TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8333/2024 avente ad oggetto: ADOZIONE DI MAGGIORENNE promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDUZZI Parte_1 C.F._1
SHEILA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MONDUZZI SHEILA
ricorrente
Per l'adozione di: TO UW NU (C.F. C.F._2
Con l'intervento del PM - intervenuto
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 19-11-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5-7-2024 (cittadina italiana) nata a [...] in Parte_1
data 23 maggio 1942, residente a [...], chiedeva di adottare TO
WA UR (cittadina italiana) nata a [...] il [...] e residente in [...].
Esponeva: di essere divorziata dal marito, in forza di sentenza n. 2986/2016 pubbl. il 06/12/2016 del
Tribunale di Bologna;
di avere una figlia maggiorenne, , nata in data [...] dal Persona_1 suddetto matrimonio;
esponeva inoltre che “3) Con decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna in Bologna del 16.06.1980, l'allora minore TO WA UR veniva affidata ai coniugi Pt_2
e (doc. 01 Decreto Tribunale per i Minorenni 283/80 vol. del 1980) 4) A
[...] Parte_1
seguito della separazione personale dei coniugi con successivo decreto del Tribunale per i Minorenni in
pagina 1 di 3 Bologna portante data 30.09.1982, l'allora minore TO WA UR veniva data in affidamento alla sola signora (doc. 02 decreto Tribunale Minorenni del 30.09.1982, doc. 03 Parte_1
Separazione consensuale verbale comparizione e omologa Tribunale Bologna Controparte_1
09.06.1983).
Nel provvedimento del TM del 1980 si dispone che la minore TO WA UR sia affidata ai coniugi e “attribuendo agli affidatari tutti i poteri legali necessari per provvedere Pt_1 Per_1
all'educazione, istruzione e mantenimento della minore”.
Con successivo decreto del TM del 1982 si dispone:
Nel 1997 l'DO diventava cittadina italiana, nel 1999 si laureava in Giurisprudenza e attualmente
è Avvocato del Foro di Bologna, con studio in Imola, in un immobile del quale la adottante le ha donato l'usufrutto, al 50% con e nel quale entrambe esercitano la professione legale. Persona_1
All'udienza del 19-11-2024 l'adottante e l'DO (che è di stato libero) hanno prestato il consenso all'adozione, e così pure la figlia dell'DO, “che considera TO come una Persona_1
sorella”, secondo quanto dichiarato in ricorso e può evincersi dagli atti e documenti.
pagina 2 di 3 In data 24-9-2024 è stato prodotto il certificato di decesso del padre dell'DO e l'assenso della madre dell'DO all'adozione della propria figlia da parte della Signora Parte_1
Peraltro, incidentalmente si rileva che la posizione dei genitori dell'DO riguardo all'adozione si ritiene, nel caso di specie, priva di rilevanza, dal momento che è pacifico che, almeno da quando aveva 5
anni, l'DO è vissuta in tutto e per tutto come una figlia per l'adottante e una sorella per la di lei figlia e risulta che sia stata l'DO – almeno in un primo tempo, insieme all'ex marito – a provvedere in tutto e per tutto alla sua crescita e istruzione e introduzione nel mondo del lavoro, sostenendola altresì nel procedimento per l'acquisizione della cittadinanza italiana.
Fra adottante e DO sussiste la differenza di età richiesta dalla legge.
È, dunque, indubitabile che l'adozione convenga all'DO e che, soprattutto, dia veste giuridica a una relazione affettiva familiare di fatto già esistente da decenni.
Le parti hanno altresì preso atto della regola di cui all'art. 299 c.c. e pertanto l'DO si chiamerà
[...]
. Persona_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di
TO WA UR (cittadina italiana) nata a [...] il [...] e residente in [...]. da parte di
(cittadina italiana) nata a [...] in data [...], residente a Parte_1
Imola (BO), in via Giovanni XXIII n. 14 con ogni conseguenza di legge, disponendo l'assunzione, da parte dell'adottata, del cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio;
pertanto l'DO si chiamerà Persona_2
;
[...] manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Imola (BO), per quanto di competenza.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4-12-2024.
Il Giudice rel.
dott. Francesca Neri
il Presidente
Il Presidente
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8333/2024 avente ad oggetto: ADOZIONE DI MAGGIORENNE promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDUZZI Parte_1 C.F._1
SHEILA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MONDUZZI SHEILA
ricorrente
Per l'adozione di: TO UW NU (C.F. C.F._2
Con l'intervento del PM - intervenuto
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 19-11-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5-7-2024 (cittadina italiana) nata a [...] in Parte_1
data 23 maggio 1942, residente a [...], chiedeva di adottare TO
WA UR (cittadina italiana) nata a [...] il [...] e residente in [...].
Esponeva: di essere divorziata dal marito, in forza di sentenza n. 2986/2016 pubbl. il 06/12/2016 del
Tribunale di Bologna;
di avere una figlia maggiorenne, , nata in data [...] dal Persona_1 suddetto matrimonio;
esponeva inoltre che “3) Con decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna in Bologna del 16.06.1980, l'allora minore TO WA UR veniva affidata ai coniugi Pt_2
e (doc. 01 Decreto Tribunale per i Minorenni 283/80 vol. del 1980) 4) A
[...] Parte_1
seguito della separazione personale dei coniugi con successivo decreto del Tribunale per i Minorenni in
pagina 1 di 3 Bologna portante data 30.09.1982, l'allora minore TO WA UR veniva data in affidamento alla sola signora (doc. 02 decreto Tribunale Minorenni del 30.09.1982, doc. 03 Parte_1
Separazione consensuale verbale comparizione e omologa Tribunale Bologna Controparte_1
09.06.1983).
Nel provvedimento del TM del 1980 si dispone che la minore TO WA UR sia affidata ai coniugi e “attribuendo agli affidatari tutti i poteri legali necessari per provvedere Pt_1 Per_1
all'educazione, istruzione e mantenimento della minore”.
Con successivo decreto del TM del 1982 si dispone:
Nel 1997 l'DO diventava cittadina italiana, nel 1999 si laureava in Giurisprudenza e attualmente
è Avvocato del Foro di Bologna, con studio in Imola, in un immobile del quale la adottante le ha donato l'usufrutto, al 50% con e nel quale entrambe esercitano la professione legale. Persona_1
All'udienza del 19-11-2024 l'adottante e l'DO (che è di stato libero) hanno prestato il consenso all'adozione, e così pure la figlia dell'DO, “che considera TO come una Persona_1
sorella”, secondo quanto dichiarato in ricorso e può evincersi dagli atti e documenti.
pagina 2 di 3 In data 24-9-2024 è stato prodotto il certificato di decesso del padre dell'DO e l'assenso della madre dell'DO all'adozione della propria figlia da parte della Signora Parte_1
Peraltro, incidentalmente si rileva che la posizione dei genitori dell'DO riguardo all'adozione si ritiene, nel caso di specie, priva di rilevanza, dal momento che è pacifico che, almeno da quando aveva 5
anni, l'DO è vissuta in tutto e per tutto come una figlia per l'adottante e una sorella per la di lei figlia e risulta che sia stata l'DO – almeno in un primo tempo, insieme all'ex marito – a provvedere in tutto e per tutto alla sua crescita e istruzione e introduzione nel mondo del lavoro, sostenendola altresì nel procedimento per l'acquisizione della cittadinanza italiana.
Fra adottante e DO sussiste la differenza di età richiesta dalla legge.
È, dunque, indubitabile che l'adozione convenga all'DO e che, soprattutto, dia veste giuridica a una relazione affettiva familiare di fatto già esistente da decenni.
Le parti hanno altresì preso atto della regola di cui all'art. 299 c.c. e pertanto l'DO si chiamerà
[...]
. Persona_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di
TO WA UR (cittadina italiana) nata a [...] il [...] e residente in [...]. da parte di
(cittadina italiana) nata a [...] in data [...], residente a Parte_1
Imola (BO), in via Giovanni XXIII n. 14 con ogni conseguenza di legge, disponendo l'assunzione, da parte dell'adottata, del cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio;
pertanto l'DO si chiamerà Persona_2
;
[...] manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Imola (BO), per quanto di competenza.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4-12-2024.
Il Giudice rel.
dott. Francesca Neri
il Presidente
Il Presidente
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3