Articolo 20 della Legge 19 dicembre 1973, n. 837
Articolo 19Articolo 21
Versione
13 gennaio 1974
Art. 20.
Le disposizioni agevolative di cui all' articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalita' delle disposizioni medesime e riguardanti i soggetti di cui all'articolo precedente.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974
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