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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 1463/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
In persona del giudice unico dott.ssa Loredana Giglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al nr. 1463/2024 RG avente ad oggetto ricorso avverso provvedimento di revoca di permesso di soggiorno per ragioni familiari ( soggiornanti lungo periodo) da
nato in [...], il [...], domiciliato in RN (TR), Villaggio Parte_1
Achille Grandi, C.U.I. c . f. : , rapp.to e difeso dall'Avv. Leonardo C.F._1 C.F._2
Proietti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RN (TR), L.go Elia Rossi Passavanti n.4
RICORRENTE contro
in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Perugia, via degli Uffici 14 e da questa rappresentato e difeso
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione cartolare depositate per l'udienza del 21.3.2025 da da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, nato in [...] il [...], ha presentato ricorso (depositato il 15.04.2024), ai sensi dell'art. 20 D.lvo 150/2011, avverso il decreto del Questore di RN (del 15.03.2024 e notificato il 18.03.2024), con cui è stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo del quale egli era titolare per motivi familiari, (per il rinnovo del quale in data
10.02.2021 egli aveva presentato istanza di aggiornamento). Ha esposto, con l'atto introduttivo del giudizio, di vivere in Italia dal 2016 insieme a sua madre (regolarmente soggiornante ) al convivente della madre (sig. ) ed alla sua compagna e Controparte_2 Persona_1 di essere privo di legami ormai con il paese di origine.
Ha censurato il provvedimento emesso dal Questore di RN sostenendo che nel provvedimento si sarebbe proceduto ad una valutazione di pericolosità fondata su un mero automatismo discendente dal fatto che il ricorrente ha riportato due condanne penali ( risalenti una al 2017
e l'altra al 2019), che è risultato destinatario di una sanzione amministrativa nel 2019 ed è stato tratto in arresto nel 2024 nell'ambito di procedimento penale che, tuttavia, non è ancora stato pagina 1 di 6 definito con provvedimento definitivo e che, pertanto, sarebbe privo di rilevanza ai fini della valutazione di pericolosità sociale con la quale è stato motivato il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno. Ha censurato, ancora, le valutazioni espresse nel provvedimento di diniego per le asserite sue frequentazioni con persone gravate da precedenti penali, per l'assenza di regolare attività lavorativa e per il presunto disinteresse mostrato nei confronti dei familiari – in particolare della madre e del di lei compagno – e della compagna. Ha invocato il diritto al mantenimento dell'unità familiare ritenendo preminente la tutela di tale interesse rispetto al giudizio di pericolosità sociale espresso nel provvedimento del Questore, alla luce della disciplina unionale, dell'art. 7 della CEDU, dagli artt. 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 5
TUI.
Ha chiesto, nel merito, che il provvedimento sia annullato e sia riconosciuto il diritto al rinnovo del titolo di soggiorno e in via incidentale la sospensiva del provvedimento impugnato.
Dichiara inammissibile l'istanza di sospensiva è stato instaurato il contraddittorio sul merito del procedimento. Si è costituito in giudizio il che, in fatto, ha esposto che Controparte_1 attualmente il ricorrente è gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 572 c.p.c., di maltrattamenti ai danni della compagna convivente Persona_1
invalida civile all'84% e con il braccio destro paralizzato, su provvedimento emesso
[...] dal GI di RN ( nell'ambito di procedimento penale per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio) di aggravamento dell'originaria misura del divieto di avvicinamento, per violazioni delle prescrizioni cautelari. Ha esposto, inoltre, che il ricorrente è gravato da precedenti penali definitivi per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, è solito associarsi a soggetti gravati da precedenti penali, è privo di regolare attività lavorativa dal
2021 ( anno nel quale ha, peraltro, lavorato per soli 5 giorni). Ha dedotto che il giudizio di pericolosità sociale è stato ancorato anche alle gravi condotte tenute dal ricorrente proprio all'interno del nucleo familiare posto che si è reso responsabile di gravi abusi nei confronti della compagna convivente, gravata da rilevanti disabilità di natura fisica e che è stata proprio la di lui madre e il convivente, a segnalare i gravi fatti di maltrattamenti ai danni della donna che hanno poi condotto all'arresto del ricorrente.
Ha dedotto, inoltre, che il giudizio di pericolosità espresso dalla PA a fini del rinnovo o meno del titolo di soggiorno non richiede il passaggio in giudicato delle pronunce penali trattandosi di valutazione differente dal giudizio di pericolosità sociale proprio del procedimento penale che è disciplinato dagli artt. 203 c.p. con richiamo degli indici di cui all'art. 133 c.p.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Rigettate le richieste di prova orali articolate dal ricorrente – in quanto non rilevanti ai fini della decisione – la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione previo deposito di note di trattazione scritta ( da considerarsi equivalenti a discussione orale della causa).
2. L'art. 9 co.4° del D.lvo 286/1998 , dettato in materia di permesso di soggiorno c.d. di lungo periodo prevede che “ … Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non pagina 2 di 6 può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero..”, con previsione, dunque, che richiama i “motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato” richiamati dall'art. 13 co.1° dello steso TUI e dall'art. 19 ( relativo ai divieti di espulsione). Nella valutazione di tali motivi l'art. 28 della Direttiva 2004/38/CE, trasfuso nell'art. 20, comma 2, D. Lgs. 30/2007, impone di operare un giudizio di bilanciamento con altri elementi, quali “la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d'origine”.
Sono allora due, essenzialmente, le questioni controverse sulla base delle quali valutare in via
“prognostica” la legittimità della revoca del permesso di soggiorno disposta nei confronti del ricorrente : la sua pericolosità per l'ordine e sicurezza pubblica;
la proporzionalità tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e gli altri interessi del ricorrente tutelati dalla normativa europea appena citati.
La Questura di RN ha giustificato la sua decisione riferendosi ad una pluralità di dati di fatto ben individuati che, peraltro, il ricorrente non ha neanche contestato e che sono stati analiticamente riportati nella comparsa di costituzione del resistente e da ulteriore CP_1 documentazione integrativa prodotta in corso di causa, suffragati da relative allegazioni documentali e che di seguito si riportano :
-in data 5.07.2017 il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di RN con sentenza divenuta irrevocabile in data 13.09.2017 alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 6000,00 di multa in quanto resosi responsabile del reato di cui all'art. 73 co. 4 d.P.R. 309/90 detenzione illecita ai fini di spaccio di 99 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” commesso in RN (TR) il 22.06.2017;
- in data 25.01.2019 è stato sanzionato ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/90 dalla Squadra Mobile della Questura di RN per essere stato trovato in possesso di 12,8 grammi di “hashish” in data 14.01.2019;
- in data 16.03.2021 è stato condannato dal Tribunale di Viterbo con sentenza divenuta irrevocabile in data 21.04.2021 alla pena di mesi 6 di reclusione in quanto resosi responsabile del reato di cui all'art. 337 c.p. resistenza a pubblico ufficiale commesso in Orte (VT)
pagina 3 di 6 - in data 19.01.2023 ha ottenuto da parte del Tribunale di Sorveglianza di Perugia la declaratoria di estinzione della pena inflitta dal Tribunale di Viterbo, in seguito all'esito positivo della messa in prova al servizio sociale;
-in data 14.03.2024 è stato tratto in arresto dalla Squadra volante della Questura di RN in seguito alla segnalazione della madre per il reato di cui agli artt. Parte_2
572, 577 c.p. (maltrattamenti verso i familiari aggravati) ai danni della propria convivente cittadina di origini colombiane;
Persona_1
- da ulteriori accertamenti esperiti presso il terminale elettronico interforze è risultato associarsi a persone gravate da precedenti penali e/o di polizia per reati contro il patrimonio ed inerenti gli stupefacenti;
- da accertamenti presso la banca dati INPS egli non risulta svolgere alcuna regolare attività lavorativa dal 30.06.2021 e che nell'anno 2021 ha lavorato solo 15 giorni (dal 15.06.2021 al 30.06.2021).
Il costituendosi in giudizio ha, inoltre, documentato che il ricorrente, Controparte_1
Attualmente è attinto dalla misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari presso la sua abitazione (ove convivono con lui anche la madre ed il suo convivente more uxorio) e, per la medesima causa è anche stato rinviato a giudizio presso il Tribunale di RN, in data 18.12.2024 (con udienza fissata in data 13.05.2025) per il reato di cui all'art. 572, co. 1 e 2, c.p.
“perché, con condotte reiterate, maltrattava la compagna convivente , Persona_1 invalida civile all'84% e con il braccio destro paralizzato, sottoponendola a continue prevaricazioni e aggressioni fisiche, nonché cagionandole ripetute umiliazioni tali da rendere insostenibile il regime di vita domestica. In particolare: Nel febbraio 2023, in una occasione, l'afferrava per i capelli, la faceva cadere sul letto e poi le sferrava diversi schiaffi al volto;
Con una cadenza pressoché quotidiana, manifestava comportamenti di gelosia ossessiva nei confronti della persona offesa, esprimendo del timore che frequentasse altri uomini e contestualmente insultandola con epiteti tipo: “mignotta”, “zoccola”, “puttana”; Per diversi mesi, la sottoponeva a trattamenti umilianti, in quanto le impediva di fatto di uscire dalla propria stanza, finanche facendola mangiare in stanza da sola, mentre egli pranzava e cenava sul tavolo della cucina in compagnia dei di lui genitori;
Abitualmente le impediva di frequentare amici o amiche, o anche solo di andare a trovare la propria madre;
Con una frequenza di due o tre volte la settimana, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, aggrediva fisicamente la persona offesa, schiaffeggiandola in volto e tirandole i capelli;
In almeno una occasione, la schiaffeggiava in volto mentre si trovavano all'interno del “Bar Infinity” di RN;
In data 14.03.2023, la ingiuriava con parole del tipo “puttana” e le sferrava diversi schiaffi sul volto e poi la colpiva sulla nuca e continuava a colpirla nonostante la di lui madre fosse intervenuta in difesa della costringendo così la Persona_2 Per_1 a chiamare il numero d'emergenza e a richiedere l'immediato intervento Parte_2 delle on l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona con disabilità, in Pt_3 quanto commesso in danno di persona con invalidità civile. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale. Commesso in RN, dal febbraio 2023 con condotta perdurante.” (cfr. doc.1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del ). Il ha, Controparte_1 CP_1 inoltre, documentato che il ricorrente ha violato le prescrizioni cautelari e che proprio per tale ragione il GI ha applicato, in sostituzione della minor gravosa misura del divieto di avvicinamento alla p.o., la misura custodiale degli arresti domiciliari ( cfr. all. 8 comparsa di costituzione e risposta).
pagina 4 di 6 I motivi di ordine pubblico assunti nella motivazione della revoca del permesso di soggiorno ed evidenziati dal resistente anche con allegazione di ulteriore documentazione non CP_1 sono un mero effetto automatico delle condanne definitive riportate dal ricorrente nel 2019 per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti e nel 2021 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale nonché dai precedenti amministrativi e dai precedenti penali pendenti a suo carico ( non ancora definiti) automatismo che sarebbe vietato dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 30/2007 . Esaminando, infatti, l' informativa di PG relativa, da ultimo, al reato di maltrattamenti in famiglia per il quale il ricorrente è stato tratto in arresto e colpito da misura cautelare ( aggravata) ed anche gli altri atti allegati dal resistente, evidenziano CP_1 condotte connotate da violenze e minacce a danno di terzi, diretti a compromettere l'integrità psico – fisica delle persone offese , al reperimento di illecite fonti di reddito oltre alla sostanziale indifferenza rispetto anche alle prescrizioni adottate in sede cautelare dall'autorità giudiziaria relativamente al procedimento che lo vede imputato, per il reato di maltrattamenti ai danni della compagna, disabile e in condizioni di evidente fragilità. La circostanza che il procedimento penale non sia ancora stato definito non preclude affatto di valutare, ai fini del giudizio di pericolosità, che dagli atti allegati dal Ministero dell'Interno, emergono una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti che depongono per il ricorso da parte del ricorrente a condotte reiterate di sopraffazione, violenze fisiche e psicologiche con abuso di sostanza alcoliche, ai danni della compagna e per di più commessi anche all'interno del nucleo familiare ( cfr. annotazione di PG relativa all'arresto del mese di marzo del 2024 nella quale si indica proprio la madre del richiedente come persona che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per interrompere violenze nei confronti della compagna e, ancora, s.i.t. rese dalla persona offesa che ha dichiarato di essere stata picchiata dal ricorrente anche in presenza della di lui madre). Considerando l'elevato allarme sociale determinato dai reati c.d. da codice rosso e i precedenti richiamati deve ritenersi corretta e congruamente motivata dunque la valutazione di pericolosità espressa nel provvedimento impugnato, valutazione che appare confermata anche nell'ambito del procedimento penale nel quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e rigettate le istanze reiterate di revoca della misura cautelare ( cfr. documentazione allegata dal
[...]
). CP_1 Ritenuti sussistenti i motivi di ordine pubblico di cui all'art. 13, comma 1, TUI, questi vanno posti in bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela dello straniero, quali la durata della sua permanenza sul territorio e i suoi legami con la nazione ospitante, come previsto dai principi europei in materia. In questa prospettiva, tanto più lo straniero risulterà socialmente integrato, tanto più elevata dovrà essere la prognosi di pericolosità per giungere a un provvedimento espulsivo o al rifiuto di concedere un titolo di soggiorno. È tuttavia evidente che, mentre gli elementi a supporto della valutazione di pericolosità devono essere raccolti ed evidenziati dalla Pubblica Autorità, i dati che dovrebbero sostenere l'altro termine del bilanciamento devono essere allegati e dimostrati dall'interessato. Nel caso di specie, mentre la Questura ha correttamente individuato i dati di fatto assunti a base della valutazione di pericolosità, il ricorrente, non ha fornito idonei elementi per dimostrare la prevalenza dei suoi interessi tutelati dall'art. 28 della Direttiva 2004/38/CE e dall'art. 20 del D. Lgs. 30/2007 di conversione della stessa.
Quanto alla durata della permanenza in Italia, si osserva che il ricorrente , pur essendo regolarmente soggiornante in Italia dal 2016, dunque dall'età di 27 anni, non ha allegato alcuna documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività lavorativa nel territorio italiano ovvero percorsi di integrazione sociale né risulta avere, in modo stabile e continuativo, provveduto ad ausiliare la madre o a fornire concreto sostegno alla compagna con la quale ha pagina 5 di 6 avviato una stabile convivenza e che risulta versare in condizioni di evidente disabilità psico – fisica ( cfr. imputazione elevata a suo carico). Con riguardo all'attività lavorativa emerge dalla documentazione depositata dal lo svolgimento, in circa 9 anni di permanenza regolare CP_1 nel territorio dello Stato, di soli 15 giorni di lavoro.
Non emerge, inoltre, dalla documentazione depositata in giudizio che abbia abbandonato contesti di attività illecite posto che, a suo carico, è stata emessa poco più di un anno fa misura cautelare per reati di oggettivo allarme sociale quali sono da considerarsi, per precisa opzione legislativa, i reati c.d. da codice rosso commessi con abuso delle relazioni “ familiari”. Il giudizio di bilanciamento tra i motivi di ordine pubblico e le sole esigenze familiari del ricorrente, predicabili in sostanza esclusivamente con riguardo alla madre – che, peraltro, vive stabilmente con un proprio compagno - e non certo con riguardo alla compagna che risulta persona offesa per reati connotati da violenza e minaccia, in sostanza, non può quindi concludersi favorevolmente in suo favore.
Il ricorso conclusivamente va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, per le sole fasi di studio e introduttiva attesa la semplificazione del rito e l'assenza di istruttoria orale e di fase decisoria propriamente detta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe così provvede :
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente nella misura di CP_1 complessivi Euro 1.453,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 7.4.2025 Il Giudice
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