Sentenza 11 maggio 2023
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza collegiale 24/02/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01595/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03832/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3832 del 2024, proposto da IA PO e dalla Società Bar PO di NT EL e PO OR Snc, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetta Lubrano, Mario Lepidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benedetta Lubrano in Roma, via Flaminia 79
contro
Comune di Anguillara Sabazia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Fiore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Buonarroti, 40
nei confronti
Regione Lazio, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 20019/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anguillara Sabazia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Benedetta Lubrano e Loredana Fiore.;
Considerato che:
1 - Le odierne appellanti impugnano la sentenza n. 20019/2023, adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione Seconda Quater, che ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Comune di Anguillara Sabazia, Area III - Tecnica, Servizio Urbanistica, ordinanza dirigenziale Numero Registro Generale 177 del 12 dicembre 2019, notificata in data 7 gennaio 2020 con il quale veniva comunicata la diffida per la demolizione di opere abusivamente realizzate in area vincolata, su proprietà di ente pubblico territoriale, in assenza di permesso di costruire e relativi atti di assenso, mediante intervento di nuova costruzione di un chiosco adibito a bar sito in Viale Reginaldo Belloni snc, a carico del sig.ra PO IA, nonché di ogni atto presupposto e consequenziale;
2 – Le appellanti propongono altresì domanda istruttoria al fine di accertare la natura demaniale o meno dell’area;
3 - Secondo il Comune intimato, costituitosi in giudizio, l’appello è infondato in quanto dagli atti non si rinverrebbe né alcun titolo edilizio legittimante il chiosco bar in contestazione, né alcun titolo di autorizzazione alla sua collocazione in via Reginaldo Belloni, né il necessario nulla osta per l’esecuzione di opere su suolo pubblico, non essendo sufficienti né il provvedimento di concessione per l’occupazione del predetto suolo né le autorizzazioni riferite ad opere precarie realizzate in altra sede, concernenti un diverso chiosco prefabbricato collocato su Piazza del Molo. Viene quindi ritenuta non rilevante la domanda istruttoria proposta dalle appellanti;
4 – Controbattono le appellanti che l’attuale ubicazione del chiosco bar sarebbe stata autorizzata dalla Commissione Edilizia il 12 luglio 1985 su richiesta della società F.LI PO snc: l’istante (dante cause delle attuali appellanti) avrebbe ottenuto lo spostamento nell’attuale ubicazione di Viale Reginaldo Belloni, così come delineata dal Piano Particolareggiato, mantenendo le dimensioni del preesistente chiosco, ovvero per una superficie di ml 5.20 x 6.20. Quindi il richiamo ad un’autorizzazione specifica del 1969 per un chiosco bar di identiche dimensioni, seppur in diversa collocazione sarebbe stata preesistente in atti. Infine, la definitiva stabilità del chiosco bar nell’attuale sistemazione sarebbe stata sancita, nel 2008, dall’approvazione della Relazione della variante tecnica relativa ai lavori di sistemazione di Piazza del Molo e del finitimo Viale Reginaldo Belloni. Ne discenderebbe un legittimo affidamento suscitato dal comportamento concludente dell’Ente, che nel corso di cinquanta anni avrebbe adottato una serie di provvedimenti finalizzati a rendere stabile, legittima ed a carattere permanente la struttura realizzata e l’attività di somministrazione in essa svolta;
5 – Considera il Collegio che, indipendentemente dalle autorizzazioni al commercio rilasciate e dalla evidente carenza di coordinamento fra le attività svolte dai diversi uffici comunali, ai fini dell’accertamento della legittima sussistenza del manufatto e del conseguente richiesto annullamento del provvedimento di demolizione, occorre verificare la presenza di un titolo legittimante la realizzazione e il mantenimento in loco del manufatto in relazione alla natura, privata ovvero pubblica ovvero demaniale, dell’area su cui sorge il manufatto medesimo, nonché in relazione alla presenza o meno di un vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 35 del dPR n. 380/2001;
6 – Ai fini del decidere, occorre pertanto acquisire dal Comune una puntuale relazione circa i due profili summenzionati, rinviando l’esame di merito ad un’udienza successiva al predetto adempimento istruttorio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), riservata ogni decisione nel merito e sulle spese:
-assegna al Comune intimato il termine di quarantacinque giorni, a decorrere dalla comunicazione in via ammnistrativa della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, per il deposito della relazione meglio indicata in premessa;
-rinvia l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 27 maggio 2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano NocceLI, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO