TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2521
TAR
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
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TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del soccorso istruttorio e della buona fede

    La condotta procedimentale dell'Amministrazione non è conforme ai doveri di collaborazione e buona fede, principi fondamentali del soccorso istruttorio. Il rigetto senza esame comparativo delle integrazioni e delle richieste di proroga è illegittimo.

  • Accolto
    Illegittimità per violazione dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e eccesso di potere

    Il rigetto basato su carenze formali, come l'assenza dell'AD, non è conforme ai principi di verifica in concreto dei livelli di competenza professionale. L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la sostanza del percorso formativo e considerare misure compensative.

  • Accolto
    Richiesta illegittima di Apostille

    La Direttiva non richiede esplicitamente l'Apostille, né la normativa nazionale la prevede come requisito ostativo. La verifica di autenticità deve avvenire in modo proporzionale e non aggravare la posizione del richiedente.

  • Accolto
    Disparità di trattamento

    Sebbene non esplicitamente trattato nel merito della decisione, il principio di disparità di trattamento è richiamato nelle argomentazioni della ricorrente e implicitamente accolto dalla decisione favorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2521
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2521
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo