Versione
13 gennaio 1974
13 gennaio 1974
Art. 20.
Le disposizioni agevolative di cui all' articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalita' delle disposizioni medesime e riguardanti i soggetti di cui all'articolo precedente.
Le disposizioni agevolative di cui all' articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalita' delle disposizioni medesime e riguardanti i soggetti di cui all'articolo precedente.
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- 1. Risoluzione del 03/12/1975 n. 502990 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 3 dicembre 1975 · 0.39050996
Con la nota in riferimento, qui inviata per conoscenza, codesta Avvocatura in sede di consultazione ha fornito alla Cassa per il Mezzogiorno il proprio avviso in merito alla portata applicativa delle agevolazioni fiscali stabilite dall\'art.9 della L. 27.12.1973, n.868, pronunciandosi in senso difforme da quanto sostenuto dallo scrivente con la risoluzione 10 aprile 1975, n.500777/75. In tale risoluzione si affermava che la statuizione recata dal citato art.9, ove estende alle opere realizzate in attuazione della medesima legge "le esenzioni fiscali previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla Cassa dai Comuni o consorzi in via di rivalsa", non fa che un …
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