TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 7450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7450 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU VI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 25/06/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 29181 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. R. De LU in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
CP 1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. S. Di Salvatore in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Roma, 25/06/25 IL GIUDICE
LU VI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU VI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 25/06/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 29181 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. R. De LU in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
CP 1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. S. Di Salvatore in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Roma, 25/06/25 IL GIUDICE
LU VI