifica trattativa individuale tra le Parti, le quali addivengono alla sottoscrizione dopo aver concretamente ed analiticamente discusso ognuna delle singole pattuizioni”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza, poiché gli stessi risultano conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché, con riferimento all'interesse dei figli minori e , al rispetto delle norme di cui agli artt. 29 e Persona_1 Per_2
30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del
1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c..
4 Va, in ultimo, precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della figlia minore, attesa la tenera età dello stesso e considerate le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
C. Le parti, con note scritte depositate in data 09.06.2025, hanno altresì domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pur essendo possibile il ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., va dato atto che la domanda di cessazione degli effetti civili avrebbe dovuto essere, sin dall'inizio, introdotta contestualmente, potendo essere proposte domande nuove ai sensi dell'art. 473bis.19 c.p.c. limitatamente alle statuizioni sui figli minori.
Tenuto conto dell'irritualità della domanda di cessazione degli effetti civili come proposta in questa sede, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
D. Considerata la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e l'intervenuto accordo in merito alle statuizioni accessorie, vanno integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la separazione personale tra e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Mariglianella il 21.07.2012, atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Mariglianella (Atto n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio
1, Anno 2012);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti da intendersi richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
e) dichiara inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mariglianella (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
5 g) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di conSIlio del 15.07.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3320/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to APREA C.F._1
ALBERTO MARIA;
RICORRENTE
E
nato il 12/05/1985 in NAPOLI (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to C.F._2
GUARRACINO GAETANINA;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c con scadenza al
09.06.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20.06.2024, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge con addebito a Controparte_1 quest'ultimo, nonché di adottare le statuizioni accessorie in merito all'affidamento, al diritto di visita e al mantenimento dei figli (nato il [...]) e (23.07.2018). Persona_1 Per_2
Chiedeva altresì di disporre un contributo a carico del anche per il proprio CP_1 mantenimento.
2. Ritualmente citato, il resistente si costituiva in giudizio e, pur contestando le allegazioni poste alla base della richiesta di addebito di cui chiedeva il rigetto, non si opponeva alla separazione, chiedendo l'affido condiviso dei minori, di regolamentare il diritto di visita ed il contributo al mantenimento e di rigettare la richiesta al mantenimento avanzata dalla Parte_1
3. All'esito dell'udienza del 20.01.2025, il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava all'udienza del 28.05.2025 per l'escussione della prova testimoniale ammessa. In detta sede, i procuratori costituiti chiedevano breve rinvio per depositare accordo sottoscritto dalle parti. Assegnato termine per note con scadenza al
09.06.2025, lette le note, il Giudice riservava la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al
PM in sede.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 21.07.2012 in Mariglianella (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
B. Le intese tra le parti riportano testualmente quanto segue:
“Art. 1 – Premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Mantenimento dei figli a carico del padre.
Il Sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli e la complessiva Controparte_1 Persona_1 Per_2 somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di Giugno 2025, a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie intestate alla SI.ra : Parte_1
IBAN: [...] – Intesa San Paolo – filiale di Marigliano.
Art. 3 – Assegno Unico e Universale INPS.
L'assegno Unico e Universale erogato dall'INPS sarà suddiviso in parti uguali tra le parti sino alla definitiva estinzione dei finanziamenti tuttora in essere (10/29 – 02/30).
Successivamente all'estinzione dei finanziamenti, il suddetto assegno verrà trattenuto interamente dalla SI.ra
. Parte_1
Art. 4 – Rinuncia al mantenimento della SI.r e spese straordinarie. Parte_1
La SI.ra rinunzia sin d'ora all'assegno di mantenimento, per cui il SI. non sarà Parte_1 Controparte_1 tenuto a corrispondere alcunché in favore della stessa.
Le spese straordinarie per i figli minori saranno poste a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.
Art. 5 – Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in Mariglianella (NA) alla Via Roma n. 125 è assegnata alla SI.ra Parte_1
.
[...]
Art. 6 – Rinunce del SI . Controparte_1
Il SI. rinunzia sin d'ora a qualsiasi pretesa nei confronti della SI.ra e Controparte_1 Parte_1 dei di lei parenti con riferimento alla casa coniugale, dichiarando pertanto di non avere nulla a pretendere per 3 eventuali lavori e migliorie realizzate nel predetto immobile a cura dei coniugi.
Art. 7 – Affidamento congiunto dei figli e diritto di visita del padre.
I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 Per_2 privilegiata presso la madre.
Il padre terrà con sé i minori ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nonché a weekend alternati ogni domenica dalle ore 10.00 alle ore
20.00.
All'esito dei percorsi iniziati da il padre potrà tenere con sé entrambi i figli dalle ore 16.00 del venerdì Per_1 alle ore 19.00 della domenica.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il periodo dal
24 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; i minori trascorreranno le vacanze pasquali (e cioè i giorni di Pasqua e il Lunedì in Albis) ad anni alterni una volta con un genitore e poi con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno i minori consumeranno un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
i minori trascorreranno con il padre
i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Art. 8 – Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti si riportano a quanto statuito dal Giudice con
l'ordinanza del 20.01.2025, del cui contenuto i coniugi dichiarano di essere stati compiutamente edotti.
Si dà atto che tutte le clausole della presente scrittura sono state oggetto di puntuale e specifica trattativa individuale tra le Parti, le quali addivengono alla sottoscrizione dopo aver concretamente ed analiticamente discusso ognuna delle singole pattuizioni”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza, poiché gli stessi risultano conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché, con riferimento all'interesse dei figli minori e , al rispetto delle norme di cui agli artt. 29 e Persona_1 Per_2
30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del
1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c..
4 Va, in ultimo, precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della figlia minore, attesa la tenera età dello stesso e considerate le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
C. Le parti, con note scritte depositate in data 09.06.2025, hanno altresì domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pur essendo possibile il ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., va dato atto che la domanda di cessazione degli effetti civili avrebbe dovuto essere, sin dall'inizio, introdotta contestualmente, potendo essere proposte domande nuove ai sensi dell'art. 473bis.19 c.p.c. limitatamente alle statuizioni sui figli minori.
Tenuto conto dell'irritualità della domanda di cessazione degli effetti civili come proposta in questa sede, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
D. Considerata la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e l'intervenuto accordo in merito alle statuizioni accessorie, vanno integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la separazione personale tra e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Mariglianella il 21.07.2012, atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Mariglianella (Atto n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio
1, Anno 2012);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti da intendersi richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
e) dichiara inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mariglianella (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
5 g) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di conSIlio del 15.07.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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