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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
E nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Maria Fiorella Ugolini e domiciliati presso il suo studio in VA EL AR (TN), CAP 38066, Via
Maffei n.7, giusta ELega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale EL matrimonio contratto dagli stessi il 18.09.2010 in RE (TN) preso atto che all'udienza EL 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale EL matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa ELla separazione consensuale EL matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo EL reciproco rispetto.
2) I figli e sono affidati congiuntamente Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
3) La responsabilità genitoriale sui figli minori e resta Per_1 Persona_2
regolamentata a norma ELl'art. 337 ter, co. 3, c.c., nel senso che i genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse che riguardano l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta ELla residenza abituale dei figli minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione e ELle aspirazioni naturali dei figli mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata dai genitori anche separatamente.
4) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, per garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna.
5) L'abitazione familiare sita in RE (TN), via ELl'Artigianato 19, di proprietà ELla resterà Parte_3
nella esclusiva disponibilità EL GN . Parte_2
6) La GNa si trasferirà con i figli e in Pt_1 Per_1 Persona_2
un'altra abitazione entro 2 mesi dalla pronuncia ELl'omologa ELla
pag. 2 di 6 separazione, asportando tutti i propri beni personali e, d'intesa con il padre, quelli dei minori.
7) I coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti.
8) Il GN verserà alla GNa a titolo di contributo Parte_2 Pt_1
nel mantenimento ordinario dei figli entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 700,00 rivalutabili annualmente e ciò fino al raggiungimento ELl'autosufficienza economica dei figli.
9) Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute al 50% tra i genitori e ciò fino al raggiungimento ELl'autosufficienza economica degli stessi.
Le detrazioni per i figli a carico saranno fruite nella misura EL 50% da ciascun genitore e le spese straordinarie saranno portate in detrazione in misura corrispondente alla concreta partecipazione di ciascun genitore.
L'assegno unico e le altre previdenze pubbliche, nessuna esclusa, saranno percepite e trattenute esclusivamente dalla GNa . Parte_1
Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori se superano l'importo di euro 150,00, salva l'urgenza di provvedere. Il genitore che abbia affrontato la spesa straordinaria potrà chiedere il rimborso di quanto gli spetta previa presentazione di giustificativo di pagamento e l'altro dovrà rimborsarlo entro 8 giorni.
Trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione ELla necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da messaggio telefonico oppure e- mail), in caso di mancato riscontro, si dà come intervenuto il consenso tacito alla stessa ed il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo il ricorso e l'omologa titolo di riconoscimento di debito per le spese pag. 3 di 6 straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate.
Ai fini ELl'individuazione ELla ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie e tra quelle che richiedono il preventivo accordo, i ricorrenti si impegnano a fare riferimento al Protocollo C.N.F., che sottoscritto dagli stessi, è stato allegato al ricorso.
10) Considerato che il minore : Persona_3
- frequenta la scuola ELl'obbligo a Dro (TN) dal lunedì al venerdì dalle
7.40 alle 13.00;
- fruisce EL proseguimento ELl'orario scolastico fino alle 15.30 nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì;
- il martedì ed il giovedì all'uscita di scuola di reca al Centro Cà de
Nemoler per il pranzo e compiti fino alla 16.30 o 18.00, in base alle attività proposte;
- il mercoledì ed il venerdì frequenta un corso di karate con orario 18.30-
19.30.
Considerato altresì che la minore Persona_2
- frequenta la scuola ELl'obbligo a Dro (TN) dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 16.00;
- il martedì ed il venerdì frequenta un corso di danza classica con orario
17.00-18.00;
i ricorrenti hanno concordemente fissato come segue il diritto di visita EL padre.
Il padre terrà con sé i figli due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica alle 15.00. Il padre terrà
pag. 4 di 6 inoltre con sé i figli ogni giovedì, dall'uscita di scuola, avendo cura di riaccompagnarli a scuola il venerdì mattina;
Il padre terrà con sé i figli durante le vacanze estive per 3 settimane, non consecutive, da comunicare alla madre entro il 31.01 di ogni anno (allo scopo di consentire di prenotare in tempo utile i Grest e/o campi estivi per i minori).
Il compleanno dei figli sarà festeggiato insieme ad entrambi i genitori.
Le vacanze di Pasqua e Natale saranno divise fra i genitori, con i giorni di
Pasqua e Natale alternati di anno in anno.
Le spese per le vacanze con i figli saranno sostenute per intero dal genitore accompagnatario, esclusa sin d'ora ogni forma di compartecipazione ELl'altro genitore.
I genitori si impegnano a riconoscersi comunque una reciproca elasticità nell'individuare all'occorrenza giorni e/o orari diversi di visita in dipendenza degli impegni lavorativi ed extralavorativi di entrambi, degli impegni, scolastici e non, dei minori, di eventuali ricorrenze o feste familiari.
11) Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o alle carte d'identità valide per l'espatrio per entrambi i minori consentendo altresì che ciascuno genitore possa inserire i figli nel proprio passaporto.
12) I coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione economico- patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune predetto di provvedere all'annotazione ELla presente sentenza.
pag. 5 di 6 Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 3.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
E nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Maria Fiorella Ugolini e domiciliati presso il suo studio in VA EL AR (TN), CAP 38066, Via
Maffei n.7, giusta ELega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale EL matrimonio contratto dagli stessi il 18.09.2010 in RE (TN) preso atto che all'udienza EL 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale EL matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa ELla separazione consensuale EL matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo EL reciproco rispetto.
2) I figli e sono affidati congiuntamente Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
3) La responsabilità genitoriale sui figli minori e resta Per_1 Persona_2
regolamentata a norma ELl'art. 337 ter, co. 3, c.c., nel senso che i genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse che riguardano l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta ELla residenza abituale dei figli minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione e ELle aspirazioni naturali dei figli mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata dai genitori anche separatamente.
4) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, per garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna.
5) L'abitazione familiare sita in RE (TN), via ELl'Artigianato 19, di proprietà ELla resterà Parte_3
nella esclusiva disponibilità EL GN . Parte_2
6) La GNa si trasferirà con i figli e in Pt_1 Per_1 Persona_2
un'altra abitazione entro 2 mesi dalla pronuncia ELl'omologa ELla
pag. 2 di 6 separazione, asportando tutti i propri beni personali e, d'intesa con il padre, quelli dei minori.
7) I coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti.
8) Il GN verserà alla GNa a titolo di contributo Parte_2 Pt_1
nel mantenimento ordinario dei figli entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 700,00 rivalutabili annualmente e ciò fino al raggiungimento ELl'autosufficienza economica dei figli.
9) Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute al 50% tra i genitori e ciò fino al raggiungimento ELl'autosufficienza economica degli stessi.
Le detrazioni per i figli a carico saranno fruite nella misura EL 50% da ciascun genitore e le spese straordinarie saranno portate in detrazione in misura corrispondente alla concreta partecipazione di ciascun genitore.
L'assegno unico e le altre previdenze pubbliche, nessuna esclusa, saranno percepite e trattenute esclusivamente dalla GNa . Parte_1
Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori se superano l'importo di euro 150,00, salva l'urgenza di provvedere. Il genitore che abbia affrontato la spesa straordinaria potrà chiedere il rimborso di quanto gli spetta previa presentazione di giustificativo di pagamento e l'altro dovrà rimborsarlo entro 8 giorni.
Trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione ELla necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da messaggio telefonico oppure e- mail), in caso di mancato riscontro, si dà come intervenuto il consenso tacito alla stessa ed il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo il ricorso e l'omologa titolo di riconoscimento di debito per le spese pag. 3 di 6 straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate.
Ai fini ELl'individuazione ELla ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie e tra quelle che richiedono il preventivo accordo, i ricorrenti si impegnano a fare riferimento al Protocollo C.N.F., che sottoscritto dagli stessi, è stato allegato al ricorso.
10) Considerato che il minore : Persona_3
- frequenta la scuola ELl'obbligo a Dro (TN) dal lunedì al venerdì dalle
7.40 alle 13.00;
- fruisce EL proseguimento ELl'orario scolastico fino alle 15.30 nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì;
- il martedì ed il giovedì all'uscita di scuola di reca al Centro Cà de
Nemoler per il pranzo e compiti fino alla 16.30 o 18.00, in base alle attività proposte;
- il mercoledì ed il venerdì frequenta un corso di karate con orario 18.30-
19.30.
Considerato altresì che la minore Persona_2
- frequenta la scuola ELl'obbligo a Dro (TN) dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 16.00;
- il martedì ed il venerdì frequenta un corso di danza classica con orario
17.00-18.00;
i ricorrenti hanno concordemente fissato come segue il diritto di visita EL padre.
Il padre terrà con sé i figli due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica alle 15.00. Il padre terrà
pag. 4 di 6 inoltre con sé i figli ogni giovedì, dall'uscita di scuola, avendo cura di riaccompagnarli a scuola il venerdì mattina;
Il padre terrà con sé i figli durante le vacanze estive per 3 settimane, non consecutive, da comunicare alla madre entro il 31.01 di ogni anno (allo scopo di consentire di prenotare in tempo utile i Grest e/o campi estivi per i minori).
Il compleanno dei figli sarà festeggiato insieme ad entrambi i genitori.
Le vacanze di Pasqua e Natale saranno divise fra i genitori, con i giorni di
Pasqua e Natale alternati di anno in anno.
Le spese per le vacanze con i figli saranno sostenute per intero dal genitore accompagnatario, esclusa sin d'ora ogni forma di compartecipazione ELl'altro genitore.
I genitori si impegnano a riconoscersi comunque una reciproca elasticità nell'individuare all'occorrenza giorni e/o orari diversi di visita in dipendenza degli impegni lavorativi ed extralavorativi di entrambi, degli impegni, scolastici e non, dei minori, di eventuali ricorrenze o feste familiari.
11) Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o alle carte d'identità valide per l'espatrio per entrambi i minori consentendo altresì che ciascuno genitore possa inserire i figli nel proprio passaporto.
12) I coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione economico- patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune predetto di provvedere all'annotazione ELla presente sentenza.
pag. 5 di 6 Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 3.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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