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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
7.2.2025, assunto in decisione in data 31.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Largo Esterle
n. 4;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
• i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• la casa coniugale sita in Bernareggio, di proprietà della signora rimarrà nella disponibilità Parte_2 esclusiva della stessa che sarà libera di abitarvi, coabitarvi o alienarla.
• La signora dando atto che l'immobile è stato acquistato parzialmente con denaro proveniente Parte_2 dal signor e/o dalla di lui famiglia, in parziale deroga a quanto previsto in sede di separazione, non Pt_1 avendo adempiuto alle obbligazioni ivi contenute, si impegna a corrispondere allo stesso la complessiva somma di euro 90.000,00 con le seguenti modalità: € 20.000,00 verranno corrisposti entro il 31 agosto 2025 con modalità da concordare direttamente fra le parti;
la restante somma di €70.000,00 verrà corrisposta a partire dal 30 settembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2032 in 100 rate mensili di pari importo (€ 700,00 ciascuna).
• i coniugi danno atto di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere null'altro da chiedere o pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o titolo, anche se non espressamente dedotto nel presente atto.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
4.8.2012 a Falconara Marittima;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 21.11.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (6.11.2023), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 7.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
n Falconara Marittima in data 4.8.2012 (Atto n. 15, Parte II, Serie C del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Falconara Marittima), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 3 di 4 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Falconara Marittima, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
7.2.2025, assunto in decisione in data 31.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Largo Esterle
n. 4;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
• i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• la casa coniugale sita in Bernareggio, di proprietà della signora rimarrà nella disponibilità Parte_2 esclusiva della stessa che sarà libera di abitarvi, coabitarvi o alienarla.
• La signora dando atto che l'immobile è stato acquistato parzialmente con denaro proveniente Parte_2 dal signor e/o dalla di lui famiglia, in parziale deroga a quanto previsto in sede di separazione, non Pt_1 avendo adempiuto alle obbligazioni ivi contenute, si impegna a corrispondere allo stesso la complessiva somma di euro 90.000,00 con le seguenti modalità: € 20.000,00 verranno corrisposti entro il 31 agosto 2025 con modalità da concordare direttamente fra le parti;
la restante somma di €70.000,00 verrà corrisposta a partire dal 30 settembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2032 in 100 rate mensili di pari importo (€ 700,00 ciascuna).
• i coniugi danno atto di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere null'altro da chiedere o pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o titolo, anche se non espressamente dedotto nel presente atto.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
4.8.2012 a Falconara Marittima;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 21.11.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (6.11.2023), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 7.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
n Falconara Marittima in data 4.8.2012 (Atto n. 15, Parte II, Serie C del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Falconara Marittima), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 3 di 4 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Falconara Marittima, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4