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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2024, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 25/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4757/2020 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1
Birardi e Monica Portaccio, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Prospero Cerruti e dall'avv. Teresa Locuoco RESISTENTE nonchè
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giannini, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.5.2020 la ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa, in qualità di addetta alle pulizie e con ulteriori mansioni, interrottamente dal 15.02.2019 al 22.05.2019 alle dipendenze della
[...]
dapprima e fino al 23.3.2019 senza alcun contratto e Controparte_3 regolare copertura assicurativa, successivamente con contratti a tempo determinato ex. art. 31 II co. D.Lgs. 81/2015, dal 24.03.2019 al
27.03.2019 e 01.04.2019 al 22.5.2019, sottoscritti con una società di somministrazione lavoro interinale la in favore della CP_1 utilizzatrice . Controparte_3
Deduceva che per tutta la durata del rapporto di lavoro e fino alle dimissioni per giusta causa, rassegnate il 22.5.2019, veniva erroneamente inquadrata nel 5°- livello C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi Federalberghi
Confcommercio e pertanto chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, protrattosi ininterrottamente dal
15.02.2019 al 22.05.2019 e il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dall'inizio nel 4° livello del C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi
Federalberghi Confcommercio del 30.11.2016, con condanna della
[...]
al pagamento della somma di € 4.302,08 in caso di Controparte_3 inquadramento nel 4° livello, ovvero in via subordinata al pagamento della somma di € 4.034,61 in caso di inquadramento nel livello 5° per il lavoro irregolare svolto dal 15.02.2019 al 23.03.2019, nonché condannare
, in solido con la Controparte_4 Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €
6.449,02 ove inquadrata nel livello 5, ovvero in via subordinata al pagamento della complessiva somma di di € 11.989,18 in caso di inquadramento nel livello 4, ovvero, in via subordinata, al pagamento della complessiva somma di € 11.098,17 in caso di conferma nel livello 5 del
C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi Federalberghi Confcommercio, oltre al versamento della maggiore contribuzione previdenziale, maturati dal
15.02.2019 al 22.05.2019.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1 che affermava la infondatezza della pretesa e svolgeva nei confronti della domanda riconvenzionale trasversale, al fine di essere Controparte_3 manlevata in caso di condanna in favore della ricorrente a seguito dello svolgimento di mansioni diverse da quelle di cui ai contratti e di ore di lavoro non comunicati alla società di somministrazione, nonché ridurre in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., le somme richieste da parte ricorrente, compensandole con quelle superiori corrisposte dalla CP_1 Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare Controparte_3 la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum, per poi concludere per il rigetto della domanda.
Tanto premesso il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente per indeterminatezza del petitum. Controparte_3
La lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuare agevolmente le circostanze di fatto e le ragioni di diritto costitutive della pretesa azionata.
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo degli atti ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva. La valutazione di tali elementi implica un'interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione. (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
08/07/2020, n.14379; Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, n.3816;
Cassazione civile sez. lav., 17/07/2018, n.19009; Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7199). Solo in tal modo, infatti, può paventarsi l'erosione del diritto di difesa del convenuto, lasciato nell'impossibilità di potere formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Ciò detto, il ricorso si palesa contenutisticamente idoneo a dare contezza di petitum e causa petendi sulla base di una ricostruzione in fatto della vicenda che consente un agevole apprezzamento delle coordinate di riferimento della pretesa azionata e, quindi, ex adverso, una difesa delle proprie ragioni che parte resistente non ha mancato di articolare in maniera diffusa. Infatti, la ricorrente ha indicato in ricorso l'inizio e la fine del rapporto di lavoro, gli orari osservati, l'inquadramento rivendicato, gli emolumenti dei quali ritiene di essere creditrice e ha specificato il CCNL preso a riferimento per i calcoli, e, pertanto, deve disattendersi l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente società per asserita violazione del diritto di difesa.
Quanto al merito si osserva.
La presente questione attiene ad una fattispecie di contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi D.Lgs. n. 81/2015 ad oggetto lavoro stagionale nel settore di ricezione turistica, con cui un'agenzia di somministrazione ( ) ha messo a disposizione CP_1 dell'utilizzatore (struttura ricettiva bed and breakfast di proprietà della resistente , lavoratori suoi dipendenti (parte ricorrente) Controparte_3 che hanno prestato la propria attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, diverso dall'effettivo datore di lavoro che è, invece, il somministratore (art. 30, D.Lgs. n. 81/2015). I rapporti tra i tre soggetti coinvolti sono regolati da due distinti contratti, un contratto commerciale tra il somministratore e l'utilizzatore e un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore, con un regime di solidarietà ex art. 35, co. 2 D.Lgs. n. 81/15, secondo cui, utilizzatore e agenzia di somministrazione, sono responsabili in solido verso il lavoratore per quanto di sua spettanza sia a livello retributivo che contributivo.
Fatte queste premesse di ordine generale in relazione all'inquadramento normativo, l'analisi e la valutazione complessiva dei documenti versati in atti, gli esiti e le risultanze istruttorie, nonché il comportamento processuale della stessa ricorrente hanno dimostrato l'infondatezza della prospettazione attorea che comporta il rigetto del ricorso.
Occorre sin da subito evidenziare quanto emerso dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente in sede in interrogatorio formale all'udienza del
13.4.2022, laddove sulla circostanza relativa alla durata del rapporto di lavoro sul capitolo di prova sub 15 della (Parte ricorrente è stata assunta con CP_1
i contratti a termine per somministrazione di lavoro a tempo determinato:- per il periodo dal 24.3.2019 al
27.3.2019 (doc. 4);- per il periodo dal 2.4.2019 al 31.10.2019 (doc. 5) (terminato il 22 maggio 2019, in anticipo rispetto alla scadenza, a seguito di dimissioni di parte ricorrente.) riferisce “non ricordo i periodi”, così come risponde di non ricordare precisamente i periodi quando le viene richiesto di rispondere alla circostanza sub a della (se vero che la CP_3 ricorrente ha lavorato alle dipendenze della presso la struttura denominata Palazzo Bregante Controparte_3 solo nei periodi dal 24.03.2019 al 27.03.2019 e dal 01.04.2019 al 22.05.2019). Orbene trattasi di dichiarazioni relative ad aspetti principali delle pretese avanzate, cui non si può prescindere dal tenere in considerazione, ai fini della valenza e coordinamento con altri elementi emersi nel corso del giudizio.
Anche l'istruttoria svolta restituisce un quadro probatorio quanto mai incerto e dalle risultanze non uniformi, non consentendo di ritenere provato il breve periodo di tempo aggiuntivo (15.2.2019-23.3.2019) a quello contrattualizzato (24.3.2019 al 22.5.2019), durante il quale si rivendica un rapporto di lavoro avente i connotati tipici della subordinazione e con diverso inquadramento per il periodo contrattualizzato.
Quanto poi all'orario di lavoro, deve evidenziarsi che a fronte della documentazione prodotta dalle resistenti, quali i fogli presenza ritualmente sottoscritti dalla ricorrente, non è stato dimostrato che la IG.ra Parte_1 abbia svolto attività lavorativa in orari ulteriori rispetto alle risultanze di tali prospetti. Né il disconoscimento eccepito da parte ricorrente, stante la genericità dell'obiezione, impedisce del resto di ritenere sussistente, in assenza di altri specifici elementi che non emergono in atti e tanto più alla luce delle risultanze istruttorie, l'asserita difformità di quanto risulta nei suddetti fogli presenze rispetto all'orario di lavoro che si assume essere stato svolto.
In ordine al valore probatorio della documentazione offerta in copia fotostatica in assenza di un disconoscimento effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che non che non possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria contestazioni generiche od omnicomprensive (cfr.
Cass. n. 28096 del 30/12/2009 e Cass. n. 14416 del 07/06/2013).
Dall'espletata istruttoria, inoltre, non sono peraltro emersi neanche elementi di prova che possano ritenere fondate le pretese di parte ricorrente. Infatti, la teste di parte ricorrente IG.ra NE
(collega e soggetto non del tutto indifferente alla causa, atteso
[...] che anche lei ha in corso stesso procedimento giudiziario nei confronti delle attuali resistente), nel confermare la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, riferisce “ho lavorato a Palazzo Bregante, struttura adibita
a bed and breakfast (extralberghiera) a Monopoli con la ricorrente da fine marzo 2019 a fine giugno 2019” per poi riferire “posso confermare che la ricorrente ha lavorato presso il Palazzo Bregante sito in Monopoli dal
15.2.2019 al 22.5.2019” “tanto posso dire perché al mio colloquio di lavoro lei era presente e poi perché abbiamo lavorato insieme, nel senso in coppia, fino alla cessazione del rapporto”. E per quanto attiene alle mansioni riferisce che la IG.ra “si è occupata di gestire la reception, curare Parte_1 il back office, curare la contabilità della struttura ricettiva, accogliere i clienti, pulire la reception, preparare le colazioni, approvvigionamento di alimenti e Parte_ di prodotti di cosmesi del e occuparsi di comunicare con gli ospiti stranieri in lingua inglese e francese;
tanto posso dire perché abbiamo lavorato insieme nella receptione, pulizie, preparazione colazioni e nell'accoglienza degli ospiti”. Sugli orari di lavoro, conferma pedissequamente il capitolo di prova riportato in ricorso “dalle 6,00 alle
13,00 e dalle 15,00 fino alle 16,00-17,00, l'ora in cui andavo via io”, aggiungendo “lei so rimaneva al lavoro anche oltre”
Orbene, seppure è da ritenere ammissibile in linea di principio, in una causa tra lavoratore e datore, la prova testimoniale di un collega, che è parte di una causa diversa contro lo stesso datore come lo è la testimone sig.ra , la valutazione della sua attendibilità viene NE affidata al giudice di merito e va effettuata tanto con riferimento alla credibilità del testimone (ai suoi rapporti con le parti e alle sue qualità personali nonché ai comportamenti passati) quanto con riferimento alle dichiarazioni rese in giudizio, verificandone la precisione, la completezza e le eventuali contraddizioni.
Infatti, qualora il testimone è portatore di pretese economiche, il controllo di attendibilità della testimonianza deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Ciò perché vi è un interesse di fatto che il testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti. E, come ben osservato dalla
Suprema Corte, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. (Cass. Civ. sez. lav., 9 luglio 2018, n.
17984) ma ciò non esclude che le dichiarazioni di un teste portatore di un interesse nei termini sopra precisati debbano essere vagliate in modo ancor più pregnante per quanto attiene alla attendibilità delle stesse..
La ricostruzione effettuata dalla suddetta teste (non indifferente nei termini sopra specificati) è in contraddizione con quella del teste di parte resistente IG. laddove riferisce una serie di circostanze Testimone_2 che non confermano la prospettazione dei fatti come rappresentata da parte ricorrente e confermata dall'unica testimone innanzi indicata. Intatti il teste riferisce “conosco i fatti di causa perché avevamo sottoscritto Tes_2 un contratto di consulenza turistica con la società che gestiva il CP_3
Palazzo Bregante” “posso affermare che il IG. si Controparte_5 occupava di tali mansioni (circostanza sub b della se vero che il di CP_3 febbraio 2019 la struttura Palazzo Bregante non aveva ospiti ed era in funzione solo il servizio di back-office, limitatamente al riscontro della corrispondenza mail e alla consultazione dei portali di gestione degli annunci turistici e tale incarico era affidato al signor )…..era l'unico dipendente ad Controparte_5 accedere alle password del computer del back office”…… “l'orario di lavoro era parametrato ai clienti presenti in struttura…….e tanto riferisce “in quanto consulente disponevo tali indicazioni alla struttura ”; poi CP_3 riferisce di aver visto la IG.ra “la mattina presto, verso le 7,30- Parte_1
8,00” e per quanto attiene al turno di riposo dichiara “era sicuro che c'era il turno di riposo settimanale ma non so quando cadeva, questo lo constavo di persona non notando la presenza”. Inoltre e per quanto attiene alle mansioni, il teste rispondendo alla circostanza sub g della (se CP_3 vero che la ricorrente, in costanza di rapporto con la resistente, si dedicava al back-office oltre che a verificare il funzionamento dei servizi colazioni e verifica pulizie, in particolare occupandosi durante, l'arco della giornata, di corrispondenza mail e richieste forniture di prodotti destinati alla struttura, in mattinata dei check-out, del controllo pulizie e del controllo colazioni, mentre nel pomeriggio dei check-in e del back-office?”) dichiara che “tale attività erano svolte da ” Controparte_5
Inoltre, dichiara che “da quel che mi risulta e constatato personalmente quando mi recavo in struttura, i chec-in e i check-out erano effettuati da
e ” Pt_3 Parte_4
Inoltre nel confermare la circostanza sub l (“Se vero che la contabilità del Parte_5
è sempre stata gestita dal dr. mentre l'amministrazione è sempre stata curata
[...] Persona_1 personalmente da anche nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2019, in quanto la ricorrente Testimone_3 non aveva alcuna esperienza e titoli professionali, neanche titoli di conoscenza di lingue straniere, per cui la traduzione dei testi avveniva grazie al traduttore simultaneo gestito dal motore di ricerca Google?”), precisa anche che “erano le mie indicazioni, inoltre mi inviavano i report firmati da
e leggevo la sua firma tramite le mail”…..”Le prestazioni Controparte_5 di cameriera erano svolte da e al turno di riposo, da Persona_2
, moglie di , amministratore della Persona_3 Testimone_3 CP_3 perché abitavano presso Palazzo Bregante”
La presenza fissa in struttura dei proprietari viene altresì confermata dall'altra testimone di parte ricorrente IG.ra (collega), Parte_6 laddove riferisce che “le direttive erano date principalmente da Tes_3
e residualmente da . viveva in
[...] Testimone_2 Testimone_3 struttura con la moglie, quindi vigilavano sulla corretta esecuzione dei lavori”. Precisa che “conosco i fatti di causa ma non ho mai visto lavorare la
IG.ra perché il giorno in cui ho cominciato a lavorare da Parte_1 metà maggio 2019, circa il 15-16 maggio, la IG.ra ha rassegnato le Parte_1 dimissioni e mi ha dato il passaggio delle mansioni.”
, quest'ultimo da cui certamente non può prescindersi ai fini della Pt_7 decisione, anche alla luce della ridotta dimensione della stessa struttura costituita da un palazzetto di 230 mq, suddiviso in 6 stanze con 12 posti letto, adibita a B&B a conduzione familiare (cfr. certificazione sanitaria
ASL e piantina catastale esibita da parte resistente), considerando altresì
l'apporto lavorativo prestato dal titolare e dalla moglie sempre presenti in struttura in quanto vi abitavano.
La ricostruzione
La ricostruzione in parte contraddittoria fornita dalla ricorrente e dai testi restituisce un quadro probatorio incerto. E in ordine alla valutazione della prova contraddittoria, come da consolidato orientamento della Corte di
Legittimità, secondo cui "qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione
e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta" (cfr., in termini, Cass. n. 6760/2003).
E nella fattispecie in esame, non si rinvengono elementi utili a superare tale incertezza probatoria sull'orario di lavoro nei giorni e nelle ore come indicate in ricorso e diversamente da quanto risulta contrattualizzato;
ciò anche in considerazione di quanto emergente dai fogli presenze ritualmente sottoscritti da parte ricorrente e coincidenti con le buste paga emesse.
Anche per quanto attiene alla pretesa del riconoscimento ad un diverso e maggiore livello di inquadramento della ricorrente ex CCNL Turismo, la domanda va respinta.
Deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art.
2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore. L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr.
Cass. n.1433/96, n.14621/99). E' proprio applicando tali stratificati principi giurisprudenziali al caso di specie, tenuto conto delle risultanze istruttorie, che emerge in tutta chiarezza che non sono emersi elementi tali da far ritenere le mansioni espletate dal ricorrente, riconducibili nell'ambito della mansione rivendicata.
In ricorso parte ricorrente lamenta di aver prestato la propria attività lavorativa con mansioni di “addetta alla reception e al back office, addetta alla contabilità e all'amministrazione, accoglienza dei clienti, addetta alla pulizia e alla preparazione della colazione, all'approvvigionamento dei prodotti alimentari e di cosmesi, a compiti di traduttrice in caso di prenotazione di clientela straniera” senza adeguatamente precisare il grado autonomia delle attività svolte anche nelle dedotte attività di approvvigionamento.
Orbene, risulta corretto l'inquadramento al livello 5 del CCNL Turismo che comprende i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione pratica di lavoro: centralinista, telescriventista, magazziniere, assistente ai bagnanti, addetto all'amministrazione personale, al controllo amministrativo, alle prenotazioni di hotel, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine, cassiere bar ristorante, conduttore con conoscenza lingue, autista, giardiniere, pulitore, lavatore a secco, lavandaio unico, capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica, caffettiere, dispensiere o cantiniere, facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti, guardia giurata, cameriera sala e piani, conducente automezzi leggeri, operaio qualificato, demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi, cuoco, cameriere, barista, operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico, addetto alle operazioni di trasporto del fango, addetto alle inalazioni, assistente di portineria, altre qualifiche di valore equivalente
L'istruttoria ha confermato che, nel periodo per cui è ricorso, la ricorrente ha svolto le mansioni rientranti nel livello formalmente assegnato.
Diversamente da quanto preteso con inquadramento nel IV Livello ove la declaratoria contrattuale prevede che appartengono al Quarto Livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite.
In ultimo e per quanto attiene al preteso riconoscimento il riconoscimento delle dovute maggiorazioni del 30%, a titolo di lavoro straordinario diurno così come previsto dal C.C.N.L. di riferimento, alcuna prova è stata fornita da parte ricorrente.
Incombe sul lavoratore fornire la prova positiva, la quale deve essere piena e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti. In particolare, ai fini del pagamento del lavoro straordinario, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore che deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro. Al tal riguardo, il lavoratore che domanda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario deve dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che la valutazione equitativa del giudice possa supplire l'assenza di siffatta prova. E nel caso di specie rilevato quanto è emerso dall'istruttoria compiuta, ove si vi è una netta contrapposizione fra le prospettazioni propugnate dai testi esaminati, risulta non assolto il rigoroso onere probatorio posto a carico della ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la documentazione in atti e l'istruttoria svolta ha fornito elementi tali per ritenere non fondate le pretese avanzate dalla ricorrente per essere non supportata da alcuna allegazione o prova, neppure di carattere presuntivo, idonea a dare contezza delle pretese avanzate. Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato la domanda deve essere respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla IG.ra nei confronti della e della Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_3
, così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle società resistenti liquidate in complessivi €3.800,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Bari,25/11/2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 25/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4757/2020 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1
Birardi e Monica Portaccio, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Prospero Cerruti e dall'avv. Teresa Locuoco RESISTENTE nonchè
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giannini, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.5.2020 la ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa, in qualità di addetta alle pulizie e con ulteriori mansioni, interrottamente dal 15.02.2019 al 22.05.2019 alle dipendenze della
[...]
dapprima e fino al 23.3.2019 senza alcun contratto e Controparte_3 regolare copertura assicurativa, successivamente con contratti a tempo determinato ex. art. 31 II co. D.Lgs. 81/2015, dal 24.03.2019 al
27.03.2019 e 01.04.2019 al 22.5.2019, sottoscritti con una società di somministrazione lavoro interinale la in favore della CP_1 utilizzatrice . Controparte_3
Deduceva che per tutta la durata del rapporto di lavoro e fino alle dimissioni per giusta causa, rassegnate il 22.5.2019, veniva erroneamente inquadrata nel 5°- livello C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi Federalberghi
Confcommercio e pertanto chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, protrattosi ininterrottamente dal
15.02.2019 al 22.05.2019 e il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dall'inizio nel 4° livello del C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi
Federalberghi Confcommercio del 30.11.2016, con condanna della
[...]
al pagamento della somma di € 4.302,08 in caso di Controparte_3 inquadramento nel 4° livello, ovvero in via subordinata al pagamento della somma di € 4.034,61 in caso di inquadramento nel livello 5° per il lavoro irregolare svolto dal 15.02.2019 al 23.03.2019, nonché condannare
, in solido con la Controparte_4 Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €
6.449,02 ove inquadrata nel livello 5, ovvero in via subordinata al pagamento della complessiva somma di di € 11.989,18 in caso di inquadramento nel livello 4, ovvero, in via subordinata, al pagamento della complessiva somma di € 11.098,17 in caso di conferma nel livello 5 del
C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi Federalberghi Confcommercio, oltre al versamento della maggiore contribuzione previdenziale, maturati dal
15.02.2019 al 22.05.2019.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1 che affermava la infondatezza della pretesa e svolgeva nei confronti della domanda riconvenzionale trasversale, al fine di essere Controparte_3 manlevata in caso di condanna in favore della ricorrente a seguito dello svolgimento di mansioni diverse da quelle di cui ai contratti e di ore di lavoro non comunicati alla società di somministrazione, nonché ridurre in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., le somme richieste da parte ricorrente, compensandole con quelle superiori corrisposte dalla CP_1 Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare Controparte_3 la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum, per poi concludere per il rigetto della domanda.
Tanto premesso il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente per indeterminatezza del petitum. Controparte_3
La lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuare agevolmente le circostanze di fatto e le ragioni di diritto costitutive della pretesa azionata.
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo degli atti ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva. La valutazione di tali elementi implica un'interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione. (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
08/07/2020, n.14379; Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, n.3816;
Cassazione civile sez. lav., 17/07/2018, n.19009; Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7199). Solo in tal modo, infatti, può paventarsi l'erosione del diritto di difesa del convenuto, lasciato nell'impossibilità di potere formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Ciò detto, il ricorso si palesa contenutisticamente idoneo a dare contezza di petitum e causa petendi sulla base di una ricostruzione in fatto della vicenda che consente un agevole apprezzamento delle coordinate di riferimento della pretesa azionata e, quindi, ex adverso, una difesa delle proprie ragioni che parte resistente non ha mancato di articolare in maniera diffusa. Infatti, la ricorrente ha indicato in ricorso l'inizio e la fine del rapporto di lavoro, gli orari osservati, l'inquadramento rivendicato, gli emolumenti dei quali ritiene di essere creditrice e ha specificato il CCNL preso a riferimento per i calcoli, e, pertanto, deve disattendersi l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente società per asserita violazione del diritto di difesa.
Quanto al merito si osserva.
La presente questione attiene ad una fattispecie di contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi D.Lgs. n. 81/2015 ad oggetto lavoro stagionale nel settore di ricezione turistica, con cui un'agenzia di somministrazione ( ) ha messo a disposizione CP_1 dell'utilizzatore (struttura ricettiva bed and breakfast di proprietà della resistente , lavoratori suoi dipendenti (parte ricorrente) Controparte_3 che hanno prestato la propria attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, diverso dall'effettivo datore di lavoro che è, invece, il somministratore (art. 30, D.Lgs. n. 81/2015). I rapporti tra i tre soggetti coinvolti sono regolati da due distinti contratti, un contratto commerciale tra il somministratore e l'utilizzatore e un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore, con un regime di solidarietà ex art. 35, co. 2 D.Lgs. n. 81/15, secondo cui, utilizzatore e agenzia di somministrazione, sono responsabili in solido verso il lavoratore per quanto di sua spettanza sia a livello retributivo che contributivo.
Fatte queste premesse di ordine generale in relazione all'inquadramento normativo, l'analisi e la valutazione complessiva dei documenti versati in atti, gli esiti e le risultanze istruttorie, nonché il comportamento processuale della stessa ricorrente hanno dimostrato l'infondatezza della prospettazione attorea che comporta il rigetto del ricorso.
Occorre sin da subito evidenziare quanto emerso dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente in sede in interrogatorio formale all'udienza del
13.4.2022, laddove sulla circostanza relativa alla durata del rapporto di lavoro sul capitolo di prova sub 15 della (Parte ricorrente è stata assunta con CP_1
i contratti a termine per somministrazione di lavoro a tempo determinato:- per il periodo dal 24.3.2019 al
27.3.2019 (doc. 4);- per il periodo dal 2.4.2019 al 31.10.2019 (doc. 5) (terminato il 22 maggio 2019, in anticipo rispetto alla scadenza, a seguito di dimissioni di parte ricorrente.) riferisce “non ricordo i periodi”, così come risponde di non ricordare precisamente i periodi quando le viene richiesto di rispondere alla circostanza sub a della (se vero che la CP_3 ricorrente ha lavorato alle dipendenze della presso la struttura denominata Palazzo Bregante Controparte_3 solo nei periodi dal 24.03.2019 al 27.03.2019 e dal 01.04.2019 al 22.05.2019). Orbene trattasi di dichiarazioni relative ad aspetti principali delle pretese avanzate, cui non si può prescindere dal tenere in considerazione, ai fini della valenza e coordinamento con altri elementi emersi nel corso del giudizio.
Anche l'istruttoria svolta restituisce un quadro probatorio quanto mai incerto e dalle risultanze non uniformi, non consentendo di ritenere provato il breve periodo di tempo aggiuntivo (15.2.2019-23.3.2019) a quello contrattualizzato (24.3.2019 al 22.5.2019), durante il quale si rivendica un rapporto di lavoro avente i connotati tipici della subordinazione e con diverso inquadramento per il periodo contrattualizzato.
Quanto poi all'orario di lavoro, deve evidenziarsi che a fronte della documentazione prodotta dalle resistenti, quali i fogli presenza ritualmente sottoscritti dalla ricorrente, non è stato dimostrato che la IG.ra Parte_1 abbia svolto attività lavorativa in orari ulteriori rispetto alle risultanze di tali prospetti. Né il disconoscimento eccepito da parte ricorrente, stante la genericità dell'obiezione, impedisce del resto di ritenere sussistente, in assenza di altri specifici elementi che non emergono in atti e tanto più alla luce delle risultanze istruttorie, l'asserita difformità di quanto risulta nei suddetti fogli presenze rispetto all'orario di lavoro che si assume essere stato svolto.
In ordine al valore probatorio della documentazione offerta in copia fotostatica in assenza di un disconoscimento effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che non che non possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria contestazioni generiche od omnicomprensive (cfr.
Cass. n. 28096 del 30/12/2009 e Cass. n. 14416 del 07/06/2013).
Dall'espletata istruttoria, inoltre, non sono peraltro emersi neanche elementi di prova che possano ritenere fondate le pretese di parte ricorrente. Infatti, la teste di parte ricorrente IG.ra NE
(collega e soggetto non del tutto indifferente alla causa, atteso
[...] che anche lei ha in corso stesso procedimento giudiziario nei confronti delle attuali resistente), nel confermare la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, riferisce “ho lavorato a Palazzo Bregante, struttura adibita
a bed and breakfast (extralberghiera) a Monopoli con la ricorrente da fine marzo 2019 a fine giugno 2019” per poi riferire “posso confermare che la ricorrente ha lavorato presso il Palazzo Bregante sito in Monopoli dal
15.2.2019 al 22.5.2019” “tanto posso dire perché al mio colloquio di lavoro lei era presente e poi perché abbiamo lavorato insieme, nel senso in coppia, fino alla cessazione del rapporto”. E per quanto attiene alle mansioni riferisce che la IG.ra “si è occupata di gestire la reception, curare Parte_1 il back office, curare la contabilità della struttura ricettiva, accogliere i clienti, pulire la reception, preparare le colazioni, approvvigionamento di alimenti e Parte_ di prodotti di cosmesi del e occuparsi di comunicare con gli ospiti stranieri in lingua inglese e francese;
tanto posso dire perché abbiamo lavorato insieme nella receptione, pulizie, preparazione colazioni e nell'accoglienza degli ospiti”. Sugli orari di lavoro, conferma pedissequamente il capitolo di prova riportato in ricorso “dalle 6,00 alle
13,00 e dalle 15,00 fino alle 16,00-17,00, l'ora in cui andavo via io”, aggiungendo “lei so rimaneva al lavoro anche oltre”
Orbene, seppure è da ritenere ammissibile in linea di principio, in una causa tra lavoratore e datore, la prova testimoniale di un collega, che è parte di una causa diversa contro lo stesso datore come lo è la testimone sig.ra , la valutazione della sua attendibilità viene NE affidata al giudice di merito e va effettuata tanto con riferimento alla credibilità del testimone (ai suoi rapporti con le parti e alle sue qualità personali nonché ai comportamenti passati) quanto con riferimento alle dichiarazioni rese in giudizio, verificandone la precisione, la completezza e le eventuali contraddizioni.
Infatti, qualora il testimone è portatore di pretese economiche, il controllo di attendibilità della testimonianza deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Ciò perché vi è un interesse di fatto che il testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti. E, come ben osservato dalla
Suprema Corte, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. (Cass. Civ. sez. lav., 9 luglio 2018, n.
17984) ma ciò non esclude che le dichiarazioni di un teste portatore di un interesse nei termini sopra precisati debbano essere vagliate in modo ancor più pregnante per quanto attiene alla attendibilità delle stesse..
La ricostruzione effettuata dalla suddetta teste (non indifferente nei termini sopra specificati) è in contraddizione con quella del teste di parte resistente IG. laddove riferisce una serie di circostanze Testimone_2 che non confermano la prospettazione dei fatti come rappresentata da parte ricorrente e confermata dall'unica testimone innanzi indicata. Intatti il teste riferisce “conosco i fatti di causa perché avevamo sottoscritto Tes_2 un contratto di consulenza turistica con la società che gestiva il CP_3
Palazzo Bregante” “posso affermare che il IG. si Controparte_5 occupava di tali mansioni (circostanza sub b della se vero che il di CP_3 febbraio 2019 la struttura Palazzo Bregante non aveva ospiti ed era in funzione solo il servizio di back-office, limitatamente al riscontro della corrispondenza mail e alla consultazione dei portali di gestione degli annunci turistici e tale incarico era affidato al signor )…..era l'unico dipendente ad Controparte_5 accedere alle password del computer del back office”…… “l'orario di lavoro era parametrato ai clienti presenti in struttura…….e tanto riferisce “in quanto consulente disponevo tali indicazioni alla struttura ”; poi CP_3 riferisce di aver visto la IG.ra “la mattina presto, verso le 7,30- Parte_1
8,00” e per quanto attiene al turno di riposo dichiara “era sicuro che c'era il turno di riposo settimanale ma non so quando cadeva, questo lo constavo di persona non notando la presenza”. Inoltre e per quanto attiene alle mansioni, il teste rispondendo alla circostanza sub g della (se CP_3 vero che la ricorrente, in costanza di rapporto con la resistente, si dedicava al back-office oltre che a verificare il funzionamento dei servizi colazioni e verifica pulizie, in particolare occupandosi durante, l'arco della giornata, di corrispondenza mail e richieste forniture di prodotti destinati alla struttura, in mattinata dei check-out, del controllo pulizie e del controllo colazioni, mentre nel pomeriggio dei check-in e del back-office?”) dichiara che “tale attività erano svolte da ” Controparte_5
Inoltre, dichiara che “da quel che mi risulta e constatato personalmente quando mi recavo in struttura, i chec-in e i check-out erano effettuati da
e ” Pt_3 Parte_4
Inoltre nel confermare la circostanza sub l (“Se vero che la contabilità del Parte_5
è sempre stata gestita dal dr. mentre l'amministrazione è sempre stata curata
[...] Persona_1 personalmente da anche nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2019, in quanto la ricorrente Testimone_3 non aveva alcuna esperienza e titoli professionali, neanche titoli di conoscenza di lingue straniere, per cui la traduzione dei testi avveniva grazie al traduttore simultaneo gestito dal motore di ricerca Google?”), precisa anche che “erano le mie indicazioni, inoltre mi inviavano i report firmati da
e leggevo la sua firma tramite le mail”…..”Le prestazioni Controparte_5 di cameriera erano svolte da e al turno di riposo, da Persona_2
, moglie di , amministratore della Persona_3 Testimone_3 CP_3 perché abitavano presso Palazzo Bregante”
La presenza fissa in struttura dei proprietari viene altresì confermata dall'altra testimone di parte ricorrente IG.ra (collega), Parte_6 laddove riferisce che “le direttive erano date principalmente da Tes_3
e residualmente da . viveva in
[...] Testimone_2 Testimone_3 struttura con la moglie, quindi vigilavano sulla corretta esecuzione dei lavori”. Precisa che “conosco i fatti di causa ma non ho mai visto lavorare la
IG.ra perché il giorno in cui ho cominciato a lavorare da Parte_1 metà maggio 2019, circa il 15-16 maggio, la IG.ra ha rassegnato le Parte_1 dimissioni e mi ha dato il passaggio delle mansioni.”
, quest'ultimo da cui certamente non può prescindersi ai fini della Pt_7 decisione, anche alla luce della ridotta dimensione della stessa struttura costituita da un palazzetto di 230 mq, suddiviso in 6 stanze con 12 posti letto, adibita a B&B a conduzione familiare (cfr. certificazione sanitaria
ASL e piantina catastale esibita da parte resistente), considerando altresì
l'apporto lavorativo prestato dal titolare e dalla moglie sempre presenti in struttura in quanto vi abitavano.
La ricostruzione
La ricostruzione in parte contraddittoria fornita dalla ricorrente e dai testi restituisce un quadro probatorio incerto. E in ordine alla valutazione della prova contraddittoria, come da consolidato orientamento della Corte di
Legittimità, secondo cui "qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione
e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta" (cfr., in termini, Cass. n. 6760/2003).
E nella fattispecie in esame, non si rinvengono elementi utili a superare tale incertezza probatoria sull'orario di lavoro nei giorni e nelle ore come indicate in ricorso e diversamente da quanto risulta contrattualizzato;
ciò anche in considerazione di quanto emergente dai fogli presenze ritualmente sottoscritti da parte ricorrente e coincidenti con le buste paga emesse.
Anche per quanto attiene alla pretesa del riconoscimento ad un diverso e maggiore livello di inquadramento della ricorrente ex CCNL Turismo, la domanda va respinta.
Deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art.
2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore. L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr.
Cass. n.1433/96, n.14621/99). E' proprio applicando tali stratificati principi giurisprudenziali al caso di specie, tenuto conto delle risultanze istruttorie, che emerge in tutta chiarezza che non sono emersi elementi tali da far ritenere le mansioni espletate dal ricorrente, riconducibili nell'ambito della mansione rivendicata.
In ricorso parte ricorrente lamenta di aver prestato la propria attività lavorativa con mansioni di “addetta alla reception e al back office, addetta alla contabilità e all'amministrazione, accoglienza dei clienti, addetta alla pulizia e alla preparazione della colazione, all'approvvigionamento dei prodotti alimentari e di cosmesi, a compiti di traduttrice in caso di prenotazione di clientela straniera” senza adeguatamente precisare il grado autonomia delle attività svolte anche nelle dedotte attività di approvvigionamento.
Orbene, risulta corretto l'inquadramento al livello 5 del CCNL Turismo che comprende i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione pratica di lavoro: centralinista, telescriventista, magazziniere, assistente ai bagnanti, addetto all'amministrazione personale, al controllo amministrativo, alle prenotazioni di hotel, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine, cassiere bar ristorante, conduttore con conoscenza lingue, autista, giardiniere, pulitore, lavatore a secco, lavandaio unico, capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica, caffettiere, dispensiere o cantiniere, facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti, guardia giurata, cameriera sala e piani, conducente automezzi leggeri, operaio qualificato, demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi, cuoco, cameriere, barista, operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico, addetto alle operazioni di trasporto del fango, addetto alle inalazioni, assistente di portineria, altre qualifiche di valore equivalente
L'istruttoria ha confermato che, nel periodo per cui è ricorso, la ricorrente ha svolto le mansioni rientranti nel livello formalmente assegnato.
Diversamente da quanto preteso con inquadramento nel IV Livello ove la declaratoria contrattuale prevede che appartengono al Quarto Livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite.
In ultimo e per quanto attiene al preteso riconoscimento il riconoscimento delle dovute maggiorazioni del 30%, a titolo di lavoro straordinario diurno così come previsto dal C.C.N.L. di riferimento, alcuna prova è stata fornita da parte ricorrente.
Incombe sul lavoratore fornire la prova positiva, la quale deve essere piena e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti. In particolare, ai fini del pagamento del lavoro straordinario, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore che deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro. Al tal riguardo, il lavoratore che domanda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario deve dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che la valutazione equitativa del giudice possa supplire l'assenza di siffatta prova. E nel caso di specie rilevato quanto è emerso dall'istruttoria compiuta, ove si vi è una netta contrapposizione fra le prospettazioni propugnate dai testi esaminati, risulta non assolto il rigoroso onere probatorio posto a carico della ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la documentazione in atti e l'istruttoria svolta ha fornito elementi tali per ritenere non fondate le pretese avanzate dalla ricorrente per essere non supportata da alcuna allegazione o prova, neppure di carattere presuntivo, idonea a dare contezza delle pretese avanzate. Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato la domanda deve essere respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla IG.ra nei confronti della e della Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_3
, così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle società resistenti liquidate in complessivi €3.800,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Bari,25/11/2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi