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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 56 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2024 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Donaggio
-opponente -
e
CONDOMINIO “MEDIEVALE I VIALE AUSTRALIA, n. 3 – GAETA” (C.F.
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo P.IVA_1
Fontanarosa
- opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza dell'16.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1187/2020, con
[...] il quale veniva ingiunto al predetto il pagamento di € 13.895,78, oltre interessi di mora e spese del procedimento, in favore del Condominio “Medievale I viale
Australia n.
3 - Gaeta“, a titolo di oneri condominiali relativi ad una porzione immobiliare compresa nell'asse ereditario di , deceduto il ON
14.2.1996.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva il difetto di Parte_1 legittimazione passiva, sul presupposto di non essere erede di ON
e di non aver mai accettato l'eredità del predetto.
[...] Alla luce delle suddette deduzioni, concludeva chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare per i motivi di cui in premessa il decreto ingiuntivo n. 1187/2020 del 30.11.2020 R.G.3101/2020
G.U. dr. S. Lanzetta. 2) In via del tutto gradata voglia sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio RG
200427/2011 Tribunale di Latina, giudice Canaletti A. Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze professionali”.
Rinnovata la notifica dell'atto di citazione in opposizione, come disposto con l'ordinanza del 25.1.2022, in data 19.10.22 si costituiva in giudizio il Condominio
“Medievale I viale Australia n. 3 – Gaeta”, contestando la domanda attorea e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto integrale della stessa.
Onerate le parti di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, con le note di trattazione scritta del 15.4.2023 deduceva Parte_1
l'intervenuta pubblicazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 755/2023 con la quale era stato accertato che l'immobile in questione apparteneva all'eredità della de cuius , deceduta in data 22.5.2009. Persona_2
Con le note di trattazione scritta del 29.4.2023 il condominio opposto rappresentava di aver recuperato il credito ingiunto nei confronti di
[...]
e , con conseguente venir meno dell'interesse Parte_2 ON alla prosecuzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza dell'16.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1187/2020 emesso in favore del Condominio “Medievale I viale Australia n. 3 –
Gaeta”, sul rilievo di non essere chiamato all'eredità e di non aver accettato l'eredità di , nel cui asse ereditario sarebbe compreso ON
l'immobile sito in Gaeta, identificato nel Catasto al foglio 24, particella 1011, sub
2 e 20, facente parte del predetto condominio.
Dal canto suo l'opposta, avendo ottenuto il pagamento del credito azionato dagli altri ingiunti, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più interesse all'accertamento della fondatezza della domanda di pagamento. Al contrario, l'opponente ha manifestato l'interesse alla decisione della causa nel merito e, in particolare, al rigetto della domanda di pagamento (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo) per carenza di legittimazione passiva sostanziale, al fine di ottenere la liquidazione delle spese di lite.
A tal riguardo, occorre evidenziare che la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. Cass.
n. 23289/07; Cass. n. 2567/2007, per cui “la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno
l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”; di recente cfr. Cass. n. 30251/2023);
Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/07; Cass. n.
6909/09; Cass. n. 10553/2009, per cui “la cessazione della materia del contendere si ha per sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”; di recente cfr. Cass. n. 30251/2023). Alla luce di tali principi, ritiene il Tribunale che l'intervenuta estinzione del credito ingiunto giustifichi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. n.
13805/2008, secondo cui “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”).
Tuttavia, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, occorre pronunciarsi sulle spese di giudizio – così come richiesto dall'opponente - secondo il principio della soccombenza virtuale. L'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza
(Cass. n. 24714/2022).
2.1. Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1473/2007; Cass. n. 20073/2004).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto (Cass.
n. 2421/2006; anche Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018). Nel caso di specie, la parte opposta ha fondato la domanda di pagamento sulla circostanza che l'opponente è proprietario di una porzione di fabbricato ubicata nel complesso condominiale ubicato in Gaeta, via Australia n. 3, scala A2.
Dal canto suo, l'opponente ha dedotto di non essere erede di ON
, quale presunto proprietario dell'appartamento in questione.
[...]
A fronte di ciò, l'opposta non ha dimostrato che l'opponente è erede ON
, avendo allegato di aver individuato il proprietario del bene mediante
[...] una visura camerale neppure prodotta in giudizio.
Pertanto, in ossequio al principio di soccombenza, il condominio opposto deve essere condannato alla refusione delle spese di lite.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento
(5.200,01-26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con applicazione del valore medio.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande proposte dalle parti nel presente giudizio;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1187/2020 emesso nei confronti dell'opponente;
3) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opponente che liquida in euro 145,50 per spese vive e in euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 56 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2024 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Donaggio
-opponente -
e
CONDOMINIO “MEDIEVALE I VIALE AUSTRALIA, n. 3 – GAETA” (C.F.
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo P.IVA_1
Fontanarosa
- opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza dell'16.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1187/2020, con
[...] il quale veniva ingiunto al predetto il pagamento di € 13.895,78, oltre interessi di mora e spese del procedimento, in favore del Condominio “Medievale I viale
Australia n.
3 - Gaeta“, a titolo di oneri condominiali relativi ad una porzione immobiliare compresa nell'asse ereditario di , deceduto il ON
14.2.1996.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva il difetto di Parte_1 legittimazione passiva, sul presupposto di non essere erede di ON
e di non aver mai accettato l'eredità del predetto.
[...] Alla luce delle suddette deduzioni, concludeva chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare per i motivi di cui in premessa il decreto ingiuntivo n. 1187/2020 del 30.11.2020 R.G.3101/2020
G.U. dr. S. Lanzetta. 2) In via del tutto gradata voglia sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio RG
200427/2011 Tribunale di Latina, giudice Canaletti A. Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze professionali”.
Rinnovata la notifica dell'atto di citazione in opposizione, come disposto con l'ordinanza del 25.1.2022, in data 19.10.22 si costituiva in giudizio il Condominio
“Medievale I viale Australia n. 3 – Gaeta”, contestando la domanda attorea e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto integrale della stessa.
Onerate le parti di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, con le note di trattazione scritta del 15.4.2023 deduceva Parte_1
l'intervenuta pubblicazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 755/2023 con la quale era stato accertato che l'immobile in questione apparteneva all'eredità della de cuius , deceduta in data 22.5.2009. Persona_2
Con le note di trattazione scritta del 29.4.2023 il condominio opposto rappresentava di aver recuperato il credito ingiunto nei confronti di
[...]
e , con conseguente venir meno dell'interesse Parte_2 ON alla prosecuzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza dell'16.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1187/2020 emesso in favore del Condominio “Medievale I viale Australia n. 3 –
Gaeta”, sul rilievo di non essere chiamato all'eredità e di non aver accettato l'eredità di , nel cui asse ereditario sarebbe compreso ON
l'immobile sito in Gaeta, identificato nel Catasto al foglio 24, particella 1011, sub
2 e 20, facente parte del predetto condominio.
Dal canto suo l'opposta, avendo ottenuto il pagamento del credito azionato dagli altri ingiunti, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più interesse all'accertamento della fondatezza della domanda di pagamento. Al contrario, l'opponente ha manifestato l'interesse alla decisione della causa nel merito e, in particolare, al rigetto della domanda di pagamento (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo) per carenza di legittimazione passiva sostanziale, al fine di ottenere la liquidazione delle spese di lite.
A tal riguardo, occorre evidenziare che la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. Cass.
n. 23289/07; Cass. n. 2567/2007, per cui “la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno
l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”; di recente cfr. Cass. n. 30251/2023);
Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/07; Cass. n.
6909/09; Cass. n. 10553/2009, per cui “la cessazione della materia del contendere si ha per sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”; di recente cfr. Cass. n. 30251/2023). Alla luce di tali principi, ritiene il Tribunale che l'intervenuta estinzione del credito ingiunto giustifichi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. n.
13805/2008, secondo cui “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”).
Tuttavia, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, occorre pronunciarsi sulle spese di giudizio – così come richiesto dall'opponente - secondo il principio della soccombenza virtuale. L'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza
(Cass. n. 24714/2022).
2.1. Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1473/2007; Cass. n. 20073/2004).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto (Cass.
n. 2421/2006; anche Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018). Nel caso di specie, la parte opposta ha fondato la domanda di pagamento sulla circostanza che l'opponente è proprietario di una porzione di fabbricato ubicata nel complesso condominiale ubicato in Gaeta, via Australia n. 3, scala A2.
Dal canto suo, l'opponente ha dedotto di non essere erede di ON
, quale presunto proprietario dell'appartamento in questione.
[...]
A fronte di ciò, l'opposta non ha dimostrato che l'opponente è erede ON
, avendo allegato di aver individuato il proprietario del bene mediante
[...] una visura camerale neppure prodotta in giudizio.
Pertanto, in ossequio al principio di soccombenza, il condominio opposto deve essere condannato alla refusione delle spese di lite.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento
(5.200,01-26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con applicazione del valore medio.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande proposte dalle parti nel presente giudizio;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1187/2020 emesso nei confronti dell'opponente;
3) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opponente che liquida in euro 145,50 per spese vive e in euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Cassino, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella