Art. 20.
Le disposizioni agevolative di cui all' articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalita' delle disposizioni medesime e riguardanti i soggetti di cui all'articolo precedente.
Le disposizioni agevolative di cui all' articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalita' delle disposizioni medesime e riguardanti i soggetti di cui all'articolo precedente.